32.2015.119
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2 agosto 2016Italiano61 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.119
TB
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, 1959, da ultimo attivo come impiegato di banca all’80%, nell’autunno 2013
(doc. 1) ha chiesto prestazioni AI per adulti a causa di un sovraccarico
psicologico.
L’Ufficio assicurazione
invalidità ha intrapreso i necessari accertamenti medici e professionali, l’ha
sottoposto a una perizia psichiatrica un anno dopo (doc. 32) e ha preso atto
del rapporto finale del 10 dicembre 2014 (doc. 39) del Servizio Medico
Regionale così pure del parere del consulente in integrazione professionale del
16 gennaio 2015 (doc. 40).
1.2. Con
decisione del 16 giugno 2015 (doc. B), preavvisata il 20 gennaio 2015 (doc.
42), l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato, anche dopo le
osservazioni del 20 febbraio 2015 (doc. 54) che hanno contestato tanto
l’aspetto medico quanto quello economico, l’attribuzione di una rendita intera
temporanea di invalidità dal 1° aprile al 30 settembre 2014. In seguito, il
grado di invalidità complessivo, sempre calcolato con il metodo misto, è stato
fissato nel 36% ([salariato all’80% x grado AI del 45,44% = grado di invalidità
parziale del 36%] + [mansioni consuete al 20% x limitazione dello 0% = grado AI
parziale dello 0%] = 36%) e quindi il diritto alle prestazioni è decaduto.
1.3. Il
12 agosto 2015 (doc. I) RI 1, patrocinato dallo Studio legale RA 1, si è
rivolto al Tribunale chiedendo il riconoscimento di una rendita di invalidità
del 50% dal 1° ottobre 2014.
Il ricorrente ha innanzitutto
ripercorso il suo stato formativo e professionale, che si è intrecciato con i
suoi disturbi di salute.
Poi si è lamentato che
l’Ufficio AI abbia erroneamente calcolato i redditi da valido e da invalido.
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo il ricorrente il suo salario lordo mensile di Fr. 5'784.-
conseguito all’80% andrebbe riportato al 100% e quindi a Fr. 6'940,80. Tale
reddito risulta inferiore al salario medio nazionale di Fr. 6'823.- dei lavoratori
impiegati nei servizi finanziari per l’anno 2010 (tabella TA1) che, debitamente
aggiornato a 41,7 ore e indicizzato al 2013, dà un reddito di Fr. 7'294,45 e
quindi il suo stipendio era del 5% inferiore al reddito medio svizzero.
Tuttavia, l’importo di Fr. 6'823.- si riferisce ad attività semplici e
ripetitive, mentre il ricorrente ha ricoperto funzioni di rilievo come gerente
di filiale, perciò gli va riconosciuto il reddito mediano per un’attività con
conoscenze professionali e specializzate di Fr. 8'191.- al mese, aggiornati nel
2013 a Fr. 8'756,95, per un gap salariale del 20%.
A questo proposito, il
ricorrente ha dettagliatamente spiegato i motivi per cui, a suo dire, egli non
si sarebbe accontentato del suo (minor) reddito, che è dovuto esclusivamente
all’insufficiente formazione e quindi le ragioni del gap salariale sarebbero
estranee a motivi di invalidità e andrebbe pertanto applicato.
Quanto al salario da invalido,
l’assicurato ha riconosciuto che il reddito mensile di Fr. 5'026,05
riconducibile alla categoria 4.2 per attività semplici e ripetitive è corretto.
Tuttavia, questo importo corrisponde alla media di tutte le professioni leggere
per le quali non è richiesta una qualifica specifica, mentre egli non è stato
inserito in una attività professionale specifica, malgrado abbia sempre
lavorato nel settore bancario e, pertanto, sarebbe ipotizzabile un
reinserimento in attività amministrative e di supporto alle imprese o nel
commercio al dettaglio, come per esempio nel commercio dei vini come da egli auspicato.
Ritenuto un salario di Fr.
4'400.- per un’attività lavorativa al 100%, categoria professionale n. 82,
livello di qualifica 4, aggiornato in base a 41,7 ore settimanali e indicizzato
al 2013 si ottiene un reddito mensile mediano di Fr. 4'704.-, per un lordo
annuo di Fr. 56'448.-.
Adottando il metodo misto che,
secondo il ricorrente, l’Ufficio AI ha mal applicato non avendo tenuto conto
dell’attività a tempo parziale nel reddito da invalido, ma soltanto nel reddito
da valido, il reddito lordo che l’interessato potrebbe ragionevolmente svolgere
per un’attività all’80% corrisponde a Fr. 45'158,40.
Tenendo conto, anche in tal
caso, della riduzione del 5% come per il reddito da valido, unitamente alla
riduzione del 13% per motivi personali, non contestata, il reddito annuo lordo
da invalido ammonterebbe a Fr. 37'029,90 e, considerata un’abilità lavorativa
residua del 75%, a Fr. 27'772,40.
Paragonato al reddito da
valido, non contestato, di Fr. 75'192.-, si avrebbe un grado di invalidità del
63,06%.
Per la parte salariata dell’80%
si otterrebbe dunque un grado di invalidità parziale del 50,45% (80 x 63,06),
mentre per la parte delle mansioni consuete svolte al 20% la limitazione
sarebbe nulla, perciò la somma fra i due gradi di invalidità dà un 50%, ciò che
permetterebbe al ricorrente di continuare a beneficiare di una mezza rendita
anche dopo il 30 settembre 2014.
1.4. Nella
risposta del 27 agosto 2015 (doc. IV) l’Ufficio assicurazione invalidità ha
proposto di respingere il ricorso, confermando per intero la sua posizione sia
dal profilo medico sia economico.
In particolare, l’Ufficio AI ha
spiegato di non potere applicare il principio del parallelismo dei redditi e
ridurre quindi il reddito statistico da invalido applicando il gap salariale
individuato dal ricorrente, ritenendo che l’assicurato si sia accontentato per
anni del suo salario e non si sia adoperato per migliorare la situazione
reddituale. Ad ogni modo, quand’anche si dovesse ammettere che l’interessato
non si sia accontentato della sua retribuzione, la differenza fra il reddito
effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile risulta essere
inferiore al 5%, ciò che esclude l’applicazione del principio del parallelismo
dei redditi.
Anche il riferimento al livello
di esigenze 4 va confermato, non possedendo l’insorgente una formazione
specifica e non avendo mai conseguito un diploma, circostanza che non può
essere compensata e neutralizzata dall’esperienza maturata durante i diversi
anni di lavoro presso lo stesso istituto bancario.
In merito all’eventuale diritto
ad una riformazione professionale, l’amministrazione ha interpellato la
consulente in integrazione la quale ha spiegato che, vista un’abilità residua
del 75% in tutte le attività semplici e adeguate che si possono ritrovare nella
tabella TA1, l’assicurato può direttamente svolgere dette attività senza che
sia necessario mettere in atto una riqualifica professionale nel commercio dei
vini, come sostenuto dall’interessato.
In conclusione, l’Ufficio AI ha
confermato che il reddito da invalido correttamente determinato in precedenza
secondo i dati statistici deve essere ridotto dapprima in base all’esigibilità
medica lavorativa (25%), poi della percentuale per motivi personali (13%). È
solo al momento del calcolo globale che si tiene conto della quota parte
relativa all’attività salariata (80%).
Pertanto, il salario da
invalido nel 2013 di Fr. 62'875,60, ritenuto al 75% e ridotto del 13%, dà un
reddito ipotetico di Fr. 41'026,35. Confrontato con il reddito da valido nel
2013 di Fr. 75'192.-, si ha un tasso di invalidità del 45,45% che, preso
all’80% per la parte salariata e sommato alla limitazione nulla per la parte
relativa alle mansioni consuete, si ottiene un grado di invalidità totale del
36%, che non permette più la concessione di prestazioni dall’assicurazione
invalidità dopo il 30 settembre 2014.
1.5. L’11
settembre 2015 (doc. VI) il ricorrente ha di nuovo contestato le conclusioni
dell’Ufficio AI e ha esposto le proprie osservazioni sul calcolo economico,
censurandolo integralmente.
Anche l’amministrazione ha
ribadito il 24 settembre 2015 (doc. VIII) le proprie argomentazioni a suffragio
della sua posizione, a seguito delle quali l’assicurato non ha più formulato
ulteriori osservazioni né prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IX).
1.6. Il 23 giugno 2016 (doc. X) il
TCA ha informato le parti che con la STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016 il
Tribunale federale ha precisato la sua giurisprudenza su come determinare il
grado di invalidità nel caso di persone assicurate parzialmente attive che non
svolgono mansioni consuete, invitandole ad esprimersi sulla possibile
applicazione, al caso concreto, dei principi sviluppati.
Il 1° luglio 2016 (doc. XI) l’Ufficio AI ha osservato che la
possibile applicazione dei nuovi principi al caso concreto non muterebbe il risultato
a cui era già giunto, giacché dal raffronto dei redditi scaturisce un grado di
invalidità del 45,45% che, rapportato alla percentuale di attività salariata
esercitata prima del danno alla salute (80%), dà una perdita di guadagno del
36,35% (45,45% x 80%) e quindi porta al rifiuto del diritto a una rendita di
invalidità.
Anche il ricorrente, il 6 luglio 2016 (doc. XII), ha ritenuto che
occorre applicare il metodo ordinario della comparazione dei redditi visto che
ha scelto deliberatamente di lavorare all’80% per avere maggior tempo libero, ma
è giunto ad un grado di invalidità del 63% e ha preteso una rendita di tre
quarti.
Le rispettive prese di posizione sono state trasmesse alla controparte
per conoscenza (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c,
la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una
carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche,
non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata
dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va evidenziato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito
LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita (e non quello della resa della decisione) ed
Fatti
i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima
base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei
redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).
L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,
prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per
l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I
670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18
ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9
agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.2).
2.2. Nella DTF 131 V 51, ai
considerandi 5.1 e 5.2 l’Alta Corte ha stabilito che la riduzione del tasso di
occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In questi casi è applicabile il
metodo ordinario e non il metodo misto, previsto per le persone che esercitano
un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o
svolgono mansioni consuete ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI
in vigore sino al 31 dicembre 2002) e dell’art. 28a cpv. 3 LAI.
Nella STF 9C_178/2015 del 4
maggio 2016, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha precisato la
sua precedente giurisprudenza su come determinare il grado d’invalidità nel
caso di persone assicurate parzialmente attive che non svolgono mansioni
consuete (DTF 131 V 51). La nostra Massima Istanza ha stabilito
che quando un assicurato lavora volontariamente a tempo parziale, senza dovere
anche dedicarsi alle mansioni consuete ai sensi dell’art. 28a cpv. 2 LAI, si
deve dapprima valutare la sua invalidità applicando il metodo ordinario, ossia
comparando i suoi redditi prima e dopo il danno alla salute, poi ridurre il
grado di invalidità così determinato in funzione della percentuale di attività
salariata esercitata prima del danno alla salute.
In questa
fattispecie l’Alta Corte si è occupata di un’assicurata che ha cresciuto i suoi
figli e che lavorava, per sua scelta, al 60% e quindi che consacrava il 40% del
tempo restante ai propri hobby. Inizialmente, applicando il metodo misto di
calcolo, l’Ufficio AI le ha attribuito nel 2004 una mezza rendita di invalidità
([79,88% di incapacità di guadagno x 60% del tempo lavorativo come salariata] +
[8% di incapacità di guadagno x 40% del tempo per svolgere le mansioni consuete]
= grado AI complessivo del 51,13%). Nell’ambito di una revisione nel 2008 il
grado di invalidità complessivo è stato fissato nel 63%, con conseguente
diritto a tre quarti di rendita, confermato nel 2012 in occasione di un’altra
revisione avviata nel 2011.
La richiesta
dell’assicurata del 2012 di percepire una rendita intera è stata respinta
dall’amministrazione, mentre il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale di
Lucerna è stato accolto dopo che alle parti è stata data la possibilità di
esprimersi sulla DTF 131 V 51. L’Ufficio AI si è quindi rivolto al Tribunale
federale contro la concessione di una rendita intera all’assicurata.
Sia la prima sia
la seconda istanza concordano sull’applicazione di questa giurisprudenza e
quindi sulla determinazione del grado di invalidità per mezzo del metodo
ordinario del raffronto dei redditi. Lo stesso vale per il Tribunale federale
(cfr. consid. 3.2).
Tuttavia,
malgrado per entrambe le precedenti autorità l’incapacità lavorativa fosse
totale, che ipoteticamente la parte salariata fosse del 60% e che si applicasse
il metodo ordinario del raffronto dei redditi in virtù dell’art. 16 LPGA, i
risultati a cui esse sono giunte sono diversi: per il Tribunale cantonale il
grado di invalidità era del 100%, mentre per l’Ufficio AI era del 60% (cfr.
consid. 3.3).
Il Tribunale
federale ha quindi elencato le tre situazioni possibili alla luce dell’art. 28a
LAI e i rispettivi metodi di valutazione del grado di invalidità (il metodo
ordinario del raffronto dei redditi per i salariati giusta l’art. 16 LPGA,
il metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa
e il metodo misto per le persone salariate che contemporaneamente
svolgono le mansioni consuete) (cfr. consid. 4).
La nostra Massima
istanza ha poi ricordato la giurisprudenza sviluppata nella DTF 131 V 51 per le
persone che esercitano parzialmente un’attività lucrativa senza compiti
domestici, per le quali si applica il metodo ordinario del confronto dei
redditi. Essa ha precisato che per il reddito da valido determinante è quanto
la persona assicurata, da sana, avrebbe effettivamente potuto conseguire e non
quanto avrebbe potuto guadagnare nel migliore dei casi. Se l’assicurato può
essere professionalmente attivo a tempo pieno, ma riduce il suo tempo
lavorativo per avere più tempo libero, il Tribunale federale ha ritenuto che
non spetta all’assicurazione invalidità risponderne. Il reddito da invalido si
determina in funzione di quanto l’assicurato, una volta sopraggiunta
l’incapacità lavorativa, potrebbe conseguire in una attività ragionevole in un
mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 5).
In applicazione
di questo principio, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l’assicurata,
attiva professionalmente al 60% ma inabile totalmente al lavoro, con il metodo
ordinario raggiungeva un grado di invalidità del 100% e quindi il diritto ad
una rendita intera (cfr. consid. 6.1).
L’Alta Corte ha
riconosciuto che il calcolo effettuato dall’autorità giudiziaria cantonale era
conforme alla citata giurisprudenza. Tuttavia, il risultato che ne deriva è
urtante essendo paradossale che quando v’è una soppressione delle mansioni
consuete e si passa ad una diminuzione dell’ambito assicurato dal 100% (parte
salariata e mansioni consuete) al 60% (solo salariato) ciò porta a un aumento
del grado di invalidità (dal 63% al 100%) quando nient’altro è cambiato, visto
che si tratta sempre di una persona con attività lucrativa al 60%. In altre
parole, secondo l’Ufficio AI ricorrente, il solo fatto di rimpiazzare le
mansioni consuete con del tempo libero, che non è coperto dall’art. 27 OAI, si
ripercuote sull’aumento della rendita (cfr. consid. 6.2).
Anche la dottrina
ha rilevato che questo modo di determinare l’invalidità porta stranamente ad un
grado di invalidità maggiore.
Il TF ha
riportato un esempio illustrato da Kieser, simile al caso in esame (cfr.
consid. 6.3).
Secondo l’Alta
Corte, la fattispecie in esame e l’esempio di calcolo esposto da Kieser
indicano che la prassi in vigore non porta ad un’uguaglianza di trattamento
(art. 8 cpv. 1 Cost. fed.) tra le persone parzialmente attive senza compiti
domestici e le persone parzialmente attive che si occupano anche delle mansioni
consuete. Si viene ugualmente a creare una differenza di trattamento anche nei
confronti delle persone salariate a tempo pieno. In altre parole, le persone
che sono interamente attive professionalmente raggiungono un grado di
invalidità del 100% solo quando sia nella quota parte del 60% - dalla quale può
derivare un grado massimo di invalidità del 60% ({[60'000 – 0] x 100 : 60’000}
x 60%) - sia nella quota parte del 40% - dalla quale può risultare al massimo
un grado di invalidità del 40% - sono totalmente impedite (cfr. consid. 6.4).
Ciò porta la
prassi, conformemente alla DTF 131 V 51, a riconoscere anche a un salariato
parziale che non ha compiti domestici da assolvere un grado di invalidità del
100% stante un tempo libero (del 40%) che non è assicurato giusta l’art. 28a
LAI in connessione con l’art. 27 OAI. L’Ufficio AI ricorrente ha criticato
questa soluzione e ha fatto valere che in tali casi il grado massimo di
invalidità non deve superare la quota parte del 60% dell’attività salariata.
Esso ha pertanto richiesto di precisare la giurisprudenza, nel senso che anche
nel caso di salariati a tempo parziale senza compiti domestici il grado di
invalidità che risulta dal confronto dei redditi sia ritenuto in modo proporzionale
(in specie con il fattore 0,6 corrispondente alla quota parte salariata del
60%) (cfr. consid. 6.5).
Dal profilo
dell’uguaglianza di trattamento, la perdita della capacità lavorativa di una
persona parzialmente attiva (qui al 60%) deve portare ad un grado di invalidità
simile se essa non svolge le mansioni consuete per più del 60%, quindi per il
40% ipoteticamente restante (cfr. consid. 7.2).
Stante quanto
precede, il Tribunale federale ha concluso che la giurisprudenza sviluppata
nella DTF 131 V 51 deve essere precisata, nel senso che per gli assicurati
parzialmente salariati che non svolgono anche le mansioni consuete, il grado di
invalidità deve essere calcolato con il metodo ordinario del confronto dei
redditi (art. 16 LPGA) e deve essere presa in considerazione, nell’ambito
dell’ipotetica attività lavorativa a tempo parziale, solo la limitazione proporzionale
nell’attività salariata. Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione proporzionale
all’attività salariata esercitata e non può superare la percentuale di questo ambito
assicurato, che è definito con l’ipotetico carico di lavoro a tempo parziale (cfr.
consid. 7.3).
Considerato
quindi che l’assicurata era totalmente inabile al lavoro e che la sua quota di
salariata era del 60%, tenendo conto proporzionalmente del risultato del
raffronto dei redditi si ha un grado di invalidità del 60% (60% x 100%) (cfr.
consid. 8.1).
Pertanto, il
Tribunale federale ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita e ha
annullato la sentenza cantonale che le ha attribuito una rendita intera (cfr.
consid. 8.2).
Più
specificatamente, il Tribunale federale si è così pronunciato:
" 7.
7.1. Entsprechend der Zielsetzung der Invalidenversicherung,
die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität zu mildern (vgl. Botschaft des
Bundesrats vom 24. Oktober 1958 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, BBl 1958 II
1137 ff., insbes. 1161 f.; vgl. auch BGE 137 V 334 E. 5.5.3 S. 345), ist das
versicherte Risiko in der Invalidenversicherung die Erwerbsinvalidität, die von
der effektiven, gesundheitlich bedingten Erwerbseinbusse abhängt. Eine
versicherte Person, welche im Gesundheitsfall ihr wirtschaftliches Potential
nicht voll ausnützt, indem sie zwar in der Lage wäre, voll erwerbstätig zu
sein, sich aber für eine Teilzeitstelle entscheidet, um mehr Freizeit zu haben,
begnügt sich mit einem Teilzeitlohn und verzichtet damit freiwillig auf einen
Teil des Lohnes, den sie erzielen könnte, wenn sie vollerwerbstätig wäre. Dass
ihr Erwerbseinkommen vermindert ist, stellt die Folge ihrer Wahl dar. Der nicht
verwertete Teil ihrer Erwerbsfähigkeit ist damit nicht versichert (BGE 135 V 58
E. 3.4.1 S. 61; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; Urteil 9C_112/2012 vom 19. November
2012 E. 4.6) und ein Ausgleich durch die Invalidenversicherung demzufolge nicht
statthaft (BGE 137 V 334 E. 5.5.3 S. 345 f.; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53). Aus
diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine teilerwerbstätige versicherte Person
ohne Aufgabenbereich eine gesundheitlich bedingte Erwerbseinbusse lediglich im
Rahmen des versicherten Bereiches, welcher dem (hypothetischen)
Beschäftigungsgrad entspricht, erleidet und deshalb auch nur in diesem Umfang
ein Ausgleich stattfinden kann. Es verhält sich nicht anders als bei den
Vollerwerbstätigen, bei welchen wegen des auf 100 % Bezug nehmenden Einkommens-vergleichs
(Art. 28a Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 16 ATSG) ebenfalls maximal ein dem
versicherten Bereich (100 %) entsprechender Invaliditätsgrad (mithin maximal
100 %) resultieren kann.
7.2. Für diese Betrachtungsweise spricht auch
das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) bzw. eine verfassungskonforme
Auslegung (vgl. dazu BGE 140 I 77 E. 5.3 S. 81 mit Hinweisen) der Bestimmung
des Art. 28a Abs. 3 Satz 1 IVG. Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung
muss die Einbusse, die eine versicherte Person in einem bestimmten
(hypothetischen) erwerblichen Teilpensum (hier: 60 %) erleidet, in diesem
Bereich zum selben Invaliditätsgrad führen, unabhängig davon, ob sie daneben
(d.h. in den hypothetisch verbleibenden 40 %) keinen Aufgabenbereich hat (wie
die Beschwerdegegnerin im hier zu beurteilenden Zeitraum), in einem
Aufgabenbereich tätig ist (wie dies bei der Beschwerdegegnerin früher der Fall
war [Verfügung vom 11. März 2004; Mitteilung vom 11. Juni 2012]), oder ein
weiteres erwerbliches Teilpensum hat und damit als vollerwerbstätig gilt. Eine
Gleichbehandlung rechtfertigt sich deshalb, weil die drei genannten
Versichertenkategorien bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit im erwerblichen
Teilpensum von 60 % denselben Einkommensverlust - nämlich einen solchen von 60
% - erleiden. Es sind keine Gründe ersichtlich, bei den teilerwerbstätigen
Versicherten ohne Aufgabenbereich eine sich lediglich im Teilzeitpensum
auswirkende Arbeitsunfähigkeit über dessen Umfang hinaus (hier mit 100 statt 60
%) zu berücksichtigen.
7.3. Nach dem Gesagten ist die Rechtsprechung
gemäss BGE 131 V 51 dahingehend zu präzisieren, dass bei teilerwerbstätigen
Versicherten ohne Aufgabenbereich die anhand der Einkommensvergleichsmethode
(Art. 16 ATSG) zu ermittelnde Einschränkung im allein versicherten erwerblichen
Bereich proportional - im Umfang der hypothetischen Teilerwerbstätigkeit
- zu berücksichtigen ist. Der Invaliditätsgrad entspricht der proportionalen
Einschränkung im erwerblichen Bereich und kann damit den versicherten Bereich,
welcher durch das hypothetische Teilzeitpensum definiert wird, nicht
übersteigen. Denn andernfalls könnte ein das hypothetische erwerbliche Pensum
übersteigender Invaliditätsgrad resultieren, womit indirekt unzulässigerweise
eine Einschränkung in den weder Erwerbs- noch Aufgabenbereich darstellenden,
nicht versicherten Freizeitaktivitäten mitabgegolten würde.“.
La successiva STF 8C_846/2015 del 3 giugno 2016 ha confermato il
principio secondo cui nel caso in cui un assicurato svolga a tempo parziale un’attività
lucrativa per potere avere più tempo libero, il grado di invalidità corrisponde
alla limitazione proporzionale nell’attività salariata e quindi non può essere
superiore a questo ambito assicurato.
Il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che
dal 2001 lavorava a tempo pieno come informatico e che dal 2005 ha ridotto la
sua percentuale lavorativa all’80%. A causa di problemi di salute, nel 2012
l’Ufficio AI gli ha riconosciuto dal mese di ottobre 2010 una rendita intera,
dal 1° giugno 2011 tre quarti di rendita e dal 1° settembre al 31 dicembre 2011
un quarto di rendita. I gradi di invalidità sono stati determinati in virtù del
metodo misto di calcolo con una quota parte di salariato dell’80% e di svolgimento
delle mansioni consuete del 20%.
Con il peggioramento del suo stato di salute, l’assicurato ha
ridotto il suo carico di lavoro al 60% e poi al 50%.
Facendo sempre capo al metodo misto di calcolo, l’Ufficio AI ha
stabilito nel 37% il grado AI dell’assicurato, mentre il Tribunale
amministrativo del Canton Berna, in accoglimento del ricorso, gli ha concesso
un quarto di rendita, cosicché l’amministrazione si è rivolta al Tribunale
federale chiedendo l’annullamento del giudizio cantonale.
Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l’assicurato, prima della
realizzazione del danno alla salute, abbia ridotto la sua percentuale
lavorativa all’80% non per svolgere le mansioni consuete e prendersi cura
della casa, perciò non era possibile concludere per un 20% utilizzato a tale
scopo. Per determinare il grado di invalidità la Corte cantonale ha dunque
utilizzato il metodo di confronto dei redditi, considerando quale reddito da
invalido il reddito conseguito a quel momento al 50% nella sua professione
abituale, leggermente modificata nei compiti dal datore di lavoro per venire
incontro ai problemi di salute del suo dipendente. Ciò gli dava diritto ad un
quarto di rendita (grado AI 40%) (cfr. consid. 4.1).
Per l’amministrazione, invece, andava applicato il metodo misto di
calcolo, perché ciò che non è attività lavorativa ricade nella categoria delle
mansioni consuete e della cura della casa, giacché attività lucrativa e usuali
lavori gratuiti sono in linea di principio complementari nell'ambito del metodo
misto di valutazione dell'invalidità. La quota del lavoro domestico non deve
essere fissata in funzione dell'ampiezza dei compiti che rientrano nel campo
delle mansioni consuete (DTF 141 V 15) (cfr. consid. 4.2).
Dal canto suo, l’assicurato ha affermato che vive da solo in un
appartamento, che si occupa di persona in misura minima della cura della casa e
che fa solo ciò che ogni persona deve fare lo stesso (la spesa, preparare i
pasti, pulire l’appartamento e fare il bucato). L’interessato era concorde con
l’autorità di prima istanza, che ha ritenuto che la riduzione del tempo di
lavoro non significava automaticamente che in qualità di salariato parziale il
resto del tempo fosse occupato dallo svolgere le mansioni consuete.
L’applicazione del metodo ordinario per determinare il suo diritto alla rendita
era per lui corretto (cfr. consid. 4.3).
Sulla base dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, l’Alta
Corte ha ritenuto che l’informatico, celibe e senza figli, viveva da solo in un
appartamento di 3 ½ locali senza obblighi di mantenimento e che ha ridotto il
tempo lavorativo all’80% prima dell’insorgenza del danno alla salute perché
guadagnava bene e quindi lavorare all’80% era sufficiente. Non v’era dunque
alcun elemento per potere ritenere che l’assicurato avesse ridotto il suo tempo
lavorativo per occuparsi della casa. Anzi, l’assicurato si occupava in minima
parte della casa e per la maggior parte del tempo mangiava fuori. Effettuava la
pulizia della casa una volta alla settimana, a volte una volta ogni due
settimane al sabato, mentre per stirare e cucire si affidava al bisogno alla
mamma. La cura della casa era quantitativamente e qualitativamente di
secondaria importanza, cosicché non avrebbe potuto essere posta sullo stesso
piano di un’attività lavorativa (cfr. consid. 5.1).
Il TF ha quindi esposto la giurisprudenza sviluppata nella DTF 141
V 15 citata dall’Ufficio AI, affermando che quest’ultimo non ha realizzato che se
l’attività svolta è a tempo parziale per avere più tempo libero e non per
occuparsi della casa, non sussiste una competenza dell’assicurazione invalidità,
giacché il tempo libero, ai sensi dell’art. 27 OAI, non è assicurato. Ne
discende che il metodo misto non può tornare applicabile (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha presentato i principi giurisprudenziali
sviluppati dalla DTF 131 V 51 (cfr. consid. 6.1).
Ha poi ricordato che lo scopo dell’assicurazione invalidità è di ridurre
le conseguenze economiche dell’invalidità e quindi il rischio assicurato è
l’invalidità lavorativa. Una persona assicurata, sana, che non sfrutta
pienamente il suo potenziale economico anche se sarebbe in grado di essere
attiva a tempo pieno, ma preferisce lavorare a tempo parziale per avere più
tempo libero, si accontenta di un reddito ridotto e rinuncia quindi
volontariamente a una parte del reddito che potrebbe conseguire se lavorasse a
tempo pieno. Il fatto che il suo reddito da attività lucrativa diminuisce
configura la conseguenza della sua scelta.
La parte non utilizzata della sua capacità lavorativa non è quindi
assicurata. Pertanto, una persona assicurata attiva parzialmente che non deve
svolgere mansioni consuete subisce una perdita di guadagno nell’ambito
assicurato, che corrisponde al grado di occupazione ipotetico e perciò può avere
luogo una compensazione solo in questo ambito (cfr. consid. 6.2).
Poiché la summenzionata DTF 131 V 51 portava a una violazione del
principio dell’uguaglianza di trattamento, nella STF 9C_178/2015 la nostra
Massima Istanza ha precisato che, d’ora in poi, nel caso di assicurati che
lavorano a tempo parziale senza svolgere mansioni consuete, la limitazione
stabilita con il metodo del raffronto dei redditi ex art. 16 LPGA deve essere considerata
proporzionalmente alla percentuale di attività salariata esercitata prima del
danno alla salute. Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione
proporzionale nell’ambito lavorativo e non può superarlo (cfr. consid. 6.3).
L’Alta Corte ha dunque concluso che il Tribunale cantonale ha a
giusta ragione stabilito il grado di invalidità applicando il metodo del
raffronto dei redditi, fissandolo nel 40%. Tuttavia, in virtù della
precisazione di giurisprudenza esposta, occorre ancora riportare questo dato al
tempo lavorativo dell’80%, perciò il grado di invalidità globale è del 32% (0,8
x 40%), con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (cfr. consid. 7).
Infine, la precisazione di giurisprudenza della STF 9C_178/2015,
destinata alla pubblicazione, è stata ribadita pure nella STF 9C_17/2016 del 14
giugno 2016 (cfr. consid. 2.2: “Das Bundesgericht befasste sich im (zur amtlichen
Publikation vorgesehenen) Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 eingehend mit der
Problematik, dass sich nach der bisherigen Praxis (BGE 131 V 51) allein der
Ersatz des versicherten Aufgabenbereichs (Haushaltführung) durch Freizeit, die
nach Art. 27 IVV (SR 831.201) nicht versichert ist, rentenerhöhend auswirkt
(Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 E. 6.2). Dabei präzisierte es die
Rechtsprechung gemäss BGE 131 V 51 dahingehend, dass bei Teilerwerbstätigen
ohne Aufgabenbereich der aus dem Einkommensvergleich resultierende
Invaliditätsgrad proportional - im Umfang des hypothetisch-erwerblichen
Teilzeitpensums - zu berücksichtigen ist (Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 E. 7).“), in cui un’assicurata,
beneficiaria di un quarto di rendita, ha preteso di ricevere una mezza rendita
contestando di svolgere della mansioni consuete nel senso giuridico del
termine.
Il Tribunale federale ha però lasciato aperto la questione a
sapere se si debba computare alla ricorrente una parte dedicata allo
svolgimento delle mansioni consuete, visto che applicando il metodo del
raffronto dei redditi, e quindi senza tenere conto della necessità di svolgere
delle mansioni consuete, il grado di invalidità risulta essere del 40,21%
(50,26% x 80%) e quindi la ricorrente continua ad avere diritto ad un quarto di
rendita di invalidità, ritenendo quindi il ricorso infondato (cfr. consid. 2.3).
2.3. Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia
attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento
del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393
consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF
9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi
inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag.
190-191).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha considerato l’assicurato
salariato all’80% ed esercitante mansioni consuete al 20% e ha quindi applicato
il metodo misto di calcolo.
A seguito della precisazione giurisprudenziale del 4 maggio 2016
l’Ufficio AI, interpellato dal TCA, ha affermato che anche volendo applicare il
metodo ordinario di raffronto dei redditi, il risultato non cambierebbe,
giacché il grado di invalidità che ne deriva (45,45%), rapportato in funzione
della percentuale di attività salariata esercitata prima del danno alla salute
(80%), dà luogo ad una perdita di guadagno del 36,35% (0,8 x 45,45%), ciò che
non permette l’erogazione di una rendita di invalidità (doc. XI).
Dall’attestato rilasciato il 28 febbraio 2014 (doc. C) dal suo ex
datore di lavoro emerge che l’assicurato, prima dell’insorgere dei problemi di
salute, dal 1° gennaio 2013 lavorava in ragione dell’80% come funzionario di
banca e che, come riconosciuto dall’interessato medesimo, se non fosse
subentrato il pregiudizio alla salute dall’aprile 2013 egli avrebbe continuato
a lavorare in questa misura. Pendente causa l’insorgente ha confermato che,
prima del danno alla salute, ha ridotto gradualmente il grado di occupazione
dapprima al 90% e poi all’80% per potere dedicare maggior tempo alle proprie
attività, non conducendo una vita coniugale, non avendo figli e vivendo da solo
nella propria abitazione. Egli non necessita perciò di un tempo superiore a
quello usuale per gestire le mansioni consuete (doc. XII).
2.4. Nel caso di specie
l'Ufficio AI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e
avere accertato lo stato di salute del ricorrente sottoponendolo
ad una perizia psichiatrica nell’ottobre 2014 (doc. E), con decisione del 16
giugno 2015 (doc. B) ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita
intera d'invalidità (grado AI 100%)
dal 1° aprile al 30 settembre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dal 1°
giugno), stante una capacità lavorativa nulla dall’aprile 2013 nella sua
precedente attività ed in altre adeguate rispettose di determinati limiti
funzionali.
Dopodiché,
ritenuta dal 1° giugno 2014 una capacità lavorativa residua del 75% in attività
adeguate e del 100% per le mansioni consuete, l’amministrazione ha raffrontato
il reddito conseguito all’80% nel 2013 senza invalidità (Fr. 75'192.-) e il
reddito ottenibile in un'attività
ragionevolmente esigibile al 100% nel 2013 malgrado determinate limitazioni
funzionali (Fr. 62'875,65).
Tenendo inoltre
conto di una capacità lavorativa del 75% (Fr. 62'875,65 x 75% = Fr. 47'156,74)
e di una riduzione personale del 13% per svantaggi salariali (Fr. 47'156,74 -
13% = Fr. 41'026,35), il raffronto fra i redditi ha dato luogo a una perdita di
guadagno (grado d'invalidità) del
45,44% ([Fr. 75'192.- - Fr. 41'026,35] : Fr. 75'192.- x 100).
Questo grado di
invalidità è stato riportato sulla percentuale di salariato, per ottenere un
grado di invalidità parziale del 36% (80% x 45,44%).
Per quanto concerne
le mansioni consuete (ritenute) esercitate nella misura del 20%, data una
limitazione nulla anche il grado di invalidità parziale risulta nullo (20% x
0%).
Sommando questi
due gradi di incapacità di guadagno parziali l’Ufficio AI ha ottenuto un grado
di invalidità globale del 39% e quindi ha soppresso il diritto alla rendita AI.
Interpellato dal
TCA a seguito della recente precisazione giurisprudenziale (STF 9C_178/2015 del
4 maggio 2016), l’UAI ha rieffettuato il calcolo del grado di invalidità
dell’assicurato, fissandolo nel 36,35% (45,45% x 80%) secondo il metodo di
confronto dei redditi ed è quindi giunto al medesimo risultato.
Da parte sua, il
ricorrente è giunto ad un grado di invalidità del 63% applicando il metodo
ordinario del raffronto dei redditi (doc. XII) e basandosi sul calcolo esposto
al punto 28 del suo ricorso, nel quale ha ritenuto un grado di capacità
lavorativa residuo del 75% in attività adeguate stabilito dalla perita
psichiatra e confermato dal medico SMR (doc. 39) e ha contestato espressamente
la determinazione del grado di invalidità, e meglio il reddito sia da valido
sia da invalido, fatta salva la percentuale di deduzione sociale dal reddito da
invalido applicata dall’Ufficio AI (13%).
2.5. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21
LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige
il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le
conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato
deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel
Considerandi
miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona
assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili
che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,
quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e
5a/bb).
Occorre anche
ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare
più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto
ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse
o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag.
332.
consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid.
5c).
Secondo la dottrina e la
giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria
professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività
lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle
sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili
su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui
(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e
giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité
dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in SZS 1990, pag. 255 seg.).
In questo ordine d’idee, il TFA
ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima
di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di
conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta Corte ha tuttavia anche
precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è
limitato a tali attività.
Nell'industria e
nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b,
STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U
329/01, consid. 4.5).
Anche in questo ambito, vi sono
aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il
caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Occorre infine rilevare che,
secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri
di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25
febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve
essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale
evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che
l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato
devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100
consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può essere
ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in
ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile
valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.6
Come visto, l’amministrazione ha inizialmente applicato il metodo misto
per determinare il grado di invalidità e il ricorrente ha contestato diversi
parametri alla base di questo calcolo.
Poi, a seguito della recente sentenza 9C_178/2015
del 4 maggio 2016, destinata alla pubblicazione, l’Ufficio AI ha rilevato che
quand’anche si applicasse il metodo di confronto proporzionale dei redditi
per determinare l’invalidità dell’assicurato, l’esito non muterebbe.
Per l’insorgente, invece, tale metodo di calcolo comporterebbe
l’attribuzione di una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI del 63%).
Dagli atti emerge che il ricorrente, prima
dell’insorgenza del danno alla salute, non era sposato, non aveva figli, viveva
da solo ed era (stato) attivo professionalmente dapprima al 90% e poi all’80%
dal 1° gennaio 2013 (doc. C) per poter disporre di maggior tempo libero per sé.
Va di conseguenza ritenuto che l’assicurato, non
necessitando di un tempo superiore a quello usuale per sbrigare le mansioni
consuete, ha volontariamente ridotto all’80% il suo tempo di lavoro per
consacrare il restante 20% non alle mansioni consuete ai sensi dell’art. 28a
cpv. 2 LAI, ma al suo tempo libero (doc. XII). Tuttavia, la parte non
utilizzata della capacità lavorativa non è coperta dall’assicurazione
invalidità (STF 8C_846/2015 consid. 6.2 e STF 9C_178/2015 consid. 7.1: “Der nicht verwertete Teil ihrer Erwerbsfähigkeit ist
damit nicht versichert”), ossia il tempo libero non è
assicurato giusta l’art. 28a LAI in connessione con l’art. 27 OAI.
Pertanto, in virtù della precisazione di
giurisprudenza illustrata (cfr. in particolare il considerando 7.3 della STF 9C_178/2015
e il considerando 6.3 della STF 8C_846/2015), immediatamente applicabile al caso di specie pendente davanti a questo
TCA al momento della sua pubblicazione (DTF 140 V 154 consid. 6.3.2: “Une nouvelle
jurisprudence ou un changement de celle-ci s'appliquent immédiatement et vaut
pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal
au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement (ex nunc et pro
futuro). Elle s'applique donc
également, mais sans effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit
avant le prononcé du changement de jurisprudence), per determinare il grado
di invalidità dell’assicurato si deve quindi applicare il metodo del
confronto proporzionale dei redditi anziché il metodo misto adottato in
prima battuta dall’Ufficio AI.
2.7
Riguardo al reddito da
valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
all’80% prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha fissato per
l'anno 2013 in Fr. 75’192.- (Fr. 5'784.- x 13 mesi) sulla base del
reddito dichiarato dall’ex datore di lavoro dell’interessato (docc. 10 e F).
Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può
essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.
Dovendo però porsi al momento in cui l'interessato
dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di invalidità, occorre adattare all'evoluzione
dei salari nominali questo dato (DTF
128.
V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;
STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). Tuttavia, ciò non è qui
necessario, poiché dagli atti risulta che anche per l’ultimo mese di lavoro,
effettuato nel febbraio 2014, il salario mensile era di Fr. 5'784.- per 33,36
ore settimanali di lavoro. Di
conseguenza, anche per il 2014 il reddito da valido ammontava a Fr. 75’192.-.
2.8
Per
quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Questo tema è stato di
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.9
Per quanto concerne il 2014,
anno di eventuale ripristino del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI
2002.
U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre
basarsi sui dati statistici nazionali e
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la STF
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid.
2.5
), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill
level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35, denominata Salario mensile lordo [valore
centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso;
citata STF 9C_632/2015), si
osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia
il livello 1 di competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato
(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.-
(Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino a porsi
al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF
126.
V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA del 13
febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito
dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un
indice totale pari al 100 per il 2010.
Tuttavia, il dato salariale di
partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre
dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e
poi aggiornarlo direttamente al 2014. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico
svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/ index/themen/03/04/blank/data/02.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando ora queste cifre su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/
03/02/blank/data/07.html), il salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.
66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
2.10
L’assicurato
si è inoltre lamentato che l’Ufficio AI non ha applicato il principio del
parallelismo dei redditi e quindi non ha tenuto conto della differenza di
salario tra il 5% e il 20% (gap salariale) fra quanto egli percepiva dal
suo datore di lavoro e quanto avrebbe guadagnato a livello svizzero per la
stessa attività.
Inoltre, a suo dire, le ragioni del gap salariale sono estranee al
motivo di invalidità, visto che la depressione ansiosa e reattiva di cui ha
sempre sofferto e che si è riacutizzata negli ultimi anni di attività non è in
nessun modo in nesso causale con il minor reddito percepito, quest’ultimo
dovuto, sempre secondo il ricorrente, esclusivamente all’insufficiente
formazione in materia.
A questo proposito va ribadito
che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva
accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011
consid. 8.4).
Il Tribunale federale ha
riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei
due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile,
rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla
media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale
reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre, il parallelismo dei
redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole
(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il
reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello
nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà
di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla
collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In
simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto
dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22
luglio 2013).
Nel caso di specie, questo
Tribunale evidenzia che il curriculum formativo e professionale del ricorrente
indica che per ben 30 anni egli ha esercitato essenzialmente la stessa attività
lucrativa nel medesimo ramo economico e soprattutto presso il medesimo datore
di lavoro. La circostanza che negli anni vi siano state diverse fusioni e che
l’assicurato abbia cambiato formalmente di volta in volta datore di lavoro non
influisce, per ciò che attiene al concetto del gap salariale, sulla nozione di
medesimo datore di lavoro che, a prescindere dal nome da esso assunto, in
sostanza non è mutato.
Pertanto, queste circostanze
portano a concludere che l’assicurato, rimanendo per così tanti anni attivo
presso lo stesso datore di lavoro, si è accontentato del reddito (modesto) che
il suo datore di lavoro gli ha versato in tutti questi anni.
Una diversa conclusione non può
essere tratta, dato che non è stata apportata nemmeno una prova – e per sua
stessa ammissione non ve ne sono (doc. I pag. 8) - che era intenzione
dell’assicurato cambiare datore di lavoro per potere progredire nella sua
carriera lavorativa e percepire di conseguenza un salario maggiore.
D’altronde, gli aumenti di
salario comprovati dall’estratto del conto individuale (doc. H) attestano il
grado di soddisfazione del datore di lavoro e la carriera professionale del
ricorrente, circostanze che, verosimilmente, non l’hanno portato a maturare
l’idea di cambiare posto di lavoro per ottenere una maggiore gratificazione
anche di carattere economico.
Ne discende che, benché in
possesso della maturità liceale, indipendentemente dall’insufficiente
formazione dell’interessato a causa dell’abbandono degli studi universitari e
dell’assenza di altri diplomi nello specifico ramo economico, l’applicazione
del parallelismo dei redditi deve essere esclusa e quindi fa stato il reddito
statistico generale, senza alcuna deduzione percentuale.
A ben vedere, al medesimo
risultato si giungerebbe comunque anche se si procedesse concretamente a mezzo
di calcoli matematici a verificare se, per motivi estranei all'invalidità,
l’assicurato si sia deliberatamente accontentato di un reddito
considerevolmente inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere nel settore
specifico nazionale.
Infatti, da un lato si ha un
reddito da valido conseguito per il 2014 come funzionario di banca per un'occupazione
all’80% di Fr. 75'192.- (cfr. consid. 2.7), corrispondente a Fr. 93'990.- annui
a tempo pieno (Fr. 7'832,50 su 12 mesi).
Dall’altro lato, per un'attività
equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014 per 41,4 ore alla settimana nel
settore K 64-66 relativo alle attività finanziarie e d’assicurazione, livello
di competenze 1 (che prevede attività semplici di tipo fisico o manuale) visto
che, per sua stessa ammissione, il ricorrente non ha conseguito specifici
diplomi nel suo ramo di attività lavorativa, il reddito ottenibile per un uomo
ammontava a Fr. 88'728,19 all'anno, pari a Fr. 7'394.- al mese su 12 mensilità.
Partendo dunque dalla Tabella
TA1 2012 skill level (NOGA 08), categoria professionale 64,66 "Servizi
finanziari; att. ausiliarie dei serv. fin. e delle att. assic.”, livello di
competenze 1, si ha un salario mensile lordo di Fr. 7'000.- (importo già
comprensivo della tredicesima) e quindi un salario annuo di Fr. 84’000.-.
Poi, per l'indicizzazione dei
salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido, occorre
fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno
per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid.
4.1
e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009
del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA
32.2014.125
dell’8 luglio 2015; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA
36.2013
/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per le
attività finanziarie e assicurative (ramo economico K/64-66), uomini, si ha un
indice pari a 100 per il 2010, a 102,1 nel 2012 e a 104,2 per il 2014 (cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica). Il salario medio svizzero nel ramo
professionale delle attività finanziarie, debitamente adeguato al rincaro,
ammontava quindi a Fr. 85'727,72 nel 2014 (Fr. 84’000.- : 102,1 x 104,2),
importo che a sua volta va riportato su 41,4 ore/settimana (cfr. Tabella sulla
durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore
per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica) per un tempo di
lavoro medio esigibile nel 2014 nello specifico settore "K" delle
attività finanziarie e assicurative (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014
consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF
9C_748/ 2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno
2009, consid. 4.1; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 36.2013.14 del 22
aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30
settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio
2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo
aggiornato al 2014 di Fr. 88'728,19 (Fr. 85'727,72 : 40 x 41,4).
Il reddito da valido che
l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale bancario si situa dunque sopra
la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel
2014.
al 100%.
Non sono pertanto
realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido
in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del
20.
febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla
DTF 135 V 297.
Di conseguenza, il reddito
statistico lordo medio nazionale da invalido rimane fissato per un uomo nel 2014 a Fr. 66'138,41.
2.11
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo
di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza
del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza
precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich
Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in: Murer/Stauffer
[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.
2010, pag. 314). (…)”.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni
distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate
all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di
soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una
valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di
questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle
circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de
procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid. 5b/bb p. 80;
arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).
Nel caso di specie l’Ufficio AI
ha ritenuto una riduzione del 13% per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari.
Il ricorrente concorda con
questa percentuale di riduzione.
In virtù della giurisprudenza
per cui i fattori di riduzione sono unicamente dei multipli di 5, dovendo
effettuare una valutazione globale questo Tribunale ritiene, tutto ben
considerato, di dovere eccezionalmente sostituire il proprio apprezzamento a
quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa e quindi
fissarla complessivamente nel 15%, percentuale che si trova del resto entro i
limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.12
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto
nella misura del 75% (Fr. 66'138,41 x 75 : 100 =
Fr. 49'603,81) stante la ridotta
capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato e in seguito
questo nuovo reddito va diminuito del 15% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così Fr. 42'163,24
(Fr. 49'603,81 - [Fr. 49'603,81 x 15 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 75'192.- corrispondente
al reddito da valido che l'assicurato avrebbe conseguito
nell'anno 2014 per l'attività di funzionario di banca
esercitata all’80% senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno del 43,92% ([Fr.
75'192.- - Fr. 42'163,24] : Fr. 75'192.- x 100).
2.13
Alla luce della precisazione
apportata dal Tribunale federale nella illustrata STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, e così pure nelle
successive STF 8C_846/2015 del 3 giugno 2016 e STF 9C_17/2016 del 14 giugno
2016.
(cfr. consid. 2.2), per individuare il grado d'invalidità
globale dell'insorgente che lavorava per scelta personale a tempo parziale
all’80% ed il restante 20% lo consacrava al tempo libero, si deve prendere in considerazione soltanto la
limitazione percentuale della parte salariata e il grado di invalidità corrisponde
alla riduzione proporzionale nell’attività salariata esercitata prima
del danno.
Si ha dunque che il grado di invalidità risultante dal raffronto dei
redditi (43,92%) deve essere proporzionalmente ridotto in funzione del
grado di attività salariata esercitata dall’assicurato prima del danno alla
salute (80%).
Si ottiene quindi un grado di invalidità del 35,14% (43,92% x 80), che va arrotondato al 35% (DTF
130.
V 121).
2.14
Alla
luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100%
come funzionario di banca sorta nel 2013 il ricorrente non può trarre alcun
diritto ad una rendita di invalidità anche oltre il 30 settembre 2014 (3 mesi
dopo il miglioramento), poiché dal 1° giugno 2014 la sua capacità lavorativa
residua del 75% in altre attività adeguate comporta una perdita di guadagno
complessiva del 35% che, seppure questo grado differisca da quello individuato
dall'Ufficio AI (36%), essendo inferiore al grado minimo
pensionabile (40%) non permette l’attribuzione di una rendita giusta l’art. 28
LAI.
Questo Tribunale non può quindi
che confermare l’attribuzione di una rendita d'invalidità temporanea (dal 1°
aprile 2014 fino al 30 settembre 2014) stabilita dall'amministrazione con la
decisione impugnata, mentre la richiesta dell’insorgente dell’attribuzione di
una rendita di invalidità del 50% dal 1° ottobre 2014 in poi deve essere
disattesa.
Ne discende che il ricorso deve
dunque essere integralmente respinto.
Al riguardo è comunque utile
rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione
della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino
al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre
2005).
Un eventuale aggravamento dello
stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione
impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4
maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).
2.15
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti