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Decisione

32.2015.12

Assicurato beneficiario di una rendita temporanea fa valere un successivo rilevante peggioramento dello stato di salute. Negato tale peggioramento e quindi conferma della soppressione della rendita

17 novembre 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nell

caso in esame, ritenuto che all’assicurato è stata certificata un’inabilità del

100% al 14 maggio 2012 (cfr. atti cassa malati), con lo scopo di accertare

l’evoluzione a seguito dell’intervento chirugico del 14 maggio 2013, l’Ufficio

AI, per il tramite del proprio servizio medico (SMR), ha conferito mandato al

dr. __________ di allestire una perizia (cfr. doc. AI 48).

Con

referto 24 aprile 2014 il succitato specialista, dopo aver proceduto alla

consueta anamnesi e alla raccolta dei dati soggettivi ed oggettivi (egli ha fra

l’altro eseguito una RM alla colonna lombare), ha diagnosticato una sindrome

lombo-vertebrale cronica con componente spondilogena alla gamba destra. In sede

di valutazione egli ha esposto le seguenti limitazioni funzionali:

"

(…)

L'assicurato è limitato in attività lavorative non

ergonomiche per la colonna vertebrale.

È limitato in movimenti della colonna lombare anche di

piccole entità sia nella flessione che nell'estensione e nella flessione

laterale.

Limitato ai movimenti di rotazione della colonna.

Limitato nel mantenere una posizione statica seduta per

circa 30 min., in piedi per soli 2 min., cambiando appoggio per circa 1 ora.

Limitato nel camminare per più di 1 ora e ½.

Limitato nell'alzare i pesi dal fatto di non potersi

piegare in avanti con la colonna vertebrale. Trasportare dei pesi al massimo di

5 kg tenendoli al corpo. (…)”

(doc. AI 55/8)

Egli

ha poi ritenuto una totale inabilità lavorativa del 100% nell’ultima attività

professionale svolta, con decorrenza dal 14 maggio 2012. Per contro, in attività

adeguate il perito ha evidenziato:

"

(…)

Per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta che tenga

in considerazione le limitazioni funzionali da me sopra elencate ritengo

l'assicurato abile al lavoro nella forma del 50%.

Dovrebbe trattarsi di un'attività lavorativa che gli

permetta di cambiare spesso di posizione da quella seduta a quella in piedi e

alla deambulazione camminando. Particolarmente leggera e ergonomica per la

colonna vertebrale.

Vi è ancora un 50% d'incapacità lavorativa anche in

un'attività lavorativa adatta da riferire ad una riduzione del tempo di lavoro.

Penso che oltre alle quattro ore l'assicurato non possa lavorare anche in

un'attività lavorativa leggera. Questo a partire dal 04.12.2013 data dell'ultima

valutazione a noi conosciuta eseguita dal Dr. med. __________.

Si tratta di una valutazione che potrebbe essere

modificata nel futuro. In particolar modo come segnalato nel paragrafo 5 sono ancora

in corso ulteriori accertamenti sia per quanto riguarda la terapia del dolore

effettuata dal Dr. med. __________ che per quanto riguarda il posizionamento

del distanziatore L4-L5. Non è da escludere quindi un nuovo approccio di tipo

neurochirurgico nel decorso.

Sarà poi da valutare se con gli interventi in ambito

della medicina del dolore si potranno migliorare ulteriormente i disturbi

dell'assicurato e quindi migliorare anche la sua capacità lavorativa.

Tenendo conto di questi fattori ritengo che si dovrà

rivalutare l'assicurato fra 6-12 mesi.

Per il momento non sono indicati provvedimenti di

riqualifica professionale.

Un reinserimento professionale in un'attività

lavorativa adatta potrebbe entrare in considerazione.

Segnalo a questo proposito che l'assicurato ha una

formazione di ausiliario di cure.

Anche in questa attività professionale, a mio modo di

vedere, l’assicurato non è più reinseribile. (…)” (doc. AI 55/9)

In

conclusione l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% nella sua abituale

professione dal 14 maggio 2012, ma abile al 50% in attività adeguate rispettose

dei limiti funzionali dal 4 dicembre 2013.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari

del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)"

(STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Ritornando

al caso in esame, dopo attento esame della docu- mentazione agli atti, questo

TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI per i seguenti motivi.

In

primo luogo va fatto riferimento alla dettagliata, esaustiva e convincente perizia

del dr. __________. Nel suo rapporto 24 aprile 2014 egli ha riportato le

diagnosi, le limitazioni funzionali e proceduto ad una convincente valutazione

nel ritenere l’assicurato inabile al 100% nella sua abituale professione dal 14

maggio 2012, ma abile al 50% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali

dal 4 dicembre 2013.

Non

sono del resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di mettere

in dubbio l’attendibilità di tale valutazione.

Pendente

causa il ricorrente ha prodotto il rapporto 9 marzo 2015 del dr. __________

della Clinica __________ di __________, in cui sono state poste le diagnosi di

lombaggine persistente, dipendente da movimento, stato dopo impianto di

neurostimolatore (immesso nell’agosto 2014) e lombosciatalgia intermittente S1

a sinistra. Con osservazioni 23 marzo 2015 il dr. __________ ha ritenuto che

dal citato rapporto “non risultano nuovi elementi clinici. La situazione

risulta tale da oltre 1 anno” (XIV).

Trattandosi

di una presa di posizione del SMR poco motivata, il 22 settembre 2015 questo

TCA ha trasmesso il rapporto della Clinica __________ al dr. __________,

chiedendogli “… di motivare dettagliatamente se rispetto alla sua

valutazione del 24 aprile 2014 vi è stata una rilevante modifica dello stato di

salute dell’assicurato. Se si, in che misura incide sulla valutazione della capacità

lavorativa in attività adeguate e da quando?” (XIV).

Nella

sua dettagliata presa di posizione del 6 ottobre 2015 il succitato perito

reumatologo, rispetto alla sua precedente valutazione, ha rilevato che

nell’agosto 2014 all’assicurato è stato posto un neurostimolatore il cui risultato

terapeutico non è stato particolarmente favorevole, visto che l’assicurato continua

ad accusare importanti disturbi alla colonna vertebrale. Il dr. __________ ha poi

costatato che nuovi sono i dolori iscialgiformi alla gamba sinistra a carattere

recidivante, ma non sempre presenti.

Egli

ha poi aggiunto:

"

(…)

Per quanto riguarda le indicazioni sull'entità del

dolore accusato a livello lombare mi sembra non vi siano differenze rispetto

alla mia valutazione peritale di allora.

In merito ai reperti clinici non vi sono modifiche.

Ricordo a questo proposito di non avere personalmente riscontrato delle

compressioni o irritazioni radicolari acute in quel momento e di non aver riscontrato

tale indicazione anche nel rapporto del collega della Clinica __________.

Per l'insorgenza di questi disturbi credo che le tesi

del collega Dr. med. __________ collimano molto bene con quanto da me descritto

nella mia perizia. In effetti ricordo di aver espresso l'opinione che i

disturbi accusati potevano essere messi in relazione con una certa instabilità

dei segmenti lombari, malgrado l'intervento di stabilizzazione. Già evidenziavo

il fatto che il divaricatore tra L4 e L5 era piuttosto posizionato in modo

posteriore con una allineamento non del tutto ottimale. Fatto questo che è

stato confermato anche dal Dr. med. __________.

Per quanto riguarda la mobilità della colonna

vertebrale questa è chiaramente ridotta ed stata così descritta anche dal

sottoscritto.

Nell'ambito della mia valutazione peritale avevo segnalato

come gli accertamenti che dovevano essere ancora svolti allora, in particolar

modo da parte del Dr. med. __________ nell'ambito della terapia del dolore che

Considerandi

sono poi sfociati nella posa di un neurostimolatore avrebbero potuto modificare

in positivo i disturbi dell'assicurato e quindi avere un influsso

sull'evoluzione della capacità professionale.

Purtroppo questo non sembra essere accaduto.

Un nuovo intervento chirurgico di revisione della

fissazione intersomatica da L4 fino a S1, proposto dal Dr. med. __________, non

è per ora stato accettato dall'assicurato.

Anche di questo avevo discusso nella mia valutazione

peritale.

Tutto sommato riscontro una certa correlazione nella

valutazione dei reperti clinici e radiologici per quanto riguarda la visita avvenuta

dal Dr. med. __________, il 06.03.2015, con quanto riscontrato da me e riferito

nella mia perizia del 24.04.2014.

Avevo espresso l'eventuale necessità di rivalutare

l'assicurato dopo 6-12 medi dalla mia valutazione peritale, tenendo in

considerazione le possibilità di sviluppo di questa patologia a livello lombare

e delle eventuali possibilità terapeutiche da intraprendere. (…)” (doc. XVII)

Per

questi motivi, il dr. __________ ha concluso:

"

(…)

Mi sembra a questo momento che una nuova valutazione da

parte mia non sia necessaria.

In effetti non riscontro nella valutazione del Dr. med.

__________ delle modifiche sostanziali della situazione che mi portino a

determinare la necessità di una nuova valutazione in ambito peritale. In questo

senso posso ribadire quanto da me asserito in relazione alla capacità

lavorativa dell'assicurato. In particolar modo come da me descritto allora

l'assicurato può essere ritenuto inabile al lavoro nella forma completa per

l'attività lavorativa svolta presso la ditta __________, quale manutentore di __________,

dal 14.05.2012 e questo in modo definitivo.

Per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta come

da me descritta nella perizia del 2014 l'assicurato anche attualmente può

essere ritenuto abile al lavoro nella forma del 50%. (…)” (Doc. XVII)

Quindi,

sulla base di quanto sopra, rispetto alla precedente valutazione peritale non

vi sono state rilevanti modifiche dello stato di salute.

Con

osservazioni 22 ottobre 2015 il rappresentate dell’assicu-rato contesta la – a

sua detta - “controperizia” del dr. __________.

In

primo luogo non si tratta di una controperizia, ma di una presa di posizione

sul rapporto 9 marzo 2015 della Clinica __________. Il TCA ha ritenuto necessario

ed opportuno interpellare lo stesso specialista che nel 2014 aveva peritato

l’assicurato. Se ora il ricorrente contesta la parzialità del succitato perito va

fatto presente che tale censura risulta essere tardiva. Egli avrebbe potuto contestare

la designazione del dr. __________ a perito dopo ricezione della relativa comunicazione

27.

febbraio 2014 di conferimento di mandato peritale (doc. AI 49), ciò che tuttavia

non è stato fatto.

Infine,

le singole considerazioni espresse dal rappresentante del ricorrente – invero

soggettive – sulla valutazione del 6 ottobre 2015 del dr. __________ non sono

sufficienti per metterne in dubbio la fedefacenza, che del resto non è stata

smentita da alcun atto medico. Quanto al neurostimolatore, dai rapporti della

Clinica __________ e del dr. __________ non risulta alcuna limitazione

lavorativa dovuta a tale apparecchio innestato nell’agosto 2014.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli atti contiene

elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato

sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento degli ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1

pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede

il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001

IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost.,

cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti).

Visto

quanto sopra, tenuto conto della perizia del dr. __________ e della recente

presa di posizione – tra l’altro confermata con annotazioni 4 novembre 2015 dal

SMR – è dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

126.

V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che sino

al momento della decisione contestata nella propria attività l’assicurato presenta

una totale inabilità lavorativa, mentre in attività adeguate rispettose dei

limiti funzionali egli è da ritenere abile al 50% dal dicembre 2013, ciò che

corrisponde ad un miglioramento della situazione valetudinaria rispetto al

maggio 2013.

2.8

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, in merito alla determinazione del reddito da valido,

rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha preso in considerazione fr. 55'000.-- (stato

2012) come da questionario del datore di lavoro compilato il 10 marzo 2013

(doc. AI 21).

Tale

modo di procedere è corretto.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto

per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile, aggiornato al 2012, di fr. 4'989,10. Riportando tale dato su 41.7 ore

di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 62’413.--

per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una capacità lavorativa del 50% (fr. 31'206,85) nonché di una

riduzione di reddito per attività leggere dell’8% e per svantaggi salariali

derivanti da contigenze particolari del 13% (complessivi 21%), ha determinato

il reddito da invalido in fr. 24'653,41 (cfr. rapporto 5 maggio 2014 del

consulente in integrazione professionale, doc. AI 58).

Dal

raffronto dei redditi il grado d’invalidità è risultato essere del 55%.

A proposito della percentuale di

riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il

Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo

Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5.

Ciononostante,

pur volendo – per ipotesi di lavoro – riconoscere una riduzione massima del

25%, si giungerebbe ad un grado d’invalidità del 57,40% (55'000 - [75 % di fr. 31'206,85]

x 100 : 55’000) conferente il diritto ad una mezza rendita. Infine va fatto

presente che i redditi di riferimenti andavano aggiornati al 2013 (momento del

miglioramento), circostanza che comunque non modificherebbe l’esito della

vertenza.

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto

ad una rendita intera dal 1° maggio 2013 (scadenza del termine di attesa annuo ex

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Dal 1° aprile 2014, tre mesi dopo l’attestato miglioramento

del dicembre 2013 (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI), la prestazione è ridotta a metà

rendita. Ritenuto tuttavia che la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel febbraio

2013, il versamento della rendita decorre dal 1° agosto 2013, ossia non prima

di 6 mesi dalla succitata richiesta (art. 29 cpv. LAI).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

dell’assicurato, il quale ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre

in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura

ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati

iscritti nel registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 201 consid.

4.

; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta

di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4

= SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non risulta esser il caso per il collaboratore

di RA 1 che ha redatto il ricorso.

Di

conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria, va intesa quale domanda

tendente all’esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti). Come visto sopra, va da sé che in casu non occorre

esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvo-cato.

Dopo un esame forzatamente

sommario, sulla base dell‘atto di ricorso, la presente vertenza appariva

destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, la sola “copia del

tesserino con le coordinate per l’apparec-chio nell’addome del ricorrente”

allegato al gravame non permetteva di inficiare le valutazioni mediche alla

base della decisione contestata. Per il resto, neppure la refertazione me-dica

prodotta successivamente ha permesso di modificare l’esito del gravame.

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di esonero dal pagamento delle tasse e spese di

giustizia deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

di esenzione dal pagamento delle spese e tasse di giustizia è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti