32.2014.72
Condono di rendite indebitamente percepite. Parziale riconoscimento della buona fede. Condonato l'importo delle rendite successive al momento in cui l'assicurato aveva indicato all'amministrazione il
21 maggio 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.72
BS/sc
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 30 aprile 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, da
diversi anni beneficia di prestazioni AI. Ultimamente, a seguito di un peggioramento
temporaneo del suo stato di salute, con due decisioni datate 2 novembre 2011
l’Ufficio AI gli ha conferito il diritto ad una rendita intera dal 1° giugno
2012 al 30 ottobre 2012 e, a partire dal 1° novembre 2011, a tre quarti di rendita (doc. AI 81 e 82).
1.2. A seguito di un controllo dei
dati personali dei propri assicurati, nell’agosto 2013 la Cassa __________ (in
seguito: Cassa), segnatamente competente a collaborare all’accertamento dei
compiti assicurativi (art. 60 cpv. 1 lett. a LAI), a calcolare l’importo delle rendite
(art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ed a versarle (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), è
venuta a conoscenza che RI 1 non ha dichiarato di essere divorziato dal 7 settembre
2009 (doc. AI 83).
Con cinque decisioni 21
ottobre 2013 l’Ufficio AI ha nuovamente determinato, con effetto dal 1° ottobre
2009, le rendite tenendo conto della suddivisione dei redditi matrimoniali
(splitting), dal cui calcolo sono risultate delle prestazioni di diritto inferiori
a quelle sinora versate (doc. AI 86 – 90). Lo stesso giorno l’amministrazione
ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 12’788.--, corrispondenti a
rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2013 (doc. AI
85). Le decisioni sono cresciute in giudicato.
1.3. In data 5 novembre 2013
l’assicurato ha presentato una domanda volta ad ottenere il condono delle
prestazioni da restituire. In particolare sostiene di aver dichiarato il suo
divorzio insieme al cambiamento di domicilio che ha comunicato
" … con un
manoscritto alla cassa pensioni e in copia all'ufficio AI (vedi fotocopia
allegato 1), a conferma di questa mia notifica vi è seguito l'invio da parte
vostra del questionario di revisione AI (a causa di un intervento alla spalla
destra del gennaio 2010 allegato 2) al nuovo domicilio (dal 2009).
Altra informazione che vi ho passato è durante la seconda
revisione (a causa di un'altro intervento questa volta alla spalla sinistra nel
marzo 2012 allegato 3), sul formulario figurava ancora una volta stato civile
coniugato io l'ho barrato ho scritto divorziato dal luglio 2009 data
dell'udienza in pretura.
Altra prova è che anche l'assicurazione AVS era a conoscenza del
mio stato civile poiché nel 2012 mi hanno scritto (allegato 4) che dovevo
pagare i contributi arretrati essendo persona senza attività lucrativa e
divorziato, a tale proposito vi è anche la buona fede perché se io avessi
saputo di dover pagare l'assicurazione vecchiaia e superstiti vista la mia
invalidità, avrei sicuramente risposto e sollecitato il tutto per non dovermi
sobbarcare un importo così grosso che ho dovuto dilazionare per i prossimi anni
vedi allegati 5 e 6). Viste le prove sia di buona fede che di informazioni che
ho correttamente passato e i numerosi oneri che mi sono rimasti a carico dovuti
al mio divorzio (sto ancora pagando tasse arretrate e non sono in possesso di
nessun capitale di risparmio per cui non riuscirei a far fronte ad altri
impegni visti anche i costi della salute e le continue operazioni che devo
sostenere e il rimborso dell'AVS) chiedo che mi sia condonata la restituzione
degli importi dovuti, inoltre non riesco a capire le differenze tra la rendita
dell'invalidità del 2010 e quella del 2012, medesimi interventi medesimo
decorso ma somme completamente diverse." (doc. AI 91/1)
1.4. Con decisione 30 aprile 2014
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono difettando il requisito della
buona fede. In particolare, l’amministrazione ha fatto valere:
" (…)
La buona fede
Sulla base dei documenti trasmessi e dalle sue dichiarazioni si
evince che lei abbia informato del suo divorzio, avvenuto in data 7 settembre
2009, la cassa pensione e che abbia inviato una copia della comunicazione
all'ufficio Al del cantone Ticino. Dalla fotocopia della comunicazione non è
tuttavia visibile quando e a quale ente sia stata inviata. In linea di
principio, l'invio di questo scritto non può essere dimostrato.
L'ufficio Al del cantone Ticino ci conferma di non aver mai
ricevuto una comunicazione circa il suo divorzio.
Solo in occasione della compilazione dei questionario per la revisione
della rendita, da lei trasmesso il 23 marzo 2012, è stato indicato l'attuale
stato civile. Questa informazione è quindi stata indicata solo al momento della
revisione, e quindi non si può che considerare come se avesse ottemperato
l'obbligo di informare.
La buona fede non viene riconosciuta quando è dovuta ad una grave
negligenza o a dolo da parte della persona che doveva informare e quindi sono
state versate delle prestazioni a torto.
Per constatare la violazione dell' obbligo d'annuncio bisogna
valutare la cattiva condotta.
Secondo la giurisprudenza, è sufficiente una lieve negligenza.
L'obbligo di informare consiste nell'annuncio immediato all'amministrazione
competente e deve essere fatto tempestivamente dopo l'evento. Se la
comunicazione non è effettuata, il dovere di informare non è adempiuto. Se
l'amministrazione viene informata dell'evento unicamente in un secondo tempo,
rimane comunque la violazione dell'obbligo d'annuncio,indipendentemente dal
fatto che l'evento sia stato annunciato in seguito o meno.
Considerando i fatti elencati, arriviamo alla conclusione che il
requisito della buona fede non è adempiuto. (…)" (doc. AI 99/1-2)
Fatti
1.5. Contro la succitata decisione
è tempestivamente insorto l’assicurato, chiedendone l’annullamento e postulando
la concessione del condono. Rileva di non aver saputo che l’ammontare della rendita
dipendesse dallo stato civile, contesta l’assenza del requisito della buona fede
ribadendo sostanzialmente le argomentazione esposte nella domanda di condono,
facendo inoltre presente che la restituzione degli importi chiesti costituirebbe
per lui un onere gravoso.
1.6. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI chiede al TCA che il ricorso sia respinto. L’amministrazione, facendo
riferimento anche alla presa di posizione 13 giugno 2014 della Cassa, ribadisce
l’assenza della buona fede dell’assicurato nel percepire le rendite di cui non
aveva diritto, motivo per cui, senza dover verificare l’esistenza o meno dell’ulteriore
condizione cumulativa (quella relativa all’onere gravoso), conferma la
reiezione della domanda di condono.
1.7. Con scritto 26 giugno 2014 il
ricorrente ha ribadito la propria tesi ricorsuale, allegando ulteriore documentazione
(VI). :
1.8. Su richiesta del TCA, il 3
luglio 2014 l’amministrazione ha preso posizione in merito a quanto prodotto
(VIII).
1.9. In data 14 luglio 2014
l’assicurato ha nuovamente chiesto l’accoglimento del ricorso (X).
1.10 Su richiesta del Tribunale, il
7 aprile 2015 la Cassa ha prodotto gli atti relativi all’assicurato (XIII).
Invitato da questa Corte a
prendere posizione in merito (XIV), l’assicurato è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se sono adempiute le condizioni per il condono, stabilito con la
decisione 21 ottobre 2013, dell’obbligo di restituire fr. 12’788.--,
corrispondenti a rendite percepite a torto dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre
2013 (doc. AI 85).
2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
Relativamente alla buona
fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica
relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,
per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pagg. 21s;
Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La
buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza
da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77
OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave
dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17;
Pratique VSI 1994 pagg. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2014, pag. 465)
oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pagg. 481s).
La buona fede presuppone
che l'assicurato ignori che una prestazione gli è stata versata indebitamente.
L’ignoranza che egli non aveva diritto alla prestazione non è sufficiente per
ammettere che si trovava in buona fede. Piuttosto all’assicurato non deve
essere imputabile un comportamento doloso o negligenza grave (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), 2011, § 177 n. 3281 pag. 885 con riferimento a RCC
1986 pag. 665 consid. 2b).
Il requisito della grave
difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione
economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato
in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini
della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2.3. Nel
caso in esame, l’assicurato sostiene di essere in buona fede e di avere subito annunciato il
suo divorzio alla cassa pensioni, inoltrando all’Ufficio AI copia di tale
comunicazione. La comunicazione alla quale egli si riferisce ha il seguente tenore:
" Nuovo indirizzo: RI 1
__________
__________
Stato civile: divorziato
Egregi Signori,
in allegato trovate le fotocopie richiestemi, vogliate scusare il
ritardo ma ho subìto il primo di due interventi alla spalla destra che mi ha
dato come conseguenza l'impossibilità di scrivere, guidare ecc. per diverso
tempo.
Il mio stato civile è cambiato come l'indirizzo, come potrete
leggere dagli atti ho lasciato quale controparte alla mia ex moglie la mia metà
della casa per non toccare la cassa pensioni." (doc. A4)
Orbene, va evidenziato
che la succitata comunicazione, oltre a non essere datata, non risulta essere
pervenuta né all’Ufficio AI né alla Cassa (cfr. relativi incarti), motivo per
cui non si può concludere che l’assicurato abbia effettivamente notificato all’amministrazione
l’avvenuto divorzio.
Il
ricorrente rileva inoltre di essersi annunciato, dopo il suo trasferimento da __________,
nel mese di gennaio 2010 al Comune di __________ e, su richiesta del locale
Ufficio controllo abitanti volta ad aggiornare l’atto di origine, di aver
indicato nel modulo di richiesta all’Ufficio circondariale dello stato civile
di __________ il suo stato civile di divorziato (doc. A3). L’assicurato sostiene
pertanto che l’Ufficio AI è venuto a conoscenza del divorzio poiché in data 26
gennaio 2010 quest’ultimo gli ha inviato a __________ il formulario della
revisione della rendita (doc. AI 37).
Ora, dagli atti di causa
risulta che in data 14 gennaio 2010 l’Agenzia AVS di __________ ha comunicato
alla Cassa __________ (in copia all’Ufficio AI) la modifica del domicilio, ma
nessun cambiamento dello stato civile (doc. AI 33). Simile notifica è stata
fatta il 28 gennaio 2010 dalla Cassa all’Ufficio AI (doc. AI 36). L’assicurato
Considerandi
avrà pure annunciato a __________ il suo status di divorziato, ma ciò non modifica
il fatto che il suo obbligo di notifica è nei confronti dell’Ufficio AI o della
Cassa (sull’obbligo personale dell’assicurato di annunciare le rilevanti
modifiche: cfr. SVR 1995 IV nr. 58 consid. 4b). Del resto, il marg. 5024 e 5025
della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), edizione
2014, dispone:
" L’assicurato,
il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la
prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente
all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il
diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa
e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete,
delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e
art. 77 OAI;9C_245/2012)."
Non vi è
per contro alcun obbligo di notifica, da parte del suddetto ufficio comunale, di
tale modifica all’Ufficio AI (diverso sarebbe stato se si fosse trattato di un
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali il quale, ai
sensi dell’art. 31 cpv. 2 LPGA, ha l'obbligo di informare l'assicuratore
sociale se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni
hanno subito modifiche). Del resto è utile segnalare che non esiste nessun
obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i
dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto,
nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente
essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (STFA P 8/03 del
22.
giugno 2004; tal principio è stato ribadito in STFA P 7/06 del 22 agosto
2006).
Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda l’Ufficio di
tassazione di __________, dal cui formulario relativo alla dichiarazione
d’imposta 2009 risulta lo stato civile di divorziato (doc. 8).
2.4
Rettamente
l’assicurato evidenzia che nel questionario della revisione della rendita inviatogli
dall’Ufficio AI e compilato il 26 aprile 2012, nella apposita casella ha
corretto il suo stato civile da sposato a divorziato (doc. AI 67 = sub doc. 6).
Con comunicazione 20 settembre 2012 l’Ufficio AI ha chiesto all’Agenzia
comunale __________ di convocare l’assicurato per definire la sua posizione nei
confronti dell’AVS (doc. AI 91/7). Pertanto, alla ricezione del succitato
questionario l’amministrazione sapeva del nuovo stato civile dell’assicurato,
ritenuto che non è prescritta una particolare forma di avviso da parte del
beneficiario di prestazioni. Ciononostante essa ha continuato a versare la
rendita sino al 30 settembre 2013 senza aver proceduto al nuovo calcolo della
prestazione. Se da una parte, come visto, per il periodo precedente all’aprile
2012.
l’assicurato non ha adempiuto al suo obbligo d’informazione, dall’altra,
questa Corte non condivide quanto sostenuto dall’Ufficio AI, vale a dire che “se
l'amministrazione viene informata dell'evento unicamente in un secondo tempo,
rimane comunque la violazione dell'obbligo d'annuncio, indipendentemente dal
fatto che l'evento sia stato annunciato in seguito o meno.”
Occorre piuttosto
verificare se, successivamente alla notifica del divorzio, l’assicurato poteva in
buona fede ignorare di continuare a percepire lo stesso importo di rendita.
A tal riguardo, è utile
far riferimento alla giurisprudenza federale. In DTF 138 V 218 e
in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una
domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo
percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve
essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione
dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato. Colui che si
risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per
vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione per sapere
se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore
pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti
che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento
della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta
Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha inoltre confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari,
rilevando che l’assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio,
non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui
esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del
settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era
intervenuta alcuna modifica.
All’assicurato è stato
contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità
competente.
In
un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel
caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente
l’autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli
avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza
titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto l’evidente
divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito della
disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Ritorando al caso in
esame, secondo questa Corte, all’assicurato non può essere imputata una
malafede nell’incasso delle rendite successive alla notifica di cambiamento
dello stato civile. Non si può infatti pretendere che una persona senza
conoscenze specifiche del settore avrebbe dovuto rendersi conto che, a seguito
di un divorzio, la prestazione pecuniaria sarebbe diminuita (cfr. STCA
32.2011.50
del 12 agosto 2011, consid. 2.4, in cui è emerso che l’Ufficio AI
non aveva comunicato alla competente Cassa di compensazione il divorzio di un’assicurata,
la quale aveva continuato in buona fede a ricevere lo stesso importo di rendita
di quello da coniugata). È vero che nella citata STF 9C_453/2011 del 15
settembre 2011 l’assicurato, prestando la dovuta attenzione, dal conteggio
della PC (dal foglio di calcolo egli poteva desumere che la cassa non aveva
tenuto conto del limite di reddito previsto per i coniugi e non aveva computato
le indennità di disoccupazione percepite dalla moglie) avrebbe dovuto
accorgersi che il matrimonio avrebbe portato ad una modifica della prestazione,
motivo per cui avrebbe dovuto chiedere alla cassa delucidazioni in merito. Nel
caso in esame, tuttavia, dalla decisione 2 novembre 2012 di aumento temporaneo del
grado d’invalidità – emessa dopo la correzione sul formulario di
revisione fatta dall’interessato il 26 aprile 2012 – l’assicurato non aveva
motivo per non ritenere che l’amministrazione non avesse tenuto conto del
divorzio, visto che, come espressamente indicato, sono stati computati i suoi redditi
(doc. AI 82).
Visto tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che
il presupposto della buona fede sia realizzato a partire dal 1° maggio 2012.
Tuttavia, affinché sia
concesso il condono è necessario esaminare l'altra condizione (cumulativa) della
grave difficoltà. L’amministrazione non ha affrontato tale questione avendo
escluso il criterio della buona fede, mentre l’assicurato non ha sostanziato le
difficoltà economiche nelle quali si troverebbe in caso di restituzione
dell’importo richiesto. Per questi motivi è giustificato un rinvio all’Ufficio
AI per esaminare tale requisito.
Per il periodo 1° ottobre
2009.
– 30 aprile 2012 il condono è invece respinto (cfr. consid. 2.3).
Ne consegue che la
decisione impugnata è modificata ai sensi di quanto sopra ed il ricorso è da
dichiarare parzialmente accolto.
2.5
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente nella
misura di tre quarti (fr. 375.--) e di un quarto (fr. 125.--) a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§
La decisione 30 aprile 2014 è modificata nel senso che per il periodo 1°
ottobre 2009 – 30 aprile 2012 la domanda di condono è respinta; per il restante
periodo (1° maggio 2012 – 30 settembre 2013) gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI per l’esame del requisito della grave difficoltà.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di tre quarti (fr.
375.--) e di un quarto (fr. 125.--) a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti