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Decisione

32.2014.64

Rifiuto prestazioni. A torto l'amministrazione, ritenuta l'assicurata quale salariata al 66% e casalinga al 34% (in realtà salariata al 100%), ha applicato il metodo misto. Accertamenti medici lacunos

18 marzo 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

di causa non è possibile concludere con la sufficiente tranquillità né per

un’inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività né circa l’evoluzione

della stessa –, si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in

atto un approfondimento medico pluridisciplinare volto a stabilire

compiutamente l’evo-luzione nel tempo della capacità lavorativa dell’insorgente

tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività adeguata.

Di conseguenza, visto tutto quanto precede, la decisione del 1. aprile

2014 deve essere annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi (2.7, 2.9 e 2.10) e si pronunci nuovamente sulla

domanda di prestazioni del settembre 2012.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

Considerandi

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

All’assicurata,

rappresentata dall’avv. __________ della RA 1, vanno inoltre riconosciute le

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare,

spese comprese, in complessivi fr. 2'000.-- (IVA inclusa).

La

domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza la decisione impugnata del 1. aprile 2014 è annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.11.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà a RI

1 fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti