32.2014.80
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1 luglio 2014Italiano4 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2014.80
FS
Lugano
1 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 14 maggio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
- con
decisione 14 maggio 2014, preavvisata il 28 febbraio 2014 (doc. AI 56/1-4),
l’Ufficio AI del Canton Uri ha riconosciuto a RI 1 il diritto al versamento di
tre quarti di rendita dal 1. maggio al 30 settembre 2013. Nelle motivazioni
della decisione (redatte dall’Ufficio AI del Canton Ticino; cfr. III) quale
rimedio di diritto è stato indicato il ricorso entro 30 giorni al Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Canton Ticino (III);
- contro
la predetta decisione l’assicurata s’aggrava dinanzi allo scrivente Tribunale
cantonale delle assicurazioni contestandone la valutazione medica;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato esamina im-mediatamente il ricorso ed
Considerandi
è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- le
decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni fa-cendo opposizione
presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione
e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso (art. 56 LPGA);
- l’art.
58.
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del
Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone
ricorso (cpv.1). Se l’assi-curato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente
il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il
suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare
alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni
del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si
considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale
delle assicurazioni (cpv. 3);
- in
deroga agli articoli 52 e 58 LPGA le decisioni degli uffici AI cantonali
sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del
luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio
AI per gli assicurati residenti all’estero sono impugnabili direttamente al
Tribunale federale amministrativo (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI);
- il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notifica-zione della decisione
(art. 60 cpv. 1 LPGA); il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40
cpv. 1 LPGA in relazione con l’art. 60 cpv. 2 LPGA);
- nel
caso in esame, la decisione contestata è stata emessa dall’Ufficio AI del
Canton Uri. Competente ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI a conoscere un
ricorso contro la decisione resa dall’Ufficio AI del Canton Uri è – contrariamente a quanto indicato nella
decisione, e meglio nelle sue motivazioni, redatte dall’Ufficio AI del Canton
Ticino – quindi il tribunale
amministrativo del Canton Uri;
- questa
Corte non è di conseguenza competente a trattare il presente gravame – e neppure quindi ad eventualmente annullare
il provvedimento impugnato, come auspicato dall’am-ministrazione nelle more
della presente procedura – che va
quindi dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi al Verwal-tungsrechtliche
Abteilung des Obergerichtes des Kantons Uri per ragione di competenza (art.
58.
cpv. 3 LPGA);
- viste
le particolarità del caso non si prelevano spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi per competenza al Verwaltungs-rechtliche Abteilung des
Obergerichtes des Kantons Uri, Rathausplatz 2, 6460 Altdorf.
2. Non
si prelevano spese.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti