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Decisione

32.2014.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I deficit consistono nelle limitazioni date dal disturbo

personologico, dall'attuale fase depressiva e dalla patologia somatoforme e

consistono in una irregolarità nel sonno, nell'alimentazione e nei ritmi della

giornata, in un umore deflesso e irritabile, nella riduzione della quota

energetica, in un certo grado di ritiro sociale, nella percezione caotica di

sé, degli altri e della realtà (che condiziona le relazioni interpersonali e la

progettualità), nella polarizzazione sulla sintomatologia dolorosa, nella

scarsa critica di malattia.

2. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da

ultimo svolta

CL pari al 50% (rendimento ridotto, orario pieno) per

motivi psichici.

3. Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Come da atti medici si data l'inizio dell'attuale IL al

luglio 2011, mese in cui è cominciata la presa a carico psichiatrica. (…)"

(Doc. AI 45/10-11)

Dal

punto di vista somatico, con rapporto 10 maggio 2012 il dr. __________ del SMR

fondandosi sulla documentazione medica ha accertato “dolori acuti ai

testicoli, soprattutto a destra d’origine indeterminata da diversi anni in

esisti di epididimite destra (21.05.2009)” senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (doc. AI 46). Tale situazione valetudinaria è rimasta

sostanzialmente invariata, poiché i periodi d’incapacità lavorativa certificati

dall’urologo dr. __________ – ossia dal marzo al maggio 2012 (cfr. certificato 21

maggio 2012 in doc. AI 81/16) e dal 10 febbraio al 10 marzo 2013 (cfr. certificato

28 febbraio 2013 in doc. AI 81/6) – sono di breve durata, come rettamente

evidenziato dal SMR nelle annotazioni 8 agosto 2013 (doc. AI 84).

In

queste circostanze, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurato inabile al 50%

unicamente per motivi psichiatrici, con decorrenza dal luglio 2011.

Il

ricorrente contesta la succitata valutazione medico-teorica, in particolare

l’inizio dell’incapacità lavorativa, ritenendo inoltre dati anche “danni

fisici” senza tuttavia produrre né durante la procedura amministrativa (nonostante

le diverse proroghe concesse dall’Ufficio AI per inoltrare delle osservazioni

al progetto di decisione 21 agosto 2013 il legale dell’assicurato è rimasto

silente; doc. AI 92-99) né in sede di ricorso documentazione che smentisca le

conclusioni del SMR. In particolare egli non ha allegato dei certificati medici

attestanti un danno alla salute psichiatrico d’entità maggiore, come pure la presenza

di una patologia somatica invalidante. Va poi rilevato che l’inizio

dell’incapacità lavorativa è stato validamente accertato dalla perizia CPAS,

mentre il citato urologo dr. __________ non ha mai attestato una limitazione

lavorativa (cfr. rapporto 8 maggio 2012 in doc. AI 81), a parte i succitati brevi periodi d’inabilità al lavoro.

All’assicurato

va ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1

pag. 429 e riferimenti). Già

si è detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito

elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di

considerare inattendibili le conclusioni tratte dal medico SMR.

Pertanto,

visto quanto sopra, il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

Considerandi

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che da luglio 2011 il ricorrente è inabile

a 50% in qualsiasi attività.

2.5

Per

quel che concerne la valutazione economica, l’Ufficio AI ha accertato che

nonostante il danno alla salute psichiatrico l’assicurato non presente una

perdita di guadagno in quanto prima dell’insorgenza del danno alla salute

(2011) dagli atti non risulta che egli avesse percepito un salario annuo proveniente

da attività dipendente o indipendente maggiore di fr. 30'947.--. Questo importo

corrisponde a quanto l’assicurato, svolgendo un’attività confacente al suo stato

di salute nella misura del 50%, potrebbe percepire in attività semplici e ripetitive.

Infatti,

secondo i dati statistici forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, per un’attività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive), un assicurato avrebbe

potuto realizzare un reddito annuo ipotetico da invalido pari a

fr. 61'924.62 (fr. 4'901.-- [ultimo dato disponibile valido per il 2010]

aggiornati al 2011 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e

B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a]). Tenuto conto di un’incapacità

lavorativa del 50%, l’assicurato potrebbe percepire un reddito ipotetico da

invalido di fr. 30'962.--, pari a quanto sostanzialmente indicato nella decisione

contestata.

Che

l’assicurato, prima del danno alla salute, non abbia conseguito un importo

maggiore lo si evince dall’estratto dei conti individuali relativo agli anni

2003.

– 2009 (doc. V). Inoltre, nel rapporto 20 giugno 2012 il consulente in integrazione

professionale ha elencato le esperienze lavorative dell’assicurato dal 2007 al

2010, attività che, contrariamente a quanto pare asserire l’interessato, non si

sono concluse per motivi di salute (doc. AI 50).

In

queste circostanze, l’amministrazione ha rettamente concluso che l’assicurato

non presenta un danno economico a seguito dell’affezione invalidante di cui

attualmente soffre.

Per

questi motivi la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è da

respingere.

2.6

Infine,

l’assicurato ha chiesto “di essere sentito personalmente, qualora il presente

non potesse essere accolto come presentato” (ricorso pag. 4).

L'audizione

richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6;

DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF

prima citata).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.8

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità

di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo

un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa. In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno

permesso di accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e

l’insorgente non ha apportato alcun elemento atto a contraddire o a mettere in

dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),

l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti