32.2014.98
Richiesta di aumento del grado d'invalidità respinta poiché l'insorgente non ha reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza rilevante sulla sua capacità lavorativa
21 maggio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2014.98
cs
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 (recte: 8) luglio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 giugno 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1957, con
decisione del 15 gennaio 2013 è stata posta al beneficio di una rendita intera dell’AI
dal 1° novembre 2010 (versamento dal 1° dicembre 2010) al 30 aprile 2011 e di ¼
di rendita dal 1° maggio 2011 (doc. AI 84-3 e 85-1). Con comunicazione del 25
novembre 2013 l’UAI ha confermato il diritto ad ¼ di rendita AI (doc. AI
100-1).
1.2. Il 14 aprile 2014
l’interessata ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 103-1),
facendo riferimento ad un certificato dell’11 aprile 2014 della curante, dr.ssa
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 102-1).
1.3. Con progetto di decisione del
30 aprile 2014 (doc. AI 106-1), confermato dalla decisione dell’11 giugno 2014
(doc. AI 108-1), l’UAI non è entrato nel merito della richiesta di prestazioni
non avendo l’interessata credibilmente dimostrato dopo l’emissione della
precedente decisione che le circostanze oggettive abbiano subito una modifica
rilevante.
1.4. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il
riconoscimento di ¾ di rendita AI (doc. I). La ricorrente evidenzia che l’UAI
non ha esperito alcun accertamento ed ha agito celermente. L’assicurata
sostiene che la decisione impugnata non è fondata su alcun elemento oggettivo o
accertamento di sorta, malgrado il peggioramento del suo stato di salute che ha
fatto seguito al fallimento della propria azienda. A questo proposito ha
allegato un certificato del 6 giugno 2014 della propria curante, dr.ssa med. __________
(allegato al doc. C).
1.5. Con risposta del 17 luglio
2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
2.1. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente,
una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3 OAI) l'assicurato
dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una
rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito
che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti
dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo
di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68
consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC
1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b,
105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito
una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la
modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
In DTF 130 V 64, l’allora TFA ha precisato che nel caso in cui
l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il
giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina
materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116
Fatti
V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I
630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.
87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°
gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non
è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante
cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,
consid. 3).
2.2. Nel caso di specie oggetto del
contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI ha
rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se lo stato di salute
della ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca
dell’emissione della decisione del 15 gennaio 2013 (cfr. DTF 133 V 108), ha
subito un peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità.
In concreto, con decisione
del 15 gennaio 2013 (doc. AI 84-1 e seguenti), l’UAI ha concesso all’assicurata
una rendita intera dal 1° novembre 2010 (diritto al versamento dal 1° dicembre
2010) al 30 aprile 2011 e ¼ di rendita dal 1° maggio 2011 (grado d’invalidità
del 45%).
La
prestazione è stata confermata in occasione della successiva revisione, avendo
la certificazione medica acquisita attestato uno stato clinico globalmente invariato
(cfr. valutazione del 15 aprile 2013 della dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia [doc. AI 91]; presa di posizione del 24 aprile 2013
del medico SMR, dr. med. __________ [doc. AI 93-1]; comunicazione del 25
novembre 2013 [doc. AI 100-1]).
Nella richiesta di aumento della prestazione, l’insorgente si
riferisce ad un certificato dell’11 aprile 2014, della propria curante, dr.ssa
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 102). L’attestato,
tramite il quale la specialista sostiene che la “paziente fa una forte
ricaduta con le ansie, non dorme, molto tesa, proiettiva verso tutti” non
contiene tuttavia elementi medici oggettivi atti a rendere verosimile un
peggioramento dello stato di salute con influenza sulla sua capacità lavorativa
rispetto alla situazione esistente il 15 gennaio 2013, quando è stata emessa la
decisione di attribuzione di ¼ di rendita dal 1° maggio 2011 (doc. AI 85-1).
La “terapia attuale” descritta, ossia Olanzapin 5mg x 2, Venlafaxine 75
mg al mattino e Dematrin 10 mg la notte, non si distanzia infatti sostanzialmente
da quella figurante nel certificato della medesima specialista del 21 novembre
2012, anteriore alla precedente decisione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. AI
80-2: “la paziente sopraccitata è sempre in mia cura con una terapia
antidepressiva: Venlafaxine 75 mg, Olanzapin 5 mg e Dematrin 10 mg volte”).
Il certificato si esaurisce poi in una descrizione di quanto avvenuto, in
particolare la difficoltà per l’insorgente di reinserirsi nel mondo del lavoro
e della situazione economica precaria dell’assicurata che non riesce a far
fronte al suo fabbisogno, per poi concludere che “prendendo in
considerazione il suo stato depressivo con spunti paranoidi più la precaria
situazione sociale, la paziente è inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI
102-1). Tuttavia, fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
(cfr. sentenza 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti e
sentenza del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).
Neppure il successivo
certificato del 6 giugno 2014 della medesima curante apporta elementi medici
oggettivi atti a ritenere un peggioramento dello stato di salute con influenza
sulla capacità lavorativa dell’interessata (doc. AI 109-2). Pur avendo
leggermente modificato la posologia (“Venflaxine 75 mg x 2 Olanzapin 5 mg
oro alla notte e Dematrin 10 mg 2 volte al giorno”), la curante non porta
elementi medici oggettivi ed in particolare non pone nuove diagnosi secondo una
codificazione internazionale riconosciuta (cfr. a questo proposito la sentenza
9C_636/2013 del 25 febbraio 2014).
La circostanza che
l’interessata abbia avuto una “forte crisi angosciosa con
interrottamente del pianto accompagnato di sentimenti di miseria, povertà”,
abbandono, umiliazione e disperazione “per non poter trovare il lavoro”,
ciò che corrisponde alla diagnosi di “melanconia”, non modifica l’esito
della domanda di prestazioni poiché questi aspetti erano già presenti prima
dell’emissione della precedente decisione del 15 gennaio 2013 e per il periodo
in cui il medico SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva
ritenuto l’interessata incapace al lavoro al 50% in qualsiasi attività, che ha
poi condotto al riconoscimento di ¼ di rendita (cfr. doc. AI 67-1, attestato
del 10 giugno 2012 della dr.ssa med. __________: “sintomi e condizioni
attuali della/del paziente melanconia, ansia insonnia, disperazione”; cfr.
anche il referto del dr. med. __________ del 30 marzo 2011 per l’assicurazione
malattia, doc. Cassa malati 21, dove figura che la ricorrente “si sente
Considerandi
ancora ansiosa, talvolta ha delle crisi di pianto, esce poco di casa. L’umore è
altalenante”).
Quanto alla circostanza
che abbia avuto idee suicidali (doc. AI 109-2: “ […] in seguito si nota una
forte agitazione, la paziente mi chiama per aiutarla, perché diceva: “non
voglio più vivere, meglio morire e ho già pensato come” […]”), va
evidenziato come la curante ne avesse già fatto cenno in un certificato del 7
ottobre 2010 (cfr. doc. Cassa malati 19-1: l’assicurata “è disperata e non
vede il futuro, è angosciata, fortemente depressa, purtroppo fino ad avere idee
nere, voglio dire suicidalità”), ma poi in occasione della visita presso
l’SMR di poco tempo dopo (10 gennaio 2011), erano presenti “idee auto lesive”
mentre “apparentemente assenti idee suicidali attive o passive” (doc. AI
38-5).
Del resto dal certificato del
6.
giugno 2014 della curante si evince che, dopo averla convocata nel suo studio
e dopo la somministrazione di un ansiolitico di tipo Olazapin, “la paziente
si calma, è più tranquilla, più coerente, esprime un po’ di speranza per il
futuro e poi accetta di tornare a casa a riposarsi” (doc. AI 109-2). In
altre parole, essa, come in passato, ha risposto bene alla terapia
farmacologica, sormontando la diminuzione del tono dell’umore.
Anche il fatto che gli
episodi di questo tipo sono frequenti (doc. AI 109-2: “[…] La paziente è
sempre in mia cura, il suo stato psichico è molto instabile, una ricaduta si
conta dopo un’altra e malgrado una intensa terapia antidepressiva […]” e “[…]
questo episodio non è solitario, anzi sono molto frequenti […]”) non è una
novità, giacché il 21 novembre 2012 la medesima curante aveva rilevato che “lo
stato psichico della paziente è molto fragile, malgrado la cura lo stato
psichico oscilla fra una ad altra ricaduta e naturalmente devo ricorrere ad
aumento della farmacoterapia” (doc. AI 80-2; cfr. anche doc. AI 80-1) ed il
medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia il 10 dicembre
2012.
aveva rilevato che la “documentazione presentata non riporta nuove
informazioni mediche” (doc. AI 82-1).
Per quanto concerne la
presenza di pianto e di ansia (cfr. doc. AI 109-2), va evidenziato che erano
già stati rilevati nel corso delle visite presso il medico SMR, dr. med. __________,
da ultimo il 5 settembre 2012 (doc. AI 71-5: “[…] Appare collaborante e
accessibile per tutto il colloquio, durante il quale dimostra note di ansia
libera e piange a tratti […]”; cfr. anche visita del 10 gennaio 2011, doc.
AI 38-5: “[…] Piange ripetutamente durante il colloquio, in seguito si calma
e si dimostra più aperta e collaborante […]” e “[…] Durante il colloquio
emergono rimuginazioni sulla situazione familiare e sulla perdita del lavoro,
con tendenza al pianto e abbassamento del tono dell’umore […]”).
Infine anche nel
certificato del 6 giugno 2014, come del resto nei diversi attestati compilati
dalla curante, l’accento viene messo spesso sulle difficoltà economiche
dell’interessata che non riesce a trovare un’occupazione. Tuttavia fattori
socio-economici, seppur importanti, non rientrano in una valutazione
medico-psichiatrica (cfr. sentenza 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2
con riferimenti e sentenza del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).
Va poi rilevato che
neppure il medico SMR, dr. med. __________, chiamato a valutare i certificati
prodotti dalla ricorrente, ha ritenuto sufficienti le affermazioni del medico curante
per ritenere verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza
sulla capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. AI 105-1 e 111-1).
A questo riguardo va
ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso di questo disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Alla luce di quanto sopra
esposto, rammentato che l’amministrazione deve tener conto del
tempo trascorso dall’ultima decisione, giacché più l’ultimo provvedimento è
recente, maggiori sono le esigenze da porre per ritenere verosimile il
peggioramento (sentenza I 619/06 del 10 febbraio 2005;
cfr. sentenza 32.2011.252 del 22 febbraio 2012), questo TCA deve concludere che
non sia stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con
influenza rilevante sulla capacità lavorativa della ricorrente rispetto alla
situazione esistente il 15 gennaio 2013.
In queste condizioni alla
richiesta, generica, formulata nel ricorso, di acquisire quali prove “perizia
medica, documenti” (doc. I, pag. 3), non va dato seguito.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Il TCA, alla luce di
quanto sopra, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
2.3
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti