32.2014.92
L'UAI ha riconosciuto 3/4 di rendita all'assicurato, che chiede di essere messo al beneficio di una prestazione al 100%. Conferma della decisione dell'amministrazione
18 maggio 2015Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.92
cs
Lugano
18 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966, maestro
artigiano presso lo stabilimento industriale __________ di __________, il 17
febbraio 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI
1-1 e seguenti).
1.2. Dopo aver effettuato gli
accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia ad opera
del CPAS, l’UAI, tenuto conto di un grado d’invalidità del 66%, con decisione
del 27 maggio 2014 (doc AI 55-1), preavvisata dal progetto del 27 gennaio 2014
(doc. AI 38-1), ha riconosciuto una rendita intera dal 1° settembre 2013,
ridotta a ¾ di rendita dal 1° gennaio 2014, in considerazione del miglioramento dello stato di salute.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
ed il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità (doc. I).
Contestualmente ha richiamato l’intero incarto AI.
L’insorgente contesta sia
la perizia del CPAS, non considerata adempiere i presupposti per riconoscerne
il valore probatorio, sia il raffronto dei redditi.
Circa l’aspetto medico, il
ricorrente rileva che la propria curante, dr.ssa med. __________, specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha accertato, dal 1° ottobre 2013,
un’inabilità totale nella sua attività ed un’incapacità del 75% in attività
adeguata, ritenendo inesigibile un lavoro al 50%. Per contro la perizia del
CPAS, effettuata sulla base di soli due incontri, giungerebbe a conclusioni non
coerenti con il quadro di gravi problemi comportamentali e lavorativi
descritti. La valutazione peritale integrerebbe condizioni inesistenti
(attività adatta da svolgere, se possibile, solo con colleghi
ultracinquantenni) e sarebbe manifestamente errata. Il referto ometterebbe di
prendere in considerazione che un’attività implica un certo ritmo,
flessibilità, stress, nuove mansioni, discussioni con i colleghi, ecc.. Ciò
implicherebbe necessariamente un’incapacità lavorativa superiore al 50%. A
questo proposito l’insorgente rammenta che non si può parlare di possibilità di
guadagno quando l’attività esigibile è possibile solo in forma talmente ridotta
che in pratica non esiste nel comune mercato del lavoro o sarebbe possibile
solo grazie ad una disponibilità irrealistica in un datore di lavoro medio.
Circa il raffronto dei
redditi, l’insorgente rileva che la riduzione sociale dell’8% non è
giustificata, ma che andrebbe presa in considerazione una riduzione di, almeno,
il 18%.
1.4. Con risposta del 12 agosto
2014, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI),
ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto ulteriori
osservazioni (doc. VIII). L’assicurato evidenzia che i periti del CPAS si sono
limitati a due soli colloqui a distanza di soli 4 giorni che non hanno permesso
di poter valutare l’evoluzione della situazione. Per contro, la curante, dr.ssa
med. __________, ha potuto esaminare il proprio paziente nell’arco di più mesi,
potendo così meglio esaminare il suo stato di salute. Anche la valutazione del
miglioramento, avvenuto nel corso di settembre 2013, sarebbe errata, poiché si
basa su “una irrisoria ripresa di un minimo interesse per l’attività di
giardinaggio”, in concreto di minima intensità e durata e di nessuna
attinenza con il mondo del lavoro produttivo. Non si tratta di un elemento
sufficiente a fondare una valutazione della capacità lavorativa. Si tratterebbe
inoltre di un cambiamento di soli due mesi, insufficiente per stabilire
seriamente un miglioramento del danno psichico cronico. In concreto la perizia
si basa in larga misura su ipotesi e non giunge a conclusioni logiche. Anche la
valutazione della limitazione in attività adeguata è teorica, ponendo
condizioni non realistiche nel normale mondo del lavoro. Viste le gravi e
persistenti limitazioni di cui non viene accertato alcun miglioramento occorre
ritenere che la limitazione riconosciuta per l’impiego precedente, vale per
qualsiasi attività. L’assicurato è in grado di affrontare con grande difficoltà
il mondo del lavoro. Per contro, la curante, dr.ssa med. __________ ha potuto
accertare, motivandola approfonditamente, un’incapacità lavorativa del 75% in
qualsiasi attività. Infine il ricorrente rileva non essere possibile ridurre il
salario da invalido solo dell’8%.
1.6. Con osservazioni del 25
settembre 2014 l’UAI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc.
X).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che,
secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato
che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a
una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale
diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici
di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato
esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V
222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I
475/01).
2.2. Nel caso di specie, ritenute
le considerazioni dei medici curanti, dr. med. __________, specialista FMH
medicina interna e dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia ad opera del CPAS (doc. AI
35-1).
La dr.ssa med. __________,
il 24 giugno 2013 aveva infatti affermato:
" (…)
Dal 19 gennaio 2010 il paziente ha iniziato una presa a carico
psichiatrica e psicologica di sostegno presso lo studio medico e in seguito
presso la Clinica __________ della sottoscritta, inviato dal medico di
famiglia, Dr. med. __________.
Nel corso della presa a carico dal 2010 a tutt’oggi, abbiamo osservato esacerbazioni depressive periodiche, in parte endogene, in parte
favorite dalla difficoltà a sostenere i tempi e i ritmi della attività
lavorativa, in parte favorite da una conflittualità di coppia con esacerbazioni
periodiche, in parte dalle preoccupazioni per i figli. L’ultima ricaduta
depressiva risale al settembre 2012.
Dall’inizio di settembre 2012, il paziente ha presentato una
esacerbazione del quadro psicopatologico di base, in parte favorita da una
condizione di stress lavorativo prolungato, dalle preoccupazioni per le
difficoltà scolastiche e di apprendimento dei due figli, dalle incomprensioni
di coppia. A livello lavorativo, il trasferimento nell’ultimo reparto, molto
rumoroso, ha notevolmente peggiorato la vulnerabilità di base. Il quadro
psicopatologico si è mostrato resistente all’approccio biologico e
psicoterapico, nell’ambito di una identità con difese fragilizzate, deficitarie
capacità autoriflessive e metacognitive, distorsioni cognitive, resilienza
notevolmente ridotta, elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.
Durante la presa a carico abbiamo più volte proposto al paziente
un reinserimento graduale a tempo parziale alle __________ e al datore di
lavoro un trasferimento in un reparto meno rumoroso, possibilmente in un team
più ristretto. Ma il paziente ha sempre presentato in queste occasioni un
aggravamento del quadro psicopatologico con momenti di elevata angoscia, e
verbalizzazione di idee suicidali, verbalizzate anche ai familiari.
Più volte abbiamo proposto un ricovero stazionario in Clinica __________,
ricovero che ha accettato lo scorso marzo, ed è durato solo poche ore, in
quanto non riusciva a stare lontano dalla moglie e dai figli. Da allora ha
continuato regolarmente la presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica a
livello ambulatoriale.
Sintomi soggettivi
Il paziente lamenta spesso di sentirsi agitato, si sente privo di
energie, spesso esprime vissuti di colpa, colpevolizzandosi per le difficoltà
cognitive dei due figli.
A casa si sente messo sotto pressione da parte della moglie, che
sembra rimproverarlo di sovente, mentre riferisce che sul lavoro viene spesso
schernito e vive con paura e ansia i compiti a lui affidati, poiché non riesce
ad adattarsi ai continui cambiamenti e ad apprendere nuovi compiti. Vive come
stressante l’attuale posto di lavoro, il quale mette giornalmente in evidenza i
limiti cognitivi del paziente, di cui lui stesso è parzialmente consapevole. Il
paziente, infatti, riferisce un sentimento di insicurezza e un’immagine di
inferiorità di sé stesso, che l’attuale condizione di lavoro sembra aver
enfatizzato in maniera per lui insopportabile, al punto da presentare pensieri
disfunzionali che lo portano a immaginare e rimuginare di continuo scenari
negativi.
Il paziente lamenta allo stato attuale la persistenza di apatia,
astenia e facile esauribilità.
Sintomi oggettivi
Allo stato attuale persiste uno stato depressivo cronicizzato con
astenia, facile esauribilità, resilienza ridotta, elevata vulnerabilità allo
stress e alle frustrazioni, distorsioni cognitive e percettive, riduzione della
capacità relazionale.” (doc. D)
Fatti
I periti, hanno visitato
il ricorrente in data 13 dicembre 2013 e 17 dicembre 2013. Dopo aver descritto
gli atti medici, l’anamnesi e l’esame clinico secondo AMDP-System, hanno posto
la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva
ricorrente attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (F33.11) e
la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di debolezza mentale
(F70).
Gli
specialisti hanno evidenziato:
" (…)
Siamo di fronte ad un assicurato che, fin dalla prima infanzia, ha
mostrato difficoltà sul piano cognitivo (comprensione, logica, matematica)
associate a problemi metacognitivi (difficoltà nel comprendere le intenzioni e
stati d’animo altrui, pensiero concreto), ma, soprattutto, emotivi
(intolleranza alle frustrazioni, labilità emotiva, dipendenza da figure adulte,
sentimenti di insufficienza personale e inadeguatezza), il tutto associato ad
un certo impaccio e goffaggine motoria che, in passato, non gli ha permesso di
fare sport e che risulta tuttora evidente.
Tutto questo si inquadra in quello che agli atti è stato definito
talvolta come disturbo cognitivo lieve (Dr. __________, clinica __________),
talvolta come livello intellettivo limite (Dr.ssa __________). Non ho ritenuto
necessario sottoporre l’assicurato ad un test di livello (WAIS), dal momento
che la disarmonia evolutiva appare non solo a livello cognitivo ma anche
emotivo ed affettivo (aspetti non valutati da tale test) e perché appare
evidente che anche a terzi non esperti, come l’assicurato presenti un certo
grado di debolezza mentale. Ciò ha comportato la tendenza da sempre ad
appoggiarsi a figure da lui sentite come paterne, tutelanti e accudenti così
come, spesso, ha generato prese in giro e talvolta anche veri e propri raggiri,
vista anche la bontà d’animo e la buona disposizione verso gli altri da parte
dell’assicurato. Anche nella storia lavorativa è abbastanza evidente come egli
si sia trovato bene e libero da sintomi quali ansia di performance, insicurezza
e reazioni ansiose, quando il clima lavorativo era a bassa intensità emotiva e
conflittualità o se era presente almeno una figura che lo tutelava e lo
“proteggeva”. Egli infatti da sempre dimostra una bassa assertività e capacità
di affermare il proprio punto di vista, __________.
Il lavoro semplice, in mansioni semplici, anche per tempi
prolungati (faceva praticamente due lavori se si considerano gli impieghi
nemmeno tanto saltuari di giardinaggio), è sempre stato comunque eseguito con
efficacia e persistenza, seppur solo in ambienti in cui riusciva ad avvertire
un clima a bassa conflittualità. A fronte di atteggiamenti aggressivi o
giudicanti di colleghi o superiori, è sempre andato in difficoltà, con comparsa
di sintomatologia depressiva se non psicotica (episodio del 1987 mentre si
trovava a __________ per il corso di verificatore o dopo la prima valutazione
non ottimale da parte del superiore nel 2010). Da sottolineare inoltre come, a
fronte di una situazione famigliare abbastanza disastrosa (__________), egli
avesse trovato nel lavoro una fonte di distrazione e soddisfazione, almeno fino
a quando non si è verificato l’ultimo cambio di luogo di lavoro, seppur
all’interno dello stesso settore. La presenza di ritmi di lavoro più serrati,
l’assenza completa di rapporto con il capo (cui in passato aveva sempre fatto
riferimento come figura protettiva e tutelante), il non aver trovato tra i
colleghi persone disposte ad ascoltarlo e a condividere con lui i tempi morti,
ha rappresentato un evento sicuramente stressante che, sulla base di una
struttura cognitiva fragile, con scarse capacità autoriflessive e bassa soglia
alla frustrazione, ha comportato un franco scompenso depressivo a partire dal
settembre 2012.
Per quanto riguarda la ricorrenza depressiva, se consideriamo
l’episodio del 1987 come un episodio depressivo grave con sintomi psicotici e
l’episodio di inizio 2012, poi risoltosi a primavera, unito all’ultimo e ancora
attuale ripresentatosi a fine estate 2012, possiamo porre diagnosi di disturbo
depressivo ricorrente. Per quanto riguarda la gravità, al momento (e da due
mesi circa), sono soddisfatti i criteri ICD 10 per porre diagnosi di episodio
depressivo di media gravità con sindrome biologica mentre, anche a detta
dell’assicurato, da settembre 2012 a settembre 2013 il quadro era
verosimilmente di intensità grave (come anche certificato dalla Drssa __________).
Nel corso dell’ultimo anno egli avrebbe abbandonato quasi completamente le
attività accessorie per la comparsa di una pervasiva insicurezza, astenia,
anedonia e abulia e per frequenti episodi che egli definisce di “paura” sine
materia, ma che gli inibiscono l’azione e la attuazione di anche minime
attività. Attualmente passerebbe molto tempo a rimuginare in modo perseverante,
prolisso e scarsamente utile, non solo sugli avvenimenti lavorativi trascorsi
ormai da più di un anno, ma anche su ogni minima situazione stressante,
ricorrendo spesso al consiglio del fratello maggiore o dello psicologo che lo
sta seguendo con continuità da settembre 2012. Anche il solo dover portare al
lavoro i certificati di malattia, scatenerebbe addominalgia con crisi
diarroiche, incremento dell’ansia libera e somatica, paura e insicurezza
(…)
2. Conclusioni
Per quanto riguarda la capacità lavorativa ritengo che
attualmente, non tanto per il quadro di debolezza mentale, quanto per il
disturbo depressivo, l’assicurato presenti una IL del 70% (tempo ridotto
rendimento pieno), anche se si devono fare alcune precisazioni. Infatti non
ritengo che tale incapacità sia legata ad una perdita di competenze quanto ad
un bassissima flessibilità, persistenza, assertività che, in passato, erano
solo lievemente deficitarie e, con il supporto di un ambiente favorevole,
avevano comunque permesso una piena capacità lavorativa. Allorquando, anche in
passato il clima lavorativo non era ideale, erano avvenuti scompensi che
avevano comportato una diminuzione della CL; dal 2012 è subentrato un nuovo
episodio depressivo, che tende ad essere perdurante e che mina stabilmente il
già precario equilibrio precedente. Pertanto, se la IL è del 70% nell’abituale
luogo di lavoro non mi sembra si possa dire altrettanto in un ambiente
adeguato. Per ambiente adeguato intendo un luogo con pochi dipendenti, con
ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano presenti dei
responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e, possibilmente, ultracinquantenni,
in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo un programma
abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico
(operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre ad esempio) ed in cui
non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse conoscenze di base
in quest’ambito.
Rispetto alla conflittualità sul lavoro, egli potrebbe farvi
fronte a patto che non vi siano livelli troppo elevati in emozioni espresse e
che riuscisse ad identificare una figura protettiva.
In questo lavoro adeguato egli verosimilmente, nonostante il
disturbo depressivo, potrebbe avere un rendimento almeno del 50%.
Ovviamente, viste le difficoltà dell’assicurato, potrebbe essere
utile un intervento della AI nell’aiuto al collocamento per trovare un ambiente
di lavoro confacente al suo disturbo.
Sul piano prognostico, ritengo che la buona compliance della
terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro stiano già
portando ad un miglioramento, seppur parziale, della sintomatologia depressiva;
non escludo una remissione nei prossimi 12 mesi, per cui riterrei opportuna una
rivalutazione a distanza di un anno. Non giocano a favore di un miglioramento
la concomitante presenza di numerosi problemi socio familiari e quindi la
mancanza di una rete di supporto efficace e le scarse risorse meta cognitive ed
autoriflessive dell’assicurato.
Dal settembre 2012 al settembre 2013 la IL era verosimilmente al
100% mentre il parziale miglioramento cui si è assistito negli ultimi due mesi,
farebbe datare la presente IL al 70% in attività abituale e 50% in attività
confacente a partire dall’ottobre 2013 (doc. AI 35-9/11)
Il 10 gennaio 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ha confermato
l’esito della valutazione peritale (doc. AI 36).
L’11 febbraio 2014 la
curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha contestato
le conclusioni del medico SMR, affermando:
" (…)
Dalla osservazione clinica effettuata dal 01.10.2013 a tutt’oggi
si conferma la persistenza di uno stato depressivo cronicizzato accompagnato da
resilienza notevolmente ridotta, facile esauribilità, concentrazione ridotta,
elevata vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni.
Il quadro psicopatologico dal 01.10.2013 a tutt’oggi non è
compatibile con l’esigibilità di una attività lavorativa a scopo lucrativo al
50%, anche se di tipo leggero e in ambiente tranquillo.
Dal 01.10.2013 a tutt’oggi abbiamo osservato la persistenza della
incapacità di mantenere la continuità richiesta per una qualsiasi attività di
scopo lucrativo nella misura del 50%. Il paziente presenta difese fragilizzate
e appare ancora molto vulnerabile agli eventi stressor.
In considerazione della evoluzione clinica osservata si riconferma
dal 01.10.2013 a tutt’oggi una IL totale nella attività abituale e una IL non
inferiore al 75% in attività adeguata ai limiti funzionali.” (doc. AI 44-3)
Il 25 marzo 2014 i periti
hanno preso posizione, affermando:
" (…)
Ci viene richiesto di prendere posizione rispetto alle
osservazioni della Dr.ssa __________.
In data 11.11.2013 la Dr.ssa __________, curante dell’assicurato,
in una relazione al Dr. __________ della __________ scriveva che l’assicurato
era stazionario rispetto al precedente rapporto del maggio 2013 e sottolineava
una prognosi lavorativa sfavorevole ritenendo prematuro pronunciarsi su
eventuali restrizioni mediche sul posto di lavoro. Con la relazione del
11.02.2014, successiva al progetto di decisione AI, ribadiva lo stato
cronicizzato che dall’1.10.2013 non era compatibile con l’esigibilità di una
attività lavorativa a scopo lucrativo al 50% anche se di tipo leggero ed in
ambiente tranquillo e da allora si osservava l’incapacità a mantenere la
continuità lavorativa richiesta per una qualsiasi attività lucrativa nella
misura del 50%, per cui si ribadiva una IL del 100% nell’attività abituale e
almeno del 75% in attività adeguata ai limiti funzionali.
Sul piano della diagnosi e del meccanismo verosimile dell’ultimo
scompenso dell’assicurato, la perizia non si distanzia dalle considerazione
della Dr.ssa __________ che, nel suo rapporto del giugno 2013, sottolinea come
“alla notizia del trasferimento alle __________ ha iniziato a sentirsi male,
si sentiva agitato e preoccupato pensando al carico di lavoro e al dinamismo
richiesto dai continui cambiamenti. Si tratterebbe di un lavoro in cui è
necessario sapersi adattare giorno dopo giorno a nuove richieste in un breve
lasso di tempo” e, più oltre, “l’ultimo posto di lavoro mette
giornalmente in evidenza i limiti cognitivi del paziente di cui lui stesso è
parzialmente consapevole. Il paziente infatti riferisce un sentimento di
insicurezza e l’immagine di inferiorità di sé stesso che l’attuale condizione
di lavoro sembra avere enfatizzato in maniera per lui insopportabile, al punto
da presentare pensieri disfunzionali che lo portano a immaginare e rimuginare
di continuo scenari negativi”. Dall’anamnesi raccolta in perizia si evince
come spesso di fronte a cambiamenti o a posti di lavoro in cui anche per le
difficoltà cognitive aveva problemi di adattamento (ed aveva presentato altri
episodi depressivi da cui la diagnosi di depressione ricorrente) e solo qualora
riuscisse a trovare figure, tendenzialmente più anziane riusciva comunque ad
adattarsi appoggiandosi a loro. In perizia si sottolinea che: “anche nella
storia lavorativa è abbastanza evidente come egli si sia trovato bene e libero
da sintomi quali ansia di performance, insicurezza e reazioni ansiose, quando
il clima lavorativo era a bassa intensità emotiva e conflittualità o se era
presente almeno una figura che lo tutelava e “proteggeva”. Egli infatti da
sempre dimostra una bassa assertività e capacità di affermare il proprio punto
di vista”. Egli ha sempre comunque trovato nel lavoro, viste anche le
concomitanti problematiche famigliari, una fonte di soddisfazione ma l’ultimo
cambio di mansione con “la presenza di ritmi di lavoro più serrati,
l’assenza completa di rapporto con il capo, il non aver trovato tra i colleghi
persone disposte ad ascoltarlo e a condividere con lui i tempi morti, ha
rappresentato un evento sicuramente stressante che, sulla base di una struttura
cognitiva fragile, con scarse capacità autoriflessive e bassa soglia alla
frustrazione, ha comportato un franco scompenso depressivo a partire dal
settembre 2012”. La diagnosi e la dinamica dello scompenso non appaiono pertanto
differire dalla valutazione della Dr.ssa __________.
D’altra parte l’assicurato ha affermato in sede peritale di avere
ripreso negli ultimi tre mesi un minimo interesse per l’attività di
giardinaggio che in passato aveva svolto in autonomia e per la cura del furgone
delle attrezzature e, nonostante il quadro depressivo persista, si apprezza
nella valutazione peritale come la capacità lavorativa sia differentemente
compromessa nell’abituale professione e in una professione adeguata.
L’allontanamento dal luogo di lavoro abituale unitamente alla buona compliance
farmacologica, pur in presenza di alcuni fattori prognostici negativi, lasciano
comunque la prognosi aperta e infatti si ritiene opportuna una nuova
valutazione dell’andamento tra 12 mesi. Ci sembra di avere descritto l’attività
confacente con molti particolari sottolineando ancora una volta come
l’incapacità di adattamento alle nuove mansioni derivi sia dal quadro depressivo
che dalla scarse strategie di coping, per cui le caratteristiche di un lavoro
adeguato dovrebbero tenere conto di questi aspetti. In particolare si
sottolineava che “per ambiente adeguato intendo un luogo con pochi
dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano
presenti dei responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e, possibilmente,
ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo
un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con
il pubblico (operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre ad
esempio) ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le scarse
conoscenze di base in quest’ambito. Rispetto alla conflittualità sul lavoro,
egli potrebbe farvi fronte a patto che non vi siano livello troppo elevati di
emozioni espresse e che si riuscisse ad identificare una figura protettiva”.
In definitiva si sottolinea che l’assicurato ha sicuramente scarsi
strumenti per far fronte allo stress e mantiene attualmente un episodio
depressivo di grado medio ma comunque la descrizione dell’ambiente di lavoro
idoneo, che fa parte dei compiti peritali, tiene conto proprio degli aspetti di
vulnerabilità dell’assicurato, cercando di sottolineare i punti di funzionamento
che ancora sono a mio avviso presenti; il fatto che una tale attività sia
rintracciabile nel libero mercato del lavoro esula dalla competenza dei periti.
Comunque, sempre a causa della patologia psichiatrica rilevata, si sottolinea
come la capacità lavorativa anche in una attività confacente come quella
descritta appare sensibilmente ridotta (50%) anche se in misura minore a quella
dell’attività abituale.” (doc. AI 51)
Il 22 aprile 2014 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI
52-1), mentre pendente causa il ricorrente ha prodotto un certificato del 26
giugno 2014 della dr.ssa med __________, che riassume il decorso del quadro
psicopatologico (doc. H).
2.3. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non
contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto
che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le
garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM nei
confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza
economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto
necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
Considerandi
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.5
Questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in
dubbio la valutazione dei periti del CPAS del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35),
che hanno concluso per una incapacità lavorativa del 75% nella precedente
attività e del 50% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del
ricorrente dal mese di ottobre 2013.
Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I periti si sono espressi
su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita
effettuata presso di loro.
Al referto va
attribuita piena forza probante.
Gli specialisti hanno in
particolare spiegato nel dettaglio i motivi per i quali non ritengono di dover
seguire le valutazioni della dr.ssa med. __________, rilevando che la perizia
non si distanzia dalle considerazioni della curante, in particolare circa la
diagnosi e la dinamica dello scompenso, ma trae delle conclusioni diverse per
quanto concerne l’esigibilità di una capacità lavorativa in attività leggera e
confacente allo stato di salute del ricorrente a partire dal mese di ottobre
2013.
Ciò è dovuto in particolare alla circostanza che nel frattempo
l’insorgente aveva ritrovato un certo interesse nei passatempi svolti a
complemento della propria attività lucrativa, quali giardinaggio e cura del
furgone delle attrezzature, e che la buona compliance della terapia
farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro hanno già portato ad un
certo miglioramento, seppur parziale, della capacità lavorativa in attività
leggere. Queste circostanze fanno ritenere ai periti che la capacità lavorativa
è differentemente compromessa nell’abituale professione e in un’attività
adeguata con tutte le, importanti, limitazioni descritte. Gli specialisti, a
questo proposito, rilevano che l’allontanamento dal posto di lavoro abituale e
la buona compliance farmacologica, pur in presenza di alcuni fattori
prognostici negativi, lasciano comunque la prognosi aperta ed infatti hanno ritenuto
necessario una nuova valutazione dell’andamento dopo 12 mesi.
Da parte sua l’insorgente
non ha prodotto nuova documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni
peritali. Il referto dell’11 febbraio 2014 della curante (doc. AI 44-3), su cui
i periti si sono diffusamente espressi il 25 febbraio 2014 (doc. AI 51-1), e
quello del 26 giugno 2014 (doc. H) si esauriscono in una descrizione delle
limitazioni già note e prese in considerazione nel referto del 18 dicembre 2013
(doc. AI 35-1) e non apportano particolari elementi di novità. La dr.ssa med. __________
ha descritto uno stato depressivo cronicizzato accompagnato da resilienza
notevolmente ridotta, facile esauribilità, concentrazione ridotta, elevata
vulnerabilità allo stress e alle frustrazioni, di cui gli specialisti del CPAS
hanno già tenuto conto (cfr. doc. AI 35-10) e che riassume in parte quanto già
descritto nel referto del 24 giugno 2013 (doc. D), ampiamente ripreso nella
perizia del 18 dicembre 2013 (doc. AI 35-3).
A questo
proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la
differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la
diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di
perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio
2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Al ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Quanto al miglioramento
dello stato di salute, che i periti fanno risalire al mese di ottobre 2013, va
evidenziato che essi, come già spiegato, non lo hanno motivato solo con il
fatto che l’insorgente ha riacquistato un certo interesse nei passatempi
(giardinaggio e cura del furgone delle attrezzature), ma anche con la
compliance alla terapia farmacologica ed il distanziamento dal luogo di lavoro,
che hanno cominciato a produrre i primi positivi effetti (doc. AI 35-11). La
circostanza che nel preciso caso di specie i periti hanno visitato il
ricorrente in due occasioni e non su un arco di tempo maggiore, non inficia il
valore probatorio della perizia. Infatti la curante ha descritto uno stato di
salute stazionario, non soggetto a particolari variazioni dal settembre 2012 (cfr.
doc. AI 33-2 dell’11 novembre 2013: “[…] rispetto al precedente rapporto del
16.05
, il paziente si presenta stazionario […]” e doc. D: “[…]
L’ultima ricaduta depressiva risale al settembre 2012 […]”), tant’è che la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità,
non è variato dall’inoltro della domanda di prestazioni del 17 febbraio 2013
(cfr. doc. AI 24-2 [ultima esacerbazione nel settembre 2012]; doc. AI 28-2).
Una valutazione su un periodo di tempo maggiore, nel preciso caso di specie,
non si imponeva.
Infine, al ricorrente non
può neppure essere d’aiuto la valutazione del dr. med. __________, medico
curante, il quale ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi
attività, non essendo specialista in psichiatrica ma in medicina interna e non
apportando elementi medici oggettivi diversi da quelli accertati dai periti (doc.
AI 27).
Va poi ribadito che le
valutazioni peritali, sono state confermate dal medico SMR. Dr. med. __________,
anch’egli specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.
Circa il ruolo del medico
SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In queste
condizioni il TCA deve concludere che è comprovato, secondo l’abituale
principio della verosimiglianza preponderante, che l’insorgente è incapace al
lavoro al 75% nella precedente attività ed al 50% in attività leggere e
confacenti al suo stato di salute con le limitazioni descritte nella perizia
dal 1° ottobre 2013.
2.6
Il ricorrente
sostiene inoltre che l’attività esigibile (operaio o aiuto giardiniere) a causa
delle numerose limitazioni è possibile solo in forma così limitata che in
pratica non esiste nel comune mercato del lavoro o sarebbe possibile solo
grazie a una disponibilità irrealistica di un datore di lavoro.
I periti
hanno stabilito che l’interessato potrebbe svolgere un’attività leggera al 50%,
ad esempio di operaio semplice o aiuto giardiniere in piccole squadre in un
ambiente adeguato. Per ambiente adeguato intendono un luogo con pochi
dipendenti, con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in cui siano
presenti responsabili e colleghi accoglienti, tolleranti e “possibilmente”
ultracinquantenni, in cui siano richieste mansioni semplici e operative secondo
un programma abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con
il pubblico ed in cui non si preveda l’uso di strumenti tecnologici per le
scarse conoscenze di base in quest’ambito. Egli potrebbe far fronte alla
conflittualità sul lavoro a patto che non vi siano livelli troppo elevati in
emozioni espresse e che riesca a identificare una figura protettiva (cfr. doc.
AI 35-9/11).
Il medico
SMR, dr. med. __________ dapprima (doc. AI 36-2) e la consulente in
integrazione successivamente (doc. AI 37-1), hanno in sostanza confermato le
valutazioni peritali anche per quanto concerne le suddette limitazioni, senza
tuttavia ritenere necessario la presenza di responsabili e colleghi ultracinquantenni,
del resto indicata solo quale auspicio (“possibilmente”) dai periti, e
della figura protettiva.
Va qui rammentato che secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto 2012,
consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6
; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e
dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se l'attività
ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato
generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso
possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro
medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 114).
In concreto questo
Tribunale ritiene che nel caso di specie, come affermato dalla consulente in
integrazione, nel mercato generale del lavoro vi sia la possibilità per il
ricorrente di lavorare quale aiuto giardiniere od operaio semplice, in un
ambiente tranquillo e presso un datore di lavoro con pochi dipendenti e che
abbia le caratteristiche descritte in sede peritale. Il tessuto industriale
ticinese è infatti notoriamente caratterizzato dalla presenza di ditte di piccole
dimensioni (PMI) che permettono lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle
condizioni descritte in sede amministrativa (pochi dipendenti,
ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, presenza di persone accoglienti
e tolleranti, richiesta di mansioni semplici e operative secondo un programma
abbastanza fisso senza picchi di produzione e non a contatto con il pubblico).
Resta da
esaminare se l’UAI ha effettuato correttamente il raffronto dei redditi.
2.7
Per
accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il
principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso in esame dagli
atti emerge che nel 2012, senza il danno alla salute, l’interessato avrebbe
conseguito un reddito, non contestato (cfr. doc. I, pag. 6, calcolo effettuato
dal medesimo ricorrente) di fr. 84’472 (cfr. doc. IV, pag. 3; cfr. anche doc.
B, pag. 3).
Aggiornato al 2014, anno
di raffronto dei redditi (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute,
avvenuto nell’ottobre 2013), il reddito ammonta a fr. 85'744 (+ 0.7% nel 2013 e
+ 0.8% nel 2014; dato del III trimestre 2014, ultimo disponibile; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
2.8
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza
8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente
conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico
riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,
svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U
274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo la
più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid.
4.
), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del
reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei
salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica,
Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014,
p. 94).
Il salario statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812 : 100 x
102,5) nel 2013, ultimo anno disponibile.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore
alla settimana.
Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale
di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio
ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7).
Nel 2014 esso ammonterebbe a fr. 63’347 (62’844 +
[0,8% di fr. 62’844]; cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/ blank/key/lohnentwicklung/quartal.html,
dato relativo al III° trimestre 2014, ultimo disponibile).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,
sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
" 5.4
Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello
dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla
violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della
decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla
deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il
diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio
del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno
giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale
federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli
di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica
poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi
anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.],
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010,
pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido dell’8% per “altri
fattori di riduzione” (cfr. doc. B). L’insorgente chiede una riduzione
almeno del 18%.
Questo
Tribunale ritiene che la decisione dell’amministrazione cantonale, su questo
punto, non sia adeguata alla luce delle limitazioni cui è soggetto il
ricorrente e ritiene che un’altra soluzione sia più opportuna rispetto a quella
adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, consid. 5.4). D’altra
parte una riduzione come quella auspicata dall’assicurato, sulla base della
giurisprudenza, come esposto di seguito, appare eccessiva.
In una
sentenza 9C_449/2012 del 3 ottobre 2012, il TF ha confermato una riduzione del
20% operata dal tribunale cantonale sul salario da invalido di una
ricorrente, stiratrice, al beneficio di un permesso di soggiorno
di tipo C, capace al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al
suo stato di salute, affetta dalle seguenti patologie con
ripercussione sulla capacità lavorativa: “épisode dépressif moyen (avec
syndrome somatique)”, “difficultés liées à l'acculturation”,
“syndrome fibromyalgique”, “aponévrosite plantaire bilatérale chronique”
e “névrome de Morton des deux pieds”, tenuto tuttavia conto anche
della nazionalità straniera, del suo tasso d’occupazione del 50%, del suo
analfabetismo e della circostanza che capisce poco il francese (consid. 3.2: “la juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de
procéder à un abattement de 20%, afin de “tenir compte de sa nationalité
étrangère, de son taux d’occupation de 50%, du fait qu’elle est illettrée ou
encore du fait qu’elle ne comprend que très peu le français”),
Il
TF ha affermato:
«3.4 Il est notoire que
les personnes atteintes dans leur santé, qui
présentent des limitations même pour accomplir des activités
légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux
travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés
comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être
réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement
(justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du
pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de
manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif
de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3
p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas
compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet
des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF
130.
III 176 consid. 1.2 p. 180).
3.5
Eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a pas lieu de
considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation -
malgré le caractère sommaire de ses explications - en opérant un abattement -
certes très généreux mais pas encore excessif ou abusif - de 20 % sur le
salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Âgée de 51 ans au
moment déterminant où la juridiction cantonale a apprécié la situation et souffrant
de limitations fonctionnelles qui la limitent principalement à des activités
exercées en position assise (cf. expertise des docteurs L.________ et
O.________ du 24 septembre 2011, p. 33), la recourante présente à l'évidence
des facteurs objectifs susceptibles d'influer sur ses perspectives salariales.
Qui plus est, la diminution de la capacité de travail de 50 % retenue sur le
plan médical est justifiée par des limitations découlant d'une atteinte à la
santé psychique qui se manifestent notamment par un ralentissement
psychomoteur, une perte de confiance en soi, une perte de motivation, des
troubles de la concentration et des difficultés d'apprentissage (cf. expertise
des docteurs L.________ et O.________ du 24 septembre 2011, p. 16). Eu égard à
la nature de ces limitations, il est permis de douter que l'intimée puisse
tirer bénéfice des avantages que peut représenter pour les femmes l'exercice
d'une activité à temps partiel dans certains domaines d'activité (cf. arrêt
9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2); au contraire, ce genre de
limitations est de nature à détourner un éventuel employeur d'un engagement,
tant il est admis que les symptômes précités requièrent en règle générale une
attention particulière et ciblée de la part de l'entourage professionnel (cf.
arrêt 8C_778/2007 du 29 mai 2008 consid. 5.2.3). Au vu de ces
éléments, appréhendés dans le contexte individuel et concret de l'intimée
(connaissances en français limitées; absence de formation professionnelle),
l'abattement de 20 % sur le salaire statistique retenu par les premiers juges
n'apparaît pas comme le résultat de l'exercice d'un pouvoir d'appréciation
contraire au droit.»
In concreto la situazione dell’insorgente è diversa nella misura in cui
padroneggia la lingua italiana, ha una conoscenza di base di un’altra lingua
(francese; cfr. doc. C), ha concluso una formazione professionale
(apprendistato di montatore di impianti sanitari, con attestato; cfr. doc. C e
1-1) ed è ancora relativamente giovane (nato nel 1966).
D’altra parte
invece l’assicurato è affetto da una notevole ansia da performance e da una
distraibilità che comporta sia una difficoltà nel dare le giuste priorità sia
un aumento dei tempi di esecuzione per le frequenti pause. Egli inoltre può
lavorare solo in un ambiente adeguato (può collaborare con pochi dipendenti,
con ritmi lavorativi non eccessivamente incalzanti, in presenza di colleghi
accoglienti e tolleranti, in cui siano richieste mansioni semplici e operative
secondo un programma abbastanza fisso, senza picchi di produzione e non a
contatto con il pubblico).
Queste
restrizioni incidono in maniera importante sulle prospettive salariali
dell’interessato. Tuttavia, alla luce della citata giurisprudenza, non può
essere concessa una riduzione come quella chiesta dall’insorgente.
Globalmente
e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del 10%,
al massimo del 15%, risulta maggiormente adeguata.
Tuttavia, anche riducendo
del 15% il salario da invalido, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad
una rendita maggiore rispetto a quella attualmente percepita.
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 85'744 con quello da invalido di fr. 63’347, ridotto dapprima
del 50% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 31'673,50 e poi del 15% (riduzione
sociale) a fr. 26’922, si ottiene un grado d’invalidità del 68,6%, arrotondato
al 69% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che dà diritto a ¾ di rendita (art.
28.
cpv. 2 LAI) dal 1° gennaio 2014 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), come
calcolato dall’amministrazione.
In queste condizioni il
ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata deve essere confermata.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti