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Decisione

32.2015.107

Seconda domanda AI di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale respinta dall'Ufficio AI. Riconosciuta tuttavia una rendita temporanea. Conferma dell'utilizzo del metodo misto per determin

16 giugno 2016Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Tenuto conto che l’assicurata

presenta una totale inabilità lavorativa in tutte le attività dal 4 aprile 2013

al maggio 2014, essa ha diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2014 (terminato

l’anno di attesa) sino 31 agosto 2014, tre mesi (art. 88a cpv. 1 OAI) dopo il

miglioramento certificato il 6 maggio 2014.

2.8. Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità per la parte d’attività

salariata mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2) successivamente al

mese di maggio 2014, il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata

ed è rimasto incontestato.

2.8.1 Per

quel che concerne il reddito da valida, il consulente integrazione

professionale ha aggiornato al 2012 il salario di ausiliaria di pulizia, corrispondente

a fr. 22'000.-- (cfr. doc. AI 115).

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale

ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna

particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del

31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale

amministrativo del Canton Berna).

In

una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS),

considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4

gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la

cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi

statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei

redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda

volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Infine,

con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nel

caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010),

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss ), aggiornata al

2012, per un salario mensile di fr. 4'238.--. Riportando tale dato su 41.6 ore

di durata media lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 52'888.--

per l’intero anno e per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una riduzione di rendimento del 40%, ha riconosciuto una

riduzione del reddito per attività leggere (8%) e quindi un reddito da invalida

di fr. 13’365.-- (doc. AI 115/2).

Dal

raffronto dei redditi il grado d’invalidità risulta essere del 39,25%.

Riguardo

alla riduzione, va ricordato che,

con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha

interamente confermato quanto sostenuto da questa Corte nella sentenza

32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale

va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Nel caso concreto,

con l’aumento della riduzione al 10%, l’esito della vertenza non cambierebbe. Un’invalidità

parziale del 40%, come si vedrà, non permette di riconoscere all’assicurata un

grado d’invalidità globale pensionabile.

2.9. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le

singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori

che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di

un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati

- attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia

domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i

pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni

(posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle

cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della

capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della

capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133

V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4

settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta

Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola

prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento

dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA

I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio

consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da

disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di

valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue

abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29

ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze

dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime

hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid.

3.2.1

e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI

2004.

p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è

sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di

valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr.

STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta per le persone che si occupano dell'economia domestica.

Il

relativo rapporto è stato allestito il 25 novembre 2014 (doc. AI 113). Sulla

base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito una

limitazione complessiva del 31% (in quella precedente: 15%). Con il ricorso

l’assicurata sostiene che l’assistente sociale non ha accertato se è esigibile

l’aiuto nell’economia domestica e, se del caso, in che misura.

Va

qui rilevato che nell’inchiesta economica è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alla cifra marginale 3086 CIGI, attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica, motivo

per cui merita conferma.

L’incaricata

ha poi tenuto conto della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia,

composta dal marito dell’assicurata (classe 1968), dalla figlia nata nel 1993 e

dal figlio nato nel 2004, e quindi, della collaborazione esigibile fornita

nella gestione dell’economia domestica da parte dei familiari.

A

quest’ultimo proposito, è utile segnalare che il TF ha stabilito che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento può

essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni non

più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro

pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una

perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza

che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o

invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza

di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2).

Né del resto l’assicurata ha spiegato i motivi per cui una simile

ripartizione sia da considerare come non sostenibile.

Visto

quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa

dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia

chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

2.10

Visto

quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 45% quale salariata e del 55% quale casalinga, dal dicembre 2011

l’assicurata presenta un’invalidità globale dell’8%, percentuale che non dà

diritto ad una rendita, così come esposto nel seguente specchietto indicato nella

decisione impugnata:

Attività Quota parte Limitazione Grado d’inv.

parziale

Salariata 45% 39,25% 17,66%

Casalinga 55% 31% 17,05%

Grado

d’invalidità globale 35%

Visto

lo scarto tra il 35 e 40%, è irrilevante che i redditi non siano stati aggiornati

al 2014. Quindi, dopo il maggio 2014 l’assicurata non presenta un grado

d’invalidità pensionabile.

Richiamato

quanto sopra, l’assicurata ha tuttavia diritto ad una rendita intera dal 1° aprile 2014 al 31 agosto 2014.

Ne

consegue che, modificata come sopra la decisione contestata, il ricorso è da

dichiarare parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

L’amministrazione

verserà all’assicurata fr. 500.-- di ripetibili parziali.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente nella misura di tre quarti, il restante quarto va a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione 13 maggio 2015 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una

rendita intera dal 1° aprile al 31 agosto 2014; per il resto la decisione è

confermata.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente nella

misura di tre quarti; un quarto a carico dell’Ufficio AI. Quest’ultimo verserà

alla ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti