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Decisione

32.2014.71

Soppressione della rendita AI ad un assicurato con patologie alla vista. Conferma della decisione e riassunto della giurisprudenza

30 marzo 2015Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito, va precisato che,

secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato

che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a

una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale

diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici

di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un

ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale principio è poi stato

esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V

222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I

670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

2.2. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

2.3. Nel

caso concreto con decisione del 29 marzo 2013 l’UAI ha assegnato all’insorgente

una rendita intera.

L’amministrazione si era

basata su quanto deciso dalla __________, che in seguito ad un infortunio

avvenuto nel corso di una partita di calcio il 5 aprile 2011, aveva riconosciuto

un’inabilità lavorativa totale. L’8 maggio 2013 il medesimo assicuratore contro

gli infortuni ha informato l’insorgente che dal 1° maggio 2013 avrebbe sospeso

il pagamento delle indennità giornaliere, ritenuta la completa abilità

lavorativa nella precedente professione (doc. __________ 63-1).

A questo proposito agli

atti vi è una valutazione, effettuata nell’ambito della procedura

infortunistica, della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e

oftalmochirurgia, la quale il 10 dicembre 2012, rivolgendosi all’assicuratore

contro gli infortuni, ha affermato:

" (…)

Der Versicherte leidet unfallfremd an einem

Keratokonus beidseits (rechts wurde ein Cross-linking und links eine perforierende

Keratoplastik durchgeführt). Am 5.4.2011 erlitt der Versicherte eine schwere

Contusio bulbi mit Linsenexpulsion und Transplantatdehiszens. In der Folge

musste eine erneute Transplantatnaht durchgeführt werden und auch eine

Sekundärimplantation der Linse. Am 9.2.2012 musste der Versicherte wegen einer

Amotio retinae unter Einbezug der Netzhautmitte reoperiert werden. Es wurde

eine Pars Plana-Vitrektomie, eine Endolaserkoagulation sowie eine Endotamponade

mit SF6 durchgeführt. Die letzten medizinischen Werte stammen vom 23.10.2012

von Dr. med. __________ und lauten: Fernvisus rechts mit Kontaktlinse 0.8,

Fernvisus links ohne Korrektur 0.1 mit stenopäischer Lücke 0.2. Eine Korrektur

kann nicht abgegeben werden, wegen der cornealen Unregelmässigkeiten am linken

Auge. Das rechte Auge ist ruhig, das linke Auge zeigt eine ausgeprägte zentrale

epitheliale Dystrophie, die sich jedoch im Vergleich zur Voruntersuchung

gebessert hat. Es besteht ein Zustand nach Keratoplastik. Die Vorderkammer ist

tief und ruhig, die Pupille ist vertikal deformiert. Es besteht eine

Pseudophakie. Der Druck am linken Auge beträgt 19 mmHG. Die Netzhaut ist

anliegend. Der Einblick ist wegen der unregelmässigen und zum Teil getrübten

Hornhaut nicht gut. Weiter Kontrollen sind monatlich vorgesehen. Die Therapie

besteht gemäss Patientenabgabe (Akte 74, Bericht vom 11.7.2012, Seite 2,) aus

Lacrycon stündlich und Dexafree und Floxal 1x1 täglich. Ueber die Nacht wird

Bepanthensalbe appliziert links.

Diagnose:

1. Unfallfremd Keratokonus beidseits.

- rechts Crosslinking 2008

- links perforierende Keratoplastik 2010 (mit dokumentiertem Visus

1.0)

Considerandi

2.

Unfallbedingt: Schwere Contusio bulbi links mit Nahtdehiszens und

Expulsion der Linse am 5.4.2011.

- sulcusfixierte Linse

- Transplantattrübung

- Amotio retinae

Zu Ihren Fragen:

Prognose

Der Versicherte weist einen guten Visus am

rechten besseren Auge von 80% auf. Das linke kranke Auge weist eine

unregelmässige Oberfläche der Hornhaut auf, die visusbestimmend ist. Aktuell

beträgt der Visus 0.1. Eine Korrektur kann nicht abgegeben werden. Somit

bestehe eine Monokelsituation.

Diese Situation ist jedoch nicht definitiv. Unter

Umständen kann hier therapeutisch noch etwas angeboten werden. Dies muss bei

den behandelnden Augenärzten nachgefragt werden, ob eine erneute Keratoplastik

oder eine Endotheltransplantation möglich und sinnvoll wären.

Zumutbarkeit und Arbeitsfähigkeit

Bei diesem guten Visus von 0.8 am verbliebenen

rechten Auge ist eine eine Arbeitsfähigkeit gegeben. Diese entspricht der

Monokelsituation aktuell. Es gelten folgende Einschränkungen: Alle Arbeiten,

welche auf ungesicherten Gerüsten, bzw. über Schulterhöhe sowie auf unebenem

Boden zu erfolgen haben, sind nicht mehr zumutbar. Alle Arbeiten, bei denen das

Tempo vorgegeben ist, wie zum Beispiel am Fliessband oder Aehnlichem, sind ungünstig.

Alle Arbeiten, welche eine erhöhte Stereopsis erfordern, sind nicht mehr zumutbar.

Bei einer geeigneten Tätigkeit, welche diese Einschränkungen berücksichtigt,

ist eine volle Arbeitsfähigkeit mit voller Leistung gegeben. Falls eine neue

Arbeit erlernt werden muss, ist eine Leistungseinbusse möglich. Diese beträgt

in der Regel 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre.

Der Versicherte ist als „Venditore di materiale

informa“ deklariert. Ich nehme an, dass es sich hier um einen Verkäufer

handelt. Hier sehe ich durch die Monokelsituation keine Arbeitsunfähigkeit.

In der Akte 25 wird die Aktivität des

Versicherten als Informatik-Techniker beschrieben, mit Computerarbeit und zum

Teil Heben von Computern und Installieren von Kabel beschrieben. Auch hier

sollte eine Arbeitsfähigkeit möglich sein. Das Tragen von Lasten ist nicht

verboten, muss aber ergonomisch durchgeführt werden. Das Tragen von 25 Kg. sollte problemlos möglich sein. Bei schwereren Lasten kann ein zweiter Arbeiter helfen. Das

Legen von Kabeln ist ebenfalls durchführbar. Die Arbeit am PC einäugig sollte

ebenfalls möglich sein. Eine Leistungseinbusse ist möglich wegen der

schnelleren Ermüdbarkeit. Diese beträgt, wie erwähnt 10 – 20% terminiert auf 1

-2 Jahre bei einer 100%-igen Präsenzzeit.“ (doc. __________ 54)

Va qui evidenziato che l’insorgente in sede di osservazioni ha contestato

le conclusioni del predetto referto poiché il suo lavoro non è quello di

venditore di materiale informatico, bensì di ingegnere informatico e

informatico di gestione, ossia un’attività che viene svolta prevalentemente

davanti al computer (cfr. doc. AI 68-2). Il ricorrente rammenta che questo tipo

di attività consiste nello svolgere i seguenti lavori: la concezione e lo

sviluppo di applicazioni (software), la definizione di interfaccia

uomo-macchina, la manutenzione e l’aggiornamento dei prodotti, il supporto agli

utenti e la formazione; la scelta e l’integrazione di software adatto alle

necessità informative dell’azienda, l’organizzazione di sistemi informativi, la

conclusione di un progetto informatico, la progettazione, realizzazione, test e

manutenzione dei sistemi informativi e di programmi inerenti l’elaborazione dei

dati, alla trasmissione di informazioni, al controllo dei processi. “Si

tratta pertanto di una professione che viene svolta in grandissima misura

davanti al computer” (doc. AI 68-2).

In sede di

revisione l’UAI ha innanzitutto interpellato il dr. med. __________, FMH

oftalmologia, curante dell’insorgente, il quale, in data 1° luglio 2013, ha tra l’altro evidenziato che “a termine l’interessato potrà lavorare a tempo pieno”,

ma che “in ogni caso quale conseguenza del trauma all’OS vi sarà da

prevedere una diminuzione della capacità lavorativa, probabilmente nella misura

del 60-80%” e che “attualmente” il ricorrente “non dovrebbe poter

lavorare più del 50% percentuale da rivalutare una volta la situazione si sarà

stabilizzata dopo l’ablazione dei punti di sutura corneali” (doc. AI 50-4).

Il 25

novembre 2013 il curante ha precisato:

" (…)

All’occhio destro l’acutezza visiva da lontano senza

correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge gli 8/10 parziali difficilmente

con s+1.5 c-4.0/60°. A sinistra l’acutezza non corretta da lontano è pure di

2/10 parziali, migliorabile unicamente a 3/10 parziali con c-4.0/155°. I campi

visivi non sono mai stati esaminati. All’OS, quali conseguenze del distacco

retinico, sono comunque più che probabili delle alterazioni. Ricordo che nella

prima metà di settembre ho proceduto all’ablazione-sezione di tutti i punti di

sutura ancora presenti dopo il trapianto corneale del 21.01.2010 e l’incidente

del 5.4.2011.

Il signor RI 1 è attualmente molto infastidito dalla

lente a contatto che porta sull’OD: In effetti non la sopporta più di 2 ore

consecutive e, spesso, la perde. Quando lavora al terminale deve sempre

chiudere l’OS. Da notare che l’ultima lente a contatto OD risale a due anni

orsono e, per questo motivo, benché conscio delle difficoltà del caso

(cheratocono con stato dopo corneal cross-linking nel novembre 2008) gli ho

consigliato di ritornare dal suo ottico per tentare di adattarne una nuova. Vedremo

se il nuovo adattamento permetterà al signor RI 1 di portare la lente senza

disturbi durante tutta la giornata.

Per valutare la capacità lavorativa del signor RI 1,

bisogna tener conto della situazione dei due occhi e delle perdite frequenti

della lente a contatto dell’OD con conseguente diminuzione dell’acutezza visiva

(da 8/10 parziali difficilmente con lente a 2/10 parziali senza). Purtroppo

questo fattore non è stato preso in considerazione dalla dr.ssa __________,

probabilmente perché al momento di redigere i suoi atti la situazione era ben

più grave all’OS da far passare l’OD in secondo piano.

Personalmente non mi discosto da quanto ho già

scritto in passato ritenendo il signor RI 1 inabile nella sua professione di

ingegnere informatico almeno nella misura del 50%. Questo a causa della forte

diminuzione dell’acutezza visiva all’OS, della diminuzione dell’acutezza visiva

dell’OD e dell’impossibilità di correggere quest’ultima in modo prolungato

(tutta la giornata) con una lente a contatto.

Ad ormai due anni dall’ultimo intervento (distacco

retinico OS nel febbraio 2012) e dopo la proposta nuova prova di adattamento di

una lente a contatto all’OD, penso varrà la pena richiedere una perizia per

dirimere questo caso complicato sia dal punto di vista medico che da quello

assicurativo.” (doc. AI 73-2)

Preso atto

della documentazione acquisita e accertato che l’interessato soffre anche di una

patologia agli occhi di natura extra-infortunistica, l’UAI ha deciso di

far allestire un referto peritale ad opera della dr.ssa med. __________, FMH

oftalmologia, la quale ha visitato il ricorrente in data 7 febbraio 2014 ed ha

risposto alle domande poste dall’UAI (doc. AI 77-1 e AI 80-1).

La perita ha affermato:

" (…)

Nell’adolescenza il signor RI 1 ha cominciato a portare occhiali

per astigmatismo irregolare che è poi degenerato in un cheratocono bilaterale.

Il paziente ha subito un crosslinking all’OD. Dopo tale intervento il

cheratocono si è stabilizzato ma il paziente non sopporta la correzione ottica

che sarebbe più adeguata con lente a contatto. All’OS il cheratocono era più

pronunciato con una diminuzione dell’acuità visiva, per cui si è eseguito, a __________,

un trapianto corneale (12.1.2010). Dopo tale intervento il paziente aveva

ricuperato una buona acuità visiva, sempre senza lenti a contatto, ma il trauma

contusivo del 5.4.2012, durante una partita di volleyball, ha portato ad una

diminuzione irreversibile dell’acuità visiva a tale occhio; malgrado l’impianto

secondario dovuto alla cataratta traumatica avvenuta in seguito (14.12.2012) la

situazione visiva a tale occhio è ancora peggiorata dopo il distacco retinico

avvenuto in seguito (9.2.2012). Il paziente ha una discreta acuità visiva

all’OD con occhiali, migliore con lente a contatto che però non sopporta per

più di una, due ore al giorno. L’OS è irrimediabilmente compromesso con una

diminuzione dell’acuità visiva ridotta al contare le dita a 1m. La visione

binoculare e stereoscopica è quindi assente. Il campo visivo è normale all’OD

ma molto ridotto all’OS.

Dopo l’ultimo intervento di distacco retinico il paziente si

lamenta sempre di dolori peri- e retro-bulbari all’OS, sensazione di corpo

estraneo, bruciore e acuità visiva ridotta.

3.

Constatazioni del 7.2.2014

Acuità visiva in lontananza:

OD 0,5 parziale con +1,50= -3,50/70°;

OS conta le dita a 1 m con proiezione luminosa intatta con

-4,0/90°.

Visione da vicino:

OD 0,5 con la stessa correzione; OS inferiore a 0,1.

Da notare che con la lente a contatto all’OD l’acuità visiva

raggiunge 0,7.

Motilità oculare libera. Segmento anteriore destro calmo, a

sinistra congiuntiva bulbare e tarsale calma, trapianto corneale chiaro con

suture corneali, ancora quattro presenti nel quadrante temporale e nasale

superiore; trapianto corneale chiaro, epitelio con lievi lesioni puntiformi

positive all’esame alla fluoresceina, camera profonda senza cellule, pupilla

lievemente deformata, lentina intracamerulare posteriore visibile.

Fondo OS: vista la cattiva dilatazione della pupilla la papilla e

la macurale visibili, polo posteriore adeso, periferia non valutabile, vasi a

calibro regolare.

Fondo OD in midriasi: papilla ben colorata, a bordi netti; regione

maculare pulita, vasi a calibro regolare, periferia s.p..

Pressione endooculare 18 mmHg a destra; 17,5 mmHg a sinistra.

Campo visivo destro nel limite della norma.

4.

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

. Stato dopo trapianto corneale per cheratocono OS (21.1.2010, Dr. __________)

. Stato dopo trauma contusivo con nuova sutura del trapianto e

ablazione della cataratta traumatica non totalmente (10.5.2011, Dr. __________)

. Stato dopo impianto secondario per cataratta traumatica

(14.12.2011 dr. __________)

. Stato dopo vitrectomia per distacco retinico secondario OS

(9.2.2012 dr. __________)

. Cheratocono destro

. Stato dopo crosslinking OD (3.11.2008)

5.

Valutazione e prognosi

Per il momento all’OD la situazione del cheratocono dopo

crosslinking è rimasta invariata ma il cheratocono può ancora decompensare ed

eventualmente necessitare un nuovo intervento anche di cheratoplastica.

All’OS l’acuità visiva dopo il trauma contusivo, è

irrimediabilmente compromessa. Sono già subentrate complicazioni, vedi distacco

retinico secondario. Non è da escludere pure un glaucoma secondario o possibile

distrofia corneale.

B.

Conseguenza sulla capacità di lavoro

2.

Il paziente appare molto preoccupato della sua situazione

lavorativa come ingegnere informatico, vista l’acuità visiva ridotta anche

all’OD e non sopportando la lente a contatto, se la sentirebbe di lavorare al computer

ma in modo molto ridotto.

A livello: acuità visiva nettamente ridotta all’OS e pure all’OD.

Situazione dunque di monocolo con assenza della visione binoculare e

stereoscopica, campo visivo praticamente assente all’OS.

2.1

Come ingegnere informatico impossibilità di lavorare al computer

non più di due ore di seguito.

2.2

Il paziente presenta ancora una relativa buona acuità visiva

all’OD (0,5 con occhiali; 0,8 con lente a contatto), per cui la capacità di

carico può essere valutata fino al 70%.

2.

/2.4

Sì, in misura di 6 ore al giorno.

2.

/2.6

Sì, del 30%

2.7

Dal 5.4.2011

2.8

Il paziente non ha più lavorato, visto che durante l’incidente

subito all’OS era in disoccupazione.

C.

Conseguenza sulla capacità d’integrazione

1.

Sì, in professioni che non richiedano una visione binoculare ed

un’acuità visiva perfetta, specialmente in professioni che non richiedano l’uso

del computer.

2.

Sì, cercando di applicare una lente a contatto idonea affinché il

paziente sopporti tale correzione più a lungo. Questi provvedimenti

migliorerebbero la capacità lavorativa.

3.

Dallo stato oculare attuale il paziente è in grado di svolgere

attività che non richiedano una visione binoculare e stereoscopica.

3.2

Attualmente 6 ore al giorno

3.3

Del 30%.” (doc. AI 80/1-3)

Il 13 febbraio 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, FMH medico generalista, SIM attestato medico

perito, SGV attestato medico fiduciario, ha confermato l’esito della perizia,

ed in particolare l’incapacità lavorativa del 30% dal 1° maggio 2013, per un

lavoro esigibile di 6 ore con rendimento al 100% e necessità di pause

supplementari (doc. AI 81).

In seguito alle

osservazioni prodotte dal ricorrente al progetto di decisione, il medico SMR,

rilevato che la perita non aveva risposto a due delle quattro domande poste dall’assicurato,

ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. AI 94-1), la quale, il 7 aprile

2014, ha affermato:

" (…)

1.

Il paziente presenta un cheratocono all’OD che è correggibile con

lenti a contatto rigide. Il fastidio di cui il paziente si lamenta può essere

dovuto ad una secchezza corneale causata dalla lente a contatto, per cui è

importante sempre instillare gocce lubrificanti.

Le difficoltà delle quali il paziente si lamenta sono compatibili

con la presenza del cheratocono all’OD.

2.

Il paziente presenta ancora una buona acuità visiva all’OD (0,5

con gli occhiali; 0,8 con lente a contatto). Penso quindi che il lavoro al

computer può essere svolto non più di due ore consecutive, visto che il

paziente non possiede una buona fusione ed una visione binoculare (acuità

visiva all’OS ridotta al contare le dita a 2 m).

Le cefalee descritte possono essere in parte dovute alla patologia

oculare del signor RI 1” (doc. AI 95-1)

In sede di ricorso

l’insorgente ha prodotto due certificati medici del dr. med. __________,

oculista FMH, del 23 agosto 2001 e del 9 ottobre 2003, al fine di comprovare la

patologia presente prima di esercitare le ultime attività.

Nel certificato del

23.

agosto 2001 figura:

" (…)

Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato il 30.7.’01 e

il 3.08.’01 il Signor RI 1, 1973 di __________.

Presenta una diminuzione dell’acuità visiva a 0,9 OD; 0,3

difficile OS, in relazione con un vizio di refrazione (astigmatismo misto).

Per la correzione è consigliabile il porto di lenti a contatto”

(doc. A4)

Il 9 ottobre 2003

il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato nell’estate

2001.

e il 7 ottobre ’03 il paziente a margine.

Egli presenta una forte diminuzione dell’acuità visiva, ridotta a

0,6 OD a -0,1 OS senza correzione.

Correggibile a 0,9 OD; 0,3 OS.

La diminuzione dell’acuità visiva è in relazione con una

deformazione corneale (cheratocono) più accusato all’OS.

E’ consigliabile la correzione con lenti a contatto, però non

sopportate dal paziente." (doc. A5)

2.4

Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Come

rammentato nella sentenza 8C_455/2014 del 17 febbraio 2015, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376

consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità

di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la

più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista

anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici

interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica

esterna (DTF 135 V 465 consid.

4.4

pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere

considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende

generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente

in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo).

2.5

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la perizia della dr.ssa med. __________ del 10 febbraio 2014 (doc. AI

80), che ha concluso per una capacità lavorativa dell’insorgente del 70% sia

nella precedente attività di ingegnere informatico che in qualsiasi altra

attività confacente al suo stato di salute.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

La perita si è espressa

sulle patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato la documentazione messa

a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla

base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 7 febbraio 2014.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

Certo,

come evidenzia l’assicurato, nel referto figurano alcune imprecisioni, che

tuttavia non sono atte ad inficiarne il valore probatorio.

La

circostanza che l’infortunio non è avvenuto giocando a volley, bensì a calcio o

che l’insorgente non ha cominciato a portare gli occhiali nell’adolescenza a

verso i 30 anni, non è rilevante nel preciso caso di specie, essendo in questo

contesto determinante il grado di capacità lavorativa dell’interessato al

momento della perizia. Neppure la circostanza che nel referto la specialista ha

affermato che “l’OS è irrimediabilmente compromesso con una diminuzione

dell’acuità visiva ridotta al contare le dita a 1m”, mentre nel complemento

del 7 aprile 2014 ha indicato: “acuità visiva all’OS ridotta al contare le

dita a 2 m”, ha un’incidenza sulla valutazione della capacità lavorativa,

ritenuto come, in ogni caso, tutti gli specialisti interpellati rilevano che

l’insorgente è ormai in una situazione di monocolo con assenza della visione

binoculare e stereoscopica, poiché il campo visivo dell’occhio sinistro è

praticamente assente (cfr. doc. AI 73 e 80 e __________ 54).

Infine, la

menzione di un’acuità visiva dello 0.7 con la lente a contatto all’occhio

destro (doc. AI 80-2, punto 3), in luogo dello 0.8, costituisce, a non averne

dubbio un “lapsus calami vel machinae” (cfr. sentenza H 182/00 dell’8

febbraio 2002; sentenza U 350/05, consid. 5.1 del 26 settembre 2006; cfr. anche

sentenza 9F 8/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 5.1). Infatti, la perita alla

richiesta di descrivere le funzioni intatte e la capacità di carico (domanda

2.2

[cfr. doc. AI 77-1], ha affermato: “il paziente presenta ancora una

relativa buona acuità visiva all’OD (0,5 con occhiali; 0.8 con lente a

contatto)” (doc. AI 80-3), valore poi ripreso nel complemento del 7 aprile

2014.

(“[…] il paziente presenta ancora una buona acuità visiva all’OD (0,5

con occhiali; 0,8 con lente a contatto) […]”). Al medesimo risultato aveva

fatto cenno la dr.ssa med. __________ nel referto del 10 dicembre 2012, con

riferimento alle risultanze della visita del 23 ottobre 2012 presso il curante,

dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia (doc.

__________ 54-1: “[…] Die letzte medizinischen Werte stammen vom 23.10.2012

von Dr. med. __________ und lauten: Fernvisus

rechts mit Kontaktlinse 0,8 […]”). Inoltre il medesimo

dr. med. __________, Primario di oftalmologia presso l’Ospedale __________ di __________,

ancora il 25 novembre 2013 ha confermato che “all’occhio destro l’acutezza

visiva da lontano senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge gli 8/10

parziali difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°” (doc. AI 73-2).

Non va poi

dimenticato che l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico successivo al

referto atto a smentirne il contenuto.

Per quanto

concerne più specificatamente la capacità lavorativa del 70%, attestata dalla

perita, sia nella precedente attività che in qualsiasi altra, va evidenziato

che già la dr.ssa med. __________ nel referto del 10 dicembre 2012 (doc. __________

54), pur non avendo visitato l’insorgente e pur concentrandosi maggiormente

sull’occhio sinistro, oggetto dell’infortunio sul quale era stata chiamata ad

esprimersi, aveva comunque evidenziato che l’assicurato aveva una buona visione

all’occhio destro (“Der Versicherte weist einen guten Visus am rechten

besseren Auge von 80% auf”) ed aveva ritenuto che l’attività al computer,

anche con un solo occhio sarebbe possibile, ritenuta tuttavia una diminuzione

del rendimento dovuta alla maggior stanchezza (“Die Arbeit am PC einäugig

sollte ebenfalls möglich sein. Eine Leistungseinbusse ist möglich wegen der

schnelleren Ermüdbarkeit. Diese beträgt, wie

erwähnt 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre bei einer 100%-igen Präsenzzeit”).

A questo proposito va rammentato che nella sentenza 32.2010.82 del 3

febbraio 2011, il TCA ha ribadito che secondo la giurisprudenza gli

assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in

grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse

quelle che richiedono una visione binoculare (cfr. STF I 222/06 del 10 luglio

2007.

consid. 3 con riferimento a RAMI 1986

no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo

l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di

un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e

all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,

peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a

condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,

l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a

seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al

massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è

limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o

una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni

esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o

l’esecuzione di movimenti di precisione.

Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dall’allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) con pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo

Tribunale aveva ammesso, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni,

il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un

assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio

sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato

giudicato non più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle

impalcature, a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle

mansioni che richiedono precisione nella loro esecuzione.

Questa

Corte con sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999, sempre nell’ambito

dell’assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto ad un assicurato,

tecnico e venditore, affetto da uno scotoma centrale-paracentrale

interno all’occhio sinistro a seguito di un infortunio, un grado d’invalidità

globale del 16% poiché era stato accertato che l’interessato “fosse

chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di alta precisione, come, ad

esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche

miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive elevate”(cfr.

p. 15).

Con

pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che

soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo

l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte aveva concluso per la

completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo,

con la limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica.

Con

sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora TFA non ha riscontrato una

riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione

binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato

disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta

Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo

i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva

risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.

In quella

sentenza la nostra Massima Istanza ha ripreso le considerazioni di uno

specialista in oftalmologia ed ha così concluso:

" (…)

Selon l’expérience, les personnes présentant une

vision monoculaire sont en mesure d’effectuer la plupart des métiers et qu’il

est fréquent que le travail à l’écran permette à des personnes possédant une

acuité visuelle fortement réduite d’être encore productive, les documents

pouvat être aggrandis à volonté.Si l’assuré rencontre des problèmes de réglage

de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes

peuvent normalment être résolus à l’aide d’une correction optique adéquate.

Selon l’expert, l’impossibilité d’une reconversion à un travail à l’écran est

donc imputable à l’assuré et non aux séquelles de l’accident"

Va ancora evidenziato che con sentenza 32.2011.323 del 7 agosto 2012,

confermata dalla sentenza 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, il TCA ha confermato

il valore probatorio di una perizia pluridisciplinare effettuata su

un’assicurata affetta, tra l’altro, da un cheratocono all'occhio destro

e incipiente a sinistra con/su miopia e astigmatismo miopico bilaterale e sospetta

nevrite retrobulbare all'occhio ds., e dove, dal lato oftalomologico, era stato

ritenuto che l’assicurata presentava “una capacità lavorativa del 75% anche

in altre attività (si consigliano attività dove non sia necessaria una visione

binoculare e un'acuità visiva ottimale)” (globalmente del 55%). In

quell’occasione i medici SMR avevano tra l’altro evidenziato che:

" (…)

Dal punto di vista oftalmologico l'A. è stata

valutata dalla Dr.ssa med. __________. Con correzione l'A. raggiunge un visus

di 0,2 parziale a ds. e 0,7 a sin.; con correzione da vicino 0,3 parziale a ds,

e 0,8 a sin. La pressione endoculare è 19 mmHg bilateralmente. A ds. vi è la

presenza di opacità stromale anteriore paracentrale inferiore, compatibile con

assottigliamento irregolare corneale del cheratocono.

Bilateralmente vi é la presenza di discretissima

opacità sottocapsulare anteriore. Fundus in oftalmoscopia indiretta: la papilla

è lievemente pallida e a bordi netti a ds., a sin. nella norma. La perimetria a

ds. mostra un campo visivo con scotomi paracentrali inferiori che possono

essere compatibili con il referto papillare, ma pure con il referto corneale.

La perimetria a sin. è nella norma. La perimetria eseguita nel febbraio 2008

mostrava campi visivi nei limiti della norma. La topografia corneale, rispetto

al 2008, mostra un peggioramento all'occhio ds. dovuto a un aumento del

cheratocono, mentre a sin. la topografia corneale è normale. La nostra

consulente non descrive lesioni diabetiche. (…)"

ossia,

per quanto concerne la visione con correzione, valori non molto diversi da

quelli in esame (cfr. anche la presa di posizione del medico curante, dr. med. __________,

del 25 novembre 2013: “[…] All’occhio destro l’acutezza visiva da lontano

senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge 8/10 parziali

difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°. A sinistra l’acutezza non corretta da

lontano è pure di 2/10 parziali, migliorabile unicamente a 3/10 parziali con

c-4.0/155° […]”).

La

valutazione del dr. med. __________, medico curante, di un’incapacità lavorativa

del 50% in qualsiasi attività, che si fonda sui medesimi elementi presi in

considerazione dalla perita e che non si è espresso sul referto della dr.ssa

med. __________, è un diverso apprezzamento della capacità lavorativa del

ricorrente e non apporta elementi medici oggettivi atti a sovvertire le

conclusioni peritali, che trovano conferma negli altri atti specialistici

dell’incarto e nella giurisprudenza.

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e

il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013.

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Va infine

evidenziato che la valutazione della perita, è stata confermata anche dal

medico SMR (doc. AI 81 e 96-1).

A questo proposito, circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In queste condizioni

il TCA ritiene che non sia necessario allestire una perizia giudiziaria.

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Tutto ben

considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle

conclusioni peritali, alle quali deve essere attribuita, secondo la

giurisprudenza citata in precedenza, forza probatoria piena, in quanto

approfondite, complete e motivate.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato che l’assicurato sia

abile al lavoro al 70% nella sua precedente attività e in qualsiasi altra

attività adeguata.

2.6

In

concreto, ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente nella sua

precedente attività ed in ogni e qualsiasi professione è del 70%, già solo per

questo motivo non ha diritto ad alcuna rendita.

Infatti, conformemente ad

un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla luce di quanto

esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto

questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi

indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a

e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che

il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella

precedente ed in qualsiasi attività non raggiunge il grado minimo di invalidità

pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.

In effetti, per la

giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

Va qui rilevato che il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia

nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per

un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza

9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50%

sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad un’analoga

soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12

febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua

professione.

Nella sentenza I 759/2005

del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:

" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession,

une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313

consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait

escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au

minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du

MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de

10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui

n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

In

concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella misura del 30%, ciò che non gli

permette di avere diritto ad una rendita (cfr. anche sentenza 32.2013.91 del 26

novembre 2014; sentenza 32.2013.175 del 17 giugno 2014, confermata dalla

sentenza 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015; sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio

2013; sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza 32.2010.69 del 9

dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a carico del

ricorrente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo

va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U

102/04 del 20 settembre 2004).

Occorre qui ancora rammentare

che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che

amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato

patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201

consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati

presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a

assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli

avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al

registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati (LLCA).

Nella

fattispecie, dagli atti emerge che l’interessato nel giugno 2014 è stato messo

al beneficio dell’assistenza sociale (doc. X/bis).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale, in casu l'avv. __________, attiva presso la RA 1 ed iscritta nel

Registro degli avvocati del Canton Ticino, appare senz'altro giustificato, e

che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il

TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per

la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente

dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202

del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23

maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;

DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA

1.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti