32.2015.107
Seconda domanda AI di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale respinta dall'Ufficio AI. Riconosciuta tuttavia una rendita temporanea. Conferma dell'utilizzo del metodo misto per determin
16 giugno 2016Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.107
BS/sc
Lugano
16 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, classe 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di
febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito
dei postumi di un infortunio alla spalla sinistra occorsole il 6 dicembre 2010
(doc. AI 1).
Raccolta
la documentazione medica, in particolare dall’assicuratore contro gli infortuni
(__________) e dall’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di
malattia (__________), sulla base del rapporto finale 21 luglio 2013 del dr. __________,
attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) e dell’inchiesta per
le persone che si occupano dell’economia domestica, con decisione 29 marzo 2013
(preavvisata il 10 gennaio 2013) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni, presentando l’assicurata - considerata quale salariata nella
misura del 45% e casalinga nel restante 55% - un grado d’invalidità non pensionabile
dell’8% (doc. AI 56).
Il
ricorso inoltrato dall’assicurata contro la succitata decisione è stato respinto
dal TCA con sentenza 22 gennaio 2014 (inc. 32.2013.79). Questo Tribunale ha
tuttavia rilevato come l’assicurata sia stata sottoposta nell’aprile 2013 ad un
intervento chirurgico alla spalla destra con sviluppo di una CRPS (Complex
regional pain syndrome). Trattandosi di circostanze non rilevanti poiché realizzatesi
dopo l’emissione della decisione contestata, il TCA ha inviato gli atti all’Ufficio
AI affinché esaminasse tali aspetti nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni (cfr. consid. 2 della STCA citata).
1.2. Avviata
la relativa istruttoria, l’Ufficio AI ha optato per l’espletamento di una
perizia medica pluridisciplinare (cfr. doc. AI 101). Venuta a conoscenza degli
accertamenti medici peritali eseguiti da parte della __________,
l’amministrazione ha rinunciato ad esperire la citata perizia. Acquisita la
perizia 26 maggio 2014 del dr. __________ e la valutazione delle capacità funzionali
EFL del 13 aprile 2014 (doc. cassa malati 46 e 47), con rapporto 5 giugno 2014
il SMR ha accertato una totale inabilità lavorativa in ogni attività dal 4
aprile 2013, con un’inabilità del 40% in attività adeguate dal 6 maggio 2014
(doc. AI 106).
L’amministrazione
ha poi fatto eseguire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, dal cui rapporto 25 novembre 2014 è risultato un grado
d’impedimento del 31% (doc. AI 113).
Di
conseguenza con decisione 13 maggio 2015 (preavvisata il 3 dicembre 2014),
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurata un
grado d’invalidità pari al 35% (doc. AI 117).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto
ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento del diritto ad
una mezza rendita e, in via subordinata, il rinvio degli atti per ulteriori
accertamenti. Contestata è la valutazione medico-teorica operata dal SMR, come
pure le risultanze dell’inchiesta economica. Dei singoli motivi verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa, confermando la propria valutazione medica, l’Ufficio AI
ha invece chiesto la modifica della decisione contestata, nel senso di
riconoscere all’assicurata il diritto alla rendita intera limitatamente al
periodo 1° aprile - 31 agosto 2014, questo a seguito di un errore di
trascrizione delle incapacità lavorative medicalmente attestate. Per il resto,
ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il
16 luglio 2015 l’assicurata ha inoltrato una presa di posizione in merito alla
risposta di causa (VII).
considerato in
diritto
2.1.
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,
l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi
s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer,
Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono
quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri
membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel caso in cui, invece, l'interessato
svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente
un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è
valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V
504 e DTF 133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercita un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza qualora invece la
riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che
questo tempo libero venga consacrato alla svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultime
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51). Nella STF
9C_178/2015 del 4 maggio 2016, destinata alla pubblicazione, ha precisato la
determinazione del grado d’invalidità nel caso di persone assicurate
parzialmente attive che non svolgono mansioni (cfr. sentenza citata al consid.
7.3).
Infine,
In una sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 - non definitiva, a seguito della
richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa da parte della
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. STF 9C_178/2015
del 4 maggio 2016, consid. 4) - nella causa Di Trizio contro Svizzera, la
seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi
in una fattispecie in cui il Tribunale Federale aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La
Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle
disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue
sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la
Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano
compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi
all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze
e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata
nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Secondo questo
Tribunale la sentenza appena citata non ha tuttavia, per il momento, nessun
effetto pratico.
Innanzitutto
perché quella sentenza non è definitiva in quanto la Svizzera ha sottoposto il
caso alla Grande Camera. Inoltre perché spetta al Tribunale federale, che ha
instaurato e sempre ribadito la sua giurisprudenza, malgrado le critiche
formulate da diversi Tribunali cantonali delle assicurazioni e pure da gran
parte della dottrina (cfr. U. Kieser, “Bemessung der Invalidität bei
teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb. m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA
3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef , “Gesetzgeberischer
Handlungsbedarf beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16 pag. 39 seg., 42)
eventualmente modificarla.
Molto
più verosimilmente, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà
un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del
Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale
“Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes
travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità
dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
2.7. Nella
fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della seconda domanda di prestazioni,
per definire l’incapacità lavorativa relativa alla parte salariata, definitiva
incontestatamente nella misura del 45%, l’Ufficio AI ha raccolto da __________ della
documentazione medica relativa all’intervento chirurgico alla spalla destra
dell’aprile 2013 ed allo sviluppo di una CRPS.
In
particolare, trattasi della perizia del 26 maggio 2014 del dr. __________.
Poste quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (“Sindrome
dolorosa regionale complessa (CRPS) tipo I’arto superiore destro dominante in
esiti di intervento artroscopico per ricostruzione sovra spinoso e
decompressione sotto acromiale spalla destra (04.04.2013). Limitazione funzionale
dolorosa spalla sinistra non dominante su Impingement residuo dopo intervento
per ricostruzione cuffia rotatori (Marzo 2011).” (doc. AI 47/5, inc. cassa
malati), lo specialista in medicina interna e perito certificato ha concluso:
"
(…)
Dopo la valutazione EFL si è
provveduto ad una discussione del caso e valutazione con il Sig. __________ (__________)
per definire una comune opinione clinica sull’interpretazione delle conclusioni
peritali EFL. Si è potuto considerare che clinicamente anche il test EFL ha
confermato e dimostrato una prevalente resistenza imposta dalla Paziente nella
mobilizzazione del cingolo scapolare, con estensione dei sintomi e tendenza
alla cristallizzazione degli stessi.
Vista la valutazione clinica peritale,
considerati limiti funzionali e risorse residue verificate dettagliatamente con
esame EFL, ritenuto il caso clinicamente stazionario, risulta dal punto di
vista medico teorico definibile una IL 100% nell’abituale attività (Ausiliaria
pulizie), Il definitiva e prolungata nel tempo.
In attività rispettosa dei limiti
funzionali IL 40% (rendimento ridotto su intera giornata) dalla data della
presente valutazione clinica.” (Doc. AI 47/7)
Le
succitate conclusioni sono state fatte proprie dal SMR con rapporto finale 5 giugno
2014 (doc. AI 106).
Successivamente
al progetto di decisione, venuto a conoscenza di una perizia reumatologica
eseguita dal dr. __________ per conto di __________, l’Ufficio AI ha richiamato
il relativo rapporto del 15 febbraio 2015. Il citato specialista in
reumatologia, riportata una diagnosi dettagliata delle affezioni, dopo
un’accurata anamnesi e valutazione, ha confermato la totale inabilità
lavorativa nella precedente professione. In attività rispettose delle
limitazioni funzionali e di carico elencate in perizia l’assicurata è stata
ritenuta abile al 40%.
Con
annotazioni 10 marzo 2015 il SMR ha rilevato che la succitata perizia conferma
la precedente valutazione del 5 giugno 2014 (doc. AI 126).
Con
osservazioni 17 aprile 2015 al progetto di decisione, l’assicurata ha trasmesso
diversa documentazione:
- accordo
2 aprile 2015 in cui __________ riconosce all’assicurata il diritto ad
un’indennità giornaliera pari al 65% dal 1° ottobre 2014 al 3 aprile 2015, con
conseguente ritiro da parte di quest’ultima della petizione inoltrata al TCA
che ha portato alla stralcio datato 9 aprile 2015 della relativa procedura giudiziaria
(inc. 36.2015.3);
- il rapporto 8 gennaio 2015 della Clinica __________ in cui si
esclude un’attuale e a medio termine futura capacità lavorativa anche con un
minimo di carico dell’estremità superiore destra („Aus schulterchirurgischer
Sicht denke ich nicht, dass zum aktuellen Zeitpunkt oder in naher bis
mittelfristiger Zukunft eine Arbeitsfähigkeit mit auch nur geringer Belastung
der rechten oberen Extremität möglich sein wird“; doc. AI 129/6);
- rapporti 15
settembre e 21 settembre 2014 del dr. __________. Nel secondo egli ha concluso:
"
(…)
In questo momento la patologia è
ancora in atto e vale la pena di procedere con una terapia mirata nonostante
l’incertezza della prognosi e della possibile efficacia e diventa importante
che la paziente sia seguita anche in regime stazionario in un centro esperto in
trattamento di algodistrofia come ad esempio la clinica di __________ della __________
o il centro __________ di __________ (che mi ha già seguito con successo un
paziente affetto della stessa sindrome CRPS, ma con durata vicino ai 3 anni).
Rimettere la paziente al lavoro non
penso sia la scelta più logica anche perché una terapia duratura e verificata,
escludendo un farmaco, non risulta essere stata seguita per tempo sufficiente.
Mi riservo di impostare una terapia
di fondo qualora la paziente non sia stata ricoverata in un centro specialistico.
A mio avviso la paziente è inabile
al lavoro in misura completa, sino a miglioramento del quadro clinico stabile.”
(Doc. AI 129/10)
Valutata
la succitata documentazione, con annotazioni 27 aprile 2015 il SMR ha sostenuto
che la stessa non è in contrasto con i limiti funzionali esposti dal perito dr.
__________ (doc. AI 131).
Da
qui la valutazione conclusiva che ritiene l’assicurata totalmente inabile in
qualsiasi attività dal 4 aprile 2013, abile al 40% in attività adeguate – da
intendersi quale riduzione del rendimento – dal 6 maggio 2014 e non 2013 come
erroneamente riportato nel rapporto finale 5 giugno 2014 (cfr. risposta di
causa).
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta la valutazione operata dall’Ufficio
AI facendo in primo luogo riferimento al succitato accordo con __________. Questo
TCA non può che riportare quanto a tal riguardo è stato evidenziato
dall’amministrazione in sede di risposta di causa:
"
(…)
Per quanto concerne l’accordo bonale
sottoscritto con quest’ultima assicurazione per quanto concerne il
riconoscimento delle indennità giornaliere dal 01.10.2014 al 03.04.2015, si
osserva che l’assicuratore malattia indica nel suo scritto del 02.07.2015 che “__________sulla
base delle verifiche predisposte (complemento valutazione dr. Posa del
02.10.2014, perizia dr. __________ del 15.02.2015), non avrebbe motivo di
rivedere il grado d’inabilità lavorativa già in precedenza valutato; tuttavia,
al fine di trovare in tempi brevi una soluzione che non comporta troppi dispendi,
eccezionalmente, con scritto del 17.03.2015 __________ ha sottoposto
all’assicurata una proposta che essa in data 24.03.2015 ha comunicato di accettare”.
(sottolineature della scrivente). (…)” (Doc. V, pag. 4)
Pertanto,
dall’accordo in parola la ricorrente non può trarre alcun beneficio.
Inoltre,
contrariamente a quanto ritenuto dall’assicurata, quanto attestato dalla
Clinica __________ non è in contrasto con i riscontri peritali, del dr. __________
in primis. Infatti, come rilevato nelle succitate annotazione 27 aprile 2015
del SMR, le limitazioni funzionali esposte dal perito corrispondono alla limitazione
generale consistente nell’evitare di caricare la mano destra con pesi e più
precisamente:
"
(…)
Per quanto concerne la capacità
funzionale e di carico residua, esclusivamente in relazione alle patologie di
stretta competenza reumatologica, va detto che l’assicurata può di rado
sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 2 kg fino all’altezza dei
fianchi, utilizzando la mano destra soltanto per accompagnare i movimenti della
mano sinistra, non può mai sollevare pesi oltre i 2 kg fino all’altezza dei
fianchi; l’assicurata può mai sollevare pesi sopra l’altezza del petto.
L’assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione con la mano sinistra,
mai con la mano destra, ella può talvolta maneggiare attrezzi di media entità
con la mano sinistra, mai con la mano destra, non può mai maneggiare attrezzi
pesanti. L’assicurata può talvolta eseguire una rotazione manuale. L’assicurata
non può mai effettuare lavori al di sopra della testa, spesso effettuare la
rotazione del tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in
avanti, spesso la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può molto spesso
assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle
ginocchia. L’assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
talvolta la posizione in piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso
camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, spesso camminare per
lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può
spesso salire le scale, mai salire su scale a pioli. (…)”
(doc. AI 49/26, inc. cassa malati)
Del
resto va rilevato che il dr. __________ sapeva di questo scritto della Clinica __________,
parte integrante della valutazione complessiva (cfr. pag. 16 della perizia).
Anche
i succitati rapporti 15 settembre e 21 settembre 2014 del dr. __________ sono
stati valutati dal perito (perizia, pag. 15).
In
queste circostanze, dunque, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto data, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’abilità lavorativa del
40% in attività adeguate dalla perizia del maggio 2014.
Questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
Fatti
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.
28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Tenuto conto che l’assicurata
presenta una totale inabilità lavorativa in tutte le attività dal 4 aprile 2013
al maggio 2014, essa ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2014 (terminato
l’anno di attesa) sino 31 agosto 2014, tre mesi (art. 88a cpv. 1 OAI) dopo il
miglioramento certificato il 6 maggio 2014.
2.8. Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività
salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2) successivamente al
mese di maggio 2014, il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata
ed è rimasto incontestato.
2.8.1 Per
quel che concerne il reddito da valida, il consulente integrazione
professionale ha aggiornato al 2012 il salario di ausiliaria di pulizia, corrispondente
a fr. 22'000.-- (cfr. doc. AI 115).
2.8.2. Per
quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono
mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario
teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale
ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna
particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del
31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale
amministrativo del Canton Berna).
In
una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS),
considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4
gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la
cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e
9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha
realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si
sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo
dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a
livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del
valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una
deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi
statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei
redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda
volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF
134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.
325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata
anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19
aprile 2016 al consid. 4.6.
Infine,
con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato
che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante
in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Nel
caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha
utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010),
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), aggiornata al
2012, per un salario mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore
di durata media lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 52'888.--
per l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione,
tenuto conto di una riduzione di rendimento del 40%, ha riconosciuto una
riduzione del reddito per attività leggere (8%) e quindi un reddito da invalida
di fr. 13’365.-- (doc. AI 115/2).
Dal
raffronto dei redditi il grado d’invalidità risulta essere del 39,25%.
Riguardo
alla riduzione, va ricordato che,
con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha
interamente confermato quanto sostenuto da questa Corte nella sentenza
32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale
va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Nel caso concreto,
con l’aumento della riduzione al 10%, l’esito della vertenza non cambierebbe. Un’invalidità
parziale del 40%, come si vedrà, non permette di riconoscere all’assicurata un
grado d’invalidità globale pensionabile.
2.9. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le
singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori
che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di
un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
- attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia
domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i
pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni
(posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero
(N. 3090)."
Mentre alle
cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non
adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto
conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della
capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non
adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto
conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della
capacità al lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133
V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”
Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea
di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291
consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4
settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;
cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’Alta
Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione
dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola
prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento
dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA
I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio
consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da
disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di
valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue
abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29
ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze
dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime
hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid.
3.2.1
e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI
2004.
p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è
sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di
valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr.
STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).
Nella
fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Il
relativo rapporto è stato allestito il 25 novembre 2014 (doc. AI 113). Sulla
base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli
impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una
limitazione complessiva del 31% (in quella precedente: 15%). Con il ricorso
l’assicurata sostiene che l’assistente sociale non ha accertato se è esigibile
l’aiuto nell’economia domestica e, se del caso, in che misura.
Va
qui rilevato che nell’inchiesta economica è stata correttamente stabilita una
ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di
cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100%
all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo
per cui merita conferma.
L’incaricata
ha poi tenuto conto della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia,
composta dal marito dell’assicurata (classe 1968), dalla figlia nata nel 1993 e
dal figlio nato nel 2004, e quindi, della collaborazione esigibile fornita
nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.
A
quest’ultimo proposito, è utile segnalare che il TF ha stabilito che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può
essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non
più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro
pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una
perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza
che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o
invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza
di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2).
Né del resto l’assicurata ha spiegato i motivi per cui una simile
ripartizione sia da considerare come non sostenibile.
Visto
quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa
dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia
chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
2.10
Visto
quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 45% quale salariata e del 55% quale casalinga, dal dicembre 2011
l’assicurata presenta un’invalidità globale dell’8%, percentuale che non dà
diritto ad una rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella
decisione impugnata:
Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv.
parziale
Salariata 45% 39,25% 17,66%
Casalinga 55% 31% 17,05%
Grado
d’invalidità globale 35%
Visto
lo scarto tra il 35 e 40%, è irrilevante che i redditi non siano stati aggiornati
al 2014. Quindi, dopo il maggio 2014 l’assicurata non presenta un grado
d’invalidità pensionabile.
Richiamato
quanto sopra, l’assicurata ha tuttavia diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2014 al 31 agosto 2014.
Ne
consegue che, modificata come sopra la decisione contestata, il ricorso è da
dichiarare parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
L’amministrazione
verserà all’assicurata fr. 500.-- di ripetibili parziali.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente nella misura di tre quarti, il restante quarto va a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione 13 maggio 2015 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una
rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2014; per il resto la decisione è
confermata.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente nella
misura di tre quarti; un quarto a carico dell’Ufficio AI. Quest’ultimo verserà
alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti