32.2014.93
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 maggio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.93
TB
Lugano
4 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
Fatti
A. RI
1, nato nel 1965, il 28 luglio 2006 (doc. 2) ha presentato una prima domanda di
prestazioni dall'assicurazione invalidità, che l'Ufficio AI ha accolto con decisione
del 9 settembre 2010 (docc. 33-37) attribuendogli una rendita intera di invalidità
(grado AI del 100%) dal 1° febbraio 2006 e una mezza rendita di invalidità
(grado AI del 50%) dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2008.
Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
B. Il
12 febbraio 2014 (doc. 42) l'assicurato ha presentato una nuova domanda di
prestazioni AI per adulti, indicando un sostanziale peggioramento del suo stato
di salute dal 2009.
C. Con
decisione del 2 giugno 2014 (doc. A1), preavvisata dal progetto di decisione
del 18 marzo 2014 (doc. 49), l'Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni dell'assicurato, non avendo ritenuto credibilmente dimostrato
che dopo l'emissione della precedente decisione del 9 settembre 2010 le circostanze
oggettive abbiano subìto una modifica rilevante.
D. Rappresentato
da RA 1, il 28 giugno 2014 (doc. I) RI 1 si è aggravato a questo Tribunale,
rilevando che da quando (1° aprile 2008) non riceve più le prestazioni dall'assicurazione
invalidità non ha più esercitato un'attività lavorativa. A causa del suo stato
di salute, le ricerche di lavoro effettuate durante il periodo di disoccupazione
fino a questo momento non sono andate a buon fine. Come risulta dai certificati
medici allegati, dal 2010 l'assicurato ha dovuto ricorrere a cure mediche
ambulatoriali presso medici e ospedali, ciò che dimostra che il suo stato di
salute non è mai migliorato. Non si capisce quindi perché l'Ufficio AI non
abbia ritenuto necessario effettuare una nuova perizia medica stanti le sue
patologie.
E. Con
la risposta dell'8 luglio 2014 (doc. IV) l'Ufficio AI ha proposto di respingere
il ricorso e di confermare la decisione di non entrata in materia, giacché dopo
avere interpellato il Servizio Medico Regionale anche dopo l'inoltro del
ricorso (doc. IV/1), ha concluso che il ricorrente non ha reso verosimile nella
procedura amministrativa che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in
modo tale da modificare in misura rilevante il grado della sua invalidità. Si
imponeva quindi la non entrata in materia e non era necessario disporre
ulteriori accertamenti.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori
osservazioni (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
Considerandi
2.
Oggetto
del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel
merito della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2014.
3.
Qualora
una (prima richiesta di) rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv.
3.
OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133
V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,
quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109.
V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen
Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V
198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3.
b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito
una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la
modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile
1991.
nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato
che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda
(cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003.
e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343
consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore,
dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che
per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli
attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile
un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento
in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e
2.3
e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid
1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I
55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo,
meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del
rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck
ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere
Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an
die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
4.
In
concreto, con decisione del 9 settembre 2010 (doc. 33) l'Ufficio AI ha concesso
all'assicurato una rendita intera dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2007 e
una mezza rendita dal 1° gennaio al 31 marzo 2008; dopodiché, con il
miglioramento dello stato di salute ed un grado d'invalidità nullo, non gli ha
più attribuito una rendita di invalidità.
Il 12 febbraio 2013 (doc. 42)
l'assicurato, tramite il formulario "Richiesta per adulti: Integrazione
professionale/Rendita", ha inoltrato una nuova domanda allegando della
documentazione medica, indicando i nomi dei suoi medici curanti e specificando
che il danno alla salute è stato causato da un infortunio (incidente automobilistico
nel 2005).
L'assicurato ha sostanziato il suo
stato di salute producendo 8 certificati medici rilasciati fra il 2010 e il
2014.
(doc. 43).
Con il ricorso ha poi aggiunto due nuove
e recenti attestazioni mediche (docc. A2 e A4).
5.
Con
sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27
febbraio 2014 consid. 2) il TF ha confermato che, nell'ambito di una nuova
domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve rendere verosimile
che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento
a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica.
In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato
dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze
del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale aveva
confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di
prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile
e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in
giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010
-, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del Tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell'ambito di
una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht
berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung
vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen
sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E.
6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").
Nella STF I 734/05 dell'8
marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato
del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine
all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale
art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
6.
Da
quanto precede discende innanzitutto che le prove prodotte solo
in sede di ricorso, ossia i referti del 2 aprile 2014 (doc. A4) del dr. med. __________,
FMH neurochirurgia, e del 28 maggio 2014 (doc. A2) del dr. med. __________, FMH
reumatologia, non possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura
di ricorso, poiché sono stati trasmessi tardivamente (STF 8C_901/2013 del 7
febbraio 2014 consid. 3.2; STF 8C_45/2014 del 20 febbraio 2014 consid. 4.2; STF
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1; STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010;
STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006).
Per quanto concerne gli
altri certificati medici prodotti all'amministrazione direttamente - e
correttamente - con la richiesta di prestazioni, va qui rilevato che essi
portano sullo spazio temporale tra il 2010 e il 2014.
Nel 2010 è stata
effettuata una scintigrafia cranio facciale, del bacino e di tutto il corpo, valutando
il referto compatibile con osteomielite (doc. A9) come pure una risonanza
magnetica del bacino anche con mezzo di contrasto, non riscontrando modifiche
patologiche del bacino (doc. A8).
Il medico curante dr.
med. __________, FMH medicina interna, medicina manuale SAMM e agopuntura
TCM-ASA, ha concluso che una capacità lavorativa in attività leggere era
giustificabile soprattutto a causa delle limitazioni cognitive. A causa dei marcati
blocchi cranio sacrali il sollevamento di pesi non era possibile neanche dopo
esercizi, perciò i lavori con sollevamento di carichi erano esclusi.
Due anni dopo, il 15
maggio 2012 (doc. A6) il dr. med. __________ di __________ ha informato
l'assicurato il suo stato di salute e per quanto concerne la capacità
lavorativa ha affermato che una leggera attività lavorativa era esigibile dal
profilo medico-teorico al massimo al 50%, che il sollevamento di pesi era
assolutamente da evitare e che egli doveva alternare l'attività da seduto e da
in piedi. Questa prognosi era tuttavia possibile soltanto se l'assicurato
avesse coerentemente proseguito il trattamento medico una volta alla settimana,
rilevando però che nel Canton Ticino non v'erano possibilità di seguire in modo
corretto la terapia proposta. Altrimenti anche per un'attività leggera era
indicata un'inabilità lavorativa, come prima, del 100%.
Nel gennaio 2013 (doc.
A5) questo stesso medico ha ribadito che i problemi dell'assicurato erano
dovuti ai marcati blocchi cranio sacrali compatibili con la regione craniale e
che con un trattamento specifico l'assicurato si sentiva meglio. Gli ha quindi
suggerito di sottoporsi ad un determinato tipo di trattamento.
Il 31 dicembre 2013 (doc.
A3) è stata eseguita una risonanza magnetica del bacino e della colonna
lombo-sacrale, che ha dato luogo alle diagnosi di disidrosi e degenerazione
della struttura discale L4-L5 con fissurazione dell'anulus e protrusione
discale che determinano una distensione del legamento longitudinale posteriore
ed un'impronta sul sacco durale; non radicolopatie compressive; sofferenza
delle articolazioni interapofisarie del tratto L4-S1.
Questa documentazione
medica è stata sottoposta per una valutazione al dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI, il quale il 13 marzo 2014 (doc. 48)
ha evidenziato che la diagnosi posta nel 2013 era di blocco cranio sacrale
nella regione craniale, mentre nel 2010 si parlava di osteomielite.
A suo dire non v'erano
elementi per riconoscere un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato
esistente dopo l'incidente automobilistico del 2005 che ha comportato la
frattura del bacino, trattata con intervento chirurgico.
Nelle osservazioni del 18
aprile 2014 (doc. 50) al progetto di decisione del 18 marzo 2014, l'assicurato ha evidenziato di avere beneficiato delle indennità contro la disoccupazione e che
le ricerche di lavoro effettuate non hanno portato a nulla visto il suo stato
di salute, che non gli ha permesso di riprendere l'attività lavorativa di
autista né di esercitare altre professioni a causa della sua scarsa scolarizzazione.
Egli ha infine osservato
che il suo stato di salute non ha subìto miglioramenti e che l'avrebbe
comprovato per mezzo di ulteriori accertamenti medici, per effettuare i quali
ha chiesto all'amministrazione una proroga del termine di 30 giorni per
completare le sue osservazioni.
Invocando l'art. 73ter
OAI e l'art. 40 LPGA, il 24 aprile 2014 (doc. 51) l'Ufficio AI gli ha tuttavia
negato la proroga richiesta.
Al riguardo questo
Tribunale evidenzia che, come menzionato nella citata STF I 734/05 dell'8 marzo
2006, alla luce dell'affermazione dell'assicurato secondo cui egli era in
attesa di sottoporsi a nuovi accertamenti medici utili, implicitamente, a rendere
verosimile che il suo stato di salute era peggiorato, l'amministrazione era
obbligata a fissare un termine all'assicurato per rendere verosimile detta
modifica per mezzo di mezzi di prova supplementari, quali gli atti medici di
cui è stato accennato.
Ad ogni buon conto, ritenuto
che, anche non avendo agito formalmente in tal senso, l'Ufficio AI ha comunque emesso
la decisione - qui impugnata - soltanto il 2 giugno 2014, e quindi ben un mese
e mezzo dopo che ha informato l'assicurato dell'improrogabilità del termine
legale rispettivamente due mesi e mezzo dopo l'emanazione del progetto di
decisione prorogando, di fatto, di un mese i 30 giorni di tempo che la legge
concede - a cui sono stati inoltre aggiunti 14 giorni per le ferie pasquali -,
l'assicurato non è stato in grado di produrre all'amministrazione quanto aveva
accennato nelle sue osservazioni.
Peraltro, in
quell'occasione nemmeno ha prodotto il rapporto del 2 aprile 2014 del dr. med. __________
di cui, verosimilmente, già disponeva nel termine legale di 30 giorni per
formulare le sue osservazioni al progetto del 18 marzo 2014, ma l'ha trasmesso -
al TCA - soltanto in sede ricorsuale (doc. A4).
Quanto al referto del 28
maggio 2014 (doc. A2) del dr. med. __________, malgrado sia antecedente alla
data di emanazione della decisione dell'UAI, come detto anch'esso è stato
prodotto dall'assicurato soltanto il 28 giugno 2014 insieme all'atto di ricorso
e non va dunque ritenuto ai fini della valutazione di un eventuale peggioramento
dello stato di salute del ricorrente.
A questo proposito si è
espresso infine il 7 luglio 2014 (doc. IV/1) anche il dr. med. __________
dell'SMR, il quale ha riassunto gli atti medici del 2010, del 2013 e del 2014,
concludendo per l'inesistenza di un danno che giustificasse un'inabilità
lavorativa come autista.
A suo dire, la presenza
di una problematica lombare di tipo degenerativo senza conflitti radicolari non
giustificava un'incapacità lavorativa prolungata per l'attività di autista di
piccoli bus.
7.
In
conclusione, la valutazione del
medico SMR va dunque condivisa e, pertanto, accertato come
con la nuova domanda del 12 febbraio 2014 non è stato in alcun modo reso
verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni, né è stato validamente fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da
richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica, è
a giusta ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni del ricorrente.
In queste condizioni, non
avendo l'assicurato reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di
salute, la decisione di non entrata in materia va confermata ed il ricorso
respinto.
Per quanto concerne, infine, l'affermazione del ricorrente secondo cui l'Ufficio AI dovrebbe
sottoporlo ad una perizia medica specialistica, alla luce della giurisprudenza
esposta la stessa non può condurre
all'erezione di una perizia
(pluridisciplinare) da parte dell'amministrazione
e/o ordinata da questo Tribunale come perizia superpartes, visto che si
tratterebbe inoltre di mezzi di prova emersi successivamente alla nuova
richiesta di prestazioni di invalidità.
8.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti