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32.2014.79

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 maggio 2015Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XIV e XV+bis sono

stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVI).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie

invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento

del grado d’invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2

Se il

grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di

una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,

è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado

d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata

inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per

grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era

insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 3.

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza

ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p.

323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione

di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29

aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto

se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 133 V 108, 125 V 369 consid.

2.

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit.,

pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 258).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.3

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,

il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte

ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la

giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999.

nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4

Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5

Con

la decisione del 15 marzo 2004, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicurato

è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1°

marzo 2011, sulla base delle perizie, psichiatrica e reumatologica, esperite

dal Dr. __________, rispettivamente dal Dr. __________, su ordine dell’Ufficio

AI (doc. AI 49-1).

Per quanto riguarda l’aspetto

psichiatrico, il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e

spec. in medicina del lavoro, nella valutazione del 10 dicembre 2002, ha posto la diagnosi psichiatrica, con ripercussione sulla capacità di lavoro, di “a.Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4); b. Sindrome da disadattamento

con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)” (doc. AI 26-6).

Secondo il perito

l’attività lavorativa abituale di manovale edile non è più esigibile, mentre

egli ha ritenuto indicata una riformazione professionale attestando a questo

fine, dal lato prettamente psichiatrico, un’abilità lavorativa al 100% (cfr.

doc. 26-8).

Per

quanto riguarda invece l’aspetto reumatologico, il Dr. __________, FMH in

medicina interna e spec. in reumatologia, nella perizia del 27 dicembre 2002 ha formulato la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sind.

lombovertebrale cronica senza neurologia: - dolori anamnestici all’arto

inferiore sx e dx; - discopatia L4/5 e L5/S1; - contusione lombare il

02.03.2000

(fattore scatenante)” (doc. AI 27-9).

Il

perito ha poi attestato un’inabilità lavorativa completa in attività lavorative

pesanti come quelle precedentemente svolte (muratore, gessatore), a decorrere

dal 2 marzo 2000 e, con ogni probabilità, in maniera definitiva (doc. AI 27-10).

Per contro, secondo il

reumatologo, in attività leggere rispettose di determinati limiti funzionali,

dal punto di vista somatico, l’assicurato è completamente abile (doc. AI

27-11).

L’UAI – dopo aver

effettuato il raffronto dei redditi – ha quindi determinato un discapito

economico del 54% (dopc. AI 49-1).

2.6

Nell’ambito

della revisione della rendita, avviata nel mese di giugno 2012, l’assicurato,

tramite il medico curante Dr.ssa __________, ha fatto riferimento alle

certificazioni del Dr. __________ e del Dr. __________ per motivare il “peggioramento

dei dolori alla schiena e, specialmente alle gambe” (doc. AI 92-1).

Vedi, in particolare, il referto

del 12 marzo 2012 del Dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, che a

seguito dei dolori lombari con irradiazione alla gamba sinistra lungo il

polpaccio riferiti dal paziente, ha consigliato una valutazione di tipo

vascolare (doc. AI 92-4) e quello del 31 maggio 2012 del Dr. __________, spec.

FMH in chirurgia e chirurgia vascolare che ha precisato: “Visto

che la situazione vascolare non è mai stata considerata nell'invalidità del

paziente credo che la percentuale dell'invalidità debba essere ridiscussa sotto

i nuovi aspetti. Il problema venoso può spiegare in grande parte il dolore del

paziente, soprattutto i crampi” (doc. AI 92-2).

Da parte

sua, il Dr. __________, in data 24 maggio 2012, ha indicato come tutto sommato probabile che il paziente soffra di una sindrome vestibolare

periferica recidivante e consigliato una RM cerebrale (doc. AI 92-7).

Successivamente il neurologo ha precisato che la RM non ha mostrato reperti

significativi (doc. AI 99-15).

Sulla base

di questa documentazione il Servizio medico regionale (SMR) dell’AI ha deciso

di entrare nel merito della domanda di revisione (doc. AI 94-1).

Con il

rapporto del 14 dicembre 2012 (doc. AI 101-1) il Dr. __________ del SMR, dopo

aver valutato la documentazione medica agli atti (rapporto Dr. __________

dell’8 agosto 2012, doc. AI 97-1, rapporto Dr. __________ del 29 agosto 2012,

doc. AI 98-1, la RM del 5 giugno 2012, doc. AI 99-16 e il rapporto della Dr.ssa

__________ del 2 settembre 2012, doc. AI 99-1) ha definito stazionaria la

situazione (doc. AI 101-3) e l’UAI, nel progetto di decisione, ha respinto

l’aumento della rendita (doc. AI 102-1).

In sede di

osservazioni al progetto di decisione del 20 dicembre 2012 (doc. AI 109-1) il

ricorrente ha prodotto lo scritto dell’11 febbraio 2013 del Dr. __________ il

quale ha contestato il rapporto del SMR che non ha citato in maniera corretta

le sue conclusioni dell’8 agosto 2012:

" …la mia valutazione non viene citata in maniera corretta. Ho scritto

che il paziente non può stare più di 30 minuti in posizione seduta o eretta.

Se una giornata lavorativa media è di 8 ore, questo

significa che per 7 ½ ore il paziente non può stare ne seduto ne in piedi.

Questo secondo me è un grave impedimento per la capacità lavorativa” (doc. AI

108-1).

L’insorgente

ha quindi prodotto il rapporto del 27 febbraio 2013 del Dr. __________, spec.

FMH in angiologia, il quale ha osservato una “grave forma di insufficienza

venosa profonda con importante sindrome post-trombotica associata a

problematiche alla schiena già note” (doc. AI 111-1). Secondo il Dr. __________

questi due fattori rendono probabilmente “incompatibile la situazione con

un’attività lavorativa di nessun tipo” (doc. AI 111-1).

Alla luce

della documentazione medica agli atti, l’amministrazione ha quindi deciso di

predisporre una valutazione angiologica (Dr. __________) e una valutazione

reumatologica (Dr. __________) (doc. AI 116-1).

Per quanto

riguarda la patologia angiologica, l’assicurato è stato sottoposto ad un

accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH

in medicina interna e angiologia, il quale nel referto del 14 maggio 2013 è

giunto alle seguenti conclusioni:

" (…)

A destra moderata

insufficienza valvolare sulla vena poplitea, corto riflusso che si estende su

una gemellare interna ma che si spegne relativamente rapidamente. Non altre

ripercussioni d'insufficienza venosa distale.

A sinistra l'asse

femoro-femorale è pervio, gli assi safenici sono normali. Non vi è riflusso

fino a livello della vena poplitea dove essa è dilatata ed insufficiente. Il

riflusso si estende piuttosto sulle vene gemellari interne, l'asse

tibio-peroneo è coinvolto solo prossimalmente poi in distalità sia le fibulari

che le vene tibiali posteriori sono di calibro normale e non rifluenti.

L'esame ecografico non permette di mettere in

evidenza residui post-trombotici, possono essere visualizzate le valvole venose

dove il riflusso è prevalentemente centrale senza distruzione valvolare stessa

(immagini a disposizione).

Si tratta quindi di un'insufficienza venosa cronica

dell'arto inferiore sinistro dell'asse popliteo-crurale, presente parzialmente

anche a destra. Non ho elementi per una sindrome post-trombotica chiara ma

l'insufficienza venosa è conclamata e per il momento è definibile ancora stadio

C3 secondo CEAP con edema clinicamente ben contenuto dall'elasto-compressione”

(doc. AI 120-2).

Per quanto riguarda invece la patologia reumatologica,

l’assicurato è stato sottoposto all’esame del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e medicina interna, che nel referto del 18 settembre 2013 ha diagnosticato con ripercussioni sulla capacità lavorativa una “Sindrome lombovertebrale

cronica senza neurologia su/con: - discopatia L4/5 e L5/S1; Sindrome cervicale

cronica senza neurologia su/con: - discopatia C6/7” (doc. AI 123-8).

Secondo il

Dr. __________, che aveva esaminato il paziente nel 2002 (perizia del 27

dicembre 2002, doc. AI 27-1), non vi è alcun elemento oggettivo in grado di far

ritenere un peggioramento della situazione del paziente. “L’unica differenza

è semmai legata all’enorme componente funzionale, con un’amplificazione di

tutta la sintomatologia, così che la discrepanza tra i reperti obiettivi e

quelli dei disturbi oggettivi è persino nettamente più importante che non nel

2002.

La componente funzionale è in questo caso nettamente predominante

rispetto alle problematiche di natura organica o somatica” (doc. AI 123-9).

Secondo il

perito, i disturbi obiettivabili rilevanti sono le alterazioni degenerative

radiologiche a livello cervicale e lombare. I limiti funzionali risultano – a

suo parere – sovrapponibili a quelli descritti nella perizia del 2002 (doc. AI

123-9+10).

L’assicurato

è dunque, a mente del perito, inabile in attività pesanti come quelle svolte in

precedenza di muratore / gessatore, mentre pienamente abile, sia in termini di

rendimento che di orario, in un’attività adatta (doc. AI 123-10).

In conclusione, il Dr. __________

ha preso posizione anche sulla valutazione globale delle due patologie

rilevando quanto segue:

" Le

conclusioni di questa perizia sono state discusse telefonicamente con il Dr. __________

in data 22.08.2013. Anche da parte sua è stata notata una grossa discrepanza

tra i disturbi soggettivi ed i reperti obiettivi. Per tanto, anche sommando

l’aspetto reumatologico e quello flebologico, il paz. è da ritenere abile al

lavoro in maniera completa per un’attività lavorativa leggera e variata” (doc.

AI 123-11).

Il medico

del SMR, Dr. __________, alla luce delle conclusioni della perizia

reumatologica ha proposto l’esecuzione di una valutazione peritale psichiatrica

(doc. AI 124-1).

L’assicurato

è stato quindi sottoposto all’esame del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, che nel referto del 13 dicembre 2013 ha posto la seguente diagnosi:

" - Sindrome da disadattamento con tratti depressivi (ICD10

F43.21), reattiva a condizione medica generale e a preoccupazioni

economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi

della personalità

Esistente dal 2006

- Sindrome lombovertebrale cronica su discopatie L4/L5 e L5/S1

- Sindrome cervicale cronica su discopatia C6/C7

- Insufficienza venosa cronica dell’asse popliteo-crurale

all’arto inferiore sinistro

- Leggera insufficienza venosa cronica dell’asse

popliteo-crurale all’arto inferiore destro” (doc. AI 127-8).

Secondo il

Dr. __________, le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico

e mentale sono conseguenti alla sindrome da disadattamento con tratti

depressivi, reattiva a condizione medica generale e a preoccupazioni

economiche.

A suo parere vi è

un’inabilità al lavoro, in qualsiasi attività, “in misura non superiore al

20% dal 2006” (doc. AI 127-9).

Con scritto del 18

dicembre 2013 la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e __________

del CPAS, ha indicato al Dr. __________ - riferendosi alla diagnosi di Sindrome

da disadattamento con tratti depressivi (ICD10 F43.21) - che “la diagnosi

F43.21 ossia reazione depressiva prolungata concerne ‘uno stato depressivo

lieve verificatosi in risposta all’esposizione prolungata ad una situazione

stressante, ma di durata non superiore ai due anni’ Quindi se esiste dal 2006 è

contraddittorio” (doc. AI 127-10).

Il 19 dicembre 2013

il perito ha quindi risposto in questi termini:

" dato il

carattere essenzialmente reattivo della psicopatologia e la modesta entità che

la caratterizza la diagnosi può essere modificata in Episodio depressivo di

gravità lieve (ICD10 F32.0), reattivo a condizione medica generale e a

preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori

o disturbi della personalità.

Come ben sa l’episodio depressivo in generale non ha limiti di

tempo, se non nella durata minima e può essere di tipo reattivo, che è quanto

avviene nel caso in oggetto.

Ovviamente il grado di invalidità da esso determinato rimane

fissato al 20% dal 2006” (doc. AI 127-11)."

Con i rapporti dell’8

gennaio 2014 e del 7 maggio 2014 (dopo aver visionato anche il rapporto del Dr.

__________ del 17 aprile 2014, doc. AI 141-3), il Dr. __________ del SMR, ha

concluso che il quadro clinico e lo stato funzionale sono sovrapponibili a

quelli riscontrati nel recente passato (doc. AI 128-3, 144-1).

L’UAI, con la decisione

impugnata, ha quindi concluso che non si riscontra un peggioramento dello stato

di salute tale da influire sulla capacità di guadagno. Secondo

l’amministrazione, il lieve peggioramento che ha portato ad un’incapacità

lavorativa del 20% in attività adeguate non ha consentito di incrementare il

grado AI del 54% (doc. AI 146-2).

Nella risposta del 7

luglio 2014, l’UAI ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a non ritenere

coerente e concludente la perizia psichiatrica del Dr. __________. In

particolare, secondo l’UAI, visto che nella precedente procedura, sfociata con

la sentenza di questo Tribunale 32.2013.194 del 16 ottobre 2008, non era stata

riscontrata alcuna modifica dello stato di salute sino al mese di settembre

2007.

(la decisione dell’UAI era del 4 settembre 2007), non può ora essere

sostenuta, come indicato dal Dr. __________ del CPAS, una situazione

invalidante del 20% dal 2006. Si tratta infatti – secondo l’UAI – di una situazione

già verificata dall’amministrazione e dal TCA (doc. VI+bis).

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare

l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi di natura somatica non

sono stati chiariti in modo soddisfacente.

2.7.1

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica, va precisato, in primo luogo, che nella sentenza 32.2007.316

del 16 ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva

concluso che non vi era un peggioramento della patologia psichica sino al mese

di settembre 2007.

Il Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e spec. in medicina del lavoro, il 4 novembre

2002, aveva posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro di “a.Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4)

b.Sindrome da

disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10 F43.22)” e

un’abilità lavorativa del 100% in un’attività adeguata (doc. AI 27-9).

Le certificazioni del Dr. __________

nel 2007 non mettevano in evidenza – secondo questa Corte – un peggioramento

del quadro psichico rispetto a quanto valutato dal Dr. __________ (cfr.

sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, pag. 19/20).

Nella sentenza citata, il

TCA concludeva poi che le preoccupazioni finanziarie del ricorrente non

costituivano un problema di carattere psicosociale e familiare, in quanto i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute

suscettibili di originare un’incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, pag. 20).

Nell’ambito della presente

procedura, alla luce delle considerazioni del Dr. __________, l’UAI ha

predisposto anche una valutazione psichiatrica (doc. AI 124-3, 125-1).

L’assicurato è stato

quindi sottoposto all’esame del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, che nel referto del 13 dicembre 2013 ha posto la diagnosi, presente dal 2006, di “Sindrome da disadattamento con tratti depressivi

(ICD10 F43.21), reattiva a condizione medica generale e a preoccupazioni

economiche, senza concomitanti patologie psichiatriche maggiori o disturbi

della personalità” e ritenuto Radivoje Jokic inabile, dal punto di vista

psichico, in misura non superiore al 20% dal 2006 (doc. AI 127-8).

Nello scritto del 19

dicembre 2013 – successivo allo scritto del 18 dicembre 2013 dellla Dr.ssa __________,

__________ CPAS (doc. AI 127-10) – il perito ha quindi modificato la diagnosi

in “Episodio depressivo di gravità lieve (ICD10 F32.0), reattivo a

condizione medica generale e a preoccupazioni economiche, senza concomitanti patologie

psichiatriche maggiori o disturbi della personalità” (doc. AI 127-11).

L’UAI, in sede di

risposta, fondandosi sulla valutazione della Dr.ssa __________ del SMR (doc.

VIbis) ha ritenuto questa valutazione non coerente e inconcludente (doc. VI+bis).

Secondo il medico del SMR

lo status psichico dell’assicurato descritto dalla perizia CPAS non si discosta

da quello riscontrato in occasione della valutazione del Dr. __________ nel

2002.

L’aspetto reattivo dettato dalle preoccupazioni sociali non rientra

infatti nell’ambito del danno alla salute (doc. VI+bis).

L’UAI ha poi fatto

riferimento alle conclusioni del medico curante, Dr.ssa __________, che ha

confermato come il paziente non sia in trattamento psichiatrico e che le

problematiche che incidono maggiormente sulla funzionalità lavorativa siano

quelle reumatologiche e vascolari (doc. VI+bis).

L’UAI ha quindi aggiunto

che nella sentenza del TCA del 16 ottobre 2008, non era stato riscontrata

alcuna modifica dello stato di salute sino al mese di settembre 2007, per cui

non può ora essere sostenuta, come indicato dal Dr. __________ del CPAS, una

situazione invalidante del 20% dal 2006 (doc. VI+bis).

Conclusioni che possono

essere fatte proprie dal TCA.

Nella

perizia del 13 dicembre 2013 il Dr. __________ ha indicato che l’insorgente “ha

continuato ad ammettere di non avere

particolari problemi sul piano psichico a parte il

disagio derivante dal persistere dei dolori agli arti inferiori e

dalle preoccupazioni di natura economica e per questo

di non necessitare di alcun sostegno psichiatrico”

(doc. AI 127-9). Circonstanza questa che è stata evidenziata anche dall’UAI in

sede di risposta (cfr. doc. VI+bis, pag. 3).

Il

perito ha poi evidenziato un quadro ipotimico di lieve entità, senza segni

deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica

maggiore. “Ci sono comprensibili preoccupazioni legate al perdurare dei

disturbi fisici e alla situazione di insicurezza economica derivante dai limiti

ad essi conseguenti sul piano lavorativo, ma che da quanto evidenziato non sono

di entità tale da comprometterlo in misura significativa nella propria capacità

lucrativa” (doc. AI 127-9).

Alla luce di queste

considerazioni, il TCA non può che condividere le considerazioni dell’amministrazione

che ha ritenuto il quadro psichico di RI 1 sovrapponibile a quello constatato

dal Dr. __________ e dal Dr. __________.

In particolare, per quanto

riguarda le preoccupazioni legate alla situazione di insicurezza economica, già

è stato detto, nella sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, che i fattori psicosociali non rientrano nel novero dei danni alla salute

suscettibili di originare un’incapacità di guadagno.

Di conseguenza, dal punto di vista psichiatrico, il TCA non ha ragioni per scostarsi dalle

conclusioni dell’Ufficio AI che non ha ritenuto concludenti le

conclusioni del perito del CPAS.

2.7.2

Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l’assicurato è stata sottoposta ad una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina

interna, il quale nel rapporto del 18 settembre 2013 non ha rilevato alcun

elemento oggettivo in grado di far ritenere peggiorato il quadro clinico

dell’assicurato. A suo parere la sola differenza è

semmai legata “all’enorme componente funzionale, con

un’amplificazione di tutta la sintomatologia, così che la discrepanza tra i

reperti obiettivi e quelli dei disturbi oggettivi è persino nettamente più

importante che non nel 2002. La componente funzionale è in questo caso

nettamente predominante rispetto alle problematiche di natura orgnaica o

somatica” (doc. AI 123-9).

Il perito ha

quindi confermato i limiti descritti nella perizia del 2002 e la piena abilità

in un’attività adeguata (doc. AI 123-9+10).

Dal punto di

vista reumatologico, il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione,

che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici

di diverso tenore.

2.7.3

Per quanto riguarda invece la patologia

angiologica, va innanzitutto precisato che nell’ambito della precedente

procedura sfociata nella sentenza 32.2007.316 del 16 ottobre 2008, l’assicurato

non presentava alcun problema di questa natura.

Con i referti del 3 e del

31.

maggio 2012 prodotti in sede di revisione della rendita, il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia e chirurgia vascolare, ha constatato una situazione

venosa del polpaccio sinistro peggiorata e una caviglia decisamente più gonfia

(doc. AI 92-5). Successivamente al duplex venoso effettuato dal Dr. __________

all’arto inferiore sinistro, la situazione non è ritenuta favorevole. Secondo

il Dr. __________ vi è “un’importante stasi venoso popliteo gemellare dovuto

ad una incontinenza ed a importante ectasia di queste vene”. La causa

dell’insufficienza venosa profonda con ectasia è ritenuta funzionale oppure

post-trombotica (doc. AI 92-2).

A mente del medico

curante, la percentuale d’invalidità del paziente dovrebbe essere ridiscussa

alla luce di questi nuovi aspetti (doc. AI 92-2).

Nello scritto del 21 maggio

2012.

il Dr. __________, spec. FMH in angiologia, ha definito importante la

sintomatologia del paziente al polpaccio sinistro “tale da dover assumere

dei derivati morfinici”. Egli ha quindi concluso indicando che vi è una “Stasi

venosa popliteo/gemellare di origine o funzionale oppure post-trombotica

presente perlomeno da 5/6 anni”. (doc. AI 97-9).

Nello scritto del 23

ottobre 2012 il Dr. __________ ha diagnosticato la presenza di una “sindrome

post-trombotica all’arto inferiore sinistro con importante dilatazione/stasi

venosa della vena poplitea e vena gemellare (…) con importante reflusso

valvolare”. La situazione è definita invariata rispetto al 21 maggio 2012

(doc. XVII1).

ll Dr. __________, in data

11.

febbraio 2013, come già esposto al consid. 2.6., ha precisato che

l’assicurato “non può stare più di 30 minuti in posizione seduta o eretta”

(doc. AI 108-1), mentre il Dr. __________, il 27 febbraio 2013, ha ribadito la presenza di una “grave forma di insufficienza venosa profonda con importante

sindrome post-trombotica associata a problematiche alla schiena già note” che

“rendono probabilmente “incompatibile la situazione con un’attività

lavorativa di nessun tipo” (doc. AI 111-1, la sottolineatura è del

redattore).

A questo punto,

l’amministrazione ha predisposto una valutazione specialistica a cura del Dr. __________,

spec. FMH in medicina interna e angiologia, che nel referto del 14 maggio 2013

è giunto alle conclusioni esposte al consid. 2.6.

In particolare, lo

specialista ha evidenziato un'insufficienza venosa cronica

dell'arto inferiore sinistro dell'asse popliteo-crurale, presente parzialmente

anche a destra. Secondo il Dr. __________: “non vi sono elementi per una

sindrome post-trombotica chiara ma l'insufficienza venosa è conclamata e per il

momento è definibile ancora stadio C3 secondo CEAP con edema clinicamente ben

contenuto dall'elasto-compressione” (doc. AI 120-2).

In data 17 aprile 2014 il

Dr. __________ ha preso posizione sulla perizia del Dr. __________ e quella del

Dr. __________, rilevando quanto segue:

" Ho rivisto

in data odierna il sig. RI 1 noto per una sindrome post-trombotica sintomatica

a sinistra caratterizzata da un reflusso valvolare popliteo-gemellare con stasi

venosa al polpaccio ed importanti dolori associati.

L’esame clinico è caratterizzato da una chiara tensione di tutta

la gamba sinistra dovuta alla stasi venosa con lieve discolorazione cianotica

ed evidenziazione delle vene epifasciali nel contesto della sindrome

post-trombotica.

Contesto quindi quanto letto nelle conclusioni del Dr. __________

quando si asserisce che vi sia “una discrepanza tra i disturbi soggettivi e i

reperto obiettivi” in quanto oggettivamente il polpaccio sinistro è nettamente

più teso del destro proprio per le alterazioni emodinamiche venose di cui

sopra.

Dal momento che apparentemente vi sono due opinioni angiologi che

discordi (quella del Dr. __________ e la mia) ritengo logico procedere

ad una perizia super partes che confermi o meno la presenza di una sindrome

post-trombotica significativa al polpaccio sinistro limitante per le attività

lavorative” (doc. AI 141-3).

Con le annotazioni del 7

maggio 2014 il Dr. __________ del SMR non ha ritenuto influente il referto del

Dr. __________ (doc. AI 144-1).

Con lo scritto dell’8

maggio 2014 il Dr. __________ ha confermato le conclusioni del Dr. __________

riguardo alla necessità di una perizia “super partes”, eventualmente

presso __________ di __________ (doc. B) e nel successivo breve referto del 17

luglio 2014 ha comunicato all’avv. RA 1 che l’assicurato – affetto da

insufficienza venosa cronica post-trombotica – è stato sottoposto il 7 luglio 2014 a un intervento di angioplastica venosa con posa di stent sulla vena iliaca comune sinistra

(doc. H1/5)

A seguito dell’intervento

di angioplastica, l’UAI ha interpellato il Dr. __________ che si è espresso in

questi termini:

" Ho preso visione dei documenti da voi fornitemi riguardanti la posa di

stent nella vena iliaca comune sinistra per una sindrome di MayThurner,

dilatazione effettuata all'Inseispital iI 07.07.2014. È stato posato uno stent

14x150mm.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa, rispetto alla mia valutazione del 2013, teoricamente, potrebbe addirittura esservi un

miglioramento della situazione, in ogni caso la procedura invasiva che é stata

intrapresa ha per scopo effettivamente di migliorare la situazione flebologica.

Concordo con il collega Dr.med. __________ sulla

necessità di una rivalutazione e perché no all'Inselspital dove conoscono il

paziente attualmente anche se spero che non vi sia un peggioramento provocato

dalla procedura che é stata effettuata” (doc. X3).

Il Dr. __________

del SMR, nelle annotazioni del 27 agosto 2014, ha ritenuto che sino all’intervento del 7 luglio 2014 non vi siano elementi per riconoscere una

sostanziale modifica dello stato di salute angiologico (doc. X4).

L’insorgente

ha quindi prodotto il rapporto medico del 13 ottobre 2014 del Dr. __________ il

quale ha indicato una situazione funzionale e obiettiva invariata rispetto a

prima dell’intervento di angioplastica (doc. i).

Il Dr. __________

del SMR, nelle annotazioni dell’11 novembre 2014 ha confermato la valutazione peritale del Dr. __________ (doc. XVbis).

Alla luce

della documentazione medica agli atti, il TCA non può condividere le

conclusioni dell’amministrazione circa una capacità lavorativa del 100% in

attività adatte.

Sia il Dr. __________ che

il Dr. __________, entrambi specialisti in angiologia, hanno diagnosticato una

“Stasi venosa popliteo/gemellare di origine post-trombotica” con

importanti ripercussioni funzionali e dal profilo della capacità lavorativa

residua. Secondo il Dr. __________, il paziente non può stare né seduto né in

piedi per 7 ½ ore (su di una giornata lavorativa media di 8 ore). Dal canto

suo, il Dr. __________, ha ritenuto incompatibile la patologia angiologica, associata

alle problematiche alla schiena, con qualsiasi attività lavorativa (cfr. doc.

AI 92-2, 97-9, XVII1, 108-1, 111-1).

Queste conclusioni

non sono invece condivise dal perito Dr. __________ che ha diagnosticato

un'insufficienza venosa cronica dell'arto inferiore sinistro dell'asse

popliteo-crurale, presente parzialmente anche a destra, ma non ha rilevato

elementi per una sindrome post-trombotica chiara, sebbene l'insufficienza

venosa sia conclamata (doc. AI 120-2).

Il Dr. __________

inoltre non si esprime sui limiti funzionali e sulla capacità lavorativa

residua dell’assicurato. Le conclusioni su questi punti sono state espresse dal

Dr. __________ nella propria valutazione del 18 settembre 2013. Vedi su questo

punto lo scritto del Dr. __________ del 29 agosto 2013, in cui ha specificato che “abbiamo convenuto che egli stesso (Dr. __________, N.d.R) redigerà

il rapporto medico di perizia e che farà riferimento anche sul mio parere di

specialista” (doc. AI 121-1).

Il Dr. __________,

come già indicato al consid. 2.6. ha precisato di aver discusso con il Dr. __________,

in data 22 agosto 2013, il quale ha anch’egli notato una grossa discrepanza tra

i disturbi soggettivi ed i reperti obiettivi. Il Dr. __________ ha quindi

concluso che sommando l’aspetto reumatologico e quello angiologico/

flebologico, il paziente è da ritenere abile al lavoro in maniera completa per

un’attività lavorativa leggera e variata (doc. AI 123-11).

Questo modo

di procedere non può essere condiviso, in quanto da un lato il perito

angiologico non si confronta con le valutazioni contrarie del Dr. __________ e

Dr. __________, dall’altra non si esprime direttamente sui limiti funzionali e

la capacità lavorativa dell’assicurato, ma rinvia alla valutazione del Dr. __________.

Appare

divergente anche la valutazione dell’intervento di angioplastica venosa del 7

luglio 2014. II Dr. __________ – in data 14 agosto 2014 – ha indicato la possibilità

teorica di un miglioramento della situazione con la posa di stent nella vena

iliaca comune sinistra (doc. X3). Il Dr. __________, dal canto suo, ha definito

sostanzialmente inviariato il quadro clinico rispetto a prima (cfr. certificato

del 13 ottobre 2014, doc. i).

In simili

condizioni, viste anche le divergenti valutazioni degli specialisti, secondo

questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad un complemento

peritale da parte del Dr. __________, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario

dell’assicurato, dal profilo strettamente somatico, giustifichi una capacità

lavorativa del 100% in attività adatte come sostenuto dall’UAI.

Una volta completati gli

accertamenti angiologici indicati, i medici specialisti interpellati dovranno

poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità lavorativa.

A proposito della

valutazione globale delle patologie (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;

STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17

giugno 2013 e 32.2012.187).

2.8

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un approfondimento a livello angiologico inteso a delucidare sia l’aspetto

diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurato, come indicato al consid. 2.7.3.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 12 maggio 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.7.3..

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti