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Decisione

32.2015.112

Conferma della soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute

6 giugno 2016Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia del 23 gennaio

2015 del dr. med. __________ e sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________

ed __________, i quali a loro volta si sono fondati sulla documentazione

acquisita in sede amministrativa e prodotta dal ricorrente nelle more

processuali, ha stabilito che l’insorgente è capace al lavoro in un’attività

adatta e confacente al suo stato di salute in maniera completa e con le

limitazioni descritte nella perizia del 23 gennaio 2015.

Quest’ultima valutazione è

da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è

espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato

la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti

dalla visita effettuata il 13 gennaio 2015.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

Il perito ha in

particolare esaminato attentamente l’evolversi dello stato di salute

dell’assicurato rispetto alla precedente valutazione da lui stesso effettuata

il 14 febbraio 2014 (referto del 17 marzo 2014, doc. AI 66) ed ha potuto

accertare un miglioramento dello stato di salute in particolare per quanto

concerne la possibilità di svolgere un’attività leggera e confacente al suo

stato di salute. A questo proposito va rammentato che nel preciso caso di

specie non è rilevante stabilire con certezza il grado della capacità

lavorativa nella precedente attività di battilamiera/carrozziere che il perito

ha stabilito essere inferiore al 50% (doc. AI 99-7), mentre il dr. med. __________

ha fissato nello 0% (cfr. i vari attestati prodotti nelle more processuali).

Infatti, ricordato l’obbligo di ridurre il danno, determinante nel caso di

specie, alla luce dell’esito del raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.7 e

2.8), è la capacità lavorativa in attività leggera.

A questo proposito i

certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________ non sono atti a

sovvertire le convincenti conclusioni peritali. Gli specialisti non si

esprimono infatti sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività semplici

e ripetitive ma si limitano a descrivere una situazione sostanzialmente già

nota e presa in considerazione nel referto del 23 gennaio 2015. In particolare,

lo stesso curante, interpellato dall’UAI in sede amministrativa, ha affermato

che “una reintegrazione professionale in un mestiere che esclude sforzi a

livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità lavorativa parziale o

tot.” (doc. AI 112-3). Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente il

certificato del medesimo dr. med. __________ del 16 novembre 2015 dove il

curante descrive la situazione già nota ed afferma che l’assicurato è “inabile

al suo lavoro (carrozziere) da quasi 4 anni”, senza prendere posizione sul

grado di capacità lavorativa in attività leggere. I certificati medici di

inabilità lavorativa totale, prodotti nelle more processuali, si esauriscono

anch’essi in una mera costatazione dell’impossibilità per il ricorrente a

riprendere l’attività (cfr. ad esempio doc. S e Z).

Quanto al referto del 29

gennaio 2016 del dr. med. __________, contiene una descrizione di quanto

accaduto, degli esami necessari per eventualmente procedere con la protetizzazione

del ginocchio e la conferma che l’interessato non può svolgere da ormai 4 anni

la precedente attività, riprendendo in sostanza le affermazioni del dr. med. __________

(doc. V). Non apporta invece particolari elementi di novità medica oggettiva.

Neppure lo scritto del 17

settembre 2015 del medesimo ricorrente e sottoscritto anche dal curante può

mettere in dubbio la valutazione peritale. La circostanza che l’interessato è

affetto da importanti alterazioni degenerative o che sente forti dolori al

ginocchio sia di giorno che di notte è già stato preso in considerazione dal

perito (cfr. doc. AI 99-3: “Movimenti di rotazione descritti come dolenti a

livello del ginocchio dx”; doc. AI 99-4: “Prove meniscali leggermente

dolenti d.d.p. per quanto concerne compartimento mediale”; doc. AI 99-5: “[…]

L’assicurato lamenta per contro la persistenza di dolori continui al ginocchio

dx, presenti anche a riposo, con limitazione del perimetro di marcia a meno di

30 minuti e difficoltà nel salire/scendere le scale […]”; doc. AI 99-6: “[…]

la patologia degenerativa del ginocchio dx […] ”). La circostanza che

l’interessato intende procedere con un impianto di protesi al ginocchio,

questione nota al perito (doc. AI 99-2: “ […] L’assicurato afferma che non

vi è nulla di nuovo e che secondo il Dr. __________ non si può fare niente,

solo la protesi […]” può invece comportare semmai un’incapacità lavorativa

di 3 mesi circa dopo l’intervento (cfr. doc. XVIII/1). Trattandosi tuttavia di

una circostanza successiva all’emissione della decisione impugnata, essa non

potrebbe comunque essere presa in considerazione nell’ambito della presente

procedura. Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 2 giugno 2015,

ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366

consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

Per

lo stesso motivo non può essere preso in considerazione un eventuale

peggioramento dello stato di salute del ricorrente avvenuto dopo il 2 giugno

2015 e che deve semmai essere oggetto di una nuova procedura.

A

questo proposito, il ricorrente il 7 gennaio 2016 (doc. XIV) rileva che nel

referto del 16 novembre 2015 figura che il dr. med. __________ ha evidenziato

un “peggioramento dei sintomi” (doc. R). Tuttavia, da un’attenta lettura

del certificato, emerge che ciò è avvenuto prima degli interventi del dr. med. __________

il 18 giugno 2013 ed il 4 febbraio 2014 (doc. AI 66-7 e 66-12). Infatti, il

curante afferma:

" (…)

Si tratta di un caso abbastanza complesso il quale è

iniziato nel 2011 con una distorsione del ginocchio destro operato in seguito

da __________ per una lesione meniscale. Da parte mia nuova artroscopia per

un peggioramento dei sintomi dove viene diagnosticata una condropatia

del compartimento femoro tibiale. Segue un intervento da parte di __________

con un’osteotomia di valgizzazione la quale ha dato un risultato poco

soddisfacente e il decorso post-operatorio è poi stato complicato da

un’infezione con rimozione della placca (…)” (doc. R, sottolineature del

redattore)

All’UAI non può neppure essere

rimproverato di non aver eseguito i necessari accertamenti presso il medico

curante. In seguito alle osservazioni del ricorrente del 13 marzo 2015 (doc. AI

106-1), del 10 aprile 2015 (doc. AI 107-1) e del 29 aprile 2015 dove

l’insorgente ha indicato di essere stato sottoposto ad una RM presso il dr.

med. __________ ed ha rilevato la possibilità di dover effettuare un impianto

di protesi (doc. AI 110-1), l’amministrazione ha infatti interpellato il

medesimo specialista, chiedendogli pure di pronunciarsi sulla visita eseguita

il 28 aprile 2015 (doc. AI 111/2 e 112/2), il quale, come già indicato, il 28

maggio 2015 ha ritenuto che “una reintegrazione professionale in un mestiere

che esclude sforzi a livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità

lavorativa parziale o tot.” (doc. AI 112-3). Quanto alla circostanza che

l’UAI non ha chiesto la RM eseguita il 28 aprile 2015 al dr. med. __________,

va evidenziato che spetta in primo luogo al ricorrente produrre gli atti medici

che ritiene necessari per comprovare le sue affermazioni. Infatti il principio inquisitorio non dispensa le parti dal loro obbligo di

collaborare all'accertamento dei fatti (sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013,

consid. 4.2; DTF 120 V 357 consid. 1a pag. 360). L'obbligo per le parti di

collaborare all'accertamento dei fatti determinanti può essere preteso nella

misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. sentenza 9C_52/2013

del 12 aprile 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_137/2007 del 21 aprile 2008

consid. 4.1, in RtiD II-2008 pag. 292 con riferimenti)

In concreto, lo stesso

assicurato, rappresentato da un legale e reso attento circa i suoi obblighi

procedurali anche in sede di risposta dall’UAI (doc. IV), nelle more

processuali non ha prodotto la citata RM, malgrado abbia trasmesso al Tribunale

numerosa documentazione medica, dello stesso dr. med. __________, anche in

maniera spontanea e senza esserne richiesto (cfr. doc. X). Non va del resto

dimenticato che il dr. med. __________, che ha visitato l’insorgente il 27

gennaio 2016, ha evidenziato che “le radiografie del ginocchio destro

mostrano un grado moderato di gonartrosi” (doc. V), ossia uno stato di

salute già conosciuto (cfr. perizia doc. AI 99-4).

Non spetta di conseguenza a

questo Tribunale, o all’UAI, che in sede di risposta ha prodotto l’intero

incarto come richiesto dall’insorgente (doc. I), chiedere documentazione che lo

stesso insorgente sarebbe stato in grado di produrre senza alcuna difficoltà. Del

resto, come visto in precedenza, gli ulteriori atti medici prodotti nelle more

processuali non fanno stato di una modifica dello stato di salute rispetto a

quanto accertato in sede peritale.

Va ancora qui rammentato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da

effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

Considerandi

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Questo

Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente dal mese di gennaio 2015 è

completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente al suo stato

di salute, come confermato anche dai medici SMR, dr. med. __________ ed __________

(cfr. anche la sentenza 32.2012.7 del 26 febbraio 2012, il cui ricorso

al TF è stato dichiarato inammissibile [sentenza 9C_279/2012 del 22 maggio

2012], relativa ad un caso di un assicurato che aveva subito la rottura del

menisco del ginocchio destro cadendo dalle scale e che è stato ritenuto

completamente abile al lavoro in attività leggera “per quanto riguarda il

sollevamento/trasporto di carichi, da svolgere in posizione prevalentemente

seduta e in cui non debba spostarsi per oltre 50 metri oppure su terreno

accidentato”).

A

questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della

persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di

competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Visto quanto sopra, sulla base delle

affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre

l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278

consid. 2b), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28,

consid. 4a), è da ritenere dimostrato secondo il principio della

verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali

che l’insorgente è capace al lavoro al 100% in attività leggere adeguate al suo

stato di salute dal 1° gennaio 2015.

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto

corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto

di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.

Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,

consid. 4.7).

2.7

L’insorgente

non contesta il calcolo del grado d’invalidità. Questo TCA lo esaminerà

comunque qui di seguito.

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza

l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato,

di fr. 56'301 aggiornato al 2013 (cfr. anche doc. AI 7-3 dove viene riportato,

per il 2011, un reddito di fr. 55'445), che nel 2015, anno di soppressione

della rendita, ammonta a fr. 56’978 (2014: + 0,8%; 2015: + 0.4%).

2.8

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a

pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687 (Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'394 (Fr. 63'687

: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa

(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza

della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido dell’8%, ossia una

percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 (cfr. anche la sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 dove il TF

al consid. 4.6 ha ribadito che “l’applicazione di tassi più frazionati si

rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria”; per una critica all’operato dell’amministrazione che si

ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28

del 9 novembre 2015, consid. 2.8).

In

concreto va di conseguenza applicata una riduzione del 10%.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 56’978 con quello da invalido di fr. 66’394, ridotto del 10% a

fr. 59’755, si ottiene un grado d’invalidità dello 0%, che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Ne segue che il ricorso

deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato

un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004

nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

2.10

In concreto dagli atti emerge

che il ricorrente si trova in assistenza (doc. O).

Tuttavia, il requisito

della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti

i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, al patrocinatore doveva apparire evidente che il

rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive

di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio

2016, consid. 2.9). D’altro canto va evidenziato come i certificati medici che

attestano il preteso peggioramento delle condizioni di salute sono successivi

alla decisione e alla sua impugnativa (vedi consid. 1.6. e 1.7 precedenti).

In queste condizioni, non

essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti