32.2015.114
Rifiuto di una rendita invalidità ad un assicurato quasi sessantenne. Conferma della giurisprudenza sull'esigibilità del cambiamento di attività, della valutazione medica e del calcolo del grado d'inv
27 giugno 2016Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.114
cs
Lugano
27 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1954, da ultimo odontotecnico, il 2 dicembre 2013 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI in seguito ad un infortunio che ha provocato una frattura al
polso destro con complicazioni a livello delle falangi il 16 dicembre 2012
(doc. AI 27-7).
1.2. Con decisione informale del
28 maggio 2014 la __________ ha stabilito che i disturbi presentati non sono
più in relazione con l’infortunio del 16 dicembre 2012, ma sono da annunciare
all’assicuratore malattie, ed ha chiuso il caso per quanto concerne le
conseguenze dell’infortunio con effetto dal 2 giugno 2014 (doc. AI 44-1).
Ritenendo che l’infortunio ha peggiorato lo stato morboso preesistente,
accelerando il processo degenerativo e ritenendo non raggiunto lo status quo
sine, l’assicuratore malattie si è opposto alla decisione, chiedendo la
convocazione dell’assicurato presso un chirurgo specialista della mano (doc.
Cassa malati 9-1).
1.3. Dopo aver acquisito gli atti
medici rilevanti ed aver sottoposto l’assicurato ad una visita medica ad opera
del SMR, con decisione del 9 giugno 2015 (doc. AI 84-1 e seguenti), preavvisata
dal progetto del 3 novembre 2014 (doc. AI 54-1), l’UAI ha riconosciuto mezza
rendita d’invalidità dal 1° dicembre 2013 al 30 settembre 2014. Dal 1° ottobre
2014 la rendita è stata soppressa, essendo il grado d’invalidità del 27%.
1.4. RI 1, rappresentato dall’avv.
RI 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione chiedendo in via principale
di essere posto al beneficio di almeno mezza rendita AI a decorrere dal 18
febbraio 2013 ed in via subordinata di ritornare gli atti all’UAI per ulteriori
accertamenti (doc. I). Dopo aver riassunto la fattispecie, l’insorgente, rileva
che non è esigibile chiedergli, alla sua età (nato nel 1954), dopo 40 anni
presso il medesimo datore di lavoro, un cambiamento di professione e che
peraltro l’UAI si è limitato a ritenere che potrebbe svolgere numerose
attività, senza tuttavia enumerarle. Egli evidenzia inoltre che le recenti
vicissitudini e lo spettro dell’assistenza lo conducono sull’orlo della
depressione, circostanza, quest’ultima, che non è neppure stata valutata
dall’UAI. Il ricorrente contesta poi il raffronto dei redditi eseguito
dall’amministrazione, segnatamente ritenendo inadeguata la riduzione del 13%
del reddito da invalido e ritenendo più corretta una riduzione di almeno il
30%.
Circa l’aspetto medico
l’insorgente evidenzia che lo stesso medico SMR ha sottolineato che il decorso
della situazione medica e patologica è poco favorevole nel medio/breve tempo
per il completo recupero e non esistono neppure terapie che migliorerebbero o
manterrebbero la capacità lavorativa. La sua situazione non potrà di
conseguenza che peggiorare. Nelle sue ricerche di lavoro ha sempre ottenuto
risposte negative sia a causa del suo stato di salute che delle sue limitate
competenze nell’ambito dell’attività di odontotecnico svolta negli ultimi 39 anni.
A questo proposito il ricorrente rileva poi che la decisione è arbitraria anche
per quanto concerne la reintegrabilità, avendo esercitato la medesima
professione per anni. L’attività di rappresentante presso una ditta che vende
prodotti o macchine legate all’odontoiatria, come suggerito dal consulente, non
sarebbe invece esigibile, non avendola mai svolta. L’UAI non ha del resto mai
indicato quali sarebbero le numerose altre attività che l’insorgente potrebbe esercitare.
Per quanto concerne il principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’insorgente
sostiene che dovrebbe essergli applicato in modo restrittivo, avendo sempre
svolto la medesima attività e tenendo conto del fatto che sta facendo il
possibile per reperire una nuova professione ma che nessuno è disposto ad
assumerlo. Inoltre all’interessato mancano pochi anni al pensionamento, ciò che
lo rende ancor meno appetibile sul mercato del lavoro. L’insorgente chiede
infine di assumere quali prove i documenti, una perizia sul suo stato di salute
e sulle sue capacità a svolgere altre attività lavorative ritenute tutte le
circostanze del caso concreto, i documenti dall’Ufficio AI, nonché il suo interrogatorio
e la sua deposizione.
1.5. Con risposta del 22 luglio
2015 l’UAI ha chiesto al Tribunale di valutare se vi siano o meno gli estremi
per una “reformatio in peius”. Infatti il calcolo eseguito per
riconoscere il diritto a mezza rendita sarebbe errato (doc. IV).
1.6. Con replica del 21 agosto
2015 (doc. VI) l’insorgente ribadisce le sue motivazioni, solleva una
violazione del suo diritto di essere sentito poiché l’amministrazione sarebbe
in possesso di documenti non sottopostigli e cita alcune sentenze federali a
comprova che alla sua età non potrebbe più essere reintegrato nel mondo del
lavoro (9C_578/2009 del 29 dicembre 2009;9C_651/2008 del 9 ottobre 2009 e
9C_612/2007 del 14 luglio 2008). Infine chiede nuovamente l’allestimento di una
perizia, richiama i documenti dall’UAI e chiede di essere sentito.
1.7. Il 31 agosto 2016
l’insorgente ha ribadito le richiesta di assunzione di prove (doc. VIII).
1.8. Il 3 settembre 2015 l’UAI ha
prodotto ulteriori osservazioni, rilevando di aver trasmesso l’intero incarto
AI al ricorrente il 14 novembre 2014, sottolineando che le conclusioni del SIP
del 7 gennaio 2015 e quelle del medico SMR sono integralmente riportate nella
decisione impugnata e, per evitare anche una seppure lieve violazione del
diritto di essere sentito, ha prodotto nuovamente copia in allegato del parere
del consulente in integrazione (doc. X). Nel merito l’amministrazione evidenzia
che la giurisprudenza citata dal ricorrente concerne i lavoratori indipendenti
per i quali non era esigibile una riconversione in attività dipendente. Nella
sentenza 9C_651/2008 del 9 ottobre 2009 il TF ha invece stabilito che
l’assicurato, di 60 anni al momento dell’emanazione della decisione impugnata,
non aveva raggiunto la soglia a partire dalla quale la giurisprudenza considera
generalmente che non esiste più possibilità realistica di valorizzazione della
capacità lavorativa residua nel mercato del lavoro supposto in equilibrio.
L’UAI conferma la richiesta di esaminare una possibile “reformatio in peius”.
1.9. Con scritto del 1° giugno
2016 il ricorrente ha chiesto di volergli comunicare la tempistica prevista per
l’evasione del ricorso, rispettivamente per l’assunzione delle prove (doc.
XII).
1.10. Il 2 giugno 2016 il Giudice
delegato del TCA ha risposto al ricorrente, rilevando di avere, con atto
separato, interpellato l’ex datore di lavoro per ottenere alcuni chiarimenti
(doc. XIII), in particolare chiedendo:
" (…)
Dagli atti emerge che il 14 gennaio 2014 avete compilato il
questionario per il datore di lavoro all’attenzione dell’UAI. Alla domanda 2.10
avete in particolare indicato che da gennaio 2013 lo stipendio mensile lordo
corrispondente al rendimento di RI 1 sarebbe stato di fr. 3'800, mentre la
quota parte di stipendio sociale ammontava a fr. 1'917. Inoltre avete aggiunto
che “sulla base della nostra tariffa assicurativa calcoliamo una relazione
fatturato-salario 2.3 Attualmente la relazione fatturato-salario e a 1.55, cioè
0.75 in meno” (doc. AI 35-3, qui allegato).
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare quanto segue:
1. Fino a quando RI 1 ha lavorato presso di voi?
2. Quale salario
lordo (mensile) ha percepito effettivamente RI 1 da gennaio 2013 per il lavoro
effettivamente svolto (escluse indennità per perdita di guadagno od altre
rendite)?
4. Da gennaio 2013 RI
1 lavorava al 50% o in altra percentuale?
5. Per quale motivo
se RI 1 era incapace al lavoro al 50% avete indicato, dal 2013, un salario
corrispondente al rendimento di fr. 3'800 e non di fr. 2'858.50 (5'717 : 2)?
6. Vi chiediamo di
allegare l’ultimo contratto di lavoro in essere tra le parti e di precisare se
il salario, già prima del danno alla salute, veniva versato in funzione della
relazione “fatturato/salario” oppure se RI 1, prima del danno alla
salute, percepiva il salario mensile indipendentemente dal rapporto effettivo “fatturato/salario”.
In particolare RI 1 percepiva un salario fisso o in funzione della relazione “fatturato/salario”?”
(doc. XIV)
1.11. Con scritto del 9 giugno 2016
il datore di lavoro ha affermato:
" (…)
1. Il Signor RI 1
ha lavorato presso la nostra ditta fino al 31.12.2014, negli anni 2015-2016 ha
effettuato qualche ora di lavoro su chiamata.
2. A partire dal 18
febbraio 2013 il Signor RI 1 ha percepito un salario di CHF. 2'858.50 lordi
mensili.
3. Dal giorno 18
febbraio 2013 il Signor RI 1 ha lavorato al 50%.
4. Il Signor RI 1
non percepiva alcun salario in relazione al fatturato, ci scusiamo per l’errore
nella compilazione del formulario.” (doc. XV)
1.12. Le parti sono state chiamate a
presentare osservazioni scritte entro il 20 giugno 2016 (doc. XVI). Il 16
giugno 2016 l’UAI ha rilevato:
" (…) come
le risposte fornite dal datore di lavoro dell’assicurato, per il quale egli
svolge tuttora delle attività a ore, non possano essere soddisfacenti.
In particolare, non ha risposto al punto 5, ossia non ha precisato
il motivo per cui sul questionario del 14.01.2014 aveva indicato un salario
corrispondente al rendimento di CHF 3'800.- e un salario sociale di CHF
1'917.-, né per quale motivo egli avesse dato, spontaneamente, le informazioni
circa la relazione fatturato-salario (a 1.55 anziché 2.3) se l’assicurato non
era sottoposto a tale sistema di calcolo.
Si rileva che non è stata nemmeno fornita una copia del contratto
in essere tra le parti richiesta dal Tribunale. Lo scrivente Ufficio ritiene
che sarebbe auspicabile acquisire agli atti copia dei conteggi salario versati
all’assicurato dal febbraio 2013 al dicembre 2014.” (doc. XVII)
in ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una
violazione del diritto di essere sentito, rilevato che dalla risposta del 22
luglio 2015 emerge che vi sarebbero rapporti complementari redatti dai suoi
consulenti e dal servizio di integrazione professionale mai trasmessigli. Egli
chiede di poter prendere visione della documentazione mancante.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
In concreto non è
ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito. In primo luogo, il
14 novembre 2014, l’UAI, così richiesto, ha trasmesso all’avv. RA 1 l’intero
incarto AI masterizzato su CD (doc. AI 64-1). Successivamente, in seguito alle
osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, l’UAI ha acquisito le
prese di posizione del 7 gennaio 2015 del consulente in integrazione
professionale __________ (doc. 76-3) e del 24 febbraio 2015 del medico SMR, dr.
med. __________ (doc. AI 78-1), che, pur non essendo state trasmesse al
ricorrente, sono state riprese nella decisione impugnata (cfr. doc. AI 76-1/3: “contestazioni
legate alla valutazione della reintegrabilità” e “contestazioni legate
alla valutazione dal lato medico”). Il rapporto complementare del
consulente __________ del 7 gennaio 2015 è inoltre stato prodotto dall’UAI il 3
settembre 2015 (doc. X). Il Tribunale lo ha immediatamente trasmesso al
ricorrente il 4 settembre 2015 (doc. XI).
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In concreto il ricorrente,
nelle more processuali, ha nuovamente potuto prendere posizione sulle
affermazioni del consulente in integrazione professionale e su quanto affermato
dal medico SMR. Ciò che ha fatto segnatamente in sede ricorsuale e con la
replica (doc. I e VI).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio:
quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. In concreto l’UAI, dopo aver
acquisito gli atti della __________ relativi all’infortunio subito dall’insorgente
ha convocato l’assicurato presso il medico SMR, dr. med. __________, per una
visita, dalla quale è emerso che l’interessato è affetto da un’artrosi iniziale
carpo-metacarpale della mano destra e da deficit funzionale/algico alla mano
destra (dominante) in esiti di trauma contusivo (16.12.2012) con secondaria
frattura del radio distale di destra. Il medico SMR ha concluso che:
" (…)
Dalla visita odierna emerge un quadro clinico che indica
principalmente una difficoltà caratterizzata da algie e limitazioni funzionali
articolari nel contesto di una malattia degenerativa in fase iniziale che è
concausa con gli esiti di una frattura del radio distale della mano destra
dell’incapacità lavorativa. L’infortunio ha sostenuto ed evidenziato una
degenerazione artrosica preesistente ed il progressivo sviluppo (decorso
evincibile dalla documentazione agli atti) della malattia stessa. In atto
l’Assicurato ha difficoltà a mantenere un ritmo lavorativo completo a causa
dell’insorgenza ed incremento progressivo dei dolori (fino a VAS 8/10) dopo
sollecitazioni continue dettate dall’utilizzo necessario di strumenti di lavoro
quale trapani e frese per il confezionamento delle protesi dentarie, inoltre
anche la funzionalità articolare della mano viene progressivamente a limitarsi
con un peggioramento/esaurimento della forza e della capacità di presa.
Riguardo alle inabilità lavorative pregresse, si riconosce, sulla
base della documentazione in dossier, un’inabilità lavorativa completa (IL
100%) in attività abituale dal 16.12.2012 al 17.02.2013, ed una IL 50%, intesa
come riduzione d’orario, dal 18.02.2013 che continua, confermata anche dal
riscontro clinico/funzionale emerso dalla visita SMR del 20.08.2014. E’ quindi
verosimile che l’inabilità lavorativa in attività abituale osservata al 50% sia
tale dal 18.02.2013. In attività adeguata si ritiene l’Assicurato abile al 100%
(IL0%) nel rispetto dei limiti funzionali descritti, già dal 03.06.2014, data
di chiusura del caso da parte __________.” (doc. AI 47-5)
L’insorgente
sostiene che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito la questione,
segnatamente dal lato psichico. Le vicissitudini degli ultimi anni e la
prospettiva di finire in assistenza lo avrebbero portato sull’orlo della
depressione. Tuttavia, l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione
medica attestante patologie diverse da quelle accertate dal medico SMR o che
danno atto, tramite esami medici obiettivi, di incapacità lavorative maggiori
in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. In particolare non è
stata diagnosticata la presenza di una patologica psichica. In occasione della
visita del 20 agosto 2014 l’interessato non ha sostenuto di essere affetto da
malattie psichiatriche né ha accennato ad un abbassamento del tono dell’umore (doc.
AI 47-1; cfr. anche doc. AI 47-4: “Terapia farmacologica attuale: nessuna
terapia abituale in uso”; “Alla visita ci confrontiamo con una persona
orientata, collaborante ed adeguata al contesto. Condizioni cliniche generali
buone”). Il medico SMR, nell’annotazione del 24 febbraio 2015, riportata
nella decisione impugnata, ha rilevato, a ragione, che gli aspetti di ordine
depressivo non sono mai stati certificati da un medico e non sono emersi alla
visita effettuata nel 2014 (doc. AI 78-1).
Circa il ruolo del medico
SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In concreto, in assenza di
elementi medici (oggettivi), non vi sono pertanto motivi per ritenere la
presenza di una patologia psichica e di conseguenza la necessità di
approfondire questo aspetto tramite ulteriori accertamenti od una perizia
specialistica.
Pertanto, stante quanto
sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato secondo il principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali che l’assicurato è stato
inabile la lavoro in maniera completa dal 16 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013
ed al 50% dal 18 febbraio 2013 al 2 giugno 2014 in qualsiasi attività. Dal 3
giugno 2014, ossia dalla data di chiusura del caso da parte della __________
egli è abile al lavoro al 50% nella precedente attività ed al 100% in attività
leggere e confacenti al suo stato di salute. Va del resto rilevato che al più
tardi dalla data della visita presso il medico SMR (20 agosto 2014) il
ricorrente era in ogni caso completamente abile al lavoro in attività leggere .
Se,
successivamente all’emissione della decisione impugnata (9 giugno 2015) vi è
stato un peggioramento della patologia o l’insorgere di ulteriori malattie,
l’interessato può inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
2.6. Riguardo alla possibilità per l’insorgente di
esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, occorre far capo
a quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno giudicato in fattispecie
analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori
e riassunto in una recente sentenza 35.2015.20 del 9 novembre 2015.
In
una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la
restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di
un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici
interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare
pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di
2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento
del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente
servire come aiuto per il braccio adominante.
In
una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal
TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto
come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso
dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il
TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto
2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un
assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità
superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto
leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il
sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco
di una mano).
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere
dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di
sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante
deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.
Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione
interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del
deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo
ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,
macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il
braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della
vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA
succitata, consid. 2.6.).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica).
In
una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di
svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato
che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della
spalla e del braccio destro dominante.
Infine, in una sentenza
8C_971/2008 del 23 marzo 2009 e con riferimento alla pronunzia 9C_418/2008 del
17 settembre 2008, consid. 3.2.2, l’Alta Corte ha precisato che anche per gli assicurati
limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro
sufficientemente ampio.
Ne
segue che l’insorgente, si principio, può esercitare altre attività lavorative
adatte al suo stato di salute.
2.7. L’assicurato
contesta tuttavia la decisione dell’UAI nella misura in cui da una parte gli ha
proposto di esercitare l’attività di rappresentante di prodotti odontoiatrici,
ossia una professione per la quale non avrebbe alcuna preparazione, e d’altra
parte ha affermato che esistono numerose attività leggere che potrebbe
esercitare, senza tuttavia menzionarne alcuna.
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto
2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008
consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25
febbraio 2003, consid. 4.7).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -
senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di
lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata
dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità
(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -
che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno
fisico rispetto a quella originariamente esercitata.
Del resto deve essere ricordato che il
principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da
una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e
dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento
dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non
realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma
talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la
conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione
irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e
di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. anche la sentenza
8C_32/2015 del 23 febbraio 2015 dove al consid. 4 il TF a
proposito di un’assicurata con un problema all’arto superiore destro ha
affermato che “An die Konkretisierung von
Arbeitsgelegenheiten (und Verdienstaussichten) sind nach der Rechtsprechung
nicht übermässige Anforderungen zu stellen (BGE 138 V 457 E. 3.1 S. 459 f.).
Dies gilt selbst bei faktischer Einhändigkeit oder Beschränkung der dominanten
Hand als Zudienhand (vgl. dazu Urteil 8C_1050/2009 vom 28. April 2010 E. 3.4);
davon ist hier bei der geschilderten ärztlichen Einschätzung der
Arbeitsfähigkeit jedoch nicht auszugehen. Verwaltung und Vorinstanz waren daher
nicht gehalten, die noch zumutbaren Verweistätigkeiten im Einzelnen aufzuzeigen”).
2.8. Quanto
alla circostanza secondo cui l’interessato, nato nel dicembre 1954, non sarebbe
più reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età, va rilevato
quanto segue.
Il marg. 3050.1 della
circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI) prevede che nella
giurisprudenza l’età avanzata, che di per sé è un fattore estraneo
all’invalidità, è riconosciuta come criterio che unitamente ad altre condizioni
personali e professionali può far sì che la capacità al guadagno residua di un
assicurato non sarebbe più richiesta nemmeno su un mercato del lavoro equilibrato.
L’influenza dell’età sulla possibilità di valorizzare la capacità lavorativa
residua non può essere calcolata secondo una regola generale, ma dipende dalle circostanze
concrete. Si devono dapprima considerare la natura e il tipo di danno alla
salute e le sue conseguenze; in seguito, visto che rimangono ancora pochi anni
di attività, l’onere che costituirebbero il cambiamento e il periodo d’introduzione
e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le capacità, la
formazione e il percorso professionale dell’assicurato o le sue possibilità di
mettere in pratica l’esperienza professionale (9C_427/2010). Vi devono però
essere ostacoli relativamente importanti per presupporre che la capacità
lavorativa residua di una persona anziana non sia più valorizzabile e
concludere che le sue opportunità d’impiego sul mercato del lavoro considerato equilibrato
dalla legge non sono intatte (8C_96/2012).
Al marg. 3050.2 sono
descritte alcuni esempi tratti da sentenze del Tribunale federale. L’Alta Corte
ha ritenuto che la capacità lavorativa residua potesse essere valorizzata nei
casi seguenti:
–
un assicurato sessantenne che aveva lavorato prevalentemente come
maglierista nell’industria tessile. Pur
essendo ritenuto non facilmente idoneo al collocamento, erano immaginabili possibilità d’impiego nell’ipotesi di un
mercato del lavoro equilibrato, in quanto l’assicurato era sì limitato nel suo
campo d’azione (rimanevano ragionevolmente esigibili lavori leggeri o
semipesanti da svolgere camminando oppure in posizione eretta o seduta in
locali chiusi), ma era ancora in grado di lavorare a tempo pieno;
–
un assicurato di 58 anni con formazione commerciale che a causa di una grave
sordità dell’orecchio interno aveva bisogno di un posto di lavoro che rispondesse
ad esigenze particolari, considerando in particolare che la carriera lavorativa
residua era ancora di ben sette anni;
–
un assicurato sessantenne che presentava una riduzione del 30 per cento
della capacità lavorativa a causa, tra l’altro, di problemi reumatologici e
cardiaci;
– un
assicurato sessantenne che, nonostante diversi problemi dorsali, aveva a
disposizione un ventaglio relativamente ampio di attività ausiliarie
ragionevolmente esigibili.
Il Tribunale federale ha
invece ritenuto che la capacità lavorativa residua non potesse essere
valorizzata nei seguenti casi:
–
un assicurato di oltre 61 anni, senza formazione professionale e senza
alcuna conoscenza delle attività manuali leggere ragionevolmente esigibili (in
misura del 50 per cento) dal punto di vista medico, la cui capacità lavorativa
parziale era ridotta da altre limitazioni dovute alla malattia e che secondo
gli specialisti dell’orientamento professionale non possedeva la capacità di
adeguamento richiesta per un cambiamento di professione;
–
un assicurato che aveva quasi compiuto i 64 anni e, a causa di molteplici
disturbi, aveva una capacità lavorativa del 50 per cento, ulteriormente ridotta
da diverse restrizioni
Considerandi
– un magazziniere di 64 anni e mezzo che
avrebbe dovuto cambiare professione per poter svolgere le attività alternative leggere
e con sollecitazioni variabili ancora ragionevolmente esigibili.
Ai sensi della DTF 138 V
457.
il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità
lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata
corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività
lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.
Il marg. 3050.3 CIGI
rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della
capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il
momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di
un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli
incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138
V 457).
Nel caso di specie il
momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 28 agosto 2014, quando
il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla visita del 20
agosto 2014 ed ha accertato che l’insorgente, dal 3 giugno 2014 (data di
chiusura del caso da parte della __________), è completamente abile al lavoro
in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 47).
L’insorgente, nato il __________ 1954, aveva 59 anni e 8 mesi.
In una sentenza 9C_15/2014
del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver stabilito che nel caso
giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa a tempo parziale è
stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre 2011, quando
l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la ricorrente
non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera
generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di mettere in
valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato (“L'argumentation de la recourante tirée de l'impossibilité de mettre en
valeur toute capacité résiduelle de travail n'est pas non plus fondée. L'exigibilité médicale de l'exercice d'une activité lucrative à
temps partiel a été constatée au plus tard lors de la prise de position du
docteur M.________, soit en novembre 2011. La recourante, qui à cette époque -
déterminante (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4 p. 461 s.) - venait tout juste
de fêter ses 59 ans, n'atteignait de loin pas l'âge à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité
réaliste de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail sur un marché du
travail supposé équilibré (cf. par exemple arrêt 9C_393/2008 du 27 janvier 2009
consid. 3.5). Si son éloignement prolongé du marché du travail peut limiter
dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait
considérer qu'il rend cette perspective illusoire, étant précisé qu'un marché
du travail équilibré offre un large éventail d'activités légères dont un nombre
significatif sont adaptées aux limitations fonctionnelles retenues par la
doctoresse L.________ et accessibles sans aucune formation particulière.”).
In
una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha
stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di
accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata
aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una
capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con
rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente
una rendita intera (“Même si l'administration avait
déjà recueilli différentes pièces médicales pendant l'instruction, il n'en
demeure pas moins qu'il subsistait en l'occurrence des doutes quant à l'impact
sur la capacité de travail du recourant des pathologies affectant son membre supérieur
gauche, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_323/2012 du 3
août 2012 consid. 3.2), et que c'est l'expertise du docteur C.________ déposée
le 10 octobre 2013 qui a permis de constater de manière fiable les faits
déterminants quant à la capacité résiduelle de travail et l'exigibilité de
l'exercice d'une activité adaptée. C'est donc à la date du 10 octobre 2013
qu'il convient d'examiner si on pouvait exiger de l'assuré qu'il mît en valeur
sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Tel n'est pas le
cas dès lors que l'assuré, alors âgé de 63 ans, se trouvait à deux ans de l'âge
ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 21 al. 1 let. b
LAVS) et qu'il ne disposait de toute façon plus que d'une capacité résiduelle
de travail insuffisante de 0% de février à septembre 2011 et de 25 à 40% avec
rendements de 40% depuis le mois de septembre 2011. Par ailleurs, compte tenu
du fait que le doute concernant les répercussions sur la capacité de travail
des différentes affections diagnostiquées n'a été levé que le 10 octobre 2013,
il convient de se référer pour la période antérieure aux seuls éléments qui
n'étaient pas englobés par le doute évoqué, à savoir l'existence d'une
incapacité totale de travail dans l'activité habituelle depuis le 21 décembre
2007.
Il découle dès lors de ce qui précède que l'assuré a droit à une rente
entière depuis le 1er janvier 2009 (cf. art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008; à ce propos, cf. arrêt 9C_786/2012 du 6
février 2013 et les références) et non à partir de la date du dépôt de la
demande de prestations comme le requiert le recourant”).
Con
sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il
TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per
esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua,
non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di
un’attività lavorativa (“En l'occurrence, la cour
cantonale a retenu que le moment déterminant pour examiner la question de la
mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail du recourant était le 29
octobre 2009, date à laquelle a été rendu le rapport du Centre D.________, dans
lequel les experts ont établi de manière fiable tous les faits y relatifs. Or,
en se contentant d'alléguer que d'autres rapports ont encore été nécessaires
pour confirmer que l'état de santé était stabilisé, le recourant ne démontre
pas le caractère manifestement inexact des constatations des premiers juges
(cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Aussi doit-on admettre qu'âgé de 59 ans au
moment déterminant, l'intéressé était encore objectivement susceptible d'être
engagé par un employeur potentiel. Le moyen tiré de la proximité de l'âge de la
retraite est dès lors mal fondé.”).
In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al
consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto
esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che
poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione
ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare
attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo
attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata
esatto un cambiamento di professione. E’ invece stata negata la possibilità di
cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà
nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare
un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si
trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50%
un’attività leggera.
Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità
lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi,
era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al
massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse
rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a
destreggiarsi anche con clienti esterni (“Das
Bundesgericht hat etwa bei einem 62 3/4-jährigen Versicherten, welcher nur noch
vorwiegend sitzende oder wechselbelastende Arbeiten ausführen konnte, an den
oberen Extremitäten aber nicht beeinträchtigt war und somit feinmotorische
Tätigkeiten trotz fehlender diesbezüglicher Erfahrung in Form von Sortier- und
Überwachungsarbeiten möglich waren, die Verwertbarkeit bejaht (Urteil
8C_345/2013 vom 10. September 2013 E. 4.3.3).
Auch bei einem 61 Jahre alten Versicherten, der leichte Tätigkeiten nur noch
vorwiegend sitzend aber vollzeitlich verrichten konnte und in seiner
Feinmotorik nicht beeinträchtigt war, erachtete es die Chancen auf eine
Anstellung als intakt (Urteil 8C_330/2015 vom 19. August 2015 E. 3.2).
Demgegenüber verneinte das Bundesgericht die Verwertbarkeit der
Restarbeitsfähigkeit eines 64 1/2-jährigen Versicherten, der zwar noch leichte,
in Wechselpositionen ausführbare Tätigkeiten ohne Heben schwerer Lasten
ausführen konnte, aber für feinmotorische Arbeiten keine Fertigkeiten und
keinerlei berufliche Erfahrungen mitbrachte (Urteil 9C_979/2009 vom 10. Februar
2010.
E. 4 und 5). Als unverwertbar erachtet wurde auch die 50%ige, durch
verschiedene Auflagen zusätzlich limitierte Leistungsfähigkeit eines knapp
64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden
Beschwerden (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 401/01 vom 4. April 2002
E. 4c und d), ebenso die 50%ige Arbeitsfähigkeit einer im 64. Altersjahr und
rund zehn Monate vor dem Erreichen des AHV-Alters stehenden Versicherten
(Urteil 9C_153/2011 vom 22. März 2012 E. 3.3). Einem im demselben Altersjahr
stehenden Versicherten (acht Monate vor der Pensionierung), der neun Jahre ohne
Arbeit war und seit mehr als fünf Jahren eine Teilrente bezog und daneben noch
zu 50 % arbeitsfähig war, sprach das Bundesgericht ebenfalls die Verwertbarkeit
der Restarbeitsfähigkeit ab (Urteil 9C_145/2011 vom 30. Mai 2011 E. 3.4).
4.2
Die
Vorinstanz hat für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.1
hievor) festgestellt, der Versicherte sei im massgeblichen Zeitpunkt 63.5 Jahre
alt gewesen. Ferner sei er in einer angepassten Tätigkeit zu 100 %
arbeitsfähig, wobei das Belastungsprofil nur in sehr geringem Masse
eingeschränkt sei, soll er doch lediglich ein Heben von Lasten über 10 kg
vermeiden und eher sitzende Arbeiten verrichten. Zudem spreche der
Beschwerdeführer sowohl italienisch als auch deutsch. In seinem angestammten
Beruf als Servicetechniker für Büromaschinen habe er im Aussendienst
gearbeitet, wobei er nebst technischen Kenntnissen auch den Umgang mit Kunden
erlernt habe. Daneben sei der Versicherte in einem Pensum von 20 % als Hauswart
tätig und somit nie vom Arbeitsmarkt abwesend gewesen. Gestützt darauf kam das
kantonale Sozialversicherungsgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer
seine Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung verwerten könne.
4.3
Es
trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer nicht leicht vermittelbar war und ihm
- ab feststehender Zumutbarkeit der (Teil-) Erwerbstätigkeit (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 462) - lediglich noch 1 1/2 Jahre bis zum Erreichen des
AHV-Alters verblieben. Indessen ist zu berücksichtigen, dass er in einer
leidensadaptierten Tätigkeit vollschichtig arbeitsfähig war und nur leichte
zusätzliche Einschränkungen hatte (Heben nicht über 10 kg und vorwiegend
sitzende Arbeiten). Insbesondere war er feinmotorisch nicht beeinträchtigt.
Angesichts des erworbenen Handelsdiploms, seiner Sprachkenntnisse sowie der
Berufserfahrung hätte er nebst Sortier- und Überwachungsaufgaben auch einfache
Bürotätigkeiten ausführen können. Im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 4.1
hievor) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit
der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein
Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich
erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).
In
una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che
al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento,
ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a
frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista
medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i
lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio
frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la
forza al di sopra delle spalle (“Was die Rüge betrifft, das
kantonale Gericht habe zu Unrecht die Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit in
einem als ausgeglichen unterstellten Arbeitsmarkt (vgl. Art. 7 Abs. 1 und 16
ATSG) trotz fortgeschrittenem Alter bejaht (was als Rechtsfrage frei zu prüfen
ist; z.B. Urteil 9C_954/2012 vom 10. Mai 2013 E.
3), besteht unter den Parteien Einigkeit, dass gestützt auf ein Arztzeugnis vom
16.
August 2012 die verbleibende Aktivitätsdauer auf ein Jahr und 8 Monate
festzusetzen sei (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 461; vorangehende E. 3). Ob dies
korrekt ist oder ob erst der spätere ausführlichere Bericht vom 30. November 2012
genügende medizinische Klarheit für den Rentenentscheid brachte, fällt nicht
ins Gewicht und kann offen bleiben (der Rentenanspruch konnte, wie dargelegt,
frühestens sechs Monate nach Anmeldung, somit ab 1. April 2013 entstehen;
vorangehende E. 2). Wenn das kantonale Gericht bei einer uneingeschränkten
Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten (körperlichen) Tätigkeit unter
Berücksichtigung der erworbenen beruflichen Fähigkeiten die Verwertbarkeit für
zumutbar erachtete (E. 4.1 hievor), kann dies nicht als bundesrechtswidrig
bezeichnet werden. Zwar war der Beschwerdeführer insbesondere mit Blick auf die
relativ kurze verbleibende Aktivitätsdauer sicherlich nicht leicht
vermittelbar. Indes waren ihm aus medizinischer Sicht, wie dargelegt, sämtliche
adaptierten Tätigkeiten, im Einzelnen alle Arbeiten mit der Möglichkeit
häufiger Positionswechsel und einer Gewichtslimite von 15 kg (Bericht des
Spital E.________ vom 10. April 2012) bzw. ohne Tätigkeiten und
Kraftanwendungen über Schulterhöhe (Einschätzung des Dr. med. F.________ vom
26.
August 2013 uneingeschränkt zumutbar. Im
Lichte der Rechtsprechung (zusammenfassend dargelegt z.B. Urteil 9C_847/2015
vom 30. Dezember 2015 E. 4.1) und angesichts der relativ hohen Hürden
betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen
verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen
invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des
Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die
Beschwerde ist unbegründet.”).
Nel caso di specie, l’insorgente al momento determinante (DTF 138 V
457) aveva 59 anni e 8 mesi, è stato considerato non reintegrabile nella sua
precedente attività di odontotecnico (cfr. anche doc. X/1) mentre è stato
considerato completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente
al suo stato di salute. Non ha alcuna limitazione per l’innalzamento di pesi,
per l’alternanza della postura e non necessita di pause supplementari (doc. AI
47-2). L’interessato è invece limitato nello svolgere lavori di precisione e
nell’utilizzo continuo di attrezzature vibranti con effetto di sollecitazioni
articolari/funzionali ripetute (doc. AI 47-2). Egli, pur avendo sempre svolto
da circa 39 anni la medesima attività per lo stesso datore di lavoro è comunque
sempre rimasto in contatto con il mondo del lavoro.
Alla luce
della situazione concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e
degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità
lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è a giusta ragione che l’UAI lo ha
considerato integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo
stato di salute, sopra descritte.
Va
ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato in
maniera corretta.
2.9
Per il periodo dal 1°
dicembre 2013 al 30 settembre 2014, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello
stato di salute (visita di chiusura della __________), l’UAI ha riconosciuto
mezza rendita. Dal 1° ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento) non vi
sarebbe più alcun diritto alla rendita essendo il grado d’invalidità del 27%.
2.9.1
L’amministrazione ha calcolato
il grado d’invalidità del 50% per il primo periodo secondo il raffronto
percentuale dei redditi (“Prozentvergleich”) nella sua precedente
attività, in applicazione del principio dell’obbligo di ridurre il danno.
Infatti, procedendo all’abituale raffronto dei redditi in attività leggere il
grado d’invalidità sarebbe stato superiore.
Nello specifico l’UAI ha
evidenziato che il salario da valido ammonta a fr. 74'100 nel 2012 e che,
lavorando al 50%, il ricorrente ha guadagnato fr. 37'050, da cui, in
applicazione del raffronto percentuale (“Prozentvergleich”), una rendita
d’invalidità del 50% fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute (settembre 2014).
In sede di risposta l’UAI
ha tuttavia rilevato che nel questionario per il datore di lavoro (integrazione
professionale/rendita), figura che dal gennaio 2013 il salario del ricorrente
di fr. 5'717 (al 100%) è composto di fr. 3'800 corrispondenti al suo rendimento
effettivo e di fr. 1'917 quale salario sociale (doc. AI 35-3). Il datore di
lavoro ha aggiunto che “Sulla base della nostra tariffa assicurativa
calcoliamo una relazione fatturato-salario di minimo 2.3 Attualmente la
relazione fatturato-salario e a 1.55, cioè 0.75 in meno” (doc. AI 35-3).
Per cui, raffrontando il
salario di fr. 49'400 (3'800 X 13) corrispondente al suo rendimento a quello di
fr. 74'321 (salario da valido al 100% nel 2013, cfr. doc. AI 35-4), si ottiene
un grado d’invalidità del 34%, che non darebbe diritto ad alcuna rendita.
Per stabilire se sono dati
gli estremi per una reformatio in peius il TCA ha interpellato il datore di
lavoro (cfr. consid. 1.11), il quale ha in sostanza affermato che l’insorgente,
in seguito all’infortunio, ha iniziato a lavorare al 50% dal 18 febbraio 2014,
che gli è stato versato un salario in tale proporzione (fr. 2'858.50) e che
l’interessato non percepiva alcun salario in funzione del fatturato e pertanto
vi è un errore nella compilazione del formulario del 14 gennaio 2014 (doc. XV,
consid. 1.12). Dagli atti emerge del resto che nella notifica di infortunio
alla __________ dell’8 gennaio 2013, figura un salario lordo di fr. 5'700 al
mese per tredici mensilità (doc. __________ 4-1), da cui un’indennità
giornaliera di fr. 162.45 (doc. __________ 5-1; [5'700 x 13 : 365 : 100 X 80]).
Sulla base delle
affermazioni del datore di lavoro, da cui non vi è motivo di scostarsi, e delle
risultanze in ambito __________, va concluso, secondo l’abituale principio
della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che le
indicazioni contenute nel formulario compilato il 14 gennaio 2014 circa il
calcolo del salario in funzione del rendimento dell’assicurato non erano
corrette. La richiesta dell’UAI di effettuare ulteriori accertamenti, che del
resto sarebbero stati semmai da effettuare dalla medesima amministrazione se
avesse avuto dei dubbi circa il salario effettivamente percepito
dall’interessato, va di conseguenza respinta.
Pertanto va confermato il
diritto a mezza rendita da dicembre 2013 a settembre 2014 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute [cfr. art. 88 cpv. 1 OAI], in seguito alla
visita di chiusura della __________).
Per quanto concerne il
periodo successivo, ossia dal mese di ottobre 2014, per stabilire l’eventuale
diritto del ricorrente a percepire una rendita, occorre effettuare l’abituale
raffronto dei redditi.
Nel 2014 il reddito da
valido ammontava ancora a fr. 74'321 (cfr. doc. AI 35-3).
2.9.2
Circa
il salario da invalido, va
ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Per quanto concerne il
2014, anno di eventuale continuazione del diritto alla rendita, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a
pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr.
63'442,12 (Fr. 62'520.- :
101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza
8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014
(cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.
88.
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr.
63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
Il
ricorrente ha chiesto una riduzione globale del 30%.
L’Alta
Corte ha tuttavia precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima
del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato
a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 13%, ossia una
percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 (cfr. anche la sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 dove il TF
al consid. 4.6 ha ribadito che “l’applicazione di tassi più frazionati si
rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria”; per una critica all’operato dell’amministrazione che si
ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza
32.2015.28
del 9 novembre 2015, consid. 2.8).
In
concreto andrebbe di conseguenza applicata una riduzione del 15%.
Tuttavia,
anche volendo utilizzare la riduzione massima del 25% l’insorgente non avrebbe
diritto ad alcuna rendita.
Infatti, raffrontando il
reddito da valido di fr. 74’321 con quello da invalido di fr. 66’138, ridotto
del 25% a fr. 49'603.50, si ottiene un grado d’invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 33%, che non
dà diritto ad alcuna rendita.
Ne segue che il ricorso
deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.9.3
L’insorgente chiede di essere
sentito e domanda l’allestimento di una perizia sul suo stato di salute e sulle
sue effettive capacità a svolgere altre attività lavorative ritenute le
circostanze del caso (doc. I e VIII). Egli richiama inoltre l’incarto AI (doc.
I e VIII).
Il TCA
rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere
il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.
1.
CEDU.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile
obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza
8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25
gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del
21.
agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.
pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In concreto, non essendo
stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”
(l’assicurato ha chiesto genericamente “l’audizione” [cfr. doc. I e VIII]),
questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini
dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.
2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare
alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata
giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico).
Questo Tribunale rinuncia
pure all’allestimento di una perizia sullo stato di salute del ricorrente e
sulle effettive capacità a svolgere altre attività lavorative. Come già
precisato al consid. 2.5 non vi sono motivi per scostarsi dalle conclusioni del
medico SMR, ritenuto che l’interessato non ha prodotto, successivamente,
documentazione medica atta a mettere in dubbio le sue convincenti e coerenti
valutazioni. Inoltre come evidenziato ai considerandi 2.6 e seguenti al
ricorrente, in base al suo stato di salute ed alla giurisprudenza federale, può
essere richiesto un cambiamento di attività.
L’incarto AI richiamato
dall’insorgente, è stato prodotto con la risposta di causa (doc. IV, pag. 6).
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In queste condizioni il
TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti