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Decisione

32.2014.95

Richiesta di provvedimenti professionali (riformazione/riqualifica professionale) respinta poiché non sono assolte le condizioni previste dalla legge

21 maggio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti di legge ed inoltre perché già allora non era disposto a fare una

lunga formazione” (doc. AI 43-4).

Infatti questo Tribunale rileva che l’insorgente, senza

dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere

attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr.

anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia

sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre

2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato

può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai

leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per

esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

Considerandi

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha negato il diritto, per il ricorrente,

a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale),

ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche la

sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Inoltre l’amministrazione ha indicato

che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con

riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D.

Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta

dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione

(cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti

d’integrazione, la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza

32.2011.143

del 21 novembre 2011).

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti