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Decisione

32.2014.76

Successivamente a un diniego di prestazioni, l'assicurato postula nuovamente l'attribuzione di prestazioni. L'Ufficio AI non entra nel merito della domanda di prestazioni non essendo stata resa verosi

31 marzo 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007). L’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Nella

fattispecie, a prescindere dal fatto che né la certificazione dei

curanti del 20 marzo 2014 né quella del dr. __________ del 7 luglio 2014 contengono

delle diagnosi secondo una codificazione internazionale riconosciuta, come richiesto

dalla giurisprudenza (cfr. la precitata STF I 384/06 del 4 luglio 2007), esse

non pongono nuove diagnosi, non documentano lo stato clinico né tantomeno

certificano chiaramente un’inabilità lavorativa dell’assicurato, limitandosi

invece a considerazioni di carattere piuttosto generale. Ad esempio, i curanti si

limitano a definire insoddisfacente il decorso

della malattia, riconducendo la mancanza di miglioramento semplicemente alla

scarsa collaborazione del paziente e, in definitiva, alla “componente

immatura e infantile della personalità di base”, restando in tal modo “aperto

il rischio di conflittualità, sviluppo di conflitti e passaggio a vie di fatto”

(doc. F).

Ora – rilevato

come l’unica diagnosi menzionata (seppur non secondo la codificazione

ufficiale), ossia quella di disturbo di personalità emotivamente instabile

così come gli altri aspetti delle personalità fossero già stati messi in

Considerandi

evidenza dalla valutazione specialistica psichiatrica eseguita l’8 febbraio 2006 dal dr. __________, psichiatra del __________ (doc. AI

11), laddove veniva descritto un quadro clinico sovrapponibile a quello

ora riportato, con una scarsa adesione al progetto terapeutico da parte del

paziente – il certificato dei curanti non permette di distanziarsi dalle

conclusioni dell’ammnistrazione. Del resto con pertinenza a tali conclusioni sono

giunti anche i medici SMR (doc. AI 48 e doc. VIII/bis).

Va

in proposito anche evidenziato che in ragione della diversità

dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di

lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche

se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11

aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Del

resto, osservato come il perito nel 2006 e pure i curanti nel certificato prodotto

in questa sede abbiano sottolineato come il decorso della malattia psichiatrica

sia insoddisfacente anche a causa della scarsa collaborazione del paziente, va

in questa sede richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), segnatamente

sottoponendosi con impegno al progetto terapeutico che le problematiche alla

salute di cui soffre impongono.

Per quanto poi concerne la patologia relativa all’algia del viso,

nemmeno dal rapporto dei neurologi dell’Inselspital è possibile desumere

l’esistenza di una patologia con valenza invalidante, come correttamente

concluso dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 29 aprile 2014,

cui questo Tribunale deve aderire (doc. AI 57).

Né del resto il richiamo nel ricorso a altre problematiche alla salute

(quali segnatamente la presenza di discopatie e gli esiti di un’ustione; doc. I)

può mutare a tali conclusioni non essendo le stesse suffragate da alcuna certificazione

medica.

Visto

quanto sopra, non avendo l’assicurato reso verosimile una rilevante modifica

del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per fr. 500.- sono

poste a carico dell’assicurato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti