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32.2014.63

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2 giugno 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Il marg. 5024 della

Circolare sull’invalidità e grande invalidità, prevede:

" L’assicurato,

il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la

prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente

all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il

diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità

lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni

consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31

LPGA e art. 77 OAI;9C_245/2012)."

Nella risposta di causa

l’Ufficio AI ha spiegato il motivo per cui ha soppresso la rendita con effetto

retroattivo:

" L'amministrazione, come indicato nella decisione impugnata, ribadisce

di ritenere adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 88bis cpv. 2

let. b OAI. L'atteggiamento aggravativo dell'assicurata – la cui reale ampiezza

è stata scoperta solo grazie alla rivalutazione medica della pratica a seguito

dell'acquisizione dell'osservazione investigativa – ha provocato la

corresponsione irregolare da parte dell'UAI di rendite d'invalidità. In merito

il perito Al dr. med. __________, a pagina 4 della sua valutazione 8 aprile

2014, si è così espresso: "Le immagini da me visualizzate mi permettono

di rivedere i reperti clinici e le limitazioni funzionali. Durante la mia

visita peritale del 02.06.2011 l'assicurata avrebbe dovuto essere in grado di

elevare il braccio oltre i 120° e eseguire anche un'abduzione di oltre 120°.

Avrebbe potuto eseguire una presa a grembiule e una presa alla nuca.

L'esame neurologico, per quanto riguarda la prova

della forza avrebbe dovuto essere normale, almeno per quanto riguarda la

chiusura del pugno e i muscoli dell'utilizzo del gomito e anche per una gran

parte dei movimenti alla spalla".

Circa l'atteggiamento dell'assicurata giova anche

citare quanto constatato dal perito LAINF Dr. med. __________ nel corso

dell'esame clinico del 29 gennaio 2014 (pag. 2-3): "In conclusione vi è

una estrema discrepanza tra il reperto oggettivabile ed i disturbi accusati dalla

paziente. Il calo nella presa di forza nella mano non è assolutamente giustificato

da una problematica della spalla in quanto questo test prova soprattutto la

muscolatura del l'avambraccio. Anche il fatto che la muscolatura del braccio

destro in paziente destrimane è ben sviluppata, dimostra che non vi è nessun

risparmio del braccio destro considerato il tempo trascorso. Del resto dalla

documentazione fotografica (non possesso della scrivente, ndr.) si osserva

molto bene che la paziente si comporta in modo disinvolto senza nessuna

sofferenza. Il braccio vien portato in abduzione in più occasioni oltre i

140-150 gradi.

La paziente in alcune fotografie si vede portare

in braccio con il braccio destro il cane che sicuramente pesa più di 1 kg. Anche nell'apertura e nello svuotamento della cassetta delle lettere si nota che la paziente

usa disinvoltamente il braccio destro oltre l'orizzonte senza nessun risparmio.

Non corrisponde neppure a realtà il fatto che la paziente mi riferisca di non

effettuare nessuna attività lavorativa domestica in particolare pulizie quando

d'altro canto viene ben documentato dal filmato e dalle fotografie il

contrario."

Orbene, pur stigmatizzando

“l’atteggiamento aggravativo” dell’assicurata, questo TCA non concorda nel

ritenere, come sostenuto dall’amministrazione, che tale atteggiamento, “… la cui reale ampiezza è stata scoperta solo grazie alla rivalutazione

medica della pratica a seguito dell'acquisizione dell'osservazione

investigativa”, ha provocato la irregolare corresponsione

della rendita e questo per i motivi che seguono.

Il TCA

constata che, allegato allo scritto 7 ottobre 2009 dell’__________,

l’amministrazione aveva ricevuto in copia la valutazione medico-fiduciara 14

settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 39) e quindi, almeno dal punto di

vista infortunistico, poteva riscontrare un eventuale miglioramento. A tal

riguardo occorre rilevare che il 19 novembre 2009 il funzionario incaricato

aveva chiesto al SMR se sulla base del citato rapporto del dr. __________ “ …

è giustificato confermare l’attuale rendita oppure si rendono necessari

ulteriori accertamenti? Bisogna attenersi alle valutazioni dell’assicuratore

LAINF” (doc. AI 40). Il SMR non ha preso posizione (cfr. scritto 4 novembre

2010 di un altro funzionario: “In data 19.11.2009 è stato sottoposto incarto

a SMR in quanto trattasi di 1° revisione d’ufficio. SMR non ha preso posizione

in merito in quanto in data 9.08.2010 è intervenuto LFA”; doc. AI 55). Il 9

agosto 2010 (doc. AI 41 = doc. LAINF 98/1) l’Ufficio AI ha ricevuto dalla __________

il rapporto di sorveglianza 18 novembre 2009 (doc. LAINF 98/9), la

perizia medico- fiduciaria 14 settembre 2009 del dr. __________ (doc. LAINF 86)

ed il complemento 21 giugno 2010 dello stesso medico reso dopo la visione del

rapporto di sorveglianza (doc. LAINF 96). Esaminata la succitata documentazione

e quella allegata dall’assicurata alle osservazioni 21 ottobre 2011 al progetto

di decisione 24 agosto 2010, con annotazioni 21 marzo 2011 il SMR ha ritenuto

di conferire mandato al dr. __________ per l’allestimento di una perizia, con

le seguenti motivazioni: “anche se vi sono forti dubbi su una effettiva

problematica invalidante (vedi rapporti di sorveglianza) risulta indispensabile

procedere a perizia reumatologica da parte del dr. __________ per definire i

limiti funzionali tenendo conto della problematica postraumatica ed. ev.

problematica di natura morbosa” (doc. AI 57). Quindi, con la perizia 27

giugno 2011 del dr. __________ l’Ufficio AI aveva la conferma della piena

abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate. Rimaneva tuttavia da

indagare, come rilevato dal SMR nelle annotazioni 20 ottobre 2011 (doc. AI 60),

in merito alla patologia tiroidea riferita dal citato reumatologo (cfr. pag. 6

della perizia). Solo il 19 febbraio 2013 il SMR, sulla base della

documentazione raccolta dai curanti, ha escluso che l’ipertiroidismo potesse

causare un’incapacità lavorativa (doc. AI 76).

Successivamente, il 13

marzo 2013 l’Ufficio AI ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione sul

rapporto di sorveglianza e sul referto 21 giugno 2010 del dr. __________ (doc.

AI 77), documentazione che l’amministrazione non aveva trasmesso in occasione

del mandato peritale del 2011.

Dopo di che I’Ufficio

AI ha proceduto ad un aggiornamento della documentazione infortunistica (cfr.

scritto 11 febbraio 2014 dell’amministrazione all’__________; doc. AI 106).

Infine, il 7

marzo 2014 il SMR ha confermato il complemento peritale del dr. __________ 8

aprile 2013 (doc. AI 110) ed il 25 marzo 2014 l’amministrazione ha emesso la

decisione di soppressione della rendita qui impugnata.

In queste

circostanze, la corresponsione della rendita all’assicurata non è quindi in

ultima analisi legata all’atteggiamento simulante dell’assicurata, reso palese dalla

videosorveglianza di cui al rapporto 18 novembre 2009.

Non va poi dimenticato

che, come visto al consid. 2.5, l’Ufficio AI, consapevole di un’imminente

modifica dello stato di salute dell’assicurata, subito dopo la decisione di

rendita dell’11 febbraio 2009 ha d’ufficio iniziato una procedura di revisione.

Mancando un

nesso causale tra il comportamento dell’assicurata e l’indebita percezione

delle prestazioni (cfr. SVR 1995 IV nr. 58 citata in STF 8C_920/2009 del 22

luglio 2010 consid. 6.2), una soppressione della rendita con effetto retroattivo

non è giustificata.

2.8. L’assicurata rileva come

nella decisione contestata non siano state indicate le attività ritenute

adeguate al 100%, tenuto conto della sua problematica alla spalla i cui dolori

si accentuano con l’uso ripetuto dell’arto.

Circa l’assenza di indicazioni

per quanto concerne le attività leggere esigibili, è utile ricordare che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007,

9C_329/2007 consid. 2; I 418/06 consid. 4.3). In tal senso, l’amministrazione

ha fatto riferimento alla categoria 4.2 (attività semplici e ripetitive) della

tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale

di statistica.

In concreto, nel

complemento peritale 8 aprile 2014 il dr. __________ ha descritto la tipologia

di un’attività leggera o medio-leggera, facendo presente che l’assicurata deve

evitare di alzare il braccio ripetutamente sopra l’orizzontale e non debba

utilizzare il braccio destro (la ricorrente è destrimane) con forza e contro

resistenza (doc. AI 84).

In merito all’esigibilità

lavorativa in attività adeguate di persone, come l’assicurata, con limitazioni

all’arto superiore destro, pertinentemente nella risposta di causa l’Ufficio AI

ha esposto la seguente giurisprudenza:

" In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc.

35.1997.23 - integralmente confermata dal TFA con STFA U 449/00 dell'8 maggio

2002 -, questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro (in un'attività adeguata a tempo

pieno), un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, aveva la mano sinistra

infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre

dita senza forza. II TFA è pervenuto alla medesima conclusione nella STFA U

240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, pag. 347,

concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori

manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra

ed il sollevamento di pesi superiori ai 2Kg (e pertanto ritenuto praticamente

monco di una mano). È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un'attività adeguata, nella quale venga

ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso,

con la mano contro laterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato,

cuoco di professione, che soffriva - a livello dell'estremità superiore

sinistra - di una sindrome dolorosa da risparmio cronica con deficit funzionali,

in presenza di una lieve artrosi dell'articolazione radio-ulnare distale, di

una modica artrosi dell'articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia

del mediano e - a destra - dì una leggera sindrome dolorosa e da inattività con

una lieve artrosi dell'articolazione radio-ulnare distale, un'incipiente

artrosi dell'articolazione radio-carpale e una lieve neuropatia del mediano

(STCA del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. no. 35.2004.38). Con STFA I 27/06 e

U 18/06 del 24 agosto 2006, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così

come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della

gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di

dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di

un'importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa

del tendine dei muscoli sovra- e infra spinato, rottura parziale del tendine

sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un Ufficio

dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino 9 artrosi dell'articolazione

acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro

(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica). (…)” (risposta

pagg.8/9)

Altrettanto

Considerandi

pertinentemente l’amministrazione ha ritenuto che per l’assicurata entrano in

linea di conto attività semplici e ripetitive nel settore dell’accoglienza e

ricezione, nella vendita oppure quale operaria generica ad esempio con compiti

di assemblaggio di componentistica leggera, controllo qualità, rifiniture,

etichettatura. Oltre a queste attività vanno considerate anche tutte quelle con

mansioni di sorveglianza. Attività queste che sono state del resto elencate

nella decisione contestata (cfr. consid. 2.9 in fine).

2.9

Per quel

che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo

ordinario, nella decisione contestata sono stati indicati i parametri

utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da

invalido, a cui va fatto riferimento.

Per determinare il reddito

da valida, l’amministrazione ha utilizzato il salario percepito quale custode

ed addetta alle pulizie di fr. 39'018.-- (stato 2008). A tale riguardo, nella

risposta di causa l’amministrazione ha fatto presente:

" Circa

l'aggiornamento dei redditi da valida dell'assicurata occorre rilevare che

l'UAI ha chiesto - per stabilire dei parametri di calcolo il più concreti

possibili - agli ex datori di lavoro della signora RI 1 delle specifiche prese

di posizione (doc. 94-97 incarto Al) - le risposte degli stessi figurano ai

doc. 98, 99, 101 e 103 incarto Al. Ove non si è potuta ottenere una risposta

esaustiva (doc. 98 e 101 incarto Al) si è proceduto a riconoscere l'evoluzione

del salario indicata dall'Ufficio federale di statistica (doc. 104 pag. 16 e 17

incarto Al, www.bfs.admin.eh temi: lavoro e reddito: salari e reddito da

lavoro: indicatori: evoluzione dei salari). Si riconferma dunque la bontà dei

redditi da valido indicati nella decisione impugnata."

Orbene, l’assicurata ha

documentato che nel 2006, anno precedente l’insorgenza del danno alla salute,

lavorava presso quattro datori lavori conseguendo complessivamente fr.

52'594,25 lordi. Tale salario corrisponde peraltro all'importo

iscritto nel 2006 nel conto individuale (doc. AI 104). Al riguardo, secondo

la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed

indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di

determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid.

2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera

rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio

2009.

con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid.

2.2.1

), ciò che comunque non è il caso in esame.

Tuttavia, come

verrà fatto presente nel prosieguo, aggiornando il succitato salario al 2013

(fr. 57'555.-) – che secondo il TCA è quello più affidabile – l’assicurata non

presenta un grado d’invalidità pensionabile.

Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali,

editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una

persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

In casu, conformemente

alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha utilizzato i dati

salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica e relativa a personale femminile in una professione che presuppone

qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). L’amministrazione ha

considerato una riduzione di reddito per circostanze personali del 9% (4% per

attività leggere e 5% per altri fattori), determinando in tal modo il reddito

da invalida che nel 2008 (momento del miglioramento) ammontava a fr. 46'744,60

(2008). L’Ufficio AI ha quindi aggiornato tale dato agli anni 2009, 2010, 2011,

2012.

e 2013.

L’assicurata ha chiesto

l’applicazione del cosiddetto gap salariale. Ora, come esposto in risposta

(cfr. pag. 7), tenendo conto per l’anno 2013, quale reddito statistico da valida, di quello riferito alla categoria

81.

(attività di servizi per edifici e paesaggio) delle tabelle RSS TA1 (persona

senza qualifica), risulta un salario annuo di fr. 43’719.-- superiore ai fr. 57'555.-- di reddito da valida, motivo per cui la succitata richiesta

va disattesa.

L’assicurata postula, a

fronte degli impedimenti riscontrati, una riduzione percentuale del 20%. Sempre

nella risposta di causa, a titolo abbondanziale, l’Ufficio AI ha riconosciuto

una riduzione del 15%. Orbene, volendo ammettere una riduzione massima del 25%,

nel 2013 l’assicurata presenterebbe un grado d’invalidità (non pensionabile)

del 29% [57'555 - (75% di 54'181,50 = 40'636,10) x 100 : 57'555), motivo per

cui la soppressione della rendita è giustificata.

Ritenuto che la

soppressione ha effetto dal 1° maggio 2014 (primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI), rilevato che in sede di risposta di causa (pag. 5) l’amministrazione

ha sottolineato che l’ultimo versamento è stato fatto al 31 marzo 2014,

l’assicurata ha pertanto diritto ad un mese di rendita, vale a dire relativo al

mese di aprile 2014.

Quanto ad eventuali

provvedimenti professionali, chiesti in via subordinata, nella decisione

contestata è stato fatto presente che tali provvedimenti non entrano in linea

di conto poiché l’assicurata “può essere integrata in tutte quelle attività

semplici e ripetitive nelle mansioni di sorveglianza e controllo (p.es. operaia

generica), venditrice al dettaglio (p.es addetta alla vendita di carburanti),

custode, fioraia ecc. che non richiedono una formazione di base specifica e che

possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro.”

Visto quanto sopra, la

decisione contestata va modificata nel senso che l’assicurata ha (ancora)

diritto ad un mese di rendita (aprile 2014). In tale senso il ricorso è

parzialmente accolto. La ricorrente, patrocinata da un legale, ha quindi diritto

a ripetibili parziali per fr. 1000.-- (IVA inclusa; art. 61cpv. 1 lett. g

LPGA).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

L’assicurata ha tuttavia

postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (I). Non contestato è il rifiuto dell’assistenza giudiziaria in sede

amministrativa. Del resto, in ambito LAINF questo Tribunale aveva confermato un

simile rifiuto da parte della __________ (cfr. consid. 2.6 della citata STCA

35.2012

).

Ritenuto l'esito della

lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene

alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di

oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte

del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, essa può invece essere posta al

beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni

(DTF 124 V 301 consid. 6).

2.11

Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011;

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel caso concreto, dal

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente, coniugata, non lavora e dal 3 marzo 2014 non percepisce più

la rendita. Suo marito, con attività lucrativa indipendente, nel 2013 è stato

tassato al netto con un reddito di fr. 30'953.--, pari ad una media mensile di

fr. 2'579.40 (doc. B). La famiglia non dispone di altre entrate. Il marito ha

un’autovettura.

Per quel che

concerne le uscite mensili vanno in primo luogo considerati fr. 1’700.--

corrispondenti all'importo base per coniugi stabilito per il calcolo del

minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF), quale

Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre 2009 (tuttora in

vigore). Tale importo va maggiorato di fr. 340.--, pari al supplemento medio

del 20% dell’importo base, così come prescritto dalla succitata giurisprudenza,

motivo per cui l’importo base è di fr. 2'340.--. Aggiungendo già solo l’affitto

base di fr. 1'190.-- (doc. C), l’assicurata, rispettivamente la sua famiglia,

risulta essere indigente.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva

essere considerato privo di fondamento.

In quanto

non divenuta priva di oggetto a seguito del riconoscimento di fr. 1000.-- di

ripetibili parziali, l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va

quindi concessa, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la

situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61

lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente

è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero

a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06

del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione 25 marzo 2014 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto alla

rendita intera limitatamente al mese di aprile 2014.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto

non divenuta priva di oggetto, è accolta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente

sono per il momento assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente

la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti