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Decisione

32.2014.98

Richiesta di aumento del grado d'invalidità respinta poiché l'insorgente non ha reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza rilevante sulla sua capacità lavorativa

21 maggio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra menzionata va applicata

anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore

dell'art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I

630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1° gennaio 2012.

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art.

87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1°

gennaio 2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non

è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per

convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con

riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26

novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze

sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante

cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt

sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung

nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die

Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit

Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005,

consid. 3).

2.2. Nel caso di specie oggetto del

contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI ha

rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se lo stato di salute

della ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca

dell’emissione della decisione del 15 gennaio 2013 (cfr. DTF 133 V 108), ha

subito un peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità.

In concreto, con decisione

del 15 gennaio 2013 (doc. AI 84-1 e seguenti), l’UAI ha concesso all’assicurata

una rendita intera dal 1° novembre 2010 (diritto al versamento dal 1° dicembre

2010) al 30 aprile 2011 e ¼ di rendita dal 1° maggio 2011 (grado d’invalidità

del 45%).

La

prestazione è stata confermata in occasione della successiva revisione, avendo

la certificazione medica acquisita attestato uno stato clinico globalmente invariato

(cfr. valutazione del 15 aprile 2013 della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia [doc. AI 91]; presa di posizione del 24 aprile 2013

del medico SMR, dr. med. __________ [doc. AI 93-1]; comunicazione del 25

novembre 2013 [doc. AI 100-1]).

Nella richiesta di aumento della prestazione, l’insorgente si

riferisce ad un certificato dell’11 aprile 2014, della propria curante, dr.ssa

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 102). L’attestato,

tramite il quale la specialista sostiene che la “paziente fa una forte

ricaduta con le ansie, non dorme, molto tesa, proiettiva verso tutti” non

contiene tuttavia elementi medici oggettivi atti a rendere verosimile un

peggioramento dello stato di salute con influenza sulla sua capacità lavorativa

rispetto alla situazione esistente il 15 gennaio 2013, quando è stata emessa la

decisione di attribuzione di ¼ di rendita dal 1° maggio 2011 (doc. AI 85-1).

La “terapia attuale” descritta, ossia Olanzapin 5mg x 2, Venlafaxine 75

mg al mattino e Dematrin 10 mg la notte, non si distanzia infatti sostanzialmente

da quella figurante nel certificato della medesima specialista del 21 novembre

2012, anteriore alla precedente decisione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. AI

80-2: “la paziente sopraccitata è sempre in mia cura con una terapia

antidepressiva: Venlafaxine 75 mg, Olanzapin 5 mg e Dematrin 10 mg volte”).

Il certificato si esaurisce poi in una descrizione di quanto avvenuto, in

particolare la difficoltà per l’insorgente di reinserirsi nel mondo del lavoro

e della situazione economica precaria dell’assicurata che non riesce a far

fronte al suo fabbisogno, per poi concludere che “prendendo in

considerazione il suo stato depressivo con spunti paranoidi più la precaria

situazione sociale, la paziente è inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI

102-1). Tuttavia, fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

(cfr. sentenza 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti e

sentenza del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).

Neppure il successivo

certificato del 6 giugno 2014 della medesima curante apporta elementi medici

oggettivi atti a ritenere un peggioramento dello stato di salute con influenza

sulla capacità lavorativa dell’interessata (doc. AI 109-2). Pur avendo

leggermente modificato la posologia (“Venflaxine 75 mg x 2 Olanzapin 5 mg

oro alla notte e Dematrin 10 mg 2 volte al giorno”), la curante non porta

elementi medici oggettivi ed in particolare non pone nuove diagnosi secondo una

codificazione internazionale riconosciuta (cfr. a questo proposito la sentenza

9C_636/2013 del 25 febbraio 2014).

La circostanza che

l’interessata abbia avuto una “forte crisi angosciosa con

interrottamente del pianto accompagnato di sentimenti di miseria, povertà”,

abbandono, umiliazione e disperazione “per non poter trovare il lavoro”,

ciò che corrisponde alla diagnosi di “melanconia”, non modifica l’esito

della domanda di prestazioni poiché questi aspetti erano già presenti prima

dell’emissione della precedente decisione del 15 gennaio 2013 e per il periodo

in cui il medico SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, aveva

ritenuto l’interessata incapace al lavoro al 50% in qualsiasi attività, che ha

poi condotto al riconoscimento di ¼ di rendita (cfr. doc. AI 67-1, attestato

del 10 giugno 2012 della dr.ssa med. __________: “sintomi e condizioni

attuali della/del paziente melanconia, ansia insonnia, disperazione”; cfr.

anche il referto del dr. med. __________ del 30 marzo 2011 per l’assicurazione

malattia, doc. Cassa malati 21, dove figura che la ricorrente “si sente

Considerandi

ancora ansiosa, talvolta ha delle crisi di pianto, esce poco di casa. L’umore è

altalenante”).

Quanto alla circostanza

che abbia avuto idee suicidali (doc. AI 109-2: “ […] in seguito si nota una

forte agitazione, la paziente mi chiama per aiutarla, perché diceva: “non

voglio più vivere, meglio morire e ho già pensato come” […]”), va

evidenziato come la curante ne avesse già fatto cenno in un certificato del 7

ottobre 2010 (cfr. doc. Cassa malati 19-1: l’assicurata “è disperata e non

vede il futuro, è angosciata, fortemente depressa, purtroppo fino ad avere idee

nere, voglio dire suicidalità”), ma poi in occasione della visita presso

l’SMR di poco tempo dopo (10 gennaio 2011), erano presenti “idee auto lesive”

mentre “apparentemente assenti idee suicidali attive o passive” (doc. AI

38-5).

Del resto dal certificato del

6.

giugno 2014 della curante si evince che, dopo averla convocata nel suo studio

e dopo la somministrazione di un ansiolitico di tipo Olazapin, “la paziente

si calma, è più tranquilla, più coerente, esprime un po’ di speranza per il

futuro e poi accetta di tornare a casa a riposarsi” (doc. AI 109-2). In

altre parole, essa, come in passato, ha risposto bene alla terapia

farmacologica, sormontando la diminuzione del tono dell’umore.

Anche il fatto che gli

episodi di questo tipo sono frequenti (doc. AI 109-2: “[…] La paziente è

sempre in mia cura, il suo stato psichico è molto instabile, una ricaduta si

conta dopo un’altra e malgrado una intensa terapia antidepressiva […]” e “[…]

questo episodio non è solitario, anzi sono molto frequenti […]”) non è una

novità, giacché il 21 novembre 2012 la medesima curante aveva rilevato che “lo

stato psichico della paziente è molto fragile, malgrado la cura lo stato

psichico oscilla fra una ad altra ricaduta e naturalmente devo ricorrere ad

aumento della farmacoterapia” (doc. AI 80-2; cfr. anche doc. AI 80-1) ed il

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia il 10 dicembre

2012.

aveva rilevato che la “documentazione presentata non riporta nuove

informazioni mediche” (doc. AI 82-1).

Per quanto concerne la

presenza di pianto e di ansia (cfr. doc. AI 109-2), va evidenziato che erano

già stati rilevati nel corso delle visite presso il medico SMR, dr. med. __________,

da ultimo il 5 settembre 2012 (doc. AI 71-5: “[…] Appare collaborante e

accessibile per tutto il colloquio, durante il quale dimostra note di ansia

libera e piange a tratti […]”; cfr. anche visita del 10 gennaio 2011, doc.

AI 38-5: “[…] Piange ripetutamente durante il colloquio, in seguito si calma

e si dimostra più aperta e collaborante […]” e “[…] Durante il colloquio

emergono rimuginazioni sulla situazione familiare e sulla perdita del lavoro,

con tendenza al pianto e abbassamento del tono dell’umore […]”).

Infine anche nel

certificato del 6 giugno 2014, come del resto nei diversi attestati compilati

dalla curante, l’accento viene messo spesso sulle difficoltà economiche

dell’interessata che non riesce a trovare un’occupazione. Tuttavia fattori

socio-economici, seppur importanti, non rientrano in una valutazione

medico-psichiatrica (cfr. sentenza 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2

con riferimenti e sentenza del 17 giugno 2009 inc. 32.2008.216).

Va poi rilevato che

neppure il medico SMR, dr. med. __________, chiamato a valutare i certificati

prodotti dalla ricorrente, ha ritenuto sufficienti le affermazioni del medico curante

per ritenere verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza

sulla capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. AI 105-1 e 111-1).

A questo riguardo va

ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso di questo disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Alla luce di quanto sopra

esposto, rammentato che l’amministrazione deve tener conto del

tempo trascorso dall’ultima decisione, giacché più l’ultimo provvedimento è

recente, maggiori sono le esigenze da porre per ritenere verosimile il

peggioramento (sentenza I 619/06 del 10 febbraio 2005;

cfr. sentenza 32.2011.252 del 22 febbraio 2012), questo TCA deve concludere che

non sia stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con

influenza rilevante sulla capacità lavorativa della ricorrente rispetto alla

situazione esistente il 15 gennaio 2013.

In queste condizioni alla

richiesta, generica, formulata nel ricorso, di acquisire quali prove “perizia

medica, documenti” (doc. I, pag. 3), non va dato seguito.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Il TCA, alla luce di

quanto sopra, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.3

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti