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Decisione

32.2014.68

Seconda domanda di rendita respinta. Conferma della perizia multidisciplinare, della residua capacità lavorativa in attività adeguate. Mercato equilibrato del lavoro. Correzione del reddito da valido

23 aprile 2015Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Conformemente alla citata giurisprudenza, l’amministrazione ha nel caso

concreto utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale femminile

in una professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.), quantificando per il 2012 un salario statistico di fr. 53'804,90.

L’amministrazione ha poi considerato una riduzione di rendimento del 20%, una

riduzione di reddito per circostanze personali del 4% per attività leggere,

determinando in tal modo un reddito da invalida di fr. 41'322 (cfr. anche

scheda 10 gennaio 2014 in doc. AI 95/1).

Al

riguardo, rettamente l’assicurata ha fatto presente che, conformemente la

Considerandi

giurisprudenza, la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente

dei multipli di 5 (cfr. a tal riguardo STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, che

ha confermato la STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013).

La

ricorrente sostiene poi che debba essere riconosciuta una deduzione di almeno

il 10% per attività leggere, oltre ad un altro 5% per ulteriori difficoltà nel

reperire un’attività lavorativa per via della resa ridotta e delle limitazioni

importanti.

Secondo

questo TCA una riduzione globale del 10% appare giustificata, così come è stata

del resto riconosciuta nella decisione 21 maggio 2012. In quell’occasione l’amministrazione aveva riconosciuto una riduzione complessiva del 9% (4% per

attività leggere e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze

particolari), percentuale che, corretta utilizzando i multipli del 5% come da succitata

giurisprudenza, va posta al 10%. Un ulteriore aumento del 5% non può essere

invece riconosciuto, ricordato come le limitazioni fisiche non sono

particolarmente gravi, tant’è che dal punto di vista somatico l’assicurata non

presenta alcuna inabilità in attività adeguate. Di conseguenza il reddito da invalida

ammonta a fr. 38'738,70 [(80% di 53'804 = 43'043,20; 43'043,20 – (10% di

43’0543,20) = 38'738,70].

Raffrontando

un reddito da valida di fr. 64'442,75 con un reddito da invalida di fr.

38'738,70 risulta un grado d’invalidità (pensionabile) del 39,8% cha va arrotondato

a 40% (64'442,75 – 38'738,70.-- x 100 : 64'442,75). Va da ultimo osservato che – nell’ambito

della decisione 21 maggio 2012 –con un succitato reddito da valida l’assicurata

non avrebbe comunque presentato un grado d’invalidità pensionabile [64'442,75 – 48'424,40 (reddito statistico di fr. 53'804,90

meno riduzione del 10%) x 100 : 64'442,75 = 24,8%].

Visto

quanto sopra, la decisione contestata è modificata nel senso che, trascorsi i

tre mesi dal miglioramento, la rendita intera è ridotta ad un quarto dal 1° ottobre

2013.

2.10

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’Ufficio AI di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61cpv. 1

lett. g LPGA).

In simili circostanze, visto tutto quanto sopra esposto e

considerato l’esito della vertenza, al ricorrente, patrocinato da un legale, va

riconosciuto il diritto a ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio diventa pertanto priva di

oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo

2012.

consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la

soccombenza dell’amministrazione, a quest’ultima sono accollate fr. 500.-- di spese

e tasse di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 4 aprile 2014 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita

intera dal 1° maggio 2013 (con versamento della rendita dal 1° settembre 2013),

ridotta ad un quarto dal 1° ottobre 2013.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’Ufficio AI il quale verserà

all’assicurata fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio priva di oggetto.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti