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Decisione

32.2014.67

Revisione. Soppressione della rendita perché l'assicurato ha recuperato pienamente la propria capacità di guadagno

1 aprile 2015Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i dati fiscali forniti dall’Ufficio AI adducendo che dipenderebbero dalle

scelte personali dei singoli maestri che influenzano i costi, che non

considererebbero le qualifiche professionali del suo assistito, che sarebbero

estrapolati casualmente senza tener conto della particolarità concreta e dei cambiamenti

intervenuti a livello professionale e evidenziando che “(…) il reddito lordo

conseguito dal signor RI 1 negli anni 1999-2000 già superava di gran lunga

quelli di cui al doc. VIII bis. Tenuto conto del radicale cambiamento

intervenuto, il reddito di CHF 161'000 è tutt’altro che irreale e sarebbe

conseguibile dal signor RI 1, maestro conducente con tutte le categorie e

moderatore del traffico, senza danno alla salute, come comprovano i documenti

prodotti agli atti. (…)” (XIV).

Considerandi

2.1

In lite è la questione di

sapere se l’Ufficio AI ha rettamente soppresso la mezza rendita di cui il

ricorrente beneficia dal 1. novembre 2001.

2.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe

potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività

da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,

previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.3

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

105.

V 30; Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,

ad art. 30-31, pag. 430-431).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

Va infine ricordato che

l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o

soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a

una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo

attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA

soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono

presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo

capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.4

Nel caso in esame va

innanzitutto rilevato che dal punto di vista medico non vi è stato sicuramente

alcun peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato. In effetti, con

la decisione del 25 luglio 2005 (doc. AI 72/1-2), l’assicurato è stato messo al

beneficio di una mezza rendita, sulla base di un confronto percentuale dei

redditi, a contare dal 1. novembre 2001, vista la perizia del 7 settembre 2004

del SAM e l’annotazione del 23 novembre 2004 nella quale il medico SMR dr. __________

ha confermato un’incapacità lavorativa del 50% e l’impossibilità (da un punto

di vista psichiatrico) di esigere l’esercizio di un’altra attività rispetto a

quella abituale di maestro di scuola guida indipendente (cfr. doc. AI 61/1-29 e

65/1).

Come visto sopra (cfr.

consid. 1.1), la decisione del 23 maggio 2007 –

con la quale l’Ufficio AI (nell’ambito della revisione intrapresa nel febbraio

2006) aveva soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto dal 30 giugno

2007.

– è stata annullata da questo

Tribunale che, con STCA del 15 ottobre 2007, ha confermato il diritto alla mezza rendita. Con decisione del 14 gennaio 2008 l’Ufficio AI ha quindi ripristinato

il diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2007 (doc. AI 121/1-2). Quanto

alla revisione intrapresa nel mese di gennaio 2009, la stessa é sfociata nella

comunicazione del 15 dicembre 2009 con la quale l’amministrazione ha confermato

il diritto alla mezza rendita.

In occasione della

revisione intrapresa nel dicembre 2011 l’assicurato ha riferito di una

situazione invariata (cfr. doc. AI 137/1-5, in particolare il punto 1.1), il dr. __________ ha attestato uno stato di salute stazionario (cfr. doc. AI 141/1-6, in particolare il punto 6.1) e il dr. __________, nello scritto del 17 febbraio 2014 indirizzato

all’Ufficio AI (doc. AI 165/1-2), ha comunicato che “(…) la vostra decisione

[ndr.: si riferisce al progetto del 23 gennaio 2014 sub doc. AI 157/1-3] rappresenta

un significativo fattore stressante per il paziente, che, in ragione della

precarietà dell’equilibrio raggiunto, comporterà molto probabilmente un

peggioramento del suo stato psico-fisico e quindi, conseguentemente, un

deterioramento della sua resa lavorativa. Un aggravamento in questa direzione,

con tutta probabilità potrà causare un’inabilità lavorativa totale. Per queste

ragioni il quadro clinico rimane invalidante con una percentuale massima di

capacità lavorativa al 50%. (…)” (doc. AI 165/2).

Dalle succitate risultanze

vi è da concludere che dal punto di vista medico non vi è stata alcuna modifica

delle condizioni di salute dell’assicurato. Non solo, l’insorgente (come si

vedrà in seguito e a differenza di quanto ritenuto dai periti del SAM e dal dr.

__________) ha dimostrato con i fatti di essere in grado di svolgere un’altra

attività rispetto a quella abituale e meglio un’attività dipendente presso il __________

di __________ (cfr. i relativi questionari per il datore di lavoro sub doc. AI

139/1-8 e 151/1-6).

Essendo il quadro clinico

dell’assicurato pacifico e incontestato (cfr. doc. I), è superfluo dilungarsi oltre

su questo punto.

2.5

Litigiose sono per contro le

conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

Richiamato

l’art. 16 LPGA e quanto esposto al consid. 2.2, preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1), per cui nel caso concreto sarebbero determinanti i dati del 2014, in quanto la rendita è stata soppressa dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione. L’amministrazione ha effettuato un confronto dei redditi con i

dati del 2013 non avendo ulteriori dati aggiornati.

Dall’estratto del conto

individuale AVS dell’assicurato si evince che dall’inizio dell’attività

indipendente quale maestro di scuola guida nel 1990 fino all’anno precedente l’infortunio

del 26 novembre 2000 i redditi determinanti per il calcolo dei contributi

sociali sono stati i seguenti:

1990/91 20'500.--

1992/93 41'900.--

1994/95 41'700.--

1997/97 46'000.--

1998/99 53'000.--

2000.

43'700.--

(cfr. doc. AI 30-4 e

155/3)

Dal 2001 fino al 2007, i

redditi determinanti dell’attività indipendente per il calcolo dei contributi

sociali sono stati invece i seguenti:

2001.

16'300.--

2002.

18'100.--

2003.

43'800.--

2004.

19'800.--

2005.

15'800.--

2006.

15'800.--

2007.

19'600.--

(cfr. doc. AI 155/2-3)

Dagli atti emerge che dal

settembre 2008 l’assicurato ha iniziato un’attività quale docente a tempo

parziale presso la __________ di __________ (cfr. doc. AI 139/1-8 e 151/1-6), che

risulta essere socio gerente (iscrizione al 21 aprile 2005) rispettivamente

socio e presidente della gerenza (iscrizione della modifica al 21 giugno 2012)

della A__________ per la quale ha iniziato a lavorare dal marzo 2012 (cfr. doc.

AI 154/1 e 155/2) e che l’attività indipendente di maestro di scuola guida è stata

definitivamente abbandonata (cfr. il colloquio con il consulente IP del 15

marzo 2013 sub. doc. AI 149/1-2).

Nell’estratto del conto

individuale AVS, dal 2008 al 2013, figurano i seguenti redditi determinanti per

il calcolo dei contributi:

2008.

Cantone TI 9'912.--

indipendente 9'600.--

2009.

Cantone TI 23'398.--

indipendente 9'600.--

2010.

Cantone TI 27'634.--

indipendente 11'500.--

2011.

Cantone TI 40'383.--

indipendente 12'100.--

2012.

Cantone TI 55'418.--

ApDC 6'500.--

2013.

Cantone TI 58'827.--

ApDC 6'599.--

(cfr. doc. AI 155/2 e

172/1).

L’amministrazione,

aggiornato l’importo di fr. 53'000.-- pari alla media dei redditi relativi ai

due anni (1998 e 1999) precedenti il danno alla salute, ottenendo un reddito da

valido pari a CHF 60'684.-- nel 2008, CHF 61'964.-- nel 2009, CHF 62'480.-- nel

2010, CHF 63'075.-- nel 2011, CHF 63'603.-- nel 2012 e CHF 63'921.-- nel 2013 e

vista l’evoluzione dei redditi da invalido di CHF 19'512.-- nel 2008, CHF

36'998.-- nel 2009, CHF 39'134.-- nel 2010, CHF 52'483.-- nel 2011, CHF

61'918.-- nel 2012 e CHF 65'426.-- nel 2013 (cfr. la nota del 26 marzo 2014

dell’ispettore Pronzini, in particolare le tabelle sub doc. AI 173/2), ha

concluso che l’insorgente ha recuperato pienamente la propria capacità di

guadagno. Da qui la soppressione della rendita.

2.6

Con la decisione del 25

luglio 2005 (cfr. doc. AI 72/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’insorgente

il diritto ad una mezza rendita dal 1. novembre 2001 ritenuta un’incapacità

lavorativa del 50% nella sua professione e considerato inesigibile l’esercizio

di un’altra attività lavorativa.

Nella perizia

pluridisciplinare del 7 settembre 2004 (doc. AI 61/1-29) i periti del SAM hanno

infatti concluso che “(…) l’A. presenta una capacità lavorativa del 50%

(presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento ridotto) come maestro

conducente (lezioni teoriche e pratiche). […] Anche in attività leggere e medie

l’A. raggiunge una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno,

ma con rendimento ridotto) a partire dal marzo 2001 e continua. È possibile

che, migliorando la patologia psichiatrica, l’A. raggiunga una capacità

lavorativa del 80% (come discusso precedentemente). (…)” (doc. AI 61/11) e

il dr. Bazeghy nel consulto del 3 agosto 2004 (doc. AI 61/13-16) ha

evidenziato: “(…) d’altro canto è importantissimo che egli possa svolgere la

sua attività altrimenti vi è un rischio dell’insorgenza di una grave

depressione che può essere anche invalidante. (…)” (doc. AI 61/15). Dal

canto suo il medico SMR dr. __________ nelle annotazioni del 23 novembre 2004 ha concluso: “(…) in attività che non rievoca il disturbo psi (sindrome postraumatico da

stress) l’A. dovrebbe essere abile in maniera teorica al 80%. Altre attività

vengono sconsigliate dal perito psi per rischio d’incorrere in una depressione

reattiva più invalidante. Da questo tipo d’affermazioni è difficile esigere

un’attività altra che la sua professione. (…)” (doc. AI 65/1).

Nelle motivazioni della

succitata decisione l’Ufficio AI ha, tra l’altro, rilevato che “(…) dalla

documentazione agli atti, con particolare riferimento al rapporto peritale

07.09.2004

del Servizio Accertamento medico dell’AI, si rileva che il danno

alla salute di cui lei è portatore le comporta un’incapacità lavorativa

medico-teorica nella professione esercitata di maestro di scuola guida nella

misura del 50%. Altre attività non sono medicalmente esigibili. (…)” (doc.

AI 68/1).

Viste le suddette

risultanze, nella decisione del 25 luglio 2005, l’amministrazione ha dunque

riconosciuto il diritto alla mezza rendita in base ad un confronto percentuale

dei redditi.

Va

qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al 30% sia nella sua professione abituale, che

in altre attività, presentasse un grado di invalidità del 30%. Alla medesima

soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009

per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.7

Come suesposto, dagli atti

risulta che dal settembre 2008 l’assicurato ha iniziato un’attività quale

docente a tempo parziale presso la __________ di __________ (cfr. consid. 2.5).

Nei questionari del 23 gennaio 2012 e dell’8 aprile 2013 (doc. AI 139/1-7 e

151/1-6) il datore di lavoro ha attestato 15 rispettivamente 11 unità

didattiche alla settimana contro le 25 previste dall’orario normale

dell’azienda (cfr. doc. AI 139/3 e 151/3 punti 2.9) precisando che “(…) il

dipendente ha iniziato l’attività nel 2008 con già il danno alla salute.

Eccezionalmente per l’anno scolastico 2011/2012 le ore di lavoro (unità

didattiche) sono state portate a 15. In futuro ritorneranno al di sotto delle 12,5 a settimana. (…)” (doc. AI 139/7) e che “(…) nell’anno scolastico 2012/2013, le unità

didattiche settimanali sono state ridotte da 15 a 11. Questa occupazione continuerà anche in futuro. (…)” (doc. AI 151/6). Dagli estratti del

conto individuale AVS per gli anni dal 2008 al 2013 risulta che i redditi del

Cantone TI ivi riportati hanno continuato ad aumentare, che l’ultimo reddito da

attività dipendente risale al 2011 e che per il 2012 e il 2013 l’__________ ha

attestato un reddito di CHF 6'500.-- rispettivamente di CHF 6'599.-- (cfr. doc.

AI 155/2 e 172/1).

Visto che la situazione

valetudinaria è stata stazionaria nel tempo (cfr. consid. 2.4), osservato che

11.

unità didattiche su un’orario normale settimanale di 25 rappresenta un grado

di occupazione del 44% (100 : 25 x 11 = 44%; allorquando le unità didattiche

erano 15 la percentuale lavorativa era del 60%) e ritenuta anche l’attività

svolta per l’__________, questo Tribunale deve concludere che – a differenza di quanto ritenuto nella

decisione del 25 luglio 2005 (va qui ribadito che per motivi medici allora era

stata ritenuta un’incapacità lavorativa del 50% nella sua professione e

considerato inesigibile l’esercizio di un’altra attività lavorativa) – l’insorgente ha dimostrato con i fatti di

essere in grado di cambiare l’attività abituale di maestro di scuola guida

indipendente e di sfruttare pienamente la capacità residua anche in un’altra

attività dipendente.

Visto quanto precede è

dunque a ragione che nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2011

l’Ufficio AI, per stabilire il grado d’invalidità, ha proceduto ad un confronto

dei redditi.

2.8

Ritenuto, da una parte, lo

stato di salute invariato (cfr. consid. 2.4) e, dall’altra parte, i redditi da

invalido di CHF 61'918.-- nel 2012 e di CHF 65'426.-- nel 2013 (cfr. consid.

2.

), l’aumento del reddito conseguito dall’insorgente nel 2013 (ultimo anno

intero prima della decisione del 10 aprile 2014) rispetto a quello del 2012 è

superiore alla soglia di fr. 1'500.-- disposta dall’art. 31 LAI.

Pertanto è pacifico e

incontestato che l’aumento di reddito conseguito dal 2012 al 2013 può di

principio giustificare una revisione conformemente al suddetto art. 31 LAI,

controversa è la determinazione del grado d’invalidità e in particolare i

redditi di riferimento computati dall’amministrazione.

2.8.1

Per quanto riguarda il reddito

da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13

giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto

conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle

circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la

frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono

degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.

3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di

regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe

continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno

conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari

(RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti) o comunque il salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS,

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,

cifra marg. 3025).

Soltanto in

presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore

e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo

sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima

attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006,

consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23

maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde

manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare,

secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in

disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle

difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute

(RCC 1985 pag. 662).

Ritornando al caso in

esame, come visto (cfr. consid. 2.5), per il calcolo del reddito da valido

l’Ufficio AI ha aggiornato l’importo di CHF 53'000.-- pari alla media dei

redditi relativi ai due anni (1998 e 1999) precedenti il danno alla salute.

L’assicurato contesta tale

modo di procedere. Sostanzialmente –

rilevato che “(…) la professione di maestro conducente ha acquisito una

notevole capacità redittuale a causa del sistema legislativo, nel frattempo

modificatosi integralmente, inerente il conseguimento della patente di guida.

La legge ha infatti introdotto, in particolare, la nota patente di prova e

l’obbligatorietà di 2 corsi supplementari nel termine di 3 anni dal rilascio

della patente (cfr. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC). (…)”

(I, pag. 2) – egli adduce che (come risulta dallo scritto della __________

del 17 febbraio 2014 (doc. AI 166/1-2) e dalla dichiarazione del 15 maggio 2014

dell’ente “__________” (doc. C)), a

seconda di un attività centrata sui corsi obbligatori dopo il rilascio della

patente o sui corsi di moto, la capacità reddituale sarebbe di CHF 132'000.--

rispettivamente superiore ai CHF 190'000.-- e che anche l’Associazione __________,

nel calcolo del reddito potenziale dell’attività di Maestro Conducente in

Ticino del 12 maggio 2014 (cfr. doc. D), ha ritenuto un reddito potenziale

annuo di CHF 161'500.--.

Esaminati attentamente gli

atti, questo Tribunale ritiene di poter confermare il reddito da valido così

come stabilito dall’Ufficio AI per le seguenti ragioni.

Tanto la __________ nello

scritto del 17 febbraio 2014 (cfr. doc. AI 166/1-2) quanto l’__________ nel

“Calcolo del reddito potenziale dell’attività di Maestro Conducente in Ticino”

del 12 maggio 2014 (cfr. doc. D), nei rispettivi rapporti attestano dei

potenziali di guadagno ipotetici che si fondano su stime e previsioni.

Infatti – dopo aver

evidenziato che “(…) è importante sottolineare che dal 2000, in ambito di circolazione stradale molte cose sono cambiate. (…)” (doc. AI 166/1) e

sostenuto che il metodo di calcolo adottato dall’Ufficio AI sarebbe obsoleto –,

la __________ ha proposto i seguenti esempi:

" (…)

1) Formazione obbligatoria per motociclisti

Ogni anno nel nostro cantone ci sono

ca. 5'000 licenze per allievo conducente. Tra queste ca. 2'000 sono per moto

leggere e di grossa cilindrata. Tutti questi utenti hanno l'obbligo di frequentare

dei corsi obbligatori. L'ordinanza prevede 8 lezioni teoriche (Fr. 250.-- a partecipante

per un gruppo sino a 12 persone) e 8 lezioni pratiche (Fr. 350.-- con gruppi di

5.

persone) per motoveicoli leggeri e 12 lezioni (Fr. 500.-- con gruppi di 5 persone)

per moto di grossa cilindrata. Se si calcola mezza giornata con 5 allievi a Fr.

175.

-- per candidato (considerando la metà di Fr. 350.--), significa un

introito di Fr. 875.-- per 4 ore di attività (Fr. 1'750.-- per una giornata

intera). In 12 giornate lavorative, un maestro moto può quindi guadagnare Fr.

21'000.--.

2) Formazione in due fasi

Tutti gli allievi conducenti che

hanno ottenuto la licenza di condurre, devono eseguire 2 corsi obbligatori di

una giornata in tre anni.

Ogni anno nel nostro cantone ci sono

ca. 4'000 ragazzi che devono completare i due corsi per poter ottenere la

licenza definitiva.

Un maestro conducente che ha ottenuto

l'abilitazione di moderatore, potrebbe quindi esercitare questa attività per 20

giorni lavorativi al mese. In Ticino ci sono unicamente due organizzatori. Il

salario di Fr. 600.-- a giornata moltiplicato per 20 giorni lavorativi, per 11

mesi (calcolando un mese di vacanza), porterebbe ad un guadagno annuo di Fr.

132'000.--.

Quanto sopra dimostra inequivocabilmente che, senza menomazione e con

un'attività normale, il reddito annuo al quale potrebbe ambire supera di gran

lunga i Fr. 100'000.-- annui e quindi il reddito preso in considerazione

dall'AI.

(…)" (doc. AI 166/6-7)

Dal canto suo l’__________

– elencate le qualifiche

professionali dell’insorgente, visti i prezzi medi per lezioni a seconda della

categoria e il prezzo/corso per Moto validi nel canton Ticino e considerati i

dati relativi alle diverse categorie forniti dalla Sezione cantonale della

Circolazione e registrati dall’ASA (Associazione Svizzera dei Servizi della

circolazione) circa: i maestri conducenti (MC) attualmente autorizzati in

Ticino, le Licenze Allievo Conducente (LAC) rilasciate nel 2013 in Ticino e gli esami pratici 2013 in Ticino (compresi quelli non superati al primo tentativo – ha concluso:

" (…)

In considerazione dei dati summenzionati e concreti, deduciamo qui

di seguito una stima del potenziale introito calcolabile per un professionista

con le sue qualifiche:

Annuale

(2013) Ticino

Totale

(AC)

Allievi

conducenti

AC poten-ziali x

ogni MC attivo

(B/90)

(A/34)

(C/6)

Nr.

lezioni Potenziali (secondo stima

Prezzo

lezione Prezzo corso

Totale

Introito potenziale

Allievi

conducenti Auto

4500.

AC

50.

AC

20.

85.

-

85000.

-

Allievi

conducenti Moto

3000.

AC

88.

AC

10.

80.

-

64000.

-

Allievi

conducenti Camion

200.

AC

33.

AC

20.

170.

-

112200.

-

Corso Moto

Base (gruppo/5)

Media 3

15.

corsi

450.

-

20250.

-

Sensibilizzazione

(gr/6-12)

Media 6

12.

corsi

240.

-

17280.

-

Corsi

speciali (500 – 600.-)

40.

corsi

550.

-

22000.

-

Aggiungiamo i possibili corsi speciali / Corsi obbligatori CFC

corsi 2 Fasi / Corsi CSS ecc. e facciamo una stima su 52 settimane/anno da cui

togliamo 4 settimane per vacanze e 2 settimane per festivi e impedimenti

(malattia) e corsi di aggiornamento propri.

Togliamo poi i tempi dedicati alle preparazioni dei corsi e altri

lavori amministrativi.

Restano ca. 44 settimane lavorative di 5 giorni. In totale 220

giorni lavorativi.

Interpretiamo quindi in una previsione di attività

settimanale/mensile/ annuale il potenziale medico:

Attività

potenziale calcolata su 44 settimane/6 giorni

settimana

mese

anno

importo

Lezioni

formazione pratica Auto

16.

lezioni

64.

640.

54400.

-

Lezione

formazione pratica Moto (private)

2.

lezioni

8.

80.

6400.

-

Lez.

Formazione pratica Camion (media C/C+E 180.-)

4.

lezioni

16.

160.

28'800.-

Corsi moto

(media ca. 3 persone a corso)

1.

10.

13500.

-

Corso

sensibilizzazione (media ca. 6 persone)

1.

10.

14400.

-

Corsi

speciali (da 500.- a 600.- al giorno)

2.

corso

8.

80.

44000.

-

Totale potenziale annuale

161500.

-

Con la presente abbiamo voluto descrivere un possibile ordine di

grandezza per quantificare la potenziale attività di un maestro conducente che

detiene qualifiche professionali complete come nel suo caso.

(…)" (doc. D)

Dal tenore dei succitati

attestati risulta come gli stessi formulino delle ipotesi senza un riferimento

preciso all’evoluzione, alla situazione e all’attività concreta svolta

dall’insorgente prima del danno alla salute.

Inoltre, se effettivamente

il potenziale reddito di un maestro conducente avesse subìto un tale incremento

(reddito più che triplicato rispetto a quello conseguito prima del danno; da

CHF 53'000.-- ai sostenuti CHF 161'500.--; cfr. doc. D), non è dato a sapere

per quali ragioni (dopo i cambiamenti occorsi nell’ambito della circolazione

stradale) negli anni in cui svolgeva solo l’attività indipente il reddito

dell’insorgente non sia aumentato proporzionalmente alla capacità lavorativa

residua attestandosi: a CHF 16'300.-- nel 2001, a CHF 18'100.-- nel 2002, a CHF 43'800.-- nel 2003, a CHF 19'800.-- nel 2004, a CHF 15'800.-- nel 2005 e nel 2006 e a CHF 19'600.-- nel 2007 (cfr. l’estratto del conto

individuale sub doc. AI 155/2-3).

Infatti, dalla decisione

del 25 luglio 2005 con cui gli è stato riconosciuto il diritto ad una mezza

rendita dal 1. novembre 2001 (cfr. consid. 2.6), lo stato di salute è rimasto

invariato e l’insorgente è sempre stato ritenuto (da un punto di vista medico)

abile al 50% nella sua attività abituale di maestro di scuola guida

indipendente (cfr. consid. 2.4).

Va qui ribadito che i

periti del SAM, circa la valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa, hanno concluso che “(…) l’A. presenta una capacità

lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con un rendimento

ridotto) come maestro conducente (lezioni teoriche e pratiche). (…)” (doc.

AI 61/11).

In questo senso non è possibile

seguire la patrocinatrice laddove sostiene che “(…) il fatto poi che il

signor RI 1 non abbia beneficiato di un incremento salariale contestualmente

all’attività indipendente, nonostante le svariate e alte qualifiche e

l’espansione del mercato del lavoro nel settore, è dovuto proprio al danno alla

salute, che non gli permette di sfruttare le sue potenzialità. (…)” (doc.

VI, punto 3).

Inoltre, anche il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto del 20 aprile 2004 (doc. AI

52/1-4), ha precisato che “(…) le paure lo limitano non solamente dal lato

quantitativo del lavoro, ma anche dal lato qualitativo. Si sente cosi molto

dipendente dalle capacità dell’allievo. Se quest’ultimo è principiante la

lezione per il paziente diventa compromettente. (…)”. (doc. AI 52/3).

Va qui osservato che gli

allievi conducenti che hanno ricevuto la licenza di condurre in prova (cfr.

art. 24a OAC) e che per ottenere quella definitiva ai sensi dell’art. 24b cpv.

1.

OAC devono seguire una formazione complementare entro la scadenza del periodo

di prova, non sono dei principianti e che pertanto, in questi casi, le lezioni

non risultano essere (da un punto di vista medico) compromettenti per

l’insorgente.

Significativi sono anche i

dati scaturiti dalla verifica dei redditi imposti dal fisco per una casistica

di maestri di scuola guida indipendenti e abilitati ad esercitare nel Canton

Ticino effettuata dall’ispettore __________ e di cui alla Comunicazione 4

luglio 2014 (cfr. VIII/bis). Dalla stessa risulta che per il 2012, nella zona

di residenza dell’interessato e considerati 7 casi, la media del reddito lordo

è risultata essere di CHF 61'444.-- lordi. Nel __________, sempre per il 2012 e

considerati tre casi, il reddito medio lordo è risultato invece di CHF 62'685.--.

Al riguardo l’insorgente

si è limitato ad osservare, in modo generico e senza comprovare, che “(…) i

dati di cui al doc. VIII bis riguardano singoli casi estrapolati casualmente

senza tener conto della particolarità concreta e dei grandi cambiamenti nel

frattempo intervenuti nell’ambito professionale. Il numero esiguo di maestri

presi in considerazione non è rappresentativo e mostra peraltro la grande

variabilità dei redditi, dipendenti dalle qualifiche e dalle scelte personali

di ognuno. I redditi in questione non forniscono informazioni sulle qualifiche

né sul numero delle ore svolte. (…)” (XIV).

Quanto all’asserita circostanza

secondo la quale “(…) il reddito lordo conseguito dal signor RI 1 negli anni

1999-2000 già superava di gran lunga quelli di cui al doc. VIII bis. (…)” va

qui rilevato che dal questionario per maestri conducenti prodotto si evince che

il reddito dell’attività lucrativa indipendente per gli anni 1999 e 2000 è

stato di CHF 34'174.-- rispettivamente di CHF 29'307.-- (cfr. doc. F).

In simili circostanze,

visto tutto quanto precede e tutto ben considerato, questo Tribunale non

ritiene dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza che, senza il

danno alla salute, il ricorrente potesse ottenere un reddito lordo di CHF

161'000.--.

Di conseguenza,

conformemente alla succitata giurisprudenza, il reddito da valido va stabilito

aggiornando l’importo di CHF 53'000.-- (pari alla media dei redditi relativi

agli ultimi due anni precedenti il danno alla salute) e per il 2013 si attesta

a CHF 63'921.-- (cfr. la nota del 26 marzo 2014 dell’ispettore __________, in

particolare le tabelle sub doc. AI 173/2).

Può qui pertanto restare

aperta la questione a sapere, nel caso dell’applicazione dei dati statistici, quale

livello debba essere applicato (il livello 3 secondo l’amministrazione e il

livello 2 secondo il ricorrente; cfr. consid. 1.4 e 1.5).

2.8.2

Quanto al reddito da

invalido va ritenuto quello effettivo risultante dall’estratto del conto

individuale del ricorrente che, per il 2013, ammonta, complessivamente, a CHF

65'426.-- (cfr. doc. AI 172/1; Cantone TI: CHF 58'827.-- + __________: CHF

6'599.--).

In particolare, viste le

succitate risultanze del conto individuale, non può essere seguita la

patrocinatrice laddove sostiene che “(…) per quanto concerne il reddito da

invalido, il signor RI 1 percepisce allo stato attuale un reddito di CHF 3'842

mensili (…)” (I, punto 2).

2.8.3

Appurati, per il 2013, un

reddito da valido di CHF 63'921.-- (cfr. consid. 2.8.1) e da invalido di CHF

65'426.-- (cfr. consid. 2.8.2) il grado d’invalidità è nullo.

2.9

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti