32.2014.83
Nuova domanda di prestazioni AI respinta in assenza di un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato. Conferma della decisione dell'amministrazione
18 maggio 2015Italiano50 min
Source ti.ch
accomandata
Incarto
n.
32.2014.83
cs
Lugano
18 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 maggio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 23 febbraio
2012 (doc. AI 74 e seguenti), l’UAI ha assegnato a RI 1, nato nel 1964, una
rendita intera limitata nel tempo per il periodo dal 1° aprile 2010 al 28
febbraio 2011, ritenuto, per il periodo successivo, un grado d’invalidità del
12% (cfr. doc. AI 71-2).
1.2. Il 20 febbraio 2013 RI 1 ha
inoltrato una nuova richiesta di prestazioni dell’AI (doc. AI 76). Dopo aver
effettuato gli accertamenti ritenuti necessari ed in particolare fatto
allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM (doc. AI 96), con
decisione dell’8 maggio 2014, preavvisata dal progetto del 24 gennaio 2014
(doc. AI 100-1), l’UAI ha respinto la domanda ritenuto come “le
considerazioni poste dai nostri medici, in seguito all’espletamento di una
perizia pluridisciplinare in data 16.01.2014, ci permettono di stabilire che la
situazione clinica successiva a tale data è conforme a quella rilevata in sede
di visita medica di chiusura da parte della __________ nel mese di novembre
2011, momento in cui non erano più adempiute le condizioni per l’ottenimento di
una rendita” (doc. AI 115-1/2).
1.3. , rappresentato dall’avv. RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale
l’annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento di una rendita d’invalidità
ed in via subordinata la retrocessione dell’incarto all’UAI alfine di esperire
nuovi accertamenti. Contestualmente ha domandato di essere messo al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
L’insorgente rammenta di
essere stato vittima, nel 2009, di un infortunio sul posto di lavoro;
scivolando da una scala a pioli si è procurato una frattura complessa
trimalleolare atipica alla caviglia destra. Inoltre è stato affetto da un
carcinoma maligno ed è stato sottoposto a nefrectomia allargata del rene destro.
Il ricorrente rileva
alcune discrepanze tra le conclusioni del dr. med. __________, in occasione
della visita di chiusura del 22 novembre 2010, e le valutazioni del dr. med. __________,
in occasione della perizia del SAM. Quest’ultimo ha accertato che l’insorgente
presenta gravi disturbi e dolori tali da non permettergli di deambulare senza
stampella, rispettivamente di trovare giovamento solo in posizione sdraiata e
gonfiori diffusi alla caviglia ed alla gamba destra che impediscono qualsiasi
miglioramento della capacità lavorativa. Questa sintomatologia non è tuttavia
stata spiegata, né motivata, ma accantonata nelle conclusioni a fronte di
referti medici radiologici dai quali emergerebbe che l’intervento subito
dall’assicurato è riuscito. D’altra parte, sempre secondo il ricorrente, la
medesima sintomatologia si è aggravata nel tempo ed aveva giustificato
l’assegnazione di una rendita limitata nel tempo.
L’interessato ritiene che
la perizia sia lacunosa non avendo individuato la causa della sintomatologia
invalidante, ciò che impedisce un giudizio corretto sull’oggetto della lite e
non avendo descritto le possibilità di lavoro concrete.
Circa l’aspetto economico
l’insorgente evidenzia che non è stata effettuata la deduzione del 25% dal
reddito da invalido, ciò che permetterebbe perlomeno di aver diritto ai
provvedimenti professionali.
L’interessato sostiene che
l’UAI ha riconosciuto un grado d’invalidità totale limitato nel tempo, ma che
la perizia non mette in evidenza quali siano stati i miglioramenti oggettivi
della situazione attuale rispetto al periodo in cui fu erogata la prestazione,
ritenuto che il quadro generale sintomatologico è nel frattempo oggettivamente
peggiorato. Dal punto di vista psicologico la situazione è divenuta più critica
e la cronicizzazione della sintomatologia non può più essere limitata facendo
uso di medicamenti, i quali a lungo termine possono comportare complicazioni
gravi in particolare ai reni, in considerazione dell’operazione subita in
seguito al carcinoma. Infine il ricorrente sostiene che l’amministrazione
avrebbe dovuto procedere con un nuovo calcolo del reddito da invalido.
1.4. Con risposta del 26 giugno
2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso, evidenziando che anche volendo
procedere all’usuale raffronto dei redditi, l’insorgente non avrebbe comunque
diritto ad alcuna prestazione, essendo il grado d’invalidità del 12% (doc. V).
1.5. Il 14 luglio 2014
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, rilevando che “il
referto conferma l’esistenza di problematiche oggettive alla caviglia destra”
che “la perizia pluridisciplinare lascia trasparire (così come segnatamente
evidenziato in sede di ricorso ed osservazioni al lod. UAI) ma delle quali non
ne viene tratta a nostro avviso la debita conclusione. Anche le conclusioni per
quanto attiene gli aspetti d’ordine psicologico si ritiene che non sia stato
debitamente preso in considerazione l’insieme delle patologie dell’assicurato e
la loro cronicizzazione” (doc. VII).
1.6. Con osservazioni del 18
luglio 2014, cui ha allegato una presa di posizione del 17 luglio 2014 del
medico SMR, dr. med. __________, l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione
dell’impugnativa (doc. IX + Bis).
1.7. Il 10 settembre 2014
l’insorgente ha prodotto un rapporto del 29 agosto 2014 del dr. med. __________,
specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. XI), su cui l’UAI,
per il tramite del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XIII/Bis), si è
espressa il 22 settembre 2014, ribadendo la richiesta di respingere il ricorso
(doc. XIII).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.3. Secondo
la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di
nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un
esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi della decisione del 23 febbraio 2012 (doc. AI 74-1),
tramite la quale l’amministrazione ha assegnato una rendita AI limitata nel
tempo dal 1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, ritenuto che in seguito vi è un
grado d’invalidità del 12%.
L’amministrazione si era
basata per la sua valutazione su quanto deciso dalla __________, e meglio sulla
__________ del dr. med. __________, __________, FMH chirurgia generale e della
mano, del 22 novembre 2010 (doc. __________ 61), che aveva diagnosticato: esiti
da osteosintesi dopo frattura trimalleollare a destra il 10.4.2009, intervento
avvenuto il giorno dell’infortunio, nel frattempo guarita in posizione
fisiologica, esiti da morbo di Sudek con osteopenia in risoluzione, esiti da
asportazione materiale di osteosintesi fibula e malleolo mediale destro (doc. __________
61-3).
Lo specialista ha
affermato:
" Valutazione
Soggettivamente l’assicurato accusa ancora importanti
dolori alla caviglia destra, con accentuazione della sintomatologia algica,
stranamente cammina ancora con due bastoni, pure con accentuazione della
situazione.
Secondo l’assicurato il ricovero nella clinica di __________ anche
se di un mese non sarebbe servito a nulla.
Inoltre dolori a livello della colonna vertebrale lombare,
all’anca e coscia sinistra.
Oggettivamente persiste una vistosa zoppia a destra con
impossibilità di deambulazione sulla punta delle dita dei piedi e sui talloni,
un modico edema a livello dei due malleoli mediale e laterale, i legamenti
interni e laterali sono stabili, segno di tiretto negativo, lo spostamento
passivo a livello dell’articolazione tibio-alare causa al paziente dolori, pure
alla compressione sul calcagno destro.
Conclusioni
Dal punto di vista medico l’assicurato terminerà la cura di
fisioterapia in corso per la caviglia destra, attualmente al ritmo di 2-3
sedute la settimana (…)
Dal punto di vista amministrativo come anche riconosciuto dai
colleghi della Clinica di __________ il lavoro di manovale edile
dell’assicurato non è più esigibile.
Nel definire l’esigibilità lavorativa i colleghi di __________ si
esprimono sulla possibilità dell’esecuzione di un lavoro leggero medio, anche
il paziente ha riconosciuto questa problematica e vuole intraprendere una nuova
attività in questo senso e secondo l’espressione dell’esigibilità
sottodescritta.
Capacità lavorativa nella misura massima possibile secondo
l’esigibilità sotto-espressa a partire dall’1.12.2010.
Esigibilità di lavoro
Riguardante la problematica in stato dopo infortunio e intervento
chirurgico per frattura trimalleolare della caviglia destra (10.4.2009).
L’assicurato può portare pesi molto leggeri fino a 5 kg e fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi leggeri dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi pure senza limitazione, pesi medi dai 10 ai 25 kg fino all’altezza dei fianchi spesso, pesi di maggior entità (dai 25 ai 45 kg) fino all’altezza dei fianchi solo di rado.
Il paziente non può più portare pesi molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi. Può sollevare oltre l’altezza del petto fino e oltre ai 5 kg senza limitazione.
Maneggio di attrezzi leggeri di precisione e medi senza
limitazione, lavoro manuale pesante e rozzo spesso, lavoro molto pesante di
rado, nessun problema nella rotazione delle due mani e arti superiori.
Lavori sopra la testa, di rotazione possibili senza limitazioni.
Posizione seduta inclinata in avanti senza limitazione, posizione
in piedi e inclinata in avanti spesso, posizione inginocchiata e con flessione
delle ginocchia talvolta.
Posizione di lunga durata seduta senza limitazione, camminare
oltre 50 metri talvolta, camminare lunghi tratti di rado, camminare su terreno
accidentato mai.
Salire dalle scale talvolta, su scale a pioli di rado.
Uso delle due mani senza problema.
Nessun problema neppure nell’equilibrio e nello stare in
equilibrio." (doc. __________ 61-3/4)
Il 24 marzo 2011 il dr.
med. __________, FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, ha evidenziato come “lo
stato locale e gli esami radiologici sono in notevole discrepanza con le
lamentele del paziente in particolare al fatto che necessita l’uso di due
stampelle” e che “ho consigliato al paziente di lasciare le stampelle e
confermo senz’altro che non può più esercitare la sua attività lavorativa di
manovale edile. Sono invece anche del parere che è abile nella misura massima
possibile in un’attività adeguata” (doc. __________ 72-172), mentre il 17
maggio 2011 il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia,
ha affermato che “per quanto concerne la capacità lavorativa ritengo che il
paziente sarebbe abile al lavoro nella misura massima possibile in una attività
adeguata. Nella sua attività lavorativa di manovale edile il paziente rimane
inabile ed una ripresa di questa attività non sarà da prevedere” (doc. __________
73-2).
In seguito alla richiesta
di nuove prestazioni l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia medica plurisciplinare
ad opera del SAM (psichiatrica: dr. ssa med. __________; reumatologica: dr.
med. __________; internistica: dr. medi __________; cfr. doc. AI 93-1 e 96).
Dopo aver descritto gli
atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica,
sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di laboratorio e radiologici,
Fatti
i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di
pregressa frattura trimalleolare alla caviglia destra, 10 aprile 2009 con:
pregressa osteosintesi con placca antiglide, viti e kirschner mediale, chiodo
endomidollare TEN e vite tricorticale alla fibula, 10.4.2009; pregresso
sviluppo di morbo di Sudeck, pregressa AMO, 12.6.2009 e 24.2.2010 e la diagnosi
senza influenza sulla capacità lavorativa di cervicotoracolombalgie con/su
leggera alterazione di tipo statico e tendenza a reumatismo delle parti molli;
pregressa nefrectomia radicale per carcinoma a cellule chiare stadio pT1a N0
M0, 4.2.2013, Struma I.
I periti hanno evidenziato
che dal punto di vista psichiatrico non viene posta alcuna diagnosi e
l’interessato è completamente abile al lavoro (doc. AI 96-17).
Circa l’aspetto
reumatologico, i periti hanno ripreso le valutazioni del dr. med. __________:
" (…)
“ Per
quanto riguarda la problematica fratturativa egli è stato valutato dal punto di
vista peritale dal __________ __________. Persistono i dolori che sono
diventati cronici e invalidanti. Vi è, come vi era già precedentemente, alle
visite dei colleghi ortopedici sia durante la degenza presso la clinica di __________,
come pure alla visita medico-fiduciaria e anche alle visite del Dr. med. __________
una chiara discrepanza tra la sintomatologia dolorosa invalidante e i reperti
clinici e radiologici. Attualmente vi è una certa dolenzia alla palpazione al
malleolo laterale destro che si riscontra per altro anche al malleolo laterale
di sinistra. Non vi sono gonfiori. Vi è una buona mobilità della articolazioni
della caviglia. L’indagine radiologica, da ultimo eseguita, mostrano uno
sperone osseo fibulare nella parte distale della fibula. Per quanto riguarda
l’articolazione tibio-tarsica questa non mostra segni degenerativi di rilievo.
Il quadro clinico è completato da dei dolori a tutta la gamba destra, alla
loggia renale destra e sinistra, a livello paravertebrale lombare e toracale
interscapolare e nella zona cervicale. Dolori di tipo diffuso che interessano
soprattutto le parti molli e la muscolatura paravertebrale.”
Secondo il nostro consulente il quadro clinico è da mettere in
relazione con un reumatismo delle parti molli e vi è stata una generalizzazione
della sintomatologia a partire dall’infortunio del 2009 sino ad oggi.
Come manovale-muratore, aiuto giardiniere, uomo tutto fare ed
aiuto cucina il nostro consulente valuta l’A. abile al lavoro nella misura del
70% al più tardi a partire dalla valutazione __________ di chiusura del Dr.
med. __________ del 22.11.2010.
Il nostro consulente si discosta dalla valutazione del Dr. med. __________
che ha codificato un’incapacità lavorativa completa come manovale edile.
Secondo il nostro consulente l’evoluzione dei disturbi in questi tre anni ed i
reperti oggettivabili (come descritti precedentemente) permettono di inquadrare
in modo diverso i dolori accusati dall’A. alla caviglia ds.
In un’attività adatta che tenga in considerazione i limiti
funzionali già determinati dal Dr. med. __________ l’A. è abile al lavoro in
misura completa a partire dal 22.11.2010. Le alterazioni ed i disturbi accusati
alla colonna vertebrale non sono tali da modificare i limiti funzionali o
aggiungerne altri; non hanno nessun influsso sulla capacità lavorativa.
Consiglia un reinserimento professionale.
Come casalingo l’A. è totalmente abile al lavoro.
Ci permettiamo di riportare i limiti funzionali descritti dal Dr.
med. __________ nel suo rapporto del 22.11.2010:
(…)
Al riguardo dei sopraccitati limiti il nostro consulente aggiunge:
“ Tenendo
in considerazione l’evoluzione dei disturbi a ormai quattro anni dall’infortunio
e la tendenza alla generalizzazione della sintomatologia, nonché una
discrepanza per quanto riguarda i reperti oggettivabili e i sintomi invalidanti
dobbiamo ritenere che le limitazioni funzionali determinate dal collega
ortopedico della __________ siano in parte sovrastimate.”
Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa
dell’A.
Non vi sono segni per una ripresa della malattia tumorale renale;
per l’intervento eseguito il 4.2.2013 si può codificare una capacità lavorativa
dello 0% durante ca. tre mesi dalla dimissione ospedaliera, cioè sino a metà
maggio 2013.
Per il trattamento dell’ipercolesterolemia si consiglia una dieta
associata a statine.
Il nostro consulente in reumatologia constata una tendenza al
reumatismo delle parti molli. La nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________
esclude la presenza di una sindrome da dolore somatoforme." (doc. AI
96-19)
I periti hanno concluso
per una capacità lavorativa del 70% (presenza tutto il giorno ma con rendimento
ridotto) nelle attività precedentemente svolte di manovale edile, aiuto
giardiniere, operaio e aiuto cucina dal marzo 2011, ossia dopo la visita presso
l’ortopedico (doc. AI 96-20), mentre in attività leggere e confacenti al suo
stato di salute l’insorgente è completamente abile al lavoro in attività
rispettose delle limitazioni descritte dal dr. med. __________ nel rapporto del
22 novembre 2010.
I periti hanno inoltre
evidenziato che a causa dell’intervento di nefrectomia l’assicurato è abile al
lavoro nella misura dello 0% durante circa tre mesi dopo la dimissione
ospedaliera, cioè sino a metà maggio 2013 (ricovero ospedaliero dal 4 febbraio
al 10 febbraio 2013).
Il 20 gennaio 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato la valutazione del SAM (doc. AI
97-3).
In sede amministrativa
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in particolare un
rapporto del 20 febbraio 2014 del dr. med. __________, FMH medicina generale,
medico curante dell’insorgente, il quale ha rilevato come “il paziente è
noto per un trauma alla gamba sinistra con frattura complessa a livello della
caviglia” e che “nonostante le misure terapeutiche (riabilitazione
stazionaria, fisioterapia), il paziente non raggiunge il ricupero funzionale
per potere riprendere una attività lavorativa adeguata al suo stato di salute
attuale. Tuttora il paziente rimane limitato nella deambulazione, dolori al
carico sulla gamba sinistra e alla caviglia” ed ha concluso affermando che
l’interessato è inabile al 100% nell’attività di manovale (doc. AI 106-5).
Il referto è stato
trasmesso al SAM, il quale ha confermato la sua valutazione (doc. AI 113-1).
Anche il medico SMR, dr. med. __________, ha ribadito le precedenti conclusioni
(doc. AI 114-1).
Con il ricorso
l’assicurato ha prodotto un certificato del 10 giugno 2014 del proprio curante,
dr. med. __________, il quale ha affermato:
" (…)
Il paziente a margine è stato sottoposto ad un intervento di
osteosintesi per una frattura complessa trimalleolare alla caviglia sinistra in
data del 10.04.2009. Il decorso ulteriore non è stato del tutto favorevole in
quanto si è sviluppato un morbo di Sudeck. Questa patologia ha avuto un impatto
notevole su il ricupero funzionale della caviglia. A fronte della persistenza
della sintomatologia algica, il paziente viene sottoposto ad un’ablazione del
materiale di osteosintesi in data del 12.06.2009 e del 24.02.2010.
Nel frattempo il paziente è stato messo al beneficio di
fisioterapia intensiva ambulatoriale, a anche in ambito stazionario presso la
Clinica __________ di __________. Nonostante queste misure terapeutiche,
persistono dolori cronici, prevalentemente al carico, di tipo temporodipendenti
che costringono il paziente al sostegno di stampelle fin dall’inizio. Tuttora
lo spostamento è possibile solo con una stampella.
Dal punto di vista accertamenti, gli esami di radiologia parlano
per una guarigione e consolidazione delle frattura, a fronte della persistenza
di una sintomatologia algica.
Nel contesto generale, il paziente è stato colpito psicologicamente
della comparsa di un carcinoma maligno a cellule chiare, è stato sottoposto ad
una nefrectomia allargata del rene destro. Sicuramente questo evento non è un
fattore favorevole sulla prognosi della capacità lavorativa. La perizia
psichiatrica opta per una abilità totale, senza tenere conto del quotidiano
vissuto dal paziente sin dal 2009, con tutti la costellazione di fattori
scatenanti negativi (perdita di lavoro, isolamento sociale, assistenza ecc)
tuttora presenti.
Quale medico curante, ritengo il signor RI 1 inabile al 100% per le
attività pesanti (massimo del peso 5-10 kg). Inoltre abbiamo organizzato una valutazione dello stato attuale della caviglia sinistra tramite un RMI in data
del 23.06.2014." (doc. B)
L’insorgente ha poi
prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in radiologia
della Clinica __________ di __________, il quale, dopo aver effettuato una
risonanza magnetica del piede sinistro in data 23 giugno 2014, ha rilevato la presenza di un edema della spongiosa ossea del V metatarso e dei tessuti molli
circostanti il V metatarso e un edema osseo anche a livello dello scafoide
(doc. F).
Chiamato ad esprimersi in
merito il medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha
affermato:
" (…)
Dalla perizia SAM (rapporto del 16 gennaio 2014) emerge che
l’assicurato che dimostra una tendenza al reumatismo delle parti molli accusa
dolori piuttosto diffusi, per lo più localizzati a destra. Nel riassunto degli
atti non si nota nessun riferimento ad una patologia a carico del piede
sinistro. L’oggettività clinica descritta dal perito SAM è “caratterizzata da
una zoppia paradossale molto accentuata con cedimenti … e scarico all’appoggio
della gamba destra in particolar medo per i dolori risentiti nella zona del
piede e della caviglia destra”
Valutazione:
L’edema osseo evidenziato dalla risonanza magnetica in
discussione, non necessariamente di rilevanza clinica, può essere di origine
post-traumatica (infatti, nella perizia si legge “a causa dei problemi deambulatori,
l’assicurato è inciampato ed è caduto due volte”). Non è invece descritto un
referto clinico oggettivo corrispondente, non sono da presumere delle
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non vi sono nuovi elementi rispetto
alla perizia SAM.” (doc. IX/Bis)
L’assicurato ha poi
trasmesso un certificato del 29 agosto 2014 del dr. med. __________, FMH
chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha posto la diagnosi di edema
osseo piede sinistro e disturbi persistenti caviglia destra in stato da
riduzione ed oestesintesi frattura trimalleolare atipica a destra il 10.4.2009
(doc. H). Il medico ha evidenziato:
" (…)
Anamnesi:
il paziente da qualche tempo accusa dei dolori al piede sinistro
ed alla caviglia sinistra presenti camminando. Anamnesticamente non vi è stato
un trauma. Al bisogno assume degli analgesici. E’ stata eseguita una RM che ha
mostrato un edema osseo del V° metatarso e dei tessuti circostanti il V°
metatarso ed un edema osseo a livello dello scafoide.
Esame clinico:
Piede-caviglia sinistra: mobilità libera ed indolente. Dolenzia
diffusa alla palpazione. Lieve gonfiore.
Valutazione e procedere:
Il paziente presenta un edema osseo al piede sinistro
eventualmente dovuto ad un sovraccarico di quest’ultimo. Proporrei di iniziare
una fisioterapia di analgesia locale. Inoltre assunzione di analgesici al
bisogno. Gli ho anche prescritto del Miacalcic 200 l. E spray che dovrebbe accelerare la guarigione. Inoltre gli ho consigliato di usare delle
stampelle.
Ho previsto un controllo dopo la fisioterapia." (doc. H)
Il 17 settembre 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che:
" (…)
Valutazione:
- l’assicurato
presenta una intercorrente problematica al piede sinistro, problematica
documentata dal 23.6.2014, data della RM, quindi posteriore la decisione in
questione
- in
occasione della perizia SAM tale problematica non era presente
- si
tratta d’una problematica di entità limitata ev. in relazione al sovraccarico
del piede sinistro scaricando il piede destro
- da
parte dell’ortopedico curante non viene attestata una IL
- la
prognosi della patologia è favorevole, patologia sintomatica unicamente
camminando con mobilità del piede libera ed indolore." (doc. XIII/Bis)
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per
l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il
valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 gennaio 2014 (doc. AI 96-1),
confermata dai medici SMR __________ (doc. AI 97-3), __________ (doc. IX/Bis) ed
__________ (doc. XIII/Bis).
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti,
dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di
laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di pregressa frattura trimalleolare alla caviglia destra, 10 aprile
2009 con: pregressa osteosintesi con placca antiglide, viti e kirschner
mediale, chiodo endomidollare TEN e vite tricorticale alla fibula, 10.4.2009;
pregresso sviluppo di morbo di Sudeck, pregressa AMO, 12.6.2009 e 24.2.2010 e
la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di cervicotoracolombalgie
con/su leggera alterazione di tipo statico e tendenza a reumatismo delle parti
molli; pregressa nefrectomia radicale per carcinoma a cellule chiare stadio
pT1a N0 M0, 4.2.2013, Struma I.
I
periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente
sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
In particolare, per quanto
concerne l’asserita discrepanza tra le affermazioni figuranti al punto 2.2 del
referto del dr. med. __________ (“affezione attuale”, doc. AI 96-33) e
le costatazioni effettuate dal medesimo consulente e dal dr. med. __________,
va evidenziato che quanto riportato a pag. 5 del referto consiste nella
descrizione delle sofferenze descritte dal medesimo ricorrente. I dati
oggettivi, come del resto costatato anche dagli altri specialisti che si sono
chinati sul caso dell’insorgente, danno esiti diversi (cfr. doc. __________
72-172, referto del 24 marzo 2011 del dr. med. __________: “[…] lo stato
locale e gli esami radiologici sono in notevole discrepanza con le lamentele
del paziente in particolare al fatto che necessita l’uso di due stampelle […]”;
doc. __________ 61/3, referto del 22 novembre 2010 del dr. med. __________: “[…]
soggettivamente l’assicurato accusa ancora importanti dolori alla caviglia
destra, con accentuazione della sintomatologia algica, stranamente cammina
ancora con due bastoni, pure con accentuazione voluta della situazione […]”;
doc. AI 85-8, referto della Clinica di __________ del 10 aprile
2009: “[…] Das Ausmass der demonstrierten
physischen Einschränkungen lässt sich mit den objektivierbaren pathologischen
Befunden der klinischen Untersuchung und bildgebenden Abklärung sowie den
Diagnosen nur zum Teil erklären […]”; doc. AI 96-19, perizia del SAM: „[…] Vi è, come vi era già
precedentemente, alle visite dei colleghi ortopedici sia durante la degenza
presso la clinica di __________, come pure alla visita medico-fiduciaria e
anche alle visite del Dr. med. __________ una chiara discrepanza tra la
sintomatologia dolorosa invalidante e i reperti clinici e radiologici”).
Il dr. med. __________
ha pure indicato le ragioni per le quali, pur in presenza di una
generalizzazione della sintomatologia a partire del 2009, ha ritenuto le medesime limitazioni poste dal dr. med. __________, rilevando che all’epoca le
limitazioni sono state in parte sovrastimate (doc. AI 96-19). Quanto alla
circostanza secondo cui nella perizia non sarebbero indicati i miglioramenti
dello stato di salute rispetto al periodo in cui ha percepito una rendita dal
1° aprile 2010 al 28 febbraio 2011, va evidenziato che questa censura andava
semmai sollevata nell’ambito della precedente procedura sfociata nella
decisione del 23 febbraio 2012, tramite la quale era stata riconosciuta la
rendita limitata nel tempo e dove l’UAI aveva motivato il proprio provvedimento
(doc. AI 71-2).
In concreto
occorre invece esaminare se successivamente alla decisione del 23 febbraio 2012
vi è stata una modifica rilevante dello stato di salute (e meglio, in concreto,
un peggioramento) suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione.
Circa il
peggioramento dello stato di salute per il periodo dal mese di febbraio al mese
maggio 2013, esso è stato compiutamente motivato dai periti sulla base della
circostanza che l’interessato, “a causa dell’intervento di nefrectomia”
è rimasto inabile al lavoro al 100% durante tre mesi dopo la dimissione
ospedaliera, ossia fino a metà maggio (ricovero ospedaliero dal 4 al 10
febbraio 2013; cfr. doc. AI 96-21).
Ne segue che
non vi sono motivi per non attribuire piena forza probante alla valutazione
peritale del SAM.
Del resto
l’insorgente, tranne per quanto concerne il certificato del 20 febbraio 2014
del proprio medico curante, __________ (doc. AI 106-5), di cui si dirà in
seguito, si è in sostanza limitato a produrre documentazione medica successiva all’emanazione
della decisione impugnata, la quale, in ogni caso non è atta a sovvertire le
conclusioni peritali in ambito AI.
In
primo luogo va evidenziato che secondo costante giurisprudenza,
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in
concreto l’8 maggio 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I
fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121
Considerandi
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
I referti del dr. med. __________
del 10 giugno 2014 (doc. B) del dr. med. __________ del 23 giugno 2014 (doc. F
e G) e del dr. med. __________ del 29 agosto 2014 (doc. H), sono successivi
all’emissione della decisione impugnata che delimita temporalmente il potere
cognitivo del Tribunale.
Inoltre a norma dell’art.
88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, occorre tenere conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole.
Rilevato che la RM del piede
sinistro che fa stato di un edema della spongiosa ossea del V metatarso e dei
tessuti molli circostanti e a livello dello scafoide è stata effettuata il 23
giugno 2014, l’eventuale aggravamento dello stato di salute può essere fatto
risalire al più presto al momento in cui esso è stato refertato, e dunque
oggettivato, per la prima volta da uno specialista (cfr. anche la sentenza
32.2013.12
del 1° ottobre 2013 [il successivo ricorso al TF è stato dichiarato
inammissibile: sentenza 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014]). Anche il dr. med. __________,
medico SMR, ha potuto accertare che in occasione della, recente rispetto
all’emissione della decisione, perizia del SAM la problematica al piede
sinistro non era presente (doc. XIII/Bis). Essa andrebbe pertanto semmai fatta
valere nell’ambito di una nuova domanda.
Questo TCA evidenzia
comunque che, anche se si volessero prendere in considerazione, i nuovi referti
non modificherebbero l’esito della valutazione peritale. A prescindere dalla
circostanza che, in ogni caso, né il dr. med. __________ (doc. F), né il dr.
med. __________ (doc. H), si sono espressi circa le conseguenze sulla capacità
lavorativa in attività leggere dell’edema osseo al piede sinistro, va comunque
rilevato che i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, dopo aver
visionato la nuova documentazione medica prodotta, non hanno accertato alcuna
incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute. Il dr. med. __________ evidenzia che l’edema
osseo “non necessariamente” è di “rilevanza clinica” e che non
sono “da presumere delle ripercussioni sulla capacità lavorativa. Non vi
sono nuovi elementi rispetto alla perizia SAM” (doc. IX). Neppure il dr.
med. __________ fa stato di una incapacità lavorativa ed ha rilevato che la
prognosi è favorevole, che la patologia sintomatica è limitata unicamente
camminando e che la mobilità del piede è libera ed indolore (doc. XIII/Bis).
A questo proposito, circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo
6.
LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete
in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne
le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Va del resto evidenziato,
a comprova che la problematica è di entità limitata, che il dr. med. __________,
il 29 agosto 2014, ha accertato, circa il piede e la caviglia a sinistra, una “mobilità
libera e indolente”, limitando la cura ad una fisioterapia di analgesia
locale ed all’assunzione di alcun medicamenti e spray che dovrebbero accelerare
la guarigione (doc. H).
Non vi sono pertanto
elementi medici oggettivi per una patologia invalidante e per un’incapacità
lavorativa in attività leggere.
Non possono essere d’aiuto
al ricorrente neppure le valutazioni del 20 febbraio 2014 (doc. AI 106-5) e del
10.
giugno 2014 (doc. B), del medico curante, dr. med. __________, medicina
generale, chirurgo. Il medico si limita in sostanza a descrivere le già note
patologie di cui è affetto il proprio paziente, contestando genericamente, ma
senza apportare alcun elemento medico oggettivo, la perizia del SAM e
concludendo per una completa inabilità lavorativa del ricorrente, nella
precedente attività.
Va qui rammentato che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (sentenza 9C_1070/2008 del
20.
agosto 2009, consid. 7.4). Anche perché il medico curante, che vede il proprio
paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, di esacerbazione del
male, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute
rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura
in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR
2008.
IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In una sentenza
9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, il Tribunale federale, in un caso dove
l’assicuratore ha interpellato due medici di fiducia per stabilire la capacità
lavorativa del ricorrente, ha confermato la sua giurisprudenza secondo la quale
occorre tenere conto della differenza esistente, ai fini probatori, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. anche sentenza 9C_114/2007 del 20 luglio 2007
consid. 3.2.3 e I 701/05 del 5 febbraio 2007 consid. 2) e occorre considerare
che per il rapporto di fiducia esistente con il paziente i rapporti dei medici
curanti, anche se specialisti, vanno di principio valutati con le dovute
cautele (cfr. anche DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353; cfr. pure sentenze I
655/05 del 20 marzo 2006 consid. 5.4 e I 814/03 del 5 aprile 2004 consid. 2.4.2
con riferimenti).
Del
resto, in concreto, determinante è piuttosto la circostanza che l’interessato è
completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al proprio stato
di salute con le limitazioni già descritte dal dr. med. __________ nell’ambito
della precedente procedura e non vi sono atti medici oggettivi che, successivamente
alla perizia SAM, possano far ritenere che l’interessato non possa esercitare
un’attività leggera e confacente al suo stato di salute al 100%.
2.6
L’assicurato sostiene che i
medici non hanno indicato quale tipo di attività sarebbe esigibile.
Secondo la giurisprudenza,
se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6
; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente
sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività
professionali più leggere da un profilo dell'impegno fisico rispetto a quella
originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e
dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata
nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo
Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro
esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che
il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di
esercitare in maniera completa. La __________, nella decisione del 17 agosto
2011, aveva del resto elencato una serie di professioni esigibili (addetto alla
confezione di cioccolata, incassatore-imballatore, controllore
dell’imbottigliamento, aiuto montatore elettricista o aiuto meccanico; cfr.
doc. __________ 79-2).
2.7
Ne
segue che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la perizia del SAM va
confermata. La generalizzazione della sintomatologia non ha modificato la
capacità di lavoro del ricorrente in attività leggere e confacenti al suo stato
di salute e le limitazioni già descritte dal dr. med. __________ nel 2010
permangono valide.
Ritenuto
che fino alla data dell’emissione della decisione formale dell’8 maggio 2014,
determinante per stabilire la correttezza del provvedimento impugnato (cfr. DTF
121.
V 366 consid. 1b), lo stato di salute del ricorrente, rispetto alla
precedente valutazione sfociata nella decisione del 23 febbraio 2012, non ha
subito un peggioramento che possa incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione, a giusta ragione l’UAI ha respinto la richiesta del ricorrente.
A
questo proposito non è necessario esaminare oltre la valutazione dei periti del
SAM secondo cui, contrariamente a quanto stabilito nell’ambito della precedente
procedura e dal dr. med. __________, nelle attività già svolte in passato l’insorgente
è capace al lavoro al 70% dal mese di marzo 2011.
Trattandosi
di un miglioramento, ciò non sarebbe comunque d’aiuto all’insorgente.
Va
infine abbondanzialmente rilevato che l’interessato, per i motivi che seguono,
non avrebbe in ogni caso nessun diritto ad una rendita (o a provvedimenti
professionali), neppure se si volesse procedere con l’abituale raffronto dei
redditi.
2.8
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso in esame dagli
atti emerge che nel 2009 senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe
conseguito un reddito di fr. 62'610 (cfr. doc. AI 51-1 e doc. V), aggiornato
nel 2013 a fr. 64'702 (+ 0.8% nel 2010; + 1% nel 2011; + 0.8% nel 2012; + 0.7%
nel 2013; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen /03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
2.9
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la
più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la
Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;
cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie
économique, 12-2014, p. 94).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x
102,5) nel 2013.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio
ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del
26.
agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il
diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI aveva deciso una riduzione del 10% (5% per attività
leggere e 5% per altri fattori di riduzione), ribadita in sede di risposta
(doc. V).
A questo proposito va
rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à
des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération
comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Nel
caso di specie la riduzione del 10% rientra nei limiti giurisprudenziali
riconosciuti in casi simili e va confermata. Del resto, anche se si volesse,
per pura ipotesi di lavoro, aumentare al 15% la riduzione concessa, tenendo
così conto in maniera maggiormente generosa delle limitazioni cui è soggetto il
ricorrente nell’ambito dell’esercizio di un’attività lavorativa leggera, il
grado d’invalidità non permetterebbe in ogni caso al ricorrente di beneficiare
di prestazioni dell’AI.
Infatti, raffrontando il
reddito da valido di fr. 64’702 con quello da invalido di fr. 62’844, ridotto
del 15% a fr. 53’417, si ottiene un grado d’invalidità del 17%.
In queste condizioni il
ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico del
ricorrente.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, p. 544).
Nella
fattispecie, dagli atti emerge che l’insorgente è al beneficio della pubblica
assistenza.
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti