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Decisione

32.2015.108

Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa ma unicame

8 settembre 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al

diritto del-l’assicurata a prestazioni AI;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la

quale ha tuttavia chiesto di essere esonerata dal pagamento delle spese della

presente procedura.

Ai sensi dell’art. 61 lett.

f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può

avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente

il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31

Considerandi

dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il

diritto di farsi patro-cinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag,

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito

patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b e riferimenti).

Nella presente

fattispecie lo stato d’indigenza della ricorrente, a carico della pubblica assistenza

dal 2007, è documentato dal Certificato municipale rilasciato il 2 luglio 2015

(cfr. VII). Ritenuto inoltre come il gravame non appariva, ad un sommario esame

iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavore-vole, la domanda di

assistenza giudiziaria (esonero dal paga-mento delle spese di procedura) merita

accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

del-l'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6

Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti vanno

trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

2. L'istanza

di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Le spese per complessivi fr.

500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento

delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti