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Decisione

32.2014.92

L'UAI ha riconosciuto 3/4 di rendita all'assicurato, che chiede di essere messo al beneficio di una prestazione al 100%. Conferma della decisione dell'amministrazione

18 maggio 2015Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

I periti, hanno visitato

il ricorrente in data 13 dicembre 2013 e 17 dicembre 2013. Dopo aver descritto

gli atti medici, l’anamnesi e l’esame clinico secondo AMDP-System, hanno posto

la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva

ricorrente attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (F33.11) e

la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di debolezza mentale

(F70).

Gli

specialisti hanno evidenziato:

" (…)

Siamo di fronte ad un assicurato che, fin dalla prima infanzia, ha

mostrato difficoltà sul piano cognitivo (comprensione, logica, matematica)

associate a problemi metacognitivi (difficoltà nel comprendere le intenzioni e

stati d’animo altrui, pensiero concreto), ma, soprattutto, emotivi

(intolleranza alle frustrazioni, labilità emotiva, dipendenza da figure adulte,

sentimenti di insufficienza personale e inadeguatezza), il tutto associato ad

un certo impaccio e goffaggine motoria che, in passato, non gli ha permesso di

fare sport e che risulta tuttora evidente.

Tutto questo si inquadra in quello che agli atti è stato definito

talvolta come disturbo cognitivo lieve (Dr. __________, clinica __________),

talvolta come livello intellettivo limite (Dr.ssa __________). Non ho ritenuto

necessario sottoporre l’assicurato ad un test di livello (WAIS), dal momento

che la disarmonia evolutiva appare non solo a livello cognitivo ma anche

emotivo ed affettivo (aspetti non valutati da tale test) e perché appare

evidente che anche a terzi non esperti, come l’assicurato presenti un certo

grado di debolezza mentale. Ciò ha comportato la tendenza da sempre ad

appoggiarsi a figure da lui sentite come paterne, tutelanti e accudenti così

come, spesso, ha generato prese in giro e talvolta anche veri e propri raggiri,

vista anche la bontà d’animo e la buona disposizione verso gli altri da parte

dell’assicurato. Anche nella storia lavorativa è abbastanza evidente come egli

si sia trovato bene e libero da sintomi quali ansia di performance, insicurezza

e reazioni ansiose, quando il clima lavorativo era a bassa intensità emotiva e

conflittualità o se era presente almeno una figura che lo tutelava e lo

“proteggeva”. Egli infatti da sempre dimostra una bassa assertività e capacità

di affermare il proprio punto di vista, __________.

Il lavoro semplice, in mansioni semplici, anche per tempi

prolungati (faceva praticamente due lavori se si considerano gli impieghi

nemmeno tanto saltuari di giardinaggio), è sempre stato comunque eseguito con

efficacia e persistenza, seppur solo in ambienti in cui riusciva ad avvertire

un clima a bassa conflittualità. A fronte di atteggiamenti aggressivi o

giudicanti di colleghi o superiori, è sempre andato in difficoltà, con comparsa

di sintomatologia depressiva se non psicotica (episodio del 1987 mentre si

trovava a __________ per il corso di verificatore o dopo la prima valutazione

non ottimale da parte del superiore nel 2010). Da sottolineare inoltre come, a

fronte di una situazione famigliare abbastanza disastrosa (__________), egli

avesse trovato nel lavoro una fonte di distrazione e soddisfazione, almeno fino

a quando non si è verificato l’ultimo cambio di luogo di lavoro, seppur

all’interno dello stesso settore. La presenza di ritmi di lavoro più serrati,

l’assenza completa di rapporto con il capo (cui in passato aveva sempre fatto

riferimento come figura protettiva e tutelante), il non aver trovato tra i

colleghi persone disposte ad ascoltarlo e a condividere con lui i tempi morti,

ha rappresentato un evento sicuramente stressante che, sulla base di una

struttura cognitiva fragile, con scarse capacità autoriflessive e bassa soglia

alla frustrazione, ha comportato un franco scompenso depressivo a partire dal

settembre 2012.

Per quanto riguarda la ricorrenza depressiva, se consideriamo

l’episodio del 1987 come un episodio depressivo grave con sintomi psicotici e

l’episodio di inizio 2012, poi risoltosi a primavera, unito all’ultimo e ancora

attuale ripresentatosi a fine estate 2012, possiamo porre diagnosi di disturbo

depressivo ricorrente. Per quanto riguarda la gravità, al momento (e da due

mesi circa), sono soddisfatti i criteri ICD 10 per porre diagnosi di episodio

depressivo di media gravità con sindrome biologica mentre, anche a detta

dell’assicurato, da settembre 2012 a settembre 2013 il quadro era

verosimilmente di intensità grave (come anche certificato dalla Drssa __________).

Nel corso dell’ultimo anno egli avrebbe abbandonato quasi completamente le

attività accessorie per la comparsa di una pervasiva insicurezza, astenia,

anedonia e abulia e per frequenti episodi che egli definisce di “paura” sine

materia, ma che gli inibiscono l’azione e la attuazione di anche minime

attività. Attualmente passerebbe molto tempo a rimuginare in modo perseverante,

prolisso e scarsamente utile, non solo sugli avvenimenti lavorativi trascorsi

ormai da più di un anno, ma anche su ogni minima situazione stressante,

ricorrendo spesso al consiglio del fratello maggiore o dello psicologo che lo

sta seguendo con continuità da settembre 2012. Anche il solo dover portare al

lavoro i certificati di malattia, scatenerebbe addominalgia con crisi

diarroiche, incremento dell’ansia libera e somatica, paura e insicurezza

(…)

2. Conclusioni

Per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo che

attualmente, non tanto per il quadro di debolezza mentale, quanto per il

disturbo depressivo, l’assicurato presenti una IL del 70% (tempo ridotto

rendimento pieno), anche se si devono fare alcune precisazioni. Infatti non

ritengo che tale incapacità sia legata ad una perdita di competenze quanto ad

un bassissima flessibilità, persistenza, assertività che, in passato, erano

solo lievemente deficitarie e, con il supporto di un ambiente favorevole,

avevano comunque permesso una piena capacità lavorativa. Allorquando, anche in

passato il clima lavorativo non era ideale, erano avvenuti scompensi che

avevano comportato una diminuzione della CL; dal 2012 è subentrato un nuovo

episodio depressivo, che tende ad essere perdurante e che mina stabilmente il

già precario equilibrio precedente. Pertanto, se la IL è del 70% nell’abituale

luogo di lavoro non mi sembra si possa dire altrettanto in un ambiente

adeguato. Per ambiente adeguato intendo un luogo con pochi dipendenti, con

ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano presenti dei

responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e, possibilmente, ultracinquantenni,

in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo un programma

abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico

(operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre ad esempio) ed in cui

non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse conoscenze di base

in quest’ambito.

Rispetto alla conflittualità sul lavoro, egli potrebbe farvi

fronte a patto che non vi siano livelli troppo elevati in emozioni espresse e

che riuscisse ad identificare una figura protettiva.

In questo lavoro adeguato egli verosimilmente, nonostante il

disturbo depressivo, potrebbe avere un rendimento almeno del 50%.

Ovviamente, viste le difficoltà dell’assicurato, potrebbe essere

utile un intervento della AI nell’aiuto al collocamento per trovare un ambiente

di lavoro confacente al suo disturbo.

Sul piano prognostico, ritengo che la buona compliance della

terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro stiano già

portando ad un miglioramento, seppur parziale, della sintomatologia depressiva;

non escludo una remissione nei prossimi 12 mesi, per cui riterrei opportuna una

rivalutazione a distanza di un anno. Non giocano a favore di un miglioramento

la concomitante presenza di numerosi problemi socio familiari e quindi la

mancanza di una rete di supporto efficace e le scarse risorse meta cognitive ed

autoriflessive dell’assicurato.

Dal settembre 2012 al settembre 2013 la IL era verosimilmente al

100% mentre il parziale miglioramento cui si è assistito negli ultimi due mesi,

farebbe datare la presente IL al 70% in attività abituale e 50% in attività

confacente a partire dall’ottobre 2013 (doc. AI 35-9/11)

Il 10 gennaio 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ha confermato

l’esito della valutazione peritale (doc. AI 36).

L’11 febbraio 2014 la

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha contestato

le conclusioni del medico SMR, affermando:

" (…)

Dalla osservazione clinica effettuata dal 01.10.2013 a tutt’oggi

si conferma la persistenza di uno stato depressivo cronicizzato accompagnato da

resilienza notevolmente ridotta, facile esauribilità, concentrazione ridotta,

elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.

Il quadro psicopatologico dal 01.10.2013 a tutt’oggi non è

compatibile con l’esigibilità di una attività lavorativa a scopo lucrativo al

50%, anche se di tipo leggero e in ambiente tranquillo.

Dal 01.10.2013 a tutt’oggi abbiamo osservato la persistenza della

incapacità di mantenere la continuità richiesta per una qualsiasi attività di

scopo lucrativo nella misura del 50%. Il paziente presenta difese fragilizzate

e appare ancora molto vulnerabile agli eventi stressor.

In considerazione della evoluzione clinica osservata si riconferma

dal 01.10.2013 a tutt’oggi una IL totale nella attività abituale e una IL non

inferiore al 75% in attività adeguata ai limiti funzionali.” (doc. AI 44-3)

Il 25 marzo 2014 i periti

hanno preso posizione, affermando:

" (…)

Ci viene richiesto di prendere posizione rispetto alle

osservazioni della Dr.ssa __________.

In data 11.11.2013 la Dr.ssa __________, curante dell’assicurato,

in una relazione al Dr. __________ della __________ scriveva che l’assicurato

era stazionario rispetto al precedente rapporto del maggio 2013 e sottolineava

una prognosi lavorativa sfavorevole ritenendo prematuro pronunciarsi su

eventuali restrizioni mediche sul posto di lavoro. Con la relazione del

11.02.2014, successiva al progetto di decisione AI, ribadiva lo stato

cronicizzato che dall’1.10.2013 non era compatibile con l’esigibilità di una

attività lavorativa a scopo lucrativo al 50% anche se di tipo leggero ed in

ambiente tranquillo e da allora si osservava l’incapacità a mantenere la

continuità lavorativa richiesta per una qualsiasi attività lucrativa nella

misura del 50%, per cui si ribadiva una IL del 100% nell’attività abituale e

almeno del 75% in attività adeguata ai limiti funzionali.

Sul piano della diagnosi e del meccanismo verosimile dell’ultimo

scompenso dell’assicurato, la perizia non si distanzia dalle considerazione

della Dr.ssa __________ che, nel suo rapporto del giugno 2013, sottolinea come

“alla notizia del trasferimento alle __________ ha iniziato a sentirsi male,

si sentiva agitato e preoccupato pensando al carico di lavoro e al dinamismo

richiesto dai continui cambiamenti. Si tratterebbe di un lavoro in cui è

necessario sapersi adattare giorno dopo giorno a nuove richieste in un breve

lasso di tempo” e, più oltre, “l’ultimo posto di lavoro mette

giornalmente in evidenza i limiti cognitivi del paziente di cui lui stesso è

parzialmente consapevole. Il paziente infatti riferisce un sentimento di

insicurezza e l’immagine di inferiorità di sé stesso che l’attuale condizione

di lavoro sembra avere enfatizzato in maniera per lui insopportabile, al punto

da presentare pensieri disfunzionali che lo portano a immaginare e rimuginare

di continuo scenari negativi”. Dall’anamnesi raccolta in perizia si evince

come spesso di fronte a cambiamenti o a posti di lavoro in cui anche per le

difficoltà cognitive aveva problemi di adattamento (ed aveva presentato altri

episodi depressivi da cui la diagnosi di depressione ricorrente) e solo qualora

riuscisse a trovare figure, tendenzialmente più anziane riusciva comunque ad

adattarsi appoggiandosi a loro. In perizia si sottolinea che: “anche nella

storia lavorativa è abbastanza evidente come egli si sia trovato bene e libero

da sintomi quali ansia di performance, insicurezza e reazioni ansiose, quando

il clima lavorativo era a bassa intensità emotiva e conflittualità o se era

presente almeno una figura che lo tutelava e “proteggeva”. Egli infatti da

sempre dimostra una bassa assertività e capacità di affermare il proprio punto

di vista”. Egli ha sempre comunque trovato nel lavoro, viste anche le

concomitanti problematiche famigliari, una fonte di soddisfazione ma l’ultimo

cambio di mansione con “la presenza di ritmi di lavoro più serrati,

l’assenza completa di rapporto con il capo, il non aver trovato tra i colleghi

persone disposte ad ascoltarlo e a condividere con lui i tempi morti, ha

rappresentato un evento sicuramente stressante che, sulla base di una struttura

cognitiva fragile, con scarse capacità autoriflessive e bassa soglia alla

frustrazione, ha comportato un franco scompenso depressivo a partire dal

settembre 2012”. La diagnosi e la dinamica dello scompenso non appaiono pertanto

differire dalla valutazione della Dr.ssa __________.

D’altra parte l’assicurato ha affermato in sede peritale di avere

ripreso negli ultimi tre mesi un minimo interesse per l’attività di

giardinaggio che in passato aveva svolto in autonomia e per la cura del furgone

delle attrezzature e, nonostante il quadro depressivo persista, si apprezza

nella valutazione peritale come la capacità lavorativa sia differentemente

compromessa nell’abituale professione e in una professione adeguata.

L’allontanamento dal luogo di lavoro abituale unitamente alla buona compliance

farmacologica, pur in presenza di alcuni fattori prognostici negativi, lasciano

comunque la prognosi aperta e infatti si ritiene opportuna una nuova

valutazione dell’andamento tra 12 mesi. Ci sembra di avere descritto l’attività

confacente con molti particolari sottolineando ancora una volta come

l’incapacità di adattamento alle nuove mansioni derivi sia dal quadro depressivo

che dalla scarse strategie di coping, per cui le caratteristiche di un lavoro

adeguato dovrebbero tenere conto di questi aspetti. In particolare si

sottolineava che “per ambiente adeguato intendo un luogo con pochi

dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano

presenti dei responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e, possibilmente,

ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo

un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con

il pubblico (operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre ad

esempio) ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse

conoscenze di base in quest’ambito. Rispetto alla conflittualità sul lavoro,

egli potrebbe farvi fronte a patto che non vi siano livello troppo elevati di

emozioni espresse e che si riuscisse ad identificare una figura protettiva”.

In definitiva si sottolinea che l’assicurato ha sicuramente scarsi

strumenti per far fronte allo stress e mantiene attualmente un episodio

depressivo di grado medio ma comunque la descrizione dell’ambiente di lavoro

idoneo, che fa parte dei compiti peritali, tiene conto proprio degli aspetti di

vulnerabilità dell’assicurato, cercando di sottolineare i punti di funzionamento

che ancora sono a mio avviso presenti; il fatto che una tale attività sia

rintracciabile nel libero mercato del lavoro esula dalla competenza dei periti.

Comunque, sempre a causa della patologia psichiatrica rilevata, si sottolinea

come la capacità lavorativa anche in una attività confacente come quella

descritta appare sensibilmente ridotta (50%) anche se in misura minore a quella

dell’attività abituale.” (doc. AI 51)

Il 22 aprile 2014 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI

52-1), mentre pendente causa il ricorrente ha prodotto un certificato del 26

giugno 2014 della dr.ssa med __________, che riassume il decorso del quadro

psicopatologico (doc. H).

2.3. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non

contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto

che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le

garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei

confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza

economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

Considerandi

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.5

Questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione dei periti del CPAS del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35),

che hanno concluso per una incapacità lavorativa del 75% nella precedente

attività e del 50% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del

ricorrente dal mese di ottobre 2013.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita

effettuata presso di loro.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

Gli specialisti hanno in

particolare spiegato nel dettaglio i motivi per i quali non ritengono di dover

seguire le valutazioni della dr.ssa med. __________, rilevando che la perizia

non si distanzia dalle considerazioni della curante, in particolare circa la

diagnosi e la dinamica dello scompenso, ma trae delle conclusioni diverse per

quanto concerne l’esigibilità di una capacità lavorativa in attività leggera e

confacente allo stato di salute del ricorrente a partire dal mese di ottobre

2013.

Ciò è dovuto in particolare alla circostanza che nel frattempo

l’insorgente aveva ritrovato un certo interesse nei passatempi svolti a

complemento della propria attività lucrativa, quali giardinaggio e cura del

furgone delle attrezzature, e che la buona compliance della terapia

farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro hanno già portato ad un

certo miglioramento, seppur parziale, della capacità lavorativa in attività

leggere. Queste circostanze fanno ritenere ai periti che la capacità lavorativa

è differentemente compromessa nell’abituale professione e in un’attività

adeguata con tutte le, importanti, limitazioni descritte. Gli specialisti, a

questo proposito, rilevano che l’allontanamento dal posto di lavoro abituale e

la buona compliance farmacologica, pur in presenza di alcuni fattori

prognostici negativi, lasciano comunque la prognosi aperta ed infatti hanno ritenuto

necessario una nuova valutazione dell’andamento dopo 12 mesi.

Da parte sua l’insorgente

non ha prodotto nuova documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni

peritali. Il referto dell’11 febbraio 2014 della curante (doc. AI 44-3), su cui

i periti si sono diffusamente espressi il 25 febbraio 2014 (doc. AI 51-1), e

quello del 26 giugno 2014 (doc. H) si esauriscono in una descrizione delle

limitazioni già note e prese in considerazione nel referto del 18 dicembre 2013

(doc. AI 35-1) e non apportano particolari elementi di novità. La dr.ssa med. __________

ha descritto uno stato depressivo cronicizzato accompagnato da resilienza

notevolmente ridotta, facile esauribilità, concentrazione ridotta, elevata

vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, di cui gli specialisti del CPAS

hanno già tenuto conto (cfr. doc. AI 35-10) e che riassume in parte quanto già

descritto nel referto del 24 giugno 2013 (doc. D), ampiamente ripreso nella

perizia del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35-3).

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Quanto al miglioramento

dello stato di salute, che i periti fanno risalire al mese di ottobre 2013, va

evidenziato che essi, come già spiegato, non lo hanno motivato solo con il

fatto che l’insorgente ha riacquistato un certo interesse nei passatempi

(giardinaggio e cura del furgone delle attrezzature), ma anche con la

compliance alla terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro,

che hanno cominciato a produrre i primi positivi effetti (doc. AI 35-11). La

circostanza che nel preciso caso di specie i periti hanno visitato il

ricorrente in due occasioni e non su un arco di tempo maggiore, non inficia il

valore probatorio della perizia. Infatti la curante ha descritto uno stato di

salute stazionario, non soggetto a particolari variazioni dal settembre 2012 (cfr.

doc. AI 33-2 dell’11 novembre 2013: “[…] rispetto al precedente rapporto del

16.05

, il paziente si presenta stazionario […]” e doc. D: “[…]

L’ultima ricaduta depressiva risale al settembre 2012 […]”), tant’è che la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità,

non è variato dall’inoltro della domanda di prestazioni del 17 febbraio 2013

(cfr. doc. AI 24-2 [ultima esacerbazione nel settembre 2012]; doc. AI 28-2).

Una valutazione su un periodo di tempo maggiore, nel preciso caso di specie,

non si imponeva.

Infine, al ricorrente non

può neppure essere d’aiuto la valutazione del dr. med. __________, medico

curante, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi

attività, non essendo specialista in psichiatrica ma in medicina interna e non

apportando elementi medici oggettivi diversi da quelli accertati dai periti (doc.

AI 27).

Va poi ribadito che le

valutazioni peritali, sono state confermate dal medico SMR. Dr. med. __________,

anch’egli specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Circa il ruolo del medico

SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In queste

condizioni il TCA deve concludere che è comprovato, secondo l’abituale

principio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente è incapace al

lavoro al 75% nella precedente attività ed al 50% in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia

dal 1° ottobre 2013.

2.6

Il ricorrente

sostiene inoltre che l’attività esigibile (operaio o aiuto giardiniere) a causa

delle numerose limitazioni è possibile solo in forma così limitata che in

pratica non esiste nel comune mercato del lavoro o sarebbe possibile solo

grazie a una disponibilità irrealistica di un datore di lavoro.

I periti

hanno stabilito che l’interessato potrebbe svolgere un’attività leggera al 50%,

ad esempio di operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre in un

ambiente adeguato. Per ambiente adeguato intendono un luogo con pochi

dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano

presenti responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e “possibilmente”

ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo

un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con

il pubblico ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le

scarse conoscenze di base in quest’ambito. Egli potrebbe far fronte alla

conflittualità sul lavoro a patto che non vi siano livelli troppo elevati in

emozioni espresse e che riesca a identificare una figura protettiva (cfr. doc.

AI 35-9/11).

Il medico

SMR, dr. med. __________ dapprima (doc. AI 36-2) e la consulente in

integrazione successivamente (doc. AI 37-1), hanno in sostanza confermato le

valutazioni peritali anche per quanto concerne le suddette limitazioni, senza

tuttavia ritenere necessario la presenza di responsabili e colleghi ultracinquantenni,

del resto indicata solo quale auspicio (“possibilmente”) dai periti, e

della figura protettiva.

Va qui rammentato che secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,

consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6

; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e

dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività

ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato

generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso

possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro

medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1994, p. 114).

In concreto questo

Tribunale ritiene che nel caso di specie, come affermato dalla consulente in

integrazione, nel mercato generale del lavoro vi sia la possibilità per il

ricorrente di lavorare quale aiuto giardiniere od operaio semplice, in un

ambiente tranquillo e presso un datore di lavoro con pochi dipendenti e che

abbia le caratteristiche descritte in sede peritale. Il tessuto industriale

ticinese è infatti notoriamente caratterizzato dalla presenza di ditte di piccole

dimensioni (PMI) che permettono lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle

condizioni descritte in sede amministrativa (pochi dipendenti,

ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, presenza di persone accoglienti

e tolleranti, richiesta di mansioni semplici e operative secondo un programma

abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico).

Resta da

esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.

2.7

Per

accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il

principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso in esame dagli

atti emerge che nel 2012, senza il danno alla salute, l’interessato avrebbe

conseguito un reddito, non contestato (cfr. doc. I, pag. 6, calcolo effettuato

dal medesimo ricorrente) di fr. 84’472 (cfr. doc. IV, pag. 3; cfr. anche doc.

B, pag. 3).

Aggiornato al 2014, anno

di raffronto dei redditi (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute,

avvenuto nell’ottobre 2013), il reddito ammonta a fr. 85'744 (+ 0.7% nel 2013 e

+ 0.8% nel 2014; dato del III trimestre 2014, ultimo disponibile; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

2.8

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid.

4.

), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del

reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei

salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,

Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014,

p. 94).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x

102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).

Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +

[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,

dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica

poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi

anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.],

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010,

pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido dell’8% per “altri

fattori di riduzione” (cfr. doc. B). L’insorgente chiede una riduzione

almeno del 18%.

Questo

Tribunale ritiene che la decisione dell’amministrazione cantonale, su questo

punto, non sia adeguata alla luce delle limitazioni cui è soggetto il

ricorrente e ritiene che un’altra soluzione sia più opportuna rispetto a quella

adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.4). D’altra

parte una riduzione come quella auspicata dall’assicurato, sulla base della

giurisprudenza, come esposto di seguito, appare eccessiva.

In una

sentenza 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, il TF ha confermato una riduzione del

20% operata dal tribunale cantonale sul salario da invalido di una

ricorrente, stiratrice, al beneficio di un permesso di soggiorno

di tipo C, capace al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al

suo stato di salute, affetta dalle seguenti patologie con

ripercussione sulla capacità lavorativa: “épisode dépressif moyen (avec

syndrome somatique)”, “difficultés liées à l'acculturation”,

“syndrome fibromyalgique”, “aponévrosite plantaire bilatérale chronique”

e “névrome de Morton des deux pieds”, tenuto tuttavia conto anche

della nazionalità straniera, del suo tasso d’occupazione del 50%, del suo

analfabetismo e della circostanza che capisce poco il francese (consid. 3.2: “la juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de

procéder à un abattement de 20%, afin de “tenir compte de sa nationalité

étrangère, de son taux d’occupation de 50%, du fait qu’elle est illettrée ou

encore du fait qu’elle ne comprend que très peu le français”),

Il

TF ha affermato:

«3.4 Il est notoire que

les personnes atteintes dans leur santé, qui

présentent des limitations même pour accomplir des activités

légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux

travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés

comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires

inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans

laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être

réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles

du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,

nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une

déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir

compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité

lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement

(justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du

pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance

uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de

manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif

de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3

p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas

compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet

des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF

130.

III 176 consid. 1.2 p. 180).

3.5

Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de

considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation -

malgré le caractère sommaire de ses explications - en opérant un abattement -

certes très généreux mais pas encore excessif ou abusif - de 20 % sur le

salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Âgée de 51 ans au

moment déterminant où la juridiction cantonale a apprécié la situation et souffrant

de limitations fonctionnelles qui la limitent principalement à des activités

exercées en position assise (cf. expertise des docteurs L.________ et

O.________ du 24 septembre 2011, p. 33), la recourante présente à l'évidence

des facteurs objectifs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales.

Qui plus est, la diminution de la capacité de travail de 50 % retenue sur le

plan médical est justifiée par des limitations découlant d'une atteinte à la

santé psychique qui se manifestent notamment par un ralentissement

psychomoteur, une perte de confiance en soi, une perte de motivation, des

troubles de la concentration et des difficultés d'apprentissage (cf. expertise

des docteurs L.________ et O.________ du 24 septembre 2011, p. 16). Eu égard à

la nature de ces limitations, il est permis de douter que l'intimée puisse

tirer bénéfice des avantages que peut représenter pour les femmes l'exercice

d'une activité à temps partiel dans certains domaines d'activité (cf. arrêt

9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2); au contraire, ce genre de

limitations est de nature à détourner un éventuel employeur d'un engagement,

tant il est admis que les symptômes précités requièrent en règle générale une

attention particulière et ciblée de la part de l'entourage professionnel (cf.

arrêt 8C_778/2007 du 29 mai 2008 consid. 5.2.3). Au vu de ces

éléments, appréhendés dans le contexte individuel et concret de l'intimée

(connaissances en français limitées; absence de formation professionnelle),

l'abattement de 20 % sur le salaire statistique retenu par les premiers juges

n'apparaît pas comme le résultat de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation

contraire au droit.»

In concreto la situazione dell’insorgente è diversa nella misura in cui

padroneggia la lingua italiana, ha una conoscenza di base di un’altra lingua

(francese; cfr. doc. C), ha concluso una formazione professionale

(apprendistato di montatore di impianti sanitari, con attestato; cfr. doc. C e

1-1) ed è ancora relativamente giovane (nato nel 1966).

D’altra parte

invece l’assicurato è affetto da una notevole ansia da performance e da una

distraibilità che comporta sia una difficoltà nel dare le giuste priorità sia

un aumento dei tempi di esecuzione per le frequenti pause. Egli inoltre può

lavorare solo in un ambiente adeguato (può collaborare con pochi dipendenti,

con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in presenza di colleghi

accoglienti e tolleranti, in cui siano richieste mansioni semplici e operative

secondo un programma abbastanza fisso, senza picchi di produzione e non a

contatto con il pubblico).

Queste

restrizioni incidono in maniera importante sulle prospettive salariali

dell’interessato. Tuttavia, alla luce della citata giurisprudenza, non può

essere concessa una riduzione come quella chiesta dall’insorgente.

Globalmente

e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%,

al massimo del 15%, risulta maggiormente adeguata.

Tuttavia, anche riducendo

del 15% il salario da invalido, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad

una rendita maggiore rispetto a quella attualmente percepita.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 85'744 con quello da invalido di fr. 63’347, ridotto dapprima

del 50% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 31'673,50 e poi del 15% (riduzione

sociale) a fr. 26’922, si ottiene un grado d’invalidità del 68,6%, arrotondato

al 69% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che dà diritto a ¾ di rendita (art.

28.

cpv. 2 LAI) dal 1° gennaio 2014 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), come

calcolato dall’amministrazione.

In queste condizioni il

ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata deve essere confermata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti