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Decisione

32.2014.60

Assicurata con 3/4 di rendita. Domanda di revisione respinta. Conferma dell'assenza di una rilevante modifica sia psichica che somatica del suo stato di salute

27 febbraio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv.

2; questo capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009

del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel

caso in esame, nell’ambito della revisione della rendita avviata nel 2010, dal

punto di vista somatico, con annotazioni 14 luglio 2010 il dr. __________ del

SMR aveva concluso:

"

Dagli atti medici ricevuti si

evince che l'A., affetta da stenosi carotidea dx nella misura dell'85%, peraltro

asintomatica, è stata sottoposta ad intervento di tromboendoarterectomia della

carotide comune, esterna ed interna dx in data 23.03.2010 con ricovero

ospedaliero dal 22.03 al 01.04.2010 (Ospedale __________).

Possiamo dire che l'intervento di cui sopra, peraltro

con decorso post-operatorio descritto senza complicanze (valutato in fase

pre-dimissione con un esame ecocolordoppler dei trochi sovraortici a parametri

morfologici e/o emodinamici soddisfacenti e lo stesso dicasi dal punto di vista

internistico), non ha aggravato lo stato di salute dell'A. se non

transitoriamente, considerando i giorni di degenza e un periodo che possiamo

circolare di due mesi di convalescenza dalla data della dimissione ospedaliera,

stato di salute peraltro non peggiorato dal punto di vista della CL in quanto

la malattia vascolare era asintomatica e l'intervento di cui sopra è stato

eseguito a scopo preventivo in paziente con fattori di rischio cardiovascolari presenti

e già recidiva di problematiche arteriose.

Pertanto, alla luce di quanto sopradescritto, i nuovi

rapporti medici non soddisfano la richiesta di peggioramento dello stato di

salute tale da entrare in materia di revisione del grado di invalidità, rispettivamente

di rendita di cui l'A. ne è già beneficiaria." (doc. AI 141/1)

È

poi seguita la decisione 23 settembre 2010 di non entrata in materia, cresciuta

in giudicato (doc. AI 143; cfr. consid. 1.1).

Nell’ambito

dell’ultima revisione, l’assicurata ha prodotto i rapporti 30 luglio 2013 del

dr. __________ (doc. AI 148) e 14 ottobre 2013 della curante dr.ssa __________

(doc. AI 151).

Esaminati

tali atti, con annotazioni 28 febbraio 2014 il dr. __________ del SMR ha

osservato:

"

Revisione di prestazioni di A.ta

che beneficia di R ¾ (IL 60% per ogni tipo di attività per patologia psichiatrica

in presenza di arteriopatie multi vascolari ed ora anche diabete mellito II).

Per riassunto vedi annotazioni del 29.9.2005.

Assenza di ospedalizzazioni o apparizione di

significativi motivi tali da giustificare un degrado con IL totale per ogni attività.

Ricordo che il diabete mellito II non presenta

ulteriore limitazione a quanto noto (come descritto dal MC dr. med. __________).

Proposta

In definitiva si giustificano le limitazioni come fino

ad ora senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti peritali o

clinici neutrali." (doc. AI 153/1)

In

primo luogo l’insorgente stigmatizza il comportamento dell’Ufficio AI. In effetti,

nonostante che nello scritto 28 marzo 2014 l’assicurata, dichiarata la propria disponibilità

Considerandi

a sottoporsi a degli accertamenti medici, abbia chiesto di attendere “ancora

qualche tempo” prima dell’emissione della decisione formale “cossiché

possa raccogliere e trasmetterVi ulteriori attestazioni mediche a suffragio

della mia situazione (doc. AI 156), nel giro di pochi giorni l’amministrazione

ha proceduto ad emettere la presente pronunzia impugnata, datata 2 marzo 2014. Vero

che l’assicurata non ha specificato il tempo di attesa, ma è altrettanto vero

che l’Ufficio AI avrebbe dovuto rispondere alla succitata richiesta, magari assegnando

un termine per produrre quanto preannunciato oppure spiegando il motivo per cui

non riteneva necessaria la trasmissione di ulteriore documentazione medica. Sia

come sia, anche volendo ammettere una violazione del diritto di essere sentito,

la stessa è tuttavia da ritenersi sanata visto che l'interessata ha

avuto la facoltà di esprimersi innanzi al TCA, mediante il presente ricorso, autorità

di ricorso che gode di piena cognizione (cfr. al riguardo DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437).

L’assicurata

contesta inoltre le succitate annotazioni 28 febbraio 2014 del SMR, ritenendole

lacunose.

A

tal riguardo questa Corte non può che confermare l’assenza di una qualsiasi

rilevante modifica ai sensi dell’art. 16 LPGA, come in sostanza evidenziato dal

SMR. Dal rapporto 14 ottobre 2013 del medico curante non risultano infatti documentate

patologie non conosciute e non già precedentemente valutate, a parte il diabete

mellito di cui si dirà nel prosieguo. La dr.ssa __________ ha anche attestato un’incapacità

lavorativa del 100% dal 2004. Va tuttavia ricordato che dal 1999 l’assicurata è

stata giudicata inabile al 60%, con diritto alla rendita dal 1° febbraio 2000, per

motivi psichiatrici, e non al 100%. Non va poi dimentico che l’importante arteriopatia

multivascolare era stata esaminata dal SMR il 14 luglio 2000, la cui

valutazione aveva portato all’emissione della decisione di non entrata nel

merito 23 settembre 2000 (doc. AI 142). Nuova è invece, come accennato, la

diagnosi di diabete mellito II. A tal riguardo, dal summenzionato rapporto 30

luglio 2013 del dr. __________ non risulta che tale patologia provochi

un’incapacità lavorativa, avendo egli rinviato al medico curante una simile

valutazione in quanto “ … il diabete non essendo motivo di limitazione funzionale”

(doc. AI 148/2).

Per

quel che concerne la situazione extra somatica, con referto 19 febbraio 2004 il

dr. __________ aveva diagnosticato una sindrome depressiva, episodio attuale

leggero-medio con sintomi biologici (F 32.01), valutando un’inabilità

lavorativa del 60% (doc. AI 92). Tale perizia è stata posta alla base della

decisione su opposizione 18 luglio 2005, confermata sia dal TCA che dal TF

(cfr. consid. 1.1). Successiva certificazione psichiatrica non è stata

prodotta. Solo in sede di ricorso l’assicurata ha prodotto lo scritto 9 maggio

2014.

del medico curante che a tal riguardo ha unicamente certificato che la suo

paziente “mostra una sintomatologia di isolamento sociale, grave insonnia,

mancanza di qualsiasi incentivo e progettualità per cui viene affidato alle

cure di uno psichiatria (Dr. __________)” (doc. G). A prescindere dal fatto

che la maggior parte della succitata sintomatologia era sostanzialmente già presente

nella perizia del 2004 (Dati soggettivi: …. l’assicurata lamenta

un’importante insonnia..; l’assicurata descrive periodi di alti e bassi, di un’importante

labilità emozionale, alternati a delle chiusure in cui rifiuta di esprimersi e

di stare con le persone”; doc AI 92/4), la ricorrente, la quale è da

diversi anni in cura specialistica, non ha prodotto alcun rapporto del suo psichiatra

curante atto a rendere perlomeno verosimile un rilevante peggioramento della

componente psichiatrica. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

In

queste circostanze un rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti

non è necessario. Infatti, se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7

L’assicurata

ritiene che non possa ragionevolmente sfruttare la sua residua capacità

lavorativa a motivo delle sue limitazioni sia fisiche che psichiche, dell’assenza

di una formazione specifica e dell’oramai prossima età di pensionamento, per

cui essa ritiene giustificata l’erogazione di una rendita intera.

Il

concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso

stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno

e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c). Secondo la giurisprudenza, il fattore età, rispettivamente

il quasi raggiungimento dell’età pensionabile, può ostacolare

alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2,

anche DTF 132 V 393 consid. 3.2).

In

risposta alle succitate considerazioni della ricorrente, va fatto presente che nel

caso concreto la valutazione dell’integrazione è stata fatta al momento del

riconoscimento del dritto alla rendita. In quell’occasione l’amministrazione,

in applicazione del cosiddetto raffronto percentuale dei redditi (cfr. al riguardo

DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a) – senza

quindi confronto dei redditi (cfr. consid. 2.3) – aveva determinato un grado

d’incapacità al guadagno del 60% (cfr. decisione 26 ottobre 2001; doc. AI 57),

ritenendo esigibile che l’assicurata potesse mettere a maggior frutto la sua

residua capacità lavorativa del 40% nella sua attività d’impiegata di commercio

(in particolare quale contabile; cfr. perizia 9 settembre 2001 del dr. __________,

pag. 51) piuttosto che, tenuto conto di un mercato equilibrato del lavoro, in

un’altra attività lucrativa, valutazione che è stata più volte confermata nelle

successive revisioni non essendo stata riscontrata una modifica della situazione

valetudinaria (cfr. consid. 1.2).

Per

quel che concerne le limitazioni d’ordine mediche, come visto al considerando precedente,

le stesse sono state valutate nell’ambito della domanda di revisione. Come

accennato sopra, il fattore dell’età prossima alla pensione è generalmente

valutato nell’ambito dell’esigibilità in altre attività adeguate, circostanza

che non corrisponde alla fattispecie concreta.

In

ogni modo va rilevato che l’età avanzata non costituisce motivo di revisione

(sui singoli motivi di revisione cfr. Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, nn.421 –

429, pagg. 117 ss), motivo per cui non vi è una valutazione economica. Una

rivalutazione dell’esigibilità lavorativa è invece eseguita in caso di

soppressione o riduzione della rendita in via di revisione (cfr. Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundegerischts zum IVG, 2014, n. 60, pag. 435), ciò che non

è il caso in esame ove la rendita è stata confermata.

In

conclusione, visto quanto sopra, non risultando un peggioramento, rispettivamente

una modifica dello stato di salute rispetto alla situazione presente in

occasione della decisione di non entrata in materia del 23 settembre 2010, rettamente

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di aumento del grado d’invalidità

confermando i ¾ di rendita.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti