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Decisione

32.2014.89

Assicurata al beneficio del diritto a tre quarti di rendita chiede aumento della prestazione. Non entrata nel merito della domanda di revsione, confermata dal TCA

30 aprile 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Considerandi

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano consi-derevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, all’insorgente che, lo si ribadisce, in

corso di procedura amministrativa non ha prodotto alcuna documentazione medica

idonea a perlomeno rendere verosimile una rilevante modifica del

suo stato di salute subentrata dopo la decisione 13 ottobre 2004, non

poteva sfuggire la necessità di documentare tale circostanza. In

queste circostanze il ricorso doveva apparire sin dall'inizio

palesemente privo di possibilità di esito favorevole.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),

l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e

all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti