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Decisione

32.2015.119

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2016Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima

base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei

redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

L'Alta Corte ha anche precisato che l'amministrazione è comunque tenuta,

prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all'inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale principio è poi stato esteso anche all'assicurazione per

l'invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1, I

670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, I 761/01 del 18

ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e I 26/02 del 9

agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.2).

2.2. Nella DTF 131 V 51, ai

considerandi 5.1 e 5.2 l’Alta Corte ha stabilito che la riduzione del tasso di

occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero

venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini

del metodo di valutazione dell’invalidità. In questi casi è applicabile il

metodo ordinario e non il metodo misto, previsto per le persone che esercitano

un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o

svolgono mansioni consuete ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI

in vigore sino al 31 dicembre 2002) e dell’art. 28a cpv. 3 LAI.

Nella STF 9C_178/2015 del 4

maggio 2016, destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha precisato la

sua precedente giurisprudenza su come determinare il grado d’invalidità nel

caso di persone assicurate parzialmente attive che non svolgono mansioni

consuete (DTF 131 V 51). La nostra Massima Istanza ha stabilito

che quando un assicurato lavora volontariamente a tempo parziale, senza dovere

anche dedicarsi alle mansioni consuete ai sensi dell’art. 28a cpv. 2 LAI, si

deve dapprima valutare la sua invalidità applicando il metodo ordinario, ossia

comparando i suoi redditi prima e dopo il danno alla salute, poi ridurre il

grado di invalidità così determinato in funzione della percentuale di attività

salariata esercitata prima del danno alla salute.

In questa

fattispecie l’Alta Corte si è occupata di un’assicurata che ha cresciuto i suoi

figli e che lavorava, per sua scelta, al 60% e quindi che consacrava il 40% del

tempo restante ai propri hobby. Inizialmente, applicando il metodo misto di

calcolo, l’Ufficio AI le ha attribuito nel 2004 una mezza rendita di invalidità

([79,88% di incapacità di guadagno x 60% del tempo lavorativo come salariata] +

[8% di incapacità di guadagno x 40% del tempo per svolgere le mansioni consuete]

= grado AI complessivo del 51,13%). Nell’ambito di una revisione nel 2008 il

grado di invalidità complessivo è stato fissato nel 63%, con conseguente

diritto a tre quarti di rendita, confermato nel 2012 in occasione di un’altra

revisione avviata nel 2011.

La richiesta

dell’assicurata del 2012 di percepire una rendita intera è stata respinta

dall’amministrazione, mentre il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale di

Lucerna è stato accolto dopo che alle parti è stata data la possibilità di

esprimersi sulla DTF 131 V 51. L’Ufficio AI si è quindi rivolto al Tribunale

federale contro la concessione di una rendita intera all’assicurata.

Sia la prima sia

la seconda istanza concordano sull’applicazione di questa giurisprudenza e

quindi sulla determinazione del grado di invalidità per mezzo del metodo

ordinario del raffronto dei redditi. Lo stesso vale per il Tribunale federale

(cfr. consid. 3.2).

Tuttavia,

malgrado per entrambe le precedenti autorità l’incapacità lavorativa fosse

totale, che ipoteticamente la parte salariata fosse del 60% e che si applicasse

il metodo ordinario del raffronto dei redditi in virtù dell’art. 16 LPGA, i

risultati a cui esse sono giunte sono diversi: per il Tribunale cantonale il

grado di invalidità era del 100%, mentre per l’Ufficio AI era del 60% (cfr.

consid. 3.3).

Il Tribunale

federale ha quindi elencato le tre situazioni possibili alla luce dell’art. 28a

LAI e i rispettivi metodi di valutazione del grado di invalidità (il metodo

ordinario del raffronto dei redditi per i salariati giusta l’art. 16 LPGA,

il metodo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa

e il metodo misto per le persone salariate che contemporaneamente

svolgono le mansioni consuete) (cfr. consid. 4).

La nostra Massima

istanza ha poi ricordato la giurisprudenza sviluppata nella DTF 131 V 51 per le

persone che esercitano parzialmente un’attività lucrativa senza compiti

domestici, per le quali si applica il metodo ordinario del confronto dei

redditi. Essa ha precisato che per il reddito da valido determinante è quanto

la persona assicurata, da sana, avrebbe effettivamente potuto conseguire e non

quanto avrebbe potuto guadagnare nel migliore dei casi. Se l’assicurato può

essere professionalmente attivo a tempo pieno, ma riduce il suo tempo

lavorativo per avere più tempo libero, il Tribunale federale ha ritenuto che

non spetta all’assicurazione invalidità risponderne. Il reddito da invalido si

determina in funzione di quanto l’assicurato, una volta sopraggiunta

l’incapacità lavorativa, potrebbe conseguire in una attività ragionevole in un

mercato del lavoro equilibrato (cfr. consid. 5).

In applicazione

di questo principio, il Tribunale cantonale ha ritenuto che l’assicurata,

attiva professionalmente al 60% ma inabile totalmente al lavoro, con il metodo

ordinario raggiungeva un grado di invalidità del 100% e quindi il diritto ad

una rendita intera (cfr. consid. 6.1).

L’Alta Corte ha

riconosciuto che il calcolo effettuato dall’autorità giudiziaria cantonale era

conforme alla citata giurisprudenza. Tuttavia, il risultato che ne deriva è

urtante essendo paradossale che quando v’è una soppressione delle mansioni

consuete e si passa ad una diminuzione dell’ambito assicurato dal 100% (parte

salariata e mansioni consuete) al 60% (solo salariato) ciò porta a un aumento

del grado di invalidità (dal 63% al 100%) quando nient’altro è cambiato, visto

che si tratta sempre di una persona con attività lucrativa al 60%. In altre

parole, secondo l’Ufficio AI ricorrente, il solo fatto di rimpiazzare le

mansioni consuete con del tempo libero, che non è coperto dall’art. 27 OAI, si

ripercuote sull’aumento della rendita (cfr. consid. 6.2).

Anche la dottrina

ha rilevato che questo modo di determinare l’invalidità porta stranamente ad un

grado di invalidità maggiore.

Il TF ha

riportato un esempio illustrato da Kieser, simile al caso in esame (cfr.

consid. 6.3).

Secondo l’Alta

Corte, la fattispecie in esame e l’esempio di calcolo esposto da Kieser

indicano che la prassi in vigore non porta ad un’uguaglianza di trattamento

(art. 8 cpv. 1 Cost. fed.) tra le persone parzialmente attive senza compiti

domestici e le persone parzialmente attive che si occupano anche delle mansioni

consuete. Si viene ugualmente a creare una differenza di trattamento anche nei

confronti delle persone salariate a tempo pieno. In altre parole, le persone

che sono interamente attive professionalmente raggiungono un grado di

invalidità del 100% solo quando sia nella quota parte del 60% - dalla quale può

derivare un grado massimo di invalidità del 60% ({[60'000 – 0] x 100 : 60’000}

x 60%) - sia nella quota parte del 40% - dalla quale può risultare al massimo

un grado di invalidità del 40% - sono totalmente impedite (cfr. consid. 6.4).

Ciò porta la

prassi, conformemente alla DTF 131 V 51, a riconoscere anche a un salariato

parziale che non ha compiti domestici da assolvere un grado di invalidità del

100% stante un tempo libero (del 40%) che non è assicurato giusta l’art. 28a

LAI in connessione con l’art. 27 OAI. L’Ufficio AI ricorrente ha criticato

questa soluzione e ha fatto valere che in tali casi il grado massimo di

invalidità non deve superare la quota parte del 60% dell’attività salariata.

Esso ha pertanto richiesto di precisare la giurisprudenza, nel senso che anche

nel caso di salariati a tempo parziale senza compiti domestici il grado di

invalidità che risulta dal confronto dei redditi sia ritenuto in modo proporzionale

(in specie con il fattore 0,6 corrispondente alla quota parte salariata del

60%) (cfr. consid. 6.5).

Dal profilo

dell’uguaglianza di trattamento, la perdita della capacità lavorativa di una

persona parzialmente attiva (qui al 60%) deve portare ad un grado di invalidità

simile se essa non svolge le mansioni consuete per più del 60%, quindi per il

40% ipoteticamente restante (cfr. consid. 7.2).

Stante quanto

precede, il Tribunale federale ha concluso che la giurisprudenza sviluppata

nella DTF 131 V 51 deve essere precisata, nel senso che per gli assicurati

parzialmente salariati che non svolgono anche le mansioni consuete, il grado di

invalidità deve essere calcolato con il metodo ordinario del confronto dei

redditi (art. 16 LPGA) e deve essere presa in considerazione, nell’ambito

dell’ipotetica attività lavorativa a tempo parziale, solo la limitazione proporzionale

nell’attività salariata. Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione proporzionale

all’attività salariata esercitata e non può superare la percentuale di questo ambito

assicurato, che è definito con l’ipotetico carico di lavoro a tempo parziale (cfr.

consid. 7.3).

Considerato

quindi che l’assicurata era totalmente inabile al lavoro e che la sua quota di

salariata era del 60%, tenendo conto proporzionalmente del risultato del

raffronto dei redditi si ha un grado di invalidità del 60% (60% x 100%) (cfr.

consid. 8.1).

Pertanto, il

Tribunale federale ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita e ha

annullato la sentenza cantonale che le ha attribuito una rendita intera (cfr.

consid. 8.2).

Più

specificatamente, il Tribunale federale si è così pronunciato:

" 7.

7.1. Entsprechend der Zielsetzung der Invalidenversicherung,

die wirtschaftlichen Folgen der Invalidität zu mildern (vgl. Botschaft des

Bundesrats vom 24. Oktober 1958 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die

Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes betreffend die Änderung des

Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, BBl 1958 II

1137 ff., insbes. 1161 f.; vgl. auch BGE 137 V 334 E. 5.5.3 S. 345), ist das

versicherte Risiko in der Invalidenversicherung die Erwerbsinvalidität, die von

der effektiven, gesundheitlich bedingten Erwerbseinbusse abhängt. Eine

versicherte Person, welche im Gesundheitsfall ihr wirtschaftliches Potential

nicht voll ausnützt, indem sie zwar in der Lage wäre, voll erwerbstätig zu

sein, sich aber für eine Teilzeitstelle entscheidet, um mehr Freizeit zu haben,

begnügt sich mit einem Teilzeitlohn und verzichtet damit freiwillig auf einen

Teil des Lohnes, den sie erzielen könnte, wenn sie vollerwerbstätig wäre. Dass

ihr Erwerbseinkommen vermindert ist, stellt die Folge ihrer Wahl dar. Der nicht

verwertete Teil ihrer Erwerbsfähigkeit ist damit nicht versichert (BGE 135 V 58

E. 3.4.1 S. 61; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; Urteil 9C_112/2012 vom 19. November

2012 E. 4.6) und ein Ausgleich durch die Invalidenversicherung demzufolge nicht

statthaft (BGE 137 V 334 E. 5.5.3 S. 345 f.; 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53). Aus

diesen Überlegungen ergibt sich, dass eine teilerwerbstätige versicherte Person

ohne Aufgabenbereich eine gesundheitlich bedingte Erwerbseinbusse lediglich im

Rahmen des versicherten Bereiches, welcher dem (hypothetischen)

Beschäftigungsgrad entspricht, erleidet und deshalb auch nur in diesem Umfang

ein Ausgleich stattfinden kann. Es verhält sich nicht anders als bei den

Vollerwerbstätigen, bei welchen wegen des auf 100 % Bezug nehmenden Einkommens-vergleichs

(Art. 28a Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 16 ATSG) ebenfalls maximal ein dem

versicherten Bereich (100 %) entsprechender Invaliditätsgrad (mithin maximal

100 %) resultieren kann.

7.2. Für diese Betrachtungsweise spricht auch

das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) bzw. eine verfassungskonforme

Auslegung (vgl. dazu BGE 140 I 77 E. 5.3 S. 81 mit Hinweisen) der Bestimmung

des Art. 28a Abs. 3 Satz 1 IVG. Unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung

muss die Einbusse, die eine versicherte Person in einem bestimmten

(hypothetischen) erwerblichen Teilpensum (hier: 60 %) erleidet, in diesem

Bereich zum selben Invaliditätsgrad führen, unabhängig davon, ob sie daneben

(d.h. in den hypothetisch verbleibenden 40 %) keinen Aufgabenbereich hat (wie

die Beschwerdegegnerin im hier zu beurteilenden Zeitraum), in einem

Aufgabenbereich tätig ist (wie dies bei der Beschwerdegegnerin früher der Fall

war [Verfügung vom 11. März 2004; Mitteilung vom 11. Juni 2012]), oder ein

weiteres erwerbliches Teilpensum hat und damit als vollerwerbstätig gilt. Eine

Gleichbehandlung rechtfertigt sich deshalb, weil die drei genannten

Versichertenkategorien bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit im erwerblichen

Teilpensum von 60 % denselben Einkommensverlust - nämlich einen solchen von 60

% - erleiden. Es sind keine Gründe ersichtlich, bei den teilerwerbstätigen

Versicherten ohne Aufgabenbereich eine sich lediglich im Teilzeitpensum

auswirkende Arbeitsunfähigkeit über dessen Umfang hinaus (hier mit 100 statt 60

%) zu berücksichtigen.

7.3. Nach dem Gesagten ist die Rechtsprechung

gemäss BGE 131 V 51 dahingehend zu präzisieren, dass bei teilerwerbstätigen

Versicherten ohne Aufgabenbereich die anhand der Einkommensvergleichsmethode

(Art. 16 ATSG) zu ermittelnde Einschränkung im allein versicherten erwerblichen

Bereich proportional - im Umfang der hypothetischen Teilerwerbstätigkeit

- zu berücksichtigen ist. Der Invaliditätsgrad entspricht der proportionalen

Einschränkung im erwerblichen Bereich und kann damit den versicherten Bereich,

welcher durch das hypothetische Teilzeitpensum definiert wird, nicht

übersteigen. Denn andernfalls könnte ein das hypothetische erwerbliche Pensum

übersteigender Invaliditätsgrad resultieren, womit indirekt unzulässigerweise

eine Einschränkung in den weder Erwerbs- noch Aufgabenbereich darstellenden,

nicht versicherten Freizeitaktivitäten mitabgegolten würde.“.

La successiva STF 8C_846/2015 del 3 giugno 2016 ha confermato il

principio secondo cui nel caso in cui un assicurato svolga a tempo parziale un’attività

lucrativa per potere avere più tempo libero, il grado di invalidità corrisponde

alla limitazione proporzionale nell’attività salariata e quindi non può essere

superiore a questo ambito assicurato.

Il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato che

dal 2001 lavorava a tempo pieno come informatico e che dal 2005 ha ridotto la

sua percentuale lavorativa all’80%. A causa di problemi di salute, nel 2012

l’Ufficio AI gli ha riconosciuto dal mese di ottobre 2010 una rendita intera,

dal 1° giugno 2011 tre quarti di rendita e dal 1° settembre al 31 dicembre 2011

un quarto di rendita. I gradi di invalidità sono stati determinati in virtù del

metodo misto di calcolo con una quota parte di salariato dell’80% e di svolgimento

delle mansioni consuete del 20%.

Con il peggioramento del suo stato di salute, l’assicurato ha

ridotto il suo carico di lavoro al 60% e poi al 50%.

Facendo sempre capo al metodo misto di calcolo, l’Ufficio AI ha

stabilito nel 37% il grado AI dell’assicurato, mentre il Tribunale

amministrativo del Canton Berna, in accoglimento del ricorso, gli ha concesso

un quarto di rendita, cosicché l’amministrazione si è rivolta al Tribunale

federale chiedendo l’annullamento del giudizio cantonale.

Il Tribunale cantonale ha ritenuto che l’assicurato, prima della

realizzazione del danno alla salute, abbia ridotto la sua percentuale

lavorativa all’80% non per svolgere le mansioni consuete e prendersi cura

della casa, perciò non era possibile concludere per un 20% utilizzato a tale

scopo. Per determinare il grado di invalidità la Corte cantonale ha dunque

utilizzato il metodo di confronto dei redditi, considerando quale reddito da

invalido il reddito conseguito a quel momento al 50% nella sua professione

abituale, leggermente modificata nei compiti dal datore di lavoro per venire

incontro ai problemi di salute del suo dipendente. Ciò gli dava diritto ad un

quarto di rendita (grado AI 40%) (cfr. consid. 4.1).

Per l’amministrazione, invece, andava applicato il metodo misto di

calcolo, perché ciò che non è attività lavorativa ricade nella categoria delle

mansioni consuete e della cura della casa, giacché attività lucrativa e usuali

lavori gratuiti sono in linea di principio complementari nell'ambito del metodo

misto di valutazione dell'invalidità. La quota del lavoro domestico non deve

essere fissata in funzione dell'ampiezza dei compiti che rientrano nel campo

delle mansioni consuete (DTF 141 V 15) (cfr. consid. 4.2).

Dal canto suo, l’assicurato ha affermato che vive da solo in un

appartamento, che si occupa di persona in misura minima della cura della casa e

che fa solo ciò che ogni persona deve fare lo stesso (la spesa, preparare i

pasti, pulire l’appartamento e fare il bucato). L’interessato era concorde con

l’autorità di prima istanza, che ha ritenuto che la riduzione del tempo di

lavoro non significava automaticamente che in qualità di salariato parziale il

resto del tempo fosse occupato dallo svolgere le mansioni consuete.

L’applicazione del metodo ordinario per determinare il suo diritto alla rendita

era per lui corretto (cfr. consid. 4.3).

Sulla base dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, l’Alta

Corte ha ritenuto che l’informatico, celibe e senza figli, viveva da solo in un

appartamento di 3 ½ locali senza obblighi di mantenimento e che ha ridotto il

tempo lavorativo all’80% prima dell’insorgenza del danno alla salute perché

guadagnava bene e quindi lavorare all’80% era sufficiente. Non v’era dunque

alcun elemento per potere ritenere che l’assicurato avesse ridotto il suo tempo

lavorativo per occuparsi della casa. Anzi, l’assicurato si occupava in minima

parte della casa e per la maggior parte del tempo mangiava fuori. Effettuava la

pulizia della casa una volta alla settimana, a volte una volta ogni due

settimane al sabato, mentre per stirare e cucire si affidava al bisogno alla

mamma. La cura della casa era quantitativamente e qualitativamente di

secondaria importanza, cosicché non avrebbe potuto essere posta sullo stesso

piano di un’attività lavorativa (cfr. consid. 5.1).

Il TF ha quindi esposto la giurisprudenza sviluppata nella DTF 141

V 15 citata dall’Ufficio AI, affermando che quest’ultimo non ha realizzato che se

l’attività svolta è a tempo parziale per avere più tempo libero e non per

occuparsi della casa, non sussiste una competenza dell’assicurazione invalidità,

giacché il tempo libero, ai sensi dell’art. 27 OAI, non è assicurato. Ne

discende che il metodo misto non può tornare applicabile (cfr. consid. 5.2).

Il Tribunale federale ha presentato i principi giurisprudenziali

sviluppati dalla DTF 131 V 51 (cfr. consid. 6.1).

Ha poi ricordato che lo scopo dell’assicurazione invalidità è di ridurre

le conseguenze economiche dell’invalidità e quindi il rischio assicurato è

l’invalidità lavorativa. Una persona assicurata, sana, che non sfrutta

pienamente il suo potenziale economico anche se sarebbe in grado di essere

attiva a tempo pieno, ma preferisce lavorare a tempo parziale per avere più

tempo libero, si accontenta di un reddito ridotto e rinuncia quindi

volontariamente a una parte del reddito che potrebbe conseguire se lavorasse a

tempo pieno. Il fatto che il suo reddito da attività lucrativa diminuisce

configura la conseguenza della sua scelta.

La parte non utilizzata della sua capacità lavorativa non è quindi

assicurata. Pertanto, una persona assicurata attiva parzialmente che non deve

svolgere mansioni consuete subisce una perdita di guadagno nell’ambito

assicurato, che corrisponde al grado di occupazione ipotetico e perciò può avere

luogo una compensazione solo in questo ambito (cfr. consid. 6.2).

Poiché la summenzionata DTF 131 V 51 portava a una violazione del

principio dell’uguaglianza di trattamento, nella STF 9C_178/2015 la nostra

Massima Istanza ha precisato che, d’ora in poi, nel caso di assicurati che

lavorano a tempo parziale senza svolgere mansioni consuete, la limitazione

stabilita con il metodo del raffronto dei redditi ex art. 16 LPGA deve essere considerata

proporzionalmente alla percentuale di attività salariata esercitata prima del

danno alla salute. Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione

proporzionale nell’ambito lavorativo e non può superarlo (cfr. consid. 6.3).

L’Alta Corte ha dunque concluso che il Tribunale cantonale ha a

giusta ragione stabilito il grado di invalidità applicando il metodo del

raffronto dei redditi, fissandolo nel 40%. Tuttavia, in virtù della

precisazione di giurisprudenza esposta, occorre ancora riportare questo dato al

tempo lavorativo dell’80%, perciò il grado di invalidità globale è del 32% (0,8

x 40%), con conseguente rifiuto di una rendita di invalidità (cfr. consid. 7).

Infine, la precisazione di giurisprudenza della STF 9C_178/2015,

destinata alla pubblicazione, è stata ribadita pure nella STF 9C_17/2016 del 14

giugno 2016 (cfr. consid. 2.2: “Das Bundesgericht befasste sich im (zur amtlichen

Publikation vorgesehenen) Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 eingehend mit der

Problematik, dass sich nach der bisherigen Praxis (BGE 131 V 51) allein der

Ersatz des versicherten Aufgabenbereichs (Haushaltführung) durch Freizeit, die

nach Art. 27 IVV (SR 831.201) nicht versichert ist, rentenerhöhend auswirkt

(Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 E. 6.2). Dabei präzisierte es die

Rechtsprechung gemäss BGE 131 V 51 dahingehend, dass bei Teilerwerbstätigen

ohne Aufgabenbereich der aus dem Einkommensvergleich resultierende

Invaliditätsgrad proportional - im Umfang des hypothetisch-erwerblichen

Teilzeitpensums - zu berücksichtigen ist (Urteil 9C_178/2015 vom 4. Mai 2016 E. 7).“), in cui un’assicurata,

beneficiaria di un quarto di rendita, ha preteso di ricevere una mezza rendita

contestando di svolgere della mansioni consuete nel senso giuridico del

termine.

Il Tribunale federale ha però lasciato aperto la questione a

sapere se si debba computare alla ricorrente una parte dedicata allo

svolgimento delle mansioni consuete, visto che applicando il metodo del

raffronto dei redditi, e quindi senza tenere conto della necessità di svolgere

delle mansioni consuete, il grado di invalidità risulta essere del 40,21%

(50,26% x 80%) e quindi la ricorrente continua ad avere diritto ad un quarto di

rendita di invalidità, ritenendo quindi il ricorso infondato (cfr. consid. 2.3).

2.3. Al fine di determinare il

metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia

attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento

del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad

ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag.

190-191).

Nel caso di specie, l’amministrazione ha considerato l’assicurato

salariato all’80% ed esercitante mansioni consuete al 20% e ha quindi applicato

il metodo misto di calcolo.

A seguito della precisazione giurisprudenziale del 4 maggio 2016

l’Ufficio AI, interpellato dal TCA, ha affermato che anche volendo applicare il

metodo ordinario di raffronto dei redditi, il risultato non cambierebbe,

giacché il grado di invalidità che ne deriva (45,45%), rapportato in funzione

della percentuale di attività salariata esercitata prima del danno alla salute

(80%), dà luogo ad una perdita di guadagno del 36,35% (0,8 x 45,45%), ciò che

non permette l’erogazione di una rendita di invalidità (doc. XI).

Dall’attestato rilasciato il 28 febbraio 2014 (doc. C) dal suo ex

datore di lavoro emerge che l’assicurato, prima dell’insorgere dei problemi di

salute, dal 1° gennaio 2013 lavorava in ragione dell’80% come funzionario di

banca e che, come riconosciuto dall’interessato medesimo, se non fosse

subentrato il pregiudizio alla salute dall’aprile 2013 egli avrebbe continuato

a lavorare in questa misura. Pendente causa l’insorgente ha confermato che,

prima del danno alla salute, ha ridotto gradualmente il grado di occupazione

dapprima al 90% e poi all’80% per potere dedicare maggior tempo alle proprie

attività, non conducendo una vita coniugale, non avendo figli e vivendo da solo

nella propria abitazione. Egli non necessita perciò di un tempo superiore a

quello usuale per gestire le mansioni consuete (doc. XII).

2.4. Nel caso di specie

l'Ufficio AI, dopo aver richiamato gli atti medici ritenuti determinanti e

avere accertato lo stato di salute del ricorrente sottoponendolo

ad una perizia psichiatrica nell’ottobre 2014 (doc. E), con decisione del 16

giugno 2015 (doc. B) ha riconosciuto al ricorrente il diritto a una rendita

intera d'invalidità (grado AI 100%)

dal 1° aprile al 30 settembre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dal 1°

giugno), stante una capacità lavorativa nulla dall’aprile 2013 nella sua

precedente attività ed in altre adeguate rispettose di determinati limiti

funzionali.

Dopodiché,

ritenuta dal 1° giugno 2014 una capacità lavorativa residua del 75% in attività

adeguate e del 100% per le mansioni consuete, l’amministrazione ha raffrontato

il reddito conseguito all’80% nel 2013 senza invalidità (Fr. 75'192.-) e il

reddito ottenibile in un'attività

ragionevolmente esigibile al 100% nel 2013 malgrado determinate limitazioni

funzionali (Fr. 62'875,65).

Tenendo inoltre

conto di una capacità lavorativa del 75% (Fr. 62'875,65 x 75% = Fr. 47'156,74)

e di una riduzione personale del 13% per svantaggi salariali (Fr. 47'156,74 -

13% = Fr. 41'026,35), il raffronto fra i redditi ha dato luogo a una perdita di

guadagno (grado d'invalidità) del

45,44% ([Fr. 75'192.- - Fr. 41'026,35] : Fr. 75'192.- x 100).

Questo grado di

invalidità è stato riportato sulla percentuale di salariato, per ottenere un

grado di invalidità parziale del 36% (80% x 45,44%).

Per quanto concerne

le mansioni consuete (ritenute) esercitate nella misura del 20%, data una

limitazione nulla anche il grado di invalidità parziale risulta nullo (20% x

0%).

Sommando questi

due gradi di incapacità di guadagno parziali l’Ufficio AI ha ottenuto un grado

di invalidità globale del 39% e quindi ha soppresso il diritto alla rendita AI.

Interpellato dal

TCA a seguito della recente precisazione giurisprudenziale (STF 9C_178/2015 del

4 maggio 2016), l’UAI ha rieffettuato il calcolo del grado di invalidità

dell’assicurato, fissandolo nel 36,35% (45,45% x 80%) secondo il metodo di

confronto dei redditi ed è quindi giunto al medesimo risultato.

Da parte sua, il

ricorrente è giunto ad un grado di invalidità del 63% applicando il metodo

ordinario del raffronto dei redditi (doc. XII) e basandosi sul calcolo esposto

al punto 28 del suo ricorso, nel quale ha ritenuto un grado di capacità

lavorativa residuo del 75% in attività adeguate stabilito dalla perita

psichiatra e confermato dal medico SMR (doc. 39) e ha contestato espressamente

la determinazione del grado di invalidità, e meglio il reddito sia da valido

sia da invalido, fatta salva la percentuale di deduzione sociale dal reddito da

invalido applicata dall’Ufficio AI (13%).

2.5. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21

LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige

il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le

conseguenze economiche negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato

deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel

Considerandi

miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona

assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili

che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto,

quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e

5a/bb).

Occorre anche

ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare

più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse

o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid.

5c).

Secondo la dottrina e la

giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria

professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività

lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle

sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili

su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui

(Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e

giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité

dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, in SZS 1990, pag. 255 seg.).

In questo ordine d’idee, il TFA

ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima

di divenire invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di

conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche

precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è

limitato a tali attività.

Nell'industria e

nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b,

STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003, U

329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono

aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il

caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Occorre infine rilevare che,

secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri

di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona

sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve

essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari

(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale

evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che

l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato

devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere

ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in

ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile

valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla

salute, l'assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività

lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali

(RAMI 1993 U 168 pag. 100 consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.6

Come visto, l’amministrazione ha inizialmente applicato il metodo misto

per determinare il grado di invalidità e il ricorrente ha contestato diversi

parametri alla base di questo calcolo.

Poi, a seguito della recente sentenza 9C_178/2015

del 4 maggio 2016, destinata alla pubblicazione, l’Ufficio AI ha rilevato che

quand’anche si applicasse il metodo di confronto proporzionale dei redditi

per determinare l’invalidità dell’assicurato, l’esito non muterebbe.

Per l’insorgente, invece, tale metodo di calcolo comporterebbe

l’attribuzione di una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI del 63%).

Dagli atti emerge che il ricorrente, prima

dell’insorgenza del danno alla salute, non era sposato, non aveva figli, viveva

da solo ed era (stato) attivo professionalmente dapprima al 90% e poi all’80%

dal 1° gennaio 2013 (doc. C) per poter disporre di maggior tempo libero per sé.

Va di conseguenza ritenuto che l’assicurato, non

necessitando di un tempo superiore a quello usuale per sbrigare le mansioni

consuete, ha volontariamente ridotto all’80% il suo tempo di lavoro per

consacrare il restante 20% non alle mansioni consuete ai sensi dell’art. 28a

cpv. 2 LAI, ma al suo tempo libero (doc. XII). Tuttavia, la parte non

utilizzata della capacità lavorativa non è coperta dall’assicurazione

invalidità (STF 8C_846/2015 consid. 6.2 e STF 9C_178/2015 consid. 7.1: “Der nicht verwertete Teil ihrer Erwerbsfähigkeit ist

damit nicht versichert”), ossia il tempo libero non è

assicurato giusta l’art. 28a LAI in connessione con l’art. 27 OAI.

Pertanto, in virtù della precisazione di

giurisprudenza illustrata (cfr. in particolare il considerando 7.3 della STF 9C_178/2015

e il considerando 6.3 della STF 8C_846/2015), immediatamente applicabile al caso di specie pendente davanti a questo

TCA al momento della sua pubblicazione (DTF 140 V 154 consid. 6.3.2: “Une nouvelle

jurisprudence ou un changement de celle-ci s'appliquent immédiatement et vaut

pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal

au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement (ex nunc et pro

futuro). Elle s'applique donc

également, mais sans effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit

avant le prononcé du changement de jurisprudence), per determinare il grado

di invalidità dell’assicurato si deve quindi applicare il metodo del

confronto proporzionale dei redditi anziché il metodo misto adottato in

prima battuta dall’Ufficio AI.

2.7

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

all’80% prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha fissato per

l'anno 2013 in Fr. 75’192.- (Fr. 5'784.- x 13 mesi) sulla base del

reddito dichiarato dall’ex datore di lavoro dell’interessato (docc. 10 e F).

Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può

essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

Dovendo però porsi al momento in cui l'interessato

dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di invalidità, occorre adattare all'evoluzione

dei salari nominali questo dato (DTF

128.

V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). Tuttavia, ciò non è qui

necessario, poiché dagli atti risulta che anche per l’ultimo mese di lavoro,

effettuato nel febbraio 2014, il salario mensile era di Fr. 5'784.- per 33,36

ore settimanali di lavoro. Di

conseguenza, anche per il 2014 il reddito da valido ammontava a Fr. 75’192.-.

2.8

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.9

Per quanto concerne il 2014,

anno di eventuale ripristino del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre

basarsi sui dati statistici nazionali e

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la STF

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid.

2.5

), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill

level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35, denominata Salario mensile lordo [valore

centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso;

citata STF 9C_632/2015), si

osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.-

(Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010.

Tuttavia, il dato salariale di

partenza si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre

dapprima riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e

poi aggiornarlo direttamente al 2014. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2014 a Fr. 63'442,12 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,2) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/ index/themen/03/04/blank/data/02.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2014.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/

03/02/blank/data/07.html), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.

66'138,41 (Fr. 63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

2.10

L’assicurato

si è inoltre lamentato che l’Ufficio AI non ha applicato il principio del

parallelismo dei redditi e quindi non ha tenuto conto della differenza di

salario tra il 5% e il 20% (gap salariale) fra quanto egli percepiva dal

suo datore di lavoro e quanto avrebbe guadagnato a livello svizzero per la

stessa attività.

Inoltre, a suo dire, le ragioni del gap salariale sono estranee al

motivo di invalidità, visto che la depressione ansiosa e reattiva di cui ha

sempre sofferto e che si è riacutizzata negli ultimi anni di attività non è in

nessun modo in nesso causale con il minor reddito percepito, quest’ultimo

dovuto, sempre secondo il ricorrente, esclusivamente all’insufficiente

formazione in materia.

A questo proposito va ribadito

che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva

accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011

consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha

riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per

esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle

sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza

che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei

due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi

tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato da invalido non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile,

rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla

media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale

reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo

dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato

prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei

redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole

(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il

reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà

di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla

collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In

simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto

dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22

luglio 2013).

Nel caso di specie, questo

Tribunale evidenzia che il curriculum formativo e professionale del ricorrente

indica che per ben 30 anni egli ha esercitato essenzialmente la stessa attività

lucrativa nel medesimo ramo economico e soprattutto presso il medesimo datore

di lavoro. La circostanza che negli anni vi siano state diverse fusioni e che

l’assicurato abbia cambiato formalmente di volta in volta datore di lavoro non

influisce, per ciò che attiene al concetto del gap salariale, sulla nozione di

medesimo datore di lavoro che, a prescindere dal nome da esso assunto, in

sostanza non è mutato.

Pertanto, queste circostanze

portano a concludere che l’assicurato, rimanendo per così tanti anni attivo

presso lo stesso datore di lavoro, si è accontentato del reddito (modesto) che

il suo datore di lavoro gli ha versato in tutti questi anni.

Una diversa conclusione non può

essere tratta, dato che non è stata apportata nemmeno una prova – e per sua

stessa ammissione non ve ne sono (doc. I pag. 8) - che era intenzione

dell’assicurato cambiare datore di lavoro per potere progredire nella sua

carriera lavorativa e percepire di conseguenza un salario maggiore.

D’altronde, gli aumenti di

salario comprovati dall’estratto del conto individuale (doc. H) attestano il

grado di soddisfazione del datore di lavoro e la carriera professionale del

ricorrente, circostanze che, verosimilmente, non l’hanno portato a maturare

l’idea di cambiare posto di lavoro per ottenere una maggiore gratificazione

anche di carattere economico.

Ne discende che, benché in

possesso della maturità liceale, indipendentemente dall’insufficiente

formazione dell’interessato a causa dell’abbandono degli studi universitari e

dell’assenza di altri diplomi nello specifico ramo economico, l’applicazione

del parallelismo dei redditi deve essere esclusa e quindi fa stato il reddito

statistico generale, senza alcuna deduzione percentuale.

A ben vedere, al medesimo

risultato si giungerebbe comunque anche se si procedesse concretamente a mezzo

di calcoli matematici a verificare se, per motivi estranei all'invalidità,

l’assicurato si sia deliberatamente accontentato di un reddito

considerevolmente inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere nel settore

specifico nazionale.

Infatti, da un lato si ha un

reddito da valido conseguito per il 2014 come funzionario di banca per un'occupazione

all’80% di Fr. 75'192.- (cfr. consid. 2.7), corrispondente a Fr. 93'990.- annui

a tempo pieno (Fr. 7'832,50 su 12 mesi).

Dall’altro lato, per un'attività

equivalente esercitata a tempo pieno nel 2014 per 41,4 ore alla settimana nel

settore K 64-66 relativo alle attività finanziarie e d’assicurazione, livello

di competenze 1 (che prevede attività semplici di tipo fisico o manuale) visto

che, per sua stessa ammissione, il ricorrente non ha conseguito specifici

diplomi nel suo ramo di attività lavorativa, il reddito ottenibile per un uomo

ammontava a Fr. 88'728,19 all'anno, pari a Fr. 7'394.- al mese su 12 mensilità.

Partendo dunque dalla Tabella

TA1 2012 skill level (NOGA 08), categoria professionale 64,66 "Servizi

finanziari; att. ausiliarie dei serv. fin. e delle att. assic.”, livello di

competenze 1, si ha un salario mensile lordo di Fr. 7'000.- (importo già

comprensivo della tredicesima) e quindi un salario annuo di Fr. 84’000.-.

Poi, per l'indicizzazione dei

salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido, occorre

fondarsi sui dati statistici disponibili per i settori specifici o quantomeno

per analoghi generi di attività (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014 consid.

4.1

e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF 9C_748/ 2009

del 16 aprile 2010 consid. 4.5 pubblicata in RtiD II-2010 pag. 194; STCA

32.2014.125

dell’8 luglio 2015; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA

36.2013

/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio 2011). Per le

attività finanziarie e assicurative (ramo economico K/64-66), uomini, si ha un

indice pari a 100 per il 2010, a 102,1 nel 2012 e a 104,2 per il 2014 (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica). Il salario medio svizzero nel ramo

professionale delle attività finanziarie, debitamente adeguato al rincaro,

ammontava quindi a Fr. 85'727,72 nel 2014 (Fr. 84’000.- : 102,1 x 104,2),

importo che a sua volta va riportato su 41,4 ore/settimana (cfr. Tabella sulla

durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore

per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica) per un tempo di

lavoro medio esigibile nel 2014 nello specifico settore "K" delle

attività finanziarie e assicurative (STF 9C_854/2013 del 24 febbraio 2014

consid. 4.1 e 5.2; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 4.3; STF

9C_748/ 2009 del 16 aprile 2010, consid. 4.5; STF 8C_771/2008 del 3 giugno

2009, consid. 4.1; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 36.2013.14 del 22

aprile 2014; STCA 36.2013.82 del 18 marzo 2014; STCA 32.2012.315 del 30

settembre 2013; STCA 36.2013.8/9 del 20 giugno 2013; STCA 32.2010.313 del 25 maggio

2011; STCA 32.2010.133 del 22 novembre 2010). Si ottiene così un importo annuo

aggiornato al 2014 di Fr. 88'728,19 (Fr. 85'727,72 : 40 x 41,4).

Il reddito da valido che

l’assicurato avrebbe conseguito nel 2014 quale bancario si situa dunque sopra

la media dei salari svizzeri per un'attività equivalente svolta da un uomo nel

2014.

al 100%.

Non sono pertanto

realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido

in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del

20.

febbraio 2008 ed alla STF 8C_44/2009 sopra menzionate, nonché alla

DTF 135 V 297.

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo medio nazionale da invalido rimane fissato per un uomo nel 2014 a Fr. 66'138,41.

2.11

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo

di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)”.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una

valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di

questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle

circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80;

arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha ritenuto una riduzione del 13% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari.

Il ricorrente concorda con

questa percentuale di riduzione.

In virtù della giurisprudenza

per cui i fattori di riduzione sono unicamente dei multipli di 5, dovendo

effettuare una valutazione globale questo Tribunale ritiene, tutto ben

considerato, di dovere eccezionalmente sostituire il proprio apprezzamento a

quello dell'amministrazione nell'applicazione della riduzione concessa e quindi

fissarla complessivamente nel 15%, percentuale che si trova del resto entro i

limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.12

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2014 a Fr. 66'138,41 va ritenuto

nella misura del 75% (Fr. 66'138,41 x 75 : 100 =

Fr. 49'603,81) stante la ridotta

capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato e in seguito

questo nuovo reddito va diminuito del 15% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così Fr. 42'163,24

(Fr. 49'603,81 - [Fr. 49'603,81 x 15 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 75'192.- corrispondente

al reddito da valido che l'assicurato avrebbe conseguito

nell'anno 2014 per l'attività di funzionario di banca

esercitata all’80% senza il danno alla salute, risulta dunque un'incapacità al guadagno del 43,92% ([Fr.

75'192.- - Fr. 42'163,24] : Fr. 75'192.- x 100).

2.13

Alla luce della precisazione

apportata dal Tribunale federale nella illustrata STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, e così pure nelle

successive STF 8C_846/2015 del 3 giugno 2016 e STF 9C_17/2016 del 14 giugno

2016.

(cfr. consid. 2.2), per individuare il grado d'invalidità

globale dell'insorgente che lavorava per scelta personale a tempo parziale

all’80% ed il restante 20% lo consacrava al tempo libero, si deve prendere in considerazione soltanto la

limitazione percentuale della parte salariata e il grado di invalidità corrisponde

alla riduzione proporzionale nell’attività salariata esercitata prima

del danno.

Si ha dunque che il grado di invalidità risultante dal raffronto dei

redditi (43,92%) deve essere proporzionalmente ridotto in funzione del

grado di attività salariata esercitata dall’assicurato prima del danno alla

salute (80%).

Si ottiene quindi un grado di invalidità del 35,14% (43,92% x 80), che va arrotondato al 35% (DTF

130.

V 121).

2.14

Alla

luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 100%

come funzionario di banca sorta nel 2013 il ricorrente non può trarre alcun

diritto ad una rendita di invalidità anche oltre il 30 settembre 2014 (3 mesi

dopo il miglioramento), poiché dal 1° giugno 2014 la sua capacità lavorativa

residua del 75% in altre attività adeguate comporta una perdita di guadagno

complessiva del 35% che, seppure questo grado differisca da quello individuato

dall'Ufficio AI (36%), essendo inferiore al grado minimo

pensionabile (40%) non permette l’attribuzione di una rendita giusta l’art. 28

LAI.

Questo Tribunale non può quindi

che confermare l’attribuzione di una rendita d'invalidità temporanea (dal 1°

aprile 2014 fino al 30 settembre 2014) stabilita dall'amministrazione con la

decisione impugnata, mentre la richiesta dell’insorgente dell’attribuzione di

una rendita di invalidità del 50% dal 1° ottobre 2014 in poi deve essere

disattesa.

Ne discende che il ricorso deve

dunque essere integralmente respinto.

Al riguardo è comunque utile

rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione

della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino

al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre

2005).

Un eventuale aggravamento dello

stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

2.15

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti