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Decisione

32.2014.72

Condono di rendite indebitamente percepite. Parziale riconoscimento della buona fede. Condonato l'importo delle rendite successive al momento in cui l'assicurato aveva indicato all'amministrazione il

21 maggio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Contro la succitata decisione

è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendone l’annullamento e postulando

la concessione del condono. Rileva di non aver saputo che l’ammontare della rendita

dipendesse dallo stato civile, contesta l’assenza del requisito della buona fede

ribadendo sostanzialmente le argomentazione esposte nella domanda di condono,

facendo inoltre presente che la restituzione degli importi chiesti costituirebbe

per lui un onere gravoso.

1.6. Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI chiede al TCA che il ricorso sia respinto. L’amministrazione, facendo

riferimento anche alla presa di posizione 13 giugno 2014 della Cassa, ribadisce

l’assenza della buona fede dell’assicurato nel percepire le rendite di cui non

aveva diritto, motivo per cui, senza dover verificare l’esistenza o meno dell’ulteriore

condizione cumulativa (quella relativa all’onere gravoso), conferma la

reiezione della domanda di condono.

1.7. Con scritto 26 giugno 2014 il

ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale, allegando ulteriore documentazione

(VI). :

1.8. Su richiesta del TCA, il 3

luglio 2014 l’amministrazione ha preso posizione in merito a quanto prodotto

(VIII).

1.9. In data 14 luglio 2014

l’assicurato ha nuovamente chiesto l’accoglimento del ricorso (X).

1.10 Su richiesta del Tribunale, il

7 aprile 2015 la Cassa ha prodotto gli atti relativi all’assicurato (XIII).

Invitato da questa Corte a

prendere posizione in merito (XIV), l’assicurato è rimasto silente.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se sono adempiute le condizioni per il condono, stabilito con la

decisione 21 ottobre 2013, dell’obbligo di restituire fr. 12’788.--,

corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre

2013 (doc. AI 85).

2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);

Relativamente alla buona

fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione

da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica

relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,

per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pagg. 21s;

Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La

buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza

da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice,

sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e

dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77

OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave

dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17;

Pratique VSI 1994 pagg. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245;

Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2014, pag. 465)

oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 481s).

La buona fede presuppone

che l'assicurato ignori che una prestazione gli è stata versata indebitamente.

L’ignoranza che egli non aveva diritto alla prestazione non è sufficiente per

ammettere che si trovava in buona fede. Piuttosto all’assicurato non deve

essere imputabile un comportamento doloso o negligenza grave (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de

l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 177 n. 3281 pag. 885 con riferimento a RCC

1986 pag. 665 consid. 2b).

Il requisito della grave

difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione

economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato

in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.3. Nel

caso in esame, l’assicurato sostiene di essere in buona fede e di avere subito annunciato il

suo divorzio alla cassa pensioni, inoltrando all’Ufficio AI copia di tale

comunicazione. La comunicazione alla quale egli si riferisce ha il seguente tenore:

" Nuovo indirizzo: RI 1

__________

__________

Stato civile: divorziato

Egregi Signori,

in allegato trovate le fotocopie richiestemi, vogliate scusare il

ritardo ma ho subìto il primo di due interventi alla spalla destra che mi ha

dato come conseguenza l'impossibilità di scrivere, guidare ecc. per diverso

tempo.

Il mio stato civile è cambiato come l'indirizzo, come potrete

leggere dagli atti ho lasciato quale controparte alla mia ex moglie la mia metà

della casa per non toccare la cassa pensioni." (doc. A4)

Orbene, va evidenziato

che la succitata comunicazione, oltre a non essere datata, non risulta essere

pervenuta né all’Ufficio AI né alla Cassa (cfr. relativi incarti), motivo per

cui non si può concludere che l’assicurato abbia effettivamente notificato all’amministrazione

l’avvenuto divorzio.

Il

ricorrente rileva inoltre di essersi annunciato, dopo il suo trasferimento da __________,

nel mese di gennaio 2010 al Comune di __________ e, su richiesta del locale

Ufficio controllo abitanti volta ad aggiornare l’atto di origine, di aver

indicato nel modulo di richiesta all’Ufficio circondariale dello stato civile

di __________ il suo stato civile di divorziato (doc. A3). L’assicurato sostiene

pertanto che l’Ufficio AI è venuto a conoscenza del divorzio poiché in data 26

gennaio 2010 quest’ultimo gli ha inviato a __________ il formulario della

revisione della rendita (doc. AI 37).

Ora, dagli atti di causa

risulta che in data 14 gennaio 2010 l’Agenzia AVS di __________ ha comunicato

alla Cassa __________ (in copia all’Ufficio AI) la modifica del domicilio, ma

nessun cambiamento dello stato civile (doc. AI 33). Simile notifica è stata

fatta il 28 gennaio 2010 dalla Cassa all’Ufficio AI (doc. AI 36). L’assicurato

Considerandi

avrà pure annunciato a __________ il suo status di divorziato, ma ciò non modifica

il fatto che il suo obbligo di notifica è nei confronti dell’Ufficio AI o della

Cassa (sull’obbligo personale dell’assicurato di annunciare le rilevanti

modifiche: cfr. SVR 1995 IV nr. 58 consid. 4b). Del resto, il marg. 5024 e 5025

della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), edizione

2014, dispone:

" L’assicurato,

il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la

prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente

all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il

diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa

e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete,

delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e

art. 77 OAI;9C_245/2012)."

Non vi è

per contro alcun obbligo di notifica, da parte del suddetto ufficio comunale, di

tale modifica all’Ufficio AI (diverso sarebbe stato se si fosse trattato di un

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali il quale, ai

sensi dell’art. 31 cpv. 2 LPGA, ha l'obbligo di informare l'assicuratore

sociale se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni

hanno subito modifiche). Del resto è utile segnalare che non esiste nessun

obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i

dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto,

nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente

essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (STFA P 8/03 del

22.

giugno 2004; tal principio è stato ribadito in STFA P 7/06 del 22 agosto

2006).

Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda l’Ufficio di

tassazione di __________, dal cui formulario relativo alla dichiarazione

d’imposta 2009 risulta lo stato civile di divorziato (doc. 8).

2.4

Rettamente

l’assicurato evidenzia che nel questionario della revisione della rendita inviatogli

dall’Ufficio AI e compilato il 26 aprile 2012, nella apposita casella ha

corretto il suo stato civile da sposato a divorziato (doc. AI 67 = sub doc. 6).

Con comunicazione 20 settembre 2012 l’Ufficio AI ha chiesto all’Agenzia

comunale __________ di convocare l’assicurato per definire la sua posizione nei

confronti dell’AVS (doc. AI 91/7). Pertanto, alla ricezione del succitato

questionario l’amministrazione sapeva del nuovo stato civile dell’assicurato,

ritenuto che non è prescritta una particolare forma di avviso da parte del

beneficiario di prestazioni. Ciononostante essa ha continuato a versare la

rendita sino al 30 settembre 2013 senza aver proceduto al nuovo calcolo della

prestazione. Se da una parte, come visto, per il periodo precedente all’aprile

2012.

l’assicurato non ha adempiuto al suo obbligo d’informazione, dall’altra,

questa Corte non condivide quanto sostenuto dall’Ufficio AI, vale a dire che “se

l'amministrazione viene informata dell'evento unicamente in un secondo tempo,

rimane comunque la violazione dell'obbligo d'annuncio, indipendentemente dal

fatto che l'evento sia stato annunciato in seguito o meno.”

Occorre piuttosto

verificare se, successivamente alla notifica del divorzio, l’assicurato poteva in

buona fede ignorare di continuare a percepire lo stesso importo di rendita.

A tal riguardo, è utile

far riferimento alla giurisprudenza federale. In DTF 138 V 218 e

in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una

domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo

percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve

essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione

dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato. Colui che si

risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per

vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione per sapere

se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore

pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti

che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento

della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta

Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha inoltre confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,

rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio,

non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui

esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del

settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era

intervenuta alcuna modifica.

All’assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità

competente.

In

un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel

caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente

l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli

avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza

titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto l’evidente

divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della

disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Ritorando al caso in

esame, secondo questa Corte, all’assicurato non può essere imputata una

malafede nell’incasso delle rendite successive alla notifica di cambiamento

dello stato civile. Non si può infatti pretendere che una persona senza

conoscenze specifiche del settore avrebbe dovuto rendersi conto che, a seguito

di un divorzio, la prestazione pecuniaria sarebbe diminuita (cfr. STCA

32.2011.50

del 12 agosto 2011, consid. 2.4, in cui è emerso che l’Ufficio AI

non aveva comunicato alla competente Cassa di compensazione il divorzio di un’assicurata,

la quale aveva continuato in buona fede a ricevere lo stesso importo di rendita

di quello da coniugata). È vero che nella citata STF 9C_453/2011 del 15

settembre 2011 l’assicurato, prestando la dovuta attenzione, dal conteggio

della PC (dal foglio di calcolo egli poteva desumere che la cassa non aveva

tenuto conto del limite di reddito previsto per i coniugi e non aveva computato

le indennità di disoccupazione percepite dalla moglie) avrebbe dovuto

accorgersi che il matrimonio avrebbe portato ad una modifica della prestazione,

motivo per cui avrebbe dovuto chiedere alla cassa delucidazioni in merito. Nel

caso in esame, tuttavia, dalla decisione 2 novembre 2012 di aumento temporaneo del

grado d’invalidità – emessa dopo la correzione sul formulario di

revisione fatta dall’interessato il 26 aprile 2012 – l’assicurato non aveva

motivo per non ritenere che l’amministrazione non avesse tenuto conto del

divorzio, visto che, come espressamente indicato, sono stati computati i suoi redditi

(doc. AI 82).

Visto tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che

il presupposto della buona fede sia realizzato a partire dal 1° maggio 2012.

Tuttavia, affinché sia

concesso il condono è necessario esaminare l'altra condizione (cumulativa) della

grave difficoltà. L’amministrazione non ha affrontato tale questione avendo

escluso il criterio della buona fede, mentre l’assicurato non ha sostanziato le

difficoltà economiche nelle quali si troverebbe in caso di restituzione

dell’importo richiesto. Per questi motivi è giustificato un rinvio all’Ufficio

AI per esaminare tale requisito.

Per il periodo 1° ottobre

2009.

– 30 aprile 2012 il condono è invece respinto (cfr. consid. 2.3).

Ne consegue che la

decisione impugnata è modificata ai sensi di quanto sopra ed il ricorso è da

dichiarare parzialmente accolto.

2.5

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente nella

misura di tre quarti (fr. 375.--) e di un quarto (fr. 125.--) a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§

La decisione 30 aprile 2014 è modificata nel senso che per il periodo 1°

ottobre 2009 – 30 aprile 2012 la domanda di condono è respinta; per il restante

periodo (1° maggio 2012 – 30 settembre 2013) gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI per l’esame del requisito della grave difficoltà.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr.

375.--) e di un quarto (fr. 125.--) a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti