32.2015.103
Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa ma unicame
20 ottobre 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.103
rg/sc
Lugano
20 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe 1965, nel mese di
aprile 2006 aveva inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti
domandando di essere posto al beneficio di una rendita (doc. AI 1). Con
decisione 12 marzo 2007 – confermata dallo scrivente Tribunale con STCA del 5
ottobre 2007 – l’Ufficio AI gli aveva negato il diritto a una rendita (doc. AI
23 e 89);
- con decisione 13 dicembre
2007 (cresciuta incontestata in giudicato) l’Ufficio AI non è entrato nel
merito di una nuova richiesta presentata dall’assicurato nel maggio 2007 (doc.
AI 43);
- nel marzo 2011, trasmettendo
all’Ufficio AI ulteriore documentazione medica (doc. AI 44, 45 e 46),
l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc. AI 48). Per
decisione 23 agosto 2012 (doc. AI 79), confermata dal TCA con sentenza del 14
maggio 2013 (doc. AI 89), l’amministrazione – sulla base in particolare di una
perizia SAM del 16 maggio 2012 – ha nuovamente negato il diritto ad una rendita
e a provvedimenti professionali stante un grado d’invalidità non pensionabile (doc.
AI 68);
- nel febbraio 2015 RI 1 ha
presentato un’ulteriore domanda di prestazioni producendo un certificato medico
del reumatologo dr. __________, datato 26 gennaio 2015 ed attestante
un’incapacità “nel suo lavoro svolto precedentemente di boscaiolo al 100%, e
anche di musicista in misura superiore al 70%” (doc. AI 94 e 96);
- con decisione 11 maggio 2015
l’Ufficio AI – sulla base del parere medico SMR secondo cui il nuovo
certificato del dr. __________ “riprende la valutazione già espressa in un
precedente [suo, ndr] certificato del 2011 precedente la valutazione SAM
[del 16 maggio 2012, ndr]” (doc. AI 99-1) – ha emesso una decisione di non
entrata in materia osservando come l’assi-curato non abbia credibilmente
dimostrato una rilevante modifica delle circostanze dopo l’emissione della precedente
decisione;
- con il ricorso in rassegna,
istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
rappresentato dall’avv. RA 1 l’assicurato, senza produrre altra refertazione
medica, contesta suddetta decisione censurando la surriferita valutazione SMR,
smentita, a mente dell’insor-gente, dal certificato 26 gennaio 2015 del dr. __________
il quale darebbe “atto dell’intervenuta presenza di nuove sintomatologie
alle mani, tutti elementi che non risultano nei certificati medici precedenti
né nella valutazione SAM”;
- con la risposta di causa
l’amministrazione postula la reiezione del ricorso ribadendo come l’insorgente
non abbia comprovato una modifica dello stato valetudinario tale da
giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni ed e-videnziando,
in particolare, come non sia stata apportata in sede ricorsuale ulteriore
documentazione medica comprovante l’esistenza di “nuove patologie
maggiormente invalidanti rispetto a quanto determinato dal SAM nella perizia
del 2012”;
- pendente lite l’insorgente
ha trasmesso al Tribunale il rapporto 12 gennaio 2015 relativo alla visita
ambulatoriale effettuata in medesima data presso la __________ (doc. G/2),
nonché lo scambio di mail intercorso tra quest’ultima e il patrocinatore avv. RA
1 (cfr. VIII/1);
- preso atto di suddetta nuova
documentazione, sottoposta an-ch’essa al vaglio del SMR (X/1), con osservazioni
17 settembre 2015 l’amministrazione ha chiesto il rinvio degli atti affinché
entri nel merito della domanda di prestazioni del 12 febbraio 2015, opponendosi
tuttavia all’accollo di eventuali spese di procedura e ripetibili;
- con scritto 21 settembre
2015 l’insorgente ha evidenziato co-me la proposta dell’Ufficio AI corrisponda
in sostanza a quanto chiesto col gravame, riconfermandosi nella propria domanda
di assistenza giudiziaria e di eventuali ripetibili;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010
dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado d’invali-dità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando
la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la mo-difica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). La Corte
federale ha inoltre precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile
un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la
decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato
di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione
dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR
2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.
269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche dopo
l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art.
87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con
riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente
che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la
possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in
realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2,
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (STFA
Fatti
I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto
con decisione 6 giugno 2012 – confermata con STCA del 14 maggio 2013 – sulla
base in particolare (per quanto riguarda l’aspetto medico) della perizia pluridisciplinare
SAM del 16 maggio 2012, l’Ufficio AI aveva respinto la do-manda di
prestazioni il tasso d’invalidità dell’assicurato non attingendo il minimo pensionabile
(doc. AI 68);
- nel contesto
della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2015 (trattasi segnatamente di
nuova domanda [cfr. art. 87 cpv. 4 OAI] e non, come erroneamente sostenuto nel
gravame, di una revisione [cfr. art. 87 cpv. 1 OAI e art. 17 LPGA])
l’assicurato, come accennato, ha prodotto il certificato medico del reumatologo
dr. __________ datato 26 gennaio 2015 del seguente tenore:
"
(...)
Con la presente si
certifica che il paziente summenzionato soffre di dolori lombari in presenza di
multiple discopatie con progressivo deterioramento. Presenta anche dei dolori
alle mani in presenza di una sub-lussazione del retinacolo degli estensori a livello
delle metacarpo-falangee II e III della mano sx e II della mano dx. Per questi
motivi il paziente risulta inabile nel suo lavoro svolto precedentemente di
boscaiolo al 100%, e anche di musicista in misura superiore al 70%.” (doc. AI
96/1);
- con il
provvedimento qui impugnato l’amministrazione, confermando il progetto di
decisione emesso il 23 marzo 2015 - nei confronti del quale l’interessato non ha
formulato osservazioni - ha statuito la non entrata in materia e ciò sulla base
del parere espresso dal medico SMR secondo cui, in particolare, “la
certificazione del dr. __________ del 26.1.2015 in pratica riprende la valutazione
già espressa in un precedente certificato nel 2011 precedente la valutazione
SAM” (doc. AI 99/1);
- in relazione
al suevocato rapporto medico del dr. __________ del-l’__________, prodotto
nelle more della presente procedura dopo la risposta di causa, sulla scorta del
parere SMR (cfr. X/1) l’amministrazione ha osservato:
"
Con riferimento a quanto in
oggetto, osserviamo che la documentazione medica specialistica prodotta
pendente causa è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale
dell’AI. Il Dr. __________, nella sua annotazione del 16.09.2015, qui allegata,
si è così determinato:
“ in
considerazione dell’attuale certificazione dr. __________ OK per entrata in
merito nel corso dell’istruttoria da richiedere rapporti dettagliati al dr. __________
e al dr. __________ sarà da valutare l’esigibilità dell’intervento che dovrebbe
risolvere l’attuale impedimento.”
Stante quanto precede, lo
scrivente Ufficio richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti affinché
entri nel merito della domanda di prestazioni del 12.02.2015, proceda agli
accertamenti medici necessari e successivamente renda una nuova decisione.”
(doc. X);
- proposto il rinvio degli atti,
l’amministrazione ha tuttavia precisato di opporsi all’eventuale accollo di
spese giudiziarie, evidenziando al proposito come l’assicurato abbia prodotto
solo in sede ricorsuale la documentazione medica attestante una rilevante modifica
delle condizioni mediche ed economiche, ciò che avrebbe invece potuto fare in
sede di osservazioni al progetto di decisione del 23 marzo 2015;
- con scritto 21 settembre
2015 l’insorgente, facendo rilevare come in sostanza la proposta dell’Ufficio
AI corrisponda a quanto chiesto con il ricorso, ribadisce la fondatezza della
do-manda di assistenza giudiziaria e di eventuali ripetibili osservando altresì
che l’amministrazione “disponeva già da tempo dei documenti medici
sufficienti per un esame completo della domanda di revisione (cfr. ricorso pt.
4-5), rendendo la critica di carenza di dirigenza [recte: diligenza, ndr] del
tutto infondata”;
- con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova
domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’ammi-nistrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012, consid. 3.2).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte nella suddetta sentenza del 9 luglio 2012 si trattava
di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il tribunale
cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali
le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado
d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010,
cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda
del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di
Considerandi
una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht
berücksichtigt werden kön-nen, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung
vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen
sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E.
6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15.
aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’ob-bligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assicu-rato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’am-ministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- nel caso in
esame, all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica non è stata
resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima
dell’emanazione del querelato provvedimento, può essere prestata adesione. Una
modifica – rispetto a quanto accertato nell’ambito della proce-dura sfociata
nella decisione di diniego del 23 agosto 2012 (cfr. in particolare la
perizia pluridisciplinare SAM, sub. doc. AI 68) – dello stato
valetudinario e delle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa
dell’assicurato risulta essere stato sostanziato, ovvero reso verosimile ai
sensi della surriferita giurisprudenza, solamente dopo l’emanazione della
decisione oggetto d’impugnativa, segnatamente tramite il dettagliato (dal
profilo diagnostico, anamnestico, dell’esame clinico, radiologico e del
prospettato intervento chirurgico con conseguente riabilitazione) rapporto 12
gennaio 2015 dell’__________ relativo al problema alle mani e prodotto
dall’insor-gente per la prima volta nell’ambito della presente procedura
ricorsuale ancorché risalente al mese di gennaio 2015 (doc. G/2). Il
certificato del dr. __________ di data 26 gennaio 2015, sep-pure facente stato
dell’esistenza oltre che di disturbi lombari anche di un problema alle mani in
precedenza non riscontrato, non può validamente essere considerato nel
caso concreto elemento sufficiente a giustificare un’entrata in materia sulla
nuova domanda: in tale certificato, infatti, lo specialista conclude per una incapacità
quale boscaiolo del 100% rispettivamente in misura superiore al 70%
quale musicista, giudizio, questo, che corrisponde esattamente a quello già e-spresso
dal medesimo sanitario nel precedente suo certificato dell’11 novembre 2011
(doc. AI 61-3) in cui aveva attestato i medesimi gradi di incapacità quale boscaiolo
e musicista con riferimento alle affezioni lombari. Dal nuovo certificato, che
riferisce della presenza anche di problemi alle mani, non e-merge quindi una
diversa valutazione dell’incapacità al lavoro rispetto a quanto precedentemente
certificato con riferimento unicamente alla patologia lombare. Il certificato 11
novembre 2011 unitamente al rapporto 7 giugno 2011 – attestante un’incapacità
del 100% quale boscaiolo e del 70% quale musicista (cfr. doc. AI 52) – erano
per altro stati considerati nel-l’ambito della perizia SAM del 16 maggio 2012
nel contesto quindi della procedura sfociata con la decisione di non entrata in
materia del 23 agosto 2012 confermata, come visto, con
STCA del 14 maggio 2013;
- in
conclusione, non avendo l’assicurato reso validamente verosimile
una modifica del suo stato invalidante prima dell’e-manazione della decisione
qui impugnata – rispettivamente non avendo neppure egli, in sede di osservazioni
al progetto decisionale del 23 marzo 2015, fatto riferimento o postulato
l’acquisizione di mezzi di prova decisivi ai fini dell’esame della sua
richiesta (notasi al rigiuardo che il già menzionato rapporto medico dell’__________
risulta essere stato redatto precedentemente all’emanazione del progetto di decisione)
– la non entrata in materia sancita dall’Ufficio AI merita conferma;
- il
ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Uf-ficio AI
affinché, tenuto conto in particolare della refertazione medica prodotta
dall’insorgente, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e,
esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento in
merito al diritto dell’assicurato a prestazioni AI;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale
ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 61 lett.
f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto
di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può
avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente
il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patro-cinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si
estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle
tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito
patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie, ritenuto come il gravame non presentasse sin dall’inizio,
ad un sommario esame iniziale, probabilità di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio non merita accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti