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Decisione

32.2014.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 giugno 2015Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i succitati complementi peritali, con scritto 7 maggio 2014 il SAM ha ricordato

che:

"

(…)

In data 25.9.2013, ore 11:45, vi è stata una

discussione plenaria con i consulenti coinvolti nella perizia (Dr. med. __________,

Dr. med. __________ e Dr. med. __________): tutti concordavano con quanto

descritto nella perizia SAM, in particolare che in un'attività adeguata le

varie inabilità lavorative descritte non vanno sommate, in quanto le patologie

che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano delle

riduzioni del rendimento che si sovrappongono (dal punto di vista neurologico

viene descritta con ripercussione sulla capacità lavorativa una patologia al

rachide, che viene anche descritta con ripercussione sulla capacità lavorativa

in ambito reumatologico, il consulente psichiatra pure descrive una sindrome

dolorosa precisando nel suo rapporto del 17.4.2014 che l'incapacità lavorative

dal punto di vista psichiatrico non porta a un incremento dell'inabilità lavorativa

dal punto di vista somatico, ovvero non va sommata). Tutti i consulenti

concordano sul fatto che un'attività adeguata allo stato di salute esigibile

nella misura del 50%." (doc. AI 106/4)

Tali

risultanze sono state confermate dal SMR nelle sue annotazioni 8 maggio 2014

(doc. AI 107).

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica del SAM

(in particolare l’aspetto neurologico e psichiatrico), rimarcando come non sia

stato predisposto un consulto ortopedico. Il ricorrente sostiene inoltre che l’incapacità

lavorativa globale sia superiore al 50%.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23

settembre 2004).

2.7. Ritornando al caso in esame, non occorre pronunciarsi in merito

alle contestazioni relative alla valutazione medico-teorica del SAM. Infatti,

pur volendo tener conto della residua capacità lavorativa definita in sede

amministrativa (50% in attività adeguata), secondo questo TCA l’assicurato,

nato il 24 settembre 1951, prossimo al pensionamento, non può trovare

un’occupazione sul mercato equilibrato del lavoro.

A tal riguardo

occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura

molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio

escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag.

332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid.

5c).

Va poi sottolineato che, il TFA ha avuto modo di precisare che

quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del

Considerandi

salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA

I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio

2003.

= SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17

luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

In

particolare, in una sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto

ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al

momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Ancora,

in una pronuncia I 359/06 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di

analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un

assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il

TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità

lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato

del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente

“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete

opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un

ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di

prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate

limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o

alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante

nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05

del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è

stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59

anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02

del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

Per

quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77

concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti

un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF

del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60

anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a

svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una

flessione del rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici;

il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego

sul mercato equilibrato sviluppando).

In

una sentenza I 617/02 del 10 marzo 2003 ha per contro considerato irrealistico,

per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua e

parziale capacità lavorativa in attività adeguate, considerato come

l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento e poteva

essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle pause.

Analogamente

ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non

data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I

617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha

concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione

professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12

febbraio 2008).

Per

contro il TCA in una sentenza del 29 settembre 2014 ha considerato che l’assicurata, di 61 anni al momento della decisione amministrativa, attiva a

tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, poteva mettere a frutto la sua residua

capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate (STCA 32.2013.157).

Va

segnalato infine che, precisando la giurisprudenza, in una pronuncia del 25

ottobre 2012 la Corte federale ha statuito che il momento in cui la questione

della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul

mercato del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età

avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal

punto di vista medico (DTF 138 V 457).

2.8

Nella

fattispecie concreta, l’Ufficio AI ha ritenuto che:

"

(…)

All'assicurato può essere ragionevolmente chiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio.

Va qui osservato che, sia nell'ambito industriale che

nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non

implicano lavori manuali e/o richiedono l'uso perfetto di ambo gli arti

superiori e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una

formazione specifica. (…)" (cfr. risposta di causa; doc. VI, pag. 7)

Con

rapporto 28 novembre 2013 il consulente in integrazione professionale, tenuto

conto delle risultanze mediche ha concluso:

"

(…)

Formazione scolastica e professionale

Formazione di tecnico meccanico nel paese d'origine

senza conseguimento del diploma. Giunto in CH trova impiego come aiuto cucina e

altre mansioni presso il ristorante __________ ad __________ alternando alcuni

periodi di disoccupazione. Aiuto giardiniere a tempo parziale c/o __________ a __________

dal 2008, addetto alla potatura e pulizia, costruzione giardini, etc.

Calcolo CGR

Dal confronto dei rediti risulta un grado Al del 36 %,

nonostante una IL del 50% in attività confacente, che non da diritto a delle

prestazioni da parte dell'Al.

Proposte di chiusura del caso

Tenuto conto degli elementi raccolti nella fase

istruttoria (età, CL residua, formazione ed esperienze professionali maturate)

non si procede a mettere in atto dei provvedimenti professionali. L'A. è ritenuto

abile parzialmente in attività confacente (semplice, che non comporta la caricabilità

del rachide). Su richiesta dell'A. si propone l'aiuto al collocamento con la possibilità

di beneficiare di ev. corsi mirati al tipo di attività e/o d'incentivi

all'assunzione." (doc. AI 87/1)

L’assicurato,

nato il __________ 1951, aveva quasi 61 anni al

momento (giugno 2012) in cui la sua capacità lavorativa residua del 50% in attività

leggera adeguata è stata definita dal SAM. Gli rimangono quindi poco più di 4

anni al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Non possiede un

diploma professionale, la sua residua capacità lavorativa non può essere

migliorata tramite l’adozione di provvedimenti professionali. Vanno poi

considerate le sue limitazioni reumatologiche (oltre alle limitazioni alla

spalla sinistra riscontrate in ambito infortunistico, egli non può sollevare pesi

superiori ai 5 chili sino all’altezza dei fianchi, non può assumere posizioni

statiche maggiori di 30-40 minuti, sia in posizione seduta che ferma in piedi, non

può ripetutamente piegarsi con la colonna vertebrale o seguire movimenti di

rotazione della stessa, è limitato a camminare per più di 5-10 minuti in piano

e su terreni sconnessi; a causa della menomazione della mano destra non può

sopperire ai disturbi accusati alla spalla sinistra con l’utilizzo della mano e

del braccio sinistro). Certo, viste le succitate limitazioni l’assicurato

potrebbe svolgere delle attività leggere (esclusa quindi la sua attività di

aiuto giardiniere da ultimo svolta), con la possibilità di cambiare

frequentemente la postura da seduta a ferma in piedi. Tuttavia non vanno dimenticate

le limitazioni d’ordine psichico, ossia riduzioni delle funzioni cognitive,

riduzione della resistenza e perdita d’iniziativa.

Determinante

è che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività

adeguate del 50%, ancorché, come concluso dal SAM, riferito alla diminuzione di

rendimento della redditività sul posto di lavoro ed alla necessità di periodi

di pause più prolungate o di una riduzione del tempo di lavoro. Va infatti

rilevato che nella casistica riportata al considerando precedente le persone

prossime al pensionamento, la cui esigibilità lavorativa era stata confermata,

presentavano una piena abilità lavorativa in attività adeguate (tranne un caso

dove vi era una riduzione di rendimento del 30%), mentre nel caso in esame,

come visto, la capacità lavorativa residua in attività adeguate è stata

valutata al 50%. A tal riguardo va fatto riferimento alle succitate STF I 617/

02.

del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009, in cui l’Alta Corte ha concluso, con riferimento a due assicurati di 61 anni, che per loro non

era data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50%.

Tale esito troverebbe

ulteriore conferma se, per ipotesi di lavoro, per determinare il momento dell’esame

della reintegrabilità lavorativa si applicasse in via analogica la giurisprudenza

esposta in DTF 141 V 5. In quella sentenza il TF ha confermato che per

stabilire la soglia dell'integrazione

autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di

erogazione della rendita o il 55 anno di età, è determinante il momento

della decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la

revoca della rendita. Nel caso concreto, quando l’Ufficio AI ha reso la

decisione contestata, all’assicurato mancavano poco più di tre mesi al compimento

del 63 anno di età e quindi molto prossimo al raggiungimento dell’età pensionabile.

Stante

quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.7), questo

Tribunale deve dunque concludere che, la capacità lavorativa residua non

risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del

lavoro, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita

intera d’invalidità anche dopo il 30 settembre 2012.

Quanto

all’ammontare della rendita, l’amministrazione dovrà tenere conto dell’accredito

dei compiti educativi, così come rettamente evidenziato in sede di risposta di

causa.

Visto

quanto sopra, va da sé che le censure in merito alla determinazione del grado

d’invalidità non necessitano di essere trattate.

2.9

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è riformata nel senso che all’assi-curato è riconosciuto il

diritto ad una rendita intera anche dal 1° ottobre 2012.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti