32.2015.10
Decisione di rifiuto di rendita. Rinvio degli atti per esperire una perizia multidisciplinare.
17 marzo 2015Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2015.10
BS/sc
Lugano
17 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1957, di professione muratore indipendente, nel giugno 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito dei postumi legati a due
infortuni occorsi nel 2012 (doc. AI 1).
Richiamata
dall’assicuratore LAINF la documentazione medica (tra cui la perizia
pluridisciplinare 26 febbraio 2013 del SAM; doc. 30 in atti LAINF), esperiti degli accertamenti medici (in particolare la perizia psichiatrica 10
febbraio 2014 a cura della dr.ssa __________; doc. AI 52) ed economici (l’inchiesta
economica per indipendenti svolta l’8 aprile 2014, cfr. il relativo rapporto 5
giugno 2014 in doc. AI 59), con decisione 21 novembre 2014 (preavvisata il 2
settembre 2014) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando
l’assicurato alcuna incapacità al guadagno (doc. AI 80).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando l’assegnazione di una rendita intera “con
il grado superiore al 70% trascorso il periodo di carenza usuale”. Il ricorrente
contesta la valutazione medica alla base del provvedimento impugnato ritenendo in
particolare come l’amministrazione non abbia tenuto conto del peggioramento
delle condizioni di salute intervenute successivamente alla perizia SAM.
Altrettanto contestata è la valutazione economica. Egli sostiene che nel suo
caso è applicabile il metodo straordinario dal quale risulterebbe un’incapacità
al guadagno del 60%. Quand’anche fosse da applicare il metodo ordinario, il
ricorrente contesta la determinazione sia del reddito da valido che da invalido
operata dall’amministrazione.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 16 gennaio 2015
del proprio servizio medico (SMR), ha chiesto la retrocessione degli atti per
procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare.
1.4. Su
richiesta del TCA, con scritto 9 febbraio 2005 il ricorrente ha fatto presente:
"
(…)
Con il ricorrente abbiamo valutato la proposta, e
possiamo senz'altro aderire alla richiesta di restituire gli atti, con lo scopo
di promuovere accertamenti più aggiornati e mirati relativamente all'aspetto medico.
D'altra parte, con il nostro gravame abbiamo sollevato anche l'argomentazione
economica, ma quest'aspetto, e nella misura del possibile, chiediamo
cortesemente che rimanga indeciso, ed il provvedimento non contenga indicazioni
e/o argomentazioni in rapporto ai parametri economici che vanno
utilizzati." (doc. VI)
Con
osservazioni 19 febbraio 2015 l’Ufficio AI, prendendo atto dell’adesione alla
propria proposta di rinvio atti, ha evidenziato:
"
(…)
Ciò comporta che l'amministrazione,
dopo aver completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori
accertamenti medici (cfr. l'annotazione SMR del 16.1.2015 agli atti), e
rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova
decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),
garantendo di conseguenza all'assicurato i suoi diritti di difesa." (doc.
VIII)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
Considerandi
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28.
cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4
Nel
caso in esame, questo TCA ritiene che effettivamente, come evidenziato nella risposta
di causa, la presente fattispecie necessiti di ulteriori accertamenti di natura
medica.
A
tal riguardo va fatto riferimento alle citate annotazioni 16 gennaio 2015 del
dr. __________ del SMR, il quale ha rivalutato la documentazione medica prodotta
in sede di osservazioni al progetto di decisione, prodotta dall’assicurato il
27.
ottobre 2014 (cfr. doc. AI 74).
In
particolare, il succitato sanitario ha rilevato:
"
(…)
In sede di osservazione al progetto si fa valere:
- Stenosi canale spinale di origine congenita
- Rottura del sovraspinato spalla destra
1.2014
- Cirrosi epatica CHILD A su epatite C cronica
○
Dal 1.10.2014 terapia antivirale in atto
- Sindrome tunnel carpale destra medio-grave
Valutazione:
- In considerazione della polipatologia in
evoluzione è necessaria una rivalutazione pluridisciplinare di decorso in
ambito SAM (reumatologica, psichiatrica, neurologica e epatologica) per
definire evoluzione esigibilità lavorativa rispetto alla valutazione SAM del
2013.
" (doc. IV/1)
In
effetti, nel certificato medico 23 ottobre 2014, in cui aveva riassunto in due pagine le diagnosi, la dr.ssa __________ aveva segnatamente indicato
un peggioramento della grave stenosi del canale spinale rispetto al marzo 2013,
una estesa rottura parziale del tendine sovraspinato lato articolare spalla destra
(evidenziata dalla RM del 14 gennaio 2014), una cirrosi epatica compensata
(CHILD Pugh A) su epatite C cronica trattata dall’ottobre 2014 con terapia
antivirale ed una sindrome del tunnel carpale a destra d’entità medio grave (confermata
il 3 aprile 2014 dal dr. __________; doc. AI 74), sostenendo “un aumento
dell’invalidità di almeno il 50% o il 70% come richiesto a suo tempo dal dr. __________”
(doc. AI 74/3).
Oltre
ai succitati peggioramenti, intervenuti successivamente alla perizia del SAM, dal
rapporto 11 novembre 2014 – prodotto con il ricorso – del dr. __________,
medico aggiunto in ortopedia all’Ospedale __________ di __________, risulta
confermata “una artrosi degenerativa dell’articolazione metatarso-falengea
del primo raggio a destra così come a sinistra (doc. B).
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011). Quest’ultimo è il caso in esame.
In queste circostanze, è giustificato rinviare gli atti all’Ufficio
AI per procedere ad una valutazione pluridisciplinare in ambito reumatologico, psichiatrico,
neurologico ed epatologico al fine di esaminare l’evoluzione della capacità
lavorativa rispetto alla perizia 29 febbraio 2013 del SAM.
In
esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione
economica, sulle cui contestazioni ricorsuali ora è prematuro esprimersi. In
seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione, preceduta dal
relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla
rendita. Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va
accolto.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 21 novembre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che
verserà inoltre al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti