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Decisione

32.2015.103

Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa ma unicame

20 ottobre 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);

- in concreto

con decisione 6 giugno 2012 – confermata con STCA del 14 maggio 2013 – sulla

base in particolare (per quanto riguarda l’aspetto medico) della perizia pluridisciplinare

SAM del 16 maggio 2012, l’Ufficio AI aveva respinto la do-manda di

prestazioni il tasso d’invalidità dell’assicurato non attingendo il minimo pensionabile

(doc. AI 68);

- nel contesto

della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2015 (trattasi segnatamente di

nuova domanda [cfr. art. 87 cpv. 4 OAI] e non, come erroneamente sostenuto nel

gravame, di una revisione [cfr. art. 87 cpv. 1 OAI e art. 17 LPGA])

l’assicurato, come accennato, ha prodotto il certificato medico del reumatologo

dr. __________ datato 26 gennaio 2015 del seguente tenore:

"

(...)

Con la presente si

certifica che il paziente summenzionato soffre di dolori lombari in presenza di

multiple discopatie con progressivo deterioramento. Presenta anche dei dolori

alle mani in presenza di una sub-lussazione del retinacolo degli estensori a livello

delle metacarpo-falangee II e III della mano sx e II della mano dx. Per questi

motivi il paziente risulta inabile nel suo lavoro svolto precedentemente di

boscaiolo al 100%, e anche di musicista in misura superiore al 70%.” (doc. AI

96/1);

- con il

provvedimento qui impugnato l’amministrazione, confermando il progetto di

decisione emesso il 23 marzo 2015 - nei confronti del quale l’interessato non ha

formulato osservazioni - ha statuito la non entrata in materia e ciò sulla base

del parere espresso dal medico SMR secondo cui, in particolare, “la

certificazione del dr. __________ del 26.1.2015 in pratica riprende la valutazione

già espressa in un precedente certificato nel 2011 precedente la valutazione

SAM” (doc. AI 99/1);

- in relazione

al suevocato rapporto medico del dr. __________ del-l’__________, prodotto

nelle more della presente procedura dopo la risposta di causa, sulla scorta del

parere SMR (cfr. X/1) l’amministrazione ha osservato:

"

Con riferimento a quanto in

oggetto, osserviamo che la documentazione medica specialistica prodotta

pendente causa è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale

dell’AI. Il Dr. __________, nella sua annotazione del 16.09.2015, qui allegata,

si è così determinato:

“ in

considerazione dell’attuale certificazione dr. __________ OK per entrata in

merito nel corso dell’istruttoria da richiedere rapporti dettagliati al dr. __________

e al dr. __________ sarà da valutare l’esigibilità dell’intervento che dovrebbe

risolvere l’attuale impedimento.”

Stante quanto precede, lo

scrivente Ufficio richiede a codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti affinché

entri nel merito della domanda di prestazioni del 12.02.2015, proceda agli

accertamenti medici necessari e successivamente renda una nuova decisione.”

(doc. X);

- proposto il rinvio degli atti,

l’amministrazione ha tuttavia precisato di opporsi all’eventuale accollo di

spese giudiziarie, evidenziando al proposito come l’assicurato abbia prodotto

solo in sede ricorsuale la documentazione medica attestante una rilevante modifica

delle condizioni mediche ed economiche, ciò che avrebbe invece potuto fare in

sede di osservazioni al progetto di decisione del 23 marzo 2015;

- con scritto 21 settembre

2015 l’insorgente, facendo rilevare come in sostanza la proposta dell’Ufficio

AI corrisponda a quanto chiesto con il ricorso, ribadisce la fondatezza della

do-manda di assistenza giudiziaria e di eventuali ripetibili osservando altresì

che l’amministrazione “disponeva già da tempo dei documenti medici

sufficienti per un esame completo della domanda di revisione (cfr. ricorso pt.

4-5), rendendo la critica di carenza di dirigenza [recte: diligenza, ndr] del

tutto infondata”;

- con sentenza

8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova

domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’ammi-nistrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti

in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012, consid. 3.2).

Nel caso

giudicato dall’Alta Corte nella suddetta sentenza del 9 luglio 2012 si trattava

di un’assicurata alla quale – dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il tribunale

cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali

le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado

d’invali-dità pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010,

cresciuta incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda

del 22 febbraio 2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di

prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20

maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che

non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per

la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di

Considerandi

una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente

comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im

kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht

berücksichtigt werden kön-nen, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung

vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen

sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E.

6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del

15.

aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un

Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva

preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.

L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile

che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’ob-bligo per

l’amministrazione di fissare un termine all’assicu-rato per rendere verosimile

la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende

verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a

mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’am-ministrazione di acquisire

d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a

mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della

domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui

all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla

decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;

- nel caso in

esame, all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica non è stata

resa verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima

dell’emanazione del querelato provvedimento, può essere prestata adesione. Una

modifica – rispetto a quanto accertato nell’ambito della proce-dura sfociata

nella decisione di diniego del 23 agosto 2012 (cfr. in particolare la

perizia pluridisciplinare SAM, sub. doc. AI 68) – dello stato

valetudinario e delle sue ripercussioni sulla capacità lavorativa

dell’assicurato risulta essere stato sostanziato, ovvero reso verosimile ai

sensi della surriferita giurisprudenza, solamente dopo l’emanazione della

decisione oggetto d’impugnativa, segnatamente tramite il dettagliato (dal

profilo diagnostico, anamnestico, dell’esame clinico, radiologico e del

prospettato intervento chirurgico con conseguente riabilitazione) rapporto 12

gennaio 2015 dell’__________ relativo al problema alle mani e prodotto

dall’insor-gente per la prima volta nell’ambito della presente procedura

ricorsuale ancorché risalente al mese di gennaio 2015 (doc. G/2). Il

certificato del dr. __________ di data 26 gennaio 2015, sep-pure facente stato

dell’esistenza oltre che di disturbi lombari anche di un problema alle mani in

precedenza non riscontrato, non può validamente essere considerato nel

caso concreto elemento sufficiente a giustificare un’entrata in materia sulla

nuova domanda: in tale certificato, infatti, lo specialista conclude per una incapacità

quale boscaiolo del 100% rispettivamente in misura superiore al 70%

quale musicista, giudizio, questo, che corrisponde esattamente a quello già e-spresso

dal medesimo sanitario nel precedente suo certificato dell’11 novembre 2011

(doc. AI 61-3) in cui aveva attestato i medesimi gradi di incapacità quale boscaiolo

e musicista con riferimento alle affezioni lombari. Dal nuovo certificato, che

riferisce della presenza anche di problemi alle mani, non e-merge quindi una

diversa valutazione dell’incapacità al lavoro rispetto a quanto precedentemente

certificato con riferimento unicamente alla patologia lombare. Il certificato 11

novembre 2011 unitamente al rapporto 7 giugno 2011 – attestante un’incapacità

del 100% quale boscaiolo e del 70% quale musicista (cfr. doc. AI 52) – erano

per altro stati considerati nel-l’ambito della perizia SAM del 16 maggio 2012

nel contesto quindi della procedura sfociata con la decisione di non entrata in

materia del 23 agosto 2012 confermata, come visto, con

STCA del 14 maggio 2013;

- in

conclusione, non avendo l’assicurato reso validamente verosimile

una modifica del suo stato invalidante prima dell’e-manazione della decisione

qui impugnata – rispettivamente non avendo neppure egli, in sede di osservazioni

al progetto decisionale del 23 marzo 2015, fatto riferimento o postulato

l’acquisizione di mezzi di prova decisivi ai fini dell’esame della sua

richiesta (notasi al rigiuardo che il già menzionato rapporto medico dell’__________

risulta essere stato redatto precedentemente all’emanazione del progetto di decisione)

– la non entrata in materia sancita dall’Ufficio AI merita conferma;

- il

ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Uf-ficio AI

affinché, tenuto conto in particolare della refertazione medica prodotta

dall’insorgente, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e,

esperiti i necessari accertamenti, renda un provvedimento in

merito al diritto dell’assicurato a prestazioni AI;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale

ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese della

presente procedura.

Ai sensi dell’art. 61 lett.

f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può

avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente

il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patro-cinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si

estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle

tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito

patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Nella

presente fattispecie, ritenuto come il gravame non presentasse sin dall’inizio,

ad un sommario esame iniziale, probabilità di esito favorevole, la domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio non merita accoglimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese per complessivi fr.

500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti