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Decisione

32.2014.61

Vista la perizia SAM e considerato il miglioramento dello stato di salute dal maggio 2009, in base al metodo misto e alla (incontestata) media retrospettiva, va confermato il diritto ad un quarto di r

25 febbraio 2015Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme

sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con

riferimenti).

Giusta

l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della

rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado

di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita

per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.6. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag.

246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede

che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona

senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in

particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi

s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato

prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona

lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.

139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia

domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del

congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di

famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia

che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.7. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa risulta applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato esercita un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto

"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge

dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata

in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg. e STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata

in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334, 133 V

504 e 133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

2.8. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se

l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato

esercizio di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht

zum Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid.

5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Da

ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata

dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).

2.9. Deve innanzitutto essere premesso che al fine di stabilire il grado

d’invalidità, nella fattispecie in esame l’Ufficio AI, applicando il metodo

misto e, sulla base dei dati forniti dalla ricorrente, ha valutato all’86% la

parte dedicata all’attività salariata e al 14% la quota dedicata alle mansioni

domestiche.

Tale suddivisione deve essere confermata, la relativa conclusione

essendo stata presa sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurata in sede

d’inchiesta domiciliare del 15 novembre 2010 e del 21 gennaio 2014 (doc. AI

52/1-6 e 112/1-6) che conferma i dati forniti dai datori di lavoro nei

rispettivi formulari 29 agosto e 1. settembre 2008 (doc. AI 5/1-7 e 6/1-7, in particolare i punti 2.9 dai quali risulta un grado di occupazione del 50% presso l’__________ [4

ore al giorno e 20 ore settimanali contro le 8 ore giornaliere e le 40 ore

settimanali previste dall’orario normale di lavoro nell’azienda; cfr. doc. AI

5/5] e del 36% presso il __________ [15 ore settimanali contro le 42 ore

settimanali come da orario normale di lavoro dell’azienda; cfr. doc. AI 6/3]).

In

particolare, per il fatto che, come da lei stessa asserito, “(…) in data

01.03.2002 ha iniziato la propria attività professionale al 100% presso l’__________.

Per una serie di circostanze indipendenti dalla sua volontà, essa non ha in

seguito potuto mantenere questo grado di occupazione. (…)” (I, punto 7),

non è possibile concludere differentemente. Infatti, accettando di lavorare, in

un periodo in cui non era ancora insorto il danno alla salute – il lavoro presso il __________ era

iniziato al 26 maggio 2003 (cfr. doc. AI 6/2 punto 2.1) e l’anno di carenza ex

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è iniziato a decorrere nel mese di ottobre 2007 (IL

del 100% presso il __________ dal 24 ottobre 2007 con versamento da quel

momento e fino al 31 agosto 2009 del numero massimo di indennità giornaliere da

parte della __________; cfr. doc. AI 6/4 punto 2.14 e 35/1-5) –, complessivamente per una percentuale

lavorativa dell’86%, l’assicurata ha dimostrato, per atti concludenti, di

accontentarsi di lavorare in quella misura.

Di

conseguenza, anche ammettendo che ella avrebbe preferito continuare a lavorare

a tempo pieno presso l’__________, vista la percentuale lavorativa dell’86% da

sana e ritenuto anche che non ha minimamente allegato di aver proceduto ad

ulteriori ricerche di lavoro al fine di aumentare il suo pensum complessivo,

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) non è possibile

concludere che la volontà fosse quella di essere salariata al 100%.

2.10. L’Ufficio

AI, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2) –

vista la domanda di prestazioni dell’agosto 2008 e conformemente alla

transazione omologata da questo Tribunale nel decreto di stralcio 16 novembre

2012 – ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del SAM (cfr. doc. AI 101/1-3 e 104/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 10 giugno 2013 (doc. AI 108/1-55 e 109/1-10) risulta

che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi, hanno fatto capo a

tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Impingement femoroacetabolare di tipo misto (CAM e

Pincer) con:

- esiti da rimodellamento a sin. il 22.10.2008

con buoni risultati oggettivi.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

grado medio (ICD-10 F 33.1).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Cefalea muscolotensiva occasionale.

(…)" (doc. AI 108/25)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti –

dopo un’attenta valutazione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) la capacità lavorativa medico teorica

dell’A., nel suo ultimo impiego di addetta alla preparazione dei pasti nella

cucina di un __________, viene valutata nella misura del 60%, inteso come

rendimento ridotto sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore.

(…)” (doc. AI 108/30) – i

periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla

capacità lavorativa e d’inte-grazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le menomazioni constatate si situano nella sfera

reumatologica ed in ambito psichiatrico.

La valutazione neurologica non ha permesso di

evidenziare patologie che riducono la capacità lavorativa dell'A.

Il nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________

ritiene che dal suo punto di vista nell'attività da ultimo svolta, cioè addetta

alla preparazione dei pasti freddi al nastro trasportatore nella cucina dell'__________,

l'A. risulta abile al lavoro nella misura del 70%. Può lavorare a tempo pieno

con rendimento ridotto nella misura del 30% dovuto alla necessità di qualche

pausa ed eventualmente di sedersi di tanto in tanto (non oltre una volta ogni

ora per alcuni minuti).

La situazione risulta, secondo il consulente, invariata

da un punto di vista reumatologico dopo la valutazione del Dr. med. __________

come confermato anche dal medico di famiglia Dr. med. __________ nel suo

rapporto medico Al del 27.12.2012. Per quanto riguarda la prognosi a

medio-lungo termine è possibile un peggioramento della situazione sia all'anca

sin. operata che all'anca ds. non ancora operata. Per quanto riguarda l'anca

ds. è possibile si renda necessario lo stesso intervento di rimodellamento che

è stato realizzato a sin. L'A. è maggiormente a rischio per lo sviluppo di una

coxartrosi rispetto ad una persona che abbia anche normali. È dunque verosimile

che fra alcuni anni si renda necessario l'impianto di una protesi totale delle anche.

La diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico è dovuta

ai problemi alle anche con difficoltà a mantenere la posizione eretta

prolungata, negli spostamenti rapidi, nel mantenere posizioni con le anche in

flessione (accovacciata o inginocchiata).

Dal lato psichiatrico il nostro consulente Dr. med. __________

ritiene che l'A. soffra di una sindrome somatoforme da dolore persistente che

adempie i criteri di Förster ed una sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di grado medio che segue un decorso cronico. Si tratta, di un secondo

episodio depressivo che dura dal 25.11.2010 (vedi rapporto Al del 29.11.2012

del Dr. med. __________). La sintomatologia di grado medio si è resa resistente

al trattamento psicofarmacologico in corso. Da un punto di vista psichiatrico è

il quadro depressivo quello che influisce sullo stato del funzionamento globale

dell'A. in maggiore misura che quello somatoforme. Il consulente psichiatra

ritiene che l'A. presenti un'incapacità lavorativa nella misura del 40% per

ragioni psichiatriche e questo a partire dal 25.11.2010 sino a tuttora. La

diminuzione della capacità lavorativa si giustifica in quanto il dolore,

soprattutto il vissuto psicologico derivante da esso provoca nell'A. un'elevata

tensione endopsichica che poi influisce sullo stato depressivo che presenta. La

deflessione dell'umore fluttuante potenza lo stato di labilità emotiva.

Globalmente circa l'evoluzione della capacità

lavorativa riteniamo che l'A. debba essere considerata abile nella misura del

70% a partire dalla valutazione del Dr. med. __________, perito reumatologo per

l'Ufficio Al dal 14.6.2010. A partire dal 25.11.2010 (rapporto dello psichiatra

curante Dr. med. __________), l'A. presenta una capacità lavorativa nella misura

del 60% come tuttora. Le percentuali di incapacità lavorativa per motivi reumatologici

e psichiatrici vanno integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del

dolore cronico valutato nella sua dimensione globale, psicologica e somatica

che rende l'A. più discontinua nel lavoro, maggiormente, affaticabile e necessitante

di maggiori pause. Questa percentuale d'incapacità lavorativa va intesa come

diminuzione del rendimento sull'arco di una giornata lavorativa normale, questo

per permettere all'A. di fare le necessarie pause durante la giornata

lavorativa. Il consulente in psichiatria consiglia una rivalutazione tra 12

mesi.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Secondo il consulente psichiatra non vi sono

controindicazioni per riqualifica professionale, che dovrà tener conto dei

limiti funzionali e della progressione della patologia alle anche. Anche in un

mestiere leggero ed adatto, che rispetti i limiti funzionali descritti dal

nostro specialista in reumatologia, l'A. mantiene una capacità lavorativa

residua al massimo del 60%, dove limitante l'abilità lavorativa è la patologia reumatologica

e quella psichiatrica. Circa l'evoluzione della capacità lavorativa in un mestiere

leggero ed adatto vale quella già descritta al punto 8.

Sul piano terapeutico:

- il consulente in neurologia non ha

proposte terapeutiche,

- il consulente in reumatologia ritiene che

in futuro si renderà necessario un intervento di rimodellamento dell'anca ds.

Al momento non vi sono provvedimenti in grado d'influire positivamente sulla

capacità lavorativa;

- il consulente in psichiatria ritiene che

l'A. debba continuare il trattamento specialistico in corso. E' necessario

continuare un trattamento in quanto la conflittualità di coppia derivante dallo

stato depressivo che presenta l'A., potrebbe cronicizzare il processo

depressivo dell'A. e mantenere una condizione regressiva che al momento attuale

non è presente.

Come casalinga l'A. risulta abile nella misura del 70%,

limitazione del 30% per motivi prettamente psichiatrici.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)." (doc. AI 108/30-32)

L’Ufficio

AI – viste le valutazioni mediche

su enunciate (confermate dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del

17 giugno 2013; doc. AI 110/1-4), considerata l’inchiesta domiciliare del 21

gennaio 2014 (doc. AI 112/1-6) e ritenute le note per l’incarto del 12 febbraio

2014 con le tabelle elaborate lo stesso giorno (doc. AI 113/1, 114/1 e

115/1-16) –, con la decisione qui

impugnata ha confermato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre al 31

dicembre 2008 e ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 maggio 2009 negando

in seguito il diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.2).

2.11. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento

medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti

di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul

vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.12. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per mettere in

dubbio né le conclusioni a cui sono giunti i medici SMR né, tanto meno, le valutazioni

peritali effettuate dal SAM, da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Infatti,

il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nella perizia

14 giugno 2010 (doc. AI 47/1-11) –

posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…)

Esito da intervento artroscopico all’anca sx eseguito il 22.10.2008 presso la

clinica __________ di __________ per conflitto femoro-acetabolare di tipo misto

Cam e Pincher. – Rimodellamento della zona di transizione tra la testa ed il

collo femorale nonché revisione del labbro acetabolare. – Residui disturbi

muscolari in sede gluteale, peritrocanterica e lungo il tratto iliotibiale.

(…)” (doc. AI 47/7) –, circa

le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione ha concluso:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute

ai disturbi constatati

A livello psicologico e mentale non mi sembra di

aver rilevato patologie significative tali da influenzare la sua capacità

lavorativa. Desidero comunque sottolineare come i dolori stiano assumendo una

certa cronicizzazione, ciò che potrebbe prima o poi avere un influsso pure sul

suo stato psichico.

A livello fisico l'assicurata presenta delle

limitazioni dovute ai residui dolori all'anca sx a seguito del citato

intervento artroscopico per l'impingement femoro-acetabolare.

Nell'ambito sociale non mi sembra invece di aver rilevato problemi tali da influenzare la sua

capacità lavorativa ed il suo completo reinserimento nel mondo del lavoro.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

Per il lavoro da lei attualmente svolto, come già

affermato nel punto A.5, ritengo che l'assicurata debba essere ancora

considerata almeno 70% abile al lavoro. Per l'attività di ausiliaria di pulizie

da lei svolta fino al 2007 presso le __________ di __________ la residua

capacità lavorativa è valutabile attorno ad un 30%. Queste limitazioni della

capacità lavorativa sono valide ormai dal gennaio 2009.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso?....?

Da quanto mi risulta non sono previste ulteriori misure

di riqualifica professionale. Ricordo a proposito come l'assicurata sia già

stata sottoposta ad una riqualifica all'interno dell'__________, grazie alla

quale ha potuto iniziare a svolgere un lavoro fisicamente più leggero nel

servizio alberghiero.

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

Con le misure terapeutiche sopra menzionate (penso in

modo particolare a delle infiltrazioni mirate intraarticolari o

peritrocanteriche, nonché all'esecuzione di corretti trattamenti fisioterapici)

ritengo che l'assicurata dovrebbe poter avere un ulteriore miglioramento dei

residui dolori da lei tuttora lamentati, in modo tale da poter aumentare la sua

capacità lavorativa. Come già affermato sopra ritengo che una rivalutazione

delle sue condizioni di salute e della sua inabilità lavorativa dovrebbe essere

ripetuta fra circa un anno.

3.

L'assicurata è in grado di svolgere altre

attività:

Sotto l'aspetto puramente reumatologico ritengo che la

signora RI 1 sia in grado di svolgere ogni attività fisicamente medio-leggera,

che le permetta in modo particolare di cambiare frequentemente di posizione,

con una solo lieve limitazione di non oltre il 30%. Visto che l'assicurata sta

già lavorando con profitto presso l'__________ di __________ sarebbe utile

discutere con il/la responsabile del personale per cercare di trovare il modo di

aumentare il suo grado di occupazione. Il lavoro dovrebbe permetterle di

cambiare frequentemente di posizione, sarebbe da svolgere in parte in posizione

seduta ed in parte in posizione eretta e non dovrebbe richiedere il

sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10kg, né tanto meno movimenti

ripetuti di flessione ed estensione della colonna e delle ginocchia, così da

evitare una sollecitazione delle strutture lombo-sacro-gluteali e di quelle periarticolari

all'anca sx.

(…)." (doc. AI 47/10-11)

Il

dr. __________ – viste le

risultanze della perizia reumatologica del dr. __________ e ritenuto che

l’assicurata è stata assente al 100% dal lavoro presso l’__________ dal 14 ottobre

2008.

al 22 maggio 2009 (cfr. doc. AI 61/1) –,

nell’annotazione 17 gennaio 2012 (doc. AI 62/1) ha concluso per un’incapacità

lavorativa totale dal 24 ottobre 2007 in un’attività pesante (quale quella di ausiliaria di pulizia presso il __________) e per un’incapacità lavorativa

del 100% dal 14 ottobre 2008 fino al 22 maggio 2009 (per intervento e seguente

riabilitazione) e in seguito del 70% (rendimento ridotto del 30%) in

un’attività adeguata (quale quella presso l’__________).

La

perizia del dr. __________ è stata confermata dai periti del SAM i quali hanno

concluso che “(…) globalmente circa l’evoluzione della capacità lavorativa

riteniamo che l’A. debba essere considerata abile nella misura del 70% a partire

dalla valutazione del Dr. med. __________, perito reumatologo per l’Ufficio AI

dal 14.6.2010. A partire dal 25.11.2010 (rapporto dello psichiatra curante Dr.

med. __________), l’A. presenta una capacità lavorativa nella misura del 60%

come tuttora. Le percentuali di incapacità lavorativa per motivi reumatologici

e psichiatrici vanno integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del

dolore cronico valutato nella sua dimensione globale, psicologica e somatica

che rende l’A. più discontinua nel lavoro, maggiormente affaticabile e

necessitante di maggiori pause. Questa percentuale d’incapacità lavorativa va

intesa come diminuzione del rendimento sull’arco di una giornata lavorativa. Il

consulente in psichiatria consiglia una rivalutazione tra 12 mesi. […] Secondo

il consulente in psichiatria non vi sono controindicazioni per riqualifica

professionale, che dovrà tener conto dei limiti funzionali e della patologia alle

anche. Anche in un mestiere leggero ed adatto, che rispetti i limiti funzionali

descritti dal nostro specialista in reumatologia, l’A. mantiene una capacità

lavorativa residua al massimo del 60%, dove limitante l’abilità lavorativa è la

patologia reumatologica e quella psichiatrica. […] Come casalinga l’A. risulta

abile nella misura del 70%, limitazione del 30% per motivi prettamente

psichiatrici. (…)” (doc. AI 108/31-32).

Dalle

suddette risultanze mediche questo Tribunale deve dunque concludere che dopo,

l’inabilità lavorativa totale dal 14 ottobre 2008 al 22 maggio 2009 (per intervento

e seguente riabilitazione), dal giugno 2009 l’incapacità lavorativa in

un’attività adeguata è del 30% e dal novembre 2010 del 40% (peggioramento della

situazione psichiatrica).

L’insorgente

contesta le conclusioni dei periti del SAM adducendo che “(…) i medici

curanti sono concordi nel sostenere che non sia assolutamente esigibile

dall’assicurata un’attività superiore al 50%, come sostenuto dal Dr. med. __________

in data 09.05.2011 e dal dr. __________ in data 24.05.2011 e 30.01.2013. Queste

valutazioni sono supportate dal parere espresso dal Dr. med. __________ in data

08.05

; lo psichiatra intravvede nel dolore cronico e nella mancanza di

riposo un fattore seriamente invalidante, che si aggiunge alle limitazioni

operative di natura fisica ravvisate dai colleghi. […] La perizia

multidisciplinare non concorda con i medici curanti unicamente in merito alla

ponderazione delle patologie fisiche e psichiatriche. In essa non si trova

tuttavia alcuna spiegazione plausibile che indichi le ragioni per la quale la

ponderazione dei medici curanti non sarebbe attendibile, pur essendo coerente

con l’attuale situazione personale e lavorativa del-l’assicurata. […] La

perizia multidisciplinare 13.06.2013 presenta inoltre delle lacune evidenziate

dallo scritto 05.05.2014 del Dr. med. __________ (doc. 3). Quest’ultimo ritiene

in particolare che il problema della paziente sia ortopedico e non

reumatologico, come ritenuto dall’Ufficio AI. (…)” (I, punti 19, 21 e 22).

Al

riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.

Tutta

la documentazione medica summenzionata (fatto salvo lo scritto del 5 maggio

2014.

del dr. __________, prodotto con il ricorso sub doc. A3) è stata ritenuta

dai periti del SAM (cfr. l’elenco atti sub doc. AI 108/7-10) che l’hanno

pertanto considerata nella loro valutazione.

Con

specifico riferimento alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato

che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013,9C_330/2012 del 7 settembre

2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità

si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.

485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’in-capacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata

in SVR 3/2008 IV Nr. 15, il TF ha ulteriormente osservato che una semplice

addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in

considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a

seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente

oppure troppo esiguo.

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente da una ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, questo Tribunale deve osservare che in ossequio a

tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM hanno espressamente

dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni della

perizia e di concordare con gli stessi mediante espressa sottoscrizione

all’ultima pagina della perizia (doc. AI 108/33-35). In proposito si deve in

effetti ritenere sufficiente non solo la sottoscrizione da parte dei tre periti

a pagina 33 della perizia (doc. AI 108/33-35), ma anche l’indicazione riportata

dalle dr.sse __________ e __________ secondo la quale “(…) le conclusioni peritali

si fondano su un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM. (…)”

(doc. AI 108/32; cfr. anche la STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 che ha

stabilito che la valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche

essere effettuata per via di circolazione).

Alla

luce della giurisprudenza sopra ricordata e tenuto conto del fatto che, secondo

la giurisprudenza federale, la discussione fra gli esperti di principio non può

essere rimessa in discussione dal giudice, il TCA ritiene sufficiente quanto concluso

dalle dr.sse __________ e __________ –

che, lo si ribadisce, è stato confermato da tutti gli specialisti coinvolti

(cfr. le sottoscrizioni con le quali i rispettivi specialisti hanno dichiarato

di aver preso conoscenza dei contenuti della perizia e di concordare con gli

stessi sub. doc. AI 108/33-35) – secondo

cui “(…) le percentuali di incapacità lavorativa per motivi reumatologici e

psichiatrici vanno integrate, in quanto entrambe considerano una sindrome del

dolore cronico valutato nella sua dimensione globale, psicologica e somatica

che rende l’A. più discontinua nel lavoro, maggiormente affaticabile e

necessitante di maggiori pause. (…)” (doc. AI 108/31).

Il

dr. __________ sostiene che il problema sarebbe ortopedico e non reumatologico.

Al riguardo va fatto presente che in merito all’allestimento di una perizia

ortopedica piuttosto che reumatologica, va rilevato che anche se non ha una

specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa

dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni

all’apparato muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26

gennaio 2010, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin -

sind (chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf

die Orthopädie zu (Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb

insbesondere der Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die

Rückenbeschwerden des Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich

(…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2010 consid. 4.1).

Quanto,

infine, allo scritto del 5 maggio 2014 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA

1.

(doc. A3) – a prescindere dal

fatto che lo specialista non adduce chiaramente e tantomeno documenta per quali

ragioni la valutazione del SAM non sia attendibile –, il dr. __________, nell’annotazione del 5 giugno 2014, ha concluso che “(…) l’attuale scritto del dr. __________ in pratica riprende la sua

valutazione già espressa nel suo rapporto del 24.5.2011. Nell’attuale scritto

non vi sono nuovi elementi clinici. (…)” (IV/bis).

Giova

inoltre rilevare che nello scritto del 5 maggio 2014 il dr. __________ attesta

un’incapacità lavorativa del 50% tenuto conto di un peggioramento dello stato

fisico e di entrambe le patologie (fisiche e psichiche) allorquando nel

rapporto del 24 maggio 2011 aveva già concluso per la medesima incapacità

lavorativa avuto riguardo solo all’aspetto somatico (cfr. doc. AI 53/2-3).

In

conclusione – ritenute le

considerazioni che si impongono sulle certificazioni rese dai medici di fiducia

(anche se specialisti), la differente valutazione del dr. __________ (il quale non

si è comunque debitamente confrontato con la perizia del SAM) in punto alla

residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia; cfr. STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011) –,

rispecchiando la succitata perizia del SAM tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.11) e non essendo

provato un peggioramento dopo il mese di giugno 2013 e prima del marzo 2014, a ragione l’Ufficio AI (viste tutte le succitate risultanze mediche) ha ritenuto la seguente

evoluzione dell’incapacità lavorativa in un’attività adeguata:

IL

30% dal 01.10.2007 al 21.10.2008

IL

100% dal 22.10.2008 al 22.05.2009

IL

30% dal 23.05.2009 al 24.11.2010

IL

40% dal 25.11.2010 in avanti.

In

questo senso, la domanda subordinata formulata dalla ricorrente di “(…) esperire

in sede giudiziaria una perizia ortopedica che permetta di chiarire lo stato di

salute dell’assicurata, nonché di procedere ad una corretta ponderazione delle

patologie fisiche e psichiche. (…)” (I, punto 23) va respinta. In effetti,

quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223

consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va

inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

concreto la ricorrente, lo si ribadisce, fatto salvo lo scritto del 5 maggio

2014.

del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (al riguardo vedi

l’annotazione 5 giugno 2014 del dr. __________ sulla quale non è stata

formulata alcuna osservazione scritta; cfr. consid. 1.4) non ha prodotto alcuna

documentazione medica che non sia già stata vagliata dai periti del SAM.

D’altra

parte, per quel che concerne la valutazione della capacità quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire due inchieste domiciliari, la prima il 15 novembre

2010.

(doc. AI 52/1-6) e la seconda il 21 gennaio 2014 (doc. AI 112/1-6).

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 23% nell’inchiesta del 15

novembre 2010 (doc. AI 52/6) e del 30% in quella del 21 gennaio 2014 (doc. AI

112/6).

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assi-curata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4), alle valutazioni dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

Va

inoltre rilevato che nelle inchieste economiche in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo

del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I

126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della

ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione

fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari. In virtù

dell’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un

principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid.

3), anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di

loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e

in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le

particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e

I 35/00). In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la

persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate

mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più

elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere

all'aiuto dei familiari.

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

In

concreto, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto del

5.

giugno 2013 ha attestato che l’assicurata “(…) come casalinga presenta una

incapacità lavorativa nella misura del 30% (…)” (doc. AI 109/10) e gli

altri due consulenti, il dr. __________ e il dr. __________, hanno confermato

che quale casalinga non vi è alcuna compromissione dal lato somatico (cfr. doc.

AI 108/49 e 108/54). Alla stessa conclusione, inabilità complessiva del 30%, è

giunta anche l’assistente sociale nella valutazione del 21 gennaio 2014.

In

questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle

risultanze delle succitate inchieste economiche e che l’assistente sociale ha

potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei lavori che l’assicurata non

può svolgere personalmente nell’economia domestica, le valutazioni delle

inchieste 15 novembre 2010 e 21 gennaio 2014 vanno confermate.

2.13

Ritenuta

la seguente evoluzione della capacità lavorativa in un’attività adeguata: IL

del 30% dall’ottobre 2007, IL del 100% dall’ottobre 2008, IL del 30% dal giugno

2009.

e IL del 40% dal novembre 2010, occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto

dalla ricorrente dal profilo economico.

Secondo

la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del

26.

giugno 2003, consid. 3.1), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati

del 2009 e del 2010 visto che –

dopo il riconoscimento, incontestato, in base alla media retrospettiva, del

diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre al 31 dicembre 2008 e ad una rendita

intera dal 1. gennaio al 31 maggio 2009 –

vi è stato un miglioramento (nel maggio 2009) e in seguito un peggioramento

(nel novembre 2010) duraturo dello stato valetudinario.

2.13.1

Per

quel che concerne il reddito da valido, va ricordato che è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno 2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U

243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC

1992.

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI

1993.

Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag.

224) o comunque il salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile

(cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025).

Conformemente

alla succitata giurisprudenza nel 2009 il reddito da valido complessivo per le

due attività svolte dall’assi-curata presso l’__________ e il __________ ammonta

a fr. 42'191.03.

Infatti,

per il lavoro presso l’__________ il reddito annuo è di fr. 26'942.50 (2'072.50

per 13 mensilità come indicato dal DL sub doc. AI 56/1) mentre il reddito

conseguito presso il __________ è di fr. 15'248.53 (salario orario comprensivo

delle vacanze moltiplicato per le 15 ore settimanali e le 48 settimane lavorative

aumentato dell’8.33% per la tredicesima, come indicato dal DL sub doc. AI 57/3:

19.55

x 15 x 48 aumentati dell’8.33% = 15'248.53).

Nel

2010.

il reddito da valido ammonta invece a fr. 42'685.03 (2'110.50 per 13

mensilità come indicato dall’__________ sub doc. AI 56/1 più fr. 15'248.53

percepiti dal __________ come da succitato calcolo e conformemente alle indicazioni

del DL sub doc. AI 57/3).

2.13.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, in assenza di dati salariali va ricordato che lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid.

3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di

tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STF 8C_334/2008 del 26

novembre 2008, consid. 11; SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre

2006).

Utilizzando

i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2009 un’attività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido di fr. 52'572.47 (fr. 4'116.-- [dato valido

per il 2008] aggiornati al 2009 (aumentati del 2.1%; cfr. la tabella, B10.2

pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 95], riportati su 41.7

ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] e moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Nel 2010

il reddito da invalido ammonta invece a fr. 52'728.--(fr. 4’225.-- [dato

valido per il 2010] riportati su 41.6 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2013, pag. 90] e

moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Considerata

l’evoluzione dell’incapacità lavorativa –

incapacità lavorativa in un’attività adeguata del 30% dal giugno 2009 e del 40%

dal novembre 2010 – e applicata

una riduzione del 5% (in

correzione della riduzione del 4% applicata nella decisione impugnata, dovuta

all’impossibilità di svolgere lavori pesanti (cfr. doc. AI 115/3) e conformemente

alla STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 confermata dal TF nella STF

9C_179/2013 del 26 agosto 2013]) il

reddito ipotetico da invalido nel 2009 è pari a fr. 34'960.69 (52'572.47

x 70% ridotti del 5%) e nel 2010 a fr. 30'054.96 (52'728.-- x 60% ridotti del

5%).

Ritenuti

i redditi da valido di fr. 42'191.03 (2009) e fr. 42'685.03 (2010) (cfr.

consid. 2.13.1) e quelli da invalido di fr. 34'960.69 (2009) e di fr. 30'054.96 (2010), per la parte di salariata il discapito

economico è del 17.13% nel 2009 ([42'191.03 - 34'960.69] x 100 : 42'191.03 =

17.

%) e del 29.58% nel 2010 ([42'685.03 - 30'054.96] x

100.

: 42'685.03 = 29.58%).

Va qui

rilevato che la differenza rispetto ai dati ottenuti dall’Ufficio AI nelle tabelle

sub doc. AI 64/1 e 115/5 è riconducibile al fatto che l’amministrazione per il

calcolo del reddito da invalido ha considerato il grado di occupazione dell’86%.

Ora, e

lo si ribadisce ancora una volta, determinante per l'accertamento

del reddito senza invalidità non è quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente

guadagnare in qualità di persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno,

bensì quanto egli ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante, guadagnerebbe senza danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a). In questo senso non può qui essere

confermato il calcolo di cui alle succitate tabelle nelle quali è stata considerata

la quota parte salariata dell’86% (per un caso in cui questo Tribunale ha

dettagliato le ragioni per le quali questo modo di calcolo non può essere

applicato cfr. la STCA del 7 febbraio 2011 inc. 32.2010.228 e la giurisprudenza

ivi citata).

2.13.3

Posta

infine la ripartizione tra attività casalinga (14%) e salariata (86%) (cfr.

consid. 2.9) e ritenute le limitazioni, quale casalinga del 23% nel 2009 e del

30% nel 2010 (cfr. consid. 2.12) e, quale salariata, del 17.13% nel 2009 e del

29.

% nel 2010, il grado d’invalidità globale è del 18% nel 2009 (14 x 23% +

86.

x 17.13% = 17.95% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121 consid. 3.2) e del 30% nel 2010 (14 x 30% + 86 x 29.58% = 29.63%

arrotondato al 30).

Dopo il

miglioramento dello stato valetudinario nel maggio 2009 – infatti, anche se il dr. __________ nella perizia del 14

giugno 2010 (doc. AI 47/1-11) aveva concluso per una capacità lavorativa del

70% in un’attività adeguata dal gennaio 2009, in realtà l’insorgente, come accertato dall’Ufficio AI (cfr. la nota per l’incarto del 10

gennaio 2012 sub doc. AI 61/1), è stata assente dal lavoro al 100% per motivi

di salute fino al 22 maggio 2009 e anche il dr. __________, nell’annotazione

del 17 gennaio 2012, ha tra l’altro attestato una “(…) IL 100% dal

14.10.2008

fino al 22.5.2009 (per intervento e seguente riabilitazione) (…)”

(doc. AI 62/1) – e dopo il

peggioramento dell’aspetto psichiatrico nel novembre 2010, il grado d’invali-dità

non ha più raggiunto il minimo pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3). Considerato

anche il calcolo (incontestato) effettuato in base alla media retrospettiva,

all’insorgente va riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1.

ottobre al 31 dicembre 2008 e ad una rendita intera dal 1. gennaio fino al 31

agosto 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute intervenuto

nel maggio 2009 ex art. 88a cpv. 1 OAI).

2.14

Visto

tutto quanto precede il ricorso va quindi parzialmente accolto.

2.15

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste per fr. 100.-- a carico

dell’Ufficio AI e per fr. 400.-- a carico della ricorrente.

Alla

ricorrente, patrocinata da un legale, vanno riconosciuti fr. 500.-- a titolo di

parziali ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza la decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto alla

rendita intera è riconosciuto dal 1. gennaio al 31 agosto 2009.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste per fr. 100.-- a carico

dell’Ufficio AI e per fr. 400.-- a carico della ricorrente.

L’Ufficio

AI verserà alla ricorrente fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di parziali ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti