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Decisione

32.2014.83

Nuova domanda di prestazioni AI respinta in assenza di un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Conferma della decisione dell'amministrazione

18 maggio 2015Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

pregressa frattura trimalleolare alla caviglia destra, 10 aprile 2009 con:

pregressa osteosintesi con placca antiglide, viti e kirschner mediale, chiodo

endomidollare TEN e vite tricorticale alla fibula, 10.4.2009; pregresso

sviluppo di morbo di Sudeck, pregressa AMO, 12.6.2009 e 24.2.2010 e la diagnosi

senza influenza sulla capacità lavorativa di cervicotoracolombalgie con/su

leggera alterazione di tipo statico e tendenza a reumatismo delle parti molli;

pregressa nefrectomia radicale per carcinoma a cellule chiare stadio pT1a N0

M0, 4.2.2013, Struma I.

I periti hanno evidenziato

che dal punto di vista psichiatrico non viene posta alcuna diagnosi e

l’interessato è completamente abile al lavoro (doc. AI 96-17).

Circa l’aspetto

reumatologico, i periti hanno ripreso le valutazioni del dr. med. __________:

" (…)

“ Per

quanto riguarda la problematica fratturativa egli è stato valutato dal punto di

vista peritale dal __________ __________. Persistono i dolori che sono

diventati cronici e invalidanti. Vi è, come vi era già precedentemente, alle

visite dei colleghi ortopedici sia durante la degenza presso la clinica di __________,

come pure alla visita medico-fiduciaria e anche alle visite del Dr. med. __________

una chiara discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante e i reperti

clinici e radiologici. Attualmente vi è una certa dolenzia alla palpazione al

malleolo laterale destro che si riscontra per altro anche al malleolo laterale

di sinistra. Non vi sono gonfiori. Vi è una buona mobilità della articolazioni

della caviglia. L’indagine radiologica, da ultimo eseguita, mostrano uno

sperone osseo fibulare nella parte distale della fibula. Per quanto riguarda

l’articolazione tibio-tarsica questa non mostra segni degenerativi di rilievo.

Il quadro clinico è completato da dei dolori a tutta la gamba destra, alla

loggia renale destra e sinistra, a livello paravertebrale lombare e toracale

interscapolare e nella zona cervicale. Dolori di tipo diffuso che interessano

soprattutto le parti molli e la muscolatura paravertebrale.”

Secondo il nostro consulente il quadro clinico è da mettere in

relazione con un reumatismo delle parti molli e vi è stata una generalizzazione

della sintomatologia a partire dall’infortunio del 2009 sino ad oggi.

Come manovale-muratore, aiuto giardiniere, uomo tutto fare ed

aiuto cucina il nostro consulente valuta l’A. abile al lavoro nella misura del

70% al più tardi a partire dalla valutazione __________ di chiusura del Dr.

med. __________ del 22.11.2010.

Il nostro consulente si discosta dalla valutazione del Dr. med. __________

che ha codificato un’incapacità lavorativa completa come manovale edile.

Secondo il nostro consulente l’evoluzione dei disturbi in questi tre anni ed i

reperti oggettivabili (come descritti precedentemente) permettono di inquadrare

in modo diverso i dolori accusati dall’A. alla caviglia ds.

In un’attività adatta che tenga in considerazione i limiti

funzionali già determinati dal Dr. med. __________ l’A. è abile al lavoro in

misura completa a partire dal 22.11.2010. Le alterazioni ed i disturbi accusati

alla colonna vertebrale non sono tali da modificare i limiti funzionali o

aggiungerne altri; non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa.

Consiglia un reinserimento professionale.

Come casalingo l’A. è totalmente abile al lavoro.

Ci permettiamo di riportare i limiti funzionali descritti dal Dr.

med. __________ nel suo rapporto del 22.11.2010:

(…)

Al riguardo dei sopraccitati limiti il nostro consulente aggiunge:

“ Tenendo

in considerazione l’evoluzione dei disturbi a ormai quattro anni dall’infortunio

e la tendenza alla generalizzazione della sintomatologia, nonché una

discrepanza per quanto riguarda i reperti oggettivabili e i sintomi invalidanti

dobbiamo ritenere che le limitazioni funzionali determinate dal collega

ortopedico della __________ siano in parte sovrastimate.”

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa

dell’A.

Non vi sono segni per una ripresa della malattia tumorale renale;

per l’intervento eseguito il 4.2.2013 si può codificare una capacità lavorativa

dello 0% durante ca. tre mesi dalla dimissione ospedaliera, cioè sino a metà

maggio 2013.

Per il trattamento dell’ipercolesterolemia si consiglia una dieta

associata a statine.

Il nostro consulente in reumatologia constata una tendenza al

reumatismo delle parti molli. La nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________

esclude la presenza di una sindrome da dolore somatoforme." (doc. AI

96-19)

I periti hanno concluso

per una capacità lavorativa del 70% (presenza tutto il giorno ma con rendimento

ridotto) nelle attività precedentemente svolte di manovale edile, aiuto

giardiniere, operaio e aiuto cucina dal marzo 2011, ossia dopo la visita presso

l’ortopedico (doc. AI 96-20), mentre in attività leggere e confacenti al suo

stato di salute l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività

rispettose delle limitazioni descritte dal dr. med. __________ nel rapporto del

22 novembre 2010.

I periti hanno inoltre

evidenziato che a causa dell’intervento di nefrectomia l’assicurato è abile al

lavoro nella misura dello 0% durante circa tre mesi dopo la dimissione

ospedaliera, cioè sino a metà maggio 2013 (ricovero ospedaliero dal 4 febbraio

al 10 febbraio 2013).

Il 20 gennaio 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la valutazione del SAM (doc. AI

97-3).

In sede amministrativa

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in particolare un

rapporto del 20 febbraio 2014 del dr. med. __________, FMH medicina generale,

medico curante dell’insorgente, il quale ha rilevato come “il paziente è

noto per un trauma alla gamba sinistra con frattura complessa a livello della

caviglia” e che “nonostante le misure terapeutiche (riabilitazione

stazionaria, fisioterapia), il paziente non raggiunge il ricupero funzionale

per potere riprendere una attività lavorativa adeguata al suo stato di salute

attuale. Tuttora il paziente rimane limitato nella deambulazione, dolori al

carico sulla gamba sinistra e alla caviglia” ed ha concluso affermando che

l’interessato è inabile al 100% nell’attività di manovale (doc. AI 106-5).

Il referto è stato

trasmesso al SAM, il quale ha confermato la sua valutazione (doc. AI 113-1).

Anche il medico SMR, dr. med. __________, ha ribadito le precedenti conclusioni

(doc. AI 114-1).

Con il ricorso

l’assicurato ha prodotto un certificato del 10 giugno 2014 del proprio curante,

dr. med. __________, il quale ha affermato:

" (…)

Il paziente a margine è stato sottoposto ad un intervento di

osteosintesi per una frattura complessa trimalleolare alla caviglia sinistra in

data del 10.04.2009. Il decorso ulteriore non è stato del tutto favorevole in

quanto si è sviluppato un morbo di Sudeck. Questa patologia ha avuto un impatto

notevole su il ricupero funzionale della caviglia. A fronte della persistenza

della sintomatologia algica, il paziente viene sottoposto ad un’ablazione del

materiale di osteosintesi in data del 12.06.2009 e del 24.02.2010.

Nel frattempo il paziente è stato messo al beneficio di

fisioterapia intensiva ambulatoriale, a anche in ambito stazionario presso la

Clinica __________ di __________. Nonostante queste misure terapeutiche,

persistono dolori cronici, prevalentemente al carico, di tipo temporodipendenti

che costringono il paziente al sostegno di stampelle fin dall’inizio. Tuttora

lo spostamento è possibile solo con una stampella.

Dal punto di vista accertamenti, gli esami di radiologia parlano

per una guarigione e consolidazione delle frattura, a fronte della persistenza

di una sintomatologia algica.

Nel contesto generale, il paziente è stato colpito psicologicamente

della comparsa di un carcinoma maligno a cellule chiare, è stato sottoposto ad

una nefrectomia allargata del rene destro. Sicuramente questo evento non è un

fattore favorevole sulla prognosi della capacità lavorativa. La perizia

psichiatrica opta per una abilità totale, senza tenere conto del quotidiano

vissuto dal paziente sin dal 2009, con tutti la costellazione di fattori

scatenanti negativi (perdita di lavoro, isolamento sociale, assistenza ecc)

tuttora presenti.

Quale medico curante, ritengo il signor RI 1 inabile al 100% per le

attività pesanti (massimo del peso 5-10 kg). Inoltre abbiamo organizzato una valutazione dello stato attuale della caviglia sinistra tramite un RMI in data

del 23.06.2014." (doc. B)

L’insorgente ha poi

prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in radiologia

della Clinica __________ di __________, il quale, dopo aver effettuato una

risonanza magnetica del piede sinistro in data 23 giugno 2014, ha rilevato la presenza di un edema della spongiosa ossea del V metatarso e dei tessuti molli

circostanti il V metatarso e un edema osseo anche a livello dello scafoide

(doc. F).

Chiamato ad esprimersi in

merito il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha

affermato:

" (…)

Dalla perizia SAM (rapporto del 16 gennaio 2014) emerge che

l’assicurato che dimostra una tendenza al reumatismo delle parti molli accusa

dolori piuttosto diffusi, per lo più localizzati a destra. Nel riassunto degli

atti non si nota nessun riferimento ad una patologia a carico del piede

sinistro. L’oggettività clinica descritta dal perito SAM è “caratterizzata da

una zoppia paradossale molto accentuata con cedimenti … e scarico all’appoggio

della gamba destra in particolar medo per i dolori risentiti nella zona del

piede e della caviglia destra”

Valutazione:

L’edema osseo evidenziato dalla risonanza magnetica in

discussione, non necessariamente di rilevanza clinica, può essere di origine

post-traumatica (infatti, nella perizia si legge “a causa dei problemi deambulatori,

l’assicurato è inciampato ed è caduto due volte”). Non è invece descritto un

referto clinico oggettivo corrispondente, non sono da presumere delle

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non vi sono nuovi elementi rispetto

alla perizia SAM.” (doc. IX/Bis)

L’assicurato ha poi

trasmesso un certificato del 29 agosto 2014 del dr. med. __________, FMH

chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha posto la diagnosi di edema

osseo piede sinistro e disturbi persistenti caviglia destra in stato da

riduzione ed oestesintesi frattura trimalleolare atipica a destra il 10.4.2009

(doc. H). Il medico ha evidenziato:

" (…)

Anamnesi:

il paziente da qualche tempo accusa dei dolori al piede sinistro

ed alla caviglia sinistra presenti camminando. Anamnesticamente non vi è stato

un trauma. Al bisogno assume degli analgesici. E’ stata eseguita una RM che ha

mostrato un edema osseo del V° metatarso e dei tessuti circostanti il V°

metatarso ed un edema osseo a livello dello scafoide.

Esame clinico:

Piede-caviglia sinistra: mobilità libera ed indolente. Dolenzia

diffusa alla palpazione. Lieve gonfiore.

Valutazione e procedere:

Il paziente presenta un edema osseo al piede sinistro

eventualmente dovuto ad un sovraccarico di quest’ultimo. Proporrei di iniziare

una fisioterapia di analgesia locale. Inoltre assunzione di analgesici al

bisogno. Gli ho anche prescritto del Miacalcic 200 l. E spray che dovrebbe accelerare la guarigione. Inoltre gli ho consigliato di usare delle

stampelle.

Ho previsto un controllo dopo la fisioterapia." (doc. H)

Il 17 settembre 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che:

" (…)

Valutazione:

- l’assicurato

presenta una intercorrente problematica al piede sinistro, problematica

documentata dal 23.6.2014, data della RM, quindi posteriore la decisione in

questione

- in

occasione della perizia SAM tale problematica non era presente

- si

tratta d’una problematica di entità limitata ev. in relazione al sovraccarico

del piede sinistro scaricando il piede destro

- da

parte dell’ortopedico curante non viene attestata una IL

- la

prognosi della patologia è favorevole, patologia sintomatica unicamente

camminando con mobilità del piede libera ed indolore." (doc. XIII/Bis)

2.4. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per

l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il

valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione

per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 gennaio 2014 (doc. AI 96-1),

confermata dai medici SMR __________ (doc. AI 97-3), __________ (doc. IX/Bis) ed

__________ (doc. XIII/Bis).

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti,

dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di

laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di pregressa frattura trimalleolare alla caviglia destra, 10 aprile

2009 con: pregressa osteosintesi con placca antiglide, viti e kirschner

mediale, chiodo endomidollare TEN e vite tricorticale alla fibula, 10.4.2009;

pregresso sviluppo di morbo di Sudeck, pregressa AMO, 12.6.2009 e 24.2.2010 e

la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di cervicotoracolombalgie

con/su leggera alterazione di tipo statico e tendenza a reumatismo delle parti

molli; pregressa nefrectomia radicale per carcinoma a cellule chiare stadio

pT1a N0 M0, 4.2.2013, Struma I.

I

periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

In particolare, per quanto

concerne l’asserita discrepanza tra le affermazioni figuranti al punto 2.2 del

referto del dr. med. __________ (“affezione attuale”, doc. AI 96-33) e

le costatazioni effettuate dal medesimo consulente e dal dr. med. __________,

va evidenziato che quanto riportato a pag. 5 del referto consiste nella

descrizione delle sofferenze descritte dal medesimo ricorrente. I dati

oggettivi, come del resto costatato anche dagli altri specialisti che si sono

chinati sul caso dell’insorgente, danno esiti diversi (cfr. doc. __________

72-172, referto del 24 marzo 2011 del dr. med. __________: “[…] lo stato

locale e gli esami radiologici sono in notevole discrepanza con le lamentele

del paziente in particolare al fatto che necessita l’uso di due stampelle […]”;

doc. __________ 61/3, referto del 22 novembre 2010 del dr. med. __________: “[…]

soggettivamente l’assicurato accusa ancora importanti dolori alla caviglia

destra, con accentuazione della sintomatologia algica, stranamente cammina

ancora con due bastoni, pure con accentuazione voluta della situazione […]”;

doc. AI 85-8, referto della Clinica di __________ del 10 aprile

2009: “[…] Das Ausmass der demonstrierten

physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren pathologischen

Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung sowie den

Diagnosen nur zum Teil erklären […]”; doc. AI 96-19, perizia del SAM: „[…] Vi è, come vi era già

precedentemente, alle visite dei colleghi ortopedici sia durante la degenza

presso la clinica di __________, come pure alla visita medico-fiduciaria e

anche alle visite del Dr. med. __________ una chiara discrepanza tra la

sintomatologia dolorosa invalidante e i reperti clinici e radiologici”).

Il dr. med. __________

ha pure indicato le ragioni per le quali, pur in presenza di una

generalizzazione della sintomatologia a partire del 2009, ha ritenuto le medesime limitazioni poste dal dr. med. __________, rilevando che all’epoca le

limitazioni sono state in parte sovrastimate (doc. AI 96-19). Quanto alla

circostanza secondo cui nella perizia non sarebbero indicati i miglioramenti

dello stato di salute rispetto al periodo in cui ha percepito una rendita dal

1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, va evidenziato che questa censura andava

semmai sollevata nell’ambito della precedente procedura sfociata nella

decisione del 23 febbraio 2012, tramite la quale era stata riconosciuta la

rendita limitata nel tempo e dove l’UAI aveva motivato il proprio provvedimento

(doc. AI 71-2).

In concreto

occorre invece esaminare se successivamente alla decisione del 23 febbraio 2012

vi è stata una modifica rilevante dello stato di salute (e meglio, in concreto,

un peggioramento) suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla

prestazione.

Circa il

peggioramento dello stato di salute per il periodo dal mese di febbraio al mese

maggio 2013, esso è stato compiutamente motivato dai periti sulla base della

circostanza che l’interessato, “a causa dell’intervento di nefrectomia”

è rimasto inabile al lavoro al 100% durante tre mesi dopo la dimissione

ospedaliera, ossia fino a metà maggio (ricovero ospedaliero dal 4 al 10

febbraio 2013; cfr. doc. AI 96-21).

Ne segue che

non vi sono motivi per non attribuire piena forza probante alla valutazione

peritale del SAM.

Del resto

l’insorgente, tranne per quanto concerne il certificato del 20 febbraio 2014

del proprio medico curante, __________ (doc. AI 106-5), di cui si dirà in

seguito, si è in sostanza limitato a produrre documentazione medica successiva all’emanazione

della decisione impugnata, la quale, in ogni caso non è atta a sovvertire le

conclusioni peritali in ambito AI.

In

primo luogo va evidenziato che secondo costante giurisprudenza,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in

concreto l’8 maggio 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

Considerandi

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

I referti del dr. med. __________

del 10 giugno 2014 (doc. B) del dr. med. __________ del 23 giugno 2014 (doc. F

e G) e del dr. med. __________ del 29 agosto 2014 (doc. H), sono successivi

all’emissione della decisione impugnata che delimita temporalmente il potere

cognitivo del Tribunale.

Inoltre a norma dell’art.

88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, occorre tenere conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre

mesi senza interruzione notevole.

Rilevato che la RM del piede

sinistro che fa stato di un edema della spongiosa ossea del V metatarso e dei

tessuti molli circostanti e a livello dello scafoide è stata effettuata il 23

giugno 2014, l’eventuale aggravamento dello stato di salute può essere fatto

risalire al più presto al momento in cui esso è stato refertato, e dunque

oggettivato, per la prima volta da uno specialista (cfr. anche la sentenza

32.2013.12

del 1° ottobre 2013 [il successivo ricorso al TF è stato dichiarato

inammissibile: sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014]). Anche il dr. med. __________,

medico SMR, ha potuto accertare che in occasione della, recente rispetto

all’emissione della decisione, perizia del SAM la problematica al piede

sinistro non era presente (doc. XIII/Bis). Essa andrebbe pertanto semmai fatta

valere nell’ambito di una nuova domanda.

Questo TCA evidenzia

comunque che, anche se si volessero prendere in considerazione, i nuovi referti

non modificherebbero l’esito della valutazione peritale. A prescindere dalla

circostanza che, in ogni caso, né il dr. med. __________ (doc. F), né il dr.

med. __________ (doc. H), si sono espressi circa le conseguenze sulla capacità

lavorativa in attività leggere dell’edema osseo al piede sinistro, va comunque

rilevato che i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, dopo aver

visionato la nuova documentazione medica prodotta, non hanno accertato alcuna

incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute. Il dr. med. __________ evidenzia che l’edema

osseo “non necessariamente” è di “rilevanza clinica” e che non

sono “da presumere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non vi

sono nuovi elementi rispetto alla perizia SAM” (doc. IX). Neppure il dr.

med. __________ fa stato di una incapacità lavorativa ed ha rilevato che la

prognosi è favorevole, che la patologia sintomatica è limitata unicamente

camminando e che la mobilità del piede è libera ed indolore (doc. XIII/Bis).

A questo proposito, circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo

6.

LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete

in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne

le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Va del resto evidenziato,

a comprova che la problematica è di entità limitata, che il dr. med. __________,

il 29 agosto 2014, ha accertato, circa il piede e la caviglia a sinistra, una “mobilità

libera e indolente”, limitando la cura ad una fisioterapia di analgesia

locale ed all’assunzione di alcun medicamenti e spray che dovrebbero accelerare

la guarigione (doc. H).

Non vi sono pertanto

elementi medici oggettivi per una patologia invalidante e per un’incapacità

lavorativa in attività leggere.

Non possono essere d’aiuto

al ricorrente neppure le valutazioni del 20 febbraio 2014 (doc. AI 106-5) e del

10.

giugno 2014 (doc. B), del medico curante, dr. med. __________, medicina

generale, chirurgo. Il medico si limita in sostanza a descrivere le già note

patologie di cui è affetto il proprio paziente, contestando genericamente, ma

senza apportare alcun elemento medico oggettivo, la perizia del SAM e

concludendo per una completa inabilità lavorativa del ricorrente, nella

precedente attività.

Va qui rammentato che il

solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del

20.

agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il proprio

paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di esacerbazione del

male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute

rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura

in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR

2008.

IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In una sentenza

9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove

l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità

lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale

occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007

consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare

che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici

curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute

cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I

655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2

con riferimenti).

Del

resto, in concreto, determinante è piuttosto la circostanza che l’interessato è

completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al proprio stato

di salute con le limitazioni già descritte dal dr. med. __________ nell’ambito

della precedente procedura e non vi sono atti medici oggettivi che, successivamente

alla perizia SAM, possano far ritenere che l’interessato non possa esercitare

un’attività leggera e confacente al suo stato di salute al 100%.

2.6

L’assicurato sostiene che i

medici non hanno indicato quale tipo di attività sarebbe esigibile.

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,

consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6

; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente

sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività

professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella

originariamente esercitata.

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e

dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi

dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere

una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata

nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo

Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro

esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che

il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di

esercitare in maniera completa. La __________, nella decisione del 17 agosto

2011, aveva del resto elencato una serie di professioni esigibili (addetto alla

confezione di cioccolata, incassatore-imballatore, controllore

dell’imbottigliamento, aiuto montatore elettricista o aiuto meccanico; cfr.

doc. __________ 79-2).

2.7

Ne

segue che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la perizia del SAM va

confermata. La generalizzazione della sintomatologia non ha modificato la

capacità di lavoro del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato

di salute e le limitazioni già descritte dal dr. med. __________ nel 2010

permangono valide.

Ritenuto

che fino alla data dell’emissione della decisione formale dell’8 maggio 2014,

determinante per stabilire la correttezza del provvedimento impugnato (cfr. DTF

121.

V 366 consid. 1b), lo stato di salute del ricorrente, rispetto alla

precedente valutazione sfociata nella decisione del 23 febbraio 2012, non ha

subito un peggioramento che possa incidere notevolmente sul diritto alla

prestazione, a giusta ragione l’UAI ha respinto la richiesta del ricorrente.

A

questo proposito non è necessario esaminare oltre la valutazione dei periti del

SAM secondo cui, contrariamente a quanto stabilito nell’ambito della precedente

procedura e dal dr. med. __________, nelle attività già svolte in passato l’insorgente

è capace al lavoro al 70% dal mese di marzo 2011.

Trattandosi

di un miglioramento, ciò non sarebbe comunque d’aiuto all’insorgente.

Va

infine abbondanzialmente rilevato che l’interessato, per i motivi che seguono,

non avrebbe in ogni caso nessun diritto ad una rendita (o a provvedimenti

professionali), neppure se si volesse procedere con l’abituale raffronto dei

redditi.

2.8

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente

possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame dagli

atti emerge che nel 2009 senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe

conseguito un reddito di fr. 62'610 (cfr. doc. AI 51-1 e doc. V), aggiornato

nel 2013 a fr. 64'702 (+ 0.8% nel 2010; + 1% nel 2011; + 0.8% nel 2012; + 0.7%

nel 2013; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen /03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

2.9

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie

économique, 12-2014, p. 94).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del

26.

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI aveva deciso una riduzione del 10% (5% per attività

leggere e 5% per altri fattori di riduzione), ribadita in sede di risposta

(doc. V).

A questo proposito va

rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à

des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération

comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la

nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel

caso di specie la riduzione del 10% rientra nei limiti giurisprudenziali

riconosciuti in casi simili e va confermata. Del resto, anche se si volesse,

per pura ipotesi di lavoro, aumentare al 15% la riduzione concessa, tenendo

così conto in maniera maggiormente generosa delle limitazioni cui è soggetto il

ricorrente nell’ambito dell’esercizio di un’attività lavorativa leggera, il

grado d’invalidità non permetterebbe in ogni caso al ricorrente di beneficiare

di prestazioni dell’AI.

Infatti, raffrontando il

reddito da valido di fr. 64’702 con quello da invalido di fr. 62’844, ridotto

del 15% a fr. 53’417, si ottiene un grado d’invalidità del 17%.

In queste condizioni il

ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico del

ricorrente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

Nella

fattispecie, dagli atti emerge che l’insorgente è al beneficio della pubblica

assistenza.

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti