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Decisione

32.2015.114

Rifiuto di una rendita invalidità ad un assicurato quasi sessantenne. Conferma della giurisprudenza sull'esigibilità del cambiamento di attività, della valutazione medica e del calcolo del grado d'inv

27 giugno 2016Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio:

quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. In concreto l’UAI, dopo aver

acquisito gli atti della __________ relativi all’infortunio subito dall’insorgente

ha convocato l’assicurato presso il medico SMR, dr. med. __________, per una

visita, dalla quale è emerso che l’interessato è affetto da un’artrosi iniziale

carpo-metacarpale della mano destra e da deficit funzionale/algico alla mano

destra (dominante) in esiti di trauma contusivo (16.12.2012) con secondaria

frattura del radio distale di destra. Il medico SMR ha concluso che:

" (…)

Dalla visita odierna emerge un quadro clinico che indica

principalmente una difficoltà caratterizzata da algie e limitazioni funzionali

articolari nel contesto di una malattia degenerativa in fase iniziale che è

concausa con gli esiti di una frattura del radio distale della mano destra

dell’incapacità lavorativa. L’infortunio ha sostenuto ed evidenziato una

degenerazione artrosica preesistente ed il progressivo sviluppo (decorso

evincibile dalla documentazione agli atti) della malattia stessa. In atto

l’Assicurato ha difficoltà a mantenere un ritmo lavorativo completo a causa

dell’insorgenza ed incremento progressivo dei dolori (fino a VAS 8/10) dopo

sollecitazioni continue dettate dall’utilizzo necessario di strumenti di lavoro

quale trapani e frese per il confezionamento delle protesi dentarie, inoltre

anche la funzionalità articolare della mano viene progressivamente a limitarsi

con un peggioramento/esaurimento della forza e della capacità di presa.

Riguardo alle inabilità lavorative pregresse, si riconosce, sulla

base della documentazione in dossier, un’inabilità lavorativa completa (IL

100%) in attività abituale dal 16.12.2012 al 17.02.2013, ed una IL 50%, intesa

come riduzione d’orario, dal 18.02.2013 che continua, confermata anche dal

riscontro clinico/funzionale emerso dalla visita SMR del 20.08.2014. E’ quindi

verosimile che l’inabilità lavorativa in attività abituale osservata al 50% sia

tale dal 18.02.2013. In attività adeguata si ritiene l’Assicurato abile al 100%

(IL0%) nel rispetto dei limiti funzionali descritti, già dal 03.06.2014, data

di chiusura del caso da parte __________.” (doc. AI 47-5)

L’insorgente

sostiene che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito la questione,

segnatamente dal lato psichico. Le vicissitudini degli ultimi anni e la

prospettiva di finire in assistenza lo avrebbero portato sull’orlo della

depressione. Tuttavia, l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione

medica attestante patologie diverse da quelle accertate dal medico SMR o che

danno atto, tramite esami medici obiettivi, di incapacità lavorative maggiori

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. In particolare non è

stata diagnosticata la presenza di una patologica psichica. In occasione della

visita del 20 agosto 2014 l’interessato non ha sostenuto di essere affetto da

malattie psichiatriche né ha accennato ad un abbassamento del tono dell’umore (doc.

AI 47-1; cfr. anche doc. AI 47-4: “Terapia farmacologica attuale: nessuna

terapia abituale in uso”; “Alla visita ci confrontiamo con una persona

orientata, collaborante ed adeguata al contesto. Condizioni cliniche generali

buone”). Il medico SMR, nell’annotazione del 24 febbraio 2015, riportata

nella decisione impugnata, ha rilevato, a ragione, che gli aspetti di ordine

depressivo non sono mai stati certificati da un medico e non sono emersi alla

visita effettuata nel 2014 (doc. AI 78-1).

Circa il ruolo del medico

SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto, in assenza di

elementi medici (oggettivi), non vi sono pertanto motivi per ritenere la

presenza di una patologia psichica e di conseguenza la necessità di

approfondire questo aspetto tramite ulteriori accertamenti od una perizia

specialistica.

Pertanto, stante quanto

sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato secondo il principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali che l’assicurato è stato

inabile la lavoro in maniera completa dal 16 dicembre 2012 al 17 febbraio 2013

ed al 50% dal 18 febbraio 2013 al 2 giugno 2014 in qualsiasi attività. Dal 3

giugno 2014, ossia dalla data di chiusura del caso da parte della __________

egli è abile al lavoro al 50% nella precedente attività ed al 100% in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute. Va del resto rilevato che al più

tardi dalla data della visita presso il medico SMR (20 agosto 2014) il

ricorrente era in ogni caso completamente abile al lavoro in attività leggere .

Se,

successivamente all’emissione della decisione impugnata (9 giugno 2015) vi è

stato un peggioramento della patologia o l’insorgere di ulteriori malattie,

l’interessato può inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

2.6. Riguardo alla possibilità per l’insorgente di

esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute, occorre far capo

a quanto la nostra Massima Istanza e il TCA hanno giudicato in fattispecie

analoghe, riguardanti assicurati anch'essi con problematiche agli arti superiori

e riassunto in una recente sentenza 35.2015.20 del 9 novembre 2015.

In

una pronunzia inedita del 12 novembre 1996, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

TF) ha, ad esempio, ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la

restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive, trattandosi di

un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici

interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare

pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di

2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento

del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente

servire come aiuto per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha riconosciuto

come reintegrabile nel mondo del lavoro, un'assicurata che, secondo l'avviso

dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità

superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto

leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il

sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco

di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere

dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di

sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante

deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro.

Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione

interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del

deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo

ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,

citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio

dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così

come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente,

macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il

braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della

vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA

succitata, consid. 2.6.).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonchè attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

Infine, in una sentenza

8C_971/2008 del 23 marzo 2009 e con riferimento alla pronunzia 9C_418/2008 del

17 settembre 2008, consid. 3.2.2, l’Alta Corte ha precisato che anche per gli assicurati

limitati nell’utilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro

sufficientemente ampio.

Ne

segue che l’insorgente, si principio, può esercitare altre attività lavorative

adatte al suo stato di salute.

2.7. L’assicurato

contesta tuttavia la decisione dell’UAI nella misura in cui da una parte gli ha

proposto di esercitare l’attività di rappresentante di prodotti odontoiatrici,

ossia una professione per la quale non avrebbe alcuna preparazione, e d’altra

parte ha affermato che esistono numerose attività leggere che potrebbe

esercitare, senza tuttavia menzionarne alcuna.

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare -

senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di

lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata

dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità

(cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) -

che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo dell'impegno

fisico rispetto a quella originariamente esercitata.

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e

dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e

di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. anche la sentenza

8C_32/2015 del 23 febbraio 2015 dove al consid. 4 il TF a

proposito di un’assicurata con un problema all’arto superiore destro ha

affermato che “An die Konkretisierung von

Arbeitsgelegenheiten (und Verdienstaussichten) sind nach der Rechtsprechung

nicht übermässige Anforderungen zu stellen (BGE 138 V 457 E. 3.1 S. 459 f.).

Dies gilt selbst bei faktischer Einhändigkeit oder Beschränkung der dominanten

Hand als Zudienhand (vgl. dazu Urteil 8C_1050/2009 vom 28. April 2010 E. 3.4);

davon ist hier bei der geschilderten ärztlichen Einschätzung der

Arbeitsfähigkeit jedoch nicht auszugehen. Verwaltung und Vorinstanz waren daher

nicht gehalten, die noch zumutbaren Verweistätigkeiten im Einzelnen aufzuzeigen”).

2.8. Quanto

alla circostanza secondo cui l’interessato, nato nel dicembre 1954, non sarebbe

più reintegrabile nel mondo del lavoro a causa della sua età, va rilevato

quanto segue.

Il marg. 3050.1 della

circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI) prevede che nella

giurisprudenza l’età avanzata, che di per sé è un fattore estraneo

all’invalidità, è riconosciuta come criterio che unitamente ad altre condizioni

personali e professionali può far sì che la capacità al guadagno residua di un

assicurato non sarebbe più richiesta nemmeno su un mercato del lavoro equilibrato.

L’influenza dell’età sulla possibilità di valorizzare la capacità lavorativa

residua non può essere calcolata secondo una regola generale, ma dipende dalle circostanze

concrete. Si devono dapprima considerare la natura e il tipo di danno alla

salute e le sue conseguenze; in seguito, visto che rimangono ancora pochi anni

di attività, l’onere che costituirebbero il cambiamento e il periodo d’introduzione

e, in questo contesto, anche la struttura della personalità, le capacità, la

formazione e il percorso professionale dell’assicurato o le sue possibilità di

mettere in pratica l’esperienza professionale (9C_427/2010). Vi devono però

essere ostacoli relativamente importanti per presupporre che la capacità

lavorativa residua di una persona anziana non sia più valorizzabile e

concludere che le sue opportunità d’impiego sul mercato del lavoro considerato equilibrato

dalla legge non sono intatte (8C_96/2012).

Al marg. 3050.2 sono

descritte alcuni esempi tratti da sentenze del Tribunale federale. L’Alta Corte

ha ritenuto che la capacità lavorativa residua potesse essere valorizzata nei

casi seguenti:

un assicurato sessantenne che aveva lavorato prevalentemente come

maglierista nell’industria tessile. Pur

essendo ritenuto non facilmente idoneo al collocamento, erano immaginabili possibilità d’impiego nell’ipotesi di un

mercato del lavoro equilibrato, in quanto l’assicurato era sì limitato nel suo

campo d’azione (rimanevano ragionevolmente esigibili lavori leggeri o

semipesanti da svolgere camminando oppure in posizione eretta o seduta in

locali chiusi), ma era ancora in grado di lavorare a tempo pieno;

un assicurato di 58 anni con formazione commerciale che a causa di una grave

sordità dell’orecchio interno aveva bisogno di un posto di lavoro che rispondesse

ad esigenze particolari, considerando in particolare che la carriera lavorativa

residua era ancora di ben sette anni;

un assicurato sessantenne che presentava una riduzione del 30 per cento

della capacità lavorativa a causa, tra l’altro, di problemi reumatologici e

cardiaci;

– un

assicurato sessantenne che, nonostante diversi problemi dorsali, aveva a

disposizione un ventaglio relativamente ampio di attività ausiliarie

ragionevolmente esigibili.

Il Tribunale federale ha

invece ritenuto che la capacità lavorativa residua non potesse essere

valorizzata nei seguenti casi:

un assicurato di oltre 61 anni, senza formazione professionale e senza

alcuna conoscenza delle attività manuali leggere ragionevolmente esigibili (in

misura del 50 per cento) dal punto di vista medico, la cui capacità lavorativa

parziale era ridotta da altre limitazioni dovute alla malattia e che secondo

gli specialisti dell’orientamento professionale non possedeva la capacità di

adeguamento richiesta per un cambiamento di professione;

un assicurato che aveva quasi compiuto i 64 anni e, a causa di molteplici

disturbi, aveva una capacità lavorativa del 50 per cento, ulteriormente ridotta

da diverse restrizioni

Considerandi

– un magazziniere di 64 anni e mezzo che

avrebbe dovuto cambiare professione per poter svolgere le attività alternative leggere

e con sollecitazioni variabili ancora ragionevolmente esigibili.

Ai sensi della DTF 138 V

457.

il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità

lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata

corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività

lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico.

Il marg. 3050.3 CIGI

rammenta segnatamente che per valutare la questione della valorizzazione della

capacità lavorativa residua per un assicurato di età avanzata, è decisivo il

momento in cui è stata stabilita l’esigibilità medica dello svolgimento di

un’attività lucrativa (a tempo parziale). Si tratta del momento in cui gli

incarti medici permettono di accertare i fatti in modo circostanziato (DTF 138

V 457).

Nel caso di specie il

momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 è il 28 agosto 2014, quando

il medico SMR ha allestito il rapporto finale in seguito alla visita del 20

agosto 2014 ed ha accertato che l’insorgente, dal 3 giugno 2014 (data di

chiusura del caso da parte della __________), è completamente abile al lavoro

in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI 47).

L’insorgente, nato il __________ 1954, aveva 59 anni e 8 mesi.

In una sentenza 9C_15/2014

del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver stabilito che nel caso

giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa a tempo parziale è

stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre 2011, quando

l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la ricorrente

non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera

generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di mettere in

valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato (“L'argumentation de la recourante tirée de l'impossibilité de mettre en

valeur toute capacité résiduelle de travail n'est pas non plus fondée. L'exigibilité médicale de l'exercice d'une activité lucrative à

temps partiel a été constatée au plus tard lors de la prise de position du

docteur M.________, soit en novembre 2011. La recourante, qui à cette époque -

déterminante (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4 p. 461 s.) - venait tout juste

de fêter ses 59 ans, n'atteignait de loin pas l'âge à partir duquel la

jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité

réaliste de mettre en valeur la capacité résiduelle de travail sur un marché du

travail supposé équilibré (cf. par exemple arrêt 9C_393/2008 du 27 janvier 2009

consid. 3.5). Si son éloignement prolongé du marché du travail peut limiter

dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait

considérer qu'il rend cette perspective illusoire, étant précisé qu'un marché

du travail équilibré offre un large éventail d'activités légères dont un nombre

significatif sont adaptées aux limitations fonctionnelles retenues par la

doctoresse L.________ et accessibles sans aucune formation particulière.”).

In

una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha

stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di

accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata

aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una

capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con

rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente

una rendita intera (“Même si l'administration avait

déjà recueilli différentes pièces médicales pendant l'instruction, il n'en

demeure pas moins qu'il subsistait en l'occurrence des doutes quant à l'impact

sur la capacité de travail du recourant des pathologies affectant son membre supérieur

gauche, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_323/2012 du 3

août 2012 consid. 3.2), et que c'est l'expertise du docteur C.________ déposée

le 10 octobre 2013 qui a permis de constater de manière fiable les faits

déterminants quant à la capacité résiduelle de travail et l'exigibilité de

l'exercice d'une activité adaptée. C'est donc à la date du 10 octobre 2013

qu'il convient d'examiner si on pouvait exiger de l'assuré qu'il mît en valeur

sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Tel n'est pas le

cas dès lors que l'assuré, alors âgé de 63 ans, se trouvait à deux ans de l'âge

ouvrant droit à une rente de vieillesse de l'AVS (cf. art. 21 al. 1 let. b

LAVS) et qu'il ne disposait de toute façon plus que d'une capacité résiduelle

de travail insuffisante de 0% de février à septembre 2011 et de 25 à 40% avec

rendements de 40% depuis le mois de septembre 2011. Par ailleurs, compte tenu

du fait que le doute concernant les répercussions sur la capacité de travail

des différentes affections diagnostiquées n'a été levé que le 10 octobre 2013,

il convient de se référer pour la période antérieure aux seuls éléments qui

n'étaient pas englobés par le doute évoqué, à savoir l'existence d'une

incapacité totale de travail dans l'activité habituelle depuis le 21 décembre

2007.

Il découle dès lors de ce qui précède que l'assuré a droit à une rente

entière depuis le 1er janvier 2009 (cf. art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2008; à ce propos, cf. arrêt 9C_786/2012 du 6

février 2013 et les références) et non à partir de la date du dépôt de la

demande de prestations comme le requiert le recourant”).

Con

sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il

TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per

esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua,

non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di

un’attività lavorativa (“En l'occurrence, la cour

cantonale a retenu que le moment déterminant pour examiner la question de la

mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail du recourant était le 29

octobre 2009, date à laquelle a été rendu le rapport du Centre D.________, dans

lequel les experts ont établi de manière fiable tous les faits y relatifs. Or,

en se contentant d'alléguer que d'autres rapports ont encore été nécessaires

pour confirmer que l'état de santé était stabilisé, le recourant ne démontre

pas le caractère manifestement inexact des constatations des premiers juges

(cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF). Aussi doit-on admettre qu'âgé de 59 ans au

moment déterminant, l'intéressé était encore objectivement susceptible d'être

engagé par un employeur potentiel. Le moyen tiré de la proximité de l'âge de la

retraite est dès lors mal fondé.”).

In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al

consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto

esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che

poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione

ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare

attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo

attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata

esatto un cambiamento di professione. E’ invece stata negata la possibilità di

cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà

nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare

un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si

trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50%

un’attività leggera.

Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità

lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi,

era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al

massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse

rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a

destreggiarsi anche con clienti esterni (“Das

Bundesgericht hat etwa bei einem 62 3/4-jährigen Versicherten, welcher nur noch

vorwiegend sitzende oder wechselbelastende Arbeiten ausführen konnte, an den

oberen Extremitäten aber nicht beeinträchtigt war und somit feinmotorische

Tätigkeiten trotz fehlender diesbezüglicher Erfahrung in Form von Sortier- und

Überwachungsarbeiten möglich waren, die Verwertbarkeit bejaht (Urteil

8C_345/2013 vom 10. September 2013 E. 4.3.3).

Auch bei einem 61 Jahre alten Versicherten, der leichte Tätigkeiten nur noch

vorwiegend sitzend aber vollzeitlich verrichten konnte und in seiner

Feinmotorik nicht beeinträchtigt war, erachtete es die Chancen auf eine

Anstellung als intakt (Urteil 8C_330/2015 vom 19. August 2015 E. 3.2).

Demgegenüber verneinte das Bundesgericht die Verwertbarkeit der

Restarbeitsfähigkeit eines 64 1/2-jährigen Versicherten, der zwar noch leichte,

in Wechselpositionen ausführbare Tätigkeiten ohne Heben schwerer Lasten

ausführen konnte, aber für feinmotorische Arbeiten keine Fertigkeiten und

keinerlei berufliche Erfahrungen mitbrachte (Urteil 9C_979/2009 vom 10. Februar

2010.

E. 4 und 5). Als unverwertbar erachtet wurde auch die 50%ige, durch

verschiedene Auflagen zusätzlich limitierte Leistungsfähigkeit eines knapp

64-jährigen Versicherten mit multiplen, die Arbeitsfähigkeit einschränkenden

Beschwerden (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 401/01 vom 4. April 2002

E. 4c und d), ebenso die 50%ige Arbeitsfähigkeit einer im 64. Altersjahr und

rund zehn Monate vor dem Erreichen des AHV-Alters stehenden Versicherten

(Urteil 9C_153/2011 vom 22. März 2012 E. 3.3). Einem im demselben Altersjahr

stehenden Versicherten (acht Monate vor der Pensionierung), der neun Jahre ohne

Arbeit war und seit mehr als fünf Jahren eine Teilrente bezog und daneben noch

zu 50 % arbeitsfähig war, sprach das Bundesgericht ebenfalls die Verwertbarkeit

der Restarbeitsfähigkeit ab (Urteil 9C_145/2011 vom 30. Mai 2011 E. 3.4).

4.2

Die

Vorinstanz hat für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (vgl. E. 1.1

hievor) festgestellt, der Versicherte sei im massgeblichen Zeitpunkt 63.5 Jahre

alt gewesen. Ferner sei er in einer angepassten Tätigkeit zu 100 %

arbeitsfähig, wobei das Belastungsprofil nur in sehr geringem Masse

eingeschränkt sei, soll er doch lediglich ein Heben von Lasten über 10 kg

vermeiden und eher sitzende Arbeiten verrichten. Zudem spreche der

Beschwerdeführer sowohl italienisch als auch deutsch. In seinem angestammten

Beruf als Servicetechniker für Büromaschinen habe er im Aussendienst

gearbeitet, wobei er nebst technischen Kenntnissen auch den Umgang mit Kunden

erlernt habe. Daneben sei der Versicherte in einem Pensum von 20 % als Hauswart

tätig und somit nie vom Arbeitsmarkt abwesend gewesen. Gestützt darauf kam das

kantonale Sozialversicherungsgericht zum Schluss, dass der Beschwerdeführer

seine Restarbeitsfähigkeit auf dem Weg der Selbsteingliederung verwerten könne.

4.3

Es

trifft zwar zu, dass der Beschwerdeführer nicht leicht vermittelbar war und ihm

- ab feststehender Zumutbarkeit der (Teil-) Erwerbstätigkeit (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 462) - lediglich noch 1 1/2 Jahre bis zum Erreichen des

AHV-Alters verblieben. Indessen ist zu berücksichtigen, dass er in einer

leidensadaptierten Tätigkeit vollschichtig arbeitsfähig war und nur leichte

zusätzliche Einschränkungen hatte (Heben nicht über 10 kg und vorwiegend

sitzende Arbeiten). Insbesondere war er feinmotorisch nicht beeinträchtigt.

Angesichts des erworbenen Handelsdiploms, seiner Sprachkenntnisse sowie der

Berufserfahrung hätte er nebst Sortier- und Überwachungsaufgaben auch einfache

Bürotätigkeiten ausführen können. Im Lichte der Rechtsprechung (vgl. E. 4.1

hievor) und angesichts der relativ hohen Hürden betreffend die Unverwertbarkeit

der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen verletzte die Vorinstanz kein

Bundesrecht, wenn sie einen invalidenversicherungsrechtlich erheblich

erschwerten Zugang des Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die Beschwerde ist unbegründet.”).

In

una sentenza 9C_536/2015, del 21 marzo 2016 al consid. 4.2 il TF, rilevato che

al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento,

ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a

frutto la sua residua capacità lavorativa, ritenuto che dal punto di vista

medico, avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i

lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio

frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la

forza al di sopra delle spalle (“Was die Rüge betrifft, das

kantonale Gericht habe zu Unrecht die Verwertbarkeit seiner Arbeitsfähigkeit in

einem als ausgeglichen unterstellten Arbeitsmarkt (vgl. Art. 7 Abs. 1 und 16

ATSG) trotz fortgeschrittenem Alter bejaht (was als Rechtsfrage frei zu prüfen

ist; z.B. Urteil 9C_954/2012 vom 10. Mai 2013 E.

3), besteht unter den Parteien Einigkeit, dass gestützt auf ein Arztzeugnis vom

16.

August 2012 die verbleibende Aktivitätsdauer auf ein Jahr und 8 Monate

festzusetzen sei (vgl. BGE 138 V 457 E. 3.3 S. 461; vorangehende E. 3). Ob dies

korrekt ist oder ob erst der spätere ausführlichere Bericht vom 30. November 2012

genügende medizinische Klarheit für den Rentenentscheid brachte, fällt nicht

ins Gewicht und kann offen bleiben (der Rentenanspruch konnte, wie dargelegt,

frühestens sechs Monate nach Anmeldung, somit ab 1. April 2013 entstehen;

vorangehende E. 2). Wenn das kantonale Gericht bei einer uneingeschränkten

Arbeitsfähigkeit in einer adaptierten (körperlichen) Tätigkeit unter

Berücksichtigung der erworbenen beruflichen Fähigkeiten die Verwertbarkeit für

zumutbar erachtete (E. 4.1 hievor), kann dies nicht als bundesrechtswidrig

bezeichnet werden. Zwar war der Beschwerdeführer insbesondere mit Blick auf die

relativ kurze verbleibende Aktivitätsdauer sicherlich nicht leicht

vermittelbar. Indes waren ihm aus medizinischer Sicht, wie dargelegt, sämtliche

adaptierten Tätigkeiten, im Einzelnen alle Arbeiten mit der Möglichkeit

häufiger Positionswechsel und einer Gewichtslimite von 15 kg (Bericht des

Spital E.________ vom 10. April 2012) bzw. ohne Tätigkeiten und

Kraftanwendungen über Schulterhöhe (Einschätzung des Dr. med. F.________ vom

26.

August 2013 uneingeschränkt zumutbar. Im

Lichte der Rechtsprechung (zusammenfassend dargelegt z.B. Urteil 9C_847/2015

vom 30. Dezember 2015 E. 4.1) und angesichts der relativ hohen Hürden

betreffend die Unverwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auch älterer Menschen

verletzte die Vorinstanz kein Bundesrecht, wenn sie einen

invalidenversicherungsrechtlich erheblich erschwerten Zugang des

Beschwerdeführers zum Arbeitsmarkt verneinte. Die

Beschwerde ist unbegründet.”).

Nel caso di specie, l’insorgente al momento determinante (DTF 138 V

457) aveva 59 anni e 8 mesi, è stato considerato non reintegrabile nella sua

precedente attività di odontotecnico (cfr. anche doc. X/1) mentre è stato

considerato completamente abile al lavoro in un’attività leggera e confacente

al suo stato di salute. Non ha alcuna limitazione per l’innalzamento di pesi,

per l’alternanza della postura e non necessita di pause supplementari (doc. AI

47-2). L’interessato è invece limitato nello svolgere lavori di precisione e

nell’utilizzo continuo di attrezzature vibranti con effetto di sollecitazioni

articolari/funzionali ripetute (doc. AI 47-2). Egli, pur avendo sempre svolto

da circa 39 anni la medesima attività per lo stesso datore di lavoro è comunque

sempre rimasto in contatto con il mondo del lavoro.

Alla luce

della situazione concreta dell’assicurato, della giurisprudenza sopra esposta e

degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità

lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è a giusta ragione che l’UAI lo ha

considerato integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo

stato di salute, sopra descritte.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è stato effettuato in

maniera corretta.

2.9

Per il periodo dal 1°

dicembre 2013 al 30 settembre 2014, ossia tre mesi dopo il miglioramento dello

stato di salute (visita di chiusura della __________), l’UAI ha riconosciuto

mezza rendita. Dal 1° ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento) non vi

sarebbe più alcun diritto alla rendita essendo il grado d’invalidità del 27%.

2.9.1

L’amministrazione ha calcolato

il grado d’invalidità del 50% per il primo periodo secondo il raffronto

percentuale dei redditi (“Prozentvergleich”) nella sua precedente

attività, in applicazione del principio dell’obbligo di ridurre il danno.

Infatti, procedendo all’abituale raffronto dei redditi in attività leggere il

grado d’invalidità sarebbe stato superiore.

Nello specifico l’UAI ha

evidenziato che il salario da valido ammonta a fr. 74'100 nel 2012 e che,

lavorando al 50%, il ricorrente ha guadagnato fr. 37'050, da cui, in

applicazione del raffronto percentuale (“Prozentvergleich”), una rendita

d’invalidità del 50% fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di

salute (settembre 2014).

In sede di risposta l’UAI

ha tuttavia rilevato che nel questionario per il datore di lavoro (integrazione

professionale/rendita), figura che dal gennaio 2013 il salario del ricorrente

di fr. 5'717 (al 100%) è composto di fr. 3'800 corrispondenti al suo rendimento

effettivo e di fr. 1'917 quale salario sociale (doc. AI 35-3). Il datore di

lavoro ha aggiunto che “Sulla base della nostra tariffa assicurativa

calcoliamo una relazione fatturato-salario di minimo 2.3 Attualmente la

relazione fatturato-salario e a 1.55, cioè 0.75 in meno” (doc. AI 35-3).

Per cui, raffrontando il

salario di fr. 49'400 (3'800 X 13) corrispondente al suo rendimento a quello di

fr. 74'321 (salario da valido al 100% nel 2013, cfr. doc. AI 35-4), si ottiene

un grado d’invalidità del 34%, che non darebbe diritto ad alcuna rendita.

Per stabilire se sono dati

gli estremi per una reformatio in peius il TCA ha interpellato il datore di

lavoro (cfr. consid. 1.11), il quale ha in sostanza affermato che l’insorgente,

in seguito all’infortunio, ha iniziato a lavorare al 50% dal 18 febbraio 2014,

che gli è stato versato un salario in tale proporzione (fr. 2'858.50) e che

l’interessato non percepiva alcun salario in funzione del fatturato e pertanto

vi è un errore nella compilazione del formulario del 14 gennaio 2014 (doc. XV,

consid. 1.12). Dagli atti emerge del resto che nella notifica di infortunio

alla __________ dell’8 gennaio 2013, figura un salario lordo di fr. 5'700 al

mese per tredici mensilità (doc. __________ 4-1), da cui un’indennità

giornaliera di fr. 162.45 (doc. __________ 5-1; [5'700 x 13 : 365 : 100 X 80]).

Sulla base delle

affermazioni del datore di lavoro, da cui non vi è motivo di scostarsi, e delle

risultanze in ambito __________, va concluso, secondo l’abituale principio

della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che le

indicazioni contenute nel formulario compilato il 14 gennaio 2014 circa il

calcolo del salario in funzione del rendimento dell’assicurato non erano

corrette. La richiesta dell’UAI di effettuare ulteriori accertamenti, che del

resto sarebbero stati semmai da effettuare dalla medesima amministrazione se

avesse avuto dei dubbi circa il salario effettivamente percepito

dall’interessato, va di conseguenza respinta.

Pertanto va confermato il

diritto a mezza rendita da dicembre 2013 a settembre 2014 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute [cfr. art. 88 cpv. 1 OAI], in seguito alla

visita di chiusura della __________).

Per quanto concerne il

periodo successivo, ossia dal mese di ottobre 2014, per stabilire l’eventuale

diritto del ricorrente a percepire una rendita, occorre effettuare l’abituale

raffronto dei redditi.

Nel 2014 il reddito da

valido ammontava ancora a fr. 74'321 (cfr. doc. AI 35-3).

2.9.2

Circa

il salario da invalido, va

ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Per quanto concerne il

2014, anno di eventuale continuazione del diritto alla rendita, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a

pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr.

63'442,12 (Fr. 62'520.- :

101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr.

63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

Il

ricorrente ha chiesto una riduzione globale del 30%.

L’Alta

Corte ha tuttavia precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima

del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato

a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 13%, ossia una

percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 (cfr. anche la sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 dove il TF

al consid. 4.6 ha ribadito che “l’applicazione di tassi più frazionati si

rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria”; per una critica all’operato dell’amministrazione che si

ostina ad applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza

32.2015.28

del 9 novembre 2015, consid. 2.8).

In

concreto andrebbe di conseguenza applicata una riduzione del 15%.

Tuttavia,

anche volendo utilizzare la riduzione massima del 25% l’insorgente non avrebbe

diritto ad alcuna rendita.

Infatti, raffrontando il

reddito da valido di fr. 74’321 con quello da invalido di fr. 66’138, ridotto

del 25% a fr. 49'603.50, si ottiene un grado d’invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 33%, che non

dà diritto ad alcuna rendita.

Ne segue che il ricorso

deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.9.3

L’insorgente chiede di essere

sentito e domanda l’allestimento di una perizia sul suo stato di salute e sulle

sue effettive capacità a svolgere altre attività lavorative ritenute le

circostanze del caso (doc. I e VIII). Egli richiama inoltre l’incarto AI (doc.

I e VIII).

Il TCA

rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere

il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n.

1.

CEDU.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad

esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di

testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile

obbligo (cfr. sentenza 9C_796/2015 del 17 dicembre 2015, consid. 5.3; sentenza

8C_665/2014 23 marzo 2015, consid. 4; sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25

gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del

21.

agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr.

pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In concreto, non essendo

stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un’udienza pubblica”

(l’assicurato ha chiesto genericamente “l’audizione” [cfr. doc. I e VIII]),

questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché superflua ai fini

dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid.

2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di “vegliare

alla parità delle armi […] e all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata

giudicata sufficiente per far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento

pubblico).

Questo Tribunale rinuncia

pure all’allestimento di una perizia sullo stato di salute del ricorrente e

sulle effettive capacità a svolgere altre attività lavorative. Come già

precisato al consid. 2.5 non vi sono motivi per scostarsi dalle conclusioni del

medico SMR, ritenuto che l’interessato non ha prodotto, successivamente,

documentazione medica atta a mettere in dubbio le sue convincenti e coerenti

valutazioni. Inoltre come evidenziato ai considerandi 2.6 e seguenti al

ricorrente, in base al suo stato di salute ed alla giurisprudenza federale, può

essere richiesto un cambiamento di attività.

L’incarto AI richiamato

dall’insorgente, è stato prodotto con la risposta di causa (doc. IV, pag. 6).

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a sentire il ricorrente.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti