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Decisione

32.2014.91

Riconsiderazione di una decisione relativa al calcolo del contributo per l'assistenza. In casu negata una valutazione manifestamente errata

8 giugno 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi contratti conclusi con gli assistenti (doc. 168 e 169 incarto AI).

Potendo comportare una modifica dell'importo del contributo d'assistenza, tale

nuova situazione va approfondita ed è pertanto stata avviata una revisione.

(…)" (doc. IV, pag. 2)

1.8. Con

osservazioni 6 settembre 2014 l’assicurato ha concluso che:

" (…)

· il ricorso venga accolto, il calcolo

aggiornato come richiesto al 10.03.2014 in riferimento alle osservazioni del

04.06.2013 e di conseguenza restituiti i retroattivi dovuti dalla modifica del

calcolo,

· che e la revisione proposta per cambio di

domicilio e invio nuovi contratti di lavoro venga sospesa perché priva di

oggetto in quanto non può comportare una modifica dell'importo." (Doc.

VI)

1.9 In data 11 settembre 2014

l’Ufficio AI ha per contro rilevato:

" Con

riferimento a quanto in oggetto, si osserva che l'eventuale riconsiderazione ex

art. 53 cpv. 2 LPGA costituisce una facoltà dell'amministrazione e non un

obbligo.

In ogni caso, lo scrivente Ufficio ritiene che non vi sia stato

nessun errore da dover correggere, considerato che l'assicurato necessita di

una sorveglianza personale permanente e la presenza costante 24 ore su 24 di

una persona nell'economia domestica, che sia questa fornita sempre dalla stessa

persona o da più persone differenti che si intercalano, costituisce un fattore

giustificante la riduzione in questione.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'assistente

nella sua annotazione del 05.12.2013 non scrive che non risulta più nessuna

persona da computare nell'economia domestica, ma che la coinquilina dal

dicembre 2012 ha cambiato domicilio e che quindi rivedrà il suo rapporto "alla

luce di questo fatto" ed infatti nel nuovo rapporto ella indica una

sola persona anziché due, considerando che un assistente deve sempre essere

presente.

Sorprende comunque il fatto che il ricorrente esiga una correzione

del calcolo eseguito, quindi una riconsiderazione della decisione impugnata, ma

si opponga ad una nuova revisione del caso, la quale potrebbe comportare una

modifica nel diritto alla prestazione, non necessariamente a sfavore

dell'assicurato. Vero è che il cambiamento di domicilio non è indicato

espressamente alla marginale 7006 della Circolare sul contributo per

l'assistenza quale motivo di revisione, ma tale elenco non è esaustivo ("Sussiste

un motivo di revisione, ovvero una modifica delle condizioni determinanti per

il diritto al contributo per l'assistenza, se si è verificata una modifica

della situazione personale dell'assicurato, in particolare nei seguenti

casi: […]" sottolineatura della scrivente) e l'Ufficio Al

ritiene che tale evenienza (trasferimento da __________ a __________) possa

comportare una modifica della situazione personale dell'assicurato e della sua

necessità di assistenza e pertanto va approfondita.

Si ribadisce in questa occasione l'obbligo di informare

l'amministrazione di qualsivoglia modifica che possa influire sul diritto a

prestazioni, tra cui si annoverano anche le "modifiche della dimensione

dell'abitazione e modifiche d'indirizzo" come indicato nella ,

decisione del 20.12.2013." (doc. VIII)

considerato in diritto

2.1 Oggetto del

contendere è il contributo per l’assistenza.

Secondo l’art.

42 quater cpv. 1 LAI hanno diritto al contributo per l'assistenza gli

assicurati che:

a.

percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AI secondo l'articolo 42

capoversi 1-4;

b. vivono

a casa propria; e

c. sono

maggiorenni.

Il Consiglio federale

stabilisce le condizioni per cui le persone con una capacità limitata di

esercitare i diritti civili non hanno diritto al contributo per l'assistenza

(cpv. 2).

Stabilisce le condizioni

alle quali i minorenni hanno diritto al contributo per l'assistenza (cpv. 3).

L’art. 42 quinquies cpv. 1

LAI prevede che l'assicurazione versa il contributo per l'assistenza a

copertura delle prestazioni d'aiuto di cui l'assicurato ha bisogno e che gli

sono fornite regolarmente da una persona fisica (assistente):

a. assunta

dall'assicurato o dal suo rappresentante legale con un contratto di lavoro; e

b.

che non sia il coniuge, il partner registrato, la persona con cui convive di

fatto o un parente in linea retta.

Secondo l’art.

42 sexies cpv. 1 LAI il calcolo del

contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le

prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle

prestazioni seguenti:

a. l'assegno

per grandi invalidi di cui agli articoli 42-42ter;

b.

i sussidi per i servizi di terzi ai quali l'assicurato ricorre al posto di un

mezzo ausiliario secondo l'articolo 21ter capoverso 2;

c.

il contributo alle cure versato dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie nell'ambito delle cure di base secondo l'articolo 25a

LAMal.

Nel calcolo

del contributo per l'assistenza il tempo trascorso in uno stabilimento

ospedaliero o semiospedaliero è dedotto dal tempo necessario per fornire le

prestazioni d'aiuto (cpv. 2).

In deroga

all'articolo 64 capoversi 1 e 2 LPGA, l'assicurazione per l'invalidità non

accorda alcun contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto coperte

dal contributo alle cure secondo l'articolo 25a LAMal (cpv. 3).

Il Consiglio federale stabilisce (cfr. art. 39a – j OAI):

a.

gli ambiti e il numero minimo e massimo di ore per cui è versato il

contributo per l'assistenza;

b.

gli importi forfettari, per unità di tempo, accordati per le prestazioni

d'aiuto coperte dal contributo per l'assistenza;

c.

i casi in cui, in base agli obblighi che derivano dal contratto di lavoro

secondo il CO, il contributo per l'assistenza è versato, senza che le

prestazioni d'aiuto siano state effettivamente fornite da un assistente (cpv.

4).

Infine, ai sensi dell’art.

42 septies cpv. 1 LAI, in deroga all'articolo 24 LPGA il diritto al

contributo per l'assistenza nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato

rivendica tale diritto.

L'assicurato

ha diritto al contributo per l'assistenza per le prestazioni d'aiuto di cui dà

comunicazione entro 12 mesi dalla fornitura (cpv. 2).

Il

diritto si estingue nel momento in cui l'assicurato:

a. non

adempie più le condizioni di cui all'articolo 42 quater;

b.

si avvale del diritto al godimento anticipato della rendita di vecchiaia

secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS o raggiunge l'età di pensionamento;

oppure

c. decede

(cpv. 3).

2.2. Secondo

l’art. 39e OAI cpv. 1 l’Ufficio AI determina il bisogno di aiuto

mensile riconosciuto in ore.

Il

cpv. 2 prevede i limiti massimi di ore mensili seguenti:

a.

per prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere

a-c, per ciascun atto ordinario della vita ritenuto per la fissazione

dell'assegno per grandi invalidi:

1. 20

ore in caso di grande invalidità di grado lieve,

Considerandi

2.

30

ore in caso di grande invalidità di grado medio,

3.

40

ore in caso di grande invalidità di grado elevato;

b. per

prestazioni di aiuto negli ambiti di cui all'articolo 39c lettere

d-g: in totale 60 ore;

c. per la

sorveglianza di cui all'articolo 39c lettera h: 120 ore.

Per i seguenti gruppi di persone, il numero di atti ordinari della vita

da considerare conformemente al capoverso 2 lettera a è stabilito

come segue (cpv. 3):

a. per i

sordociechi e i sordi gravemente ipovedenti: sei atti ordinari della vita;

b. per i ciechi

e gli ipovedenti gravi: tre atti ordinari della vita;

c. per gli

assicurati con una grande invalidità di grado lieve ai sensi

dell'articolo 37 capoverso 3 lettere b, c, d o e: due atti ordinari

della vita.

I limiti massimi di ore

sono ridotti del 10 per cento per ogni giorno e per ogni notte che l'assicurato

trascorre settimanalmente in un istituto (cpv. 4).

L’art. 39 f OAI fissa il contributo per l'assistenza a 32.80 franchi all'ora

(cpv. 1 ).

Se le prestazioni di aiuto necessarie negli ambiti di cui

all'articolo 39c lettere e-g richiedono qualifiche particolari

dell'assistente, il contributo per l'assistenza ammonta a 49.15 franchi all'ora

(cpv. 2).

L'ufficio AI

stabilisce il contributo per l'assistenza per il servizio notturno in base all'intensità

delle prestazioni di aiuto da fornire. L'importo massimo del contributo ammonta

a 87.40 franchi per notte (cpv. 3).

Per l'adeguamento degli importi di cui ai capoversi 1-3

all'evoluzione dei prezzi e dei salari è applicabile per analogia l'articolo 33ter

LAVS (cpv. 4).

Infine,

secondo l’art. 39g cpv. 2 OAI l'importo annuo del contributo per l'assistenza

ammonta a:

a. 12 volte

l'importo mensile del contributo per l'assistenza;

b. 11 volte

l'importo mensile del contributo per l'assistenza, se:

1.

l'assicurato convive con il coniuge, il partner registrato,

il convivente di fatto o un parente in linea retta, e

2.

la persona con cui convive è maggiorenne e non percepisce

a sua volta alcun assegno per grandi invalidi.

2.3

Con decisione

del 20 dicembre 2013 l'UAI ha attribuito all'assicurato un contributo di

assistenza di fr. 76'250.40 annui dal 1° gennaio 2013. La decisione è cresciuta

incontestata in giudizio (cfr. consid. 1.3).

In data 10

marzo 2014 il padre dell’assicurato ha esplicitamente domandato di rivedere il

calcolo alla base del contributo per l’assistenza – operato dall’assistente

sociale mediante l’utilizzo dello strumento di indagine standardizzato FAKT2, ritenuto

dalla giurisprudenza atto a quantificare il bisogno complessivo di assistenza

di una persona (DTF 140 V 542 ss. consid. 3.2.2) –, fondamento della decisione

20.

dicembre 2013, cresciuta in giudicato. Facendo presente che dal 1° marzo

2013.

suo figlio non aveva più un coinquilino nel suo appartamento, egli ha

infatti chiesto “ di adattare il calcolo rispetto alla fatturazione già

allegata togliendo le riduzioni applicate per presenza di un altro adulto nella

medesima economia domestica come indicato al marg. CCA 4030 nei 4 settori su 5

della gestione economia domestica, indi versarci la differenza dalle ore

supplementari scaturite a decorrere dal 01.01.2013” (cfr. consid. 1.4).

Secondo

questo Tribunale l’Ufficio AI ha erroneamente trattato tale scritto alla

stregua di una domanda di revisione dell’ammontare del contributo per

l’assistenza; in realtà l'amministrazione avrebbe dovuto esaminare se vi erano

gli estremi per procedere ad una riconsiderazione della decisione, divenuta

definitiva, del 20 dicembre 2013.

2.4

Ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA,

le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato

devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Secondo l'art. 53 cpv. 2

LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Infine l'assicuratore può

riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è

stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di

ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA).

Attraverso la revisione

processuale delle decisioni amministrative (art. 53 cpv. 1 LPGA) e per analogia

con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità

giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una

decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (ora art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; Plädoyer 2007/1 pag. 62).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110.

V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e

Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

Va infine rilevato che

scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova

valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF

129.

V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche

Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).

A proposito dell’art. 53

cpv. 2 LPGA (riconsiderazione), la giurisprudenza ha stabilito che

l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata

formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale

se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste

un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia

obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183).

In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di

riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag.

175; DTF 119 V 180).

Per valutare se una

decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto

- compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della

decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).

L'istituto del riesame

persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale

errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione

degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die

Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des

EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione

devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid.

3a; 109 V 113 consid. 1c).

Una decisione è

manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme

giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, pag. 158 consid. 3c).

Ciò è segnatamente il caso

quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del

principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA I

559/02 del 31 gennaio 2003).

Per contro, non si è in

presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende

da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento,

in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile

tenuto conto della situazione di fatto e di diritto. Se sussistono dubbi

ragionevoli circa il carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

della riconsiderazione non sono soddisfatte (STF 9C_575/2007 del 18 ottobre

2007.

consid. 2.2 e I 907/06 del 7 maggio 2007 consid. 3.2.1).

Giusta l’art. 88bis cpv. 2

OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più

presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione

(lett. a).

Essa può però intervenire

anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante,

se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione

per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).

L’art.

88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica

del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundes gerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller,

Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

Condizione necessaria per

l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una

riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La

riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene

quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro

futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha

violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc

(art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op.

cit., pag. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con

effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.5

Nel caso

concreto, va immediatamente esclusa una revisione processuale della decisione 20

dicembre 2013 non avendo l’assicurato fatto presente l’esistenza di nuovi fatti

e nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2).

Rimane da esaminare

se vi sono i presupposti per una riconsiderazione (cfr. consid. 2.4)

Nelle

osservazioni dell'11 settembre 2014 l’Ufficio AI ha correttamente rilevato che

la riconsiderazione costituisce una facoltà dell’amministrazione e non un

obbligo. Tuttavia, nelle medesime osservazioni l’UAI ha sostenuto di non essere

incorso in alcun errore, motivo per cui l'amministrazione, implicitamente, è

entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, respingendola.

Questo TCA è

pertanto chiamato ad esaminare se la decisione 20 dicembre 2013 risulta

indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole.

Con il

presente ricorso l’assicurato sostiene che nella valutazione 5 dicembre 2013

l’assistente sociale dell’AI, contrariamente a quanto ipotizzato dalla stessa,

non ha tenuto conto del fatto che dal 18 dicembre 2012 la coinquilina non

soggiorna presso il suo appartamento e che un assistente sociale vi ha risieduto

solo per un periodo limitato.

Nelle

osservazioni dell'11 settembre 2014 (cfr. consid. 1.9) l’Ufficio AI ha rettamente

rilevato come nella citata valutazione l’assistente sociale abbia invece tenuto

conto del fatto che dal 18 dicembre 2012 (nella valutazione 5 dicembre 2013

l’assistente sociale ha scritto 18 dicembre 2013; si tratta di un

evidente errore di battitura, visto nello stesso documento ella si è così espressa

“… il padre della coinquilina di RI 1 (…) riferisce che la figlia è

rientrata al domicilio dei genitori il 18 dicembre 2012 “ doc. AI 150) l’assicurato

vive da solo nel suo appartamento. In effetti, ai fini della “riduzione per la

presenza di altre persone adulte nella stessa economia domestica” delle

iniziali 2 persone adulte, dal 1° gennaio 2013 l’assistente sociale ha considerato

una sola persona adulta (cfr. la tabelle di calcolo in doc. AI 151-153), applicando

la corrispettiva riduzione poiché “ il bisogno di aiuto nel gestire

l'economia domestica è stato ridotto in quanto gli assistenti che vivono presso

l'assicurato sono considerati come persone adulte presenti nell'economia domestica”

(cfr. decisione contestata del 10 giugno 2014; consid. 1.5).

Nello

scritto 6 settembre 2014 l’assicurato contesta tale riduzione poiché “ritenere

gli assistenti personali parte dell’economia domestica è azzardato e comunque

se ne fa cenno solo al momento della decisione di non entrata in materia

contestata e mai in precedenti occasioni …” (VI).

Il marg. no.

4030.

della Circolare sul contributo per l’assistenza (CCAI) dispone che “a

seconda della composizione dell’economia domestica, il bisogno di aiuto dovuto

all’invalidità è ridotto se nella stessa economia domestica sono presenti uno o

due altri adulti, si applica una riduzione del 33 per cento; a partire dal

terzo adulto, la riduzione è del 45 per cento. A tal fine, si considerano

adulti anche gli assistenti che vivono presso l’assicurato. Non sono invece considerati

i propri figli e nipoti che non hanno ancora compiuto 25 anni”.

Ora, in concreto, come

rettamente rilevato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 11 settembre 2014, dal

momento che l’assicurato necessita di una sorveglianza personale permanente e

la presenza costante 24 ore su 24 di una persona nell’economia domestica, ciò

costituisce un fattore di riduzione, indipendentemente dal fatto che tale sorveglianza

sia fornita dalla stessa persona o da differenti persone, come è il caso qui in

esame.

Va poi fatto presente che

con rapporto 21 giugno 2013 l’incaricata ha dettagliatamente esaminato le

osservazioni 4 giugno 2013 presentate dal padre dell’assicurato al calcolo del

contributo per l’assistenza fissato con il progetto di decisione 17 aprile 2013

(doc. AI 143). L’assistente sociale ha esaurientemente e convincentemente spiegato

i motivi di conferma della sua valutazione relativa ai limiti massimi mensili

(per gli atti ordinari della vita, economia domestica e tempo libero e

sorveglianza diurna), alla riduzione per “altre prestazioni dell’AI “

(detrazione dell’importo dell’assegno per grandi invalidi dal bisogno di aiuto

complessivo diviso per l’importo mensile dell’assegno per la tariffa standard

del contributo per l’assistenza), al calcolo del bisogno mensile di aiuto

riconosciuto, al riconoscimento del bisogno nei singoli settori

(vestirsi/svestirsi, mangiare, pulizia personale, espletare i bisogni

corporali, acquisti e commissioni, partecipazione alla vita sociale e

organizzazione del tempo libero e sorveglianza notturna). Del resto, nella più

volte citata valutazione 5 dicembre 2013 l’assistente sociale, dopo aver

proceduto a degli accertamenti (doc. AI 145 – 149), ha accettato alcune

richieste dell’assicurato, quali lo stralcio della riduzione dei limiti massimi

di ore previsto per il soggiorno diurno in istituto (art. 39e cpv. 4 OAI) ed il

riconoscimento della necessità di una cura medicamentosa (doc. AI 150). Il

rapporto modificato è stato poi preso come base della decisione 20 dicembre 2013.

Va del resto ricordato che secondo la giurisprudenza un intervento

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente

erronea (DTF 133 V 468 consid. 11.1.1, 130 V 62 consid. 6.2, 128 V 93 consid.

4).

Visto quanto sopra, la

decisione 20 dicembre 2013 non può essere ritenuta manifestamente errata,

motivo per cui una riconsiderazione della stessa non è giustificata.

2.6

A titolo

abbondanziale va rilevato quanto segue.

Se il

grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che

incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Ogni

altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente

passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o

soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole

modificazione (art. 17 cpv. 2 LPGA).

La

revisione avviene d'ufficio quando in previsione di una possibile modifica

importante del grado d'invalidità o della grande invalidità oppure del bisogno

di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al

momento della fissazione della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del

contributo per l'assistenza (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI) oppure allorché si

conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole

modifica del grado d'invalidità, della grande invalidità oppure del bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande

invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2

OAI).

Qualora la rendita,

l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati

negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

Va rilevato che se

l’assicurato non ha dimostrato un rilevante cambiamento per il diritto alle

prestazioni, l’amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione

in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V

198.

consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86).

Nella presente fattispecie pendente causa, il 18 giugno 2014

l’assicurato ha comunicato direttamente all’Ufficio AI, dopo due mesi di

permanenza presso il foyer della __________ a __________, il cambiamento del

suo domicilio, dal maggio 2014, a __________ (doc. AI 168). Secondo

l’amministrazione, come riportato in sede di risposta, potendo comportare una

modifica dell’importo del contributo, “tale nuova situazione (il

cambiamento di domicilio n.d.r.) va approfondita ed è pertanto stata

avviata una revisione” (sottolineatura del redattore).

Ora, secondo il marg. no.

7006.

CCA (sottolineatura del redattore) sono da notificare i seguenti

cambiamenti:

" Sussiste un motivo di revisione, ovvero una modifica delle condizioni

determinante per il diritto al contributo per l’assistenza, se si è verificata

una modifica della situazione personale dell’assicurato, in particolare

nei seguenti casi:

- miglioramento o peggioramento dello stato di salute;

- cambiamento del grado della grande invalidità;

- cambiamenti

relativi all’attività lucrativa, all’attività di pubblica utilità o alla formazione,

compresi l’aumento o la diminuzione del grado di occupazione;

- cambiamenti

nella fruizione di offerte istituzionali (scuole speciali, centri

d’integrazione professionale, laboratori, centri diurni, istituti);

- cambiamenti

nella fruizione di prestazioni delle cure di base secondo la LAMal e di altre

prestazioni dell’AI;

- cambiamento

delle condizioni familiari determinanti (numero di figli, convivenza con

familiari ecc.)."

È vero che il cambiamento

di domicilio non è espressamente indicato, ma, come giustamente evidenziato

dall’amministrazione, la lista di cui al succitato marginale non è esaustiva.

Del resto, e contrario, tale evenienza non è contemplata quale motivo per cui non

sussiste un motivo di revisione ai sensi del marg. no. 7008 CCA [cambiamenti

solo temporanei, come ad esempio un peggioramento transitorio dello stato di

salute dell’assicurato a seguito di una malattia; cambiamenti solo temporanei

nel ricorso ai fornitori di prestazioni consueti (Spitex, istituzioni), inclusi

i cambiamenti temporanei del numero di pernottamenti in istituto, anche se questi

superano i 15 al mese; cambiamenti di breve periodo (meno di tre mesi) nella

situazione scolastica o professionale (grado di occupazione, centro di

formazione, posto di lavoro); modifiche delle direttive amministrative che

stabiliscono condizioni di diritto più restrittive; valutazione diversa di

fatti sostanzialmente invariati].

L’Ufficio AI ha dunque

correttamente avviato una procedura di revisione.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Alla

luce di quanto esposto al consid. 2.3, le spese per fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti