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Decisione

32.2014.57

L'Ufficio AI ha respinto una nuova domanda di rendita. Respinta la ricusa del perito. Conferma della valutazione medico-teorica ed economica. Per la determinazione del reddito ipotetico da invalido no

29 gennaio 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora

a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore

statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

In

concreto, l’amministrazione ha determinato il reddito che l’assicurato potrebbe

conseguire nel settore informatico (divisione economic 62), livello di

qualifica 3 (conoscenze professionali e specializzate), per un importo di fr. 94’617.--.

Tenuto conto di una riduzione del 10%, il reddito da invalido è stato definito

in fr. 85'155,30.-- (cfr. doc. AI 178). Dal raffronto dei redditi non risulta

alcuna incapacità al guadagno.

L’assicurato

contesta la determinazione del reddito da invalido nell’attività appresa,

rilevando che:

"

(…)

Al riguardo giova ricordare che a titolo di esempio,

l'amministrazione cantonale, per quanto concerne mansioni di tecnico

Considerandi

informatico, corrisponde redditi ben inferiori a quelli indicati da UAI.

Addirittura, un concorso del 31 maggio 2013 e meglio

per la nomina di un informatico aziendale (ciò che il ricorrente non è) viene

offerto un salario minimo di Fr. 84762.--, mentre che per la funzione di

analista programmatore, titolo di cui non gode il ricorrente, il salario annuo minimo

offerto è stabilito in Fr. 77'972.--.

In questo senso osiamo ritenere che nell'ambito

dell'industria privata, il mercato del lavoro, offra salari maggiormente

inferiori. Da cui respinta la tesi promossa dall'Ufficio assicurazione

invalidità secondo la quale il ricorrente dispone di una capacità salariale

residua di Fr. 95'000.--, rispettivamente di Fr. 85'000.-- annui." (doc.

I, pag. 14)

Occorre

qui ricordare che, come riportato sopra, secondo costante giurisprudenza, fanno

stato i redditi statistici a livello nazionale. Non possono quindi essere presi

in considerazione i dati salariali cantonali. Inoltre, avendo l’assicurato conseguito

l’attestato federale di capacità, l’amministrazione poteva prendere in

considerazione il livello no. 3 dei dati statistici. Che l’assicurato non abbia

mai svolto un’attività nel settore per il quale è stato riformato

professionalmente non è rilevante. Determinante è invece che, come visto al

consid. 2.7, dal profilo medico tale attività è stata ritenuta adeguata, con

una capacità lavorativa limitata al 90%.

Il

TCA costata infine che nella decisione su opposizione 3 dicembre 2009 (cfr.

consid. 1.4), quale reddito da valido l’assicurazione militare aveva preso in

considerazione il salario annuo di montatore d’impianti sanitari e di riscaldamento,

aumentando il reddito a fr. 62'500.-- in modo da considerare i 15 anni di

esperienza lavorativa di cui l’assicurato avrebbe potuto beneficiare se non

fosse stato invalido. Per quel che concerne il reddito da invalido, l’assicurazione,

atteso che l’insorgente da tre anni non svolgeva alcuna attività lucrativa nel

campo informatico, aveva utilizzato il salario statistico, tendendo tuttavia in

considerazione il livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive), determinandolo

in fr. 50'000.--.

Sia

come sia, entrambe le modalità di calcolo non permettono di riconoscere

all’assicurato il diritto ad una rendita AI.

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni. Ne consegue che la decisione contestata è confermata, mentre il

ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti