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Decisione

32.2014.6

Riduzione della rendita (da intera a un quarto) in via di revisione. Non provato il miglioramento dello stato di salute. Il diritto alla rendita intera va confermato. Assisteza giudiziaria

3 novembre 2014Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

14.02.2007 [ndr. recte: 30 aprile 2007] non sia più attuale. Ritengo

pertanto opportuna una verifica della situazione psichiatrica in modo da

ottenere una valutazione aggiornata. (…)” (doc. AI 98/3), il rapporto del 4

dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in reumatologia

e medicina interna, ha concluso che “(…) nach meiner aktuellen Einschätzung

liegt also insgesamt eine deutliche Verschlechterung vor allem auf psychischer

Ebene vor, entsprechend haben sich auch die somatoformen Schmerzen wie auch die

durch degenerativen Veränderungen erklärbaren Schmerze durch die psychischen

Belastungen massiv akzentuiert. Eine Veränderung der Invalidität ist somit eher

im negativen Sinne zu sehen, sicherlich ist eine Verbesserung der

gesundheitlichen Situation, wie sie von der invalidenversicherung des Kantons

Tessins angenommen wird, nicht vorhanden. (…)” (doc. AI

98/4-5) e lo scritto del 13 dicembre 2008 nel quale il dr. __________, FMH in

medicina interna, ha confermato che “(…) ho sentito in seguito la signora RI

1 il 5.02.2008 telefonicamente, riferiva un importante stato ansioso-depressivo

dopo l’arresto di suo figlio da parte della polizia. La paziente rifiutava per

paura di uscire di casa di venire in studio, ragione per cui l’avevo messa in

contatto con la Dr.ssa __________ del Servizio Psicosociale di __________. Ho

risentito in seguito la signora RI 1 la quale mi aveva riferito che era stata

vista al proprio domicilio dal Servizio Psicosociale e che la situazione

psichica non era migliorata, per questo motivo avevo informato telefonicamente

la Dr.ssa __________ che avrebbe visto la paziente al Servizio Psicosociale il

17.03.2008 alle ore 13.30. (…)” (doc. AI 98/6) –, l’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione del 30 marzo

2009 nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) non vi

sono motivi significativi a livello medico assicurativo che giustifichino una

variazione della valutazione pluridisciplinare del SAM fino alla data del 2.2008

per cui propongo di mantenere valida la valutazione antecedente al progetto di

decisione. A partire dal 2.2008 si giustifica per peggioramento clinico

documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che

psicologica l’antecedenti limitazioni che hanno portato alla rendita intera

ancora vigente attualmente. Propongo ciononostante una revisione a distanza di

un anno da ora che sarà da effettuarsi nel nuovo cantone di residenza (migliore

conoscenza dei nuovi medici curanti e pertanto migliori possibilità di

valutazioni medico funzionali). (…)” (doc. AI 101/1), ha annullato e

sostituito il progetto di decisione del 7 novembre 2008 confermando il diritto

alla rendita intera (doc. AI 102/1-2).

Nell’ambito

della revisione intrapresa nel maggio 2010 –

visti i rapporti di decorso del 7 giugno 2010 del dr. __________ (doc. AI

115/1-7), del 9 giugno 2010 della dr.ssa __________ dell’Organizzazione __________

(doc. AI 116/1-7) e del 15 luglio 2010 del dr. __________ (doc. AI 117/1-2) – l’Ufficio AI, con comunicazione del 22

luglio 2010, ha confermato il diritto alla rendita intera (cfr. consid. 1.4).

2.6. Nell’ambito

della revisione intrapresa nell’agosto 2012 l’Ufficio AI ha ordinato al SAM una

nuova perizia pluridisciplinare (cfr. consid. 1.5).

Dalla

perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26) risulta che i

periti, dopo aver elencato gli atti ed esposto dettagliatamente l’anamnesi e le

constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Viste

le risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il

citato centro d’accertamento (e meglio durante i giorni 2 e 16 aprile 2013,

nonché 6 e 27 maggio 2013), i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale di gravità media (F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore

persistente (F 45.4).

Sindrome lombo vertebrale cronica su:

- leggera instabilità lombare

L4-L5;

- spondilolisi bilaterale L4-L5

e rachisisi L5.

Morbo di Köhler al II dito del piede

ds. e deformazione in piede trasverso bilaterale, nonché tendenza ad alluce

valgo.

5.2 Diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa:

Fibromialgia.

Cefalee muscolo tensive croniche.

Pregressa anemia originata da

meno-metrorragie, trattata con infusioni di ferro, attualmente valori

ematologici nella norma.

Tendenza all’ipotensione arteriosa.

(…)" (doc. AI 151/16)

Considerati

tutti gli atti medici raccolti e posta la seguente valutazione medico-teorica

globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale [ndr.: grado]

di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nell’attività lucrativa

da ultimo svolta quale ragazza buffet, è valutabile nella misura del 40% (limitazioni

funzionali, di carico, ridotto rendimento sull’arco di un orario lavorativo di

ca 6 ore al giorno). In qualità di casalinga la capacità lavorativa dell’A. va

invece considerata nella misura del 60% (giornata lavorativa usuale con limiti

funzionali di carico, nonché ridotta continuità e affidabilità lavorativa).

(…)” (doc. AI 151/22), il SAM ha concluso:

"

(…)

8 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le conseguenze sulla capacità

lavorativa dell'A. nell'attività lucrativa da ultimo esercitata in qualità di

ragazza di buffet, si manifestano nell'ambito delle menomazioni dovute ai

disturbi constatati a livello psicologico e mentale e muscolo-scheletrico.

Sul piano psicologico e mentale, come

evidenziato dal nostro consulente e discusso sopra, possiamo confermare un peggioramento

del quadro clinico a decorrere da febbraio 2008 nell'ambito del grave evento

traumatico vissuto dal figlio maggiore dell'A. arrestato e incarcerato. Il

quadro depressivo e il dolore generalizzato hanno quindi avuto un importante

influsso sullo stato funzionale, rispettivamente sulla capacità di lavoro

dell'A. che da allora è rimasta nulla sino all'attuale nuova rivalutazione.

Attualmente la quota ansia, l'angoscia presentata unitamente alla moderata

compromissione delle funzioni biologiche, cognitive e volitive, rendono l'A.

meno resistente, discontinua, inaffidabile, con una minore caricabilità e

un'accentuata affaticabilità. Rispetto quindi alla precedente valutazione del

2007 il quadro depressivo e quello somatoforme hanno manifestato un

peggioramento sia della componente timica, sia delle funzioni cognitive, biologiche

e volitive, con un grado di gravità media, mentre, malgrado ciò, non è presente

un processo regressivo dell'apparato psichico.

Sul piano reumatologico, dalla

precedente valutazione del 2007 ad oggi, non ha presentato sostanziali

modifiche e va quindi considerato stazionario. Persistono quindi le limitazioni

per quanto riguarda le problematiche della colonna lombare: l'A. è limitata in

attività lavorative particolarmente pesanti, in cui debba alzare dei pesi

regolarmente superiori ai 5-7,5 kg, è pure limitata in attività in cui debba lavorare

in posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, in movimenti ripetitivi

della colonna lombare, di flessione e rotazione del tronco. È anche limitata

nel mantenere delle posizioni statiche sia in posizione eretta, sia in

posizione seduta superiori a 30-60 min. Vanno inoltre evitate posizioni

statiche soprattutto con la parte superiore del corpo leggermente piegata in

avanti.

In una valutazione d'assieme possiamo

pertanto affermare che l'attività lucrativa da ultimo effettuata dall'A. quale

ragazza di buffet è attualmente ancora praticabile nella misura del 40% come

descritto al capitolo 7. Come in occasione della precedente perizia SAM

ribadiamo che le limitazioni evidenziate sul piano psichiatrico e sul piano

muscolo-scheletrico, si manifestano entrambe per lo più sul rendimento

lavorativo, sovrapponendosi e pertanto non sono cumulabili, bensì da integrare.

Per quanto riguarda la determinazione

temporale della limitazione della capacità lavorativa dell'A. nell'attività

lucrativa esercitata quale ragazza di buffet possiamo confermare che a

decorrere da febbraio 2008 (evento traumatico che ha visto il figlio

primogenito dell'A. arrestato e incarcerato per aggressione mortale), il grado

di capacità lavorativa dell'A. va considerato nella misura dello 0% e ciò, in assenza

di dati precisi agli atti a nostra disposizione, sino al 6.5.2013, quando l'attuale

valutazione psichiatrica ci permette di considerare globalmente un grado di

capacità lavorativa nella misura del 40% come descritto al capitolo 7. Va

precisato che, a confronto della nostra precedente valutazione del 2007, l'attuale stato di salute, rispettivamente funzionale, si è modificato peggiorandosi (capacità

lavorativa attuale 40% rispetto al precedente 70%), quantunque vi sia stato un

miglioramento rispetto al periodo da febbraio 2008 a maggio 2013, durante il quale, come detto, la capacità lavorativa dell'A. va considerata

nulla. La prognosi valetudinaria a medio-lungo termine ci sembra possa

permettere ulteriori miglioramenti.

L'attuale nostra valutazione sul piano

psichiatrico si discosta chiaramente da quella espressa dallo psichiatra

curante nel suo recente rapporto medico per l'Ufficio AI del Canton Ticino del

22.2.2013 (capacità lavorativa 0%), principalmente per il fatto che le risorse

psichiche e mentali dell'A., non sono per nulla azzerate ed inoltre non è

presente un processo regressivo del suo apparato psichico.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

In considerazione della lunga assenza

dell'A. dal mondo del lavoro riteniamo utili e ragionevoli provvedimenti

professionali di aiuto al ricollocamento.

Per le sole ragioni mediche l'A. va

ritenuta in grado di svolgere altre attività meglio adatte, vale a dire

rispettose delle limitazioni di carico e funzionali descritte in ambito

reumatologico, inoltre non richiedenti intatte capacità cognitive, di adattamento

ed elevata affidabilità, nella misura del 50% (orario di lavoro normale con

ridotto rendimento) e ciò a decorrere da maggio 2013.

Sul piano terapeutico è indicato

continuare con il trattamento psichiatrico attualmente in corso; il nostro

consulente consiglia di valutare l'introduzione di altri farmaci antidepressivi

rispetto a quello attualmente prescritto (Jarsin) in quanto più incisivi ed

inoltre l'A. potrà continuare a trarre beneficio dalle sedute di fisioterapia

ambulatoriale e delle terapie farmacologiche prescritte dal reumatologo curante

Dr. med. __________. Al momento tuttavia non ci possiamo pronunciare su

eventuali ulteriori miglioramenti della capacità lavorativa dell'A., ciò che

dovrà essere valutato sulla base di dati precisi riguardanti la futura

evoluzione globale del caso.

10 OSSERVAZIONI

e RISPSOTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale,

rispettivamente all'Ufficio AI, la decisione di inviare copia della nostra

perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 151/22-24)

La

valutazione del SAM é stata confermata dalla dr.ssa __________ nel rapporto

finale SMR del 25 giugno 2013 (doc. AI 152/1-4). Il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo ai rapporti del 3 ottobre

2013 del dr. __________ (doc. AI 168/1) e del 4 ottobre 2013 del dr. __________

(doc. AI 169/13) – nell’annotazio-ne

24 ottobre 2013 ha concluso: “(…) assenza di nuovi elementi o modifica dello

stato di salute dell’assicurata. Il reumatologo riscontra unicamente una

tendenza al peggioramento mentre lo psichiatra conferma le note diagnosi. (…)”

(doc. AI 173/1).

L’Ufficio

AI – viste le suesposte risultanze

mediche e considerata la valutazione del consulente in integrazione

professionale dell’11 settembre 2013 –

con decisione 26 novembre 2013 ha quindi ridotto il diritto alla rendita da intera

ad un quarto con effetto dal 1. gennaio 2014 (cfr. consid. 1.5).

2.7. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico

(SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM,

sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità

delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59

cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile

in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va

ricordato che scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v.

sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174 con riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non può condividere le

conclusioni a cui è giunto il SMR che, sulla base della perizia

pluridisciplinare del 20 giugno 2013 del SAM (doc. AI 151/1-26), ha concluso

per un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto all’anno-tazione

del 30 marzo 2009 del dr. __________ sub doc. AI 101/1.

Al

riguardo va rilevato che, interpellata in merito, la dr.ssa __________, nel

complemento del 27 giugno 2013, ha osservato che “(…) siccome ho ripreso la

valutazione dal 2008 ho scritto che è peggiorato. Le spiegazioni che sono state

date nel rapporto [ndr.: si riferisce al rapporto finale del 25 giugno 2013

sub doc. AI 152/1-4] permettono di capire che poi è migliorato. Altrimenti

devo scrivere sia peggiorato che migliorato. (…)” (doc. AI 153/1).

Va

innanzitutto evidenziato che per la riduzione e/o soppressione del diritto ad

una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa d’ufficio è

all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa l’importante

miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si

potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante,

per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione

resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella

composizione di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherehebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit

überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellet, bleibt es nach dem Grundsatz der

materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81,

9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94,9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata

in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).

Per

un caso in cui, vista la violazione dell’obbligo d’informare o di collaborare,

è stato riconosciuto l’inversione dell’onere probatorio vedi la STF 9C_961/2008

del 30 novembre 2009: “(…) 6.3.3 L'application de l'art. 43

al. 3 LPGA dans un cas où des prestations sont en cours et où l'assuré qui les

perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de

renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision,

empêchant par là que l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité établisse

les faits pertinents, suppose que le fardeau de la preuve soit renversé. En

principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable

des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend

réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon

inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits

conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque

l'assuré empêche fautivement que l'office AI administre les preuves

nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve

(cf. consid. 2.2 non publié de l'ATF 129 III 181;

HANS PETER WALTER, Beweis und Beweislast im Haftpflichtprozessrecht, in

Haftpflichtprozess 2009, p. 47 ss, p. 58). Il

appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres

circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de

changer le taux d'invalidité qu'il présente. (…)”

(STF 9C_961/2008 del 30 novembre 2009 consid. 6.3.3 pubblicata in SVR 2010 IV

Nr 30 pag. 94 e confermata, tra le altre, nella STF 9C_312/2010 del 2 luglio

2010 nel caso in cui l’interessato si era rifiutato ingiustamente di sottoporsi

ad una perizia neurologica e psichiatrica).

L’Alta

Corte, nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2012, chiamata a pronunciarsi in un

caso in cui questo Tribunale aveva confermato un miglioramento del disturbo

depressivo, ha annullato il giudizio impugnato e rinviato gli atti al TCA affinché,

predisposta una perizia giudiziaria, si pronunciasse di nuovo. In

quell’evenienza il TF ha, in particolare, evidenziato che “(…) 5.2 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,

considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del

diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova

attendibile in caso di revisione - o come in concreto di assegnazione

retroattiva di una rendita temporanea - se non attesta in modo sufficiente in

che modo rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento

nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV n.

18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente che i

fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesistenti

si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura

rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in

particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti

concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità

lavorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima

dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscontro

nel tenore delle domande poste al perito (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81 consid

4.3). (…)” (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013, consid. 5.2)

Vedi,

in questo senso, anche i considerandi 6.1.2 e 6.1.3 della succitata STF

8C_441/2012 del 25 luglio 2013 a 5 giudici.

In

concreto, nella perizia pluridisciplinare del 30 aprile 2007 il SAM ha concluso

per un miglioramento dell’aspetto extra somatico sulla base del consulto del 3

aprile 2007 (doc. AI 70/17-20) nel quale il dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia – poste le diagnosi

di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Sindrome

depressiva ricorrente, in remissione (ICD-10 F33.4) (…)” (doc. AI 70/17) –, ha espresso la seguente valutazione: “(…)

l’assicurata ha presentato un miglioramento complessivo del quadro clinico

constatato dal collega __________. Pure se l’assicurata non ha seguito, come

auspicava il collega, un regolare trattamento psicoterapeutico per la sua

allora problematica depressiva e somatoforme, ha dimostrato un progressivo

miglioramento nel corso degli anni. In tal senso, il decorso positivo spontaneo

parla a favore del fatto che siamo di fronte ad una sindrome depressiva lieve,

che al momento attuale presenta una quasi totale remissione. Senz’altro la

situazione attuale di preoccupazione nella quale si trova l’assicurata in

quanto confrontata con la problematica della sua piccola figlia è fonte di

ansia e angoscia, ma stando alla valutazione odierna è evidente una sua

modalità difensiva adeguata, consone e senza che l’intero apparato psichico sia

alterato. Le funzioni cognitive, volitive e fisiologiche sono pressoché

inalterate. Appare una lieve deflessione del tono dell’umore con una quota

d’ansia e d’angoscia che sono di lieve entità e che costituiscono gli unici

elementi fenomenologici che possono giustificare una incapacità lavorativa.

Un’altra problematica che potrebbe incidere sulla capacità lavorativa è la

sindrome dolorosa della quale si lamenta. Durante l’intero colloquio, però, non

è stata evidenziata una minima smorfia di dolore né l’adozio-ne di una

posizione antalgica. Complessivamente l’assicurata presenta una parziale

incapacità lavorativa. (…)” (doc. AI 70/17).

Al

riguardo – a prescindere dal fatto

che il dr. __________ non si è pronunciato sul disturbo di personalità

passivo-aggressivo ed anacastico posto nelle diagnosi principali della perizia

pluridisciplinare del SAM del 20 maggio 1999 (cfr. doc. AI 16/8) e che nemmeno

ha indicato i motivi per cui i danni alla salute a partire dall’esame peritale avrebbero

esplicato conseguenze meno gravi rispetto al periodo precedente – l’asserito miglioramento è stato solo

transitorio, ritenuto il rapporto 28 novembre 2008 del Servizio psico-sociale

di __________ attestante che “(…) la signora è stata seguita presso il

Servizio psico-sociale di __________ dal 5 febbraio 2008 al 31 luglio 2008 per

una condizione ansioso-depressiva conseguente ad un evento stressante acuto,

che ha interessato un componente della sua famiglia. La signora RI 1, in

seguito a tale situazione, ha manifestato un quadro clinico di rilevante

entità, caratterizzato da ipervigilanza, insonnia e deflessione del tono

dell’umore. Il quadro descritto si è mantenuto per tutto il periodo della presa

a carico, terminata a causa del trasferimento in un altro Cantone ed ha

necessitato della prescrizione di una farmacoterapia ansiolitica e

antidepressiva. La paziente era già nota per una grave sindrome somatoforme da

dolore persistente e diffuso, in un contesto di depressione nervosa reattiva

latente, nel quadro di un disturbo di personalità passivo-aggres-sivo ed anancastico.

(…)” (doc. AI 96/2) e viste le risultanze del certificato medico 3 dicembre

2008 del dr. __________ e del rapporto del 4 dicembre 2008 del dr. __________

(doc. AI 98/3 e 98/4-5 e consid. 2.6), il medico SMR dr. __________ ha concluso

che “(…) a partire dal 2.2008 si giustifica per peggioramento clinico

documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che

psicologica l’antecedenti limitazioni che hanno portato alla rendita ancora

vigente attualmente. (…)” (doc. AI 101/1).

Come

visto (cfr. consid. 2.6), con comunicazione del 22 luglio 2010 (doc. AI 118/1),

l’Ufficio AI ha in seguito confermato il diritto alla rendita intera con un

grado d’invalidità dell’80%.

In

quel frangente il dr. Losa, nel rapporto di decorso del 27 maggio 2010 (doc. AI

115/1-7), aveva attestato uno stato di salute stazionario.

La

dr.ssa __________ e il dr. __________, nel rapporto di decorso del 9 giugno

2010 (doc. AI 116/1-7) – poste le

seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) Episodio

depressivo grave senza sintomi psicotici (ICD10; F 32.2) nel quadro di un

disturbo di personalità passivo-aggressivo ed anacastico. Sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD10; F 45.4) (…)” (doc. AI 116/2) – avevano constatato che “(…) la signora

RI 1, a seguito del fatto accaduto nel febbraio 2008, ha manifestato un quadro clinico caratterizzato da insonnia, ipervigilanza e deflessione del

tono dell’umore. Sintomo cardine della sua patologia è una marcata astenia da

intendersi come sentimento soggettivo di stanchezza, debolezza e faticabilità

che compromettono sia le funzioni fisiche che psichiche. La signora è

beneficiaria di una rendita AI dal 1998. Al momento attuale, visto il lungo

trascorso di inabilità lavorativa, non siamo in grado di indicare la

percentuale di inabilità. (…)” (doc. AI 116/4).

Il

dr. __________, nel rapporto medico del 15 luglio 2010 (doc. AI 117/1.2),

aveva, osservato che “(…) la situazione reumatologica è da integrare con gli

aspetti psichiatrici. È evidente un’importante sofferenza della paziente che,

dal punto di vista reumatologico, si esprime con una parte della sintomatologia

algica nota. La prognosi è sfavorevole con rischio di scompenso psicologico

(oltre all’accentuazione dei dolori). Globalmente la situazione è invariata nel

tempo senza miglioramento alcuno. (…)” (doc. AI 117/2).

Interpellati

nuovamente nell’ambito della revisione intrapresa nell’agosto 2012 (cfr.

consid. 2.7), sfociata nella decisione qui impugnata e oggetto della presente

vertenza, il dr. __________ e il dr. __________, nei rispettivi rapporti medici

di decorso del 22 e del 24 agosto 2012 (cfr. doc AI 131/1-7 e 132/1-8), hanno

attestato ancora uno stato di salute stazionario.

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto

del 22 febbraio 2013 (doc. AI 147/1-4) –

poste le seguenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…)

Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media F 33.1

(ICD-10). Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4 (ICD-10) (…)”

(doc. AI 147/1) e attestata un’incapacità lavorativa del 100% – ha osservato che “(…) la situazione

personale, sociale e di malattia è globalmente immutata rispetto al resoconto

della collega Dr.ssa __________. Attualmente la paziente lamenta apatia, anedonia,

ritiro sociale, dolori generalizzati, crisi di pianto e mancanza di slancio

vitale. Paziente orientata rispetto ai 4 domini. Mimica triste. Leggero rallentamento

psicomotorio. Deflessione timica evidente. Non sono presente degli elementi di

stampo psicotico. (…)” e, circa la prognosi, ha concluso che “(…) lo

stato depressivo si è cristallizzato non permettendo di immaginare un ruolo

attivo al lavoro, anche in contesti di attività semplici. (…)” (doc. AI

147/4).

Nella

perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2013 (doc. AI 151/1-26) i periti del

SAM hanno confermato la valutazione del dr. __________ che, nel consulto del 3

giugno 2013 (doc. AI 151/27-34) –

posta la diagnosi di “(…) Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD

10-F45.4). Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media

(ICD 10-F33.1) (…)” (doc. AI 151/31) –

ha concluso che “(…) l’assicurata ha presentato un peggioramento rispetto

alla mia valutazione del 2007. Lo stress subito per il grave evento traumatico

come conseguenza degli eventi conseguenti all’incarcerazione del figlio ha

provocato in lei un franco peggioramento dello stato psichico. Alla luce della

valutazione clinica attuale il quadro depressivo e quello somatoforme hanno

manifestato un peggioramento. Il quadro depressivo mostra un peggioramento

globale sia della componente timica sia sulle funzioni cognitive, biologiche e

volitive con un grado di gravità media. Nonostante non è presente un processo

regressivo dell’apparato psichico. Il quadro algico somatoforme appare più

incisivo rispetto alla precedente valutazione. Ritengo che alla luce di tale

peggioramento si possa attestare che la diagnosi di sindrome somatoforme da

dolore persistente adempie i criteri di Förster in quanto si tratta di un

quadro che segue un decorso autonomo, si è mostrato resistente ai classici

trattamenti eseguiti, si assiste ad una modifica della sua quotidianità sul

piano individuale e sociale. È presente una comorbidità psicologica rilevante.

(…)” (doc. AI 151/31-32).

Il

dr. __________, nel rapporto medico del 4 ottobre 2013, poste le diagnosi note,

ha certificato che “(…) con la presente attesto che seguo la paziente a

margine presso il mio studio dal 16.05.2011. Essa segue regolarmente la

psicoterapia individuale ed assume una terapia antidepressiva. La signora RI 1

partecipa con motivazione in maniera scrupolosa alle proposte terapeutiche

concordate assieme. Malgrado ciò constato che il quadro psicopatologico è

rimasto nel tempo immutato caratterizzato da una depressione di media gravità,

riduzione dello slancio vitale, ritiro sociale, algie generalizzate, riduzione

delle capacità cognitive. […] Attualmente con molta fatica ed abnegazione la

signora RI 1 cerca di accompagnare nella crescita i tre figli di cui

l’ultimogenita ha circa 9 anni. Il figlio maggiore sta scontando una lunga condanna

presso il carcere della __________ a Lugano. Questa situazione incide

notevolmente sull’aspetto depressivo con fasi di franco scoramento e pensieri autolesivi.

In considerazione di quanto sovraesposto non ritengo possibile una sua ripresa

lavorativa neanche parziale ed in lavori leggeri. Lo stato depressivo ed algico

si è cronicizzato nel tempo riducendo anche le mansioni quotidiane di

casalinga. (…)” (doc. AI 169/13).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia ed estensore del consulto del

30 aprile 1999 (doc. AI 16/19-22) parte integrante della perizia del SAM del 20

maggio 1999, nel rapporto del 18 febbraio 2014 con allegate le analisi

testistiche effettuate nell’ambito della valutazione psicodiagnostica (doc. H),

ha concluso che “(…) in base a quanto riportato sopra possiamo pertanto

ipotizzare come il quadro clinico, psicopatologico e valetudinario della

perizianda sia alquanto preoccupante, anche in considerazione di quanto

evidenziato nel corso di queste ultime settimane durante le quali abbiamo proceduto

ad effettuare i nostri approfondimenti e le nostre valutazioni cliniche psicodiagnostiche.

In particolare ipotizziamo, unitamente alle diagnosi già poste dal Collega Dr. __________

e dalla Dr.ssa __________ del SPS di __________, la presenza [ndr.: di] una

diagnosi ulteriore – particolarmente inquietante e ulteriormente invalidante –

riguardante la presenza di una possibile psicosi in stato preclinico e legata

ai vissuti di violenza sia personali che famigliari (dove il sospetto di una

violenza eventualmente subita dalla figlia rimane un serio punto interrogativo)

che senza un adeguato supporto e lavoro psicoterapeutico, psichiatrico e

psicosociale rischia di sfociare a breve-medio termine in una deriva

psicopatologica esplosiva e pericolosa per la vita della perizianda stessa.

Detto ciò, appare evidente che non sono presenti i presupposti di alcuna

abilità lavorativa e che la perizianda necessita di una presa a carico

specialistica assidua sul piano psicoterapeutico, psicosociale, psicoassistenziale

e psichiatrico così come fino ad ora è stato fatto con competenza dal Collega

Dr. med. __________. (…)” (doc. H).

Il

dr. __________ – invitato tramite

il SAM a rispondere alle precise domande formulate dalla dr.ssa __________

nell’annotazione del 4 marzo 2014 (VIII/1) –,

nel complemento dell’11 aprile 2014 (XIV/1), si è così espresso:

"

(…)

1. Descrivere

esattamente le risorse dell’Assicurata ancora presenti in occasione della

valutazione psichiatrica.

Come da me descritto nonché ben

descritto dal collega Dr.med. __________ l'assicurata è in grado di occuparsi

della cura dei suoi figli, in special modo della figlia __________. Questa sua

capacità psicofisica non solo richiede un certo livello di capacità e di

resistenza fisica ma anche quella mentale e psicologica. Come lo è il fatto di

accudire e proteggere.

Come descritto nella gestione della

giornata l'assicurata si alza al mattino e prepara la colazione e accudisce la

figlia __________ che parte ogni mattina a scuola. Poi durante la giornata,

sebbene con delle interruzioni e pause, è in grado di fare i compiti casalinghi

e di preparare il pranzo che consuma insieme alla figlia. Poi al pomeriggio si

riposa dopodiché prepara la cena che consuma con i figli __________a e __________.

Per quanto concerne lo stato

cognitivo, volitivo e biologico siamo di fronte ad un quadro compromesso ma che

ancora appare funzionante e mantiene un certo livello di capacità.

Per quanto concerne la sua capacità

lavorativa come cameriera va detto che la mia valutazione segue un parametro

teorico in quanto siamo di fronte ad un quadro depressivo di grado medio (con

delle funzioni mentali ancora conservate parzialmente senza che ci sia un

minimo segno di regressione grave dell'apparto psichico, non sono presenti

segni di psicosi come sospetta il collega Dr.med__________). La sua paura di

essere pedinata dal marito è sicuramente un fatto reale accaduto e per questo è

che l'assicurata presenta una paura egodistonica congrua con tale evento.

Inoltre il quadro clinico va

accompagnato da una diminuzione di capacità fisica data dalla sindrome

somatoforme da dolore persistente.

Il fatto che l'assicurata sia in grado

di occuparsi giornalmente di diverse e svariate faccende domestiche e

casalinghe presuppone che la stessa possa occuparsi anche di faccende fisiche

come cameriera. Inoltre il quadro depressivo che presenta non è accompagnato da

una sintomatologia grave di fobia sociale (esce a fare le spese di casa e i

fine settimana fa le spese grandi insieme ai figli e si reca al penitenziario a

fare visita al figlio) bensì un adeguato senso di vergogna per quello che le è

accaduto con suo figlio. Pertanto anche per ragioni psichiche l'assicurata

potrebbe essere in grado di lavorare come cameriera. Le funzioni cognitive sono

parzialmente conservate e non totalmente compromesse.

Considerandi

2.

In che

cosa consiste il miglioramento dello stato di salute psichiatrico dell'assicurata

e in che modo esso ha portato ad un aumento della capacità di lavoro?

Il miglioramento dello stato di salute

è la conclusione da quanto verificato durante le mie visite eseguite in sede

peritale. Dal mio punto di vista ho constatato uno status psichico differente

rispetto al quadro descritto dal collega Dr. med. __________.

Il collega dichiara una totale

compromissione delle funzioni cognitive e una totale limitata caricabilità. Il

fatto che l'assicurata si occupi ogni giorno della cura della propria

abitazione e dei figli non parla a favore di una totale compromissione psichica.

Sebbene in sede di valutazione ho riscontrato una compromissione delle funzioni

cognitive tuttavia si assiste ad una parziale conservazione. Testualmente ho

descritto: "Le funzioni cognitive sono compromesse. Si denota una diminuzione

dell'attenzione, della concentrazione e una lieve compromissione della memoria

di fissazione. Non emerge una compromissione della memoria di evocazione.

L'assicurata è stata in grado di raccontare in dettaglio numerosi passaggi

della sua vita e degli ultimi avvenimenti accaduti nel corso degli ultimi 5

anni. Ha mostrato segni di stanchezza mentale in entrambi i colloqui durati 60

e 50 minuti".

Allo stesso tempo le funzioni

biologiche e volitive sono abbastanza conservate. Il tono dell'umore mantiene

una quota d'angoscia di grado medio fluttuante.

3.

Se

ritiene di poter confermare e argomentare il miglioramento dello stato

psichiatrico dell'assicurata come definito nella perizia SAM, giustifichi il

motivo per cui ha fatto iniziare tale miglioramento dal momento della prima

valutazione.

Ho fatto iniziare il miglioramento dal

momento della mia prima valutazione perchè l'esplorazione dello status psichico

da me constatato contrastava con quanto rilevato ed espresso dal suo medico

psichiatra Dr.med. __________ nel suo rapporto medico del 22.02.2013. Pertanto

ho ritenuto giustificato accettare lo stato di compromissione del suo stato

psichico ancora nel periodo dopo il rapporto stilato dal collega fino al giorno

della mia prima valutazione.

4.

Specifichi

sul piano terapeutico quale trattamento è ritenuto indicato per il caso

specifico dell'assicurata ( tipo di antidepersivo, posologia, frequenza dei

controlli, ecc), la sua durata e di quanto in percentuale esso influirebbe

sulla capacità di lavoro dell'assicurata e in quanto tempo (criteri di

esigibilità alle cure).

Da un punto di vista terapeutico e

stando a quanto richiesto da un punto di vista assicurativo, l'assicurato deve

dimostrare di fare degli sforzi adeguati per migliorare la sua condizione di

salute e deve eseguire i trattamenti secondo le regole dell'arte medica.

Risulta poco comprensibile, nel caso

specifico dell'assicurata, come la stessa che presenta un quadro di una gravità

media venga trattata solo mediante un trattamento blando con un fitoterapia (Jarsin).

Mi sembra che nel caso specifico siano esigibili altri trattamenti da proporre

come ad esempio l'uso di serotoninergici (Fluoxentina 20-40 mg/dì, Paroxetina

20-30 mg /dì, Sertralina fino a 150 mg/dì. ecc) oppure di antidepressivi a

doppio attacco come ad esempio Agomelatina a dosaggi utili, fino a 120 mg /dì.

Si dovrà seguire anche sul piano

psicoterapico in modo tale da permettere alla stessa una migliore gestione dei

sentimenti di rabbia e tristezza. La frequenza potrebbe essere mensile ma a

lungo termine. Si dovrà abbinare un trattamento psicocorporeo con tecniche di

rilassamento progressivo (tipo Jacobson).

Come è noto, risulta difficile poter

esprimere un parere preciso su quanto potrebbe migliorare il quadro dopo tale

trattamento data la cronicità.

(…)" (XIV/1)

Questo

Tribunale, viste le suesposte risultanze mediche e conformemente alla succitata

giurisprudenza, ritiene che anche avuto riguardo al complemento peritale

dell’11 aprile 2014 nel quale il dr. __________ ha avuto la possibilità di

esprimersi compiutamente in merito, non risulta provato un miglioramento dello

stato di salute tale da giustificare la riduzione della rendita finora erogata.

In

effetti, e lo si ribadisce, già nel suo precedente consulto del 3 aprile 2007

(cfr. doc. AI 17/20) il dr. __________ non aveva indicato i motivi per cui i

danni alla salute a partire dall’esame peritale avrebbero esplicato conseguenze

meno gravi rispetto al periodo precedente. In ogni caso, e anche questo lo si

ribadisce, l’asserito miglioramento di cui alla perizia del SAM del 30 aprile

2007.

era stato superato dalla valutazione del 30 marzo 2009 nella quale il

medico SMR dr. __________ aveva concluso che l’attuale peggioramento clinico

documentato con ripresa a carico specialistica sia reumatologica che

psichiatrica giustificava le antecedenti limitazioni in base alle quali era

stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera (cfr. doc. AI 101/1). Del

resto, il dr. __________, invitato espressamente ad indicare in che cosa

consistesse il miglioramento dello stato di salute psichiatrico e in che modo

avesse portato ad un aumento della capacità lavorativa, si é limitato ad

indicare che “(…) il miglioramento dello stato di salute é la conclusione da

quanto verificato durante le mie visite eseguite in sede peritale. Dal mio

punto di vista ho constatato uno status psichico differente rispetto al quadro

descritto dal collega Dr. med. __________. (…)” (XIV/1, risposta 2). Ora,

visto che il suesposto peggioramento dal febbraio 2008 aveva ripristinato la

situazione valetudinaria ritenuta con la prima perizia del SAM del 20 maggio

1999, il consulente psichiatra avrebbe dovuto confrontarsi con questa

situazione oltre che con le valutazioni del dr. __________. In particolare,

come visto sopra, il dr. __________ non si é espresso sul “(…) quadro di

disturbo di personalità passivo – aggressivo ed anancastico (…)” (doc. AI

16/8) ripreso anche dai medici dr. __________ e Dr.ssa __________ nello scritto

del 28 novembre 2008 (doc. AI 96/2) e dalla dr.ssa __________ nel rapporto di

decorso del 9 giugno 2010 (doc. AI 116/1-7).

Nemmeno

é dato di capire per quali ragioni il dr. __________ abbia concluso per una

capacità lavorativa del 40% nella sua attività abituale di “ragazza buffet” e

del 50% in un’attività leggera (doc. AI 151/33-34, punti 3 e 7), allorquando

egli non aveva operato alcuna distinzione nel precedente consulto del 3 aprile

2007.

(doc. AI 70/18, punti 3 e 7) e il dr. __________, nel consulto del 30

aprile 1999, aveva concluso, in generale, per un grado d’incapacità lavorativa

del 100% (doc. AI 16/22).

Inoltre,

per il solo fatto che l’insorgente sia stata ritenuta “(…) in grado di

occuparsi della cura dei suoi figli, in special modo della figlia __________

(…)” (XIV/1, risposta 1), non è ancora possibile concludere per un miglioramento

dello stato di salute.

Al

riguardo significativa è la STF 8C_261/2013 del 10 settembre 2013 nella quale

l’Alta Corte, ritenuta l’attività di madre diurna svolta dall’assicurata, al

fine di stabilire se fosse dato un motivo di revisione visto il migliore

adattamento al dolore, ha rinviato gli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti al riguardo: “(…) Es ist somit ungenügend

erstellt, in welchem Umfang die Versicherte tatsächlich der Tätigkeit als

Tagesmutter nachkommt. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil ihr seit

Rentenzusprache im Umfang von vier Stunden täglich eine leichte bis mittelschwere

Tätigkeit zugemutet wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt kann aufgrund des ungenügend

erstellten Sachverhalts keine Verbesserung des Leistungsvermögens

geschlussfolgert werden. Das Gleiche gilt für das als Tagesmutter erzielte

Einkommen, weshalb sich die Vorinstanz hinsichtlich der Invaliditätsbemessung

beim Einkommensvergleich auf Tabellenlöhne stützte. Die Sache ist deshalb an

die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie die tatsächlichen Verhältnisse

abkläre. Insbesondere wird sie zu prüfen haben, in welchem Umfang die

Versicherte ihre Tätigkeit als Tagesmutter aufgenommen hat und was sie dabei

verdient. Erst in der Folge kann darüber befunden werden, ob ein Revisionsgrund

wegen einer verbesserten Leidensanpassung gegeben ist. (…)” (STF 8C_261/2013 del 10 settembre 2013, consid. 3.4).

Del

resto, il dr. __________, nel rapporto medico del 4 ottobre 2013, ha evidenziato che “(…) attualmente con molta fatica ed abnegazione la signora RI 1 cerca di

accompagnare nella crescita i tre figli di cui l’ultimogenita ha circa 9 anni.

Il figlio maggiore sta scontando una lunga condanna presso il carcere della __________.

Questa situazione incide notevolmente sull’aspetto depressivo con fasi di

franco scoramento e pensieri autolesivi. (…)” (doc. AI 169/13) e, dalla sentenza

del Pretore della Giurisdizione di __________ del 30 maggio 2012 (doc. AI

129/2-33), quanto alla custodia e autorità parentale sulla figlia __________

(2004), risulta che “(…) i periti hanno evidenziato come sia emerso

dall’indagine “il rischio che la madre non sia in grado di accompagnare la

figlia in un armonioso sviluppo psicoaffettivo in quanto non é disposta, seppure

in buona fede e con l’intento di tutelare la bambina, di rispettare le

decisioni delle Autorità (e quindi un punto di vista diverso dal suo) e di

pervenire ad una sana interpretazione del “maschile” e del “paterno” nella

personalità della bambina” […] RI 1, come indicato dai periti, dovrà – per

poter sviluppare capacità genitoriali del tutto adeguate – “effettuare un

percorso individuale di sostegno psicologico con un terapeuta diverso da quello

della figlia, che la possa aiutare e sostenere nel processo di riavvicinamento

della figlia al padre, con tutti i vissuti che ciò potrà suscitare in lei” (…)”

(doc. AI 129/11-12).

Infine,

ancorché nel consulto del 30 aprile 2013 (doc. AI 151/35-41) il dr. __________

abbia attestato un decorso stazionario, non é dato a sapere per quali ragioni i

periti del SAM, nella perizia del 20 giugno 2013, hanno ritenuto la

fibromialgia quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa (cfr.

doc. AI 151/16) allorquando lo stesso SAM aveva in precedenza concluso

differentemente sia nella perizia del 20 maggio 1999 (cfr. doc. AI 16/8) che in

quella del 30 aprile 2007 (cfr. doc. AI 70/11).

2.9

In

simili circostanze, viste le suesposte risultanze mediche, questo Tribunale

deve concludere che in base al principio della verosimiglianza preponderante un

miglioramento dello stato di salute va negato.

Di

conseguenza il diritto alla rendita intera va confermato e la decisione

impugnata annullata (cfr. in questo senso la STF 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

All’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in

complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa).

La

domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione impugnata del 26 novembre 2013 è annullata e il

diritto alla rendita intera confermato.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà a RI

1 fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti