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Decisione

32.2014.65

Non entrata in materia di una nuova domanda di rendita. Assicurato, con problematica psichiatrica, non ha prodotto in sede amministrativa documenazione che comprovi una modifica della suo stato di sal

31 marzo 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel

caso in esame, l’assicurato non può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria in quanto nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

Considerandi

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le valutazioni

dei medici SMR hanno permesso di concludere con la dovuta chiarezza che non era

stata resa verosimile una rilevante modifica dello stato di

salute e l’insorgente in sede giudiziaria non ha apportato la documentazione

medico-specialistica atta a contraddire o a mettere in dubbio le conclusioni a

cui sono giunti i medici SMR.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti