32.2015.112
Conferma della soppressione della rendita AI in seguito al miglioramento dello stato di salute
6 giugno 2016Italiano48 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.112
cs
Lugano
6 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In seguito ad un infortunio
subito il 30 gennaio 2011 (distorsione del ginocchio e caviglia destri), con
decisione del 13 giugno 2014 l’UAI ha messo RI 1, nato nel 1971, da ultimo carrozziere/battilamiera,
al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2012, rilevando che “quando
l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta a permettere una valutazione
approfondita e conclusiva della fattispecie (cf. STFA 20.11.2008 in re J,9C_342/2008)”,
sarebbe stata avviata una procedura di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(doc. D).
1.2. Nel corso del mese di agosto
2014 l’amministrazione ha dato avvio alla prospettata revisione della prestazione
e, dopo aver fatto allestire una perizia ad opera del dr. med. __________, FMH
reumatologia, con decisione del 2 giugno 2015 (doc. A), preavvisata dal
progetto del 4 marzo 2015 (doc. AI 105-1), l’UAI, accertata una completa capacità
al lavoro in attività semplici e ripetitive dal 1° gennaio 2015, effettuato
l’abituale raffronto dei redditi, ha soppresso la rendita d’invalidità.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto il 2 luglio 2015 al TCA contro la predetta decisione,
chiedendone l’annullamento ed il rinvio all’UAI dell’incarto per il riesame e
l’approfondimento dell’intera fattispecie. Contestualmente ha domandato di
essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, il ricorrente ha contestato la
decisione impugnata, rilevando di essere tuttora in cura presso il dr. med. __________
che ha ventilato l’ipotesi di un intervento per una protesi al ginocchio senza
garanzie di guarigione. L’insorgente evidenzia che l’UAI ha interpellato il
curante, ma che il dr. med. __________ non avrebbe trasmesso tutta la
documentazione. Inoltre, se si dovesse sottoporre all’intervento, la sua
incapacità lavorativa sarebbe completa, per cui non è ancora possibile considerare
stabile il suo stato di salute. Il suo caso non sarebbe stato approfondito e
non si sarebbero soppesati nella giusta misura le visite, i controlli, le cure
e l’eventuale intervento. Il ricorrente sostiene infine che occorre richiamare
la RM del 29 aprile 2015 cui si è sottoposto, chiedere una relazione
dettagliata al dr. med. __________ e valutare la capacità lavorativa dopo il
prospettato intervento.
1.4. Con risposta del 21 luglio
2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso. L’amministrazione rileva in
particolare che già con l’inoltro delle osservazioni al progetto di decisione, alla
lettura degli scritti dell’insorgente, ha chiesto al curante, dr. med. __________,
di compilare un rapporto medico, da cui non emergono elementi per scostarsi
dalla perizia del dr. med. __________ (doc. IV). Circa la RM cui si sarebbe
sottoposto il ricorrente, l’UAI ritiene che spetta all’interessato produrla in
ossequio al suo obbligo di collaborare.
1.5. L’8 ottobre 2015 l’insorgente
ha prodotto una lettera trasmessa all’UAI e sottoscritta dal dr. med. __________
(doc. VI). Chiamato ad esprimersi in merito l’UAI si è riconfermato nelle sue
conclusioni (doc. VIII).
1.6. Il 24 novembre 2015
l’insorgente ha trasmesso un certificato del dr. med. __________ del 16
novembre 2015, unitamente alle attestazioni di inabilità lavorativa continua
(doc. X). L’amministrazione, dopo aver sottoposto i documenti al medico SMR,
dr. med. __________, si è riconfermata nella sua presa di posizione (doc. XII),
mentre il 7 gennaio 2016 l’insorgente ha contestato le osservazioni dell’UAI,
rilevando un peggioramento dei sintomi e la necessità di essere visitato dal
dr. med. __________ (doc. XIV).
1.7. Con scritto del 15 febbraio
2016 l’insorgente ha rilevato che il 18 febbraio 2016 sarebbe stato sottoposto
ad una artroscopia per verificare le eventuali allergie alla protesi, avendo
deciso di procedere con l’intervento ed ha prodotto, tra l’altro, una presa di
posizione del dr. med. __________ (doc. XVI).
1.8. Il 26 febbraio 2016 l’UAI ha trasmesso
ulteriori osservazioni del medico SMR, dr. med. __________, ed ha ribadito la
richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVIII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.3. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
2.4. Secondo la giurisprudenza
(cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
In concreto si tratta
della decisione del 13 giugno 2014 (doc. AI 85-1), che si è fondata sulla
perizia reumatologica del 17 marzo 2014 del dr. med. __________, specialista
FMH reumatologia e medicina interna, il quale, posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonartrosi mediale ginocchio destro
su/con trauma distorsivo il 30 gennaio 2011, artroscopia diagnostica e
meniscectomia parziale mediale per lesione radiale del corno posteriore il
04.03.2011, intervento di artroscopia con rimozione di lesione meniscale al
ginocchio destro il 05.12.2011, artrotomia diagnostica + microfratture +
osteotomia valgizzante il 18.06.2013, intervento di rimozione dei mezzi di
sintesi ed esame culturale per infetto tessuti molli e sospetta infezione della
tibia il 04.02.2014, ipotrofia muscolare coscia destra e la diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico di gonalgie
mediali a sinistra, ipertensione arteriosa trattata e pregressa nefrolitiasi,
ha concluso per una totale inabilità lavorativa (doc. AI 66), rilevando
comunque che si tratta di una “situazione attualmente non stabilizzata”
(doc. AI 66-9) e che “riguardo alla valutazione della capacità lavorativa
nella sua professione abituale o in attività adatta, così come di eventuali
misure di reinserimento professionale è necessaria una rivalutazione una volta
sanato l’infetto alla gamba destra, dunque probabilmente fra 3-6 mesi”
(doc. AI 66-11).
Nel corso del mese di
agosto 2014 l’Ufficio AI ha dato avvio alla procedura di revisione e, con lo
scopo di accertare in maniera approfondita l’evoluzione dello stato di salute
dell’assicurato, ha fatto esperire una nuova perizia reumatologica ad opera del
dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna.
Nel referto del 23 gennaio
2015, allestito in seguito alla visita del 13 gennaio 2015, lo specialista,
posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonartrosi
mediale ginocchio destro su/con trauma distorsivo il 30 gennaio 2011,
artroscopia diagnostica e meniscectomia parziale mediale per lesione radiale del
corno posteriore il 04.03.2011, artroscopia con rimozione di lesione meniscale
al ginocchio destro il 05.12.2011, artrotomia diagnostica + microfratture +
osteotomia valgizzante della tibia il 18.06.2013, intervento di rimozione dei
mezzi di sintesi per infetto il 04.02.2014 e la diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico di gonalgie a sinistra,
ipertensione arteriosa trattata, pregressa nefrolitiasi e obesità, accertato
che “la situazione può essere senz’altro considerata ora stabilizzata”
(doc. AI 99-6), ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro
in un’attività leggera o media, prevalentemente sedentaria o comunque variata,
nel quadro dei limiti funzionali descritti nel referto a partire dal 1° gennaio
2015 (doc. AI 99-8).
Nella perizia il dr. med __________
ha così descritto la situazione:
" (…)
Dopo l’intervento di rimozione del materiale di
osteosintesi del 04.02.2014 il paz. è stato trattato con antibiotici per circa
2 mesi, periodo durante il quale riferisce di aver dovuto usare le stampelle.
La problematica infettiva risulta essere stata
sanata definitivamente. L’assicurato lamenta per contro la persistenza di
dolori continui al ginocchio dx., presenti anche a riposo, con limitazione del
perimetro di marcia a meno di 30 minuti e difficoltà nel salire/scendere le
scale, ciò che deve fare con l’ausilio del corrimano. Dolori sono d’altronde
descritti anche al ginocchio sx, seppure meno intensi.
In fase postoperatoria l’assicurato ha beneficiato
di alcuni trattamenti fisioterapici. Negli ultimi mesi la terapia è limitata
alla presa di Paracetamolo e frequentazione della piscina in ragione di una
volta la settimana.
Dal lato obiettivo le ginocchia sono calme, senza
versamento articolare né cisti di baker né segni flogistici. La mobilità è
soddisfacente, leggermente limitata a dx per la flessione (distanza
tallone-natica: 10 cm a dx, 5 cm a sx). Le prove meniscali sono descritte come
leggermente dolenti dal lato mediale d.d.p. Per quanto riguarda il trofismo
muscolare della coscia dx, rispetto ad un anno fa vi è stato un certo recupero
della muscolare quadricipitale distale, con perimetro aumentato di 3 cm
rispetto ad allora. Ciò nonostante le corconferenze della coscia dx rimangono
inferiori rispetto a sx di circa 3 cm. Per quanto riguarda la funzionalità,
l’assicurato cammina normalmente in piano, senza zoppia.
Ricordo che in occasione dell’ultimo intervento
artroscopico del ginocchio dx del 05.12.2011 erano state evidenziate delle
lesioni condrali di IV° grado a carico del condilo femorale mediale. Non vi
erano per contro lesioni del compartimento laterale né lesioni cartilaginee
significative a livello del compartimento femoropatellare.
Le algie del paz. non mostrano una localizzazione
specifica, sono descritte in modo diffuso a tutta la parte anteriore del
ginocchio. Inoltre non è spiegabile il carattere costante dei dolori, in
particolare a riposo. Per una parte dei disturbi lamentati da parte
dell’assicurato non vi è dunque una chiara obbiettività. A carico del ginocchio
sx e della spalla dx non risultano reperti obiettivi.” (doc. AI 99-5/6)
Il 23 marzo 2015 il dr.
med. __________, FMH chirurgia ortopedica, curante dell’insorgente, nel
rapporto medico allestito per l’UAI, ha tra l’altro evidenziato che “una
reintegrazione professionale in un mestiere che esclude sforzi a livello del
ginocchio potrebbe portare a una capacità lavorativa parziale o tot.” (doc.
AI 112-3).
Il 1° giugno 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le conclusioni peritali (doc. AI
114-1).
L’8 ottobre 2015, oltre a
produrre, generici, certificati di inabilità lavorativa al 100% emessi, il 23
aprile 2015, il 28 aprile 2015 ed il 15 settembre 2015, dal dr. med. __________
(doc. Q), l’insorgente ha prodotto una lettera del 17 settembre 2015,
sottoscritta anche dal medesimo dr. med. __________ in cui afferma di “aver
subito a inizio settembre una infiltrazione effettuata dal radiologo della
Clinica __________ il quale dopo l’intervento mi comunicava apertamente che il
mio ginocchio era praticamente distrutto. Da cui i continui forti dolori sia di
giorno che di notte. Passo infatti quest’ultime in bianco. In data 15 u.s. sono
stato convocato dal dott. __________ il quale mi confermava la presenza di
importanti alterazioni degenerative. A questo punto le alternative sono due:
tenermi i forti persistenti dolori o rischiare senza alcuna garanzia
l’intervento di impiantazione di una protesi ciò che equivarrebbe a dovermi
trovare in carrozzella senza una garanzia che i dolori passerebbero. Comunque
il dott. __________, chirurgo ortopedico, nel frattempo mi ha inviato dal dott.
__________ per un controllo se sussistono allergie al metallo che compone la
protesi. Il test della durata di ca. una settimana inizieranno il prossimo 21
settembre. Dal momento che oltre all’articolazione del ginocchio pure l’osso
della gamba è “friabile” la decisione di un intervento è alquanto pesante dato
la mia ancor giovane età. Dagli allegati certificati medici evincesi la ancora
mia inabilità lavorativa (…)” (doc. P).
Il 13 ottobre 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che dalla documentazione medica
presentata non risulta una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto
alla valutazione peritale e che rimane quindi l’esigibilità come da perizia del
dr. med. __________ (doc. VIII/1).
Il 16 novembre 2015 il dr.
med. __________ ha scritto al dr. med. __________, chirurgia ortopedica FMH,
chiedendo di convocare l’insorgente per un caso abbastanza complesso iniziato
nel 2011 con una distorsione del ginocchio destro operato dal dr. med. __________
per una lesione meniscale. “Da parte mia nuova artroscopia per un
peggioramento dei sintomi dove viene diagnosticata una condropatia del
compartimento femoro-tibiale. Segue un intervento da parte di __________ con
un’osteotomia di valgizzazione la quale ha dato un risultato poco soddisfacente
e il decorso post-operatorio è poi stato complicato da un’infezione con
rimozione precoce della placca. Test allergici per i metalli sono rimasti
negativi (…) Adesso si tratta di decidere in questo paziente, inabile al suo
lavoro (carrozziere) da quasi 4 anni, che strada prendere, lui personalmente è
deciso a farsi rioperare io invece un po’ meno, si parla di una protesi totale
del ginocchio” (doc. R).
Il 30 novembre 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che lo scritto del dr. med. __________
descrive una situazione ben nota e non risulta una sostanziale modifica
rispetto al momento della perizia reumatologica (doc. XII).
Il 15 febbraio 2016 il
ricorrente ha prodotto ulteriori certificati medici generici del dr. med. __________
che attestano una completa incapacità al lavoro (doc. Z), nonché un referto del
dr. med. __________, specialista FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, che,
visitato il ricorrente in data 27 gennaio 2016 e posta la diagnosi di gonalgia
cronica del ginocchio destro su gonartrosi a destra, ha affermato:
" (…)
Anamnesi
Trattasi di paziente inviato dal Dr. __________ per
rivalutazione, vittima di un trauma distorsivo occorso nel 2011 a seguito del
quale ha eseguito plurimi interventi tra cui una osteotomia di valgizzazione
presso il Dr. __________ a __________ esitata poi in una riferita infezione dei
mezzi di sintesi che ha necessitato la loro asportazione precoce, ad oggi non
abbiamo la documentazione relativa e ci riserviamo per tanto di domandare tale
documentazione alla Clinica __________ per meglio approfondire la problematica.
In via collaterale il paziente ha eseguito anche dei
test allergologici presso la consultazione del Dr. __________ che non riferisce
allergie a metalli o ad altre sostanze. Il paziente attualmente è inabile al
lavoro al 100% da circa 4 anni per le importanti algie del ginocchio.
Stato locale
Cute normotrofica, non arrossata, senza segni
d’infezione con cicatrice blanda.
Ginocchio destro lievemente tumefatto, lieve
ipotrofia del quadricipite a destra, piccolo versamento pre-patellare, non
ballottamento, ginocchio stabile in stress varo/valgo, dolore alla palpazione
in sede di cicatrice localizzata al margine mediale tibiale, dolore ai massimi
gradi di flessione, in rotazione esterna ed interna, cassetto negativo.
Le radiografie del ginocchio destro in carico
mostrano un grado moderato di gonartrosi.
Procedere (vidit + dixit Dr. __________)
Non essendovi allo stato attuale documentazione
relativa all’infezione anamnestica dei mezzi di sintesi ci riserviamo di
recuperare la documentazione relativa presso la Clinica __________ e prevediamo
l’esecuzione di un’artroscopia in regime ambulatoriale senza la
somministrazione di antibiotico preoperatorio per eseguire prelievi
microbiologici ad escludere un low grade infection dell’articolazione,
prevediamo inoltre un’ulteriore valutazione allergologica per meglio
approfondire eventuali allergie ai metalli protesici di nostro uso (DePuy)
presso il Dr. __________ nell’eventualità di procedere in seconda istanza ad
una protetizzazione del ginocchio.
L’intervento d’artroscopia sarà programmato verso la
seconda metà di febbraio in regime ambulatoriale, per la quale il paziente ha
firmato il consenso informato.” (doc. V)
Il
18 febbraio 2016 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che “dall’attuale
documentazione non risulta una oggettivabile modifica dello stato di salute
dell’assicurato. Chiaramente un impianto di protesi al ginocchio comporterebbe
una IL di circa 3 mesi. In assenza di modifiche dello stato oggettivo rimane
valida la valutazione peritale Dr. __________ che, ricordo, ha ritenuto
l’attività precedente non adatta al danno alla salute” (doc. XVIII).
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì
il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti
deve confermare l’operato dell’UAI che, basandosi sulla perizia del 23 gennaio
2015 del dr. med. __________ e sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________
ed __________, i quali a loro volta si sono fondati sulla documentazione
acquisita in sede amministrativa e prodotta dal ricorrente nelle more
processuali, ha stabilito che l’insorgente è capace al lavoro in un’attività
adatta e confacente al suo stato di salute in maniera completa e con le
limitazioni descritte nella perizia del 23 gennaio 2015.
Quest’ultima valutazione è
da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede. Il perito si è
espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato
la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti
dalla visita effettuata il 13 gennaio 2015.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
Il perito ha in
particolare esaminato attentamente l’evolversi dello stato di salute
dell’assicurato rispetto alla precedente valutazione da lui stesso effettuata
il 14 febbraio 2014 (referto del 17 marzo 2014, doc. AI 66) ed ha potuto
accertare un miglioramento dello stato di salute in particolare per quanto
concerne la possibilità di svolgere un’attività leggera e confacente al suo
stato di salute. A questo proposito va rammentato che nel preciso caso di
specie non è rilevante stabilire con certezza il grado della capacità
lavorativa nella precedente attività di battilamiera/carrozziere che il perito
ha stabilito essere inferiore al 50% (doc. AI 99-7), mentre il dr. med. __________
ha fissato nello 0% (cfr. i vari attestati prodotti nelle more processuali).
Infatti, ricordato l’obbligo di ridurre il danno, determinante nel caso di
specie, alla luce dell’esito del raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.7 e
2.8), è la capacità lavorativa in attività leggera.
A questo proposito i
certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________ non sono atti a
sovvertire le convincenti conclusioni peritali. Gli specialisti non si
esprimono infatti sulla capacità lavorativa del ricorrente in attività semplici
e ripetitive ma si limitano a descrivere una situazione sostanzialmente già
nota e presa in considerazione nel referto del 23 gennaio 2015. In particolare,
lo stesso curante, interpellato dall’UAI in sede amministrativa, ha affermato
che “una reintegrazione professionale in un mestiere che esclude sforzi a
livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità lavorativa parziale o
tot.” (doc. AI 112-3). Non può neppure essere d’aiuto al ricorrente il
certificato del medesimo dr. med. __________ del 16 novembre 2015 dove il
curante descrive la situazione già nota ed afferma che l’assicurato è “inabile
al suo lavoro (carrozziere) da quasi 4 anni”, senza prendere posizione sul
grado di capacità lavorativa in attività leggere. I certificati medici di
inabilità lavorativa totale, prodotti nelle more processuali, si esauriscono
anch’essi in una mera costatazione dell’impossibilità per il ricorrente a
riprendere l’attività (cfr. ad esempio doc. S e Z).
Quanto al referto del 29
gennaio 2016 del dr. med. __________, contiene una descrizione di quanto
accaduto, degli esami necessari per eventualmente procedere con la protetizzazione
del ginocchio e la conferma che l’interessato non può svolgere da ormai 4 anni
la precedente attività, riprendendo in sostanza le affermazioni del dr. med. __________
(doc. V). Non apporta invece particolari elementi di novità medica oggettiva.
Neppure lo scritto del 17
settembre 2015 del medesimo ricorrente e sottoscritto anche dal curante può
mettere in dubbio la valutazione peritale. La circostanza che l’interessato è
affetto da importanti alterazioni degenerative o che sente forti dolori al
ginocchio sia di giorno che di notte è già stato preso in considerazione dal
perito (cfr. doc. AI 99-3: “Movimenti di rotazione descritti come dolenti a
livello del ginocchio dx”; doc. AI 99-4: “Prove meniscali leggermente
dolenti d.d.p. per quanto concerne compartimento mediale”; doc. AI 99-5: “[…]
L’assicurato lamenta per contro la persistenza di dolori continui al ginocchio
dx, presenti anche a riposo, con limitazione del perimetro di marcia a meno di
30 minuti e difficoltà nel salire/scendere le scale […]”; doc. AI 99-6: “[…]
la patologia degenerativa del ginocchio dx […] ”). La circostanza che
l’interessato intende procedere con un impianto di protesi al ginocchio,
questione nota al perito (doc. AI 99-2: “ […] L’assicurato afferma che non
vi è nulla di nuovo e che secondo il Dr. __________ non si può fare niente,
solo la protesi […]” può invece comportare semmai un’incapacità lavorativa
di 3 mesi circa dopo l’intervento (cfr. doc. XVIII/1). Trattandosi tuttavia di
una circostanza successiva all’emissione della decisione impugnata, essa non
potrebbe comunque essere presa in considerazione nell’ambito della presente
procedura. Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 2 giugno 2015,
ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366
consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
Per
lo stesso motivo non può essere preso in considerazione un eventuale
peggioramento dello stato di salute del ricorrente avvenuto dopo il 2 giugno
2015 e che deve semmai essere oggetto di una nuova procedura.
A
questo proposito, il ricorrente il 7 gennaio 2016 (doc. XIV) rileva che nel
referto del 16 novembre 2015 figura che il dr. med. __________ ha evidenziato
un “peggioramento dei sintomi” (doc. R). Tuttavia, da un’attenta lettura
del certificato, emerge che ciò è avvenuto prima degli interventi del dr. med. __________
il 18 giugno 2013 ed il 4 febbraio 2014 (doc. AI 66-7 e 66-12). Infatti, il
curante afferma:
" (…)
Si tratta di un caso abbastanza complesso il quale è
iniziato nel 2011 con una distorsione del ginocchio destro operato in seguito
da __________ per una lesione meniscale. Da parte mia nuova artroscopia per
un peggioramento dei sintomi dove viene diagnosticata una condropatia
del compartimento femoro tibiale. Segue un intervento da parte di __________
con un’osteotomia di valgizzazione la quale ha dato un risultato poco
soddisfacente e il decorso post-operatorio è poi stato complicato da
un’infezione con rimozione della placca (…)” (doc. R, sottolineature del
redattore)
All’UAI non può neppure essere
rimproverato di non aver eseguito i necessari accertamenti presso il medico
curante. In seguito alle osservazioni del ricorrente del 13 marzo 2015 (doc. AI
106-1), del 10 aprile 2015 (doc. AI 107-1) e del 29 aprile 2015 dove
l’insorgente ha indicato di essere stato sottoposto ad una RM presso il dr.
med. __________ ed ha rilevato la possibilità di dover effettuare un impianto
di protesi (doc. AI 110-1), l’amministrazione ha infatti interpellato il
medesimo specialista, chiedendogli pure di pronunciarsi sulla visita eseguita
il 28 aprile 2015 (doc. AI 111/2 e 112/2), il quale, come già indicato, il 28
maggio 2015 ha ritenuto che “una reintegrazione professionale in un mestiere
che esclude sforzi a livello del ginocchio potrebbe portare a una capacità
lavorativa parziale o tot.” (doc. AI 112-3). Quanto alla circostanza che
l’UAI non ha chiesto la RM eseguita il 28 aprile 2015 al dr. med. __________,
va evidenziato che spetta in primo luogo al ricorrente produrre gli atti medici
che ritiene necessari per comprovare le sue affermazioni. Infatti il principio inquisitorio non dispensa le parti dal loro obbligo di
collaborare all'accertamento dei fatti (sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013,
consid. 4.2; DTF 120 V 357 consid. 1a pag. 360). L'obbligo per le parti di
collaborare all'accertamento dei fatti determinanti può essere preteso nella
misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. sentenza 9C_52/2013
del 12 aprile 2013, consid. 4.2; sentenza 9C_137/2007 del 21 aprile 2008
consid. 4.1, in RtiD II-2008 pag. 292 con riferimenti)
In concreto, lo stesso
assicurato, rappresentato da un legale e reso attento circa i suoi obblighi
procedurali anche in sede di risposta dall’UAI (doc. IV), nelle more
processuali non ha prodotto la citata RM, malgrado abbia trasmesso al Tribunale
numerosa documentazione medica, dello stesso dr. med. __________, anche in
maniera spontanea e senza esserne richiesto (cfr. doc. X). Non va del resto
dimenticato che il dr. med. __________, che ha visitato l’insorgente il 27
gennaio 2016, ha evidenziato che “le radiografie del ginocchio destro
mostrano un grado moderato di gonartrosi” (doc. V), ossia uno stato di
salute già conosciuto (cfr. perizia doc. AI 99-4).
Non spetta di conseguenza a
questo Tribunale, o all’UAI, che in sede di risposta ha prodotto l’intero
incarto come richiesto dall’insorgente (doc. I), chiedere documentazione che lo
stesso insorgente sarebbe stato in grado di produrre senza alcuna difficoltà. Del
resto, come visto in precedenza, gli ulteriori atti medici prodotti nelle more
processuali non fanno stato di una modifica dello stato di salute rispetto a
quanto accertato in sede peritale.
Va ancora qui rammentato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da
effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
Considerandi
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Questo
Tribunale deve pertanto concludere che l’insorgente dal mese di gennaio 2015 è
completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente al suo stato
di salute, come confermato anche dai medici SMR, dr. med. __________ ed __________
(cfr. anche la sentenza 32.2012.7 del 26 febbraio 2012, il cui ricorso
al TF è stato dichiarato inammissibile [sentenza 9C_279/2012 del 22 maggio
2012], relativa ad un caso di un assicurato che aveva subito la rottura del
menisco del ginocchio destro cadendo dalle scale e che è stato ritenuto
completamente abile al lavoro in attività leggera “per quanto riguarda il
sollevamento/trasporto di carichi, da svolgere in posizione prevalentemente
seduta e in cui non debba spostarsi per oltre 50 metri oppure su terreno
accidentato”).
A
questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della
persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di
competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Visto quanto sopra, sulla base delle
affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre
l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278
consid. 2b), se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28,
consid. 4a), è da ritenere dimostrato secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali
che l’insorgente è capace al lavoro al 100% in attività leggere adeguate al suo
stato di salute dal 1° gennaio 2015.
È peraltro utile segnalare
che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto
corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto
di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr.
Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003,
consid. 4.7).
2.7
L’insorgente
non contesta il calcolo del grado d’invalidità. Questo TCA lo esaminerà
comunque qui di seguito.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non contestato,
di fr. 56'301 aggiornato al 2013 (cfr. anche doc. AI 7-3 dove viene riportato,
per il 2011, un reddito di fr. 55'445), che nel 2015, anno di soppressione
della rendita, ammonta a fr. 56’978 (2014: + 0,8%; 2015: + 0.4%).
2.8
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a
pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2015 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr. 63'687 (Fr. 62'520.- : 101,8 x 103,7; cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20
febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2015
(cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.
88.
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'394 (Fr. 63'687
: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa
(STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza
della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto
l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata
più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi
generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali
non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli
organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare
apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126
V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido dell’8%, ossia una
percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 (cfr. anche la sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 dove il TF
al consid. 4.6 ha ribadito che “l’applicazione di tassi più frazionati si
rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria”; per una critica all’operato dell’amministrazione che si
ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28
del 9 novembre 2015, consid. 2.8).
In
concreto va di conseguenza applicata una riduzione del 10%.
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 56’978 con quello da invalido di fr. 66’394, ridotto del 10% a
fr. 59’755, si ottiene un grado d’invalidità dello 0%, che non dà diritto ad
alcuna rendita.
Ne segue che il ricorso
deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato
un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004
nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2).
2.10
In concreto dagli atti emerge
che il ricorrente si trova in assistenza (doc. O).
Tuttavia, il requisito
della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere
la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti
i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella
Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in
quello del Cantone Ticino, al patrocinatore doveva apparire evidente che il
rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive
di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio
2016, consid. 2.9). D’altro canto va evidenziato come i certificati medici che
attestano il preteso peggioramento delle condizioni di salute sono successivi
alla decisione e alla sua impugnativa (vedi consid. 1.6. e 1.7 precedenti).
In queste condizioni, non
essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza
giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti