32.2015.1
Decisione con la quale l'amministrazione ha negato all'assicurato il diritto di poter continuare a beneficiare di una rendita completiva per figlio,dedicando quest'ultimo,18enne,allo studio un tempo i
7 ottobre 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.1
cr/DC/sc
Lugano
7 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1963 - il
quale ha, nel corso degli anni, tentato di intraprendere diverse attività
lavorative senza tuttavia mai riuscire a svolgere un impiego a lungo termine a
causa dei suoi disturbi di carattere psichiatrico - è stato posto dall’Ufficio
AI al beneficio di una rendita intera di invalidità a far tempo dal 1° gennaio
1988 (doc. 16).
Il diritto ad una rendita
intera di invalidità è poi stato regolarmente confermato in esito alle diverse
procedure di revisione che si sono susseguite nel tempo (cfr. doc. 23; 31; 47;
35; 60; 67; 74; 87), da ultimo con comunicazione del 4 marzo 2013 (cfr. doc.
94).
A seguito del matrimonio
avvenuto il 31 luglio 1996 (c fr. doc. 74 inc. Cassa), l’assicurato è stato
posto al beneficio anche di una rendita completiva per coniuge, a partire dal
1° luglio 1996 (cfr. doc. 72 inc. Cassa) e, dopo la nascita del figlio __________,
nato il 26 dicembre 1996 (cfr. doc. 69 inc. Cassa), anche di una rendita
completiva per figlio, a partire dal 1° dicembre 1996 (cfr. doc. 68 inc. Cassa).
1.2. In data 28 ottobre 2014, la
Cassa __________ – dopo avere rilevato che il diritto alla rendita per figli
decade nel momento in cui il figlio compie 18 anni, aggiungendo che “tuttavia
il versamento della prestazione può essere prorogato fino al compimento dei 25
anni al massimo, se l’interessato/a è studente oppure segue una formazione
professionale” - ha chiesto a RI 1 di comunicare se __________, diciottenne a
partire dal 26 dicembre 2014, era ancora in fase di formazione oppure no (doc.
16 inc. Cassa).
Con scritto del 31 ottobre
2014, l’assicurato ha comunicato alla Cassa di compensazione competente che suo
figlio, __________, è iscritto ad un campus-online “presso l’Istituto __________
di __________ in __________”, ciò che gli consente di poter studiare via
computer da casa (a __________) e gli richiede di recarsi in __________ solo in
un secondo momento, per poter sostenere i tre giorni di esami previsti (doc. 7
inc. Cassa).
A dimostrazione di quanto
asserito, l’assicurato ha trasmesso alla Cassa la conferma di iscrizione al
corso “__________” (doc. 9 inc. Cassa).
Essendo stato informato
dalla Cassa competente che, sulla base della documentazione prodotta, egli non
avrebbe più avuto diritto alla rendita completiva per figlio, l’assicurato ha
preannunciato all’amministrazione l’ulteriore invio di una dichiarazione da
parte della scuola, attestante che “il figlio studia 20 ore a settimana” (cfr.
doc. 6 inc. Cassa).
In data 11 dicembre 2014,
l’Istituto scolastico __________ di __________ ha trasmesso all’Istituto delle
assicurazioni sociali un certificato di frequenza concernente __________, precisando
che la formazione a distanza consente di potere lavorare e studiare in
parallelo, senza limiti di tempo prestabiliti (doc. 5 inc. Cassa).
1.3. Con scritto raccomandato del
17 dicembre 2014, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta dell’assicurato di
potere continuare a beneficiare di una rendita completiva per figlio, non
ritenendo adempiuti, nel caso di specie, i necessari requisiti previsti dalla
Direttiva sulle rendite.
L’UAI ha così motivato la
propria decisione:
" Dopo le
opportune verifiche da parte nostra circa il diritto al versamento della
rendita completiva a favore del figlio __________, le comunichiamo quanto
segue.
Il figlio risulta essere iscritto al corso
a distanza per l’ottenimento del “__________” della durata di 12 mesi. Il tempo
da dedicare allo studio (vedi dichiarazione trasmessa il 4 novembre 2014) è
quantificato in circa 10 ore settimanali.
Ora, conformemente alla marginale 3359
delle Direttive sulle rendite (DR), una condizione per la concessione del
diritto alla rendita completiva in simili casi è che il tempo consacrato alla
formazione ammonti ad almeno 20 ore settimanali.
Considerato che non assolve i requisiti
della direttiva succitata, la sua richiesta è respinta.” (Doc. 2 inc. Cassa)
1.4. Contro tale decisione l’assicurato
ha personalmente inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, senza tuttavia esporre
le ragioni del proprio dissenso rispetto a quanto deciso dall’amministrazione
(doc. I).
Dando seguito al decreto
di completazione del 7 gennaio 2015 di questo Tribunale, con scritto del 29
gennaio 2015, RI 1 ha motivato il proprio ricorso.
Sostanzialmente, il
ricorrente ha rilevato come l’Ufficio AI abbia considerato unicamente le 10 ore
di lezione on-line di teoria che il figlio __________ deve seguire, ignorando
completamente che “poi per elaborare, ripetere, comprendere, esercitare e
applicare arriva a un settimanale di 50 ore circa, visto che alle medie aveva
il livello B in matematica: si applica molto, ha voglia di studiare e poi è un
bambino dell’era digitale”.
Il ricorrente ha, infine,
concluso che “se i signori __________ /__________ vogliono controllare il
livello di JavaScript di mio figlio benvenga” (doc. III).
1.5. L’UAI, in risposta, ha
postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, allineandosi integralmente a
quanto indicato dalla Cassa di compensazione competente nella presa di
posizione del 13 febbraio 2015 riguardo alle motivazioni addotte dal ricorrente
(cfr. doc. VI + 1).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato ha diritto a continuare a ricevere la prestazione completiva
per figlio, nonostante quest’ultimo abbia raggiunto la maggiore età, tenuto
conto del fatto che lo stesso è ancora in formazione.
2.2. L'art. 25 cpv. 5 LAVS
stabilisce che per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura
fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il
Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.
Gli art. 49bis
e 49ter OAVS sono stati introdotti mediante la modifica
dell'Ordinanza del 24 settembre 2010 e sono in vigore dal 1° gennaio 2011.
L'art. 49bis
OAVS così definisce il concetto di formazione:
" 1Un
figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e
riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la
maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce
una formazione generale che funge da base per diverse professioni.
2Sono considerate formazione anche
soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i
pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a
condizione che comprendano una parte d’insegnamento scolastico.
3Un figlio non è considerato in
formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore
all’importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell’AVS."
2.3. Le Direttive sulle rendite
(DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(valide dal 01.01.2003; stato: 01.01.2015), alle cifre marginali 3358-3360,
prevedono quanto segue a proposito della nozione di formazione:
" 3358 La formation doit durer 4 semaines au moins et tendre
1/11 systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances
acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel
spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans
diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées
sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une
multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit
obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de
facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une
formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation
professionnelle.
3359 La préparation systématique exige que
l’enfant suive la
1/11 formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement
en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels.
Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à
l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps
total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement
scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance,
etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine.
3360 Le temps effectif dévolu à la formation ne
peut partiellement
1/11 être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué
selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en
particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé
à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation
dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex.
4 cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel – voire à l’inverse pas
du tout – l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère
de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant
consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin
d’apprentissage et répétant l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre
restreint de cours n’est plus considéré comme étant en formation s’il ne
parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation.” (sottolineatura
della redattrice)
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138
V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169
consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992
pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009
del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato
che:
"
Simili atti servono a favorire
un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento.
Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei
cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa
amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le
istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente,
tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza
amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di
legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata
prestazione (DTF 133 II 305 consid.
8.1; 133 V 394 consid. 3.3;
130 V 163 consid.
4.3.1; 128 I 167 consid.
4.3)."
2.4. Nella decisione impugnata,
l’Ufficio AI ha considerato che, nel caso di specie, RI 1 non abbia più diritto
ad una rendita completiva per figlio, in quanto il figlio, __________, ormai
diciottenne, è sì ancora in formazione essendo iscritto ad un corso a distanza
presso l’Istituto __________ di __________, in __________, il quale tuttavia
prevede una durata di dieci ore settimanali, insufficienti per concludere che
lo studente dedichi la gran parte del suo tempo (ovvero almeno venti ore
settimanali, secondo la Direttiva sulle rendite) allo studio (doc. A1).
Di parere opposto il
ricorrente, a mente del quale le dieci ore considerate dall’amministrazione si
riferiscono esclusivamente alla durata delle lezioni teoriche on-line, ma ignorano
completamente il tempo necessario allo studente per poi ripassare, approfondire
e mettere in pratica quanto appreso a livello teorico durante le singole
lezioni (doc. III).
2.5. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale, dopo attento esame della documentazione agli atti, constata che
l’amministrazione ha rifiutato di continuare a riconoscere all’assicurato il
versamento di una rendita complementare per figlio, limitandosi a considerare, senza
compiere ulteriori accertamenti, che la formazione a distanza scelta da __________
- la quale prevede un tempo di studio di circa dieci ore settimanali, come
indicato espressamente nella conferma di iscrizione al corso “__________” del
26 marzo 2014 prodotta dall’interessato stesso (cfr. doc. 9 inc. Cassa) – è inferiore
alle 20 ore settimanali previste dalla Direttiva sulle rendite.
Il TCA non può condividere
tale modo di agire dell’amministrazione.
La stringata previsione di
un tempo di studio settimanale di circa dieci ore, riportata nella conferma di
iscrizione al corso a distanza della __________, prodotta dall’assicurato, non
permette, infatti, di per sé, di chiarire se il limite temporale indicato comprenda
unicamente il tempo necessario per seguire l’insegnamento on-line o se, invece,
includa pure il tempo da consacrare allo studio individuale e all’esercitazione
di quanto appreso durante le lezioni teoriche.
Tale questione, di
fondamentale importanza al fine di poter determinare se il tempo dedicato da __________
alla propria formazione raggiunga, o meno, le 20 ore settimanali richieste al
fine di potere considerare lo stesso ancora in formazione ai sensi della
Direttiva sulle rendite, deve quindi necessariamente essere approfondita da
parte dell’amministrazione, acclarando in che maniera è strutturato il corso
on-line a distanza scelto dal figlio dell’assicurato.
Appare, infatti,
imprescindibile ai fini del giudizio sapere se le lezioni a distanza siano
unicamente teoriche o se, invece, includano anche l’esercitazione e la messa in
pratica dei concetti astratti appresi.
In tale ambito, il TCA
rileva che la Direttiva sulle rendite citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.)
– la quale indica espressamente, tra i vari tipi di formazione, anche lo studio
a distanza – prevede che, per valutare il tempo effettivo dedicato allo studio,
ci si può basare parzialmente sulla base di indizi e si deve decidere secondo
il principio della verosimiglianza preponderante.
Nel caso di specie, non
disponendo degli elementi di giudizio necessari per stabilire se le dieci ore
settimanali indicate nella conferma di iscrizione siano comprensive di tutto il
tempo effettivamente consacrato dal figlio dell’assicurato allo studio a
distanza, questo Tribunale non può escludere, in applicazione proprio del principio
della verosimiglianza preponderante, che le critiche sollevate dal ricorrente riguardo
alla mancata presa in considerazione da parte dell’amministrazione
dell’ulteriore notevole dispendio di tempo consacrato da __________ “per
elaborare, ripetere, comprendere, esercitare e applicare” quanto appreso
durante le dieci ore settimanali di lezioni teoriche on-line (cfr. doc. III) siano
fondate.
Il TCA non può, infatti,
escludere, a priori, che la quantificazione temporale indicata dall’Istituto
scolastico __________ nella conferma di iscrizione concerna esclusivamente il
tempo necessario per seguire i corsi impartiti a distanza, senza tenere
adeguatamente conto dell’ulteriore investimento di tempo da dedicare allo
studio a livello individuale, ritenuto che, di tutta evidenza, l’assimilazione di
qualsiasi materia non può limitarsi unicamente alle ore di apprendimento
trascorse a scuola, sia essa da intendersi nel senso più tradizionale del
termine oppure nelle nuove forme virtuali.
Notoriamente, infatti, ogni
studente, accanto alle ore canoniche di apprendimento trascorse seguendo le
lezioni impartite dai singoli docenti, deve poi forzatamente consacrare ancora
diverso tempo allo studio individuale, “a casa”, così da potere capire, approfondire,
esercitare, ripassare e arrivare, infine, a padroneggiare quanto appreso “in
classe”.
Di questo ulteriore – e
notevole – tempo di studio individuale si deve debitamente tenere conto.
Del resto, ciò è stato
espressamente indicato dal Tribunale federale ad esempio in una sentenza
8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, nella quale la nostra Massima Istanza, fondandosi
su quanto stabilito dalla giurisprudenza federale in una sentenza C 116/06
dell'8 agosto 2006 resa in tema di (in)idoneità al collocamento – nella quale
l'Alta Corte ha, da un lato, ricordato che uno studio Bachelor a tempo pieno
comporta 60 ECTS (European
Credit Transfer System) punti per anno e viene conseguito dopo
sei semestri (180 ECTS punti); dall'altro, ha indicato che l'ottenimento di un
punto ECTS presuppone 30 ore di lavoro, corrispondenti a una settimana di 42
ore – ha stabilito che i crediti ECTS “sono
concepiti in modo tale da includere non solo il tempo delle lezioni, bensì
anche quello dedicato alla preparazione al corso e allo studio in vista dell'esame”
(sottolineatura della redattrice).
Spetterà, pertanto,
all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per ulteriori
accertamenti, approfondire - richiedendo ulteriori precisazioni al figlio del
ricorrente e, se del caso, allo stesso Istituto scolastico __________ - le
modalità secondo le quali sono strutturate da parte della __________ le dieci
ore settimanali di studio previste per la formazione a distanza prescelta da __________,
così da comprendere se esse tengano già conto oppure no del tempo da dedicare
allo studio a livello individuale dei concetti teorici appresi on-line.
In tale ambito,
l’amministrazione dovrà anche tenere conto del fatto che lo stesso Istituto
scolastico __________ assicura agli studenti a distanza la possibilità di costantemente
poter porre domande, telefonicamente o tramite e-mail, al team dei consulenti
allo studio a disposizione grazie al servizio di tutoraggio.
Nel valutare le ore
effettivamente consacrate dal figlio dell’assicurato allo studio, l’amministrazione
dovrà parimenti prendere in considerazione quanto affermato dal ricorrente a
proposito del fatto che __________ si applichi molto e consacri molte ore allo
studio, visto anche che alle medie egli aveva il livello B a matematica.
Il TCA rileva, al
riguardo, che dagli atti risulta che al momento dell’iscrizione per i corsi a
distanza, __________, oltre al corso di programmazione di App, aveva anche
selezionato un corso di matematica. Quest’ultimo non aveva potuto, tuttavia,
poi essere effettivamente seguito dal figlio dell’assicurato, visto che lo
stesso Istituto scolastico aveva, con scritto del 21 marzo 2014, sconsigliato,
per esperienza, di seguire più corsi a distanza in contemporanea, invitando lo
studente a selezionare un solo indirizzo di studio on-line alla volta (cfr.
doc. A2).
Infine, l’amministrazione
dovrà pure considerare che, al termine del corso a distanza – che lo studente
può decidere di seguire in qualsiasi momento, senza alcun limite di orario e
che ha una durata approssimativa di 12 mesi, ma che può anche essere svolto più
rapidamente o concedendosi un tempo più lungo, dato che la formazione a
distanza on-line della __________ assicura un sistema di tutoraggio durante 18
mesi (cfr. doc. 5 inc. Cassa e sito internet __________) – sono comunque
previsti degli esami, i quali richiedono per forza di cose un considerevole
investimento di tempo nello studio complessivo dell’intera materia appresa nel
corso delle singole lezioni.
Non è poi chiaro se gli
esami in questione richiedano anche la presentazione di un lavoro individuale
sviluppato in maniera autonoma, al di fuori delle lezioni on-line.
Tutto ciò deve quindi
essere chiarito dall’amministrazione al fine di potere decidere, con cognizione
di causa, se le ore dedicate allo studio da parte di __________ raggiungano o
meno il limite di 20 ore settimanali richiesto dalla Direttiva sulle rendite.
La decisione impugnata va
pertanto annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, una volta
completata l’istruttoria attraverso la messa in atto degli accertamenti di cui
sopra, si esprima nuovamente riguardo al diritto dell’assicurato di potere
continuare a beneficiare della rendita completiva per figlio oppure no.
2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 17 dicembre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.5..
Fatti
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti