32.2014.63
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2 giugno 2015Italiano39 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.63
BS/sc
Lugano
2 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 marzo 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 11 febbraio
2009 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1960, da ultimo professionalmente
attiva quale custode ed ausiliaria di pulizie, al beneficio di una rendita
intera dal 1° giugno 2008 a causa delle sequele di un infortunio professionale
occorsole il 17 giugno 2007. Raccolta dall’assicuratore LAINF (in casu __________)
la pertinente documentazione medica, l’amministrazione ha ritenuto l’assicurata
totalmente inabile nelle sue originarie attività e in attività adeguate dal
giugno 2007 (doc. AI 34; cfr. le motivazioni in doc. AI 31).
1.2. Nel giugno 2009 l’Ufficio AI
ha subito avviato una revisione della rendita (doc. AI 36) e proceduto ad un
aggiornamento della documentazione medica infortunistica. Dall’assicuratore
LAINF l’amministrazione ha ricevuto il rapporto di sorveglianza 18 novembre
2009 (doc. LAINF 98/9) nonché la perizia medico- fiduciaria 14 settembre 2009
del dr. __________ (doc. LAINF 86) ed il complemento 21 giugno 2010 dello
stesso medico reso dopo la visione del succitato rapporto di sorveglianza (doc.
LAINF 96). Appreso che con decisione 5 agosto 2010 __________ ha sospeso
l’erogazione dell’indennità giornaliera dal 1° novembre 2009 (doc. LAINF 99),
negato il diritto alla rendita e concessa un’indennità per menomazione
all’integrità del 10%, con progetto di decisione 24 agosto 2010 l’Ufficio AI,
dopo aver proceduto al raffronto dei redditi, ha revocato retroattivamente con
effetto al 1° novembre 2009 il diritto alla rendita, facendo presente di
emettere una separata decisione in merito alle prestazioni indebitamente versate.
Infine, l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso
(doc. AI 43).
Resa verosimile – con
osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 51) – la presenza di
un’affezione extrainfortunistica, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una
perizia reumatologica affidandola al dr. __________, il quale con rapporto 27
giugno 2011 ha ritenuto l’assicurata pienamente abile in attività rispettose
dei limiti funzionali dal 14 settembre 2009, data della valutazione del dr. __________
(doc. AI 59).
Avendo nel suo referto il
dr. __________ indicato l’insorgenza di una patologia tiroidea mai indagata,
dopo aver raccolto la relativa documentazione medica, con presa di posizione 19
febbraio 2013 il SMR (il Servizio medico regionale dell’AI) ha stabilito che
l’ipertiroidismo (trattato con radioterapia il 26 aprile 2011) non causa una
limitazione invalidante extrainfortunistica (doc. AI 76).
Con scritto 13 marzo 2013
l’amministrazione ha chiesto al dr. __________ una nuova valutazione sulla base
del rapporto investigativo 18 novembre 2009 e del complemento peritale 21
giugno 2010 del dr. __________, documentazione che non aveva a disposizione
all’epoca della perizia 27 giugno 2011 (doc. AI 77). Con complemento peritale 8
aprile 2013, ammettendo di aver “sottostimato l’atteggiamento aggravativo
dell’assicurata”, il dr. __________ ha rivisto la propria valutazione
relativa alle incapacità lavorative nelle precedenti professioni, confermando
una piena capacità in attività adeguate e ponendo al 9 agosto 2008 la
decorrenza di tale valutazione (doc. AI 84), anziché al 14 settembre 2009 come ritenuto
nella perizia del 27 giugno 2011.
Con annotazioni 7 marzo 2014 il SMR ha
confermato il complemento peritale del dr. __________ (doc. AI 110). Questo lo
ha fatto dopo aver preso atto che la decisione 5 agosto 2010 dell’__________
(cfr. consid. 1.2) è stata confermata con decisione su opposizione 2 luglio
2012 e dopo aver preso conoscenza che con STCA 35.2012.67 dell’11 luglio 2013
questa Corte – annullata la citata decisione su opposizione – aveva disposto il
rinvio degli atti all’assicuratore LAINF per l’espletamento di accertamenti
medici, accertamenti (perizia neurologica a cura del dr. __________ e
ortopedica del dr. __________) che sono stati nel frattempo eseguiti
dall’assicuratore LAINF.
Accertato quindi un miglioramento
dello stato di salute, nel senso di una piena abilità lavorativa in attività
adeguate a far da tempo dal 10 agosto 2008, dopo aver proceduto al consueto
raffronto dei redditi dal quale non è risultato alcun discapito economico, con
decisione 25 marzo 2014 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto
retroattivo al 1° settembre 2008, ritenendo non assolte le condizioni per chiedere
in restituzione le prestazioni nel frattempo versate. Contestualmente l’amministrazione
ha respinto l’istanza 21/23 settembre 2010 tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura
amministrativa (doc. AI 111).
1.3. Avverso la decisione di
soppressione della rendita l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto
ricorso, postulando il ripristino della rendita intera e, in via subordinata,
di essere posta al beneficio di provvedimenti professionali. L’insorgente
contesta la soppressione della rendita non essendo a sua mente intervenuta una
modifica dello stato di salute tra il giugno 2008 e l’agosto 2008. Ritiene
inoltre che non siano dati i presupposti per una riconsiderazione della
precedente decisione. Contesta inoltre l’esistenza di una violazione
dell’obbligo d’informazione, motivo per cui l’effetto retroattivo della
soppressione non appare giustificato. Rileva come la decisione impugnata non
sia sufficientemente motivata riguardo alle attività ancora esigibili. Contesta
inoltre la determinazione dei redditi di riferimento e di, conseguenza,
l’assenza di un discapito economico. Chiede infine di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto occorra, in seguito.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, confermando la propria decisione per i motivi che, se necessari,
verranno ripresi nei considerandi di diritto, ha chiesto la reiezione del
ricorso.
1.5. Il 16 settembre 2014 la
ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’assistenza giudiziaria
con annessa documentazione (XI).
1.6. Infine, il 22 ottobre 2014
l’amministrazione ha allegato la decisione 9 settembre 2014 con la quale l’__________
ha confermato la sospensione dell’indennità giornaliera a partire dal 1°
novembre 2009, nonché l’assenza del diritto ad una rendita d’invalidità ed ad
un’indennità per menomazione, precisando che tale pronunzia è stata oggetto di
opposizione (XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la mezza rendita con effetto
retroattivo al 1° settembre 2008.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.4. Per la riduzione e/o
soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa
d’ufficio è all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa
l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si
potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante,
per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione
resterebbe invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione
di 5 giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist eine anspruchsherhebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit
überwiegender Wahrscheindlichkeit erstellt, bleibt es nach dem Grundsatz der
materiellen Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81,
9C_418/2010 E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94,9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata
in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).
2.5. Nel caso concreto, a seguito
della domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha richiamato dall’assicuratore
LAINF gli atti medici, tra cui la valutazione 18 luglio 2008 del dr. __________
(atti LAINF doc. 24), che è stata vagliata dal SMR.
Con rapporto 8 ottobre
2008 il dr. __________ del citato servizio medico, poste le diagnosi
infortunistiche (“Stato dopo infortunio del 17.06.2007 con contusione spalla
destra e successivo riscontro di rottura della cuffia rotatoria. Stato dopo
artroscopia diagnosticata della spalla destra e riparazione tendine 17.09.2007.
Probabile plessopatia superiore radicolo – troncolare con interessamento del
nervo tracico lungo, probabile interessamento del nervo dorsalis scapolae.
Scapola alata”) ha concluso: “Mi baso sulle valutazione del 18 078.2008
del dr. __________ per __________. Si evidenzia la motilità limitata della
spalla destra, una leggera atrofia del braccio destro, ma soprattutto la
presenza di forti dolori al tentativo di mobilizzazione. Attualmente persiste
IL totale in ogni attività per presenza di dolori.” (doc. AI 25).
Nel rapporto 13 ottobre
2008 il consulente in integrazione professionale ha del resto evidenziato che “Non
si può immaginare quando l’assicurata presenterà nuovamente un potenziale
lavorativo” (doc. AI 26).
Di conseguenza, come evidenziato
nella risposta di causa (cfr. punto no. 3), “sebbene lo stato di salute non
era da considerarsi stabilizzato causa le importanti algie ed impedimenti nei
movimenti” e “nell’esclusivo interesse dell’assicurata e senza attendere
le risultanze della procedura LAINF”, con la decisione 11 febbraio 2009
l’amministrazione ha giudicato l’interessata totalmente inabile in qualsiasi
attività dal 17 giugno 2007 (data dell’infortunio), riconoscendole il diritto
alla rendita intera dal 1° giugno 2008 (cfr. consid. 1.1).
2.6 Avviata d’ufficio dopo
qualche mese una revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia
a cura del dr. __________. Con rapporto 27 giugno 2011 il succitato specialista
in reumatologia ha posto le seguenti diagnosi invalidanti: periartropatia
omero-scapolare tendinopatica alla spalla destra con leggera sintomatologia
d’impingement in stato dopo infortunio in data 17.06.2007, con contusione della
spalla destra e riscontro di una rottura della cuffia dei rotatori; stato dopo
artroscopia diagnostica della spalla destra e riparazione tendinea il
27.07.2007; plessopatia superiore radicolo-troncolare con interessamento del
nervo toracico lungo e probabile interessamento del nervo dorsalis scapole.
In merito alla capacità
lavorativa il dr. __________ ha ritenuto l’assicurata inabile al 70%
nell’attività di custode ed all’80% quale donna di pulizia. In attività
lavorativa adeguata di tipo leggero, senza la necessità di alzare il braccio
sopra l’orizzontale, di alzare il braccio con forza, di fare dei movimenti ripetitivi
e contro resistenza, il perito ha attestato una completa capacità lavorativa
dal 14 settembre 2009, data della valutazione del dr. __________ (doc. AI
59/12).
Nel successivo complemento
peritale 8 aprile 2013 il dr. __________, dopo aver visionato il rapporto di
sorveglianza 4 maggio 2009 dell’agenzia investigativa e letto le osservazioni
21 giugno 2010 del dr. __________ a detto rapporto, ha concluso:
" Dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione che mi è stata
consegnata attualmente, ritengo di aver, nella mia precedente valutazione
sottostimato l'atteggiamento aggravativo dell'assicurata. Ritengo pertanto che
la capacità lavorativa dell'assicurata debba quindi essere rivista come segue:
L'assicurata è inabile al lavoro nella forma del 30% nell'attività
svolta di custode.
Per quanto riguarda l'attività di donna di pulizie essa è da
considerare inabile al lavoro nella forma del 40%.
Rimane l'inabilità lavorativa del 20% quale casalinga.
Ribadisco una capacità lavorativa piena per quanto riguarda
un'attività lavorativa adatta da considerare leggera o media-leggera durante la
quale l'assicurata possa evitare di alzare il braccio ripetutamente sopra
l'orizzontale e non debba utilizzare il braccio destro con forza e contro
resistenza.
Questa incapacità lavorativa da me determinata può essere fatta
risalire al 09.08.2008. In questa data è stata valutata da parte del Prof. Dr.
med. __________ che ha concluso con l’assenza di una concordanza del quadro clinico
con i reperti radiologici."
(doc. AI 84/4)
Rispetto alla perizia 27
giugno 2011 il dr. __________ ha quindi rettificato l’inizio delle incapacità
lavorative dal 14 settembre 2009 al 9 agosto 2008 (cfr. consid. 1.2).
Patologie invalidanti
extra-infortunistiche non sono state rilevate.
Va qui ricordato che,
secondo costante giurisprudenza, le risultanze di un’accurata sorveglianza unitamente
ad una valutazione medica degli atti possono di principio costituire una
base sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (DTF 137 I 327 consid. 7.1 [=
STF 8C_272/2011 dell’11 novembre 2011] confermata anche nella STF 9C_491/2012
del 22 maggio 2013: “(…) Ein Observationsbericht
bildet für sich allein keine sichere Basis für Sachverhaltsfeststellungen
betreffend den Gesundheitszustand und die Arbeitsfähigkeit der versicherten
Person. Er kann diesbezüglich höchstens Anhaltspunkte liefern oder Anlass zu
Vermutungen geben. Sichere Kenntnis des Sachverhalts kann in dieser Hinsicht
erst die ärztliche Beurteilung des Observationsmaterials liefern (vgl. Urteile
9C_343/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 4.1;8C_272/2011 vom 11. November 2011 E.
7.1 mit Hinweisen). (…)”. (STF succitata, consid. 4.1.1). Nel caso che ci occupa,
come già detto, il rapporto di sorveglianza e l’annesso CD sono stati visionati
sia dal dr. __________ che dal dr. __________, motivo per cui, insieme ai loro
rapporti, fungono da sufficiente base di giudizio per la valutazione dello
stato di salute dell’assicurata e della sua residua capacità lavorativa.
In queste circostanze occorre
ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),
che vi è stato un miglioramento della situazione valetudinaria (piena
esigibilità in attività adeguate) rispetto alla situazione presente al momento
della decisione dell’ 11 febbraio 2009.
Ora, nella perizia 27
giugno 2011 il dr. __________ ha posto al 9 (recte: 6) agosto 2008 (corrispondente
alla data di stesura del rapporto del dr. __________, medico aggiunto di ortopedia
all’__________ di __________) – quindi prima della decisione di rendita dell’11
febbraio 2009 – l’inizio della piena abilità lavorativa in attività adeguate. In
quel rapporto il dr. __________, dopo aver visto l’assicurata, il citato
specialista aveva concluso che “... non essendoci una concordanza del quadro
clinico con l’imaging, un intervento chirurgico di resezione acromio-claveare
probabilmente non può portare un miglioramento significativo della
sintomatologia (atti LAINF doc. 24/ 9). Questa Corte ritiene di poter porre
l’inizio della “nuova” valutazione al mese di novembre 2009, allorquando
è stata eseguita la sorveglianza che ha permesso di “accertare” l’effettivo
stato di salute dell’assicurata oppure, al più presto, al 14 settembre 2009 data
della (prima) valutazione del dr. __________ che aveva giudicato l’assicurata in
grado di svolgere delle attività rispettose delle limitazioni all’arto superiore
destro (doc. LAINF 86/6). Del resto, nella perizia del 27 giugno 2011 il dr. __________
aveva fatto risalire il proprio giudizio sulle capacità lavorative alla valutazione
del 14 settembre 2009 del dr. __________ (doc. Ai 59/12). Sia come sia, entrambe
le ipotesi indicato una modifica dello stato di salute dell’assicurata, vale a
dire un miglioramento, successivamente alla decisione 11 febbraio 2009.
Il miglioramento è stato
anche confermato dalle risultanze della parallela procedura LAINF. A seguito
del rinvio di cui alla STCA 11 luglio 2013 __________ ha ordinato una perizia
neurologica a cura del dr. __________ (doc. LAINF 107) ed ortopedica affidata
al dr. __________ (doc. LAINF 110). Quest’ultimo, per quanto qui d’interesse,
nel rapporto 6 febbraio 2014 ha rilevato che “in ogni caso per una attività
più leggera come ad esempio operaio generico con possibilità di appoggiare le
braccia al banco sicuramente questa attività può essere considerata esigibile
nella misura del 100%” (atti LAINF 110/3). Con decisione 9 settembre 2014,
oggetto di opposizione, __________ ha confermato la sospensione dell’indennità
giornaliera dal 1° novembre 2009 come pure la non sussistenza del diritto ad
una rendita, negando infine il diritto ad un‘indennità per menomazione
dell’integrità fisica (doc. XII).
Ritenuto come le succitate
perizie e valutazioni mediche siano complete, concludenti e prive di
contraddizioni (DTF 125 V 351), considerato inoltre che l’assicurata non ha
prodotto documentazione che metta in dubbio la fedefacenza di tali valutazioni,
rilevata la convergenza di valutazione tra AI e LAINF, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 551 e 572), questa Corte ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che
l’assicurata è totalmente abile in attività adeguate rispettanti le succitate
limitazioni fisiche. Sono queste le attività in cui l’interessata risulta mettere a maggior frutto la sua
residua capacità lavorativa.
2.7. L’amministrazione, tenuto
conto del complemento peritale 8 aprile 2014 del dr. __________, con la
decisione contestata ha soppresso il diritto alla rendita con effetto
retroattivo il 1° settembre 2008.
L’art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo
di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L’art.
77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le
autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare
immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione
del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento
dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di
grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità,
del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per
grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali
ed eventualmente economiche dell’assicurato.
La norma relativa
all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa
dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STFA
Fatti
I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).
Il marg. 5024 della
Circolare sull’invalidità e grande invalidità, prevede:
" L’assicurato,
il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la
prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente
all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il
diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità
lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni
consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31
LPGA e art. 77 OAI;9C_245/2012)."
Nella risposta di causa
l’Ufficio AI ha spiegato il motivo per cui ha soppresso la rendita con effetto
retroattivo:
" L'amministrazione, come indicato nella decisione impugnata, ribadisce
di ritenere adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 88bis cpv. 2
let. b OAI. L'atteggiamento aggravativo dell'assicurata – la cui reale ampiezza
è stata scoperta solo grazie alla rivalutazione medica della pratica a seguito
dell'acquisizione dell'osservazione investigativa – ha provocato la
corresponsione irregolare da parte dell'UAI di rendite d'invalidità. In merito
il perito Al dr. med. __________, a pagina 4 della sua valutazione 8 aprile
2014, si è così espresso: "Le immagini da me visualizzate mi permettono
di rivedere i reperti clinici e le limitazioni funzionali. Durante la mia
visita peritale del 02.06.2011 l'assicurata avrebbe dovuto essere in grado di
elevare il braccio oltre i 120° e eseguire anche un'abduzione di oltre 120°.
Avrebbe potuto eseguire una presa a grembiule e una presa alla nuca.
L'esame neurologico, per quanto riguarda la prova
della forza avrebbe dovuto essere normale, almeno per quanto riguarda la
chiusura del pugno e i muscoli dell'utilizzo del gomito e anche per una gran
parte dei movimenti alla spalla".
Circa l'atteggiamento dell'assicurata giova anche
citare quanto constatato dal perito LAINF Dr. med. __________ nel corso
dell'esame clinico del 29 gennaio 2014 (pag. 2-3): "In conclusione vi è
una estrema discrepanza tra il reperto oggettivabile ed i disturbi accusati dalla
paziente. Il calo nella presa di forza nella mano non è assolutamente giustificato
da una problematica della spalla in quanto questo test prova soprattutto la
muscolatura del l'avambraccio. Anche il fatto che la muscolatura del braccio
destro in paziente destrimane è ben sviluppata, dimostra che non vi è nessun
risparmio del braccio destro considerato il tempo trascorso. Del resto dalla
documentazione fotografica (non possesso della scrivente, ndr.) si osserva
molto bene che la paziente si comporta in modo disinvolto senza nessuna
sofferenza. Il braccio vien portato in abduzione in più occasioni oltre i
140-150 gradi.
La paziente in alcune fotografie si vede portare
in braccio con il braccio destro il cane che sicuramente pesa più di 1 kg. Anche nell'apertura e nello svuotamento della cassetta delle lettere si nota che la paziente
usa disinvoltamente il braccio destro oltre l'orizzonte senza nessun risparmio.
Non corrisponde neppure a realtà il fatto che la paziente mi riferisca di non
effettuare nessuna attività lavorativa domestica in particolare pulizie quando
d'altro canto viene ben documentato dal filmato e dalle fotografie il
contrario."
Orbene, pur stigmatizzando
“l’atteggiamento aggravativo” dell’assicurata, questo TCA non concorda nel
ritenere, come sostenuto dall’amministrazione, che tale atteggiamento, “… la cui reale ampiezza è stata scoperta solo grazie alla rivalutazione
medica della pratica a seguito dell'acquisizione dell'osservazione
investigativa”, ha provocato la irregolare corresponsione
della rendita e questo per i motivi che seguono.
Il TCA
constata che, allegato allo scritto 7 ottobre 2009 dell’__________,
l’amministrazione aveva ricevuto in copia la valutazione medico-fiduciara 14
settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 39) e quindi, almeno dal punto di
vista infortunistico, poteva riscontrare un eventuale miglioramento. A tal
riguardo occorre rilevare che il 19 novembre 2009 il funzionario incaricato
aveva chiesto al SMR se sulla base del citato rapporto del dr. __________ “ …
è giustificato confermare l’attuale rendita oppure si rendono necessari
ulteriori accertamenti? Bisogna attenersi alle valutazioni dell’assicuratore
LAINF” (doc. AI 40). Il SMR non ha preso posizione (cfr. scritto 4 novembre
2010 di un altro funzionario: “In data 19.11.2009 è stato sottoposto incarto
a SMR in quanto trattasi di 1° revisione d’ufficio. SMR non ha preso posizione
in merito in quanto in data 9.08.2010 è intervenuto LFA”; doc. AI 55). Il 9
agosto 2010 (doc. AI 41 = doc. LAINF 98/1) l’Ufficio AI ha ricevuto dalla __________
il rapporto di sorveglianza 18 novembre 2009 (doc. LAINF 98/9), la
perizia medico- fiduciaria 14 settembre 2009 del dr. __________ (doc. LAINF 86)
ed il complemento 21 giugno 2010 dello stesso medico reso dopo la visione del
rapporto di sorveglianza (doc. LAINF 96). Esaminata la succitata documentazione
e quella allegata dall’assicurata alle osservazioni 21 ottobre 2011 al progetto
di decisione 24 agosto 2010, con annotazioni 21 marzo 2011 il SMR ha ritenuto
di conferire mandato al dr. __________ per l’allestimento di una perizia, con
le seguenti motivazioni: “anche se vi sono forti dubbi su una effettiva
problematica invalidante (vedi rapporti di sorveglianza) risulta indispensabile
procedere a perizia reumatologica da parte del dr. __________ per definire i
limiti funzionali tenendo conto della problematica postraumatica ed. ev.
problematica di natura morbosa” (doc. AI 57). Quindi, con la perizia 27
giugno 2011 del dr. __________ l’Ufficio AI aveva la conferma della piena
abilità lavorativa dell’assicurata in attività adeguate. Rimaneva tuttavia da
indagare, come rilevato dal SMR nelle annotazioni 20 ottobre 2011 (doc. AI 60),
in merito alla patologia tiroidea riferita dal citato reumatologo (cfr. pag. 6
della perizia). Solo il 19 febbraio 2013 il SMR, sulla base della
documentazione raccolta dai curanti, ha escluso che l’ipertiroidismo potesse
causare un’incapacità lavorativa (doc. AI 76).
Successivamente, il 13
marzo 2013 l’Ufficio AI ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione sul
rapporto di sorveglianza e sul referto 21 giugno 2010 del dr. __________ (doc.
AI 77), documentazione che l’amministrazione non aveva trasmesso in occasione
del mandato peritale del 2011.
Dopo di che I’Ufficio
AI ha proceduto ad un aggiornamento della documentazione infortunistica (cfr.
scritto 11 febbraio 2014 dell’amministrazione all’__________; doc. AI 106).
Infine, il 7
marzo 2014 il SMR ha confermato il complemento peritale del dr. __________ 8
aprile 2013 (doc. AI 110) ed il 25 marzo 2014 l’amministrazione ha emesso la
decisione di soppressione della rendita qui impugnata.
In queste
circostanze, la corresponsione della rendita all’assicurata non è quindi in
ultima analisi legata all’atteggiamento simulante dell’assicurata, reso palese dalla
videosorveglianza di cui al rapporto 18 novembre 2009.
Non va poi dimenticato
che, come visto al consid. 2.5, l’Ufficio AI, consapevole di un’imminente
modifica dello stato di salute dell’assicurata, subito dopo la decisione di
rendita dell’11 febbraio 2009 ha d’ufficio iniziato una procedura di revisione.
Mancando un
nesso causale tra il comportamento dell’assicurata e l’indebita percezione
delle prestazioni (cfr. SVR 1995 IV nr. 58 citata in STF 8C_920/2009 del 22
luglio 2010 consid. 6.2), una soppressione della rendita con effetto retroattivo
non è giustificata.
2.8. L’assicurata rileva come
nella decisione contestata non siano state indicate le attività ritenute
adeguate al 100%, tenuto conto della sua problematica alla spalla i cui dolori
si accentuano con l’uso ripetuto dell’arto.
Circa l’assenza di indicazioni
per quanto concerne le attività leggere esigibili, è utile ricordare che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007,
9C_329/2007 consid. 2; I 418/06 consid. 4.3). In tal senso, l’amministrazione
ha fatto riferimento alla categoria 4.2 (attività semplici e ripetitive) della
tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale
di statistica.
In concreto, nel
complemento peritale 8 aprile 2014 il dr. __________ ha descritto la tipologia
di un’attività leggera o medio-leggera, facendo presente che l’assicurata deve
evitare di alzare il braccio ripetutamente sopra l’orizzontale e non debba
utilizzare il braccio destro (la ricorrente è destrimane) con forza e contro
resistenza (doc. AI 84).
In merito all’esigibilità
lavorativa in attività adeguate di persone, come l’assicurata, con limitazioni
all’arto superiore destro, pertinentemente nella risposta di causa l’Ufficio AI
ha esposto la seguente giurisprudenza:
" In una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc.
35.1997.23 - integralmente confermata dal TFA con STFA U 449/00 dell'8 maggio
2002 -, questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto
come reintegrabile nel mondo del lavoro (in un'attività adeguata a tempo
pieno), un'assicurata che, secondo l'avviso dei medici, aveva la mano sinistra
infortunata praticamente inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre
dita senza forza. II TFA è pervenuto alla medesima conclusione nella STFA U
240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, pag. 347,
concernente un assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori
manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra
ed il sollevamento di pesi superiori ai 2Kg (e pertanto ritenuto praticamente
monco di una mano). È pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo
pieno e con un rendimento completo, un'attività adeguata, nella quale venga
ingaggiata prevalentemente la mano destra in mansioni non gravose per il polso,
con la mano contro laterale a svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato,
cuoco di professione, che soffriva - a livello dell'estremità superiore
sinistra - di una sindrome dolorosa da risparmio cronica con deficit funzionali,
in presenza di una lieve artrosi dell'articolazione radio-ulnare distale, di
una modica artrosi dell'articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia
del mediano e - a destra - dì una leggera sindrome dolorosa e da inattività con
una lieve artrosi dell'articolazione radio-ulnare distale, un'incipiente
artrosi dell'articolazione radio-carpale e una lieve neuropatia del mediano
(STCA del 3 marzo 2005 nella causa P., inc. no. 35.2004.38). Con STFA I 27/06 e
U 18/06 del 24 agosto 2006, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così
come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della
gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di
dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un'importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infra spinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino 9 artrosi dell'articolazione
acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro
(diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica). (…)” (risposta
pagg.8/9)
Altrettanto
Considerandi
pertinentemente l’amministrazione ha ritenuto che per l’assicurata entrano in
linea di conto attività semplici e ripetitive nel settore dell’accoglienza e
ricezione, nella vendita oppure quale operaria generica ad esempio con compiti
di assemblaggio di componentistica leggera, controllo qualità, rifiniture,
etichettatura. Oltre a queste attività vanno considerate anche tutte quelle con
mansioni di sorveglianza. Attività queste che sono state del resto elencate
nella decisione contestata (cfr. consid. 2.9 in fine).
2.9
Per quel
che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo
ordinario, nella decisione contestata sono stati indicati i parametri
utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da
invalido, a cui va fatto riferimento.
Per determinare il reddito
da valida, l’amministrazione ha utilizzato il salario percepito quale custode
ed addetta alle pulizie di fr. 39'018.-- (stato 2008). A tale riguardo, nella
risposta di causa l’amministrazione ha fatto presente:
" Circa
l'aggiornamento dei redditi da valida dell'assicurata occorre rilevare che
l'UAI ha chiesto - per stabilire dei parametri di calcolo il più concreti
possibili - agli ex datori di lavoro della signora RI 1 delle specifiche prese
di posizione (doc. 94-97 incarto Al) - le risposte degli stessi figurano ai
doc. 98, 99, 101 e 103 incarto Al. Ove non si è potuta ottenere una risposta
esaustiva (doc. 98 e 101 incarto Al) si è proceduto a riconoscere l'evoluzione
del salario indicata dall'Ufficio federale di statistica (doc. 104 pag. 16 e 17
incarto Al, www.bfs.admin.eh temi: lavoro e reddito: salari e reddito da
lavoro: indicatori: evoluzione dei salari). Si riconferma dunque la bontà dei
redditi da valido indicati nella decisione impugnata."
Orbene, l’assicurata ha
documentato che nel 2006, anno precedente l’insorgenza del danno alla salute,
lavorava presso quattro datori lavori conseguendo complessivamente fr.
52'594,25 lordi. Tale salario corrisponde peraltro all'importo
iscritto nel 2006 nel conto individuale (doc. AI 104). Al riguardo, secondo
la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed
indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di
determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid.
2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera
rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio
2009.
con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid.
2.2.1
), ciò che comunque non è il caso in esame.
Tuttavia, come
verrà fatto presente nel prosieguo, aggiornando il succitato salario al 2013
(fr. 57'555.-) – che secondo il TCA è quello più affidabile – l’assicurata non
presenta un grado d’invalidità pensionabile.
Il
reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali,
editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va
rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se una
persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che
se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte
le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo
restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15
gennaio 2010 consid. 5.5).
In casu, conformemente
alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha utilizzato i dati
salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica e relativa a personale femminile in una professione che presuppone
qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.). L’amministrazione ha
considerato una riduzione di reddito per circostanze personali del 9% (4% per
attività leggere e 5% per altri fattori), determinando in tal modo il reddito
da invalida che nel 2008 (momento del miglioramento) ammontava a fr. 46'744,60
(2008). L’Ufficio AI ha quindi aggiornato tale dato agli anni 2009, 2010, 2011,
2012.
e 2013.
L’assicurata ha chiesto
l’applicazione del cosiddetto gap salariale. Ora, come esposto in risposta
(cfr. pag. 7), tenendo conto per l’anno 2013, quale reddito statistico da valida, di quello riferito alla categoria
81.
(attività di servizi per edifici e paesaggio) delle tabelle RSS TA1 (persona
senza qualifica), risulta un salario annuo di fr. 43’719.-- superiore ai fr. 57'555.-- di reddito da valida, motivo per cui la succitata richiesta
va disattesa.
L’assicurata postula, a
fronte degli impedimenti riscontrati, una riduzione percentuale del 20%. Sempre
nella risposta di causa, a titolo abbondanziale, l’Ufficio AI ha riconosciuto
una riduzione del 15%. Orbene, volendo ammettere una riduzione massima del 25%,
nel 2013 l’assicurata presenterebbe un grado d’invalidità (non pensionabile)
del 29% [57'555 - (75% di 54'181,50 = 40'636,10) x 100 : 57'555), motivo per
cui la soppressione della rendita è giustificata.
Ritenuto che la
soppressione ha effetto dal 1° maggio 2014 (primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI), rilevato che in sede di risposta di causa (pag. 5) l’amministrazione
ha sottolineato che l’ultimo versamento è stato fatto al 31 marzo 2014,
l’assicurata ha pertanto diritto ad un mese di rendita, vale a dire relativo al
mese di aprile 2014.
Quanto ad eventuali
provvedimenti professionali, chiesti in via subordinata, nella decisione
contestata è stato fatto presente che tali provvedimenti non entrano in linea
di conto poiché l’assicurata “può essere integrata in tutte quelle attività
semplici e ripetitive nelle mansioni di sorveglianza e controllo (p.es. operaia
generica), venditrice al dettaglio (p.es addetta alla vendita di carburanti),
custode, fioraia ecc. che non richiedono una formazione di base specifica e che
possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro.”
Visto quanto sopra, la
decisione contestata va modificata nel senso che l’assicurata ha (ancora)
diritto ad un mese di rendita (aprile 2014). In tale senso il ricorso è
parzialmente accolto. La ricorrente, patrocinata da un legale, ha quindi diritto
a ripetibili parziali per fr. 1000.-- (IVA inclusa; art. 61cpv. 1 lett. g
LPGA).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
L’assicurata ha tuttavia
postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (I). Non contestato è il rifiuto dell’assistenza giudiziaria in sede
amministrativa. Del resto, in ambito LAINF questo Tribunale aveva confermato un
simile rifiuto da parte della __________ (cfr. consid. 2.6 della citata STCA
35.2012
).
Ritenuto l'esito della
lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene
alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di
oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STFA 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte
del ricorso in cui la ricorrente è soccombente, essa può invece essere posta al
beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative condizioni
(DTF 124 V 301 consid. 6).
2.11
Ai sensi dell’art. 61 lett. f
LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di
farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere
diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011;
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel caso concreto, dal
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che la ricorrente, coniugata, non lavora e dal 3 marzo 2014 non percepisce più
la rendita. Suo marito, con attività lucrativa indipendente, nel 2013 è stato
tassato al netto con un reddito di fr. 30'953.--, pari ad una media mensile di
fr. 2'579.40 (doc. B). La famiglia non dispone di altre entrate. Il marito ha
un’autovettura.
Per quel che
concerne le uscite mensili vanno in primo luogo considerati fr. 1’700.--
corrispondenti all'importo base per coniugi stabilito per il calcolo del
minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento (CEF), quale
Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre 2009 (tuttora in
vigore). Tale importo va maggiorato di fr. 340.--, pari al supplemento medio
del 20% dell’importo base, così come prescritto dalla succitata giurisprudenza,
motivo per cui l’importo base è di fr. 2'340.--. Aggiungendo già solo l’affitto
base di fr. 1'190.-- (doc. C), l’assicurata, rispettivamente la sua famiglia,
risulta essere indigente.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non poteva
essere considerato privo di fondamento.
In quanto
non divenuta priva di oggetto a seguito del riconoscimento di fr. 1000.-- di
ripetibili parziali, l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va
quindi concessa, riservato l’eventuale obbligo di rimborso, qualora la
situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61
lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente
è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero
a suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06
del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione 25 marzo 2014 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto alla
rendita intera limitatamente al mese di aprile 2014.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in quanto
non divenuta priva di oggetto, è accolta.
3. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente
sono per il momento assunte dallo Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente
la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti