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Decisione

32.2015.109

Seconda domanda. Entrata in materia. Perizia SAM. Competenze di un medico specialista in reumatologia rispetto a uno specialista in ortopedia. Riduzione sociale del 20%. Grado di invalidità 35%. Dirit

27 giugno 2016Italiano62 min

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Fatti

2.4. Tornando

al caso di specie, il TCA rileva che l'amministrazione è entrata nel merito

della nuova richiesta di rendita di RI 1 (doc. AI 242-1/2) e che pertanto,

conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.2 e 2.3, si deve

situare al momento in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato con decisione su

opposizione del 26 giugno 2008 (doc. AI 228-14/21) - confermata da questa Corte

con sentenza 32.2008.145 del 29 aprile 2009 cresciuta incontestata in giudicato

(doc. AI 232-1/40) - una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1°

giugno 2003 al 31 gennaio 2004, poi soppressa a partire dal 1° febbraio 2004,

alla luce di un grado di invalidità del 28%.

In quell'occasione l’amministrazione,

prima, e il TCA, dopo, si erano basati, sul rapporto peritale del 25 luglio

2006 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, che –

dopo aver posto le diagnosi di "deficit funzionale residuale spalla

sinistra in presenza di uno stato dopo frattura sotto-capitale dell’omero con

interessamento del tubercolo maggiore il 19 giugno 2002, trattata

conservativamente, così come di uno stato dopo artrolisi artroscopica intra- e

peri-radicolare l’8 aprile 2003; disturbo funzionale segmentale alto-toracico,

rispettivamente sindrome spondilogena cervicale in presenza di alterazioni

degenerative pluri-segmentali, più marcate C5/C6, senza componente radicolare

irritativa estesa agli arti superiori; stato dopo intervento ai legamenti

crociato anteriore e mediale del ginocchio sinistro, con insicurezza/moderata

instabilità residuale; stato dopo frattura del gomito destro nel 1965-1966,

polso sinistro nel 1971, lussazione con eventuale piccola frattura alla spalla

destra nel 2000 guarite senza postumi; anomalia della transizione lombo-sacrale

senza deficit funzionale di rilievo (leggera componente di torsione in

flessione) a-/poco sintomatica" - ha ritenuto l'assicurato inabile al

lavoro al 40% nella sua precedente professione di meccanico di utensili, ma

abile al lavoro al 100% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti

funzionali di natura ortopedica riferibili alla spalla sinistra rispettivamente

al rachide (doc. AI 101/1-8).

Sempre in quell'occasione l’amministrazione, prima, e il TCA, dopo, avevano

pure ritenuto non esigibili da parte dell'assicurato, affetto da epatite, quelle

attività che potessero comportare il rischio di tagliarsi e, quindi, di

contaminazione (doc. AI 232-20).

L’amministrazione, prima, e il TCA, dopo, avevano pertanto concluso che, dal

punto di vista medico, l'assicurato era limitato nell'esercizio della sua

ultima professione di meccanico di utensili, ma era in grado di svolgere a

tempo pieno e con rendimento completo un'attività confacente al suo stato di

salute, rispettosa dei predetti limiti funzionali (doc. AI 232-25).

2.5. Successivamente

alla decisione su opposizione del 26 giugno 2008 dell'UAI, RI 1 è stato inabile

al lavoro al 50% dal 24 gennaio 2013 a causa di problemi di salute (in

particolare insorti a livello della caviglia sinistra e della colonna

vertebrale; doc. AI 234-1/6 e 235-1/152) nell'attività di custode esercitata

dal 1° aprile 2011 (a tempo pieno con rendimento del 65%). Dopo di che è stato

licenziato con effetto a partire dal 1° agosto 2013 (doc. AI 237-12).

Con la nuova richiesta di prestazioni del 28 giugno 2013 l’assicurato ha fatto

valere un peggioramento dal profilo somatico, producendo in particolare il

referto di una MR alla caviglia sinistra del 25 marzo 2013, una TAC rachide

lombare del 29 ottobre 2013 e i certificati medici del 24 gennaio, 25 febbraio,

28 marzo e 30 aprile 2013 del medico curante, dr. med. __________ del reparto

di chirurgia ortopedica e ortopedia dell'__________ di __________ (cfr. doc. AI

235-1/15; 254-1).

Su richiesta dell'amministrazione, il 23 agosto 2013, il dr. med. __________ ha

versato agli atti tutti i rapporti che ha allestito tra il 20 settembre 2012

(data a partire dalla quale lo ha preso a carico) al 31 luglio 2013

all'attenzione della dr. med. __________, specialista FMH medicina generale,

medico curante dell'assicurato, inclusi quelli già prodotti dal richiedente attestanti

'inabilità lavorativa al 50% (4 ore al giorno) dal 24 gennaio 2013 quale

custode (doc. AI 244-1/24).

Nel certificato medico del 2 ottobre 2013 la dr. med. __________ ha posto la

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di "esiti

di frattura sottocapitale all'omero sinistro – inf. 19.06.2002 - con decorso

complicato e quindi interventi (…) 50% dal 28.04.2003 (__________), importante

osteocondrosi subcondrale nel domo-talare alla caviglia sinistra dal 2012,

sindrome cervicale (osteofitosi, grave discopatia C5-C6)" e senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di "epatite B cronica con

steatosi epatica, sindrome apnee del sonno di tipo ostruttivo: esiti di

settoplastica e concotomia (…), tendinite stenosante alla mano destra (flessori

III dito), asma bronchiale, prevalentemente estrinseca, BPCO, giugno 2013, dr. __________

" (doc. AI 249-1/5).

Su richiesta del medico SMR a fronte delle diverse patologie che affliggono l'assicurato

(diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: "lesione

osteocondrale del talo sinistro, deficit funzionale residuale spalla sinistra,

disturbo funzionale segmentale alto toracico - sindrome cervicale spondilogena,

stato dopo intervento ai legamenti - crociato anteriore e mediale - ginocchio

sinistro con instabilità residuale"; diagnosi senza influsso

sulla capacità lavorativa: "stato dopo frattura gomito destro, anomalia

della transizione lombo-sacrale, epatite B con steatosi epatica, sindrome delle

apnee notturne e asma bronchiale BPCO"; doc. AI 257-1/2), il 9

dicembre 2013 l'UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato

di salute dell’assicurato, ha dato mandato al SAM di esperire una perizia

pluridisciplinare con accertamento medico internistico, reumatologico,

neurologico e pneumologico (doc. AI 258-1).

Nella decisione del 15 maggio 2015, l’amministrazione ha quindi respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurato fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia

pluridisciplinare SAM del 22 settembre 2014 (doc. AI 271-1/28).

In tale ambito i medici

del SAM, dopo aver elencato gli atti (inclusi quelli da loro richiesti/portati

all'assicurato, ovvero il rapporto medico del 7 febbraio 2014 del dr. med. __________,

specialista FMH in immunologia clinica ed allergologia ed il rapporto medico

del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, alla __________ di __________)

ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale,

professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed

obiettive, e i reperti esami (ematologico, radiologici, neurologici e

pneumologici), hanno valutato la patologia reumatologica (dr. med. __________),

quella pneumologica (dr. med. __________), quella neurologica (dr. med. __________),

quella gastroenterologica (dr. med. __________). Il richiedente è stato pure

sottoposto ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 22 settembre 2014, i medici del SAM, sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del

ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente:

"5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla ds. con

deficit funzionale in particolar modo nella abduzione, stato dopo frattura

sottocapitale dell'omero ds. con interessamento del tubercolo maggiore il

19.06.2002 trattata conservativamente e stato dopo artrolisi artroscopica in

data 08.04.2003 per capsulite retrattile.

Sindrome cervico-toracovertebrale su alterazioni degenerative

plurisegmentali alla colonna cervicale in particolar modo ai segmenti C3-C4,

.C5-C6 e C6-C7 con osteocondrosi e spondilosi anteriore e posteriore, nonché

presenza di una spondilartrosi ed uncartrosi a carattere generalizzato.

Artrosi all'articolazione tibio-tarsica con osteonecrosi e lesione

osteocondrale riguardante quasi tutta la metà mediale del tab, con deformazione

della superficie articolare della caviglia sin.

Compressione cronica del nervo mediano sin, nel canale carpale.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome lombo vertebrale su alterazioni statiche di modesta

entità e un disturbo di assimilazione Iombo-sacrale con tendenza alla

lombalizzazione asimmetrica di S1 e formazione di una neartrosi a sin., nonché

discopatie plurisegmentali in particolar modo ai segmenti L2-L3 ed L3-L4.

Stato dopo intervento al legamento crociato anteriore e

collaterale mediale del ginocchio sin.

Stato dopo frattura del gomito destro nei 1965, al polso sinistro

nel 1971.

Stato dopo lussazione con piccola frattura eventuale alla spalla

destra nel 2000 guarita senza postumi.

Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo di grado leggero

(indice di apnea ipopnea 10).

Asma bronchiale leggera con componente allergica nell'ambito di

una cosiddetta sindrome allergica crociata.

L'A. è stato portatore del virus dell'epatite B, prima diagnosi

inizio anni '90, transaminasi sempre normali con su:

• alla sonografia attuale si vede solo una steatosi epatica senza

nodularità;

• all'ultimo controllo di maggio 2014 HBV-DNA non più rilevabile.

Sovrappeso con BMI 27 kg/m2".

Quanto alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% nell’ultima attività

di custode dal 24 gennaio 2013.

Nel medesimo rapporto peritale i medici del SAM hanno inoltre evidenziato

quanto segue:

"9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Il nostro consulente reumatologo, per quanto riguarda un'attività

lavorativa adatta, che tenga in considerazione le

limitazioni funzionali del braccio

sin., in particolar modo, che possa

essere svolta senza abduzione e elevazione del braccio

utilizzando anche degli oggetti manuali fini con

un certo uso della forza della mano sin.

con una completa disponibilità .del braccio

ds. e da svolgere prevalentemente in posizione

seduta per la patologia alla caviglia sin., ritiene l'A. ancora abile al lavoro nella forma

completa come determinato dal collega Dr. med.

__________ nella sua perizia del 2006. Per un'attività

lavorativa sedentaria, la patologia di nuova insorgenza alla caviglia sin, non è rilevante. Come descritto dal nostro

consulente in neurologia, le brachialgie parestetiche legate alla compressione del nervo mediano comportano un'incapacità

lavorativa nella misura del 20% solo in attività

fisicamente pesanti.

Per quanto riguarda le affezioni respiratorie, l'A. è da valutare come

completamente abile al lavoro per lavori fisici sedentari e leggeri, evitando

lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie

e attività che contemplano la necessità di un elevato stato di attenzione e veglia (autista professionale e simili). Come già descritto nei capitoli precedenti, dal punto di

vista gastroenterologico-epatologico e psichiatrico non vi sono limitazioni della capacità

lavorativa. Si giunge quindi alla

conclusione che in un'attività

fisicamente leggera, da svolgere prevalentemente in posizione seduta e che tiene in considerazione le limitazioni

descritte sopra, la capacità

lavorativa globale è da considerare nella misura del 100% da sempre. Da parte dei nostri consulenti non

vengono ritenuti indicati provvedimenti di integrazione professionale. (…)"

(n.d.r.: sottolineatura della redattrice).

Nel rapporto finale del 24

settembre 2014 il medico dell'SMR (dr. med. __________, spec. FMH in medicina

interna generale e esperto SIM) ha posto la diagnosi principale con

influsso sulla capacità lavorativa di "Periartopatia omero scapolare tendinopatia

spalla destra in stato dopo frattura sottocapitale omero destro il 19.6.2002; Sindrome

cervico-toracovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali; artrosi

tibio-tarsica; compressione cronica del nervo mediano a sinistra" e le

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di "Sindrome

lombo vertebrale; sindrome apnee da sonno di grado leggero; asma bronchiale

leggera con leggera componente allergica".

Il medico dell'SMR ha confermato un'incapacità lavorativa del 50% nella

precedente attività di custode dal 24 gennaio 2013 rispettivamente una capacità

lavorativa del 100% in un'attività adeguata - rispettosa dei limiti funzionali

stabiliti nella perizia SAM agli atti (lavori fisici leggeri, sedentari senza

esposizione a agenti irritanti non specifici delle vie respiratorie; non

attività che richiede elevato stato di attenzione e veglia, ad es. autista professionale;

non lavori su terreni sconnessi, non salire/scendere ripetutamente le scale)

con un carico massimo di 3 kg, con alternanza della postura al bisogno (non inclusa)

- a partire dal 24 gennaio 2013. Ha quindi concluso ritenendo lo stato di

salute peggiorato, a causa dell'insorgenza della patologia degenerativa alla

caviglia e la presenza della sindrome del tunnel carpale, con prognosi dell'evoluzione

della capacità lavorativa stazionario ed escludendo l'applicabilità di terapie

che potessero mantenere o migliorare verosimilmente la capacità lavorativa

dell'assicurato (doc. AI 273-1/3).

2.6. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.7. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati, e fatta propria

dall'UAI.

2.7.1. Per quanto riguarda la

patologia pneumologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in malattie

polmonari, il quale nel rapporto del 27 giugno 2014 ha posto la diagnosi pneumologica

di “Sindrome delle apnee del sonno di tipo ostruttivo di grado leggero

(indice di apnea ipopnea 10) senza influsso sulla capacità lavorativa e asma

bronchiale leggera con componente allergica nell'ambito di una cosiddetta

sindrome allergica crociata senza influsso sulla capacità lavorativa” (doc.

AI 271-68).

Il perito ha ritenuto che l’assicurato presenta un’abilità totale nell'ambito

di lavori fisici sedentari e leggeri ad eccezione di lavori con esposizione ad

agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie e per attività che

contemplano necessità di elevato stato di attenzione e veglia (autista

professionale e simili; doc. AI 271-69).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.2. Per quanto riguarda la

patologia gastroenterologica-epatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una

valutazione specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in gastroenterologia,

il quale nel rapporto del 5 giugno 2014 ha posto la diagnosi gastroenterologica

di “Paziente che è stato portatore del virus dell'epatite B ma con

transaminasi sempre normali, la prima diagnosi è stata fatta inizio anni '90,

all'ultimo controllo nel maggio del 2014 l'HBV_DNA non è più rilevabile e le

transaminasi sempre normali” (doc. AI 271-37).

Il perito ha ritenuto che la patologia epatica non coinvolge la capacità

lavorativa che, dal punto di vista gastroenterologo è normale. Anamnesticamente

non c'è stata in passato riduzione della capacità lavorativa per l'affezione

epatica (doc. AI 271-37).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.3. Dal punto di vista

psichiatrico, la perita del SAM, dr. med. __________, medico chirurgo -

specialista in psichiatria, nel rapporto del 20 giugno 2014, non avendo

rilevato alcuna limitazione evidenziabile, ha ritenuto l'assicurato abile al

100% in qualunque attività (doc. AI 271-41).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.4. Per quanto riguarda la

patologia neurologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in neurologica, il

quale nel rapporto del 21 maggio 2014 ha posto la diagnosi neurologica di “Compressione

cronica del nervo mediano sinistro nel canale carpale” (doc. AI 271-59).

Il perito ha ritenuto che l’assicurato presenta per le brachialgie parestetiche

legate alla compressione del nervo mediano, in considerazione di un'attività

fisica pesante, un'incapacità lavorativa non superiore al 20% con possibilità

di miglioramento in futuro con un intervento di decompressione, escludendo

altri gradi di incapacità lavorativa dal punto di vista neurologico (doc. AI

271-59).

Il TCA non ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

Tanto più che neppure il ricorrente pretende il contrario.

2.7.5. Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurato è stato sottoposto a una valutazione

specialistica da parte del dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e

riabilitazione, il quale nella perizia del 22 settembre 2014, ha evidenziato

quanto segue:

" (…) Si può ritenere che per quanto

riguarda la situazione alla colonna cervicale e toracale i disturbi non siano

progrediti in maniera significativa rispetto alla valutazione del 2006 del Dr.

med. __________. Attualmente la visita clinica è piuttosto blanda con una buona

mobilità della colonna cervicale senza particolari dolori, senza disturbi alla

palpazione alle zone d'irritazione e alla muscolatura paravertebrale con una

distanza mento-sternale di 0-20 cm. Vi sono dei dolori alla mobilizzazione

postero-anteriore centralmente alla colonna toracale soprattutto nella parte

intermedia. La mobilità della colonna toracale è buona con un Ott di 30-32 cm.

Le indagini radiologiche attualmente effettuate alla colonna cervicale mostrano

delle alterazioni degenerative plurisegmentali C3-C4 e soprattutto-05-C6 e

C6-C7 in parte già descritte dal collega Dr. med. __________. Non vi sono segni

per irritazioni o compressioni di tipo radicolare alle estremità superiori. Per

quanto riguarda la spalla sin. la situazione è da considerarsi ormai

stazionaria e invariata negli anni con dei dolori e un'impotenza funzionale

prevalentemente nell'abduzione, ma anche nell'elevazione con una buona

rotazione interna. VI è un arco dolente e un test di Jobe positivo a sin..

Reperto che non si discosta molto da quanto constatato dal collega Dr. med. __________

nella sua perizia. L'indagine radiologica attualmente effettuata, mostra una

leggera osteofitosi nella zona del tuberculum »majus. Non vi sono

calcificazioni subacromiali, segni di artrosi acromio-clavicolare o di una

significative omartrosi. Per quanto riguarda la colonne lombare già il Dr. med.

__________ aveva riferito della presenza di un disturbo di assimilazione

lombosacrale asimmetrico. Disturbo che si riscontra alle attuali radiografie

del 14.5.2014 con una lombalizzazione parziale di S1 e la formazione di una

neartrosi a sin. Vi sono alle indagini radiologiche prevalentemente delle

alterazioni osteocondrotiche al segmento L2-L3, in minor misura L3-L4 che

rispecchiano le indagini radiologiche della TAC della colonne lombare eseguita

nel 2013. Clinicamente vi è un dolore alla mobilizzazione postero-anteriore del

passaggio lombosacrale. Vi sono dei dolori alla flessione in avanti e al

rialzarsi dalla posizione flessa, mentre vi è un certo beneficio dei disturbi

nell'estensione della colonne lombare. Non vi sono particolari limitazioni

della mobilità con uno Schober di 10-15 cm e non vi sono segni d'instabilità né

radiologici, né clinici e neppure di irritazioni radicolari. Tutto sommato si

fretta di un reperto„ per quanto riguarda la colonne lombare, non

particolarmente evoluto e soprattutto non determinante di un'eventuale

limitazione funzionale. Rispetto alla valutazione peritale del Dr. med. __________

è subentrata una patologia alla caviglia sin. Alla MRI si evidenzia la presenza

di un'artrosi piuttosto rilevante in relazione con un'osteonecrosi con grossolana

lesione osteocondrale riguardante quasi tutta la metà mediale del tab, con

deformazione della superficie articolare ed edema osseo molto esteso.

Clinicamente il reperto è blando, la mobilità è buona e libera in tutte le

direzioni, vi e una dolenzia alla palpazione prevalentemente nella zona del

malleolo mediale, in minor misura al malleolo laterale, non vi sono versamenti,

segni di sinovite o deformazioni articolari. Anamnesticamente vi sono dei

disturbi al carico, in particolar modo nel rimanere in piedi fermo per breve

tempo o nello stare in piedi cambiando appoggio per diverse ore" (doc. AI 271-21/22).

Il dr. med. __________, nella perizia del 22 settembre 2014, ha

descritto "una periartropatia

omeroscapolare tendinopatica della spalla ds. con deficit funzionale e in

particolar modo nell'abduzione, una sindrome cervico-toracovertebrale su

alterazioni degenerative plurisegmentali alla colonna cervicale, un'artrosi

dell'articolazione tibiotarsica con osteonecrosi e lesione osteocondrale

riguardante quasi tutta la metà mediale del tabo con deformazione della

superficie articolare della caviglia sin., una sindrome lombovertebrale su

alterazioni statiche di modesta entità e un disturbo di assimilazione

lombosacrale con tendenza alla lombalizzazione asimmetrica di Si e formazione

di una neartrosi a sin, nonché discopatie plurisegmentali, stato dopo

intervento al legamento crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio

sin., stato dopo frattura del gomito ds. nel 1965 e al polso sin. nel 1971"

(doc. AI 271-25). Sulla base di queste patologie ha ritenuto l'assicurato

"limitato per quanto riguarda la spalla

sin. In attività in cui debba utilizzar e il braccio sopra i 40° nell'abduzione

e 90° nell'elevazione con difficoltà nel portare oggetti di peso superiore ai 3

kg. Ricorda che il braccio sin. non è il braccio dominante. E limitato nel

mantenere delle posizioni in piedi fermo per più di 15 min. a seguito di

disturbi alla caviglia. Limitato nel rimanere in piedi cambiando appoggio per

3-4 ore. Limitato nella deambulazione per più di 5 ore in piano. Limitato in

lavori su terreni sconnessi, nel salire e scendere ripetutamente le scale" (doc. AI 271-26).

Il dr. med. __________ ha indicato che, tenendo in considerazione una

valutazione dell'attività teorica di custode, vi è un’inabilità al lavoro del 40%

(doc. AI 271-26).

Il dr. med. __________, "per quanto

Considerandi

riguarda un'attività lavorativa adatta, che tenga in considerazione le

limitazioni funzionali del braccio sin., in particolar modo, che possa essere

svolta senza abduzione e elevazione del braccio utilizzando anche degli oggetti

manuali fini con un certo uso della forza della mano sin. con una completa

disponibilità .del braccio ds. e da svolgere prevalentemente in posizione

seduta per la patologia alla caviglia sin.", ha ritenuto l'assicurato "ancora abile al lavoro nella forma completa come determinato

dal collega Dr. med. __________ nella sua perizia del 2006. Per un'attività

lavorativa sedentaria, la patologia di nuova insorgenza alla caviglia sin, non

è rilevante" (doc. AI 271-27).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale,

che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla

capacità lavorativa residua dell’interessato.

2.7.6

Nel gravame l'insorgente ha più

volte contestato l'assenza nella perizia pluridisciplinare di un consulto

ortopedico, laddove le affezioni che lo affliggono e che riducono la sua

effettiva capacità di lavoro sono precipuamente di natura ortopedica, e

l'ultimo accertamento eseguito in tale specialità è quello del dr. med. __________,

che - oltre a non esser reperibile agli atti - è pure oltremodo datato (doc.

I).

Innanzitutto va detto che, come riportato in narrativa e contrariamente a

quanto asserito nel ricorso, la perizia ortopedica del dr. med. __________ del

25.

luglio 2006 figura agli atti quale doc. AI 101/1-8.

Nella risposta del 10 luglio 2015 l’UAI ha sottolineato che il perito

reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per

valutare in modo adeguato e completo affezioni dell’apparato

muscolare-scheletrico (doc. IV).

Le argomentazioni

dell’amministrazione possono essere fatte proprie dal TCA.

Infatti sulla questione delle competenze di un medico specialista in

reumatologia rispetto a uno specialista in ortopedia, il Tribunale federale, in

una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 ha già avuto modo di sottolineare, che “come in altri settori specialistici della medicina, i

confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del

reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di

affezioni studiate e dalla terapia praticata”

(cfr. RtiD 2010 II pag. 208 [9C_965/2008] consid. 4).

Questi principi sono già

stati applicati da questa Corte ad esempio in una sentenza 32.2008.222 dell’8

luglio 2009, in una 32.2011.75 del 6 settembre 2011, in una 32.2011.214 del 16

gennaio 2012 ed in una 32.2014.69 del 22 aprile 2015, quest'ultima citata

dall’UAI.

Nella 32.2011.75 il TCA ha

concluso che nel caso di un’assicurata affetta da una sindrome lombovertebrale

parzialmente lombospondilogena cronica a destra in possibile instabilità

segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra

dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo

trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi

lombare), tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio

muscolare, la scelta di far allestire una perizia ad opera di un reumatologo,

che si occupa delle affezioni dolorose che colpiscono le articolazioni, i

muscoli, i tendini e le ossa e non da un ortopedico (l’ortopedia è la branca

della medicina che si occupa delle affezioni congenite e acquisite del sistema

osteoarticolare e delle strutture a esso anatomicamente e funzionalmente

collegate), andava confermata.

Nella

32.2011.214

il TCA ha concluso che anche se non ha una specializzazione in

ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei

mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato

muscolo-scheletrico (vedi anche STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 al consid.

4.

).

Nella 32.2014.69 il TCA ha concluso che, nel caso di un assicurato affetto da

patologie organiche relative all'apparato muscolo-scheletrico e psichiatriche, la scelta di far allestire una perizia bidisciplinare di tipo

reumatologico e psichiatrico, andava tutelata.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente nelle sentenze 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015 al consid. 3.3,9C_320/2015

del 25 agosto 2015 al consid. 3.3.3 e 9C_644/2015 del 3 maggio 2016 al consid.

3.4

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

Non permettono una diversa valutazione della fattispecie neppure i rapporti

dell'8 maggio e del 6 giugno 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in

neurochirurgia dell'__________ di __________, la RM della colonna cervicale del

14.

ottobre 2014, i rapporti del 12 e del 18 novembre 2014 del predetto

specialista.

L’UAI ha sottoposto questi referti alla valutazione del SMR, il quale - tramite

il dr. med __________ - in data 10 dicembre 2014 ha osservato che tale "documentazione

non mostra una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato

rispetto alla valutazione SAM. I limiti funzionali esposti dal dr. __________

sono già stati presi in considerazione nelle conclusioni peritali"

(doc. AI 283-1).

Questo TCA osserva che gli scritti dell'8 maggio e del 6 giugno 2014 del dr.

med. __________ sono antecedenti alle valutazioni specialistiche dei periti del

SAM, a cui il secondo referto era peraltro già noto. Per quanto invece riguarda

la restante documentazione, lo specialista curante - ritenuto che la RM

cervicale e la TAC toracica non giustificava la sintomatologia algica presente

e avendo esaurito le possibilità diagnostiche - si è limitato a consigliare una

presa a carico del __________ dell'Ospedale __________ di __________, senza

tuttavia attestare alcuna inabilità lavorativa e ponendo dei limiti funzionali

già noti e considerati nella perizia SAM.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra

Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante -

anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) -

hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo

lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007

del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

2.7.7

In

esito alle considerazioni che precedono, rispecchiando la valutazione SAM i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4.), alla stessa va dunque attribuita piena forza probante. Tanto più

che l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede, refertazione medica

specialistica - riferita, in particolare, al quadro clinico antecedente al provvedimento contestato (visto che il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata; SVR 2003 IV n.

25.

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b) - atta, per un verso, a perlomeno sollevare dubbi circa la

fedefacenza della perizia pluridisciplinare SAM, e, per altro verso, a indurre

questo TCA a disporre ulteriori accertamenti medici specialistici.

Quanto accertato dai periti incaricati dall'UAI in merito alla capacità lavorativa

dell'assicurato nel rapporto peritale del 22 settembre 2014 (doc. AI 271-1/28) e

confermato dal medico SMR nel rapporto finale del 24 settembre 2014 (doc. AI

273-1/3) e nel successivo rapporto del 10 dicembre 2014 (doc. AI 283-1), va

dunque tutelato.

A proposito del medico SMR non va del resto dimenticato che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.7.8

In conclusione, stante quanto

sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche

agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere

tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore

delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 con riferimenti), che,

nell'ambito della propria attività abituale di custode è inabile al

lavoro al 50% dal 24 gennaio 2013 mentre in un'attività adeguata -

ovvero fisicamente leggera, da svolgere prevalentemente in posizione seduta, che tiene conto delle limitazioni descritte

nella perizia pluridisciplinare del 22 settembre 2014 del SAM e nel rapporto

finale del 24 settembre 2014 del medico dell'SMR - la capacità lavorativa

globale è da considerare nella misura del 100% dal 24 gennaio 2013.

È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati

esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale

limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,

p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato

le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite

macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza

(cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del

20.

aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3).

Anche in questo ambito, vi

sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è

il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Da ultimo, va osservato che nel proprio rapporto supplementare del 30 giugno

2015.

il CIP - a cui spetta, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348) - ha riportato, così

come richiesto dall'insorgente nel gravame, l'elenco attività leggere semplici

e ripetitive da lui esigibili, segnatamente:

"

- Operaio generico (mansioni

d'assemblaggio, stampa, controllo della qualità, attività di controllo, di

sorveglianza, imballaggio, etichettatura).

- Operaio ausiliario addetto ad

attività secondarie in produzioni industriali o artigianali di seconda

lavorazione.

- Operaio generico addetto alla

rettifica di pezzi finiti di seconda lavorazione in officine meccaniche.

- Operaio su macchine utensili

pre-regolate, in lavorazioni industriali di vario genere.

- Operaio non qualificato in

calzoleria multiservizio.

- Operaio generico nell'industria

alimentare (pasta, oli, cioccolata,...)

- Vendita al dettaglio (es.

addetto alla vendita di carburanti e servizi collaterali).

- Addetto alla logistica (magazziniere, con l'ausilio del muletto).

- Cassiere, venditore non

qualificato.

- Agente di custodia (controllo

alla centrale).

- Portiere, guardarobiere in

campo alberghiero.

- Compiti di

controllo/manutenzione tipici delle organizzazioni comunali (letturista, ripristino

dei cestini, servizi).

- Operaio ausiliario nelle arti

grafiche.

- Personale ausiliario addetto

ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio,

servizio meccanografici, di duplicazione, economato e similari)".

Questo TCA concorda con tali indicazioni, tanto più che neppure ha motivo di

scostarsi dalle stesse.

2.8

Stante quanto precede,

occorre ora esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un

aggravamento tale da giustificare l'accoglimento della nuova richiesta di

prestazioni AI.

2.9

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari

(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100.

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.9.1

Per quanto

concerne il reddito da valido, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato

il danno alla salute (nel 2002) e avesse continuato a svolgere la sua abituale

attività lavorativa (meccanico di utensili), l'assicurato

avrebbe potuto percepire un salario annuo lordo di fr. 76'085.- per l'anno 2013

(corrispondente al reddito da valido di fr. 68'034.- stabilito per il 2004

nella sentenza 32.2008.145 del 29 aprile 2009, cresciuta incontestata in

giudicato, aggiornato per il 2013).

Dal canto suo, il ricorrente ritiene che il salario da valido nel 2004, doveva

tenere conto anche dell'attività accessoria retribuita svolta in contesto

pompieristico precedentemente all'infortunio, e quindi, ammontava a fr.

71'729.45, e, dopo aggiornamento, a fr. 80'112.80.

Ora, quand'anche si volesse ritenere l'ipotesi più favorevole all'insorgente,

ovvero un reddito da valido di fr. 80'112.80 nel 2013, aggiornato a fr. 81'076.70

(2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%) nel 2015, egli non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà meglio nei considerandi

che seguono.

2.10

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.10.1

La decisione litigiosa è stata

emanata il 15 maggio 2015 e pertanto il reddito da invalido va stabilito facendo

capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr. considerando 2.10).

Per quanto concerne il 2014, dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a

pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 62'520.- (fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U

8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55),

si ottiene un salario di Fr. 63'687 (Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica;

cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'394.- (Fr.

63'687.- : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; cfr. STCA 32.2015.112

del 6 giugno 2016).

Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame, il fatto che l'insorgente

lavorasse alla Mikron per 40 ore settimanali prima dell'infortunio del 2002 è

irrilevante ai fini della determinazione del salario da invalido. In effetti, a

fronte di un dato prettamente statistico e ritenuta una capacità lavorativa a

tempo pieno in un'attività leggera, semplice e ripetitiva (cfr. consid. 2.7.8),

non vi è motivo per non riportare le cifre anzidette su un salario orario di

41.7

ore settimanale.

2.10.2

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità,

la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre

piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.3

Nel caso di specie l’UAI ha

riconosciuto una riduzione del 19%

(9% per attività leggere e 10% per altri fattori di riduzione) aumentata al 20%

in sede di risposta in applicazione di quanto statuito dal TF nella precitata sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. Il TCA che, di massima, non può

senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di

scostarsi da tale valutazione.

2.11

In concreto, raffrontando, nel

2015, il reddito da valido di fr. 81'076.70 con quello da invalido di fr. Fr. 66'394.-, ridotto del 20% a fr. 53'115.20, si ottiene un grado di invalidità del 34,48% arrotondato al 35%

(cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.

La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di

conseguenza tutelata.

2.12

A titolo abbondanziale, va

osservato che essendo il grado di invalidità dell'insorgente superiore al 20%,

egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione professionale.

2.12.1

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495.

consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011,

consid. 6).

2.12.2

Tornando al caso di specie, va

evidenziato che il ricorrente, pur avendo raggiunto il grado

minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.13), senza dover

intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già

espressi al considerando 2.7.8, svolgere attività semplici

e ripetitive dal profilo fisico leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio,

di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare

frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e

32.2011.143

del 21 novembre 2011).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che al ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA

32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21

maggio 2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti