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Decisione

32.2014.94

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per un aggiornamento della valutazione medica

28 maggio 2015Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I periti, dopo aver

descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le costatazioni

obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

probabile spondiloartropatia indifferenziata con/su artralgie intermittenti,

particolarmente a livello delle anche, dei polsi e di alcune articolazioni

metacarpofalangee, lombalgie, stato dopo sinovite MCP II e III mano destra,

anerosiva (radiografia delle mani, gennaio 2011), assenza di manifestazioni

extrasinoviali (nessuna evidenza per psoriasi o malattie infiammatorie croniche

dell’intestino), ANA, fattore reumatoide e anticorpi anti-CCP negativi,

parametri infiammatori sempre nella norma, terapia di base con Salazoprina da

maggio 2010 e Methotrexate da novembre 2010 con parziale beneficio, attualmente

assenza di sinoviti o tenosinoviti, emicrania senz’aura, tosse cronica di

origine multifattoriale con/su lieve equivalente asmatico, probabile malattia

da reflusso gastroesofageo, ambliopia exanisometropia occhio sinistro.

Gli specialisti hanno

inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di sospetta

nevralgia atipica del nervo grande occipitale sinistro, stato dopo escissione

di probabile pterigio occhio destro (febbraio 2011), astigmatismo miopico

occhio sinistro, presbiopia, obesità corporea (BMI 30%).

Circa la capacità

lavorativa nell’attività svolta in Svizzera dal 1999 al 2005 di operaio non

qualificato e aiuto giardiniere i periti hanno stabilito un grado del 20% dal

1° dicembre 2010 (importanti limitazioni funzionali e di carico, nonché periodi

di assenza dal lavoro a causa di cefalee intense; doc AI 20-23).

Per quanto concerne le

attività leggere e confacenti al suo stato di salute, i periti hanno affermato:

" (…)

In considerazione anche degli aspetti psicologici descritti,

riteniamo possibile sottoporre l’A. a provvedimenti di integrazione

professionale, tenendo però conto anche dei possibili miglioramenti del suo

stato di salute, specialmente dal lato reumatologico. Misure professionali

sarebbero utili alfine di sostenere e favorire un reinserimento stabile dell’A.

nel mondo del lavoro, permettendogli anche di recuperare una propria identità e

ruolo sociale, così da uscire dall’isolamento e garantire una migliore qualità

di vita.

Come riferito al capitolo 8, riteniamo possibile migliorare la

capacità lavorativa dell’A. tramite il trattamento farmacologico di base

dell’affezione reumatologica, la profilassi delle cefalee emicraniche, nonché

il miglioramento dell’aderenza terapeutica in ambito pneumologico, come

descritto al capitolo 6. Per questo motivo i nostri consulenti ritengono

indicata una rivalutazione del caso tra ca. un anno.

Per le sole ragioni mediche possiamo affermare che al momento

attuale l’A. sia in grado di svolgere anche altre attività meglio adatte al suo

stato di salute (vale a dire lavori fisicamente leggeri, che evitino il salire e

scendere regolarmente scale e scale a pioli, evitino lunghi spostamenti a

piedi o spostamenti su tragitti relativamente brevi ma con ripetizione molto

frequente, evitino movimenti ripetitivi o di forza, soprattutto se richiesti

regolarmente nel corso della giornata a livello di mani e polsi, evitino l’esposizione

ad agenti irritativi delle vie respiratorie), nella misura del 70% (orario di

lavoro normale, con ridotto rendimento e possibili assenze puntuali con

esacerbazioni acute dell’emicrania), a decorrere dal 1.12.2000, come discusso

al capitolo 8." (doc. AI 20-25)

Il 3 novembre 2011 il

medico SMR, dr.ssa med. __________, ha confermato le valutazioni peritali (doc.

AI 21-1).

Dopo un colloquio avvenuto

presso l’UAI in data 18 gennaio 2012 (doc. AI 26-1), è stato deciso un

accertamento professionale presso il __________ di __________, il quale è

tuttavia iniziato e terminato il medesimo giorno (14 febbraio 2012), perché l’insorgente

è stato ritenuto inidoneo per motivi di salute (tosse incoercibile che ha

disturbato l’intero gruppo di accertamento; cfr. doc. AI 29-1).

Dal 19 giugno 2012 al 5

marzo 2013 l’UAI ed il medico SMR, dr. med. __________, hanno chiesto ulteriori

aggiornamenti in ambito medico (doc. AI 30-1; doc. AI 33-1; doc. AI 42-3).

Il 5 aprile 2013 il dr.

med. __________, psichiatra __________ di __________, ha informato l’UAI di

aver visitato l’insorgente, segnalando che l’interessato è in terapia (doc. AI

45-1).

Il 16 aprile 2013 il

medico SMR, dr. med. __________, ha allestito il rapporto finale, confermando

l’inabilità lavorativa del 30% dal 2 dicembre 2010 in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente (doc. AI 46-1). Il medico

ha riassunto la documentazione successiva alla perizia del SAM, rilevando che:

" (…)

Rapporto Dr. __________ del 28 giugno 2012: stato di salute

leggermente migliorato rispetto alla fine del 2011, persistono dolori

soprattutto al carico. Prognosi incerta. Rapporto Dr. __________ dell’11

ottobre 2012: situazione stabile rispetto al giugno 2012.

Rapporto di degenza presso il __________ dell’__________ dall’8

al 10 gennaio 2013: abile al lavoro dal punto di vista neurologico.

Rapporto Dr. __________, reparto di __________, del 21 gennaio 2013: asma

bronchiale = senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

Rapporto Dr. __________ dell’11 marzo 2013 (periodo di

cura: gennaio-marzo 2010): Tosse irritativa e dispnea cl. II, migliorate sotto

terapia inalatiora (marzo 2010). (…) Senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa." (doc. AI 46-4)

Il 6 agosto 2013 il dr.

med. __________, dopo aver ricevuto un aggiornamento da parte del dr. med. __________,

ha riconfermato la sua valutazione (doc. AI 54-1), mentre il 15 ottobre 2013,

dopo essere stato interpellato da una funzionaria dell’UAI circa le difficoltà

dell’interessato a presenziare ad un colloquio di accertamento, ha risposto

alle domande postegli, affermando:

" (…)

Consulto pneumologico Dr. __________ del 18 luglio 2011

nell’ambito della perizia pluridisciplinare SAM.

Diagnosi:

Tosse di origine multifattoriale

probabile forma di lieve asma (esame funzionale non valutabile)

componente nasale

componente di malattia da reflusso gastro-esofageo

Il consulente sottolinea com’è difficile un trattamento adeguato.

Egli propone che l’assicurato sarebbe rimesso in terapia adeguata ad alto dosaggio

con broncodilatatori e corticosteroidi topici, eventualmente con una terapia

corticosteroidea sistematica per breve periodo oltre che una con inibitori

della pompa a protoni ad alto dosaggio; pure la terapia per la componente

nasale andrebbe rivista.

L’inabilità lavorativa è quantificata con il 20% per l’ultima

attività svolta di aiuto giardiniere.

Si prevedeva la cronicizzazione dell’affezione con cattiva

prognosi a medio-lungo termine. Si proponeva persino una breve cura stazionaria

per valutare le diverse terapie e l’aderenza terapeutica.

La tosse, assieme all’emicrania ha reso improponibile un

accertamento professionale.

Il rapporto del Dr. __________ dell’11 marzo 2013 non contribuisce

ulteriori informazioni.

Diagnosi di asma bronchiale latente con attivazione parainfettiva

nel gennaio 2010. Si ritiene indicata una terapia regolare.

La situazione attuale lascia spazio al sospetto di scarsa aderenza

alla terapia, la quale sarebbe in grado di contenere la sintomatologia.

Componente emotiva: alla perizia pluridisciplinare non fu posta alcuna diagnosi

psichiatrica (dr.ssa __________, 20 luglio 2011)."

(doc. AI 56-1)

Il 19 dicembre 2013 il dr.

med. __________ e la dr.ssa med. __________, del __________ di __________,

hanno scritto all’UAI, affermando:

" (…)

L’assicurato è in cura psichiatrica presso il __________ dal

gennaio 2013, prima dalla dr.ssa __________, quindi dal dr. __________, su

segnalazione del __________, dove è seguito dal prof. __________ per una

problematica di emicrania cronica farmaco resistente.

Dagli approfondimenti anamnestici e clinici psicopatologici, sul

piano psichiatrico è emerso un chiaro quadro di disturbo post traumatico da

stress (ICD-10 F43.1), del quale l’elemento traumatico scatenante è costituito

dalle ripetute carcerazioni, con torture, subite nel paese d’origine sin

dall’adolescenza.

__________.

Tale disturbo ha avuto un’evoluzione cronica nel paziente, sia per

la gravità e ripetizione dei traumi che per la diagnosi tardiva. A tutt’oggi

egli presenta un costante stato di allarme, invalidanti disturbi del sonno con

flash back dei vissuti durante le torture, risvegli improvvisi con senso di

intorpidimento di fondo ed astenia durante la giornata. Vive in uno stato di

allarme costante, questo ha comportato un disinvestimento generale verso la

vita ed idee di morte passive.

Solo dal gennaio 2013 segue una terapia psichiatrica regolare,

dove ho osservato una resistenza rispetto alla terapia antidepressiva

(amitriptilina fino a 100 mg) e antipsicotica (quetiapina 100mg, non tollerata

a dosaggi superiori per eccessiva sedazione postuma). Presenta solo una

parziale risposta sintomatologica sui sintomi di allarme più devastanti al

clonazepam, che assume da 2 mesi circa. Prevedo altri tentativi terapeutici

integrati psicofarmacologici (risperidone ed SSRI) e psicoterapeutici, ma non

mi aspetto significative risposte in tempi medio-brevi, anche a causa delle

concomitanti patologie somatiche (per le quali rimando al dr. __________ e

prof. __________), oltre che per il contesto di isolamento sociale, nel quale

egli si è venuto a trovare progressivamente negli anni.

Nel presente egli è inabile al lavoro al 100% a causa della

malattia psichica, almeno dal gennaio 2013." (doc. AI 57-2)

Il 12 febbraio 2014

l’interessato ha avuto un ulteriore colloquio con l’UAI (doc. AI 60)

Il 2 aprile 2014

l’insorgente, dopo una nuova valutazione della fattispecie del medico SMR, dr.

med. __________ (doc. AI 62-1), è stato visitato dal medico SMR, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia. Lo specialista, che ha rilevato l’assenza di

una patologia psichiatrica maggiore, ha rilevato la presenza di artrite, asma

ed emicrania, nonché di tosse secca e stizzosa, per cui il caso deve essere

risottoposto ad un medico SMR non psichiatra (cfr. doc. AI 66-1).

Il dr. med. __________ ha

rilevato:

" (…)

Valutazione/conclusione:

La valutazione odierna non differisce da quanto osservato dalla

dr.ssa __________ nel 2011 in sede di perizia SAM. In particolare, l’assicurato

si è dichiarato fiducioso per il futuro, più tranquillo __________. Tuttavia,

si sente nell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa

dell’artrosi alle mani e degli attacchi di emicrania che lo avrebbero colpito

ben 7 volte durante il mese di marzo di quest’anno.

L’assicurato si è spontaneamente riferito durante il colloquio

all’artrosi, all’asma, all’emicrania come suoi disturbi di salute. Egli era

comunque consapevole che il colloquio odierno era di natura psichiatrica:

infatti ha portato con sé le scatole dei medicamenti di interesse psichiatrico,

cioè Cymbalta e Rivoltril, non altri, che mi ha, in seguito, citato dopo

esplicita richiesta: si tratterebbe di Maxalt per l’emicrania, Dafalgan, Tilur

per i dolori, Metotrexate e Salazopirine per problemi osteoarticolari. Ho

affrontato più volte, con domande semplici, che l’assicurato ha dimostrato di

avere compreso, tutti i segni e sintomi tipici di un disturbo post-traumatico

da stress: l’assicurato ha risposto che gli incubi comparirebbero associati

alle crisi di emicrania, non ne ricorderebbe il contenuto al risveglio e non

sarebbero comunque riferibili alla carcerazione subita in __________. Di quel

periodo, comprese le esecuzioni capitali dei fratelli, di cui una avvenuta dopo

15 anni di carcerazione, egli ha affermato in modo chiaro che “è tutto finito”

e che si sente distaccato da quel periodo della sua vita. Non ho, pertanto,

elementi per giustificare una diagnosi di disturbo post-traumatico da stress

secondo ICD-10.

Al colloquio odierno, non posso fare altro che confermare

l’osservazione della dr.ssa __________. Non ho elementi per giustificare una

comorbidità con disturbi psichiatrici in associazione alle patologie somatiche

presenti presso l’A. Persiste la sintomatologia algica nonostante le terapie, è

presente un diminuito senso dell’autonomia, difficoltà a trovare un

appartamento adeguato; tutto questo determina una condizione di vita

sfavorevole e di disagio emotivo, con sentimenti di apprensione e

d’inadeguatezza, aumentato senso di vulnerabilità, solitudine, preoccupazione

ma minore incertezza riguardo al futuro, senza sfociare in una vera e propria

condizione ansiosa o depressiva significativa a livello diagnostico né di

disturbo post-traumatico da stress come enunciato dal dr. __________.

E’ possibile che la presa a carico specialistica e l’assunzione

regolare dei medicamenti abbiano contribuito a un miglioramento significativo

in pochi mesi, senza rappresentare pertanto causa di limitazioni funzionali.

Come la dr.ssa __________, non evidenzio dunque elementi clinici

significativi per un disturbo a carattere invalidante inquadrabile nell’ambito

di un disturbo dell’umore, d’ansia o di personalità secondo i criteri

nosografici dell’ICD-10 o DSM-IV.

Le difficoltà riscontrate da parte dell’A. appaiono anche oggi

essenzialmente legate a problemi fisici, con un miglioramento di prospettiva __________.

Inoltre, è assente isolamento sociale.

In conclusione dal lato esclusivamente psichico, l’A. è abile in

misura completa per qualsiasi attività compatibile con le proprie capacità

professionali e medicalmente adeguata alle varie patologie somatiche di cui

egli risulta affetto." (doc. AI 66)

Il 6 maggio 2014 il medico

SMR, dr. med. __________, dopo aver riesaminato il caso ha stilato il rapporto

finale, ribadendo la presenza di un’incapacità lavorativa del 30% dal 2

dicembre 2010 in attività leggere e confacenti allo stato di salute dell’insorgente

(doc. AI 67).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione l’assicurato ha prodotto un referto del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia, il quale ha affermato che il ricorrente:

" (…)

lamenta recidivanti problematiche osteo-articolari sia al livello assiale che

periferico in particolare alle coxo-femorali per cui con regolarità il paziente

rimane bloccato e deve sottomettersi a cure farmacologiche con iniezioni di

antinfiammatori e/o derivati cortisonici. Inoltre lamenta un’emicrania cronica

in cura presso il __________ __________ di __________.

Le 2 problematiche rendono il paziente inabile anche in attività

lavorative leggere e rispettose dei limiti funzionali in misura del 50%.

Inoltre il paziente non può eseguire attività lavorative pesanti. Deve evitare

di portare pesi superiori a 5 kg in maniera ripetuta, di svolgere mansioni in

cui debba rimanere in piedi per più di 10 minuti, seduto fermo per più di 10

minuti, salire o scendere le scale, camminare su terreni accidentati. Anche in

attività rispettose di tali patologie comunque visto le problematiche di

spondartropatia sieronegativa e di emicrania cronica non può eseguire

un’attività lavorativa in maniera superiore al 50%." (doc. AI 70-2)

Il medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, il 20 maggio 2014 ha affermato che:

" (…)

Il rapporto del Dr. __________ del 3 giugno 2013 non conteneva

nuovi elementi rispetto alla perizia pluridisciplinare dal 26 ottobre 2011.

Anche il nuovo rapporto non contribuisce nuovi aspetti oggettivi. Già il

consulente SAM Dr. __________ teneva conto della riduzione della capacità

lavorativa anche per un’attività rispettosa dei limiti funzionali, sia per la

sintomatologia dolorosa di fondo particolarmente alle anche dai piedi, sia per

l’esacerbazione periodica (circa tre volte all’anno).

Si conferma il grado ‘inabilità lavorativa." (doc. AI 72-1)

Il 23 maggio 2014 il dr.

med. __________ del __________ di __________ ha scritto all’UAI, affermando:

" (…)

insieme all’assicurato in oggetto prendo visione della vostra

lettera del 7 maggio 2014 e mi unisco al dr. med. __________ e all’assicurato

stesso che ha inoltrato ricorso al progetto di decisione.

La mia motivazione è stata espressa nella di presentazione

inviatavi il 19.12.2013 e sottolineo quanto le condizioni siano tuttora

stazionarie nonostante un nuovo tentativo farmacologico con duloxetina 60 mg.

L’assicurato continua a presentare una IL 100% a causa della

cronicizzata patologia psichiatrica che si sta complicando con lo sviluppo di

un quadro depressivo persistente (cod. ICD-10 F34.8), anche con il concomitante

aggravamento dei sintomi dell’atropatia." (doc. AI 74-1)

Il 7 agosto 2014 gli

specialisti del __________ della __________, dopo aver visitato, il 22 luglio

2014, il ricorrente, hanno stabilito, circa la capacità lavorativa: “abile

dal punto di vista neurologico, con riserva in caso di attacchi emicranici”

(doc. VI/Bis).

2.3. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag.

2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

Considerandi

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione, attentamente esaminata la documentazione medica presente

all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici, non può confermare l’operato dell’UAI, in

quanto le patologie pneumologiche, neurologiche e psichiatriche non sono state

sufficientemente chiarite.

Nel consulto del 18 luglio

2011.

il dr. med. __________, specialista FMH in malattie polmonari, __________,

pur affermando, circa la capacità lavorativa dell’interessato in attività

leggere, che “dal punto di vista medico teorico pneumologico sussiste una

limitazione per lavori con esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie

e per lavori fisici pesanti e medio pesanti, per lavori di qualsiasi genere con

una limitazione massima del 20%” (doc. AI 20-30), aveva pure rilevato che “dal

punto di vista valetudinario malgrado il paziente non presenti un’affezione

respiratoria maggiore che possa giustificare un’incapacità lavorativa, in

particolare la presenza di una forma di equivalente asmatico non è tale da

giustificare un’incapacità lavorativa persistente, attualmente l’assicurato

può essere considerato per lo meno temporaneamente inabile al lavoro pure dal

punto di vista respiratorio in quanto la tosse appare incoercibile e

controllata e impedisce un’attività adeguata. In via puramente teorica il

caso perciò non può considerarsi chiuso ma andrebbe rivisto dopo un periodo

adeguatamente sufficiente di prove terapeutiche come sopraccitato” (doc. AI

20-29, sottolineatura del redattore). Egli aveva poi concluso, affermando che “tenuto

conto del contesto si può tuttavia ipotizzare per lo meno una parziale

incapacità lavorativa persistente massima del 20% anche dal punto di vista

medico teorico pneumologico nella sua precedente attività di aiuto giardiniere

in quanto una tosse incoercibile e persistente ribelle alla terapia lo

renderebbe per lo meno inadatto per un lavoro continuo e costante eventualmente

anche a contatto con altre persone” (doc. AI 20-29).

Nella perizia viene

inoltre precisato che “sul piano terapeutico questi disturbi non sempre

possono essere adeguatamente trattati, da un lato per problemi di aderenza

terapeutica, dall’altro poiché sovente la difficile comprensione di disturbi

persistenti e di possibili due o tre concause di tale affezione rendono

difficile anche in persone autoctone, che parlano la stessa lingua dei medici,

la comprensione tale da ottenere buoni risultati” e che il consulente “ritiene

pertanto che dal lato terapeutico la situazione attuale non appaia così

favorevole” e che l’insorgente “andrebbe rimesso in terapia adeguata ad

alto dosaggio con broncodilatatori e corticosteroidi topici, eventualmente con

una terapia corticosteroide sistemica per breve periodo, oltre che con

inibitori della pompa ad alto dosaggio” (doc. AI 20-22).

Malgrado le affermazioni

del pneumologo Dr. med. __________, la patologia non è più stata adeguatamente

indagata, neppure in seguito alle ulteriori emergenze istruttorie.

In occasione di un

incontro presso l’UAI tenutosi il 18 gennaio 2012 la consulente aveva rilevato

che “durante tutto il colloquio l’assicurato ha manifestato una tosse

persistente, già rilevata nel rapporto SMR, che in più occasioni ha richiesto

l’interruzione del colloquio. Tosse che l’assicurato asserisce sia presente

durante tutto l’arco della giornata, e che non si arresta neppure con

l’utilizzo dei farmaci” (doc. AI 26-1). Il 14 febbraio 2012, nell’ambito

dell’accertamento professionale a __________, che ha dovuto essere interrotto

il giorno medesimo per motivi di salute, il medico __________, dr. med. __________,

ha affermato che “spicca un’importante tosse stizzosa che si accentua fino a

raggiungere il conato di vomito” e che i presupposti per svolgere il

periodo di accertamento non sono dati in particolare a causa della “forte

emicrania e all’importante tosse cronica stizzosa incoercibile” (doc. AI

27-3). Il medico SMR, dr.ssa med. __________, il 1° marzo 2012, preso atto di

quanto sopra e meglio della circostanza che la tosse incoercibile avrebbe “disturbato

l’intero gruppo di accertamento”, e che già nel rapporto SMR, come pure

nella perizia, veniva segnalata questa difficoltà, ha ritenuto opportuno che

l’assicurato si sottoponesse alle cure adeguate e che la compliance fosse

verificata prima di iniziare l’accertamento previsto “tenendo comunque conto

delle difficoltà pneumologiche che non saranno risolte integralmente nemmeno

con la terapia” (doc. AI 29-1).

A comprova che la

questione andava ulteriormente indagata, vi è la circostanza che il medico SMR,

dr. med. __________, ha più volte chiesto, ai funzionari dell’UAI, di poter

avere a disposizione degli aggiornamenti della patologia polmonare.

Il 29 agosto 2012 il

medico ha ribadito che gli accertamenti presso __________ sono stati interrotti

per tosse incoercibile, motivo per cui si proponeva di instaurare una cura

adeguata e di verificarne il successo prima di avviare l’accertamento previsto

e che “non è noto presso chi e con quali misure è trattata l’affezione

polmonare caratterizzata da tosse” ed ha chiesto un aggiornamento (doc. AI

33-1). Il 3 gennaio 2013 il medesimo SMR ha rilevato di aver ottenuto solo un

rapporto del dr. med. __________, che tuttavia non si occupa della patologia

pneumologica ed ha nuovamente chiesto di “aggiornare la documentazione”,

rilevato che la malattia è curata dal dr. med. __________ o dal dr. med. __________

(doc. AI 37-1). Il 5 marzo 2013, dopo aver ricevuto vari certificati dal __________

di __________, che si occupa tuttavia della patologia neurologica, il dr. med. __________

ha nuovamente domandato di poter ottenere un aggiornamento dal pneumologo, dr.

med. __________ (doc. AI 42-3), il quale, in data 11 marzo 2013, ha tuttavia evidenziato di aver avuto in cura l’interessato solo dal 12 gennaio 2010 al 2 marzo

2010.

(doc. AI 43-1).

Il 16 aprile 2013 il dr.

med. __________, ritenuto sufficiente il rapporto del dr. med. __________, ha

poi allestito il rapporto finale (doc. AI 46).

Tuttavia a comprova che la

questione in realtà non era stata sufficientemente indagata, il 3 ottobre 2013

una funzionaria dell’UAI ha chiesto al medico SMR: “considerate le cause

alla base della tosse, è possibile che essa sia tale da compromettere lo

svolgimento di un’attività lavorativa?” e “nel caso in cui questo

sintomo determini un impedimento, esistono delle terapie che possano ridurne

gli effetti invalidanti?” (doc. AI 55-1).

Il 15 ottobre 2013 il dr.

med. __________ ha risposto, senza tuttavia essere esaustivo. Il SMR ha in

sostanza riportato quanto affermato dal dr. med. __________ nel consulto del 18

luglio 2011:

" (…) Il

consulente sottolinea com’è difficile un trattamento adeguato. Egli propone che

l’assicurato sarebbe rimesso in terapia adeguata ad alto dosaggio con

broncodilatatori e corticosteroidi topici, eventualmente con una terapia

corticosteroidea sistematica per breve periodo oltre che una con inibitori

della pompa a protoni ad alto dosaggio; pure la terapia per la componente

nasale andrebbe rivista.

L’inabilità lavorativa è quantificata con il 20% per l’ultima

attività svolta di aiuto giardiniere.

Si prevedeva la cronicizzazione dell’affezione con cattiva

prognosi a medio-lungo termine. Si proponeva persino una breve cura stazionaria

per valutare le diverse terapie e l’aderenza terapeutica.

La tosse, assieme all’emicrania ha reso improponibile un

accertamento professionale.

Il rapporto del Dr. __________ dell’11 marzo 2013 non contribuisce

ulteriori informazioni.

Diagnosi di asma bronchiale latente con attivazione parainfettiva

nel gennaio 2010. Si ritiene indicata una terapia regolare.

La situazione attuale lascia spazio al sospetto di scarsa aderenza

alla terapia, la quale sarebbe in grado di contenere la sintomatologia.

Componente emotiva: alla perizia pluridisciplinare non fu posta alcuna diagnosi

psichiatrica (dr.ssa __________, 20 luglio 2011)."

(doc. AI 56-1, sottolineatura del redattore)

Ora, alla luce delle

affermazioni del dr. med. __________ che, il 18 luglio 2011 (doc. AI 20-30), da

una parte afferma che “non sussistono elementi per giustificare

un’incapacità lavorativa per persistente rispettivamente un grado medico

teorico di invalidità per quanto riguarda le affezione respiratorie. Tuttavia tenuto

conto della tosse cronica attualmente non controllata è ipotizzabile per lo

meno temporaneamente un’incapacità lavorativa del 20% nella precedente attività

di aiuto giardiniere”, ma che d’altra parte afferma che “tenuto conto

del difficile contesto terapeutico e sociale è ipotizzabile una cronicizzazione

dell’affezione con cattiva prognosi a medio lungo termine” (cfr. anche doc.

AI 20-29: “ […] Dal lato terapeutico è ben noto che questi disturbi non

sempre possono essere adeguatamente trattati. Da un lato sussistono problemi di

aderenza terapeutica rispettivamente di compliance con un trattamento non

sempre eseguito in maniera continua, corretta e con il dosaggio adeguato.

Dall’altro canto spesso la difficile comprensione di disturbi persistenti e di possibili

due o tre concause di tale affezione rendono difficile anche in persone

autoctone che parlano la stessa lingua dei medici, la comprensione tale da

ottenere buoni risultati. Dal lato terapeutico perciò la situazione attuale non

appare così favorevole. […] Dal punto di vista valetudinario malgrado il

paziente non presenti un’affezione respiratoria maggiore che possa giustificare

un’incapacità lavorativa, in particolare la presenza di una forma di

equivalente asmatico non è tale da giustificare un’incapacità lavorativa

persistente, attualmente l’assicurato può essere considerato per lo meno

temporaneamente inabile al lavoro pure dal punto di vista respiratorio in

quanto la tosse appare incoercibile e controllata e impedisce un’attività

adeguata. In via puramente teorica il caso perciò non può considerarsi chiuso

ma andrebbe rivisto dopo un periodo di adeguamento sufficiente di prove

terapeutiche come sopraccitato), della persistenza della tosse rilevata

anche dai funzionari AI (doc. AI 26-1 del 18 gennaio 2012: “[…] l’assicurato

ha manifestato una tosse persistente, già rilevata nel rapporto AI […] ”;

doc. AI 27-3 del 14 febbraio 2012: “[…] spicca un’importante tosse stizzosa

che si accentua fino a raggiungere il conato di vomito” […]”; doc. AI 50-3

del 21 maggio 2013: “Si è incontrato l’A. in data odierna. Durante l’intero

colloquio (durato ca. 40 minuti) l’A. continua a tossire (fortemente) e bisogna

interromperlo più volte […]”; “[…] Inoltre la tosse che presenta gli

crea grossi problemi. Effettivamente questa situazione si è potuta appurare

durante l’incontro odierno. Più volte si è dovuto interrompere il colloquio a

causa della forte tosse […]”), della necessità più volte espressa dal

medico SMR di avere un aggiornamento della patologia pneumologica (doc. AI 33-1

del 24 agosto 2012: “[…] non è noto se, presso chi e con quali misure è

trattata l’affezione polmonare caratterizzata da tosse. Propongo di aggiornare

la documentazione con queste informazioni ed un relativo rapporto medico […]”;

doc. AI 37-1 del 3 gennaio 2013: “[…] In conclusione non è ancora noto con

quali misure è trattata l’affezione polmonare caratterizzata da tosse. Propongo

prima di aggiornare la documentazione con queste informazioni e relativo

rapporto medico […]”; doc. AI 42-3 del 5 marzo 2013“[…] come già

menzionato ripetutamente (vedi annotazioni del 24 agosto 2012 e del 3 gennaio

2013) occorre finalmente un rapporto del pneumologo (dr. __________)”),

dalla circostanza che il dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna e in malattie polmonari, chiamato ad attestare l’evoluzione dello stato

di salute, ha visto il paziente solo nel 2010 (doc. AI 43), dalle corrette

domande poste da una funzionaria dell’UAI (doc. AI 55-1: “[…] Dal rapporto __________

del 28.2.2012 e dal rapporto __________ del 21.5.2013 emerge una situazione per

cui l’assicurato presenta grosse difficoltà sia a presenziare ad un colloquio

che ad un accertamento (…) considerate le cause alla base della tosse, è

possibile che essa sia tale da compromettere lo svolgimento di un’attività

lavorativa? ” e “nel caso in cui questo sintomo determini un

impedimento, esistono delle terapie che possano ridurne gli effetti

invalidanti?”), delle risposte non del tutto esaustive del medico SMR del

15.

ottobre 2013 (doc. AI 56-1 sopra citato) e delle annotazioni del dr. med. __________

che, dopo la visita psichiatrica del 2 aprile 2014 (doc. AI 66-1), in occasione

della quale ha anch’egli potuto rilevare la presenza di una “tosse secca

continua” (doc. AI 66-4), ha affermato che l’assicurato ha “presentato

una tosse secca e stizzosa per l’intera durata del colloquio” (doc. AI

66-1), questo TCA non può concludere con la necessaria tranquillità che

l’amministrazione ha proceduto ad un esame completo dello stato valetudinario

del ricorrente in ambito pneumologico.

A questo proposito va

rammentato che in una sentenza 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, al consid. 8.3

il TF ha affermato:

" (…)

8.3

Al riguardo si rileva che malgrado una situazione di salute

particolarmente complessa l'UAI ha fondato la propria decisione su atti medici

insufficienti. Dalla documentazione risulta infatti che V.________ non soffre

soltanto di una malattia autoimmune (pemfigo volgare) e di una depressione

medio-grave (la quale, secondo la perizia psichiatrica fatta esperire

dall'amministrazione causa un'incapacità lavorativa del 50%), bensì anche di

numerose patologie di natura reumatologica (quali osteopenia, disturbi alla

schiena consistenti in listesis L5-S1, con spostamento posteriore del fulcro ed

una rettitudine esagerata del passaggio dorso/lombare, periatrite scapolomerale

alle spalle, osteoartrosi primaria delle mani con noduli di Heberden e

Bouchard, rizzartrosi bilaterale stadio III-IV, iniziale tunnel carpale

bilaterale, sindrome fibromialgica), che sono però state valutate a livello

amministrativo dal "solo" dottor P.________, medico del Servizio

X.________ specializzato in medicina interna. A fronte di ciò, il dott.

K.________, curante della ricorrente e specialista FMH in medicina interna e

malattie reumatiche, ha tra l'altro evidenziato uno stato dopo morbo di

Scheuermann come pure la presenza di avanzate alterazioni degenerative a

livello C5-C6 e C6-C7 con spondilosi anteriore pure a livello C4-C5 che

avrebbero (almeno parzialmente) spiegato i dolori cronici dorsali

dell'assicurata ma per contro non sembrano essere stati presi (almeno in questa

misura e chiarezza) in considerazione dal Servizio X.________. A ciò si

aggiunge l'accertamento, nel luglio 2010, di una protrusione erniaria mediana su

L5-S1 che, benché successivo alla data della decisione di riconsiderazione del

30.

marzo 2010, contribuisce a fare dubitare ulteriormente della completezza e

attendibilità della valutazione dell'UAI in merito all'aspetto ortopedico e

reumatologico. Non potendosi in particolare escludere con la necessaria

tranquillità un peggioramento di questo status nel periodo che ha preceduto

l'emanazione della decisione del 30 marzo 2010, si impone il rinvio degli atti

all'amministrazione perché proceda a un complemento istruttorio e renda un

nuovo provvedimento. In questo senso, il ricorso è (parzialmente) accolto.”

Va ancora rilevato che con

sentenza 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 il TF ha stabilito che non solo il

principio della cumulabilità (parziale) dei gradi di inabilità in quanto tale,

ma anche la questione della sua misura sono di ordine squisitamente medico e

che il Tribunale non può prescindere dalla raccolta di queste informazioni

specialistiche. Il TCA non può sostituirsi ai medici in questo esercizio esulante

dal suo campo di competenze.

Analogamente, nel caso di

specie, questo Tribunale, in assenza di una valutazione pneumologica di uno

specialista successiva alla perizia del SAM del 16 maggio 2011, dove il dr.

med. __________ aveva evidenziato sia la difficoltà di una presa a carico

terapeutica, sia la necessità di rivedere il caso dopo un periodo adeguatamente

sufficiente di prove terapeutiche ed aveva precisato che “tenuto conto del

difficile contesto terapeutico e sociale è ipotizzabile una cronicizzazione

dell’affezione con cattiva prognosi a medio lungo termine” (doc. AI 20-30),

non può stabilire direttamente la capacità lavorativa del ricorrente.

Pur apparendo che la

patologia pneumologica non dovrebbe avere un’influenza sulla capacità

lavorativa maggiore di quella attestata dal dr. med. __________ tale da

permettere all’interessato di raggiungere un grado d’invalidità pensionabile,

spetta ai medici, e non al Tribunale, dopo un accurato esame della patologia e

tenuto conto dell’obbligo per il ricorrente di mettere in atto tutto quanto

possibile per attenuare il danno alla salute, sottoponendosi alle cure

adeguate, stabilire in che misura la malattia pneumologica incide sulla

capacità lavorativa del ricorrente.

Ritenuto che nel caso di

specie sia i funzionari dell’UAI che il medico SMR, come visto in precedenza,

hanno riscontrato la necessità di avere un aggiornamento dell’evoluzione della

patologia pneumologica, ma che l’amministrazione si è limitata a prendere atto

della presa di posizione del dr. med. __________ che tuttavia ha visto

l’insorgente solo alcuni mesi nel 2010, gli atti vanno ritornati all’UAI per un

nuovo esame medico, e meglio un aggiornamento, dal lato pneumologico.

Non va poi dimenticato che

dalla perizia SAM del 26 ottobre 2011 emerge, tra le patologie con influenza

sulla capacità lavorativa, anche l’emicrania senz’aura e che, a questo

proposito i periti hanno rilevato che sul piano neurologico l’assicurato “può

presentare periodi d’incapacità lavorativa temporanea in caso di attacchi acuti

di emicrania, soprattutto se poco rispondenti al trattamento specifico

dell’attacco acuto” (doc. AI 20-24) e che in seguito all’esame psichiatrico

del 2 aprile 2014 presso il medico SMR, dr. med. __________, quest’ultimo ha

rilevato che il caso deve essere “risottoposto a un medico SMR non

psichiatra: l’A.to ha enunciato le seguenti patologie in ordine decrescente di

severità: artrite, asma, emicrania” (doc. AI 66-1). Inoltre, dal

certificato del 7 agosto 2014 del __________ della __________, a firma dei dr.

med. __________, capo clinica e dr. med. __________, assistente, specialista in

neurologia, emerge che l’interessato è “abile dal punto di vista,

neurologico, con riserva in caso di attacchi emicranici” (doc. VI/Bis).

Ora, se è vero che per costante giurisprudenza, l’autorità giudicante deve

limitare l’esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all’epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, d’altra parte fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. In concreto, unitamente alla

nuova valutazione pneumologica, appare necessario anche un ulteriore esame

neurologico circa l’influenza degli attacchi emicranici sulla capacità lavorativa

dell’interessato. La nuova valutazione dovrà tener conto della più recente

giurisprudenza federale. A questo proposito in DTF 140 V 290 l’Alta Corte ha

stabilito che un diritto all’indennità per una sindrome sia oggettivabile sia

non oggettivabile presuppone in entrambi i casi un apprezzamento medico

comprensibile degli effetti del danno alla salute sulla capacità al lavoro e al

guadagno. Difficoltà nell’accertamento dei fatti o nel fornire la prova possono

necessitare la presa in considerazione – se del caso procurandosi informazioni

esteriori all’anamnesi – di altri ambiti della vita, segnatamente di

comportamenti durante il tempo libero o gli impegni familiari. Se gli effetti

di una sintomatologia dolorosa oggettivabile o non oggettivabile (secondo la

diagnostica per immagine) sulla capacità di lavoro rimangono vaghi e

indeterminati, benché abbiano avuto luogo indagini curate e complete, e le

limitazioni non possono essere giustificate se non tramite indicazioni

soggettive fornite dalla persona assicurata, la prova a fondamento della

pretesa non è (e non può nemmeno essere) presentata. L’assenza di prova deve

essere sopportata dalla persona assicurata (cfr. anche la sentenza 9C_542/2014

del 5 febbraio 2015).

Infine anche dal punto di

vista psichiatrico non è (ancora) possibile confermare, in assenza di una presa

di posizione di uno specialista, che non vi sia stata, dopo la visita presso il

dr. med. __________ del 2 aprile 2014, ma prima dell’emissione della decisione

impugnata del 16 giugno 2014, una modifica dello stato valetudinario in questo

ambito.

Infatti, il 23 maggio 2014

il dr. med. __________, del __________ di __________, ha affermato, in

relazione al progetto di decisione del 7 maggio 2014, che l’assicurato continua

a presentare un’incapacità lavorativa del 100% a causa della patologia

psichiatrica che “si sta complicando con lo sviluppo di un quadro depressivo

persistente (cod. ICD-10 F34.8), anche per il concomitante aggravamento dei

sintomi dell’atropatia” (doc. AI 74-1). Ora, se è vero che il medesimo

specialista afferma che le condizioni rispetto a quanto indicato nel precedente

rapporto del 19 dicembre 2013 sono stazionarie e che il dr. med. __________ il

9.

aprile 2014 ha accertato l’assenza di qualsiasi patologia psichiatrica, va

comunque evidenziato quanto segue.

Il dr. med. __________ ha

affermato che “è possibile che la presa a carico specialistica e

l’assunzione regolare dei medicamenti abbiano contribuito a un miglioramento

significativo in pochi mesi, senza rappresentare pertanto causa di limitazioni

importanti” (doc. AI 66-7), non escludendo di conseguenza che l’interessato

abbia potuto avere una patologia psichica. Per cui una successiva (alla visita

del 2 aprile 2014) esacerbazione potrebbe nuovamente essere possibile. D’altra

parte il dr. med. __________ pone una nuova diagnosi (quadro depressivo

persistente, ICD 10 F.34.8), apparentemente subentrata da poco tempo (doc. AI

74-1).

Ora, rilevato che il

certificato del 23 maggio 2014 non è stato sottoposto ad alcun medico SMR,

specialista in psichiatria, neppure nelle more processuali, anche in questo

caso non è possibile escludere, con la necessaria tranquillità, la presenza di

una nuova patologia che incida sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Per contro dal punto di

vista reumatologico, il dr. med. __________ non ha apportato elementi medici

oggettivi atti a sovvertire le conclusioni peritali, più volte confermate dal

medico SMR, dr. med. __________ (cfr. doc. AI 67-3 e 72-1).

Alla luce di quanto sopra

esposto, s’impongono nuovi accertamenti medici sia in ambito pneumologico, che

neurologico che psichiatrico.

2.5

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Di norma, l’incarto può essere

rinviato all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210), si giustifica

il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un aggiornamento in ambito pneumologico, neurologico e psichiatrico come sopra

esposto.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ai consid. 2.4 e

2.5.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti