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Decisione

32.2015.105

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 giugno 2016Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due succitati atti

medici sono stati valutati dal SMR, il cui dr. __________ nelle annotazioni 12

luglio 2015 ha concluso:

" (…)

Dall’attuale documentazione risulta la presenza di una sospetta problematica

depressiva con eventuale influsso CL. S’impone quindi una valutazione peritale

psichiatrica per determinare se la residua CL del 50% in attività confacente

dal punto di vista somatico viene compromessa dalla problematica psichiatrica.

Da notare che questa CL residua somatica non viene messa in dubbio

dall’attuale certificazione presentata.” (Doc. VIII/1)

Quindi dal punto di vista

somatico entrambi i medici (dr. __________ e dr. __________) concordano che in

attività adeguate l’incapacità lavorativa è del 50%. Unica discordanza è che il

medico curante ha posto, dopo un periodo di totale inabilità lavorativa,

l’inizio della parziale abilità al 5 maggio 2014 (cfr. certificato 29 aprile

2014; doc. Cassa malati 20) e non al 1° dicembre 2013 come emerge dalle

valutazioni del dr. __________ (19 dicembre 2013 e 26 agosto 2014), discordanza

che, come risulterà in seguito (cfr. consid. 2.8), non è tuttavia rilevante ai

fini dell’esito della vertenza.

In sede di risposta l’Ufficio

AI ha – a ragione – ritenuto non necessario accertare l’eventuale componente

extra-somatica. Precisamente ha rilevato:

" (…)

Siccome la problematica psichiatrica è stata accennata per la

prima volta, peraltro da un medico non specialista in psichiatria, nel rapporto

del Servizio neurochirurgia del 01.06.2015 relativo alla visita del 18.05.2015,

posteriore quindi alla decisione impugnata, la stessa potrà, se del caso,

essere valutata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.

In ogni caso, al momento in cui è stata riscontrata una possibile

patologia a livello psichiatrico, ossia nel maggio 2015, i tre mesi ex art. 88a

cpv. 2 OAI non erano ancora trascorsi. (…)” (Doc. VIII)

Infatti, né dalla citata

valutazione 26 agosto 2014 del dr. __________, né dall’inchiesta domestica del

19 gennaio 2015 vi è un accenno ad uno stato depressivo.

Ne consegue che rettamente

l’amministrazione ritiene che “… per il periodo precedente alla decisione

impugnata (08.05.2015) non vi sono elementi dal lato medico che depongano per

un’incapacità lavorativa superiore a quella attestata nelle valutazioni

eseguite dall’amministrazione, peraltro con cui concorda anche il medico

curante Dr. __________ nel suo scritto 5.06.2015 indirizzato alla RA 1 (punto 3)”.

L’assicurata, con osservazioni

24 settembre 2015, ribadisce la lacunosità degli accertamenti eseguiti in

ambito amministrativo, producendo ulteriore documentazione successiva alle

citate indagini neurochirurgiche:

- referto

18 giugno 2016 del dr. __________ di una RM alla colonna lombare concludente

per una “spondiloslisi con anterosilistesi di L5 sulle due vertebre

adiacenti. Estesi fenomeni di edema somatico L5 ed S1 in netto peggioramento

rispetto ad un precedente esame del 2013. Per il resto le discopatie multiple

L2-L3 , L3-L4 ed L4-L5 sono sostanzialmente sovrapponibile all’indagine di

riferimento. Anche la discopatia al passaggio D12-l1 risulta sostanzialmente

invariata” (doc. A8);

- scritto

15 luglio 2015 del dr. __________ al medico curante in cui, confermata la

presenza di una spodiloslistesi instabile L5/S1 con lisi istmica associata, propone

un intervento chirurgico di stabilizzazione L5/S1 per “risolvere il problema

e migliorare il dolore “(doc. A9).

Considerandi

Con annotazioni 5 ottobre

2015.

il dr. __________ del SMR, esaminati i due documenti, ha concluso:

" (…)

L’attuale documentazione, posteriore la decisione impugnata, conferma

la presenza di una problematica lombare invalidante come confermata dal dr. __________.

Clinicamente la situazione è invariata, radiologicamente si osserva un maggiore

infiammazione a livello L5/S1 con attuale indicazione ad intervento chirurgico.

In caso di intervento chirurgico l’assicurata sarà da ritenere

inabile al 100% per la durata di 6 mesi circa per qualsiasi attività.

Si conferma assenza di problematica neurologica.” (Doc. XIV/1)

Ora, in effetti la valutazione

medico-teorica posta alla base della qui contestata decisione tiene conto della

valutazione 26 agosto 2014 del dr. __________ che non è uno specialista delle

patologie di cui l’insorgente soffre. Tuttavia va fatto presente che la stessa __________

si è fondata su tale valutazione per ritenere l’assicurata inabile al 50% dal

1° novembre 2014 (precedentemente totalmente inabile) (doc. Cassa malati 24), valutazione,

questa, rimasta incontestata. Né del resto con le osservazioni 31 marzo 2015 al

progetto di decisione 10 marzo 2015 l’assicurata ha contestato la suddetta

valutazione, facendo unicamente presente delle incoerenze tra i periodi

d’incapacità lavorativa riportati nel progetto stesso con quelli indicati dal

dr. __________ (doc. AI 63).

Fatto sta che, come visto

sopra, anche dalla documentazione medica successiva alla decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti), la situazione dal punto di vista somatico è rimasta sostanzialmente

invariata; anzi, suscettibile di un miglioramento tramite il proposto

intervento chirurgico.

In queste circostanze, l’assicurata

è da ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), totalmente

inabile in qualsiasi attività dal 9 ottobre 2013, con un’abilità lavorativa del

50% in attività adeguate dal dicembre 2013.

Questo Tribunale ritiene

che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3),

ritenuto che l’anno dell’eventuale diritto alla rendita è il 2014.

2.8.1

Per quel che concerne il reddito

da valida, l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto dichiarato dall’ex

datore di lavoro, ossia un salario di fr. 45'466.-- (determinato sulla

media dei redditi conseguiti dal 2009 al 2012 ed aggiornato al 2013). Per

contro, l’assicurata sostiene che debba essere preso in considerazione un

importo di fr. 50'042,15 pari alla media dei salari dal 2007 al 2011

(indicizzata al 2014), poiché tra il 2012 e 2013 ha ridotto le ore di lavoro

per motivi di salute, così come segnalato nello scritto 28 gennaio 2015

all’Ufficio AI (doc. AI 55; cfr. ricorso punto no. 3.4). A tal riguardo in sede

di risposta di causa l’amministrazione ha rettamente evidenziato che dagli atti

non risulta quanto affermato sopra; anzi nell’inchiesta domiciliare del 19

gennaio 2015 la ricorrente aveva dichiarato di far risalire il danno alla

salute al 9 ottobre 2013, allorquando “ha sentito una scossa che è partita

dalla schiena al collo” (doc. AI 54). Vero che, come detto, nel successivo succitato

scritto 28 gennaio 2015 l’interessata ha rettificato quanto detto durante

l’inchiesta domiciliare. Fatto sta che l’inizio della duratura incapacità

lavorativa è stato fissato al 9 ottobre 2013, come si evince, ad esempio, dal

rapporto 22 settembre 2014 del medico curante, dr. __________ (doc. AI 44).

Dispositivo

Per questi motivi, il

calcolo operato dall’amministrazione merita conferma.

2.8.2. Per quel che concerne il

reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice

non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015

del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione

dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura

dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio,

le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale ha

confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per

la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della

rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa

litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto

disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso

del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando

così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più

attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF

8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015

consid. 3.2.2).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito

da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una

seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da

invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va

tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal

TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite

l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più

frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal

TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine, con sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione

come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la

categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nel caso di

specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010), elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), aggiornata al 2013, per una

capacità lavorativa del 50% ed applicando una riduzione del 4% per la necessità

di svolgere unicamente attività leggere, determinando un salario ipotetico dei

fr. 26'017,50 (doc. AI 59).

L’assicurata rileva come

l’Ufficio AI non abbia tenuto conto della tabella salariale statistica del 2012

e che la riduzione, secondo giurisprudenza, deve essere di un multiplo di 5%

per elemento, postulando quindi una riduzione del 15% che tiene conto delle

limitazioni funzionali.

Nella risposta di causa l’amministrazione

ha proceduto nuovamente al calcolo del reddito da invalida, partendo dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso). Dalla tabella emerge

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 49’344.--

(fr. 4’112.- x 12 mesi). Riportando queste cifre su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2012 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03

del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un donna ammonta a fr. 51'441.- (fr. 49’344: 40 x 41,7),

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, consid. 3a). Tale dato è stato poi aggiornato al 2013 (0.7%),

corrispondente a fr. 51'801.--.

Ritenuto una capacità

lavorativa del 50% ed una riduzione del 5%, il reddito da invalido è stato

fissato in fr. 24'606.--.

Per contro l’assicurata

sostiene che debba essere applicata una riduzione del 15% del salario ipotetico

da invalida, tenendo presente che oltre alle limitazioni esposte in perizia, si

sono aggiunte quelle del dr. __________ (“Il dolore lombare aumenta con le

attività domestiche ed il sollevamento di qualsiasi carico leggero”; referto

1° giugno 2015) e tenendo poi conto della probabile polipatologia.

Il TCA

segnala che in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale

federale, contrariamente ai primi giudici, aveva ritenuto corretta la

riduzione percentuale del 10% del reddito statistico stabilita

dall’amministrazione, per tener conto unicamente delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla salute di un assicurato, che da un punto di vista

medico era risultato pienamente abile al lavoro in attività adatte al suo stato

di salute. L’Alta Corte ha sottolineato che nella fattispecie in esame,

l’attribuzione di una riduzione del 15%, stabilita dai primi giudici, senza

motivazione, anziché del 10%, come operato dall’amministrazione, non era

giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli anni di servizio presso il

precedente datore di lavoro e il tasso di occupazione esigibile (del 100%)

dall’assicurato non costituivano degli elementi capaci di influire sul reddito

da invalido dell’interessato sul mercato del lavoro.

Il TCA rileva poi che in

una sentenza 9C_963/2008 del 27 maggio 2009, il Tribunale federale aveva

considerato corretta la riduzione percentuale del 10% stabilita

dall’amministrazione e confermata dai primi giudici, nel caso di un assicurato,

nato nel 1964, ritenuto ancora abile al lavoro all’85% in attività adatte.

Parimenti, in una sentenza

8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il TF ha confermato la riduzione percentuale

del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dal TCA con sentenza

35.2007.108 del 5 marzo 2008, nel caso di un assicurato, nato nel 1962,

ritenuto ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte.

In un’altra sentenza

9C_235/2008 del 12 febbraio 2009, pubblicata in SVR 10/2009 IV Nr. 43, il

Tribunale federale ha giudicato che nel caso di un assicurato, abile al lavoro

al 70% in attività adatte, la riduzione percentuale del 10% accordata dai primi

giudici, dopo una valutazione globale della situazione dell’assicurato nel

quadro di una ripresa dell’attività lavorativa su un mercato del lavoro in

equilibrio, fosse meglio appropriata alla situazione (cfr. I 174/05 del 25

luglio 2005 c. 2.2-2.8.) rispetto alla valutazione dell’amministrazione (la

quale non aveva accordato riduzione percentuale alcuna).

Infine, il TCA rileva che

in una sentenza 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte ha considerato che

la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali nel caso di un

assicurato per tenere conto della sua età (49 anni), delle sue limitazioni

funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento di attività

adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse eccessiva,

ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale del 10%.

Ora, visto quanto sopra,

questo TCA ritiene di correggere eccezionalmente la riduzione operata

dall’amministrazione, riconoscendo un 10%. Altri fattori di riduzione non

entrano in considerazione, né del resto sono stati invocati.

Ne consegue che il reddito

da invalida corrisponde a fr. 23'310.-- [90% di (51'801 : 2)].

Dal raffronto dei redditi

il grado d’invalidità risulta essere del 48,7% (45'466 – 23'310 X 100: 45’466),

arrotondato al 49% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41.

Allo stesso risultato si

giunge anche procedendo all’adeguamento al 2014 dei redditi di riferimento.

Ritenuto che l’inizio della

durevole rilevante incapacità lavorativa decorre dal 9 ottobre 2013, alla

scadenza dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ossia il 1° ottobre

2014, l’assicurata, come visto sopra, presenta un grado d’invalidità del 49% -

sia che l’incapacità al lavoro del 50% sia sorta nel maggio 2014, come

sostenuto dal medico curante, sia nel dicembre 2013 come dalla valutazione 26

agosto 2014 del dr. __________ - , motivo per cui dal 1° ottobre 2014 essa ha

diritto ad un quarto di rendita

Il ricorso è

pertanto da dichiarare parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, mentre

la decisione contestata è annullata. L’amministrazione

verserà all’assicurata fr. 1’800.-- di ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione 8 maggio

2015 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° ottobre 2014.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Quest’ultimo verserà alla

ricorrente fr. 1’800.-- di ripetibili (IVA compresa), ciò che rende priva di

oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti