32.2015.108
Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa ma unicame
8 settembre 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.108
rg/sc
Lugano
8 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 maggio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - nell’aprile 2011 RI 1 ha
inoltrato una domanda di prestazioni precisando di soffrire di depressione da
agosto 2010 (doc. AI 3);
- esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia effettuata dagli psichiatri dr. __________ e dr. __________
– che avevano concluso per un’incapacità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività
a causa della gravità del “disturbo di personalità emotivamente instabile al
limite della psicosi” e degli “attacchi di panico” (doc. AI 35 e 38)
– e un’inchiesta domiciliare concludente per un’incapacità del 23% quale
casalinga (doc. AI 44), per decisione 6 giugno 2012 – cresciuta incontestata in
giudicato – l'Ufficio AI aveva respinto la domanda di prestazioni per assenza
d'invalidità pensionabile (grado AI del 19%, doc. AI 56);
- nel marzo 2015 l’assicurata
ha presentato una nuova doman-da di prestazioni, indicando, per quanto qui
interessa, di soffrire “da anni” di “malattia psichica” e di
essere “ricoverata a __________, a __________, a __________ (ogni anno un ricovero
ca.)”, (doc. AI 58);
- con decisione 18 maggio
2015, preavvisata il 23 marzo 2015, l’amministrazione – sulla base del parere medico
SMR al quale è stata sottoposta per esame la nuova domanda di pre-stazioni unitamente
al rapporto medico SPS di __________ del 30 marzo 2015 prodotto, tramite la
curatrice RA 1, nel-l’ambito delle osservazioni al progetto di decisione del 23
marzo 2015 – ha emesso una decisione di non entrata in materia;
- con il ricorso in rassegna
l’assicurata, sempre rappresentata dalla curatrice, contesta suddetta decisione
osservando in particolare come la documentazione medica agli atti (segnatamente
il rapporto SPS del 30 marzo 2015 e il successivo rapporto SPS dell’11 giugno
2015 prodotto con il gravame) attesti un peggioramento dello stato psichico
giustificante un “riesame della domanda e degli approfondimenti
medico-specialistici per determinare nel merito dell’eventuale diritto ad una
rendita”. Postula altresì “l’esenzione da eventuali costi legati alla
procedura … in considerazione della situazione finanziaria”;
- con la risposta di causa
l’amministrazione, sulla scorta del pa-rere nel frattempo espresso dal SMR (cfr.
V/1) in relazione alla documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (rapporto
SPS dell’11 giugno 2015), postula la reiezione del ricorso ribadendo come
l’insorgente non abbia comprovato una modifica dello stato valetudinario tale
da giustificare un’entra-ta nel merito della nuova richiesta di prestazioni;
- dopo aver trasmesso i documenti
relativi all’istanza di esonero dal pagamento delle spese di procedura (cfr.
VII), l’insor-gente ha prodotto un ulteriore rapporto medico SPS datato 7
luglio 2015 nonché della documentazione riguardante il suo soggiorno, tramite i
Servizio accompagnamento sociale __________ rispettivamente dell’USSI, in un
hotel stante l’impossibilità di gestire il proprio appartamento;
- preso atto di suddetta nuova
documentazione, sottoposta an-ch’essa al vaglio del SMR (X/1), con osservazioni
24 luglio 2015 l’amministrazione ha confermato la richiesta di reiezione del
gravame (cfr. infra);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande i-dentiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la mo-difica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur
von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen
in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64,
il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’av-vertenza
che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69
consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata anche
dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid.
4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder we-niger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114
Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto
con decisione 6 giugno 2012 – cresciuta in giudicato – l’Ufficio AI, dopo aver
determinato un grado d’invalidità del 19% in applicazione del metodo misto,
aveva respinto la domanda di prestazioni presentata da nell’a-prile 2011(doc.
AI 56);
- come accennato,
nel contesto della nuova domanda di prestazioni del marzo 2015 (nella quale
l’interessata si è limitata ad indicare, per quanto riguarda il danno alla
salute, di soffrire di “disturbi nervosi” e di essere in cura “da
anni” presso il SPS di __________ per “malattia psichiatrica”) e più
precisamente nell’ambito delle proprie osservazioni al progetto di de-cisione
del 23 marzo 2015 con cui l’amministrazione ha statu-ito la non entrata in
materia sulla nuova richiesta, l’assicurata ha prodotto un rapporto medico del
SPS di __________ datato 30 marzo 2015 (doc. AI 66/5-7);
- con il provvedimento
qui impugnato l’amministrazione ha confermato la non entrata in materia
evidenziando sulla scorta del parere espresso dal medico SMR secondo cui “la
certificazione del 30.03.2015 … descrive uno status psichico del tutto
sovrapponibile a quanto descritto in perizia psichiatrica dal Dr. __________
nel febbraio 2012” (doc. AI 68/1);
- nelle more
della presente procedura l’assicurata, rappresentata dalla curatrice RA 1, ha
prodotto due ulteriori rapporti medici del SPS. In relazione al secondo
certificato prodotto e datato 7 luglio 2015, l’amministrazione sulla scorta del
parere SMR secondo cui “solo dalla certificazione 07.07.2015, abbiamo a disposizione
elementi oggettivi per un’entrata in materia”, ha osservato che “la
prova prodotta solo ora in sede di ricorso, ossia lo scritto 7.7.2015 del Servizio
psico-sociale di __________ (doc. B6 incarto TCA), non può essere presa in
considerazioni nell’ambito della procedura di ricorso poiché tardiva” e che “non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante
modifica ... la decisione impugnata va confermata”;
- con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova
domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’ammini-strazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.2).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con
sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale
aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande
di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità
pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata
in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio
2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nel-l’ambito
di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt
werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen
sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE
130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen
Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede al-l’amministrazione di acquisire d’ufficio.
Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova
supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli
atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI,
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione;
- nel caso in
esame all’assunto dell’amministrazione secondo cui la modifica non è stata resa
verosimile nell’ambito della procedura amministrativa, quindi prima
dell’emanazione del querelato provvedimento, può essere prestata adesione. Un
peggioramento della situazione rispetto a quella accertata nell’ambito della
procedura sfociata nella decisione di diniego del 6 giugno 2012 (cfr. in
particolare la perizia psichiatrica dr. __________ e dr. __________ sub. doc.
AI 36 e 38), risulta essere stato sostanziato, ovvero reso
verosimile ai sensi della summenzio-nata giurisprudenza, solamente dopo
l’emanazione della decisione oggetto d’impugnativa. E’ solo infatti nel rapporto
medico SPS dell’11 giugno 2015, prodotto col gravame, che gli specialisti hanno
precisato in che cosa consiste il peggioramento assai genericamente attestato
nel precedente rapporto medico del 30 marzo 2015. In tal senso – anche se
circostan-za senza ripercussioni sull’esito dell’odierno giudizio – non appare condivisibile
(alla luce della giurisprudenza federale stante la quale, come detto, è
sufficiente che vi siano indizi per una modifica della situazione invalidante,
anche se sussiste la possibilità che un’analisi ulteriore approfondita dimostri
che il cambiamento rilevante in realtà non vi è stato) il
giudizio espresso dal SMR nella sua annotazione del 20 luglio 2015, secondo cui
una modifica sostanziale giustificante un’entrata in materia sia stata dimostrata
unicamente con il rapporto del 7 luglio 2015, dove gli specialisti del SPS
hanno apportato precisazioni quo alle limitazioni inerenti alle attività domestiche
che presenta l’assicurata (doc. B/6). Tale ulteriore rapporto (facente stato di
“peggioramenti nel suo quadro psicopatologico che l’hanno resa inabile al
100% per quel che concerne non solo l’ambito lavorativo, ma anche quello
casalingo, considerata la forte disorganizzazione strutturale che l’hanno
portata fino allo scorso anno allo sfratto di tutti gli appartamenti finora
ottenuti”, nonché la documentazione prodotta dalla ricorrente concernente
il suo soggiorno in hotel (doc. B/7), hanno ulteriormente specificato il
peggioramento in sé già attestato nel rapporto SPS dell’11 giugno 2015 dove gli
psichiatri avevano in particolare certificato, sulla scorta anche di test psicologici
(doc. AI 72/44-47) una “marcata disorganizzazione del pensiero e di
conseguenza del comportamento, caratterizzato da scivolamenti psicotici,
si intravedono chiare le grosse difficoltà di relazionare, di lavorare e di
prendere in mano la propria vita” nonché un “funzionamento mentale e
psico-affettivo … fortemente perturbato, il mondo intero povero e
caratterizzato da una confusione disorganizzante, dove emerge un’angoscia di
vuoto che la fa ricorrere a difese di tipo primitivo che si rivelano tuttavia
poco efficaci”, ciò che può validamente essere considerato nel caso concreto
elemento sufficiente a giustificare un’entrata in materia sulla nuova domanda
di prestazioni;
- in
conclusione non avendo l’assicurata reso validamente verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione della
decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con quest’ultima
merita conferma;
- il
ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Ufficio AI
affinché, tenuto conto in particolare dei rapporti medici SPS dell’11 giugno e del
7 luglio 2005, entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti
Fatti
i necessari accertamenti, renda un provvedimento in merito al
diritto del-l’assicurata a prestazioni AI;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la
quale ha tuttavia chiesto di essere esonerata dal pagamento delle spese della
presente procedura.
Ai sensi dell’art. 61 lett.
f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto
di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può
avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente
il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31
Considerandi
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patro-cinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla ba-se del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, p. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 Lag,
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria (in casu senza gratuito
patrocinio) sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b e riferimenti).
Nella presente
fattispecie lo stato d’indigenza della ricorrente, a carico della pubblica assistenza
dal 2007, è documentato dal Certificato municipale rilasciato il 2 luglio 2015
(cfr. VII). Ritenuto inoltre come il gravame non appariva, ad un sommario esame
iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavore-vole, la domanda di
assistenza giudiziaria (esonero dal paga-mento delle spese di procedura) merita
accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
del-l'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6
Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Gli atti vanno
trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
2. L'istanza
di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Le spese per complessivi fr.
500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito dell’esonero dal pagamento
delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti