32.2014.71
Soppressione della rendita AI ad un assicurato con patologie alla vista. Conferma della decisione e riassunto della giurisprudenza
30 marzo 2015Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.71
cs
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 aprile 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, di
professione ingegnere informatico, il 16 novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI in seguito ad un infortunio avvenuto il 5 aprile
2011, quando era disoccupato, nel corso di una partita di calcio, che gli ha
causato la rottura della sutura corneale dell’occhio sinistro (doc. AI 1-7).
Con decisione del 29 marzo 2013 l’UAI ha messo RI 1 al beneficio di una rendita
intera dal 1° maggio 2012 (6 mesi dopo la richiesta; doc. AI 43-2), rilevando
che “al momento risulta tuttavia ancora in cura e gli atti sui quali lo
scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono concludenti, non
potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in merito alla residua
capacità di guadagno. E’ pertanto reso attento in merito al fatto che rimane
impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione (art. 17 LPGA), che
potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta
a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie”
(doc. AI 43-2).
1.2. Nel corso del mese di giugno
2013 l’UAI ha avviato una procedura di revisione (doc. AI 49).
Dopo aver effettuato
alcuni accertamenti e segnatamente fatto allestire una perizia dalla dr.ssa
med. __________, specialista FMH oftalmologia (doc. AI 80-1),
l’amministrazione, con decisione del 9 aprile 2014 (doc. A2), ha soppresso la
rendita con effetto dal mese che segue l’intimazione della decisione.
1.3. RI 1, rappresentato dalla RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento,
previo allestimento di una perizia giudiziaria e domandando contestualmente di
essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. I).
Il ricorrente contesta sia
la perizia della dr.ssa med. __________, considerata lacunosa, contraddittoria
e non rispettante i parametri posti dalla giurisprudenza affinché gli possa venir
riconosciuta piena forza probatoria, sia il reddito da valido utilizzato per il
calcolo del grado d’invalidità. A quest’ultimo proposito l’insorgente evidenzia
che “la corretta determinazione del reddito da valido risulta di eminente
importanza nel caso in cui dalla perizia giudiziaria dovesse emergere una
capacità lavorativa residua nell’attività abituale almeno del 40%” e
sostiene che il procedere dell’UAI, che si è basata sull’ultimo salario da lui
percepito poiché dall’estratto conto individuale risultava che fosse il
guadagno maggiore conseguito dall’inizio dell’attività lavorativa, non è
ammissibile. Avendo svolto numerose formazioni ed attività lavorative e
soffrendo della patologia agli occhi già dal 2000-2001 durante la formazione,
risulta che non ha mai potuto mettere pienamente a frutto i suoi diplomi e che
andrebbe fatto riferimento ai salari statistici, e meglio ad un reddito annuo
di fr. 119'782.
1.4. Con risposta del 23 giugno
2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.5. Il 7 luglio 2014 il
ricorrente ha rilevato di non avere osservazioni supplementari (doc. VIII).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale)
Fatti
i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.3. Nel
caso concreto con decisione del 29 marzo 2013 l’UAI ha assegnato all’insorgente
una rendita intera.
L’amministrazione si era
basata su quanto deciso dalla __________, che in seguito ad un infortunio
avvenuto nel corso di una partita di calcio il 5 aprile 2011, aveva riconosciuto
un’inabilità lavorativa totale. L’8 maggio 2013 il medesimo assicuratore contro
gli infortuni ha informato l’insorgente che dal 1° maggio 2013 avrebbe sospeso
il pagamento delle indennità giornaliere, ritenuta la completa abilità
lavorativa nella precedente professione (doc. __________ 63-1).
A questo proposito agli
atti vi è una valutazione, effettuata nell’ambito della procedura
infortunistica, della dr.ssa med. __________, FMH oftalmologia e
oftalmochirurgia, la quale il 10 dicembre 2012, rivolgendosi all’assicuratore
contro gli infortuni, ha affermato:
" (…)
Der Versicherte leidet unfallfremd an einem
Keratokonus beidseits (rechts wurde ein Cross-linking und links eine perforierende
Keratoplastik durchgeführt). Am 5.4.2011 erlitt der Versicherte eine schwere
Contusio bulbi mit Linsenexpulsion und Transplantatdehiszens. In der Folge
musste eine erneute Transplantatnaht durchgeführt werden und auch eine
Sekundärimplantation der Linse. Am 9.2.2012 musste der Versicherte wegen einer
Amotio retinae unter Einbezug der Netzhautmitte reoperiert werden. Es wurde
eine Pars Plana-Vitrektomie, eine Endolaserkoagulation sowie eine Endotamponade
mit SF6 durchgeführt. Die letzten medizinischen Werte stammen vom 23.10.2012
von Dr. med. __________ und lauten: Fernvisus rechts mit Kontaktlinse 0.8,
Fernvisus links ohne Korrektur 0.1 mit stenopäischer Lücke 0.2. Eine Korrektur
kann nicht abgegeben werden, wegen der cornealen Unregelmässigkeiten am linken
Auge. Das rechte Auge ist ruhig, das linke Auge zeigt eine ausgeprägte zentrale
epitheliale Dystrophie, die sich jedoch im Vergleich zur Voruntersuchung
gebessert hat. Es besteht ein Zustand nach Keratoplastik. Die Vorderkammer ist
tief und ruhig, die Pupille ist vertikal deformiert. Es besteht eine
Pseudophakie. Der Druck am linken Auge beträgt 19 mmHG. Die Netzhaut ist
anliegend. Der Einblick ist wegen der unregelmässigen und zum Teil getrübten
Hornhaut nicht gut. Weiter Kontrollen sind monatlich vorgesehen. Die Therapie
besteht gemäss Patientenabgabe (Akte 74, Bericht vom 11.7.2012, Seite 2,) aus
Lacrycon stündlich und Dexafree und Floxal 1x1 täglich. Ueber die Nacht wird
Bepanthensalbe appliziert links.
Diagnose:
1. Unfallfremd Keratokonus beidseits.
- rechts Crosslinking 2008
- links perforierende Keratoplastik 2010 (mit dokumentiertem Visus
1.0)
Considerandi
2.
Unfallbedingt: Schwere Contusio bulbi links mit Nahtdehiszens und
Expulsion der Linse am 5.4.2011.
- sulcusfixierte Linse
- Transplantattrübung
- Amotio retinae
Zu Ihren Fragen:
Prognose
Der Versicherte weist einen guten Visus am
rechten besseren Auge von 80% auf. Das linke kranke Auge weist eine
unregelmässige Oberfläche der Hornhaut auf, die visusbestimmend ist. Aktuell
beträgt der Visus 0.1. Eine Korrektur kann nicht abgegeben werden. Somit
bestehe eine Monokelsituation.
Diese Situation ist jedoch nicht definitiv. Unter
Umständen kann hier therapeutisch noch etwas angeboten werden. Dies muss bei
den behandelnden Augenärzten nachgefragt werden, ob eine erneute Keratoplastik
oder eine Endotheltransplantation möglich und sinnvoll wären.
Zumutbarkeit und Arbeitsfähigkeit
Bei diesem guten Visus von 0.8 am verbliebenen
rechten Auge ist eine eine Arbeitsfähigkeit gegeben. Diese entspricht der
Monokelsituation aktuell. Es gelten folgende Einschränkungen: Alle Arbeiten,
welche auf ungesicherten Gerüsten, bzw. über Schulterhöhe sowie auf unebenem
Boden zu erfolgen haben, sind nicht mehr zumutbar. Alle Arbeiten, bei denen das
Tempo vorgegeben ist, wie zum Beispiel am Fliessband oder Aehnlichem, sind ungünstig.
Alle Arbeiten, welche eine erhöhte Stereopsis erfordern, sind nicht mehr zumutbar.
Bei einer geeigneten Tätigkeit, welche diese Einschränkungen berücksichtigt,
ist eine volle Arbeitsfähigkeit mit voller Leistung gegeben. Falls eine neue
Arbeit erlernt werden muss, ist eine Leistungseinbusse möglich. Diese beträgt
in der Regel 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre.
Der Versicherte ist als „Venditore di materiale
informa“ deklariert. Ich nehme an, dass es sich hier um einen Verkäufer
handelt. Hier sehe ich durch die Monokelsituation keine Arbeitsunfähigkeit.
In der Akte 25 wird die Aktivität des
Versicherten als Informatik-Techniker beschrieben, mit Computerarbeit und zum
Teil Heben von Computern und Installieren von Kabel beschrieben. Auch hier
sollte eine Arbeitsfähigkeit möglich sein. Das Tragen von Lasten ist nicht
verboten, muss aber ergonomisch durchgeführt werden. Das Tragen von 25 Kg. sollte problemlos möglich sein. Bei schwereren Lasten kann ein zweiter Arbeiter helfen. Das
Legen von Kabeln ist ebenfalls durchführbar. Die Arbeit am PC einäugig sollte
ebenfalls möglich sein. Eine Leistungseinbusse ist möglich wegen der
schnelleren Ermüdbarkeit. Diese beträgt, wie erwähnt 10 – 20% terminiert auf 1
-2 Jahre bei einer 100%-igen Präsenzzeit.“ (doc. __________ 54)
Va qui evidenziato che l’insorgente in sede di osservazioni ha contestato
le conclusioni del predetto referto poiché il suo lavoro non è quello di
venditore di materiale informatico, bensì di ingegnere informatico e
informatico di gestione, ossia un’attività che viene svolta prevalentemente
davanti al computer (cfr. doc. AI 68-2). Il ricorrente rammenta che questo tipo
di attività consiste nello svolgere i seguenti lavori: la concezione e lo
sviluppo di applicazioni (software), la definizione di interfaccia
uomo-macchina, la manutenzione e l’aggiornamento dei prodotti, il supporto agli
utenti e la formazione; la scelta e l’integrazione di software adatto alle
necessità informative dell’azienda, l’organizzazione di sistemi informativi, la
conclusione di un progetto informatico, la progettazione, realizzazione, test e
manutenzione dei sistemi informativi e di programmi inerenti l’elaborazione dei
dati, alla trasmissione di informazioni, al controllo dei processi. “Si
tratta pertanto di una professione che viene svolta in grandissima misura
davanti al computer” (doc. AI 68-2).
In sede di
revisione l’UAI ha innanzitutto interpellato il dr. med. __________, FMH
oftalmologia, curante dell’insorgente, il quale, in data 1° luglio 2013, ha tra l’altro evidenziato che “a termine l’interessato potrà lavorare a tempo pieno”,
ma che “in ogni caso quale conseguenza del trauma all’OS vi sarà da
prevedere una diminuzione della capacità lavorativa, probabilmente nella misura
del 60-80%” e che “attualmente” il ricorrente “non dovrebbe poter
lavorare più del 50% percentuale da rivalutare una volta la situazione si sarà
stabilizzata dopo l’ablazione dei punti di sutura corneali” (doc. AI 50-4).
Il 25
novembre 2013 il curante ha precisato:
" (…)
All’occhio destro l’acutezza visiva da lontano senza
correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge gli 8/10 parziali difficilmente
con s+1.5 c-4.0/60°. A sinistra l’acutezza non corretta da lontano è pure di
2/10 parziali, migliorabile unicamente a 3/10 parziali con c-4.0/155°. I campi
visivi non sono mai stati esaminati. All’OS, quali conseguenze del distacco
retinico, sono comunque più che probabili delle alterazioni. Ricordo che nella
prima metà di settembre ho proceduto all’ablazione-sezione di tutti i punti di
sutura ancora presenti dopo il trapianto corneale del 21.01.2010 e l’incidente
del 5.4.2011.
Il signor RI 1 è attualmente molto infastidito dalla
lente a contatto che porta sull’OD: In effetti non la sopporta più di 2 ore
consecutive e, spesso, la perde. Quando lavora al terminale deve sempre
chiudere l’OS. Da notare che l’ultima lente a contatto OD risale a due anni
orsono e, per questo motivo, benché conscio delle difficoltà del caso
(cheratocono con stato dopo corneal cross-linking nel novembre 2008) gli ho
consigliato di ritornare dal suo ottico per tentare di adattarne una nuova. Vedremo
se il nuovo adattamento permetterà al signor RI 1 di portare la lente senza
disturbi durante tutta la giornata.
Per valutare la capacità lavorativa del signor RI 1,
bisogna tener conto della situazione dei due occhi e delle perdite frequenti
della lente a contatto dell’OD con conseguente diminuzione dell’acutezza visiva
(da 8/10 parziali difficilmente con lente a 2/10 parziali senza). Purtroppo
questo fattore non è stato preso in considerazione dalla dr.ssa __________,
probabilmente perché al momento di redigere i suoi atti la situazione era ben
più grave all’OS da far passare l’OD in secondo piano.
Personalmente non mi discosto da quanto ho già
scritto in passato ritenendo il signor RI 1 inabile nella sua professione di
ingegnere informatico almeno nella misura del 50%. Questo a causa della forte
diminuzione dell’acutezza visiva all’OS, della diminuzione dell’acutezza visiva
dell’OD e dell’impossibilità di correggere quest’ultima in modo prolungato
(tutta la giornata) con una lente a contatto.
Ad ormai due anni dall’ultimo intervento (distacco
retinico OS nel febbraio 2012) e dopo la proposta nuova prova di adattamento di
una lente a contatto all’OD, penso varrà la pena richiedere una perizia per
dirimere questo caso complicato sia dal punto di vista medico che da quello
assicurativo.” (doc. AI 73-2)
Preso atto
della documentazione acquisita e accertato che l’interessato soffre anche di una
patologia agli occhi di natura extra-infortunistica, l’UAI ha deciso di
far allestire un referto peritale ad opera della dr.ssa med. __________, FMH
oftalmologia, la quale ha visitato il ricorrente in data 7 febbraio 2014 ed ha
risposto alle domande poste dall’UAI (doc. AI 77-1 e AI 80-1).
La perita ha affermato:
" (…)
Nell’adolescenza il signor RI 1 ha cominciato a portare occhiali
per astigmatismo irregolare che è poi degenerato in un cheratocono bilaterale.
Il paziente ha subito un crosslinking all’OD. Dopo tale intervento il
cheratocono si è stabilizzato ma il paziente non sopporta la correzione ottica
che sarebbe più adeguata con lente a contatto. All’OS il cheratocono era più
pronunciato con una diminuzione dell’acuità visiva, per cui si è eseguito, a __________,
un trapianto corneale (12.1.2010). Dopo tale intervento il paziente aveva
ricuperato una buona acuità visiva, sempre senza lenti a contatto, ma il trauma
contusivo del 5.4.2012, durante una partita di volleyball, ha portato ad una
diminuzione irreversibile dell’acuità visiva a tale occhio; malgrado l’impianto
secondario dovuto alla cataratta traumatica avvenuta in seguito (14.12.2012) la
situazione visiva a tale occhio è ancora peggiorata dopo il distacco retinico
avvenuto in seguito (9.2.2012). Il paziente ha una discreta acuità visiva
all’OD con occhiali, migliore con lente a contatto che però non sopporta per
più di una, due ore al giorno. L’OS è irrimediabilmente compromesso con una
diminuzione dell’acuità visiva ridotta al contare le dita a 1m. La visione
binoculare e stereoscopica è quindi assente. Il campo visivo è normale all’OD
ma molto ridotto all’OS.
Dopo l’ultimo intervento di distacco retinico il paziente si
lamenta sempre di dolori peri- e retro-bulbari all’OS, sensazione di corpo
estraneo, bruciore e acuità visiva ridotta.
3.
Constatazioni del 7.2.2014
Acuità visiva in lontananza:
OD 0,5 parziale con +1,50= -3,50/70°;
OS conta le dita a 1 m con proiezione luminosa intatta con
-4,0/90°.
Visione da vicino:
OD 0,5 con la stessa correzione; OS inferiore a 0,1.
Da notare che con la lente a contatto all’OD l’acuità visiva
raggiunge 0,7.
Motilità oculare libera. Segmento anteriore destro calmo, a
sinistra congiuntiva bulbare e tarsale calma, trapianto corneale chiaro con
suture corneali, ancora quattro presenti nel quadrante temporale e nasale
superiore; trapianto corneale chiaro, epitelio con lievi lesioni puntiformi
positive all’esame alla fluoresceina, camera profonda senza cellule, pupilla
lievemente deformata, lentina intracamerulare posteriore visibile.
Fondo OS: vista la cattiva dilatazione della pupilla la papilla e
la macurale visibili, polo posteriore adeso, periferia non valutabile, vasi a
calibro regolare.
Fondo OD in midriasi: papilla ben colorata, a bordi netti; regione
maculare pulita, vasi a calibro regolare, periferia s.p..
Pressione endooculare 18 mmHg a destra; 17,5 mmHg a sinistra.
Campo visivo destro nel limite della norma.
4.
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
. Stato dopo trapianto corneale per cheratocono OS (21.1.2010, Dr. __________)
. Stato dopo trauma contusivo con nuova sutura del trapianto e
ablazione della cataratta traumatica non totalmente (10.5.2011, Dr. __________)
. Stato dopo impianto secondario per cataratta traumatica
(14.12.2011 dr. __________)
. Stato dopo vitrectomia per distacco retinico secondario OS
(9.2.2012 dr. __________)
. Cheratocono destro
. Stato dopo crosslinking OD (3.11.2008)
5.
Valutazione e prognosi
Per il momento all’OD la situazione del cheratocono dopo
crosslinking è rimasta invariata ma il cheratocono può ancora decompensare ed
eventualmente necessitare un nuovo intervento anche di cheratoplastica.
All’OS l’acuità visiva dopo il trauma contusivo, è
irrimediabilmente compromessa. Sono già subentrate complicazioni, vedi distacco
retinico secondario. Non è da escludere pure un glaucoma secondario o possibile
distrofia corneale.
B.
Conseguenza sulla capacità di lavoro
2.
Il paziente appare molto preoccupato della sua situazione
lavorativa come ingegnere informatico, vista l’acuità visiva ridotta anche
all’OD e non sopportando la lente a contatto, se la sentirebbe di lavorare al computer
ma in modo molto ridotto.
A livello: acuità visiva nettamente ridotta all’OS e pure all’OD.
Situazione dunque di monocolo con assenza della visione binoculare e
stereoscopica, campo visivo praticamente assente all’OS.
2.1
Come ingegnere informatico impossibilità di lavorare al computer
non più di due ore di seguito.
2.2
Il paziente presenta ancora una relativa buona acuità visiva
all’OD (0,5 con occhiali; 0,8 con lente a contatto), per cui la capacità di
carico può essere valutata fino al 70%.
2.
/2.4
Sì, in misura di 6 ore al giorno.
2.
/2.6
Sì, del 30%
2.7
Dal 5.4.2011
2.8
Il paziente non ha più lavorato, visto che durante l’incidente
subito all’OS era in disoccupazione.
C.
Conseguenza sulla capacità d’integrazione
1.
Sì, in professioni che non richiedano una visione binoculare ed
un’acuità visiva perfetta, specialmente in professioni che non richiedano l’uso
del computer.
2.
Sì, cercando di applicare una lente a contatto idonea affinché il
paziente sopporti tale correzione più a lungo. Questi provvedimenti
migliorerebbero la capacità lavorativa.
3.
Dallo stato oculare attuale il paziente è in grado di svolgere
attività che non richiedano una visione binoculare e stereoscopica.
3.2
Attualmente 6 ore al giorno
3.3
Del 30%.” (doc. AI 80/1-3)
Il 13 febbraio 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, FMH medico generalista, SIM attestato medico
perito, SGV attestato medico fiduciario, ha confermato l’esito della perizia,
ed in particolare l’incapacità lavorativa del 30% dal 1° maggio 2013, per un
lavoro esigibile di 6 ore con rendimento al 100% e necessità di pause
supplementari (doc. AI 81).
In seguito alle
osservazioni prodotte dal ricorrente al progetto di decisione, il medico SMR,
rilevato che la perita non aveva risposto a due delle quattro domande poste dall’assicurato,
ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. AI 94-1), la quale, il 7 aprile
2014, ha affermato:
" (…)
1.
Il paziente presenta un cheratocono all’OD che è correggibile con
lenti a contatto rigide. Il fastidio di cui il paziente si lamenta può essere
dovuto ad una secchezza corneale causata dalla lente a contatto, per cui è
importante sempre instillare gocce lubrificanti.
Le difficoltà delle quali il paziente si lamenta sono compatibili
con la presenza del cheratocono all’OD.
2.
Il paziente presenta ancora una buona acuità visiva all’OD (0,5
con gli occhiali; 0,8 con lente a contatto). Penso quindi che il lavoro al
computer può essere svolto non più di due ore consecutive, visto che il
paziente non possiede una buona fusione ed una visione binoculare (acuità
visiva all’OS ridotta al contare le dita a 2 m).
Le cefalee descritte possono essere in parte dovute alla patologia
oculare del signor RI 1” (doc. AI 95-1)
In sede di ricorso
l’insorgente ha prodotto due certificati medici del dr. med. __________,
oculista FMH, del 23 agosto 2001 e del 9 ottobre 2003, al fine di comprovare la
patologia presente prima di esercitare le ultime attività.
Nel certificato del
23.
agosto 2001 figura:
" (…)
Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato il 30.7.’01 e
il 3.08.’01 il Signor RI 1, 1973 di __________.
Presenta una diminuzione dell’acuità visiva a 0,9 OD; 0,3
difficile OS, in relazione con un vizio di refrazione (astigmatismo misto).
Per la correzione è consigliabile il porto di lenti a contatto”
(doc. A4)
Il 9 ottobre 2003
il dr. med. __________ ha affermato:
" (…)
Il medico sottoscritto certifica di aver esaminato nell’estate
2001.
e il 7 ottobre ’03 il paziente a margine.
Egli presenta una forte diminuzione dell’acuità visiva, ridotta a
0,6 OD a -0,1 OS senza correzione.
Correggibile a 0,9 OD; 0,3 OS.
La diminuzione dell’acuità visiva è in relazione con una
deformazione corneale (cheratocono) più accusato all’OS.
E’ consigliabile la correzione con lenti a contatto, però non
sopportate dal paziente." (doc. A5)
2.4
Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Come
rammentato nella sentenza 8C_455/2014 del 17 febbraio 2015, nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la
più recente giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista
anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici
interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica
esterna (DTF 135 V 465 consid.
4.4
pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere
considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei
particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3b/cc pag. 353, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende
generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente
in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo).
2.5
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la perizia della dr.ssa med. __________ del 10 febbraio 2014 (doc. AI
80), che ha concluso per una capacità lavorativa dell’insorgente del 70% sia
nella precedente attività di ingegnere informatico che in qualsiasi altra
attività confacente al suo stato di salute.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
La perita si è espressa
sulle patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato la documentazione messa
a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla
base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata il 7 febbraio 2014.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
Certo,
come evidenzia l’assicurato, nel referto figurano alcune imprecisioni, che
tuttavia non sono atte ad inficiarne il valore probatorio.
La
circostanza che l’infortunio non è avvenuto giocando a volley, bensì a calcio o
che l’insorgente non ha cominciato a portare gli occhiali nell’adolescenza a
verso i 30 anni, non è rilevante nel preciso caso di specie, essendo in questo
contesto determinante il grado di capacità lavorativa dell’interessato al
momento della perizia. Neppure la circostanza che nel referto la specialista ha
affermato che “l’OS è irrimediabilmente compromesso con una diminuzione
dell’acuità visiva ridotta al contare le dita a 1m”, mentre nel complemento
del 7 aprile 2014 ha indicato: “acuità visiva all’OS ridotta al contare le
dita a 2 m”, ha un’incidenza sulla valutazione della capacità lavorativa,
ritenuto come, in ogni caso, tutti gli specialisti interpellati rilevano che
l’insorgente è ormai in una situazione di monocolo con assenza della visione
binoculare e stereoscopica, poiché il campo visivo dell’occhio sinistro è
praticamente assente (cfr. doc. AI 73 e 80 e __________ 54).
Infine, la
menzione di un’acuità visiva dello 0.7 con la lente a contatto all’occhio
destro (doc. AI 80-2, punto 3), in luogo dello 0.8, costituisce, a non averne
dubbio un “lapsus calami vel machinae” (cfr. sentenza H 182/00 dell’8
febbraio 2002; sentenza U 350/05, consid. 5.1 del 26 settembre 2006; cfr. anche
sentenza 9F 8/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 5.1). Infatti, la perita alla
richiesta di descrivere le funzioni intatte e la capacità di carico (domanda
2.2
[cfr. doc. AI 77-1], ha affermato: “il paziente presenta ancora una
relativa buona acuità visiva all’OD (0,5 con occhiali; 0.8 con lente a
contatto)” (doc. AI 80-3), valore poi ripreso nel complemento del 7 aprile
2014.
(“[…] il paziente presenta ancora una buona acuità visiva all’OD (0,5
con occhiali; 0,8 con lente a contatto) […]”). Al medesimo risultato aveva
fatto cenno la dr.ssa med. __________ nel referto del 10 dicembre 2012, con
riferimento alle risultanze della visita del 23 ottobre 2012 presso il curante,
dr. med. __________, specialista FMH oftalmologia (doc.
__________ 54-1: “[…] Die letzte medizinischen Werte stammen vom 23.10.2012
von Dr. med. __________ und lauten: Fernvisus
rechts mit Kontaktlinse 0,8 […]”). Inoltre il medesimo
dr. med. __________, Primario di oftalmologia presso l’Ospedale __________ di __________,
ancora il 25 novembre 2013 ha confermato che “all’occhio destro l’acutezza
visiva da lontano senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge gli 8/10
parziali difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°” (doc. AI 73-2).
Non va poi
dimenticato che l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico successivo al
referto atto a smentirne il contenuto.
Per quanto
concerne più specificatamente la capacità lavorativa del 70%, attestata dalla
perita, sia nella precedente attività che in qualsiasi altra, va evidenziato
che già la dr.ssa med. __________ nel referto del 10 dicembre 2012 (doc. __________
54), pur non avendo visitato l’insorgente e pur concentrandosi maggiormente
sull’occhio sinistro, oggetto dell’infortunio sul quale era stata chiamata ad
esprimersi, aveva comunque evidenziato che l’assicurato aveva una buona visione
all’occhio destro (“Der Versicherte weist einen guten Visus am rechten
besseren Auge von 80% auf”) ed aveva ritenuto che l’attività al computer,
anche con un solo occhio sarebbe possibile, ritenuta tuttavia una diminuzione
del rendimento dovuta alla maggior stanchezza (“Die Arbeit am PC einäugig
sollte ebenfalls möglich sein. Eine Leistungseinbusse ist möglich wegen der
schnelleren Ermüdbarkeit. Diese beträgt, wie
erwähnt 10 – 20% terminiert auf 1 -2 Jahre bei einer 100%-igen Präsenzzeit”).
A questo proposito va rammentato che nella sentenza 32.2010.82 del 3
febbraio 2011, il TCA ha ribadito che secondo la giurisprudenza gli
assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in
grado di attendere alla maggior parte delle attività professionali, escluse
quelle che richiedono una visione binoculare (cfr. STF I 222/06 del 10 luglio
2007.
consid. 3 con riferimento a RAMI 1986
no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo
l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di
un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e
all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione,
peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a
condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile,
l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a
seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al
massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è
limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o
una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni
esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o
l’esecuzione di movimenti di precisione.
Nella sentenza 35.1999.129 del 27 marzo 2001, confermata dall’allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) con pronunzia U 162/01 del 12 luglio 2001, questo
Tribunale aveva ammesso, nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni,
il diritto a una rendita di invalidità permanente del 20%, trattandosi di un
assicurato, di professione pittore/imbianchino, vittima di un trauma all’occhio
sinistro con perdita quasi totale dell’acuità visiva. L’interessato è stato
giudicato non più in grado di svolgere mansioni di montaggio e smontaggio delle
impalcature, a causa del rischio di caduta, nonché, in generale, tutte quelle
mansioni che richiedono precisione nella loro esecuzione.
Questa
Corte con sentenza 35.1998.91 del 1° settembre 1999, sempre nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni, ha riconosciuto ad un assicurato,
tecnico e venditore, affetto da uno scotoma centrale-paracentrale
interno all’occhio sinistro a seguito di un infortunio, un grado d’invalidità
globale del 16% poiché era stato accertato che l’interessato “fosse
chiamato, fra le altre cose, a compiere dei lavori di alta precisione, come, ad
esempio, dei lavori di riparazione su apparecchiature elettroniche
miniaturizzate, lavori che richiedono, notoriamente, delle esigenze visive elevate”(cfr.
p. 15).
Con
pronuncia 32.2007.375 del 15 gennaio 2009 relativa ad un assicurato che
soffriva di una corioretinosi miopica all’occhio destro ed uno stato dopo
l’intervento bilaterale di cataratta, questa Corte aveva concluso per la
completa abilità lavorativa del ricorrente nell’attività di impiegato amministrativo,
con la limitazione per lavori che richiedono una visione stereoscopica.
Con
sentenza U 183/98 dell’8 luglio 1999 l’allora TFA non ha riscontrato una
riduzione della capacità lavorativa, a seguito della perdita della visione
binoculare e stereoscopica dovuta ad incidente, di un assicurato
disegnatore/architetto il quale faceva uso di un computer. In quel caso, l’Alta
Corte ha ritenuto che l’assicurato poteva ovviare al suo deficit visivo, ingrandendo
i documenti utilizzati e che, mediante una correzione ottica adeguata, poteva
risolvere i problemi di vista dovuti a ipermetropia e presbiopia.
In quella
sentenza la nostra Massima Istanza ha ripreso le considerazioni di uno
specialista in oftalmologia ed ha così concluso:
" (…)
Selon l’expérience, les personnes présentant une
vision monoculaire sont en mesure d’effectuer la plupart des métiers et qu’il
est fréquent que le travail à l’écran permette à des personnes possédant une
acuité visuelle fortement réduite d’être encore productive, les documents
pouvat être aggrandis à volonté.Si l’assuré rencontre des problèmes de réglage
de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes
peuvent normalment être résolus à l’aide d’une correction optique adéquate.
Selon l’expert, l’impossibilité d’une reconversion à un travail à l’écran est
donc imputable à l’assuré et non aux séquelles de l’accident"
Va ancora evidenziato che con sentenza 32.2011.323 del 7 agosto 2012,
confermata dalla sentenza 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, il TCA ha confermato
il valore probatorio di una perizia pluridisciplinare effettuata su
un’assicurata affetta, tra l’altro, da un cheratocono all'occhio destro
e incipiente a sinistra con/su miopia e astigmatismo miopico bilaterale e sospetta
nevrite retrobulbare all'occhio ds., e dove, dal lato oftalomologico, era stato
ritenuto che l’assicurata presentava “una capacità lavorativa del 75% anche
in altre attività (si consigliano attività dove non sia necessaria una visione
binoculare e un'acuità visiva ottimale)” (globalmente del 55%). In
quell’occasione i medici SMR avevano tra l’altro evidenziato che:
" (…)
Dal punto di vista oftalmologico l'A. è stata
valutata dalla Dr.ssa med. __________. Con correzione l'A. raggiunge un visus
di 0,2 parziale a ds. e 0,7 a sin.; con correzione da vicino 0,3 parziale a ds,
e 0,8 a sin. La pressione endoculare è 19 mmHg bilateralmente. A ds. vi è la
presenza di opacità stromale anteriore paracentrale inferiore, compatibile con
assottigliamento irregolare corneale del cheratocono.
Bilateralmente vi é la presenza di discretissima
opacità sottocapsulare anteriore. Fundus in oftalmoscopia indiretta: la papilla
è lievemente pallida e a bordi netti a ds., a sin. nella norma. La perimetria a
ds. mostra un campo visivo con scotomi paracentrali inferiori che possono
essere compatibili con il referto papillare, ma pure con il referto corneale.
La perimetria a sin. è nella norma. La perimetria eseguita nel febbraio 2008
mostrava campi visivi nei limiti della norma. La topografia corneale, rispetto
al 2008, mostra un peggioramento all'occhio ds. dovuto a un aumento del
cheratocono, mentre a sin. la topografia corneale è normale. La nostra
consulente non descrive lesioni diabetiche. (…)"
ossia,
per quanto concerne la visione con correzione, valori non molto diversi da
quelli in esame (cfr. anche la presa di posizione del medico curante, dr. med. __________,
del 25 novembre 2013: “[…] All’occhio destro l’acutezza visiva da lontano
senza correzione è di 2/10 parziali mentre raggiunge 8/10 parziali
difficilmente con s+1.5 c-4.0/60°. A sinistra l’acutezza non corretta da
lontano è pure di 2/10 parziali, migliorabile unicamente a 3/10 parziali con
c-4.0/155° […]”).
La
valutazione del dr. med. __________, medico curante, di un’incapacità lavorativa
del 50% in qualsiasi attività, che si fonda sui medesimi elementi presi in
considerazione dalla perita e che non si è espresso sul referto della dr.ssa
med. __________, è un diverso apprezzamento della capacità lavorativa del
ricorrente e non apporta elementi medici oggettivi atti a sovvertire le
conclusioni peritali, che trovano conferma negli altri atti specialistici
dell’incarto e nella giurisprudenza.
A questo
proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e
il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013.
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Va infine
evidenziato che la valutazione della perita, è stata confermata anche dal
medico SMR (doc. AI 81 e 96-1).
A questo proposito, circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6.
LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In queste condizioni
il TCA ritiene che non sia necessario allestire una perizia giudiziaria.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Tutto ben
considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle
conclusioni peritali, alle quali deve essere attribuita, secondo la
giurisprudenza citata in precedenza, forza probatoria piena, in quanto
approfondite, complete e motivate.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato che l’assicurato sia
abile al lavoro al 70% nella sua precedente attività e in qualsiasi altra
attività adeguata.
2.6
In
concreto, ritenuto che la capacità lavorativa del ricorrente nella sua
precedente attività ed in ogni e qualsiasi professione è del 70%, già solo per
questo motivo non ha diritto ad alcuna rendita.
Infatti, conformemente ad
un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230
consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400
e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
Alla luce di quanto
esposto il ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto
questa sua capacità nella sua precedente professione. In questo caso è quindi
indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a
e riferimenti; STF I 759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che
il grado corrispondente di incapacità lavorativa del 30% del ricorrente nella
precedente ed in qualsiasi attività non raggiunge il grado minimo di invalidità
pensionabile (40%), non vi sono i presupposti per concedergli una rendita.
In effetti, per la
giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di
professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Va qui rilevato che il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia
nella sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di
invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una
sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al
50% nella sua professione; in una sentenza 9C_396/2009 del 12 febbraio 2010 per
un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua professione; in una sentenza
9C_444/2009 del 16 settembre 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50%
sia nella sua precedente professione che in altre attività. Ad un’analoga
soluzione è giunta l’Alta Corte anche nella sentenza 9C_396/2009 del 12
febbraio 2010, concernente un’assicurata inabile al lavoro al 40% nella sua
professione.
Nella sentenza I 759/2005
del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha rammentato che:
" Du moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession,
une comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313
consid. 3a et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait
escompter gagner en mettant à profit sa capacité de travail correspond au
minimum à 80% du revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du
MEDAS ont attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de
10% à 20%. Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui
n'ouvre pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”
In
concreto l’insorgente è incapace al lavoro nella misura del 30%, ciò che non gli
permette di avere diritto ad una rendita (cfr. anche sentenza 32.2013.91 del 26
novembre 2014; sentenza 32.2013.175 del 17 giugno 2014, confermata dalla
sentenza 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015; sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio
2013; sentenza 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; sentenza 32.2010.69 del 9
dicembre 2010; sentenza 32.2010.197 del 15 dicembre 2010).
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a carico del
ricorrente.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, p. 544).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo
va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U
102/04 del 20 settembre 2004).
Occorre qui ancora rammentare
che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che
amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad avvocato
patentato (sentenza 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201
consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181). In DTF 132 V 200 il TF ha stabilito che a meno che non siano impiegati
presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a
assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli
avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al
registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (LLCA).
Nella
fattispecie, dagli atti emerge che l’interessato nel giugno 2014 è stato messo
al beneficio dell’assistenza sociale (doc. X/bis).
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale, in casu l'avv. __________, attiva presso la RA 1 ed iscritta nel
Registro degli avvocati del Canton Ticino, appare senz'altro giustificato, e
che le argomentazioni non erano palesemente destituite di esito favorevole, il
TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per
la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente
dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202
del 16 maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23
maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174;
DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. __________ della RA
1.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti