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Decisione

32.2014.66

Rifiuto di prestazioni in assenza di un grado pensionabile. Metodo di valutazione misto. TCA conferma la decisione dell'ammninistrazione

24 marzo 2015Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi di sensibilità nelle braccia erano riconducibili a una dimostrata

sindrome dell'apertura toracica. Alla luce di queste diagnosi lo specialista, ritenendo

comunque la prognosi valetudinaria favorevole, ha valutato l'assicurata abile

al lavoro nella misura del 50% come aiuto cuoca (attività fisicamente pesante),

nella misura dell’80% invece per un'attività lavorativa fisicamente più leggera,

che le permetta di meglio suddividere gli sforzi, che non richieda particolare

sollecitazione della colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi

superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione-estensione del tronco,

lavori prolungati in posizioni inergonomiche o lavori in posizioni troppo

statiche) e per quanto riferito alla sindrome dell'apertura toracica superiore che

non necessiti il mantenimento prolungato delle braccia sollevate al di sopra

dell'orizzontale, così pure come casalinga. Il consulente ha consigliato

l'esecuzione regolare di fisioterapia e ginnastica medica.

Per

quanto riguarda invece il consulto neurologico, il dr. __________ ha negato

la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, descrivendo un

esame neurologico normale, con una sindrome del tunnel carpale non rilevante e

non idonea a limitare la capacità lavorativa. Anche le cefalee erano da

ritenere solo raramente limitanti le attività quotidiane con impatto sulla capacità

lavorativa trascurabile.

Dal

lato psichiatrico, la ricorrente è stata valutata dal dr. __________, che

nella descrizione dello status psichico ha rilevato che la quota d'ansia libera

era lieve, lievi disturbi del sonno. Poste le diagnosi di sindrome somatoforme

da dolore persistente (F45.4), stato dopo sindrome da disadattamento (F43) e disturbo

di personalità dipendente (60.7), ha rilevato che la sindrome da disadattamento

con aspetti depressivi – da ricondurre alla rottura definitiva con il marito e

presentatasi nel corso del 2011-2012, e che aveva comportato una totale

incapacità lavorativa dal 23 dicembre 2011 sino al 14 settembre 2012 (secondo i

certificati del dr. __________) e in seguito del 50% sino al 30 novembre 2012,

dal 1 dicembre 2012 – era totalmente ridimensionata e non più presente con una

conseguente totale capacità lavorativa in qualsiasi tipo di attività.

Per

lo specialista la sindrome somatoforme da dolore persistente non adempiva i

criteri di Förster in quanto non era presente una considerevole comorbidità

psichica, non appariva sufficientemente incisiva e resistente al trattamento

classico per tale sindrome e non comportava nella persona una notevole ripercussione

sulla vita sociale e individuale. In conclusione, dal punto di vista

psichiatrico l'assicurata era da ritenere abile al lavoro nella misura totale. Ha

concluso raccomandando all’assicurata di continuare il trattamento psicoterapico-psicofarmacologico

a lungo termine in quanto si constatava una certa vulnerabilità psichica data

dal disturbo dipendente di personalità.

Con

specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo

la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo

risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;

"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata

(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del

21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sch-merz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

Nella fattispecie, come detto, tali criteri non risultano adempiuti. Il

dr. Jaime ha in effetti concluso che il quadro somatoforme non è in

comorbidità con una condizione fisica e/o psichica di patologia di rilievo tale

da produrre una rilevante ripercussione sulla capacità lavorativa del soggetto

e il quadro somatoforme da dolore cronico si collocava in una dimensione in

cui, riferendosi ai criteri di Förster, non era presente una considerevole

comorbidità psichica, non appare sufficientemente incisiva e resistente al

trattamento classico per tale sindrome e non comportava nella persona una

notevole ripercussione sulla vita sociale e individuale.

Infine,

dal punto di vista angiologico, effettuati gli opportuni accertamenti

(esame doppler e pletismografia agli arti superiori e test di provocazione, esame

duplex arterioso agli arti superiori bilateralmente), è stata confermata la

presenza di una TOS a destra “senza riscontro di stenosi emodinamicamente

significative e neppure alterazioni ateromasiche o dilatazioni aneurismatiche

lungo l'asse succlavio-axillo-brachio-radio-ulnare bilateralmente” ed è

stata posta l’indicazione a effettuare, oltre che fisioterapia, una

rivalutazione iconografica, successivamente chirurgica ed eventualmente un intervento

di resezione della prima costa da parte di un chirurgo con esperienza in tale

ambito. A dipendenza di tale sindrome l’assicurata risultava limitata nel

sollevamento di pesi con la mano destra, ragione per cui lo specialista ha

riconosciuto una limitazione del 50% come aiuto cuoca e come casalinga, ritenuto

come il sollevamento delle braccia anche solo a 90° comportasse la comparsa di

una sintomatologia caratterizzata da disestesie con formicolio e senso di addormentamento

alle mani, soprattutto a ds. con associata debolezza all'arto superiore ds.

Alla

luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata

una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM ha concluso che a

dipendenza delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

“Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica con/su avanzata discopatia

L5rS1 con piccola ernia focale mediana, Iniziale poliartrosi alle mani, in modo

particolare alle articolazioni interfalangee distali/Heberden, Sindrome dell'apertura

toracica superiore a ds. più che a sin. (thoracic outlet syndrome, abbreviato

con TOS)”, dal 3 dicembre 2012 doveva essere riconosciuta una capacità

lavorativa del 50% (attività durante mezza giornata) come aiuto cuoca (ripresa

dell'attività lavorativa) e come casalinga (a dipendenza delle limitazioni

poste dalla problematica reumatologica e angiologica). Tuttavia, in un’attività

leggera adatta, rispettosa delle limitazioni poste dal reumatologo e

dall’angiologo, segnatamente che evitino sforzi maggiori con le

braccia, sempre dal 3 dicembre 2012 la capacità lavorativa era da considerare dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con

rendimento ridotto). Precedentemente, a causa della patologia

psichiatrica, l’assicurata aveva presentato una capacità lavorativa dello 0%

dal 23 dicembre 2011 al 14 settembre 2012 e successivamente al 50% sino al 30 novembre

2012.

Con

specifico riferimento alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato

che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013,9C_330/2012 del 7 settembre

2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p.

485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che

il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata

in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una

semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa

in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre,

a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente

oppure troppo esiguo.

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente da una ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati (cfr. anche STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;

8C_245/2012 del 9 aprile 2013).

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, questo Tribunale deve osservare che in ossequio a

tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM hanno espressamente

dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni della

perizia e di concordare con gli stessi mediante espressa sottoscrizione

all’ultima pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite

una discussione collegiale, la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di

incapacità lavorativa attestati dai vari profili somatici sulla capacità

lavorativa residua globale della ricorrente (doc. AI 48-21segg). In proposito

si deve in effetti ritenere sufficiente non solo la sottoscrizione da parte dei

quattro periti a pagina 23 della perizia, ma anche l’indicazione riportata al

punto 10 della perizia, suffragata dalla sottoscrizione dei periti interessati,

a proposito di un’avvenuta “esauriente discussione tra tutti i medici

periti del SAM” circa le conclusione peritali (doc. AI 48-21; cfr. la STF

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 che ha stabilito che la valutazione globale delle

patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di circolazione).

2.11. A

tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (doc. AI 50), si deve aderire,

ritenuto altresì come l’approfondita valutazione del SAM non è stata validamente

smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un

peggioramento delle condizioni successivo alla perizia del SAM (e entro la data

della decisione contesta).

Innanzitutto,

in sede di procedura amministrativa, l’assicurata aveva prodotto un certificato

dell’8 gennaio 2014 del dr. __________, il referto di una RM eseguita il 13

gennaio 2014 concludente per “sindrome dello sterito toracico superiore a dx

con lieve stenosi della a. succlavia dx, reperto visibile solo nella posizione

con braccia sollevate. Linfonodi aspecifici laterocervicali, specie a dx” (doc.

AI 58-3), un rapporto angiologico riassuntivo del 21 gennaio 2014 concludente

per “Capillaroscopia compatibile con connettivite relativamente attiva”

(doc. AI 58-4), oltre ad un certificato del 27 novembre 2013 del dr. __________,

neurologo (doc. AI 58-5,7). Nella sua certificazione il dr. __________ ha in

sostanza contestato le conclusioni dell’amministrazione ritenuto come l’assicurata

“a fatica” riusciva a mantenere un tasso di capacità lavorativa del 50% (doc.

AI 54-3). Sentito il medico SMR, l’amministrazione ha quindi sottoposto queste

certificazioni al SAM, il quale, con uno scritto 12 marzo 2014, ha fatto pervenire

le prese di posizione dei periti dr.i __________, __________, __________ e __________,

i quali hanno sostanzialmente osservato come dall’esame dei certificati non

emergesse alcun elemento nuovo rispetto a quanto già valutato durante la

perizia, riscontrando sostanzialmente uno stato di salute della paziente invariato

e ribadendo quindi le conclusioni espresse al momento della perizia (doc. AI 64).

In particolare il SAM ha esposto:

" (…)

Dr.

med. __________

"(…)

Il 25.11.2013 l'A. è stata valutata dal Dr. __________,

specialista FMH neurologia: riprende i dati anamnestici con parestesie alle

braccia presenti da 8-9 anni e a volte cervicalgie.

Descrive lo stato neurologico, praticamente normale.

Anche un esame elettroneurografico dei nervi ulnare e mediano a destra è

risultato normale, pure normale un esame elettromiografico nei muscoli abduttore

breve del pollice destro, del I interosseo dorsale destro e del muscolo

estensore comune delle dita e brachioradiale a destra. Nella sua valutazione

conferma dunque uno stato neurologico del tutto normale compresi gli esami

elettrofisiologici; sospetta però, sulla base dell'apparizione all'elettromiografia

di scariche ripetitive d'alta frequenza ai muscoli intrinseci della mano

posizionando l'arto superiore destro in una posizione che evoca parestesie, una

possibile compressione del plesso brachiale inferiore e cioè una sindrome

dell'apertura toracica superiore senza che però questa provochi un danno chiaramente

permanente. Propone perciò una valutazione radiologica. L'A. è stata sottoposta

a RM del plesso brachiale (16.01.2014) dove si riscontra una lieve stenosi a

livello dell'arteria subclavia destra esclusivamente nella posizione con

braccia sollevate. Il Dr. __________, spec. FMH reumatologia, riassume dunque

questi dati ritenendo giustificata un'incapacità lavorativa maggiore del 20%

stabilita in occasione della valutazione pluridisciplinare.

Per quel che riguarda gli aspetti neurologici si

conferma dunque l'assenza di reperti clinici oggettivi e cioè deficit agli arti

superiori, il Dr. __________ descrive infatti uno stato neurologico

assolutamente normale, come già avevo constatato in occasione della valutazione

pluridisciplinare del 09 aprile 2013. L'unico elemento ev. nuovo è costituito

dai formicolii che appaiono esclusivamente in posizioni particolari delle

braccia. Il reperto elettromiografico descritto di per sè non costituisce un

elemento invalidante in assenza di deficit neurologici. Anche la RM mostra

esclusivamente una lieve compressione dell'arteria subclavia quando la paziente

mantiene le braccia in posizione sollevata sopra l'orizzontale. Non ritengo

dunque che questi elementi portino a dover modificare la valutazione

neurologica del 09.04.2013."

(…)

Dr. med __________

"dalla lettura di tali atti non emergono

sostanziali novità dal profilo angiologico. Ribadiamo pertanto la nostra precedente

presa di posizione, confermando dal punto di vista angiologico un’inabilità

lavorativa del 50% come aiuto cuoca”

Dr. med. __________

"(…)

Nelle diagnosi da lui riferite non rilevo patologie

significative che possano modificare la mia posizione espressa nella

valutazione peritale del 02.04.2013.

Le patologie cervicali, confermate pure ad una MRI

eseguita il 13.01.2014, sono da considerare solo modiche, non tali da limitare

ulteriormente la già attestata incapacità lavorativa.

Per quanto concerne la diagnosi di sindrome

lombospondilogena cronica si conferma la già descritta discopatia a livello

L5-S1.

La diagnosi di incipiente artrosi alle dita delle mani

è già stata da me presa in considerazione, così come la diagnosi di sindrome

del tunnel carpale e la sindrome dell'apertura toracica superiore.

Il dr. __________ descrive una sindrome secondaria del

dolore cronico a catena di tipo fibromialgico, da me non rilevata, ma non tale

da influenzare maggiormente la sua incapacità lavorativa.

Desidero unicamente sottolineare l'esame di

capillaroscopia periungueale eseguito dal dr. __________, che avrebbe

evidenziato un quadro compatibile con una connettivite. A questo proposito sottolineo

come la paziente non presenti altre patologie osteo-articolari compatibili con

una simile diagnosi e come gli esami di laboratorio non abbiano mai evidenziato

segni per una collagenosi.

In conclusione, non ritengo di dover modificare la mia

valutazione espressa nel rapporto peritale dell'aprile 2013."

Concludendo, gli atti inviatici non apportano modiche

alla nostra valutazione SAM espressa nella nostra perizia del 29.5.2013.

Confermiamo la capacità lavorativa del 50% come aiuto cuoca e casalinga e

dell'80% in un'attività adatta rispettosa dei limiti funzionali descritti nella

nostra perizia." (doc. AI 64/1-3)

Questa

Corte deve senza riserve aderire, anche su questo punto, alle conclusioni dei

periti del SAM, supportate da motivazioni pertinenti basate su una valutazione

approfondita del caso, ribadite in ogni modo le riserve che si impongono, secondo

la giurisprudenza, in materia di valutazione di certificati dei medici curanti

(anche se specialista; cfr. sopra consid. 2.9). Premesso che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati), tali attestazioni non permettono

di distanziarsi dalle conclusioni del SAM, con le quali peraltro il dr. __________

nemmeno approfonditamente si confronta, osservato peraltro che le valutazioni

del curante configurano essenzialmente delle conclusioni diverse in punto alla

valenza invalidante del medesimo quadro clinico e patologico.

Di

fronte al TCA la ricorrente ha prodotto ulteriore nuova documentazione medica,

segnatamente certificazioni del dr. __________ del 9 aprile, 1. ottobre e 12

novembre 2014, con le quali egli in sostanza rielenca le varie patologie di cui

è affetta l’assicurata e nuovamente contesta le conclusioni della perizia SAM, sostenendo

come l’assicurata sia inabile al lavoro in misura maggiore. Il curante allega

inoltre un referto relativo ad una RM effettuata l’11 settembre 2014 che ha concluso

che “con le braccia su si evidenzia una compressione della vena succlavia

tra la I costa e la clavicola (TOS venoso), con reperti restanti nella norma” (doc.

I).

Il

curante ha sottolineato che a suo dire sarebbe impensabile che la paziente

possa sopportare un carico lavorativo dell'80% ribadendo che il massimo carico sopportabile

e, a fatica, è il 50% nella sua attività di aiuto cucina. Nella certificazione

del 9 aprile 2014 il curante elenca le medesime diagnosi elencate nella

precedente certificazione del 8 gennaio 2014 (cfr. sopra al consid. 2.8 in

esteso; doc. AI 54) oltre quelle di “Thoracic outlet syndrome a destra

(recentemente è stata confermata come sindrome del dotto toracico con ostruzione

a braccio elevato inferiore al 50% ma ben visibile) e Capillaroscopia

suggestiva per una forma sclerodermica" (doc. E).

Il

medico SMR ha in proposito con pertinenza osservato che le due “nuove

patologie”, erano state debitamente valutate già in occasione della perizia

SAM (segnatamente dal dr. __________) e della successiva presa di posizione dei

periti del 12 marzo 2014 (doc. IV/bis).

Nel

successivo certificato del 1. ottobre 2014 il curante ha in sostanza rielencato

le predette diagnosi, riassumendo pregressi dati diagnostici già noti e sottolineando

come la RM eseguita l’11 settembre 2014 avesse confermato la positività del

test di Adson all'arto superiore sinistro, confermando il radiologo che “quando

la paziente alza le braccia, l'esame evidenzia una compressione della vena

succlavia tra la prima costa e la clavicola”. Secondo il curante quindi “anche

l’esigibilità espressa deve tenere conto di questa importante limitazione che

oggi è oggettivata” (doc. H).

Ora,

a prescindere dal fatto che tale documentazione, segnatamente il referto

relativo alla RM, non potrebbe comunque venir considerata in questa sede in

quanto si riferisce a valutazioni dell’11 settembre 2014 rispettivamente 1. ottobre

2014 e, quindi, di epoca successiva alla decisione contestata del 31 marzo 2014

(la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali;

cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30

settembre 2002), anche con riferimento a tali certificazioni, sulla base anche

delle osservazioni formulate in data 21 ottobre 2014 dal medico SMR dr. __________

(doc. XIV), bisogna osservare che le stesse non apportano alcun elemento nuovo,

segnatamente diagnostico, che non sia già stato considerato e approfondito dal

SAM in occasione della perizia del 29 maggio 2013 o nel complemento del 12

marzo 2014. Con specifico riferimento alla patologia di TOS venoso in effetti

la stessa già era stata considerata e accertata dal dr. __________ in sede di

valutazione peritale del 26 marzo 2013, in occasione della quale proprio a

dipendenza di tale affezione lo specialista in angiologia aveva concluso per

una limitazione della capacità lavorativa del 50% nell’attività di aiuto cucina

e come casalinga a motivo delle limitazioni nel sollevare pesi con le braccia

al di sopra dei 90° (doc. AI 48-43). Si rilevi piuttosto che il quadro

descritto non appare peggiorato rispetto all’epoca della perizia SAM, ma

semmai, a detta del curante, migliorato.

Infine,

nella certificazione del 12 novembre 2014, il curante, ha nuovamente elencato

le diagnosi note sottolineando come la diagnosi di TOS venoso fosse stata

adesso confermata da un esame angiografico RMN, concludendo affermando:

"

(…)

E' impensabile che la paziente possa sopportare un

carico lavorativo dell'80% e si ribadisce che il massimo sopportabile e a

fatica, come carico lavorativo è il 50%. Chiaramente è proprio il tipo di attività

che condiziona tale percentuale.

Paradossale è la valutazione di capacità lavorativa

determinata per i lavori di casa in cui la paziente è giudicata inabile al

lavoro nella misura del 49,5% e la differenza per la capacità lavorativa sul luogo

di lavoro in cui è considerata inabile nella misura del 18%, In base alla

descrizione dell'attività fornita dalla paziente, risulterebbe più pesante

l'attività lavorativa sul luogo del lavoro che a domicilio. La valutazione è

risultata solo da ispezione domiciliare e non sul luogo di lavoro.

Tornando alla limitazione descritta inizialmente,

"per la sindrome dell'apertura toracica superiore l'assicurata è limitata

in lavori che necessitano il mantenimento prolungato delle braccia sollevate al

di sopra dell'orizzontale" "non può fare sforzi maggiori con le

braccia", la limitazione al sollevamento dell'arto superiore sinistro

deve diventare assoluta e, oltre alla limitazione determinata dalla sindrome

dell'apertura toracica superiore, sempre agente sugli arti superiori, bisogna

aggiungere la ulteriore limitazione determinata dalle altre patologie

segnalate, in particolare

• PSO spalle scosciante,

• sindrome miofasciale diffusa e

• cervicoartrosi protrusiva con alterata

motilità della colonna cervicale."

(doc. P)

Con

annotazioni 24 novembre 2014 il dr. __________ del SMR ha ritenuto che tale

certificazione non oggettivasse elementi che comportassero una modifica della

dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettesse quindi di discostarsi

dalla stessa (doc. XVIII/bis).

Ora,

tutto ben valutato, questa Corte deve aderire alle conclusioni tratte dal

medico del SMR, supportate da motivazioni pertinenti basate su una valutazione

approfondita del caso. In effetti, il curante - che peraltro non si confronta

con il contenuto della perizia SAM - non fa in definitiva altro che riesporre

la situazione clinica della paziente, confermando sostanzialmente le diagnosi

poste dal SAM, pur traendo una conclusione circa la conseguente inabilità

lavorativa che parzialmente si scosta dalla perizia.

Si

deve nuovamente rilevare che il nuovo reperto radiologico altro non fa se non

confermare una diagnosi (quella di TOS venoso) già ampiamente nota e

considerata dal SAM nella definizione delle limitazioni alla capacità

lavorativa con riconoscimento di un impedimento funzionale adeguato. Quanto poi

alle critiche circa le conclusioni sul grado di incapacità lavorativa, si deve

rilevare che il curante in definitiva unicamente sembra riferirsi all’attività

esercitata dall’assicurata quale aiuto cuoca (con riferimento alla quale anche

il SAM ha posto una limitazione dell’ordine del 50%), tralasciando di considerare

che la capacità lavorativa dell’80% indicata dai periti è invece riferita ad

attività leggere adatte e rispettose delle limitazioni elencate dal perito

reumatologo. Del resto è proprio il dr. __________ che afferma che “Chiaramente

è proprio il tipo di attività che condiziona tale percentuale”. Laddove

infine il curante adduce che “oltre alla limitazione determinata dalla

sindrome dell'apertura toracica superiore, sempre agente sugli arti superiori

è opportuno aggiungere l’ulteriore limitazione determinata dalle altre

patologie segnalate” (doc. P), basti rilevare che la valutazione della capacità

lavorativa operata dal SAM si è fondata su una valutazione complessiva dei vari

impedimenti derivanti dalle diverse patologie.

Rilevato

quindi come le conclusioni del dr. __________ siano sostanzialmente

riconducibili agli stessi disturbi evidenziati anche dalla perizia SAM e configurino

essenzialmente delle deduzioni diverse in punto alla valenza invalidante del

medesimo quadro clinico e patologico, ricordata nuovamente la dianzi citata

giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid.

2.9), la differente valutazione del curante in punto alla residua esigibilità

lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5

luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile di modificare le

conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su concordanti e

convincenti pareri specialistici.

In

realtà nel suo ricorso l’assicurata contesta le conclusioni

dell’amministrazione senza confrontarsi con le conclusioni dei periti SAM nè

del resto apportare, come detto, elementi sufficienti e idonei a precisare in cosa

consisterebbe la pretesa maggiore inabilità rispetto a quella accertata dalla

perizia.

In

sintesi la ricorrente non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a

questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM e del successivo

complemento del 12 marzo 2014 (doc. AI 48, 64), le quali risultano dettagliate,

coerenti e prive di contraddizioni né fa valere l’esistenza di altre affezioni

che non siano già state attentamente vagliate dai periti del SAM.

In

conclusione, rispecchiando la perizia SAM del 29 maggio 2013 (e relativo

complemento del 12 marzo 2014) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9) e non essendo provato un peggioramento

duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della

perizia e prima della decisione contestata del 31 marzo 2014 (la

quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138

consid. 2), a ragione l’Ufficio AI – sulla base anche del parere

del medico SMR (cfr doc. AI 50, doc. IV/bis e XIV; sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto

2006; cfr. anche sopra al consid. 2.6), e richiamato altresì l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), segnatamente

se del caso cambiando professione – ha ritenuto che da dicembre 2012 la ricorrente

è da considerare abile al 50% nella sua attività di aiuto cuoca e come

casalinga e all’80% in un’attività leggera adatta.

Inoltre,

se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1 pag. 429 e riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, di modo che la richiesta di esecuzione

di ulteriori esami medici non appare giustificata (sul tema dell'apprezzamento

anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 211 con rinvii).

2.12.

Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte

d’attività salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui

calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

Visto

che l’assicurata presenta, dal dicembre 2012, secondo la valutazione

pluridisciplinare del SAM e dei rapporti finali del SMR (doc. AI 48, 50) (che,

per i motivi esposti ai precedenti considerandi, va confermata) una capacità

lavorativa del 50% nella sua attività abituale di aiuto cucina e dell’80% in

attività leggere confacenti, ella meglio può, conformemente all’obbli-go di

ridurre il danno, mettere a frutto la residua capacità lavorativa in

un’attività adeguata compatibile con le limitazioni poste dai periti i

reumatologia e angiologia. Tali attività permettono in effetti di sfruttare al

meglio la sua capacità di guadagno residua. Rettamente quindi l’Ufficio AI ha

preso in considerazione il corrispondente reddito, raffrontando il salario

percepito nella sua professione di aiuto cuoca con il salario ottenibile in

un’attività leggera adeguata.

2.12.1 Per

quel che concerne il reddito da valida, l’Ufficio AI ha preso in

considerazione i fr. 40’006.-- di salario che la ricorrente percepiva da sana

nel 2011 per la sua attività salariata al 80% (cfr. questionario datore di

lavoro del 16 agosto 2012 in doc. AI 16), aggiornando tale dato al 2012 a fr. 40’342.--

(cfr. doc. AI 52 ).

2.12.2. Per

quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come

una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di

tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione semplice

e ripetitiva che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.)

per un reddito mensile ipotetico di fr. 4'300.95.-- dopo aggiornamento al 2012

(cfr. la tabella, B10.2 pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, p.

95). Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,

1/2-2011, p. 94) e moltiplicati per 12 (ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a), il salario corrisponde a fr. 53'804.90.-- per

l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una capacità lavorativa ridotta del 20% da un lato (fr. 53'804.91

– 20% pari a fr. 43'043.93) e della quota parte di salariata dell’80%

dall’altro (43'043.93 – 20% pari a fr. 34'435.14), e riconosciuta una riduzione

del reddito per attività leggere (4%), ha stabilito un reddito da invalida di

fr. 33'057.75 (34'435 – 4%; cfr. doc. AI 52). Dal raffronto dei redditi ha

quindi determinato un grado d’invalidità del 18% (40'342 – 33’058 x 100 : 40'342).

Tale

calcolo non può essere confermato, ma va corretto come segue.

Innanzitutto

l’Ufficio AI dopo aver - di per sé correttamente - applicato i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 per determinare il

reddito da invalida, di fr. 53'804, l’ha dapprima ridotto in base alla

percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal SAM (20%) e poi

ulteriormente della percentuale di lavoro svolta prima dell’insorgenza del

danno alla salute (80%, quindi meno 20%) ottenendo fr. 34'435.--. Quest’ultima

deduzione non è corretta.

In effetti,

come fatto presente in diverse precedenti sentenze (cfr. STCA 32.2010.228

del 7 febbraio 2011; 32.2009.200 del 7 luglio 2010 consid. 2.21; cfr. anche STCA 32.2014.61 del 25 febbraio 2015;

cfr. anche DTF 133 V 504 consid. 3.3 e Pra 1992 no. 224 p. 877 consid.

4a), va evidenziato che nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008

(pubblicata in RtiD I-2009, p. 255) il Tribunale federale ha sottolineato che

nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre

confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività

esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al

suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota

parte in attività salariata. Anche nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il

TF, poste le quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e

stabilita una limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di

incapacità lavorativa del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere

rapportato tali limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di

invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo

all’assicurata una rendita intera di invalidità.

Pertanto, il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve essere

ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dalla

perizia SAM (in casu 80%), poi della eventuale percentuale stabilita per tener

conto delle circostanze specifiche del caso concreto (in concreto 4% secondo il

rapporto del consulente professionale; su tale deduzione cfr. tuttavia di seguito).

È solo successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo), come verrà

esposto in seguito, che si tiene conto della quota parte relativa all’attività

salariata (in casu dell’80%).

D’altra

parte, in relazione alla riduzione

del 4% operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di

questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, confermata dal TF

con ST 9C-179/2013 del 26 agosto 2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11

giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di

5 e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per

ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano

conferma nella giurisprudenza federale.

In

concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di riduzione

(attività leggera) nella misura del 4%, per quanto esposto la riduzione

dovrebbe ammontare al 5%.

Ora,

procedendo secondo le suesposte, corrette, modalità di calcolo, il grado di

invalidità per la parte salariata risulta nullo.

Considerandi

in effetti il reddito statistico da invalida di fr. 53'804.--, stabilito come

detto correttamente in base alla tabella di riferimento TA1, lo stesso va dapprima

ridotto in base alla percentuale di residua capacità lavorativa stabilita dalla

perizia SAM (80%) ottenendo un reddito di fr. 43'043.--, al quale va ulteriormente

applicata una riduzione del 5% (in correzione della riduzione del 4% applicata

nella decisione impugnata) per un reddito ipotetico da invalida di fr. 40'891.75

(53'804.90 x 80% ridotti del 5%).

Ora, tale salario

supera il reddito da valida dell’interessata, di fr. 40’342 (cfr. consid.

2.12

), escludendo quindi un discapito economico e, quindi, un’incapacità al

guadagno.

Con

riferimento alla contestazione circa la deduzione del 4% che la ricorrente giudica

insufficiente, va detto che ai fini della valutazione complessiva del grado di

invalidità globale (cfr. consid. 2.14) il risultato muterebbe in maniera

trascurabile applicando, per ipotesi di lavoro, la riduzione

massima possibile del 25% sul salario statistico teorico, per tener

conto di eventuali specifiche circostanze del caso concreto (cfr. DTF 126 V 75),

in luogo della riduzione del 4% ammessa dall’amministrazione e di quella del 5%

applicata dal TCA. In effetti in questa variante il salario da invalida sarebbe

da fissare a fr. 32'282.95 (53'804.90 x 80% ridotti del 25%)

e il conseguente grado di invalidità per la parte salariata ammonterebbe al 20%

([40’342 - 32'282.95] x 100 : 40’342 = 20%), che poco si

distanzia dal grado del 18% fissato dall’ammini-strazione.

In proposito va pure nuovamente richiamato il principio generale

per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù

di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF

123.

V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In

concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni

possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre

2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998.

p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980.

p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A

ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta dalla giurisprudenza

(DTF 126 V 75) si tiene conto delle particolari limitazioni riconducibili al

danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung", DTF 129 V 472

consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre 2007, consid.

4.

).

La ricorrente sostiene inoltre che è quantomeno paradossale che a

fronte di un’incapacità riconosciuta nella misura del 50% quale casalinga si

riconosca una limitazione di solo il 14% quale salariata, considerato tra

l’altro come “in realtà le attività da lei svolte a casa sono meno pesanti e

limitanti di quelle compiute quale aiuto cuoca” (doc. I p. 6). A prescindere

dal fatto che tale censura confonde erroneamente il concetto di incapacità

lavorativa medico teorica da quello di invalidità, intesa come incapacità di

guadagno (cfr. al consid. 2.3), la stessa risulta in ogni modo infondata, ove

innanzitutto disattende che il grado di invalidità del 14% in ambito lavorativo

non si riferisce all’attività di aiuto cuoca - nella quale è stata riconosciuta

una limitazione della capacità lavorativa del 50% -, ma ad un’attività adeguata,

ossia leggera e più leggera (rispetto a quella di aiuto cuoca) e compatibile con le limitazioni elencate dai periti del SAM,

segnatamente dai consulti reumatologi e angiologici. È stata in particolare

ritenuta come idonea un’attività che le permetta di meglio suddividere

gli sforzi, che non richieda particolare sollecitazione per la colonna vertebrale

(sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di

flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche

o lavori in posizioni troppo statiche) e non comporti sforzi maggiori con le

braccia (cfr. doc. AI 48).

Del

tutto ininfluenti infine sono le allegazioni della ricorrente riferite al

salario percepito nella sua professione di aiuto cuoca al 50%, considerato che,

come detto, conformemente all’obbligo di ridurre il danno, ella meglio può mettere

a frutto la residua capacità lavorativa in un’attività adeguata compatibile con

le limitazioni poste dai periti in reumatologia e angiologia, con una

conseguente inferiore perdita di guadagno.

2.13

Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assi-curata quale casalinga,

va rammentato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente

la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un

massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -

attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle cifre

3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 pag.

244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragione-volmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in con-siderazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della

diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e

senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b,

1984.

pag. 144 consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I

681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il

relativo rapporto è stato allestito il 12 dicembre 2013 (doc. AI 51). Sulla

base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 49.5% così esemplificata nella tabella riportata nella

decisione contestata:

"

Attività

"

Importanza assegnata

"

Impedimenti

"

0%

"

Invalidità

"

0%

"

Pianificazione, organizzazione,

ri- partizione del lavoro, controllo

"

5%

"

0%

"

0%

"

Preparazione dei pasti, pulizia

della cucina, riserve

"

35%

"

50%

"

17,5%

"

Rispolvero, pulizia dei pavimenti,

dei vetri, rifare i letti

"

20%

"

70%

"

14%

"

Spesa, acquisti, pagamenti,

tratta- tive assicurazioni, rapporti ufficiali

"

10%

"

30%

"

3%

"

Lavare, stendere, stirare,

cucire, lavorare a maglia

"

20%

"

60%

"

12%

"

Cura dei bambini compresi

educa-zione, attività comuni, compiti

"

10%

"

30%

"

3%

(doc. A)

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidi-tà, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche

siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede

medica.

Nella

presente fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto

medico, la perizia del SAM e le valutazioni del SMR hanno compiutamente

valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti

approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in

particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161;

cfr. consid. 2.8.).

Va

poi nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale

obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze

(RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla

luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'Ufficio AI sulla base

dell'accertamento domiciliare.

L’assicurata

contesta la succitata valutazione, in particolare riguardo alle mansioni

casalinghe relative alla spesa e agli acquisti e alla cura del bambino, dove

ritiene che gli impedimenti indicati (del 30%) siano troppo esigui.

In merito a tali censure, che peraltro non risultano minimamente

sostanziate, ci si limita ad osservare che le limitazioni sono state

riconosciute in una misura piuttosto generosa (del 30%). Va del resto osservato

che gli impedimenti riferiti dall’assicurata sono stati adeguatamente

considerati, inoltre non va dimenticato che distribuendo

il carico su più giorni, l'assicurata, che ha dichiarato di essersi organizzata

con un carrellino munito di ruote, riesce a mantenere una buona capacità di gestire

le necessità in relazione agli acquisti da eseguire, ritenuto in ogni modo come

in un'economia domestica composta di solo due persone, una dei due in età

infantile, il carico non può certo essere ritenuto eccessivo. Considerate le

limitazioni nel trasporto dei pesi e le difficoltà in occasione della spesa,

con pertinenza l’assistente sociale incaricata dell’inchiesta ha valuto nella

misura del 30% la percentuale degli impedimenti. Quanto alla cura

della prole va detto che in ogni modo l’assicurata ha un unico figlio che ha

ora raggiunto un’età (11 anni) in cui la necessità di cura appare in diminuzione

per cui anche su questo punto la percentuale di impedimenti riconosciuta va

considerata adeguata, ritenuto come dalle dichiarazioni dell’assicurata le

stesse sembrerebbero più che altro essere riferite alla presenza alle partite

di calcio (non essendo i grado di mantenere a lungo la stessa posizione,

in piedi-seduta) e all’attività sciistica (doc. AI 51).

In

conclusione, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta

economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle

singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale

3086.

CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori

abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica. Del resto, va pure

osservato che le conclusioni della consulente hanno confermato le conclusioni

medico teoriche rese dal SAM circa una capacità lavorativa del 50%.

Non

si rende quindi necessario procedere ad una nuova inchiesta domiciliare come

richiesto dalla ricorrente (sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii e consid. 2.11 e 2.15).

2.14

Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, ritenuta l’assenza di

invalidità quale salariata e del 49.5% quale casalinga, dal dicembre 2012 il grado di invalidità globale, in

applicazione del metodo misto, è del 10% (80 X 0% + 20 X 49.5), percentuale che

non consente l’attribuzione di una rendita. Anche volendo considerare, nell’ipotesi

più vantaggiosa per l’assicurata, un’invalidità del 20% quale salariata e del 49.5% quale casalinga, essa presenterebbe un’invalidità

globale del 26%, percentuale che non conferisce il diritto ad una rendita, così

come risulta dal seguente specchietto:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

80% 20%

16%

Casalinga

20% 49.5% 10%

Grado

d’invalidità globale 26%

Ne discende che malgrado

l’errata applicazione delle modalità per definire il salario da invalida in

ambito lucrativo, la decisione di rifiutare la concessione di una rendita in

assenza di un grado di invalidità sufficiente (art. 28 cpv. 1 LAI), deve quindi

essere, nella sua sostanza e nelle sue conclusioni, confermata.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, la quale, sia

nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e

129.

V 4). In caso di comprovato peggioramento rilevante delle condizioni di

salute, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

2.15

Alla

luce di quanto precede, alla richiesta di assunzione di mezzi di

prova fatta dall’insorgente, inclusa la richiesta di sottoposizione al SAM

della documentazione medica per esame (doc. XX), non è necessario dare seguito

(cfr. consid. 1.4; I, VIII). Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 122 II 469,

122.

III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

Richiesta di prove

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per fr. 500.- sono

poste a carico dell’assicurata.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti