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Decisione

32.2015.118

Prima domanda. Nozione di invalidità AI-LAINF. Attività lucrativa nella ditta di famiglia. Grado di invalidità 20%. Diritto a riformazione professionale negato. Richiesta di prestazioni tardiva

27 giugno 2016Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della

perizia giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati da TFA anche nella sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 al consid.

3.

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag.

109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11

febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che

l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte

il Tribunale federale ha riconosciuto il principio giusta il quale, in caso di

divergenze, l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93), precisando nel contempo che alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446). L'Alta Corte ha

inoltre puntualizzato che, in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e

4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C

85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2). Questi principi sono stati confermati da TFA anche nella sentenza

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 al consid. 4.1).

Infine va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. Tornando al caso di specie,

dalle tavole processuali emerge che l'insorgente, a seguito dell'infortunio del

12 maggio 2012 riportato in narrativa, è stata visitata il 14 agosto 2014 dal

dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nell'ambito della

visita medica __________ della __________. Nel relativo rapporto lo specialista

- dopo aver posto la diagnosi di "dolori cronici alla spalla destra con

leggera limitazione funzionale della spalla destra dopo; stato dopo rottura del

sovraspinato a destra con rottura della metà superiore del tendine dell'infraspinato

altrettanto con degenerazione di Goutallier II; stato dopo leggera tendinopatia

inserzionale del sottoscapolare e minima artrosi acromioclavicolare; stato dopo

lesione dello slap grado I senza fessura labbrale in sede dopo caduta del

maggio 2012 sul braccio/spalla destra" - l'ha ritenuta abile al lavoro

nella misura massima possibile, ponendo sulla base di tale problematica la

seguente esigibilità del lavoro (doc. AI 7-5/10):

" L'assicurata

può sollevare molto spesso pesi fino a 10 kg fino all'altezza del fianchi.

Talvolta può sollevare pesi medi fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi. Di

rado può sollevare pesi pesanti fino a 45 kg e mai pesi pesanti oltre i 45 kg.

L'assicurata può spesso sollevare pesi oltre l'altezza del petto fino a 5 kg e

di rado sollevare pesi oltre l'altezza del petto più di 5 kg.

L'assicurata molto spesso può eseguire lavori leggeri e di precisione. Molto

spesso può eseguire lavori medi. Di rado può eseguire lavori pesanti e mai

molto pesanti. Molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Talvolta può

eseguire lavori sopra la testa. Molto spesso può fare lavori con la rotazione

del busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta inclinata in avanti e

in piedi inclinata in avanti. Molto spesso può mantenere la posizione

inginocchiata e con le ginocchia in flessione. Molto spesso può mantenere la

posizione seduta e la posizione in piedi. Nessuna limitazione per quanto

riguarda camminare fino a 50 m, camminare oltre i 50 m e di percorrere lunghi

tratti. L'assicurata molto spesso può camminare su terreni accidentati. Molto

spesso può salire e scendere le scale e scendere e salire le scale a pioli.

Nessuna limitazione per l'uso delle due mani e stare in equilibrio".

Questo Tribunale, chiamato

a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve concludere che

non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione operata dal medico

circondariale della __________ e fatta propria dall’UAI.

L’amministrazione, non

risultando dalla documentazione agli atti alcuna patologia invalidante

extra-infortunistica (tant'è che neppure l'insorgente pretende il contrario),

poteva legittimamente basare la propria valutazione sugli accertamenti

effettuati dall’assicuratore infortuni presentando l’assicurata patologie con

influsso sulla capacità lavorativa esclusivamente di origine infortunistica

(inclusa la riacutizzazione, a seguito dell'infortunio, della periartrite

cronica : cfr. certificato medico del 18 luglio 2012 del dr. med. __________,

Vice-primario del Servizio di Chirurgia, Chirurgia Generale e Ortopedia,

Traumatologia e Ortopedia, dell'Ospedale __________ di __________ di cui al

doc. AI 7-11).

La valutazione operata dal

medico __________ della __________ e fatta propria dall’UAI è da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando 2.3. ll dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, e quindi specialista nella materia che qui ci occupa, si è espresso

su tutte le problematiche postinfortunistiche lamentate dall'assicurata, ha

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha

valutato la capacità lavorativa dell'insorgente (sulla base delle indicazioni

fornite dai medici curanti - in particolare dei dr. med. __________,

specialista della chirurgia ortopedica e ortopedia dell'__________, e del dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie reumatiche, che

l'ha dichiarata abile al lavoro in misura completa a far tempo dal 15 gennaio

2013 - e corroborate sia dai referti medici agli atti sia dalle visite

effettuate presso di lui in agenzia), motivando debitamente le sue conclusioni.

Al referto va dunque attribuita piena forza probante.

Tanto più che l'insorgente non ha prodotto, neppure in questa sede,

refertazione medica specialistica - riferita, in particolare, al quadro clinico antecedente al provvedimento

contestato (visto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) - atta, per un verso, a

perlomeno sollevare dubbi circa la fedefacenza del referto allestito dal medico

__________ della __________, e, per altro verso, a indurre questo TCA a disporre

ulteriori accertamenti medici specialistici.

In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che,

nell'ambito della propria attività abituale di "responsabile del

personale e addetta a lavori di pulizia", l'espletamento della funzione di

"addetta alle pulizie" non è più esigibile in misura completa a causa

dei postumi infortunistici di cui soffre, mentre in quella di

"responsabile del personale" la sua capacità lavorativa è piena

(100%), per lo meno a far tempo dal 15 gennaio 2013 rispettivamente che in

un'attività adeguata - semplice e ripetitiva - rispettosa dei noti limiti

funzionali stabiliti dal medico __________ della __________ - la capacità

lavorativa è piena (100%) a far tempo dal 15 gennaio 2013.

Stante quanto precede, richiamato inoltre quanto già esposto al considerando

Considerandi

2.

, il TCA non pùo quindi condividere le contestazioni mosse dall'insorgente

nel gravame all'operato dell'amministrazione per aver fondato la propria

decisione su quella della "__________ che non è tuttavia definitiva, in

quanto oggetto di un'opposizione che non è stata ancora evasa".

2.5

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subito dal ricorrente dal profilo

finanziario.

2.6

Nella decisione avversata

l'UAI ha ritenuto che, dal lato economico, non sussistesse alcuno scapito

finanziario, visto che l'assicurata, dipendente della ditta in cui il marito è

titolare, dopo riorganizzazione interna, svolge un'attività leggera consona

alle limitazioni funzionali, che ha comportato un aumento di stipendio mensile

rispetto a prima.

Dal canto suo, invece, la ricorrente ribadisce anche in questa sede che vi è

stato (e vi è) un discapito economico a seguito del danno alla salute, ritenuto

come il suo datore di lavoro, per poterla tenere in ditta, ha dovuto fare un

investimento, istruendola e formandola (a sue spese) in altri compiti ed, in

particolare, in ambito informatico (ovvero in una materia a lei sconosciuta)

per 12 mesi, durante i quali ha dovuto assumere una collaboratrice al 50% allo

scopo di aiutarla e istruirla. Non essendo in ogni caso ancora autosufficiente,

necessita inoltre di essere ancora supportata in tale attività dall'aiuto di

una terza persona.

2.6.1

A questo proposito il TCA

osserva innanzitutto che dalla documentazione prodotta emerge che l'assicurata

percepiva un salario mensile di fr. 4'500.- per 13 mensilità nel 2012, prima

dell'infortunio, rispettivamente di fr. 5'000.- per 13 mensilità nel 2013, dopo

l'insorgere del danno alla salute causato dalle sequele infortunistiche,

lavorando sempre per il medesimo datore di lavoro, ovvero per suo marito (cfr.

incarto __________: certificati di salari per il 2012 e per il 2013).

Dalle tavole processuali (cfr. rapporto del 25 febbraio 2014 della visita in

azienda della specialista infortuni della __________, sottoscritti

dall'assicurata e da suo marito in veste di datore di lavoro, pure presenti;

doc. AI 41-1/2), si evince chiaramente altresì che:

Situazione professionale antecedente

all'infortunio.

" Dal 2009

l'assicurata lavora per la ditta del marito. Prima dell'infortunio era responsabile

del personale e nel contempo addetta a lavori di pulizia. Si occupava quindi

del sopralluogo degli appartamenti e dei cantieri, del controllo dei lavori

svolti dai dipendenti, dei contatti con gli amministratori di stabili. Questo

comportava spostamenti frequenti in auto.

Le parte amministrativa della ditta era gestita interamente dal marito.

La Sig.ra RI 1 si occupava in precedenza per la maggior parte del tempo di

pulizia e attività manuali; pulizia locali e appartamenti (scale, corridoi,

vani ascensori, porte, etc.). Quotidianamente pulizia di circa una decina di

palazzi. La ditta aveva in abbonamento una settantina di palazzi da pulire

regolarmente. Oltre alle pulizie in abbonamento vi erano le pulizie di

appartamenti e cantieri (pavimenti con mocho e aspirapolvere, porte, bagni,

vetri, etc.). Saliva spesso su scale a pioli per pulire vetri e tapparelle.

L'assicurata è destrimane".

Situazione professionale antecedente all'infortunio.

"La Sig.ra RI 1 ha ripreso il lavoro in misura completa dal 15.01.2013.

In accordo con la famiglia l'attività professionale è stata adattata e

I'assicurata è stata esonerata dai lavori di pulizia. La ditta conta ormai

15-16 persone e gestisce 90 stabili. Il marito si occupa sempre

dell'amministrazione e delle vendita, mentre una segretaria al 50% si occupa di

una parte del lavoro amministrativo e il cognato, assunto nell'ultimo anno, si

occupa dei giardini/pulizia neve e sostegno al sig. __________ in altre attività

(sgombero case, traslochi e lavori extra).

L'assicurata si occupa invece:

- controllo e painificazione degli artigiani;

- controllo ore secondo contratto;

- controllo qualità del lavoro;

- pianificazione del lavoro in generale;

- accompagnamento clienti in appartamenti da visitare (su richiesta

di terzi, per affitto/vendita);

- ricarica tessere lavanderia;

- acquisizione materiale necessario per ufficio/attività di pulizia.

Si tratta di un'attività amministrativa non fisicamente impegnativa.

L'assicurata deve spostarsi molto in auto.

Il datore di lavoro, Sig. __________ per poter riorganizzare il lavoro ha

dovuto fare alcune modifiche, in quanto la moglie, nonostante il tentativo

di formazione interna, non è in grado di utilizzare in maniera esaustiva i

programmi informatici necessari per l'organizzazione amministrativa. Ha

quindi assunto la figlia al 50%, neo diplomata in commercio" (n.d.r.: le

sottolineature sono della redattrice).

Prospettive professionali.

"(…).

Dal punto di vista del danno economico, non è in grado di comunicarlo

nell'immediato ma certamente una parte dell'attività lavorativa della figlia

(50% stipendio mensile CHF 1'700 - X 13) non sarebbe necessaria se la moglie

fosse in grado di gestire le attività amministrative che necessitano l'ausilio

di programmi informatici specifici (per es. excell). Una formazione ad hoc

potrebbe essere utile alla Sig.ra, anche se non è certo, secondo il Sig, __________,

che la renderà autonoma in tutte le attività amministrative."

(n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

2.6.2

In siffatte circostanze, l'aumento

di stipendio dell'assicurata è indubbiamente riconducibile al fatto che il suo

ruolo all'interno della ditta di famiglia si è modificato, non svolgendo più i

lavori di pulizia bensì occupandosi unicamente di un'attività amministra-tiva

non fisicamente impegnativa, con conseguente assunzione di una maggiore

responsabilità. Ora, l'assunzione di questa funzione di maggiore spessore

all'interno della ditta di famiglia nell'ambito di una riorganizzazione interna

del personale piuttosto considerevole (mediante assunzione della figlia al 50%,

neo diplomata in commercio, quale segretaria come pure del cognato per la cura

dei giardini, la pulizia della neve e il sostegno al marito della ricorrente in

altre attività, quali sgombero case, traslochi e lavori extra), la quale ha

comportato evidentemente anche dei maggiori costi, sembra tuttavia dettata

maggiormente dall'ampliamento dell'attività della ditta di famiglia piuttosto

che dal danno di salute occorso all'insorgente. Sia come sia, la questione non

merita di essere qui ulteriormente approfondita. Quand'anche si volesse difatti

ritenere l'ipotesi più favorevole all'insorgente, ovvero che - a causa dei

postumi infortunistici - può svolgere unicamente un'attività semplice,

ripetitiva e rispettosa dei noti limiti funzionali (cfr. considerando 2.4 in

fine), ella non ne trarrebbe

alcun giovamento, come si vedrà meglio nei considerandi che seguono.

2.7

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.7.1

Nel caso di specie dalla

documentazione prodotta emerge segnatamente che il salario percepito da ultimo

dall'interessata, prima dell'insorgere del danno alla salute ammonta a fr.

58'500.-- (pari a fr. 4'500.- per 13 mensilità) ed è stato conseguito nel 2012

(cfr. doc. LAINF 57-2/13 e incarto richiamato dalla __________ di cui al doc.

IX: certificati di salario per l'anno 2012). Ora, aggiornando al 2015 tale

importo, si ottiene un reddito da valido di fr. 59'677.65 (2013: + 0,7%;

2014: + 0,8%; 2015: + 0,4%).

2.8

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS),

senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze

UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.8.1

La

decisione litigiosa è stata emanata il 23 giugno 2015 e pertanto il reddito da

invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr.

considerando 2.8).

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il salario

lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 49'344.- (Fr. 4'112.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurata dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalida si ha per le donne un

indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza

si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima

riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi

aggiornarlo direttamente al 2015, ultimo dato disponibile.

Pertanto, si ha che il salario

statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 50'359.90 (Fr. 49'344.- : 102 x 104,1) (cfr.

Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2015, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando ora queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr.

anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie

économique, 3/4-2015, pag. 88 e la Tabella sulla durata normale del lavoro

nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica), applicabile anche al 2015 non

avendo un dato riferito a questo anno, il salario lordo medio ipotetico nazionale

da invalido per una donna ammonta a Fr. 52'500.20 (Fr.

50'359,90 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.9

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato

il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata

anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19

aprile 2016 al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.9.1

Nel caso di specie

l’insorgente, è nata e cresciuta in __________ - ovvero in un Paese ove la

cultura e lo stile di vita sono molto simili a quelli Svizzeri - sino all'età

di 23 anni. Nella __________ ha pure frequentato le scuole dell'obbligo. In

Svizzera dal 1982, è coniugata con un cittadino svizzero dal 1989, è madre di

tre figli (1992, 1994 e 1995), ha la cittadinanza elvetica e dal 2009 lavora

come "responsabile del personale e addetta a lavori di pulizia" (doc.

AI 6-1/7) nella ditta del marito. In queste condizioni, alla luce della

giurisprudenza sopra citata, vista l'età della ricorrente, nata nel 1959 (nella

STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 consid. 4.3, il TF ha stabilito che l’età

di 56 anni non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido,

ma addirittura incide favorevolmente su di esso e nella STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010 consid. 12.1 l’Alta Corte ha precisato che l’età avanzata è un

fattore estraneo all'invalidità), la sua nazionalità (svizzera), la scolarità

(scuole obbligatorie) e la possibilità di svolgere nella misura del 100%

un'attività lucrativa (semplice e ripetitiva) rispettosa dei noti limiti

funzionali individuati dal medico __________ della __________ senza dover

alternare la postura e/o effettuare pause supplementari (cfr. considerando 2.4),

in virtù della giurisprudenza per cui i fattori di riduzione sono unicamente

dei multipli di 5 (cfr. considerando 2.9), il TCA ritiene giustificato

riconoscere nel caso concreto esclusivamente una riduzione del 5% per la

necessità di svolgere delle attività leggere.

Val qui comunque la pena di

rilevare che, quand'anche si volesse riconoscere, per pura ipotesi,

all'insorgente una riduzione del 10% per attività leggere (cfr. sentenza

9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6), ella non ne trarrebbe alcun giovamento, come si vedrà meglio al

considerando 2.10.

2.10

In concreto, raffrontando, nel

2015, il reddito da valido di fr. 59'677.65 con quello da invalido di fr. Fr. 52'500.20, ridotto del 5% a fr. 49'875.40, si ottiene un grado di invalidità del 19,65% arrotondato al 20%

(cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.

Raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 59'677.65 con quello da

invalido di fr. Fr. 52'500.20, ridotto per ipotesi del 10% a fr.

47'250.20 si otterrebbe un grado di invalidità del 20,82%,

arrotondato al 21%, che non darebbe parimenti diritto ad alcuna

rendita.

La decisione dell’UAI che nega il diritto ad una rendita d’invalidità va di

conseguenza tutelata.

2.11

Tenuto conto del fatto che

l'assicurata presenta un grado d'invalidità del 20%, occorre ora esaminare se

ricorrono, in concreto, i presupposti per riconoscerle, di principio,

una riformazione professionale. Se ciò fosse il caso, dovrà essere allora

esaminata anche la questione di sapere se ha diritto, in particolare, ad

una riformazione professionale all'interno della ditta dove lavora (con effetto

retroattivo), così come postulato nel gravame.

2.12

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI

gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo l’art.

17.

cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova

attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e

se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o

migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495.

consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

(…)

4013.

Se un assicurato è sufficientemente integrato o

se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una

formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Infine, con STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida

al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere

messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha

affermato che:

" (…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)"

(STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.12.1

Tornando al caso di specie, va

evidenziato che la ricorrente, pur avendo raggiunto il grado

minimo d’invalidità del 20% richiesto (cfr. considerando 2.10), senza dover

intraprendere una specifica riqualifica professionale, può, per i motivi già

espressi al considerando 2.4, svolgere attività semplici e

ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza

32.2011.143

del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U

463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurata può essere richiesto di

sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive,

che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio

2014.

e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che alla ricorrente non può essere riconosciuto alcun diritto a

provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto

che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono

particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83

del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio

2015, 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Non ricorrendo in concreto i presupposti per riconoscere all'assicurata, di

principio, una riformazione professionale, può rimanere qui indecisa la

questione di sapere se ella ha diritto, in particolare, ad una

riformazione professionale all'interno della ditta dove lavora (con effetto

retroattivo), così come postulato nel gravame dalla stessa.

2.13

Il

patrocinatore dell’assicurata contesta anche la prescrizione del diritto alla

prestazioni, visto che l'UAI aveva aperto il caso con l'annuncio del 15 ottobre

2012.

della __________.

2.13.1

Giusta

l'art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al

più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il

diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, giusta

il quale, colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi

all'assicuratore competente nella forma prescritta per l'assicurazione sociale

interessata (cpv. 1), gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente i

formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni; questi

formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati

compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di

lavoro ed eventualmente dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non

rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un servizio incompetente, per

quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla

domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta o

inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

2.13.2

Tornando al caso di specie, come

rettamente rilevato dal rappresentante dell'assicurata, l'UAI ha aperto il caso

con l'annuncio del 15 ottobre 2012 della __________. D'altra parte però, va

pure considerato che il 22 maggio 2013 il medesimo ufficio aveva pure

comunicato all'interessata che chiudeva la procedura, visto che il suo

infortunio si era risolto senza conseguenze invalidanti, avvertendola che

poteva richiedere una decisione soggetta a ricorso entro 30 giorni (doc. AI

4-1/2). Facoltà, quest'ultima, di cui l'assicurata non si è tuttavia avvalsa. In

siffatte circostanze, la richiesta di prestazioni dell'assicurata risale quindi

al 28 novembre 2014 (doc. AI 6-1/7) ed è di tutta evidenza tardiva. Anche per

quest'aspetto le censure ricorsuali devono quindi essere respinte.

2.14

In questa sede la ricorrente ha

chiesto - oltre all'edizione dell'incarto n. __________ dalla __________ (che,

come già riportato in narrativa, è stato acquisito agli atti il 12 ottobre 2015

e messo a disposizione delle parti sino al 30 novembre 2015 con facoltà di

presentare eventuali osservazioni) e all'assunzione di di non meglio precisati

documenti e testi - l'esperimento di una perizia medica, l'audizione del datore

di lavoro e la perizia prova carico di lavoro (cfr. ricorso, doc. I pag. 3;

scritto del 24 settembre 2015, doc. VI).

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti.

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti