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Decisione

32.2015.116

Reiezione della domanda di prestazione di una lavoratrice attiva nella sicurezza di un cantiere. Conferma della perizia multidisciplinare e del calcolo del grado d'invalidità

8 marzo 2016Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2012)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), adeguando in

seguito il dato statistico al 2013, determinando come segue il reddito da

invalida:

"

(…) Malgrado il danno alla salute,

tenuto conto delle limitazioni mediche e con una capacità lavorativa dell’80 %

in attività adeguate, potrebbe invece conseguire CHF 41’628.- (tabella RSS

elaborata dall’Ufficio federale di statistica (categoria 4.2: attività semplici

e ripetitive, valore mediano) settore femminile, riduzione 4 % dovuta alla

necessità di svolgere unicamente attività leggere). (…)”

(cfr. doc. AI 78/2)

Dal

raffronto dei redditi, il grado d’invalidità è risultato essere del 23%, non

sufficiente per l’erogazione di una rendita d’invalidità.

Va

qui fatto presente che, con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente

confermato quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del

Considerandi

31.

gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5, motivo per cui la riduzione del

4% fissata dall’amministrazione va aumentata al 5%.

Inoltre,

il raffronto dei redditi deve essere riferimento al momento dell’(eventuale)

diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3), ossia, scaduto il termine di attesa

(arr. 28 cpv. 1 lett. b LAI), al 2015 e non al 2013.

Tuttavia,

le succitate correzioni non permettono di portare il grado d’invalidità dal 23%

al 40%, motivo per cui l’esito della vertenza non cambia.

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

L’assicurata

ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (I).

2.9

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre

in primo luogo ricordare, come fatto presente nel decreto 8 settembre 2015

(cfr. consid. 1.5), che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati iscritti nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non risulta esser il caso per il

collaboratore di RA 1 che ha redatto il ricorso.

In

merito all’assistenza giudiziaria intesa come esenzione dalle tasse e spese

processuali, va fatto presente che l’assicura- ta non ha provato il suo stato

d’indigenza. Del resto, dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto, la presente vertenza appariva destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, come visto, la valutazione

medico-teorica ha permesso di accertare un’abilità lavorativa dell’80% che non

provoca un’invalidità di grado pensionabile. Inoltre, la ricorrente non ha

apportato alcun elemento valido a contraddire o a mettere in dubbio le

conclusioni peritali, limitandosi unicamente a chiedere l’ese- cuzione di una

perizia giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria, nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti