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Decisione

32.2015.10

Decisione di rifiuto di rendita. Rinvio degli atti per esperire una perizia multidisciplinare.

17 marzo 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

32.2015.10

BS/sc

Lugano

17 marzo 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 novembre 2014 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1957, di professione muratore indipendente, nel giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi legati a due

infortuni occorsi nel 2012 (doc. AI 1).

Richiamata

dall’assicuratore LAINF la documentazione medica (tra cui la perizia

pluridisciplinare 26 febbraio 2013 del SAM; doc. 30 in atti LAINF), esperiti degli accertamenti medici (in particolare la perizia psichiatrica 10

febbraio 2014 a cura della dr.ssa __________; doc. AI 52) ed economici (l’inchiesta

economica per indipendenti svolta l’8 aprile 2014, cfr. il relativo rapporto 5

giugno 2014 in doc. AI 59), con decisione 21 novembre 2014 (preavvisata il 2

settembre 2014) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando

l’assicurato alcuna incapacità al guadagno (doc. AI 80).

1.2. Contro

la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha

inoltrato il presente ricorso, postulando l’assegnazione di una rendita intera “con

il grado superiore al 70% trascorso il periodo di carenza usuale”. Il ricorrente

contesta la valutazione medica alla base del provvedimento impugnato ritenendo in

particolare come l’amministrazione non abbia tenuto conto del peggioramento

delle condizioni di salute intervenute successivamente alla perizia SAM.

Altrettanto contestata è la valutazione economica. Egli sostiene che nel suo

caso è applicabile il metodo straordinario dal quale risulterebbe un’incapacità

al guadagno del 60%. Quand’anche fosse da applicare il metodo ordinario, il

ricorrente contesta la determinazione sia del reddito da valido che da invalido

operata dall’amministrazione.

1.3. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 16 gennaio 2015

del proprio servizio medico (SMR), ha chiesto la retrocessione degli atti per

procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare.

1.4. Su

richiesta del TCA, con scritto 9 febbraio 2005 il ricorrente ha fatto presente:

"

(…)

Con il ricorrente abbiamo valutato la proposta, e

possiamo senz'altro aderire alla richiesta di restituire gli atti, con lo scopo

di promuovere accertamenti più aggiornati e mirati relativamente all'aspetto medico.

D'altra parte, con il nostro gravame abbiamo sollevato anche l'argomentazione

economica, ma quest'aspetto, e nella misura del possibile, chiediamo

cortesemente che rimanga indeciso, ed il provvedimento non contenga indicazioni

e/o argomentazioni in rapporto ai parametri economici che vanno

utilizzati." (doc. VI)

Con

osservazioni 19 febbraio 2015 l’Ufficio AI, prendendo atto dell’adesione alla

propria proposta di rinvio atti, ha evidenziato:

"

(…)

Ciò comporta che l'amministrazione,

dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori

accertamenti medici (cfr. l'annotazione SMR del 16.1.2015 agli atti), e

rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova

decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),

garantendo di conseguenza all'assicurato i suoi diritti di difesa." (doc.

VIII)

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.

2.3. Secondo

Considerandi

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28.

cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

2.4

Nel

caso in esame, questo TCA ritiene che effettivamente, come evidenziato nella risposta

di causa, la presente fattispecie necessiti di ulteriori accertamenti di natura

medica.

A

tal riguardo va fatto riferimento alle citate annotazioni 16 gennaio 2015 del

dr. __________ del SMR, il quale ha rivalutato la documentazione medica prodotta

in sede di osservazioni al progetto di decisione, prodotta dall’assicurato il

27.

ottobre 2014 (cfr. doc. AI 74).

In

particolare, il succitato sanitario ha rilevato:

"

(…)

In sede di osservazione al progetto si fa valere:

- Stenosi canale spinale di origine congenita

- Rottura del sovraspinato spalla destra

1.2014

- Cirrosi epatica CHILD A su epatite C cronica

Dal 1.10.2014 terapia antivirale in atto

- Sindrome tunnel carpale destra medio-grave

Valutazione:

- In considerazione della polipatologia in

evoluzione è necessaria una rivalutazione pluridisciplinare di decorso in

ambito SAM (reumatologica, psichiatrica, neurologica e epatologica) per

definire evoluzione esigibilità lavorativa rispetto alla valutazione SAM del

2013.

" (doc. IV/1)

In

effetti, nel certificato medico 23 ottobre 2014, in cui aveva riassunto in due pagine le diagnosi, la dr.ssa __________ aveva segnatamente indicato

un peggioramento della grave stenosi del canale spinale rispetto al marzo 2013,

una estesa rottura parziale del tendine sovraspinato lato articolare spalla destra

(evidenziata dalla RM del 14 gennaio 2014), una cirrosi epatica compensata

(CHILD Pugh A) su epatite C cronica trattata dall’ottobre 2014 con terapia

antivirale ed una sindrome del tunnel carpale a destra d’entità medio grave (confermata

il 3 aprile 2014 dal dr. __________; doc. AI 74), sostenendo “un aumento

dell’invalidità di almeno il 50% o il 70% come richiesto a suo tempo dal dr. __________”

(doc. AI 74/3).

Oltre

ai succitati peggioramenti, intervenuti successivamente alla perizia del SAM, dal

rapporto 11 novembre 2014 – prodotto con il ricorso – del dr. __________,

medico aggiunto in ortopedia all’Ospedale __________ di __________, risulta

confermata “una artrosi degenerativa dell’articolazione metatarso-falengea

del primo raggio a destra così come a sinistra (doc. B).

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.

In queste circostanze, è giustificato rinviare gli atti all’Ufficio

AI per procedere ad una valutazione pluridisciplinare in ambito reumatologico, psichiatrico,

neurologico ed epatologico al fine di esaminare l’evoluzione della capacità

lavorativa rispetto alla perizia 29 febbraio 2013 del SAM.

In

esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione

economica, sulle cui contestazioni ricorsuali ora è prematuro esprimersi. In

seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione, preceduta dal

relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla

rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va

accolto.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 21 novembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che

verserà inoltre al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti