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Decisione

32.2014.58

Non entrata in materia di una nuova domanda di prestazioni

16 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in

materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha

rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343

consid. 3.5).

2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22

gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“… Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.

3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.5. Nel

caso in esame, l’assicurato sostiene essere intervenuto un rilevante peggioramento

del suo stato di salute, facendo riferimento al rapporto 8 luglio 2013 del dr. __________

della Clinica ortopedica dell’Ospedale __________. Per questi motivi egli

chiede la riapertura dell’istruttoria ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI

per i dovuti accertamenti medici.

Va

qui ricordato che in occasione della decisione di diniego di rendita del 6

dicembre 2010 l’Ufficio AI si era basato sulla valutazione 1° giugno 2010 dei

dr. __________ e __________, specialisti in medicina interna presso il SMR.

Poste le diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su insufficienza/instabilità

lombosacrale con sintomatologia pseudo radicolare/radicola-re arto inferiore sinistro

e di degenerazione monosegmentale L5-S1, rilevato un incremento della sintomatologia

dolorosa nelle posizioni statiche prolungate e la comparsa di una

sintomatologia algica cervicale d’accompagnamento, i medici avevano valutato

un’incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività, ma del 20% in attività

lavorative rispettose dei limiti funzionali esposti, tra cui quella di

venditore rispettivamente di impiegato di commercio, attività appresa

nell’ambito della riformazione professionale (doc. AI 102). In quell’occasione,

con rapporto 27 ottobre 2010 il dr. __________, ponendo la medesima diagnosi

fatta dal SMR, concludeva, per motivi lombari, un’incapacità lavorativa del

20%, aggiuntivo del 30% in caso di conferma di artrosi cervicale (doc. AI 123/2).

Con

la nuova domanda di prestazioni l’assicurato ha prodotto il rapporto 8 luglio

Considerandi

2013.

del dr. __________. Il citato sanitario ha riferito che dall’ultimo controllo,

eseguito nel 2011, l’assicurato ha tentato di cambiare attività (quale garagista)

con aumento del tasso di occupazione dal 50 al 70%, attività in seguito

risultata inidonea per non poter variare la posizione. Per questo motivo il

paziente avrebbe deciso di riprendere la sua originaria professione di montatore

d’impianti sanitari al 50% presso l’impresa di suo fratello, senza dover

portare carichi maggiori di 15 chili, attività che sembra essere più conveniente.

Dall’esame clinico effettuato risulta una mobilizzazione libera della colonna

vertebrale, senza alcun deficit neurologico. Il succitato medico riferisce

anche di una recente non meglio specificata RM di cui non si è riuscito a vedere

le immagini, riferendo tuttavia, sulla scorta del rapporto 8 maggio 2013, che

la discopatia L5/S1 è stazionaria dal 2010. Dal punto di vista socio professionale

il sanitario ha concluso:

"

… il serait souhaitable

qu'il trouve, un accord avec l'AI. Le travail qu'il fait actuellement semble

plus adapté que celui qu'il faisait et ne peut pas être augmenté, même dans ces

conditions. Une incapacité de 50% est à notre avis justifiée, et ceci en ne

considérant pas uniquement le disque L5-S1 (perte de rendement de 25-30%) mais

aussi le risque d'une surcharge des disques adjacents."

(doc. AI 144/4)

Con

annotazioni 14 marzo 2014 il dr. __________ del SMR, esaminato il succitato

rapporto, rilevata la stazionarietà della situazione clinica, costatata anche

l’assenza di un nuova diagnosi, ha escluso un peggioramento dal punto di vista

medico (doc. AI 146).

In

queste circostanze, rettamente l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurato non ha

reso verosimile una modifica della situazione invalidante.

Del resto va fatto presente che anche dal successivo rapporto 23 maggio

2014, prodotto pendente causa, non risulta essere presente una rilevante

modifica delle condizioni di salute. In quel referto il dr. __________

riferisce di una RM lombare eseguita il 19 febbraio 2014, quindi prima della

decisione impugnata che delimita dal punto di vista temporale il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1

pag. 220 con riferimenti), dalla quale risulta una stazionarietà

della discopatia rispetto all’ultimo controllo, con una piccola protusione ed

un leggero peggioramento dell’artrosi faccettale (“L'IRM

lombaire effectuée le 19.02.2014 montre la discopathie L5-S1 grade IV à V selon

Pfirman qui est stable par rapport au contrôle précédent avec une minime

protusion versus hernie médiane et para-médiane bilatérale sans conflit

radiculaire visible. On trouve cependant une légère

aggravation de l'arthrose facettaire L5-S1»;

sottolineatura del redattore). Il dr. __________ conferma una capacità lavorativa

nella sua attività originaria («Je reste d'avis qu'un taux de travail de 50%

est encore exigible dans son domaine»), specificando che il leggero

aggravamento a livello L5-S1 può comportare una diminuzione di rendimento tra

il 25 ed il 30% (« Concernant le problème au niveau L5-S1 et en prenant

également en considèration la légère aggraviation de l'arthrose facettaire à ce

niveau, une diminution de rendement de 25 à 30% peut être établie »). Vista l’età del paziente con una situazione stabile, il succitato

sanitario ha consigliato un trattamento conservativo (“Vu l'âge du patient

avec une situation qui est stable, je conseille la poursuite du

traitement conservateur»; sottolineatura del redattore). Ora, come pertinentemente

rilevato nelle annotazioni SMR 5 giugno 2014 (VIII/bis), tenuto conto che dal

2010.

non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute, né tantomeno

risulta essere stata posta una nuova diagnosi, a ragione l’Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita. Vero che il dr. __________

ha valutato un’inabilità lavorativa del 50% nella sua abituale attività, la

quale tuttavia, come visto, non risulta essere medicalmente adeguata.

Visto

quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti