32.2014.89
Assicurata al beneficio del diritto a tre quarti di rendita chiede aumento della prestazione. Non entrata nel merito della domanda di revsione, confermata dal TCA
30 aprile 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.89
FC
Lugano
30 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 maggio 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nell’ottobre
2002 RI 1, nata nel 1952, ha inoltrato una prima richiesta di prestazioni AI
(doc. AI 1/1-7) sfociata in una decisione del 13 ottobre 2004, con la quale
l’amministrazione le ha attribuito il diritto ad una mezza rendita di
invalidità dal 1. ottobre 2002 e a tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004, avendo
stabilito un grado di invalidità complessivo del 61% a partire dall’ottobre
2001 (per la quota parte salariata del 50% e come casalinga dell’11%; doc. AI 24).
La prestazione è stata confermata dopo le revisioni d’ufficio attuate nel corso
del 2007 e del 2013 (comunicazioni dell’Ufficio AI del 21 luglio 2008, 17
settembre 2013; doc. AI 36, 45).
1.2. Con
decisione del 12 febbraio 2014, preceduta da un progetto del 6 dicembre 2013
(doc. AI 52), l’Ufficio AI non è entrato nel merito di una domanda di revisione
inoltrata nel maggio 2013 dall’assicurata, la quale sosteneva un peggioramento
delle sue condizioni (doc. AI 53).
1.3. Il
15 aprile 2014 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione
indicando quale danno alla salute “(…) dolori, mal di schiena, operazione
ginocchio destro il 30 marzo 2014, ansia perdita di memoria, cefalea, tumore
cutaneo” (doc. AI 55).
1.4. Con
decisione 26 maggio 2014 (doc. AI 57), preavvisata con progetto 16 aprile 2014
(doc. AI 56), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda, non
avendo la richiedente credibilmente dimostrato che dopo l’emissione della pre-cedente
decisione le circostanze oggettive avevano subito una modifica rilevante.
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, insorge al TCA,
chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti all’amministrazione per
entrare nel merito della nuova domanda con allestimento di una perizia, riferendo
di un recente ricovero per motivi psichiatrici. Contestualmente chiede di
essere posta al beneficio dell’ assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con successivo scritto del 17 luglio 2014 l’avvocato RA 1 ha fatto pervenire un
rapporto di dimissione 8 luglio 2014 in relazione ad una degenza dal 29 maggio
al 21 giugno 2014 presso la Clinica __________ (doc. D).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata non avendo la ricorrente reso verosimile che il grado d’invalidità si
era modificato in modo rilevante (VII).
L’assicurata,
tramite il suo legale, ha quindi fatto pervenire la documentazione atta a
comprovare la sua situazione economica (doc. XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato
nel merito della nuova domanda di prestazioni dell’assicurata.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni, nella DTF
133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo
l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la
propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda
deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renten-revision in der
Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, p. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fatti-specie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungs-anpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizeri-schen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.
15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in
cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impar-tire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in
materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid.
1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343
consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw.
2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. In
concreto l’Ufficio AI, statuendo sulla richiesta di prestazioni dell’assicurata
(la quale, prima dell’insorgenza del danno alla salute, lavorava quale
ausiliaria di pulizie a metà tempo e per il resto era attiva come casalinga), con
decisione del 13 ottobre 2004, cresciuta incontestata in giudicato, accertata
un’incapacità lavorativa completa in ogni attività lavorativa e una limitazione
del 21.5% come casalinga, a motivo della diagnosi di “sindrome depressiva
ricorrente”, le ha assegnato una mezza rendita di invalidità dal 1.
ottobre 2002 e tre quarti di rendita dal 1. gennaio 2004 per un grado di
invalidità complessivo del 61% (50% come salariata e 11% come casalinga; doc. AI
24). La prestazione è stata confermata in occasione delle successive revisioni,
avendo le certificazioni mediche acquisite attestato uno stato clinico
globalmente invariato (cfr. in particolare le certificazioni della curante
dr.ssa __________, psichiatra, del 12 settembre 2007, 29 luglio 2013, della
dr.ssa __________, generalista, dell’8 novembre 2013, del dr. __________,
dermatologo, del 21 novembre 2013 e i rapporti SMR del 17 dicembre 2007, 15
settembre e 12 novembre e 5 dicembre 2013, doc. AI 33, 35, 41, 44, 46, 48, 49,
51).
Il 15 aprile
2014 l’insorgente, tramite il formulario “richiesta di prestazioni AI per
adulti”, ha inoltrato una nuova domanda di revisione, indicando quale danno
alla salute “(…) dolori, mal di schiena, operazione ginocchio destro il 30
marzo 2014, ansia perdita di memoria, cefalea, tumore cutaneo”, senza allegare
documentazione medica e limitandosi ad indicare il nome dei medici curanti
(doc. AI 55).
L’interessata
non ha sostanziato né comprovato una modifica dello stato di fatto posto a
fondamento dell’attribuzione, prima, e della conferma poi, di tre quarti di
rendita, segnatamente delle sue condizioni di salute, neppure in seguito alla
notifica del progetto di decisione del 16 aprile 2014 con il quale
l’amministrazione, dopo aver illustrato come “un nuovo esame è possibile quando
è credibilmente dimostrato, sotto il profilo medico, che le circostanze
oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo
rilevante dopo questa data”, aveva espressamente precisato che l’assicurata
“con la sua nuova richiesta non ha credibilmente dimostrato che dopo
l’emissione della precedente decisione le circostanze oggettive abbiano subito
una modifica rilevante. Nella procedura di revisione non possiamo pertanto entrare
nel merito della sua nuova richiesta.” (doc. AI 56).
Solo
in fase di ricorso al TCA l’insorgente, facendo valere in sostanza un
peggioramento delle sue condizioni, ha prodotto il rapporto di dimissione
datato 8 luglio 2014 relativo alla degenza presso la Clinica __________ dal 29
maggio al 21 giugno 2014 (doc. D).
Esaminato
tale documento, l’Ufficio AI ha concluso che dallo stesso non era desumibile
una modifica rilevante dello stato di salute (doc. VII).
2.6. Con
sentenza 8C_177/2010 del 15 aprile 2010 il TF ha confermato che nell’ambito di
una nuova domanda di prestazioni l’assicurato già nella nuova
richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti
a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso
l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per produrre il
mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di
ricorso sono invece, di massima, tardivi.
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza
6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°
marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’ amministrazione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno
2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI
che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in
considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta
Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il
grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di
fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il
termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la
modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova
supplementari, in particolare atti medici, che intende trasmettere in un
secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per
contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione.
2.7. Ne
segue che in concreto, accertato come con la nuova domanda del 15 aprile 2014
(doc. AI 55) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado
d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica (la semplice
e generica menzione dei nomi dei medici curanti non essendo sufficiente) e
che non sono state presentate osservazioni al progetto di decisione, è a giusta
ragione che l’Ufficio AI non è entrata nel merito della richiesta. In
applicazione della citata giurisprudenza la prova prodotta solo in sede di
ricorso, ossia il rapporto di dimissione dalla clinica in cui è stata degente
(per un ricovero volontario), che dovrebbe rendere verosimile l’asserito
peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata rispetto alla decisione
di attribuzione della prestazione e alle successive comunicazioni di conferma (e
che comunque, secondo il pertinente parere dell’Ufficio AI, non sarebbe idoneo
a rendere verosimile una modifica della situazione valetudinaria rispetto alla
precedente decisione, doc. VII), non può essere presa in considerazione
nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardiva (sentenze 8C_177/2010 del
15 aprile 2010, I 734/05 dell’8 marzo 2006; cfr. anche STCA 32.2012.173 del 14
febbraio 2013).
In
queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va
confermata. Va da sé che in queste circostanze la richiesta dell’insorgente di
procedere ad una perizia medica specialistica non può essere accolta. Ne consegue
la reiezione del ricorso.
Ciò
non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali
suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data
decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del
giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), la ricorrente ha se del caso la facoltà
di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una
rilevante modifica della situazione vale-tudinaria ed allegando la pertinente
documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che
potrebbero influire sul grado d’inabilità.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
2.9. L’assicurata
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Considerandi
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano consi-derevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, all’insorgente che, lo si ribadisce, in
corso di procedura amministrativa non ha prodotto alcuna documentazione medica
idonea a perlomeno rendere verosimile una rilevante modifica del
suo stato di salute subentrata dopo la decisione 13 ottobre 2004, non
poteva sfuggire la necessità di documentare tale circostanza. In
queste circostanze il ricorso doveva apparire sin dall'inizio
palesemente privo di possibilità di esito favorevole.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),
l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e
all’ammissione del gratuito patrocinio è respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti