32.2014.67
Revisione. Soppressione della rendita perché l'assicurato ha recuperato pienamente la propria capacità di guadagno
1 aprile 2015Italiano31 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.67
FS
Lugano
1 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 aprile 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964, di
professione maestro di scuola guida indipendente, è stato posto al beneficio di
una mezza rendita di invalidità dal 1. novembre 2001 (cfr. la decisione del 25
luglio 2005 e le relative motivazioni sub doc. AI 72/1-2 e 68/1-2).
L’Ufficio AI, nell’ambito
della revisione intrapresa nel febbraio 2006 (cfr. doc. AI 74/1-2 e 75/1-2),
con decisione 23 maggio 2007 (doc. AI 105/1-4), ha soppresso il diritto alla
mezza rendita con effetto dal 1. luglio 2007.
Questo Tribunale, in esito
al ricorso inoltrato contro la suddetta decisione, con STCA del 15 ottobre 2007
l’ha annullata confermando il diritto alla mezza rendita (doc. AI 112/1-9).
La revisione d’ufficio
intrapresa nel mese di gennaio 2009 (cfr. doc. AI 122/1 e 123/1-2) é sfociata
nella comunicazione del 15 dicembre 2009 con la quale l’amministrazione ha
confermato il diritto alla mezza rendita (doc. AI 135/1-2).
1.2. Nell’ambito della revisione
intrapresa nel dicembre 2011 (cfr. doc. AI 136/1 e 137/1-5), con decisione 10
aprile 2014 (oggetto della presente vertenza e preavvisata il 23 gennaio 2014; doc.
AI 157/1-3) – ritenuto che
l’assicurato nel corso degli ultimi anni ha incrementato in maniera rilevante
il reddito da attività lucrativa recuperando gradualmente la sua capacità di
guadagno –, l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla rendita con effetto al 1. giugno 2014, togliendo
contestualmente l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 175/1-5).
1.3. Contro la decisione del 10
aprile 2014 l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________ della RA 1,
insorge al TCA postulandone l’annullamento e chiedendo: “(…) Di conseguenza,
è fatto ordine all’UAI di ripristinare almeno la mezza rendita d’invalidità nei
confronti dell’assicurato (sulla scorta di un grado d’invalidità di almeno il
50%), con la resa di una nuova decisione formale. (…)” (I, pag. 4).
In sostanza – eccepito, in particolare e con
argomentazioni di cui si dirà nel merito, il calcolo del reddito da valido – contesta il calcolo del grado
d’invalidità.
1.4. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della
valutazione economica di cui alla decisione contestata. In particolare
l’amministrazione ha osservato che “(…) di transenna si tiene a rilevare che
le attività di scuola guida sono state conglobate nella categoria 85 della
tabella RSS TA1 (anno di rilevamento 2010) elaborata dall’Ufficio federale di
statistica (note esplicative della Nomenclatura generale delle attività
economiche (NOGA) del 2008, punto 855300 attività di scuola guida). Come si
evince dalla tabella salario specifico (qui di seguito allegata), nel 2012 tale
divisione economica considera un salario annuo medio svizzero di CHF 87'251.--.
Effettuando un paragone dei redditi con il suindicato dato emerge che comunque
l’assicurato presenta un grado d’invalidità non pensionabile. (…)” (IV,
pag.6).
1.5. Con osservazioni del 4 luglio
2014 l’assicurato si è confermato nelle propie allegazioni concludendo – sostenuta l’applicabilità del livello di
qualifica 2 visti l’esperienza e gli attestati –
che, anche se si volessero ammettere i dati statistici indicati dall’Ufficio
AI, “(…) il guadagno di riferimento risulterebbe in tal caso di CHF 8'623
mensili nel 2010, rispettivamente CHF 8'769 nel 2012 (CHF 107'097 annuali nel
2010, rispettivamente CHF 108'911 nel 2012). (…)” (VI, pag. 3).
1.6. Con scritti dell’8 e del 22
luglio 2014 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA la verifica dei redditi imposti
dal fisco per una casistica di maestri di scuola guida indipendenti
(estrapolati dall’elenco dei maestri conducenti abilitati ad esercitare nel
canton Ticino) effettuata il 4 luglio 2014 dall’ispettore __________ (VIII e
VIII/bis) e chiesto di respingere il ricorso (XII).
1.7. Con osservazioni del 28
agosto 2014, dopo la chiesta proroga del termine (X e XI), l’avv. RA 1 ha contestato
Fatti
i dati fiscali forniti dall’Ufficio AI adducendo che dipenderebbero dalle
scelte personali dei singoli maestri che influenzano i costi, che non
considererebbero le qualifiche professionali del suo assistito, che sarebbero
estrapolati casualmente senza tener conto della particolarità concreta e dei cambiamenti
intervenuti a livello professionale e evidenziando che “(…) il reddito lordo
conseguito dal signor RI 1 negli anni 1999-2000 già superava di gran lunga
quelli di cui al doc. VIII bis. Tenuto conto del radicale cambiamento
intervenuto, il reddito di CHF 161'000 è tutt’altro che irreale e sarebbe
conseguibile dal signor RI 1, maestro conducente con tutte le categorie e
moderatore del traffico, senza danno alla salute, come comprovano i documenti
prodotti agli atti. (…)” (XIV).
Considerandi
2.1
In lite è la questione di
sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la mezza rendita di cui il
ricorrente beneficia dal 1. novembre 2001.
2.2
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
105.
V 30; Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 30-31, pag. 430-431).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
Va infine ricordato che
l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o
soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a
una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo
attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA
soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).
Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono
presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo
capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.4
Nel caso in esame va
innanzitutto rilevato che dal punto di vista medico non vi è stato sicuramente
alcun peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato. In effetti, con
la decisione del 25 luglio 2005 (doc. AI 72/1-2), l’assicurato è stato messo al
beneficio di una mezza rendita, sulla base di un confronto percentuale dei
redditi, a contare dal 1. novembre 2001, vista la perizia del 7 settembre 2004
del SAM e l’annotazione del 23 novembre 2004 nella quale il medico SMR dr. __________
ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% e l’impossibilità (da un punto
di vista psichiatrico) di esigere l’esercizio di un’altra attività rispetto a
quella abituale di maestro di scuola guida indipendente (cfr. doc. AI 61/1-29 e
65/1).
Come visto sopra (cfr.
consid. 1.1), la decisione del 23 maggio 2007 –
con la quale l’Ufficio AI (nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio
2006) aveva soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 30 giugno
2007.
– è stata annullata da questo
Tribunale che, con STCA del 15 ottobre 2007, ha confermato il diritto alla mezza rendita. Con decisione del 14 gennaio 2008 l’Ufficio AI ha quindi ripristinato
il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI 121/1-2). Quanto
alla revisione intrapresa nel mese di gennaio 2009, la stessa é sfociata nella
comunicazione del 15 dicembre 2009 con la quale l’amministrazione ha confermato
il diritto alla mezza rendita.
In occasione della
revisione intrapresa nel dicembre 2011 l’assicurato ha riferito di una
situazione invariata (cfr. doc. AI 137/1-5, in particolare il punto 1.1), il dr. __________ ha attestato uno stato di salute stazionario (cfr. doc. AI 141/1-6, in particolare il punto 6.1) e il dr. __________, nello scritto del 17 febbraio 2014 indirizzato
all’Ufficio AI (doc. AI 165/1-2), ha comunicato che “(…) la vostra decisione
[ndr.: si riferisce al progetto del 23 gennaio 2014 sub doc. AI 157/1-3] rappresenta
un significativo fattore stressante per il paziente, che, in ragione della
precarietà dell’equilibrio raggiunto, comporterà molto probabilmente un
peggioramento del suo stato psico-fisico e quindi, conseguentemente, un
deterioramento della sua resa lavorativa. Un aggravamento in questa direzione,
con tutta probabilità potrà causare un’inabilità lavorativa totale. Per queste
ragioni il quadro clinico rimane invalidante con una percentuale massima di
capacità lavorativa al 50%. (…)” (doc. AI 165/2).
Dalle succitate risultanze
vi è da concludere che dal punto di vista medico non vi è stata alcuna modifica
delle condizioni di salute dell’assicurato. Non solo, l’insorgente (come si
vedrà in seguito e a differenza di quanto ritenuto dai periti del SAM e dal dr.
__________) ha dimostrato con i fatti di essere in grado di svolgere un’altra
attività rispetto a quella abituale e meglio un’attività dipendente presso il __________
di __________ (cfr. i relativi questionari per il datore di lavoro sub doc. AI
139/1-8 e 151/1-6).
Essendo il quadro clinico
dell’assicurato pacifico e incontestato (cfr. doc. I), è superfluo dilungarsi oltre
su questo punto.
2.5
Litigiose sono per contro le
conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.
Richiamato
l’art. 16 LPGA e quanto esposto al consid. 2.2, preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1), per cui nel caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2014, in quanto la rendita è stata soppressa dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione. L’amministrazione ha effettuato un confronto dei redditi con i
dati del 2013 non avendo ulteriori dati aggiornati.
Dall’estratto del conto
individuale AVS dell’assicurato si evince che dall’inizio dell’attività
indipendente quale maestro di scuola guida nel 1990 fino all’anno precedente l’infortunio
del 26 novembre 2000 i redditi determinanti per il calcolo dei contributi
sociali sono stati i seguenti:
1990/91 20'500.--
1992/93 41'900.--
1994/95 41'700.--
1997/97 46'000.--
1998/99 53'000.--
2000.
43'700.--
(cfr. doc. AI 30-4 e
155/3)
Dal 2001 fino al 2007, i
redditi determinanti dell’attività indipendente per il calcolo dei contributi
sociali sono stati invece i seguenti:
2001.
16'300.--
2002.
18'100.--
2003.
43'800.--
2004.
19'800.--
2005.
15'800.--
2006.
15'800.--
2007.
19'600.--
(cfr. doc. AI 155/2-3)
Dagli atti emerge che dal
settembre 2008 l’assicurato ha iniziato un’attività quale docente a tempo
parziale presso la __________ di __________ (cfr. doc. AI 139/1-8 e 151/1-6), che
risulta essere socio gerente (iscrizione al 21 aprile 2005) rispettivamente
socio e presidente della gerenza (iscrizione della modifica al 21 giugno 2012)
della A__________ per la quale ha iniziato a lavorare dal marzo 2012 (cfr. doc.
AI 154/1 e 155/2) e che l’attività indipendente di maestro di scuola guida è stata
definitivamente abbandonata (cfr. il colloquio con il consulente IP del 15
marzo 2013 sub. doc. AI 149/1-2).
Nell’estratto del conto
individuale AVS, dal 2008 al 2013, figurano i seguenti redditi determinanti per
il calcolo dei contributi:
2008.
Cantone TI 9'912.--
indipendente 9'600.--
2009.
Cantone TI 23'398.--
indipendente 9'600.--
2010.
Cantone TI 27'634.--
indipendente 11'500.--
2011.
Cantone TI 40'383.--
indipendente 12'100.--
2012.
Cantone TI 55'418.--
ApDC 6'500.--
2013.
Cantone TI 58'827.--
ApDC 6'599.--
(cfr. doc. AI 155/2 e
172/1).
L’amministrazione,
aggiornato l’importo di fr. 53'000.-- pari alla media dei redditi relativi ai
due anni (1998 e 1999) precedenti il danno alla salute, ottenendo un reddito da
valido pari a CHF 60'684.-- nel 2008, CHF 61'964.-- nel 2009, CHF 62'480.-- nel
2010, CHF 63'075.-- nel 2011, CHF 63'603.-- nel 2012 e CHF 63'921.-- nel 2013 e
vista l’evoluzione dei redditi da invalido di CHF 19'512.-- nel 2008, CHF
36'998.-- nel 2009, CHF 39'134.-- nel 2010, CHF 52'483.-- nel 2011, CHF
61'918.-- nel 2012 e CHF 65'426.-- nel 2013 (cfr. la nota del 26 marzo 2014
dell’ispettore Pronzini, in particolare le tabelle sub doc. AI 173/2), ha
concluso che l’insorgente ha recuperato pienamente la propria capacità di
guadagno. Da qui la soppressione della rendita.
2.6
Con la decisione del 25
luglio 2005 (cfr. doc. AI 72/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’insorgente
il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2001 ritenuta un’incapacità
lavorativa del 50% nella sua professione e considerato inesigibile l’esercizio
di un’altra attività lavorativa.
Nella perizia
pluridisciplinare del 7 settembre 2004 (doc. AI 61/1-29) i periti del SAM hanno
infatti concluso che “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 50%
(presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come maestro
conducente (lezioni teoriche e pratiche). […] Anche in attività leggere e medie
l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno,
ma con rendimento ridotto) a partire dal marzo 2001 e continua. È possibile
che, migliorando la patologia psichiatrica, l’A. raggiunga una capacità
lavorativa del 80% (come discusso precedentemente). (…)” (doc. AI 61/11) e
il dr. Bazeghy nel consulto del 3 agosto 2004 (doc. AI 61/13-16) ha
evidenziato: “(…) d’altro canto è importantissimo che egli possa svolgere la
sua attività altrimenti vi è un rischio dell’insorgenza di una grave
depressione che può essere anche invalidante. (…)” (doc. AI 61/15). Dal
canto suo il medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 23 novembre 2004 ha concluso: “(…) in attività che non rievoca il disturbo psi (sindrome postraumatico da
stress) l’A. dovrebbe essere abile in maniera teorica al 80%. Altre attività
vengono sconsigliate dal perito psi per rischio d’incorrere in una depressione
reattiva più invalidante. Da questo tipo d’affermazioni è difficile esigere
un’attività altra che la sua professione. (…)” (doc. AI 65/1).
Nelle motivazioni della
succitata decisione l’Ufficio AI ha, tra l’altro, rilevato che “(…) dalla
documentazione agli atti, con particolare riferimento al rapporto peritale
07.09.2004
del Servizio Accertamento medico dell’AI, si rileva che il danno
alla salute di cui lei è portatore le comporta un’incapacità lavorativa
medico-teorica nella professione esercitata di maestro di scuola guida nella
misura del 50%. Altre attività non sono medicalmente esigibili. (…)” (doc.
AI 68/1).
Viste le suddette
risultanze, nella decisione del 25 luglio 2005, l’amministrazione ha dunque
riconosciuto il diritto alla mezza rendita in base ad un confronto percentuale
dei redditi.
Va
qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19
marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che
un’assicurata, inabile al lavoro al 30% sia nella sua professione abituale, che
in altre attività, presentasse un grado di invalidità del 30%. Alla medesima
soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009
per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
2.7
Come suesposto, dagli atti
risulta che dal settembre 2008 l’assicurato ha iniziato un’attività quale
docente a tempo parziale presso la __________ di __________ (cfr. consid. 2.5).
Nei questionari del 23 gennaio 2012 e dell’8 aprile 2013 (doc. AI 139/1-7 e
151/1-6) il datore di lavoro ha attestato 15 rispettivamente 11 unità
didattiche alla settimana contro le 25 previste dall’orario normale
dell’azienda (cfr. doc. AI 139/3 e 151/3 punti 2.9) precisando che “(…) il
dipendente ha iniziato l’attività nel 2008 con già il danno alla salute.
Eccezionalmente per l’anno scolastico 2011/2012 le ore di lavoro (unità
didattiche) sono state portate a 15. In futuro ritorneranno al di sotto delle 12,5 a settimana. (…)” (doc. AI 139/7) e che “(…) nell’anno scolastico 2012/2013, le unità
didattiche settimanali sono state ridotte da 15 a 11. Questa occupazione continuerà anche in futuro. (…)” (doc. AI 151/6). Dagli estratti del
conto individuale AVS per gli anni dal 2008 al 2013 risulta che i redditi del
Cantone TI ivi riportati hanno continuato ad aumentare, che l’ultimo reddito da
attività dipendente risale al 2011 e che per il 2012 e il 2013 l’__________ ha
attestato un reddito di CHF 6'500.-- rispettivamente di CHF 6'599.-- (cfr. doc.
AI 155/2 e 172/1).
Visto che la situazione
valetudinaria è stata stazionaria nel tempo (cfr. consid. 2.4), osservato che
11.
unità didattiche su un’orario normale settimanale di 25 rappresenta un grado
di occupazione del 44% (100 : 25 x 11 = 44%; allorquando le unità didattiche
erano 15 la percentuale lavorativa era del 60%) e ritenuta anche l’attività
svolta per l’__________, questo Tribunale deve concludere che – a differenza di quanto ritenuto nella
decisione del 25 luglio 2005 (va qui ribadito che per motivi medici allora era
stata ritenuta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione e
considerato inesigibile l’esercizio di un’altra attività lavorativa) – l’insorgente ha dimostrato con i fatti di
essere in grado di cambiare l’attività abituale di maestro di scuola guida
indipendente e di sfruttare pienamente la capacità residua anche in un’altra
attività dipendente.
Visto quanto precede è
dunque a ragione che nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2011
l’Ufficio AI, per stabilire il grado d’invalidità, ha proceduto ad un confronto
dei redditi.
2.8
Ritenuto, da una parte, lo
stato di salute invariato (cfr. consid. 2.4) e, dall’altra parte, i redditi da
invalido di CHF 61'918.-- nel 2012 e di CHF 65'426.-- nel 2013 (cfr. consid.
2.
), l’aumento del reddito conseguito dall’insorgente nel 2013 (ultimo anno
intero prima della decisione del 10 aprile 2014) rispetto a quello del 2012 è
superiore alla soglia di fr. 1'500.-- disposta dall’art. 31 LAI.
Pertanto è pacifico e
incontestato che l’aumento di reddito conseguito dal 2012 al 2013 può di
principio giustificare una revisione conformemente al suddetto art. 31 LAI,
controversa è la determinazione del grado d’invalidità e in particolare i
redditi di riferimento computati dall’amministrazione.
2.8.1
Per quanto riguarda il reddito
da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.
3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di
regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe
continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno
conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari
(RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti) o comunque il salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS,
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,
cifra marg. 3025).
Soltanto in
presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore
e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo
sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima
attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006,
consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23
maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde
manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare,
secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in
disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle
difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute
(RCC 1985 pag. 662).
Ritornando al caso in
esame, come visto (cfr. consid. 2.5), per il calcolo del reddito da valido
l’Ufficio AI ha aggiornato l’importo di CHF 53'000.-- pari alla media dei
redditi relativi ai due anni (1998 e 1999) precedenti il danno alla salute.
L’assicurato contesta tale
modo di procedere. Sostanzialmente –
rilevato che “(…) la professione di maestro conducente ha acquisito una
notevole capacità redittuale a causa del sistema legislativo, nel frattempo
modificatosi integralmente, inerente il conseguimento della patente di guida.
La legge ha infatti introdotto, in particolare, la nota patente di prova e
l’obbligatorietà di 2 corsi supplementari nel termine di 3 anni dal rilascio
della patente (cfr. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC). (…)”
(I, pag. 2) – egli adduce che (come risulta dallo scritto della __________
del 17 febbraio 2014 (doc. AI 166/1-2) e dalla dichiarazione del 15 maggio 2014
dell’ente “__________” (doc. C)), a
seconda di un attività centrata sui corsi obbligatori dopo il rilascio della
patente o sui corsi di moto, la capacità reddituale sarebbe di CHF 132'000.--
rispettivamente superiore ai CHF 190'000.-- e che anche l’Associazione __________,
nel calcolo del reddito potenziale dell’attività di Maestro Conducente in
Ticino del 12 maggio 2014 (cfr. doc. D), ha ritenuto un reddito potenziale
annuo di CHF 161'500.--.
Esaminati attentamente gli
atti, questo Tribunale ritiene di poter confermare il reddito da valido così
come stabilito dall’Ufficio AI per le seguenti ragioni.
Tanto la __________ nello
scritto del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. AI 166/1-2) quanto l’__________ nel
“Calcolo del reddito potenziale dell’attività di Maestro Conducente in Ticino”
del 12 maggio 2014 (cfr. doc. D), nei rispettivi rapporti attestano dei
potenziali di guadagno ipotetici che si fondano su stime e previsioni.
Infatti – dopo aver
evidenziato che “(…) è importante sottolineare che dal 2000, in ambito di circolazione stradale molte cose sono cambiate. (…)” (doc. AI 166/1) e
sostenuto che il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio AI sarebbe obsoleto –,
la __________ ha proposto i seguenti esempi:
" (…)
1) Formazione obbligatoria per motociclisti
Ogni anno nel nostro cantone ci sono
ca. 5'000 licenze per allievo conducente. Tra queste ca. 2'000 sono per moto
leggere e di grossa cilindrata. Tutti questi utenti hanno l'obbligo di frequentare
dei corsi obbligatori. L'ordinanza prevede 8 lezioni teoriche (Fr. 250.-- a partecipante
per un gruppo sino a 12 persone) e 8 lezioni pratiche (Fr. 350.-- con gruppi di
5.
persone) per motoveicoli leggeri e 12 lezioni (Fr. 500.-- con gruppi di 5 persone)
per moto di grossa cilindrata. Se si calcola mezza giornata con 5 allievi a Fr.
175.
-- per candidato (considerando la metà di Fr. 350.--), significa un
introito di Fr. 875.-- per 4 ore di attività (Fr. 1'750.-- per una giornata
intera). In 12 giornate lavorative, un maestro moto può quindi guadagnare Fr.
21'000.--.
2) Formazione in due fasi
Tutti gli allievi conducenti che
hanno ottenuto la licenza di condurre, devono eseguire 2 corsi obbligatori di
una giornata in tre anni.
Ogni anno nel nostro cantone ci sono
ca. 4'000 ragazzi che devono completare i due corsi per poter ottenere la
licenza definitiva.
Un maestro conducente che ha ottenuto
l'abilitazione di moderatore, potrebbe quindi esercitare questa attività per 20
giorni lavorativi al mese. In Ticino ci sono unicamente due organizzatori. Il
salario di Fr. 600.-- a giornata moltiplicato per 20 giorni lavorativi, per 11
mesi (calcolando un mese di vacanza), porterebbe ad un guadagno annuo di Fr.
132'000.--.
Quanto sopra dimostra inequivocabilmente che, senza menomazione e con
un'attività normale, il reddito annuo al quale potrebbe ambire supera di gran
lunga i Fr. 100'000.-- annui e quindi il reddito preso in considerazione
dall'AI.
(…)" (doc. AI 166/6-7)
Dal canto suo l’__________
– elencate le qualifiche
professionali dell’insorgente, visti i prezzi medi per lezioni a seconda della
categoria e il prezzo/corso per Moto validi nel canton Ticino e considerati i
dati relativi alle diverse categorie forniti dalla Sezione cantonale della
Circolazione e registrati dall’ASA (Associazione Svizzera dei Servizi della
circolazione) circa: i maestri conducenti (MC) attualmente autorizzati in
Ticino, le Licenze Allievo Conducente (LAC) rilasciate nel 2013 in Ticino e gli esami pratici 2013 in Ticino (compresi quelli non superati al primo tentativo – ha concluso:
" (…)
In considerazione dei dati summenzionati e concreti, deduciamo qui
di seguito una stima del potenziale introito calcolabile per un professionista
con le sue qualifiche:
Annuale
(2013) Ticino
Totale
(AC)
Allievi
conducenti
AC poten-ziali x
ogni MC attivo
(B/90)
(A/34)
(C/6)
Nr.
lezioni Potenziali (secondo stima
Prezzo
lezione Prezzo corso
Totale
Introito potenziale
Allievi
conducenti Auto
4500.
AC
50.
AC
20.
85.
-
85000.
-
Allievi
conducenti Moto
3000.
AC
88.
AC
10.
80.
-
64000.
-
Allievi
conducenti Camion
200.
AC
33.
AC
20.
170.
-
112200.
-
Corso Moto
Base (gruppo/5)
Media 3
15.
corsi
450.
-
20250.
-
Sensibilizzazione
(gr/6-12)
Media 6
12.
corsi
240.
-
17280.
-
Corsi
speciali (500 – 600.-)
40.
corsi
550.
-
22000.
-
Aggiungiamo i possibili corsi speciali / Corsi obbligatori CFC
corsi 2 Fasi / Corsi CSS ecc. e facciamo una stima su 52 settimane/anno da cui
togliamo 4 settimane per vacanze e 2 settimane per festivi e impedimenti
(malattia) e corsi di aggiornamento propri.
Togliamo poi i tempi dedicati alle preparazioni dei corsi e altri
lavori amministrativi.
Restano ca. 44 settimane lavorative di 5 giorni. In totale 220
giorni lavorativi.
Interpretiamo quindi in una previsione di attività
settimanale/mensile/ annuale il potenziale medico:
Attività
potenziale calcolata su 44 settimane/6 giorni
settimana
mese
anno
importo
Lezioni
formazione pratica Auto
16.
lezioni
64.
640.
54400.
-
Lezione
formazione pratica Moto (private)
2.
lezioni
8.
80.
6400.
-
Lez.
Formazione pratica Camion (media C/C+E 180.-)
4.
lezioni
16.
160.
28'800.-
Corsi moto
(media ca. 3 persone a corso)
1.
10.
13500.
-
Corso
sensibilizzazione (media ca. 6 persone)
1.
10.
14400.
-
Corsi
speciali (da 500.- a 600.- al giorno)
2.
corso
8.
80.
44000.
-
Totale potenziale annuale
161500.
-
Con la presente abbiamo voluto descrivere un possibile ordine di
grandezza per quantificare la potenziale attività di un maestro conducente che
detiene qualifiche professionali complete come nel suo caso.
(…)" (doc. D)
Dal tenore dei succitati
attestati risulta come gli stessi formulino delle ipotesi senza un riferimento
preciso all’evoluzione, alla situazione e all’attività concreta svolta
dall’insorgente prima del danno alla salute.
Inoltre, se effettivamente
il potenziale reddito di un maestro conducente avesse subìto un tale incremento
(reddito più che triplicato rispetto a quello conseguito prima del danno; da
CHF 53'000.-- ai sostenuti CHF 161'500.--; cfr. doc. D), non è dato a sapere
per quali ragioni (dopo i cambiamenti occorsi nell’ambito della circolazione
stradale) negli anni in cui svolgeva solo l’attività indipente il reddito
dell’insorgente non sia aumentato proporzionalmente alla capacità lavorativa
residua attestandosi: a CHF 16'300.-- nel 2001, a CHF 18'100.-- nel 2002, a CHF 43'800.-- nel 2003, a CHF 19'800.-- nel 2004, a CHF 15'800.-- nel 2005 e nel 2006 e a CHF 19'600.-- nel 2007 (cfr. l’estratto del conto
individuale sub doc. AI 155/2-3).
Infatti, dalla decisione
del 25 luglio 2005 con cui gli è stato riconosciuto il diritto ad una mezza
rendita dal 1. novembre 2001 (cfr. consid. 2.6), lo stato di salute è rimasto
invariato e l’insorgente è sempre stato ritenuto (da un punto di vista medico)
abile al 50% nella sua attività abituale di maestro di scuola guida
indipendente (cfr. consid. 2.4).
Va qui ribadito che i
periti del SAM, circa la valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa, hanno concluso che “(…) l’A. presenta una capacità
lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento
ridotto) come maestro conducente (lezioni teoriche e pratiche). (…)” (doc.
AI 61/11).
In questo senso non è possibile
seguire la patrocinatrice laddove sostiene che “(…) il fatto poi che il
signor RI 1 non abbia beneficiato di un incremento salariale contestualmente
all’attività indipendente, nonostante le svariate e alte qualifiche e
l’espansione del mercato del lavoro nel settore, è dovuto proprio al danno alla
salute, che non gli permette di sfruttare le sue potenzialità. (…)” (doc.
VI, punto 3).
Inoltre, anche il dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 20 aprile 2004 (doc. AI
52/1-4), ha precisato che “(…) le paure lo limitano non solamente dal lato
quantitativo del lavoro, ma anche dal lato qualitativo. Si sente cosi molto
dipendente dalle capacità dell’allievo. Se quest’ultimo è principiante la
lezione per il paziente diventa compromettente. (…)”. (doc. AI 52/3).
Va qui osservato che gli
allievi conducenti che hanno ricevuto la licenza di condurre in prova (cfr.
art. 24a OAC) e che per ottenere quella definitiva ai sensi dell’art. 24b cpv.
1.
OAC devono seguire una formazione complementare entro la scadenza del periodo
di prova, non sono dei principianti e che pertanto, in questi casi, le lezioni
non risultano essere (da un punto di vista medico) compromettenti per
l’insorgente.
Significativi sono anche i
dati scaturiti dalla verifica dei redditi imposti dal fisco per una casistica
di maestri di scuola guida indipendenti e abilitati ad esercitare nel Canton
Ticino effettuata dall’ispettore __________ e di cui alla Comunicazione 4
luglio 2014 (cfr. VIII/bis). Dalla stessa risulta che per il 2012, nella zona
di residenza dell’interessato e considerati 7 casi, la media del reddito lordo
è risultata essere di CHF 61'444.-- lordi. Nel __________, sempre per il 2012 e
considerati tre casi, il reddito medio lordo è risultato invece di CHF 62'685.--.
Al riguardo l’insorgente
si è limitato ad osservare, in modo generico e senza comprovare, che “(…) i
dati di cui al doc. VIII bis riguardano singoli casi estrapolati casualmente
senza tener conto della particolarità concreta e dei grandi cambiamenti nel
frattempo intervenuti nell’ambito professionale. Il numero esiguo di maestri
presi in considerazione non è rappresentativo e mostra peraltro la grande
variabilità dei redditi, dipendenti dalle qualifiche e dalle scelte personali
di ognuno. I redditi in questione non forniscono informazioni sulle qualifiche
né sul numero delle ore svolte. (…)” (XIV).
Quanto all’asserita circostanza
secondo la quale “(…) il reddito lordo conseguito dal signor RI 1 negli anni
1999-2000 già superava di gran lunga quelli di cui al doc. VIII bis. (…)” va
qui rilevato che dal questionario per maestri conducenti prodotto si evince che
il reddito dell’attività lucrativa indipendente per gli anni 1999 e 2000 è
stato di CHF 34'174.-- rispettivamente di CHF 29'307.-- (cfr. doc. F).
In simili circostanze,
visto tutto quanto precede e tutto ben considerato, questo Tribunale non
ritiene dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che, senza il
danno alla salute, il ricorrente potesse ottenere un reddito lordo di CHF
161'000.--.
Di conseguenza,
conformemente alla succitata giurisprudenza, il reddito da valido va stabilito
aggiornando l’importo di CHF 53'000.-- (pari alla media dei redditi relativi
agli ultimi due anni precedenti il danno alla salute) e per il 2013 si attesta
a CHF 63'921.-- (cfr. la nota del 26 marzo 2014 dell’ispettore __________, in
particolare le tabelle sub doc. AI 173/2).
Può qui pertanto restare
aperta la questione a sapere, nel caso dell’applicazione dei dati statistici, quale
livello debba essere applicato (il livello 3 secondo l’amministrazione e il
livello 2 secondo il ricorrente; cfr. consid. 1.4 e 1.5).
2.8.2
Quanto al reddito da
invalido va ritenuto quello effettivo risultante dall’estratto del conto
individuale del ricorrente che, per il 2013, ammonta, complessivamente, a CHF
65'426.-- (cfr. doc. AI 172/1; Cantone TI: CHF 58'827.-- + __________: CHF
6'599.--).
In particolare, viste le
succitate risultanze del conto individuale, non può essere seguita la
patrocinatrice laddove sostiene che “(…) per quanto concerne il reddito da
invalido, il signor RI 1 percepisce allo stato attuale un reddito di CHF 3'842
mensili (…)” (I, punto 2).
2.8.3
Appurati, per il 2013, un
reddito da valido di CHF 63'921.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido di CHF
65'426.-- (cfr. consid. 2.8.2) il grado d’invalidità è nullo.
2.9
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti