32.2014.77
Riduzione della rendita intera a 3/4. Rinvio degli atti per nuovi accertamenti dopo aver reso attento il ricorrente della possibilità di una reformatio in peius (cfr. DTF 137 V 314)
21 maggio 2015Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.77
cs
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 giugno 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 maggio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1962, da
ultimo attivo quale operaio di cantiere presso l’impresa di costruzioni __________,
il 1° novembre 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a
causa di numerose patologie, e meglio diabete mellito tipo II, epatite C
cronica, paresi dolorosa periferica alla gamba dx, neuropatia, stato dopo
sierologia luetica positiva trattata, esiti di nefrolitiasi, che lo hanno reso
incapace al lavoro al 100% dal 14 luglio 2010 (doc. AI 1 e 2-1).
1.2. Con decisione del 29 ottobre
2011 (doc. AI 36-1) l’UAI ha assegnato a RI 1 una rendita AI al 100% con
effetto dal 1° giugno 2011.
1.3. Nel corso del mese di agosto
2012 l’amministrazione ha avviato una procedura di revisione della rendita
(doc. AI 39-1). Dopo aver acquisito ulteriori atti medici ed aver fatto
allestire una perizia pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________;
neurologica; dr. med. __________; gastroenterologica; dr. med. __________) al
SAM (redatta il 7 giugno 2013, doc. AI 56-1 e seguenti), l’UAI, con decisione
del 7 maggio 2014 (doc. AI 110-1), preavvisata dal progetto del 9 agosto 2013
(doc. AI 68-1), in seguito al miglioramento dello stato di salute, ha ridotto
la rendita a ¾ con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
1.4. RI 1, rappresentato dalla “RA
1”, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il ripristino del
diritto ad una rendita intera con effetto dal 1° luglio 2014 (doc. I).
Sulla base dei referti
della dr.ssa med. __________ del 5 settembre 2013, del dr. med. __________ del
7 novembre 2013 e del dr. med. __________ del 2 gennaio 2014 l’interessato
sostiene che il suo stato di salute non può essere considerato come migliorato,
ma anzi che nel frattempo è peggiorato. Il ricorrente evidenzia che se le
valutazioni connesse alla patologia epatica, per il momento, possono essere
giudicate puramente teoriche, non avendo ancora iniziato la relativa terapia,
non lo sono invece le valutazioni dei dr. med. __________ e __________ relative
alla patologia reumatologica. Il dr. med. __________ attesta esplicitamente la
presenza a livello L3-L4, L4-L5 e L5-S1 di bulging discale con impronta sul
sacco durale con conflitti con le radici, diagnosi non presenti nella perizia.
E’ inoltre confermata una stenosi del canale spinale generalizzata.
1.5. Con risposta del 25 giugno
2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.6. Il 9 luglio 2014 l’insorgente
ha ribadito le sue ragioni (doc. VI), mentre il 9 febbraio 2015 è stato
comunicato il cambiamento d’indirizzo del rappresentante (doc. VIII).
1.7. Il 28 aprile 2015, in applicazione della sentenza pubblicata in DTF 137 V 314, il Giudice delegato del TCA ha
informato il ricorrente dell’intenzione di questo Tribunale di annullare la
decisione impugnata e rinviare gli atti all’amministrazione per effettuare
ulteriori accertamenti, ritenuto che l’annullamento potrebbe comportare una
reformatio in peius con conseguente (ulteriore) riduzione del grado
d’invalidità. All’interessato è così stato assegnato un termine di 10 giorni per
determinarsi in merito ed in particolare per decidere se mantenere o ritirare
l’impugnativa (doc. IX).
1.8. Dopo aver chiesto (doc. X) ed
ottenuto (doc. XI), una proroga, con scritto del 13 maggio 2015, pervenuto al
TCA il 18 maggio 2015, l’insorgente ha deciso di mantenere il ricorso (doc.
XII).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.3. Nel
caso concreto con decisione del 29 ottobre 2011 l’UAI ha assegnato a RI 1 una
rendita AI al 100% con effetto dal 1° giugno 2011 (doc. AI 36-1).
L’amministrazione si era
fondata sulla documentazione medica raccolta fino a quel momento.
Nell’ambito della
procedura di revisione l’UAI ha dapprima fatto allestire una perizia
pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________; neurologica: Dr. med. __________;
gastroenterologica: dr. med. __________) ad opera del SAM (doc. AI 56-1 e
seguenti).
Fatti
I periti, il 7 giugno
2013, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le
constatazioni obiettive, gli esami, ha posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di sindrome cervicospondilogena cronica a destra in grave
osteocondrosi C5-C6 con lieve retrolistesi di C5 su C6, uncartrosi e
spondilartrosi multi segmentarie, disturbi statici del rachide, assenza di
deficit neurologici associati, sindrome lombo radicolare residua algica e con
lievi deficit sensitivi L4 a destra in esiti da esplorazione microchirurgica
trans murale secondo Guyot con decompressione della radice di L4 a destra, in
chiara stenosi del canale spinale lombare in L4-L5 con erniazione discale ad
ampio raggio L4-L5 in sede intra ed extraforaminale a destra con conflitto
radicolare L4 a destra il 7.6.2011, alterazioni degenerative della colonna
lombare (osteocondrosi L3-L4 con minima anterolistesi di L3 su L4, osteocondrosi
Modic II L4-L5, condrosi dorsale L5-S1 con spondilosi e spondilartrosi),
disturbi statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi
lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare),
decondizionamento muscolare, poliartrosi delle ditta (diagnosi clinica),
probabile cirrosi epatica compensata (CHILD A) o fibrosi epatica avanzata
correlata ad un’infezione dal virus dell’epatite C cronica, genotipo 3, con
tentativo di trattamento con interferone e Ribavirina per sei mesi da gennaio a
luglio 2012 con iniziale soppressione del virus, ma ricomparsa della viremia
dopo la fine del trattamento.
I periti hanno inoltre
posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di diabete mellito
insulinodipendente, ipertensione arteriosa, esiti di nefrolitiasi con stato
dopo litotripsia tipo ESWL aprile 2010, abuso etilico, abuso nicotinico, cisti
emorragica al lobo tiroideo destro, con citologia benigna (doc. AI 56-18/19).
I periti hanno stabilito
che l’insorgente è completamente inabile come operaio di cantiere (doc. AI
56-2). Circa la capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo
stato di salute, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
In un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso della
capacità funzionale e di carico residua descritta dal Dr. med. __________ alla
pagina 8 del consulto reumatologico allegato, che non richieda sforzi fisici
eccessivi in generale e non comporti sforzi ingenti per la colonna lombare, che
permetta all’A. di cambiare spesso posizione, egli presenta complessivamente
una capacità lavorativa globale del 50% da agosto 2012 (lavoro a tempo pieno,
con una diminuzione del rendimento del 50%). Per il periodo precedente, dal
7.6.2010 a fine luglio 2012, attestiamo una capacità lavorativa dello 0% come
stabilito in precedenza dall’Ufficio AI ed in seguito giustificata dal periodo
di riabilitazione dopo l’intervento neurochirurgico del 7.6.2011 ed il
trattamento con Interferone e Ribavirina dell’epatite C cronica da gennaio a
luglio 2012. Riteniamo giustificato accumulare parzialmente le incapacità
lavorative da una parte per motivi neurologici e reumatologici e dall’altra
parte per motivi gastroenterologici, in quanto si tratta di patologie completamente
diverse, con limiti funzionali di carattere diverso.
Come per tutti i diabetici è consigliabile un’attività lavorativa
che permetta di seguire la dieta diabetica e la terapia antidiabetica
medicamentosa, permetta l’assunzione di carboidrati a qualsiasi momento
ipoglicemico, permetta l’autocontrollo glicemico in qualsiasi momento, eviti i
turni notturni di lavoro, eviti delle ore di punta di stress, eviti il
soggiorno nelle zone insicure (ponteggi, cantieri, ecc.) ed eviti l’uso
d’apparecchi pericolosi per l’A. o per altre persone (gru, macchine,
locomotive, aerei, ecc.).” (doc. AI 56-25)
Il 10 giugno 2013 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la perizia del SAM, evidenziando
un miglioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2012 (doc. AI 59-1).
Nelle more amministrative
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, mentre l’UAI ha
effettuato ulteriori accertamenti.
Il 5 settembre 2013 la
dr.ssa med. __________, __________ __________ di __________, ha affermato di
aver seguito il ricorrente da gennaio a luglio 2012 durante il trattamento
dell’epatite C cronica, aggiungendo che pur non essendo in grado di stabilire
se lo stato di salute del ricorrente corrisponde a quanto accertato dall’UAI e
meglio la circostanza che l’interessato potrebbe svolgere un’attività leggera a
tempo pieno con riduzione del rendimento del 50%, ha aggiunto che “con
questa limitazione mi sembra comunque che la valutazione AI sia adeguata”,
aggiungendo che l’interessato verosimilmente “dovrà ancora subire un
trattamento per l’epatite C, ciò che potrebbe implicare per un periodo una
incapacità lavorativa completa” (doc. AI 74-2).
Il medico SMR, dr. med. __________
ha interpellato il SAM per sapere se questa valutazione potrebbe modificare
l’esito peritale. Il 1° ottobre 2013 il dr. med. __________, ha confermato che:
" (…) dal
punto di vista epatologico la capacità lavorativa è del 50 al 70% (tenendo
conto anche delle altre patologie). Questa valutazione è basata sul fatto che
il paziente ha una cirrosi epatica su un’epatite C cronica attiva.
Dal punto di vista epatologico puro la capacità lavorativa la
stimo al 70% come già scritto nella perizia. Rispondendo al punto 2 della sua domanda,
le dico che un eventuale trattamento per l’epatite C potrebbe implicare un
periodo di incapacità lavorativa completa al 100% che durerebbe 12 mesi. Questo
perché il paziente ha avuto un fallimento di una prima cura di Interferone e
Ribavirina di 6 mesi e secondariamente però una cirrosi conclamata e in queste
due condizioni il trattamento di Interferone e Ribavirina per 12 mesi è lo
standard di cura attualmente. Non è detto che il paziente non abbia tanti
effetti collaterali da non poter lavorare ma visto la precedente cura che ha
dato notevoli effetti collaterali è presumibile che una prossima cura sia
simile” (doc. 85-2)
Il 10 ottobre 2013 i
periti del SAM, hanno confermato le diagnosi e le valutazioni della perizia del
7 giugno 2013 (doc. AI 85-1).
Sulla base delle citate
valutazioni il medico SMR, dr. med. __________, il 14 ottobre 2013 ha confermato la sua valutazione, aggiungendo che l’interessato sarà da considerare inabile al
100% in qualsiasi attività (per circa un anno) dalla data dell’inizio della
nuova terapia anti-epatite C, che l’assicurato dovrà a breve intraprendere “come
citato dalla Dr.ssa med. __________ nel suo rapporto medico del 05.09.2013 e
come citato dall’A. stessa nel suo scritto del 26.09.2013” (doc. AI 86-1).
Il 7 novembre 2013 il dr.
med. __________, __________ __________ di __________, ha effettuato una
risonanza magnetica della colonna lombare, da cui emerge:
" (…)
Quadro di spondiloartrosi del tratto L3-S1 con alterazioni di tipo
Modic 2 in L4-L5.
Disidratazione dei dischi in L3-S1.
Diffusa ipertrofia dei massicci articolari.
In L3-L4 si apprezza evidente bulging discale con impronta sul
sacco durale ed impegno di parte del pavimento dei forami di coniugazione
bilateralmente, soprattutto a sinistra dove si apprezza contatto con la radice
emergente di L3; a tale livello l’ipertrofia dei massicci articolari associata
determina restringimento del canale spinale con l’effetto compressivo sulle
radici della cauda.
In L4-L5 si apprezza voluminoso bulging discale con impronta sul
sacco durale ed impegno del pavimento dei forami di coniugazione con contatto
radicolare bilaterale, soprattutto a sinistra con le radici emergenti di L4;
anche a tale livello si apprezza evidente riduzione del canale spinale che
misura circa 7 mm in senso antero-posteriore con effetto compressivo con le
radici della cauda.
In L5-S1 si apprezza evidente bulging discale con impronta sul
sacco durale ed impegno di parte del pavimento dei forami con coniugazione con
contatto con le radici emergenti di L5 e con quelle discendenti di S1; anche a
tale livello si apprezza evidente riduzione del canale spinale.
Conclusioni:
discopatia degenerativa plurisegmentaria con possibili conflitti
con le radici emergenti di L3 a sinistra, L4 a sinistra, L5 bilateralmente e
con le radici discendenti di S1 bilateralmente.
Quadro di stenosi degenerativa del canale spinale.” (doc. 100-6).
Ciò ha portato il medico
SMR, dr. med. __________, a richiedere ulteriori accertamenti (doc. AI 92-1).
Il 2 gennaio 2014 il dr.
med. __________, __________ del __________ della __________, dopo aver posto la
diagnosi di sindrome lombare cronica e radicolopatia L3 destra, ha ribadito che
“la risonanza magnetica mostra un quadro complesso di discopatie in L3/L4,
L4/L5, L5/S1 con segni di Modic in L4/L5 e tale quadro, a nostro avviso, è in
grado di giustificare i disturbi lombari aggravatesi e riferiti dal paziente.
E’ molto difficile fare una proposta terapeutica, in quanto una possibilità di
trattamento neurochirurgico invasivo consisterebbe in un gesto di
stabilizzazione a più livelli, con un possibile tasso di insuccesso e comunque
l’impossibilità della ripresa dell’attività lavorativa in qualità di muratore
(precedentemente svolta dal paziente). Attualmente con i dolori lombare anche
il pensare che il paziente torni al lavoro precedentemente svolto, risulta
difficile” (doc. AI 98-1).
L’UAI ha interpellato il
dr. med. __________, FMH medicina interna, il quale in data 17 febbraio 2014, ha affermato, tra l’altro, dopo aver visitato l’insorgente per l’ultima volta l’11 novembre
2013, che “lo stato soggettivo ed oggettivo del paziente mi sembra invariato
rispetto al mio rapporto del 14.3.2013 e della perizia pluridisciplinare del
17.06.2013, di cui mi avete inviato una copia” (doc. AI 100-3). Il medico
ha allegato anche uno scritto del 12 dicembre 2013 della dr.ssa med. __________,
__________ __________ di __________, in seguito ad una visita dell’11 dicembre 2013 in seguito alla quale emerge che l’interessato “è molto provato dai dolori di schiena per cui
è previsto un controllo a __________ al __________ il 23.12 e dalla malattia
della moglie” e che “per quanto concerne l’epatite C con cirrosi epatica
Child A, le transaminasi sono nella norma come pure le alfafetoproteine. La
sonografia epatica mostra un’epatopatia senza lesioni focali e
un’angiomiolipoma al polo inferiore del rene di sinistra. Per quanto concerne
il diabete l’emoglobina glicata è a 6.8% DCCT” (doc. AI 100-7).
Il 17 aprile 2014 il dr.
med. __________, FMH anestesiologia, __________ __________ di __________, ha
rilevato che:
" (…) Ci
limitiamo a ricordare che si tratta di un paziente polimorbido con esito da
intervento decompressivo a livello di L4 a destra nel quale persiste una
sintomatologia dolorosa lombare ingravescente scarsamente responsiva ai vari
trattamenti effettuati, nonché un dolore ad entrambi gli arti inferiori con una
dominanza in L3 a destra. Il tutto ne compromette la qualità della vita. Non
sono associati dei deficit neurologici. La risonanza magnetica mostra un quadro
complesso di discopatie in L3/L4, L4/L5, L5/S1 con segni Modic in L4/L5, quadro
radiologico compatibile con la sintomatologia riportata dal paziente (…)
Valutazione e procedere
Abbiamo sottoposto al paziente diverse opzioni tra le quali lo
svolgimento di un’installazione steroidea peridurale, rendendolo attento al
rischio di scompenso dei valori glicemici per qualche settimana dopo la
procedura che richiederebbe implemento temporaneo dell’insulinoterapia. Il
paziente è piuttosto contrario all’idea di sottoporsi a procedure infiltrative
e richiede di voler dapprima intraprendere un tentativo di’impostazione della
farmacoterapia." (doc. AI 104-2)
Il 25 aprile 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che dalla documentazione pervenuta
“non emergono nuovi elementi medici che non siano già stati considerati
dalla perizia pluridisciplinare del SAM del 10.06.2013” ed ha riconfermato
i precedenti rapporti SMR (doc. AI 106-1).
In sede di ricorso
l’insorgente non ha prodotto ulteriore documentazione medica, mentre l’UAI ha
sottoposto la fattispecie al medico SMR, dr. med. __________, il quale il 10
giugno 2014 ha affermato:
" (…)
Assicurato con neuropatia L4 a destra su conflitto radicolare L4/5
a destra
- stato
dopo operazione il 7.6.2011
con decisione di luglio 2011 era stata attribuita una rendita AI
100% con revisione una volta terminata la riabilitazione postoperatorio, quindi
per 1.1.2012
In sede di prima revisione l’assicurato è stato sottoposto a
perizia SAM 4.2013:
Diagnosi: sindrome cervicospondilogena cronica a destra
Sindrome lombo radicolare residua
algica e con lievi deficit sensitivi a destra L4
Poliartrosi delle dita
Probabile cirrosi epatica compensata CHILD a
Ritenuto inabile al 100% quale operaio di cantiere, abile al 50%
in attività confacente dopo intervento neurochirurgico e termine trattamento
con Interferone, ossia da agosto 2012.
Decisione 8.2013: riduzione grado AI a 64%
Ricorso:
RM colonna lombare del 7.11.2013: discopatia plurisegmentaria con
conflitti L3 a sinistra, L4 a sinistra, L5 bilateralmente e S1 bilateralmente
Rapporto prof. __________ del 2.1.2014: sindrome lombare cronica e
radicolopatia L3 a destra.
Assicurato inviato al centro del dolore.
Dr. __________ 17.2.2014: stato soggettivo e oggettivo del
paziente invariato rispetto alla perizia SAM.
Rapporto dr. __________ del 17.4.2014: si procede all’adattamento
del trattamento analgesico perorale.
Valutazione:
dalla documentazione risulta presenza di una discopatia a più
livello a livello lombare, problematica che causa una sintomatologia radicolare
residua (attualmente più a livello di L3 che di L4) ed una sintomatologia lombovertebrale
(vedi perizia dr. __________). L’attuale RM di 11.2013 conferma una situazione
compromessa a livello lombare senza attuale indicazione per un procedere
chirurgico. Da parte del curante dr. __________ viene attestato testualmente
una situazione soggettiva e oggettiva invariata rispetto alla perizia SAM.
Dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica dello
stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione SAM con persistenza
di una problematica lombare/lomboradicolare invalidante."
(doc. IV/Bis)
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
Considerandi
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione non ha motivo per mettere in dubbio
la perizia pluridisciplinare del SAM del 7 giugno 2013 (doc. AI 56-1 e
seguenti).
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti si sono espressi su
tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato la documentazione
messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa
dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate
l’11, 25 e 27 marzo 2013, nonché il 2 aprile 2013.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
I
periti hanno inoltre spiegato da quando e per quale motivo lo stato di salute
dell’interessato è migliorato rispetto a quanto stabilito nella decisione del
29.
agosto 2011. Da una parte, sulla base del consulto peritale del dr. med. __________,
hanno potuto determinare, dal punto di vista reumatologico, una capacità
lavorativa completa sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore con
una diminuzione del rendimento del 10% “a distanza di 6 mesi dall’intervento
neurochirurgico al rachide lombare del 7.6.2011, quindi a decorrere dal
7.12
” (doc. AI 56-48), dall’altra, fondandosi sulla valutazione del
dr. med. __________, sono giunti alla conclusione che il miglioramento dello
stato di salute è, globalmente e complessivamente, avvenuto nel corso del mese
di agosto 2012, ossia al termine del trattamento con Interferone peghilato
(Pegasys) e Ribavirina (Copegus) durato 6 mesi ed iniziato il 16 gennaio 2012
(doc. AI 56-30 e 56-25): “(…) per il periodo precedente, dal 7.6.2010 a fine
luglio 2012, attestiamo una capacità lavorativa dello 0% come stabilito in
precedenza dall’Ufficio AI ed in seguito giustificata dal periodo di
riabilitazione dopo l’intervento neurochirurgico del 7.6.2011 ed il trattamento
con Interferone e Ribavirina dell’epatite C cronica da gennaio a luglio 2012” (doc. AI 56-25).
2.6
L’insorgente
contesta l’avvenuto miglioramento, rifacendosi a quanto affermato dai dr. med. __________,
__________ e __________.
2.6.1
Per quanto
concerne la patologia epatica, per la quale è seguito dalla dr.ssa med. __________,
__________ __________ di __________, il ricorrente ammette tuttavia che le
valutazioni connesse con questa malattia, ossia una incapacità lavorativa
totale per circa un anno dalla data d’inizio della nuova terapia anti-epatite C
(cfr. anche doc. AI 86-1), “possono – almeno per il momento – essere
giudicate come puramente teoriche, non avendo il ricorrente ancora iniziato
relativa terapia” (doc. I).
Ciò è del
resto confermato dalla medesima specialista, la quale il 5 settembre 2013 ha affermato che con una limitazione del rendimento del 50% la valutazione dell’UAI è adeguata,
aggiungendo che in caso di nuovo trattamento per l’epatite C, ci potrebbe essere
un nuovo periodo di incapacità lavorativa completa (doc. AI 74-2) ed il 12
dicembre 2013, quando, dopo aver nuovamente visitato il ricorrente, ha rilevato
che “per quanto concerne l’epatite C con cirrosi epatica Child A, le
transaminasi sono nella norma come pure le alfafetoproteine. La sonografia
epatica mostra un’epatopatia senza lesioni focali e un’angiomiolipoma al polo
inferire del rene di sinistra”, aggiungendo che “per il momento non ci
sono proposte di terapia antivirale (…)” (doc. AI 100-7).
Ne segue
che, per quanto concerne la patologia epatica, non è stata prodotta
documentazione medica specialistica atta a sovvertire le conclusioni peritali,
nuovamente ribadite dal consulente del SAM, dr. med. __________, il 1° ottobre
2013.
(doc. AI 85-2).
2.6.2
Circa
l’aspetto reumatologico e neurologico l’insorgente sostiene che i dr. med. __________
e __________ hanno rilevato la presenza ai livelli L3-L4, L4-L5 e L5-S1 di un
bulging discale, ossia una discopatia o protrusione discale (cfr. www.pagineblusanita.it/dizionario-medico/P/protrusione-discale-3464.htm;
cfr. anche www.drbensi.it/patologie-trattate/patologia-degenerativa-del-rachide/)
con impronta sacco durale con conflitti con le radici, diagnosi non presenti
nella perizia del SAM del 7 giugno 2013 (doc. I).
A questo
proposito il dr. med. __________, __________ __________ di __________,
il 7 novembre 2013, dopo aver effettuato una risonanza magnetica della colonna
lombare, ha notato la presenza di una “discopatia degenerativa plurisegmentaria
con possibili conflitti con le radici emergenti di L3 a sinistra, L4 a
sinistra, L5 bilateralmente e con le radici discendenti di S1 bilateralmente.
Quadro di stenosi degenerativa del canale spinale” (doc. AI 100-6,
sottolineatura del redattore).
Il 2 gennaio 2014 il dr.
med. __________, __________ del __________ della __________, dopo aver posto la
diagnosi di “sindrome lombare cronica e radicolopatia L3 destra”, in
precedenza non diagnosticata, ha ribadito che “la risonanza magnetica mostra
un quadro complesso di discopatie in L3/L4, L4/L5, L5/S1 con segni di Modic in
L4/L5 e tale quadro, a nostro avviso, è in grado di giustificare i disturbi
lombari aggravatesi e riferiti dal paziente. E’ molto difficile fare una
proposta terapeutica, in quanto una possibilità di trattamento neurochirurgico
invasivo consisterebbe in un gesto di stabilizzazione a più livelli, con un
possibile tasso di insuccesso e comunque l’impossibilità della ripresa
dell’attività lavorativa in qualità di muratore (precedentemente svolta dal
paziente). Attualmente con i dolori lombare anche il pensare che il paziente
torni al lavoro precedentemente svolto, risulta difficile” (doc. AI 98-1). Anche il dr. med. __________, nel referto del 17 aprile 2014 evidenzia
la presenza di un quadro complesso di discopatie in L3/L4, L4/L5, L5/S1 con
segni di Modic in L4/L5, rilevando che persiste una sintomatologia dolorosa
lombare ingravescente scarsamente responsiva ai vari trattamenti effettuati,
nonché un dolore ad entrambi gli arti inferiori con una dominanza in L3 a
destra (doc. AI 104-1).
Va qui
evidenziato che il 30 novembre 2010 il dr. med. __________, __________ __________
di __________, aveva indagato la presenza di una radicolopatia L3-L4 (cfr. doc.
AI 56-59: “informazioni cliniche: […] radicolopatia L3-L4 destra possibile
[…]” e “quesito clinico: Conflitti con strutture nervose? L3 o L4
destra?”), ma in seguito alla risonanza magnetica della colonna lombare
effettuata il medesimo giorno, aveva rilevato delle alterazioni spondiloartrosiche
associate a retro-spondilosi e a protrusione discale globale ad ampio raggio a
livello L4/5 con associata stenosi foraminale destra e verosimile contatto con
la radice omolaterale L4 (doc. AI 56-60). In seguito gli specialisti che
si sono succeduti, compresi i periti, hanno diagnosticato unicamente la
radicolopatia L4 a destra, non prendendo in considerazione una radicolopatia L3
(cfr. doc. AI 56-61). Significativa non è solo la diagnosi posta dai periti del
SAM (“sindrome lomboradicolare residua algica e con lievi deficit
sensitivi L4 a destra in esiti da esplorazione microchirurgica transmurale
secondo Guyot con decompressione della radice di L4 a destra, in chiara stenosi
del canale spinale lombare in L4-L5 con erniazione discale ad ampio raggio L4-L5
in sede intra ed extraforaminale a destra con conflitto radicolare L4 a destra
il 7.6.2011, alterazioni degenerative della colonna lombare (osteocondrosi
L3-L4 con minima anterolistesi di L3 su L4, osteocondrosi Modic II L4-L5,
condrosi dorsale L5-S1 con spondilosi e spondilartrosi), disturbi statici del
rachide (appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa
dorsale, destro-convessa lombare)”), ma soprattutto la valutazione del
consulente del SAM, dr. med. __________, specialista FMH neurologia, il quale
nel suo referto del 26 marzo 2013 afferma che “per un’attività che tenga
conto invece di una problematica lombare, che permetta al paziente di cambiare
spesso posizione e che non comporti sforzi ingenti per la colonna lombare
ritengo che attualmente la componente radicolare L4 a destra provochi al
massimo un’incapacità lavorativa del 40% intesa come riduzione del rendimento”
(doc. AI 56-37, sottolineatura del redattore). Anche il dr. med. __________,
medico perito certificato SIM, specialista FMH reumatologia, pur rilevando la
presenza di un’ostecondrosi L3/L4 con minima anterolistesi di L3 su L4, non
aveva diagnosticato la radicolopatia L3 (doc. AI 56-46). Del resto, anche se
già nella MRI della colonna lombare del 4 marzo 2011 figurava la
discopatia L4-L5 e, in misura meno importante, la discopatia L3-L4 e L5-S1
(doc. AI 56-17 e 56-37 [cfr. anche doc. AI 56-63]), solo con la risonanza del 7
novembre 2013 sono stati evidenziati i possibili conflitti con le radici emergenti
di L3 a sinistra, L4 a sinistra, L5 bilateralmente e con le radici discendenti
S1 bilateralmente (doc. AI 90-3).
Non va poi
dimenticato che lo stesso medico SMR, dr. med. __________, il 19 novembre 2013,
dopo aver visionato il referto del 7 novembre 2013, aveva ritenuto necessario “valutare
l’evoluzione dello stato di salute” del ricorrente rispettivamente la
capacità lavorativa per l’abituale attività e per attività adeguate, le
eventuali risorse e la determinazione delle limitazioni funzionali residue
(doc. AI 92-1) ed al ricorrente era già stato segnalato che sarebbe stato
sottoposto, tramite il SAM, a una serie di esami medici completi di decorso
(doc. AI 94-1).
In seguito
alle prese di posizione del dr. med. __________ del 2 gennaio 2014 (doc. AI
98-1), del dr. med. __________ del 17 aprile 2014 (doc. AI 104-1) e del dr.
med. __________ del 17 febbraio 2014 (doc. AI 100-1), l’UAI ha poi ritenuto
superfluo procedere con un nuovo esame, ritenuta la stabilità dello stato di
salute (doc. AI 106-1).
Tuttavia, il
dr. med. __________, __________ __________ di __________, il 2 gennaio 2014,
oltre a porre la diagnosi di sindrome lombare cronica e radicolopatia L3 a
destra, ha rilevato che lo stato di salute dell’interesato è peggiorato (doc.
AI 98-1: “[..] la risonanza magnetica mostra un complesso di discopatie in
L3/L4, L4/L5, L5/S1 con segni Modic in L4/L5 e tale quadro, a nostro avviso, è
in grado di giustificare i disturbi lombari aggravatesi e riferiti dal
paziente”; sottolineatura del redattore). Certo, lo specialista non si
pronuncia sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività semplici e
ripetitive, ma questo non gli è neppure stato chiesto. Anche il referto del 17
aprile 2014 del dr. med. __________, __________ __________ di __________, tende
semmai a rendere necessario un ulteriore approfondimento dello stato
valetudinario del ricorrente, rilevato che anche questo specialista rileva la
presenza di “un dolore ad entrambi gli arti inferiori con una dominanza L3 a
destra” (doc. AI 104-1), non diagnosticata all’epoca della perizia del SAM
(cfr. la citata presa di posizione del dr. med. __________).
Infine, non
può neppure essere d’aiuto all’UAI il fatto che il dr. med. __________,
specialista in medicina interna, abbia affermato, il 17 febbraio 2014 che “lo
stato soggettivo e oggettivo del paziente mi sembra invariato rispetto al mio
rapporto del 14.3.2013 e della perizia pluridisciplinare del 17.06.2013, di cui
mi avete inviato una copia” (doc. AI 100-3). Da una parte lo stesso medico nella
diagnosi afferma anche: “sindrome lombovertebrale cronica, secondo l’ultimo
rapporto della dott.ssa __________, __________ __________ di __________, con
radiculopatia L3 destra, in precedenza però anche L4 su ernia del disco
L4-L5, stenosi foraminale e canale spinale stretto L4/L5 e operazione nello
stesso reparto menzionato nell’agosto 2012” (doc. AI
100-2, sottolineatura del redattore) e d’altra parte il dr. med. __________,
non è il curante del ricorrente, bensì è lo specialista che si è occupato della
patologia diabetica, per cui può semmai esprimersi su questo specifico aspetto
(cfr. doc. AI 56-83: “dott. __________, __________: medico curante”
e doc. AI 56-84: “ho seguito il paziente regolarmente dal luglio 2010 al
marzo 2011 e poi di nuovo saltuariamente una volta nel giugno 2012, nel
febbraio 2013 e nel marzo 2013 a causa del diabete […] Tutte le
volte mi è apparso molto menomato a causa della problematica neurologica
menzionata sopra, apparentemente non migliorata dopo l’intervento chirurgico, ma
non me ne sono mai occupato direttamente perché già in cura dagli altri medici
[…]”; sottolineature del redattore; cfr. anche doc. AI 61-4).
Non va poi
dimenticato che anche se il medico SMR, dr. med. __________, peraltro non
specialista in neurologia e/o reumatologia, il 10 giugno 2014 ha affermato che “dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica dello stato di
salute dell’assicurato rispetto alla valutazione SAM con persistenza di una
problematica lombare/lombo radicolare invalidante”, ha anch’egli
evidenziato come “dalla documentazione risulta presenza di una discopatia a
più livello a livello lombare problematica che causa una sintomatologia
radicolare residua (attualmente più a livello di L3 che di L4) ed una
sintomatologia lombo vertebrale (vedi perizia dr. __________)” (doc. IV,
sottolineatura del redattore).
Ora, in
presenza di un possibile peggioramento dello stato di salute del ricorrente,
successivo alla valutazione del SAM e meglio della diagnosi di una
radicolopatia anche a livello L3, oltre che di possibili conflitti con le
radici emergenti di L3 a sinistra, L4 a sinistra, L5 bilateralmente e con le
radici discendenti S1 bilateralmente, l’UAI avrebbe dovuto sottoporre i nuovi
referti, in particolare quello del dr. med. __________ del 7 novembre 2013, al
SAM, come del resto fatto per la patologia epatica (doc. AI 78-1 e 85-1) e come
aveva intenzione inizialmente di fare anche per le patologie reumatologiche e
neurologiche (doc. AI 92-1), per stabilire l’evoluzione dello stato di salute e
meglio se vi è stato un effettivo peggioramento dello stato valetudinario e, in
caso di risposta affermativa, se questo peggioramento comporta una modifica
della capacità lavorativa del ricorrente.
In simili condizioni, secondo questo Tribunale, non è possibile,
senza prima procedere ad un complemento di natura medica, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dopo la
perizia del SAM, non sia in realtà ulteriormente peggiorato con un influsso
sulla sua capacità lavorativa.
Di norma,
l’incarto può essere rinviato all’UAI o perché vi sono accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze
negli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung
an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
In concreto
in virtù della carenza sopra evidenziata e della necessità di procedere con un
complemento, s’impone un rinvio all’amministrazione affinché sottoponga
nuovamente il caso ai periti del SAM, ai quali trasmetterà la documentazione
medica successiva alla perizia del 7 giugno 2013, per una nuova valutazione
reumatologica e neurologica e si determini nuovamente sul grado d’invalidità
del ricorrente.
2.7
Va a questo
proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa
la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
Dopo
aver chiesto (doc. X) ed ottenuto (doc. XI), una proroga, con scritto del 13
maggio 2015, pervenuto al TCA il 18 maggio 2015, l’insorgente ha deciso di
mantenere il ricorso (doc. XII).
In queste
condizioni la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul grado d’invalidità del ricorrente.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI, che rifonderà
fr. 1'000 al ricorrente a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti