32.2014.88
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16 giugno 2015Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.88
BS/sc
Lugano
16 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1951, già operaio di manutenzione e costruzione di giardini, nel
novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per i postumi di infortunio
alla spalla sinistra occorso il 10 febbraio 2011 (doc. 1 e 4).
Esperiti
degli accertamenti medici ed economici, tra cui la perizia multidisciplinare
del SAM del 25 settembre 2013 (doc. AI 80) e la valutazione del consulente in
integrazione professionale del 28 novembre 2013 (doc. AI 87), con progetto di decisione
10 dicembre 2013 (doc. AI 91) – in sostituzione del precedente progetto di
decisione del 17 ottobre 2012 – l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio
di una rendita intera dal 1° febbraio 2012 al 30 settembre 2012 (doc. AI 91).
Con
scritto 8 gennaio 2014 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato
le proprie osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 96), allegando il 17
febbraio 2014 un rapporto del dr. __________, psichiatra curante, ed una perizia
privata neurologica a cura del dr. __________, (doc. AI 99 e 100). Su richiesta
del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con completamento peritale 7
maggio 2014 il SAM ha preso posizione in merito alla citata nuova documentazione
medica (doc. AI 106).
Tenuto
conto del succitato complemento, con decisione 5 giugno 2014 l’amministrazione
ha confermato la rendita temporanea come da progetto di decisione (doc. AI
108).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto ricorso. Contestando la valutazione medico-teorica, quella economica
e l’ammontare della rendita, egli ha chiesto il riconoscimento di una rendita
intera anche dopo il 30 settembre 2014. Dei singoli motivi verrà
detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI conferma la valutazione medica ed economica.
Rimarcando tuttavia che nel calcolo della rendita non sono stati considerati
gli accrediti per compiti educativi, l’amministrazione ha postulato il parziale
accoglimento del ricorso nel senso di riconoscere una prestazione mensile di
fr. 719.-- mensili anziché di fr. 651.-- come erroneamente indicato nella
decisione contestata.
1.4. Il
18 agosto 2014 l’assicurato ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta
di causa, producendo altri due rapporti dei dr. __________ e dr. __________
(X).
Su
richiesta del TCA, il 22 agosto 2014 l’Ufficio AI ha inoltrato delle osservazioni
a quanto sopra (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità anche
successivamente al 30 settembre 2012.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti
di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati in materia
di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. Nel
caso in esame, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto, datato 25 settembre 2013 (doc. AI 80), risulta che i
periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
Sindrome lombo vertebrale cronica con:
- sindrome radicolare algica e con lievi deficit
sensitivo motori residui L5 a sin. su ernia discale L4-5 a sin. (è possibile piccola focalità erniaria intraforaminale L5-S1 a sin.).
Periartropia omero scapolare tendinopatica con
sintomatologia d'impingement bilaterale in parte anchilosante.
Stato dopo amputazione traumatica del pollice, del II e
V dito della mano ds. all'età di 5 anni.
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media gravità (ICD-10 F 33.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale..
Tendenza allo sviluppo di una generalizzazione della
sintomatologia dolorosa.
Sovrappeso con BMI 27 kg/m2.
Tabagismo cronico. (…)" (doc. AI 80/19-20)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, accertato che le limitazioni della capacità
lavorativa sono dovute alle affezioni d’origine reumatologica, neurologica e
psichiatrica, i periti del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile nella misura dello
0% nell’attività da ultimo esercitata quale operaio presso una ditta di
manutenzione e costruzione di giardini.
In
attività adeguate, i periti hanno concluso:
"
(…)
Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente
ritiene che per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta l'A. presenti una
capacità lavorativa del 50%. Vi è anche per quanto riguarda un'attività lavorativa
adatta, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali descritte nel
capitolo precedente, una limitazione della capacità professionale da riferire
soprattutto ad una diminuzione della redditività sul posto di lavoro ed una
necessità di periodi di pause più prolungate o di una riduzione del tempo di
lavoro.
Dal punto di vista neurologico il nostro consulente
descrive che l'importante sintomatologia algica lomboradicolare associata a più
lievi deficit sensitivi ed anche motori alla gamba sin, determinano limitazioni
rilevanti della capacità di carico soprattutto degli arti inferiori e della
colonna vertebrale, come anche già descritti dal nostro consulente in
reumatologia.
Per una attività che sia particolarmente favorevole per
la colonna lombare potrebbe esservi al limite una capacità lavorativa parziale
valutabile al massimo al 50% per quel che riguarda gli aspetti neurologici,
trovandosi concorde in questo modo con la valutazione del consulente in
reumatologia.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente
ritiene che un'attività lavorativa adatta e compatibile con le limitazioni
fisiche dell'A. sia esigibile nelle misura del 50% dal punto di vista
strettamente psichiatrico. Riteniamo che le incapacità lavorative descritte dai
nostri consulenti non debbano essere sommate in quanto le patologie che causano
una limitazione della capacità lavorativa comportano delle riduzioni del
rendimento che si sovrappongono (dal punto di vista neurologico viene descritta
la patologia al rachide, valutata anche in ambito reumatologico, il consulente
psichiatra pure descrive una ' sindrome dolorosa ritenendo che un'attività
lavorativa adatta e compatibile con le limitazioni fisiche dell'A, sia
esigibile nella misura del 50%). Giungiamo quindi alla conclusione che in
un'attività confacente allo stato di salute, che tiene in considerazione le
limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale è da considerare
nella misura del 50% da riferire soprattutto ad una diminuzione della
redditività sul posto di lavoro e ad una necessità di periodi di pause più
prolungate o di una riduzione del tempo di lavoro. In attività adatte riteniamo
giustificata un'incapacità lavorativa totale dal 10.2.2011 ed una capacità
lavorativa nella misura del 50% dall'1.6.2012 (quando sono state sospese le
prestazioni d'indennità giornaliera della __________). Secondo i nostri
consulenti non sono ritenuti indicati provvedimenti d'integrazione
professionale. Per quanto riguarda le possibilità terapeutiche possiamo fare le
seguenti considerazioni:
- il nostro consulente reumatologo non ritiene
che con ulteriori approcci terapeutici si potranno migliorare le condizioni di
salute ad un punto tale da migliorare la capacità professionale.
Per
quanto riguarda un approccio di tipo neurochirurgico, proposto a livello della
colonna lombare, bisognerà porre particolare attenzione all'attuale situazione
psicologica dell'A.
La prognosi per quanto riguarda le sole patologie
all'apparato muscoloscheletrico è da considerarsi piuttosto sfavorevole.
L'evoluzione per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa del tutto
sfavorevole.
- Secondo il nostro consulente neurologo non
vi sono proposte terapeutiche dal punto di vista neurologico che garantiscano
un miglioramento significativo dei sintomi.
- Secondo il nostro consulente psichiatra la
presa a carico psichiatrica tenuto conto della gravità dello stato psicologico
dell'A, andrebbe intensificata con un incremento della frequenza delle
consultazioni. Anche la terapia psicofarmacologica andrebbe, secondo il Dr.
med. __________, revisionata inserendo dei medicamenti ad azione antidepressiva
attivante.
La prognosi nel caso di una non rispondenza piena al
trattamento specialistico propende per un'evoluzione cronica della sindrome
depressiva ricorrente diagnosticata all'A. (…)" (doc. AI 80/26-27)
Con
rapporto 20 settembre 2013 il SMR ha fatto propria la perizia SAM (doc. AI 82).
L’insorgente dissente
dalla succitata valutazione medico teorica del SAM.
In particolare contesta
la valutazione neurologica, producendo la perizia (privata) 18 febbraio
2014 del dr. __________, anch’egli specialista in neurologia, il quale dopo
visione del rapporto dell’11 giugno 2013 del dr. __________, (doc. AI 100), ha
sostanzialmente confermato le diagnosi poste dal perito (ma non la loro entità),
rilevando inoltre che non è stato indagato l’aspetto del tremore alla mano
sinistra. Egli si è inoltre distanziato dalla valutazione sulla residua
capacità. In particolare, rispondendo ad una domanda del legale dell’as- sicurato,
ha rilevato:
"
(…)
È d'accordo con le diagnosi poste dal Dr. __________?
In caso contrario quale è la diagnosi corretta perché non concorda con detto
medico?
Aspetto cervico-scapolo-brachiale: non concordo che pur in assenza di deficit neurologici
la cervico-scapolo-brachialgia a sinistra sia da imputare unicamente alla
patologia della spalla stessa. Una componente radicolare aggravante non può
essere esclusa sia in ragione della sintomatologia dolorosa clinicamente espressa
dal paziente con sindrome cervicale.
Aspetto lombare: concordo con la diagnosi di ernia discale L4-L5 e L5-S1 con radiculopatia
L5 a sinistra. Non concordo invece con l'iterpretazione dell'entità e di una
causa algica prevalentemente muscolo-tensiva e solo in secondo piano neurogena,
in assenza di una rivalutazione neuroradiologica.
Si tratta di una diagnosi corretta, ma di un'interpretazione
soggettiva non basata su di un esame neuroradiologico pur in presenza di una
clinica evidente e invariata rispetto la valutazione del Dr. __________
rispettivamente alla mia valutazione attuale.
È d'accordo con il grado d'incapacità lavorativa,
inizio e d'entità valutata dal Dr. __________? ln caso contrario quale grado d'incapacità
lavorativa e inizio d'entità del Sig. RI 1 e perché non concorda con detto
medico? Sulla base delle osservazioni al punto 3 il paziente risulta quindi a
mio avviso inabile al lavoro in maniera completa per qualsiasi professione per
quanto riguarda l'aspetto lombare dalla data dell'infortunio sopraccitato fino
a tutt'oggi per le evidenti ragioni sopraccitate. (…)" (doc. AI 100/18-19)
Con
osservazioni 1° aprile 2014 al succitato scritto, il perito, dopo aver diffusamente
preso pozione in merito alla valutazione del dr. __________, ha concluso:
"
(…)
Complessivamente ritengo di poter confermare la mia
valutazione del giugno 2013, sottolineo ancora lacune discrepanze all'esame
clinico come non di rado accade di vedere nell'ambito di sindromi dolorose
complesse e croniche come in questo caso, con reperti non sempre chiaramente
correlabili a danni organici. A complemento della mia precedente valutazione
penso che sia comunque importante, nel caso di una proposta teorica di attività
lavorativa, che si valuti direttamente al posto di lavoro e in modo molto
dettagliato, quali siano le mansioni richieste all'A. e se queste possano
essere compatibili con la sua problematica lombare, solo in questo caso
potrebbe valere l'incapacità lavorativa del 50% discussa. La situazione si
modificherebbe se si dovesse confermare la presenza anche di una patologia
parkinsoniana, ma nella sua valutazione il dottor __________ mi sembra citarla
come ipotesi di lavoro tutta ancora da verificare "
(doc. AI 106/11)
In
merito alla componente psichiatrica, l’assicurato ha prodotto il rapporto 14
febbraio 2014 del suo psichiatria curante, dr. __________. Poste le diagnosi di
disturbo depressivo ricorrente, attuale con sintomi con episodi biologici gravi
(ICD 10 F 33.11) e sindrome somatoforme da disturbo di dolore persistente (ICD 10 F 45.4), lo specialista ha evidenziato:
"
(…)
A causa dell'ingravescenza dei disturbi lamentati
dall'interessato in questo ultimo periodo con adeguamento della terapia
farmacologica abbiamo discusso con il curante Dottor __________ la possibilità
di precisare la diagnosi anche con un disturbo di modificazione duratura delta
personalità legato al dolore cronico (ICD 10 F62.8).
La mia osservazione di 14 mesi conferma che le
condizione psichiche del paziente appaiono compromesse determinando una
inabilità lavorativa completa che persiste dal primo momento in cui è entrato
in mia cura fino a tutt'oggi e con una prognosi di altrettanto gravità per il
futuro che ritengo compromesso per quanto riguarda la possibilità di una integrazione
lavorativa per questo paziente.
Per quanto riguarda le diagnosi poste dal collega Dottor
__________ ho visto che ha riconfermato le diagnosi poste dal sottoscritto, non
riconoscendone però le conseguenze in rapporto alle problematiche
post-traumatiche ed ortopediche sulla realistica collocabilità in un ipotetico
posto di lavoro. Inoltre come le ho anticipato vi è una chiara evoluzione verso
una modificazione duratura della personalità che il collega mi sembra abbia
intravisto soltanto parzialmente al punto 4. della sua valutazione, dove la
sottoponeva al caso di una non rispondenza piena al trattamento specialistico.
In realtà il trattamento specialistico e più che adeguato alle regole dell'arte
e la non rispondenza non legata al trattamento ma alla gravità del quadro che
le ho esposto.
A questo proposito le ricordo anche il ritardo ad
intraprendere un trattamento, a cui alla fine il paziente si è sottoposto, a
causa della sua condizione particolare e forma mentis di operaio emigrato in
Svizzera.
In conclusione ritengo che visto il quadro così come
descritto dal curante e quanto da me osservato nel corso di questi 14 mesi non
vi sia una possibilità di esigere una ripresa lavorativa neanche parziale per
questo paziente. La cronicità del quadro secondò me e ovviamente oramai
accertata ed indipendente come evoluzione dal possibile trattamento anche più
che adeguato a cui verrà sottoposto.
Le ricordo che stiamo parlando di una persona semplice
che ha perso completamente l'integrazione sociale determinata al ruolo attivo
nel lavoro a causa della gravità dei disturbi e l'affezione cronica della
malattia. Il quadro appare a mio avviso stabilizzato e non credo che vi saranno
da attendersi possibili grandi miglioramenti essendo la pro si purtroppo
sfavorevole per quanto riguarda la possibilità di una restitutio ad integrum."
(doc. AI 98/2-3)
Dopo
aver preso visione del succitato referto, con scritto 17 aprile 2014 il dr. __________,
confermando le conclusione della propria perizia, ha rilevato:
"
(…)
Faccio notare innanzitutto che a livello diagnostico
non ho posto come sostenuto dal collega la medesima diagnosi in quanto ho
considerato l'episodio depressivo posto all'interno della sindrome depressiva
ricorrente di livello medio e non quindi di gravità cosi elevata stante
l'evidenziazione di un certo miglioramento della sintomatologia accusata
dall'A. che ho legato ad una risposta parziale (preciso che nel mio consulto mi
riferisco ad una non rispondenza piena nel senso appunto di una risposta
parziale) al trattamento specialistico eseguito dallo psichiatra curante.
Questa evidenza inoltre mi ha trattenuto dall'intravvedere un ulteriore livello
di gravità del quadro psicopatologico dell'A, non includendo quindi tra le
diagnosi anche quella posta dallo psichiatra curante di evoluzione verso una
modificazione duratura della personalità. Tenuto conto di queste precisazioni
confermo quanto riportato nel mio consulto. Aggiungo che la incapacità lavorativa
dal punto di vista psichiatrico non porta ad un incremento della incapacità lavorativa
dal punto di vista somatico ovvero non vada sommata." (doc. AI 106/8)
Confermati
Fatti
i succitati complementi peritali, con scritto 7 maggio 2014 il SAM ha ricordato
che:
"
(…)
In data 25.9.2013, ore 11:45, vi è stata una
discussione plenaria con i consulenti coinvolti nella perizia (Dr. med. __________,
Dr. med. __________ e Dr. med. __________): tutti concordavano con quanto
descritto nella perizia SAM, in particolare che in un'attività adeguata le
varie inabilità lavorative descritte non vanno sommate, in quanto le patologie
che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano delle
riduzioni del rendimento che si sovrappongono (dal punto di vista neurologico
viene descritta con ripercussione sulla capacità lavorativa una patologia al
rachide, che viene anche descritta con ripercussione sulla capacità lavorativa
in ambito reumatologico, il consulente psichiatra pure descrive una sindrome
dolorosa precisando nel suo rapporto del 17.4.2014 che l'incapacità lavorative
dal punto di vista psichiatrico non porta a un incremento dell'inabilità lavorativa
dal punto di vista somatico, ovvero non va sommata). Tutti i consulenti
concordano sul fatto che un'attività adeguata allo stato di salute esigibile
nella misura del 50%." (doc. AI 106/4)
Tali
risultanze sono state confermate dal SMR nelle sue annotazioni 8 maggio 2014
(doc. AI 107).
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica del SAM
(in particolare l’aspetto neurologico e psichiatrico), rimarcando come non sia
stato predisposto un consulto ortopedico. Il ricorrente sostiene inoltre che l’incapacità
lavorativa globale sia superiore al 50%.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7. Ritornando al caso in esame, non occorre pronunciarsi in merito
alle contestazioni relative alla valutazione medico-teorica del SAM. Infatti,
pur volendo tener conto della residua capacità lavorativa definita in sede
amministrativa (50% in attività adeguata), secondo questo TCA l’assicurato,
nato il 24 settembre 1951, prossimo al pensionamento, non può trovare
un’occupazione sul mercato equilibrato del lavoro.
A tal riguardo
occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura
molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio
escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag.
332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid.
5c).
Va poi sottolineato che, il TFA ha avuto modo di precisare che
quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del
pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e
domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un
impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro
consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle
attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale
adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua
situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del
Considerandi
salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale
come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA
I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio
2003.
= SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17
luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).
In
particolare, in una sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto
ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al
momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in
attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi
limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5
anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.
Ancora,
in una pronuncia I 359/06 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale,
confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul
mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento
della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano
realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per
mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.
Di
analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un
assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il
TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità
lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha
ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato
del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente
“solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete
opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un
ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di
prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate
limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o
alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante
nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05
del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è
stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59
anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02
del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.
Per
quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77
concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti
un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF
del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60
anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a
svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una
flessione del rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici;
il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego
sul mercato equilibrato sviluppando).
In
una sentenza I 617/02 del 10 marzo 2003 ha per contro considerato irrealistico,
per un assicurato di 61 anni e mezzo, riuscire a sfruttare la sua residua e
parziale capacità lavorativa in attività adeguate, considerato come
l’assicurato non disponeva della sufficiente capacità di adattamento e poteva
essere occupato solo a tempo parziale e con la necessità di fare delle pause.
Analogamente
ha concluso con riferimento a due assicurati di 61 anni ritenendo per loro non
data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50% (STF I
617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009). Analogamente ha
concluso il TCA in un caso concernente un assicurato 64enne, senza formazione
professionale e abile al 50% in attività leggere (STCA 32.2007.50 del 12
febbraio 2008).
Per
contro il TCA in una sentenza del 29 settembre 2014 ha considerato che l’assicurata, di 61 anni al momento della decisione amministrativa, attiva a
tempo parziale quale ausiliaria di pulizie, poteva mettere a frutto la sua residua
capacità lavorativa del 60% in attività leggere adeguate (STCA 32.2013.157).
Va
segnalato infine che, precisando la giurisprudenza, in una pronuncia del 25
ottobre 2012 la Corte federale ha statuito che il momento in cui la questione
della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul
mercato del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età
avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio
di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal
punto di vista medico (DTF 138 V 457).
2.8
Nella
fattispecie concreta, l’Ufficio AI ha ritenuto che:
"
(…)
All'assicurato può essere ragionevolmente chiesto di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d'attività
accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,
che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.
Va qui osservato che, sia nell'ambito industriale che
nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono delle attività che non
implicano lavori manuali e/o richiedono l'uso perfetto di ambo gli arti
superiori e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una
formazione specifica. (…)" (cfr. risposta di causa; doc. VI, pag. 7)
Con
rapporto 28 novembre 2013 il consulente in integrazione professionale, tenuto
conto delle risultanze mediche ha concluso:
"
(…)
Formazione scolastica e professionale
Formazione di tecnico meccanico nel paese d'origine
senza conseguimento del diploma. Giunto in CH trova impiego come aiuto cucina e
altre mansioni presso il ristorante __________ ad __________ alternando alcuni
periodi di disoccupazione. Aiuto giardiniere a tempo parziale c/o __________ a __________
dal 2008, addetto alla potatura e pulizia, costruzione giardini, etc.
Calcolo CGR
Dal confronto dei rediti risulta un grado Al del 36 %,
nonostante una IL del 50% in attività confacente, che non da diritto a delle
prestazioni da parte dell'Al.
Proposte di chiusura del caso
Tenuto conto degli elementi raccolti nella fase
istruttoria (età, CL residua, formazione ed esperienze professionali maturate)
non si procede a mettere in atto dei provvedimenti professionali. L'A. è ritenuto
abile parzialmente in attività confacente (semplice, che non comporta la caricabilità
del rachide). Su richiesta dell'A. si propone l'aiuto al collocamento con la possibilità
di beneficiare di ev. corsi mirati al tipo di attività e/o d'incentivi
all'assunzione." (doc. AI 87/1)
L’assicurato,
nato il __________ 1951, aveva quasi 61 anni al
momento (giugno 2012) in cui la sua capacità lavorativa residua del 50% in attività
leggera adeguata è stata definita dal SAM. Gli rimangono quindi poco più di 4
anni al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. Non possiede un
diploma professionale, la sua residua capacità lavorativa non può essere
migliorata tramite l’adozione di provvedimenti professionali. Vanno poi
considerate le sue limitazioni reumatologiche (oltre alle limitazioni alla
spalla sinistra riscontrate in ambito infortunistico, egli non può sollevare pesi
superiori ai 5 chili sino all’altezza dei fianchi, non può assumere posizioni
statiche maggiori di 30-40 minuti, sia in posizione seduta che ferma in piedi, non
può ripetutamente piegarsi con la colonna vertebrale o seguire movimenti di
rotazione della stessa, è limitato a camminare per più di 5-10 minuti in piano
e su terreni sconnessi; a causa della menomazione della mano destra non può
sopperire ai disturbi accusati alla spalla sinistra con l’utilizzo della mano e
del braccio sinistro). Certo, viste le succitate limitazioni l’assicurato
potrebbe svolgere delle attività leggere (esclusa quindi la sua attività di
aiuto giardiniere da ultimo svolta), con la possibilità di cambiare
frequentemente la postura da seduta a ferma in piedi. Tuttavia non vanno dimenticate
le limitazioni d’ordine psichico, ossia riduzioni delle funzioni cognitive,
riduzione della resistenza e perdita d’iniziativa.
Determinante
è che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua in attività
adeguate del 50%, ancorché, come concluso dal SAM, riferito alla diminuzione di
rendimento della redditività sul posto di lavoro ed alla necessità di periodi
di pause più prolungate o di una riduzione del tempo di lavoro. Va infatti
rilevato che nella casistica riportata al considerando precedente le persone
prossime al pensionamento, la cui esigibilità lavorativa era stata confermata,
presentavano una piena abilità lavorativa in attività adeguate (tranne un caso
dove vi era una riduzione di rendimento del 30%), mentre nel caso in esame,
come visto, la capacità lavorativa residua in attività adeguate è stata
valutata al 50%. A tal riguardo va fatto riferimento alle succitate STF I 617/
02.
del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008 del 19 marzo 2009, in cui l’Alta Corte ha concluso, con riferimento a due assicurati di 61 anni, che per loro non
era data la possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua del 50%.
Tale esito troverebbe
ulteriore conferma se, per ipotesi di lavoro, per determinare il momento dell’esame
della reintegrabilità lavorativa si applicasse in via analogica la giurisprudenza
esposta in DTF 141 V 5. In quella sentenza il TF ha confermato che per
stabilire la soglia dell'integrazione
autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di
erogazione della rendita o il 55 anno di età, è determinante il momento
della decisione di soppressione della rendita o quando diviene effettiva la
revoca della rendita. Nel caso concreto, quando l’Ufficio AI ha reso la
decisione contestata, all’assicurato mancavano poco più di tre mesi al compimento
del 63 anno di età e quindi molto prossimo al raggiungimento dell’età pensionabile.
Stante
quanto precede, conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.7), questo
Tribunale deve dunque concludere che, la capacità lavorativa residua non
risultando in concreto economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del
lavoro, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita
intera d’invalidità anche dopo il 30 settembre 2012.
Quanto
all’ammontare della rendita, l’amministrazione dovrà tenere conto dell’accredito
dei compiti educativi, così come rettamente evidenziato in sede di risposta di
causa.
Visto
quanto sopra, va da sé che le censure in merito alla determinazione del grado
d’invalidità non necessitano di essere trattate.
2.9
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è riformata nel senso che all’assi-curato è riconosciuto il
diritto ad una rendita intera anche dal 1° ottobre 2012.
2. Le
spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti