32.2015.12
Assicurato beneficiario di una rendita temporanea fa valere un successivo rilevante peggioramento dello stato di salute. Negato tale peggioramento e quindi conferma della soppressione della rendita
17 novembre 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.12
BS/sc
Lugano
17 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° dicembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, classe 1978, da ultimo professionalmente attivo quale aiuto giardiniere
presso una società che si occupa della manutenzione dei __________, nel mese di
febbraio 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 15).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici (tra cui una perizia reumatologica a cura del dr. __________,
concludente per una totale inabilità dal 14 maggio 2012 nella sua attività ma
con un’inabilità del 50% in attività adeguate dal 4 dicembre 2013; doc. AI 55),
ed economici del caso, con decisione 1° dicembre 2014 (preavvisata il 4 luglio
2014) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1°
maggio 2013 ed una mezza rendita dal 1° aprile 2014 (tre mesi dopo l’attestato
miglioramento). Trattandosi di una domanda tardiva, il versamento della rendita
è stato effettuato dal 1° agosto 2013, ossia sei mesi dopo la domanda di
prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI 77; per le motivazioni cfr. doc. AI
76).
1.3. Contro
la succitata decisione insorge l’assicurato, rappresentato da RA 1, postulandone
l’annullamento e di conseguenza il riconoscimento di un rendita intera. Contesta
la valutazione sia medica che economica. Dei singoli motivi verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo.
Egli
ha inoltre postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa, confermando la decisione impugnata, l’Ufficio AI ha
chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il
14 febbraio ed il 6 maggio 2015 il ricorrente ha prodotto la necessaria documentazione
per l’istanza di assistenza giudiziaria (VII e XI).
1.6. Con
scritto 6 maggio 2015 l’assicurato ha inoltrato un rapporto della Clinica __________
di __________ (XII, doc. D). Su richiesta del TCA, il 24 marzo 2015 l’Ufficio
AI ha preso posizione in merito al succitato nuovo atto medico (XIV).
1.7. Il 22 settembre 2015 il TCA ha
svolto un accertamento presso il dr. __________ (XVI), ricevendo risposta il 6 ottobre
2015 (XVI).
Le risultanze di cui sopra
sono state inviate alle parti per una presa di posizione (XVIII). Le
osservazioni del ricorrente datano 22 ottobre 2015 (XIX), mentre quelle
dell’Ufficio AI sono del 4 novembre 2015 (XX).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita intera anche dopo
il 1° aprile 2014.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
consegui-rebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'atti-vità
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse di-ventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assi-curato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un perio-do successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143).
A sua volta, l’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il
futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nell
caso in esame, ritenuto che all’assicurato è stata certificata un’inabilità del
100% al 14 maggio 2012 (cfr. atti cassa malati), con lo scopo di accertare
l’evoluzione a seguito dell’intervento chirugico del 14 maggio 2013, l’Ufficio
AI, per il tramite del proprio servizio medico (SMR), ha conferito mandato al
dr. __________ di allestire una perizia (cfr. doc. AI 48).
Con
referto 24 aprile 2014 il succitato specialista, dopo aver proceduto alla
consueta anamnesi e alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi (egli ha fra
l’altro eseguito una RM alla colonna lombare), ha diagnosticato una sindrome
lombo-vertebrale cronica con componente spondilogena alla gamba destra. In sede
di valutazione egli ha esposto le seguenti limitazioni funzionali:
"
(…)
L'assicurato è limitato in attività lavorative non
ergonomiche per la colonna vertebrale.
È limitato in movimenti della colonna lombare anche di
piccole entità sia nella flessione che nell'estensione e nella flessione
laterale.
Limitato ai movimenti di rotazione della colonna.
Limitato nel mantenere una posizione statica seduta per
circa 30 min., in piedi per soli 2 min., cambiando appoggio per circa 1 ora.
Limitato nel camminare per più di 1 ora e ½.
Limitato nell'alzare i pesi dal fatto di non potersi
piegare in avanti con la colonna vertebrale. Trasportare dei pesi al massimo di
5 kg tenendoli al corpo. (…)”
(doc. AI 55/8)
Egli
ha poi ritenuto una totale inabilità lavorativa del 100% nell’ultima attività
professionale svolta, con decorrenza dal 14 maggio 2012. Per contro, in attività
adeguate il perito ha evidenziato:
"
(…)
Per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta che tenga
in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate ritengo
l'assicurato abile al lavoro nella forma del 50%.
Dovrebbe trattarsi di un'attività lavorativa che gli
permetta di cambiare spesso di posizione da quella seduta a quella in piedi e
alla deambulazione camminando. Particolarmente leggera e ergonomica per la
colonna vertebrale.
Vi è ancora un 50% d'incapacità lavorativa anche in
un'attività lavorativa adatta da riferire ad una riduzione del tempo di lavoro.
Penso che oltre alle quattro ore l'assicurato non possa lavorare anche in
un'attività lavorativa leggera. Questo a partire dal 04.12.2013 data dell'ultima
valutazione a noi conosciuta eseguita dal Dr. med. __________.
Si tratta di una valutazione che potrebbe essere
modificata nel futuro. In particolar modo come segnalato nel paragrafo 5 sono ancora
in corso ulteriori accertamenti sia per quanto riguarda la terapia del dolore
effettuata dal Dr. med. __________ che per quanto riguarda il posizionamento
del distanziatore L4-L5. Non è da escludere quindi un nuovo approccio di tipo
neurochirurgico nel decorso.
Sarà poi da valutare se con gli interventi in ambito
della medicina del dolore si potranno migliorare ulteriormente i disturbi
dell'assicurato e quindi migliorare anche la sua capacità lavorativa.
Tenendo conto di questi fattori ritengo che si dovrà
rivalutare l'assicurato fra 6-12 mesi.
Per il momento non sono indicati provvedimenti di
riqualifica professionale.
Un reinserimento professionale in un'attività
lavorativa adatta potrebbe entrare in considerazione.
Segnalo a questo proposito che l'assicurato ha una
formazione di ausiliario di cure.
Anche in questa attività professionale, a mio modo di
vedere, l’assicurato non è più reinseribile. (…)” (doc. AI 55/9)
In
conclusione l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% nella sua abituale
professione dal 14 maggio 2012, ma abile al 50% in attività adeguate rispettose
dei limiti funzionali dal 4 dicembre 2013.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari
del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).
(…)"
(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Ritornando
al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo
TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.
In
primo luogo va fatto riferimento alla dettagliata, esaustiva e convincente perizia
del dr. __________. Nel suo rapporto 24 aprile 2014 egli ha riportato le
diagnosi, le limitazioni funzionali e proceduto ad una convincente valutazione
nel ritenere l’assicurato inabile al 100% nella sua abituale professione dal 14
maggio 2012, ma abile al 50% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali
dal 4 dicembre 2013.
Non
sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di mettere
in dubbio l’attendibilità di tale valutazione.
Pendente
causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 9 marzo 2015 del dr. __________
della Clinica __________ di __________, in cui sono state poste le diagnosi di
lombaggine persistente, dipendente da movimento, stato dopo impianto di
neurostimolatore (immesso nell’agosto 2014) e lombosciatalgia intermittente S1
a sinistra. Con osservazioni 23 marzo 2015 il dr. __________ ha ritenuto che
dal citato rapporto “non risultano nuovi elementi clinici. La situazione
risulta tale da oltre 1 anno” (XIV).
Trattandosi
di una presa di posizione del SMR poco motivata, il 22 settembre 2015 questo
TCA ha trasmesso il rapporto della Clinica __________ al dr. __________,
chiedendogli “… di motivare dettagliatamente se rispetto alla sua
valutazione del 24 aprile 2014 vi è stata una rilevante modifica dello stato di
salute dell’assicurato. Se si, in che misura incide sulla valutazione della capacità
lavorativa in attività adeguate e da quando?” (XIV).
Nella
sua dettagliata presa di posizione del 6 ottobre 2015 il succitato perito
reumatologo, rispetto alla sua precedente valutazione, ha rilevato che
nell’agosto 2014 all’assicurato è stato posto un neurostimolatore il cui risultato
terapeutico non è stato particolarmente favorevole, visto che l’assicurato continua
ad accusare importanti disturbi alla colonna vertebrale. Il dr. __________ ha poi
costatato che nuovi sono i dolori iscialgiformi alla gamba sinistra a carattere
recidivante, ma non sempre presenti.
Egli
ha poi aggiunto:
"
(…)
Per quanto riguarda le indicazioni sull'entità del
dolore accusato a livello lombare mi sembra non vi siano differenze rispetto
alla mia valutazione peritale di allora.
In merito ai reperti clinici non vi sono modifiche.
Ricordo a questo proposito di non avere personalmente riscontrato delle
compressioni o irritazioni radicolari acute in quel momento e di non aver riscontrato
tale indicazione anche nel rapporto del collega della Clinica __________.
Per l'insorgenza di questi disturbi credo che le tesi
del collega Dr. med. __________ collimano molto bene con quanto da me descritto
nella mia perizia. In effetti ricordo di aver espresso l'opinione che i
disturbi accusati potevano essere messi in relazione con una certa instabilità
dei segmenti lombari, malgrado l'intervento di stabilizzazione. Già evidenziavo
il fatto che il divaricatore tra L4 e L5 era piuttosto posizionato in modo
posteriore con una allineamento non del tutto ottimale. Fatto questo che è
stato confermato anche dal Dr. med. __________.
Per quanto riguarda la mobilità della colonna
vertebrale questa è chiaramente ridotta ed stata così descritta anche dal
sottoscritto.
Nell'ambito della mia valutazione peritale avevo segnalato
come gli accertamenti che dovevano essere ancora svolti allora, in particolar
modo da parte del Dr. med. __________ nell'ambito della terapia del dolore che
Considerandi
sono poi sfociati nella posa di un neurostimolatore avrebbero potuto modificare
in positivo i disturbi dell'assicurato e quindi avere un influsso
sull'evoluzione della capacità professionale.
Purtroppo questo non sembra essere accaduto.
Un nuovo intervento chirurgico di revisione della
fissazione intersomatica da L4 fino a S1, proposto dal Dr. med. __________, non
è per ora stato accettato dall'assicurato.
Anche di questo avevo discusso nella mia valutazione
peritale.
Tutto sommato riscontro una certa correlazione nella
valutazione dei reperti clinici e radiologici per quanto riguarda la visita avvenuta
dal Dr. med. __________, il 06.03.2015, con quanto riscontrato da me e riferito
nella mia perizia del 24.04.2014.
Avevo espresso l'eventuale necessità di rivalutare
l'assicurato dopo 6-12 medi dalla mia valutazione peritale, tenendo in
considerazione le possibilità di sviluppo di questa patologia a livello lombare
e delle eventuali possibilità terapeutiche da intraprendere. (…)” (doc. XVII)
Per
questi motivi, il dr. __________ ha concluso:
"
(…)
Mi sembra a questo momento che una nuova valutazione da
parte mia non sia necessaria.
In effetti non riscontro nella valutazione del Dr. med.
__________ delle modifiche sostanziali della situazione che mi portino a
determinare la necessità di una nuova valutazione in ambito peritale. In questo
senso posso ribadire quanto da me asserito in relazione alla capacità
lavorativa dell'assicurato. In particolar modo come da me descritto allora
l'assicurato può essere ritenuto inabile al lavoro nella forma completa per
l'attività lavorativa svolta presso la ditta __________, quale manutentore di __________,
dal 14.05.2012 e questo in modo definitivo.
Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta come
da me descritta nella perizia del 2014 l'assicurato anche attualmente può
essere ritenuto abile al lavoro nella forma del 50%. (…)” (Doc. XVII)
Quindi,
sulla base di quanto sopra, rispetto alla precedente valutazione peritale non
vi sono state rilevanti modifiche dello stato di salute.
Con
osservazioni 22 ottobre 2015 il rappresentate dell’assicu-rato contesta la – a
sua detta - “controperizia” del dr. __________.
In
primo luogo non si tratta di una controperizia, ma di una presa di posizione
sul rapporto 9 marzo 2015 della Clinica __________. Il TCA ha ritenuto necessario
ed opportuno interpellare lo stesso specialista che nel 2014 aveva peritato
l’assicurato. Se ora il ricorrente contesta la parzialità del succitato perito va
fatto presente che tale censura risulta essere tardiva. Egli avrebbe potuto contestare
la designazione del dr. __________ a perito dopo ricezione della relativa comunicazione
27.
febbraio 2014 di conferimento di mandato peritale (doc. AI 49), ciò che tuttavia
non è stato fatto.
Infine,
le singole considerazioni espresse dal rappresentante del ricorrente – invero
soggettive – sulla valutazione del 6 ottobre 2015 del dr. __________ non sono
sufficienti per metterne in dubbio la fedefacenza, che del resto non è stata
smentita da alcun atto medico. Quanto al neurostimolatore, dai rapporti della
Clinica __________ e del dr. __________ non risulta alcuna limitazione
lavorativa dovuta a tale apparecchio innestato nell’agosto 2014.
Questo
Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene
elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato
sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento degli ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1
pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede
il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001
IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost.,
cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti).
Visto
quanto sopra, tenuto conto della perizia del dr. __________ e della recente
presa di posizione – tra l’altro confermata con annotazioni 4 novembre 2015 dal
SMR – è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
126.
V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino
al momento della decisione contestata nella propria attività l’assicurato presenta
una totale inabilità lavorativa, mentre in attività adeguate rispettose dei
limiti funzionali egli è da ritenere abile al 50% dal dicembre 2013, ciò che
corrisponde ad un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto al
maggio 2013.
2.8
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo
sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui
percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in
grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per
esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace
al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà
professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o
ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra
ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della
persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più
al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322
consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nel
caso in esame, in merito alla determinazione del reddito da valido,
rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha preso in considerazione fr. 55'000.-- (stato
2012) come da questionario del datore di lavoro compilato il 10 marzo 2013
(doc. AI 21).
Tale
modo di procedere è corretto.
2.8.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione
ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua
nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei
redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto
per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio
AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)
elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario
mensile, aggiornato al 2012, di fr. 4'989,10. Riportando tale dato su 41.7 ore
di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 62’413.--
per un impiego a tempo pieno.
L’amministrazione,
tenuto conto di una capacità lavorativa del 50% (fr. 31'206,85) nonché di una
riduzione di reddito per attività leggere dell’8% e per svantaggi salariali
derivanti da contigenze particolari del 13% (complessivi 21%), ha determinato
il reddito da invalido in fr. 24'653,41 (cfr. rapporto 5 maggio 2014 del
consulente in integrazione professionale, doc. AI 58).
Dal
raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 55%.
A proposito della percentuale di
riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il
Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo
Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei
multipli di 5.
Ciononostante,
pur volendo – per ipotesi di lavoro – riconoscere una riduzione massima del
25%, si giungerebbe ad un grado d’invalidità del 57,40% (55'000 - [75 % di fr. 31'206,85]
x 100 : 55’000) conferente il diritto ad una mezza rendita. Infine va fatto
presente che i redditi di riferimenti andavano aggiornati al 2013 (momento del
miglioramento), circostanza che comunque non modificherebbe l’esito della
vertenza.
Visto
quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto
ad una rendita intera dal 1° maggio 2013 (scadenza del termine di attesa annuo ex
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Dal 1° aprile 2014, tre mesi dopo l’attestato miglioramento
del dicembre 2013 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI), la prestazione è ridotta a metà
rendita. Ritenuto tuttavia che la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel febbraio
2013, il versamento della rendita decorre dal 1° agosto 2013, ossia non prima
di 6 mesi dalla succitata richiesta (art. 29 cpv. LAI).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico
dell’assicurato, il quale ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre
in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura
ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati
iscritti nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 201 consid.
4.
; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta
di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4
= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF
8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non risulta esser il caso per il collaboratore
di RA 1 che ha redatto il ricorso.
Di
conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria, va intesa quale domanda
tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti). Come visto sopra, va da sé che in casu non occorre
esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvo-cato.
Dopo un esame forzatamente
sommario, sulla base dell‘atto di ricorso, la presente vertenza appariva
destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la sola “copia del
tesserino con le coordinate per l’apparec-chio nell’addome del ricorrente”
allegato al gravame non permetteva di inficiare le valutazioni mediche alla
base della decisione contestata. Per il resto, neppure la refertazione me-dica
prodotta successivamente ha permesso di modificare l’esito del gravame.
In simili
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di esonero dal pagamento delle tasse e spese di
giustizia deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
di esenzione dal pagamento delle spese e tasse di giustizia è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti