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32.2015.120

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2016Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze d'opinioni

tra medici curanti e periti interpellati dal giudice o dall'amministrazione,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall'Ufficio AI prima dell'emanazione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti non può

che confermare l'operato dell'amministrazione. Le problematiche reumatologiche

sono infatti state chiarite in modo soddisfacente dal perito che l’amministrazione

ha nominato tanto che, senza indizi contrari su un eventuale peggioramento

dello stato di salute dell’interessato, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario,

a buon diritto, sottoporre quest’ultimo ad ulteriori accertamenti medici di

carattere somatico e si è quindi affidato alle conclusioni mediche dello

specialista, che entrambi i medici SMR intervenuti sul caso hanno fatto proprie

dopo avere comunque valutato tutti gli atti medici a loro disposizione.

Vanno quindi ritenute determinanti le conclusioni a cui è giunto

lo specialista in reumatologia dr. med. __________ nella perizia del 10 febbraio

2015 allestita per conto dell’Ufficio AI.

Alla stessa va dunque riconosciuta forza probatoria piena

conformemente alla giurisprudenza esposta (cfr. consid. 2.8).

Dal referto agli atti risulta che questo esperto ha attentamente

valutato di persona il ricorrente, ha vagliato la documentazione medica messa a

sua disposizione, ha eseguito degli esami personali ed obiettivi, ma ha anche

preso in considerazione lo status soggettivo dell'interessato.

Non va inoltre dimenticato di rilevare che il dr. med. __________

aveva già peritato l’interessato poco più di un anno prima e quindi aveva una

maggiore conoscenza del suo stato di salute.

D’altronde, è stato lo stesso esperto a stabilire nel novembre

2013 che l’inabilità lavorativa dell’assicurato era totale e in quell’occasione

aveva previsto di attendere l’esito di un intervento chirurgico prima di

ripronunciarsi sul suo grado di incapacità lavorativa. Il reumatologo aveva inoltre

supposto che il cambio di protesi era dovuto ad un’infezione che ha comportato

lo scollamento della protesi e, quale terapia, la sostituzione dello stelo.

In effetti così è stato e dopo l’operazione che l’assicurato ha

subìto le sue condizioni di salute, per ammissione del ricorrente stesso

rilasciate al perito reumatologo il 22 gennaio 2015, sono migliorate

considerevolmente.

Alla luce di queste affermazioni, il parere del medico curante dr.

med. __________, medicina generale, in cui ha certificato un’inabilità

lavorativa del 100% dal 26 settembre 2011 e ha attestato che “il paziente

non è in grado di intraprendere attività lavorativa e fisica”, sembra

essere stato superato dagli eventi e dal trascorrere del tempo. D’altronde,

esso è stato rilasciato quattro mesi prima, ossia il 16 ottobre 2014 (doc. 78),

quando è stato interpellato dall’Ufficio AI.

Per di più, non va dimenticato che di principio il referto del

medico curante deve essere considerato con la necessaria prudenza a causa dei

particolari legami che ha con il paziente (STF 8C_454/2015 del 30 maggio 2016

consid. 3.3; DTF 125 V 351 consid. 3b/cc).

Dagli atti emerge inoltre che anche il rapporto del 20 novembre

2014 (doc. 79) del dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie

infettive, che ha avuto in cura l’assicurato per un’infezione alla protesi

dell’anca sinistra, ha riconosciuto che lo stato di salute dell’interessato stava

migliorando.

L’infettivologo ha infatti certificato che “il paziente stava

progressivamente riprendendo le normali attività fisiche, in particolare

deambulazione ed utilizzo della biciletta senza difficoltà.”.

È proprio in ragione di queste discrepanze nella valutazione del

ricorrente che il medico SMR ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad

una nuova perizia da parte dello stesso esperto che già l’aveva valutato nel

novembre 2013 e quindi che già lo conosceva dal profilo clinico.

Come visto, il perito reumatologo ha segnalato più volte che v’era

stato un netto miglioramento delle condizioni generali e che persistevano solo

i problemi alla schiena già presenti nel 2013.

Ciò non significa però che lo specialista non abbia individuato

delle limitazioni funzionali della capacità lavorativa del ricorrente.

Dopo un approfondito esame clinico della colonna vertebrale, delle

estremità superiori ed inferiori, un esame dello status neurologico e la

lettura del rapporto della risonanza magnetica alla colonna lombare appena

effettuata, il dr. __________ ha ritenuto che, stanti i disturbi alla schiena –

per i quali sarebbero stati utili un rinforzo muscolare ed eventuali infiltrazioni

-, più che all’anca, l’attività di capotreno potesse essere svolta

dall’interessato ancora in ragione di 4 ore al giorno con rendimento pieno e

ciò a causa della tenuta della posizione eretta e delle sollecitazioni alle

varie vibrazioni che questa attività comporta.

Altre attività adeguate che tenessero conto dei limiti stabiliti, come

per esempio un lavoro d’ufficio, erano invece esigibili in misura completa, non

essendo più l’assicurato sottoposto ai carichi fisici richiesti con l’attività

abituale.

Di conseguenza, vanno respinte le obiezioni del ricorrente che ha

contestato come egli sia stato ritenuto ancora abile al 50% come capotreno

rispettivamente abile in qualsiasi altra attività adatta alle sue condizioni di

salute.

A questo proposito va qui osservato che il miglioramento delle

condizioni di salute del ricorrente è avvenuto principalmente grazie

all’intervento chirurgico alla protesi dell’anca sinistra, che è stato

necessario a causa dell’infezione che era insorta dopo la posa della prima

protesi. Questa infezione, come attestato dal perito già nel novembre 2013, ha

comportato una totale inabilità lavorativa dell’assicurato e, curandola

sostituendo la protesi, come aveva suggerito il dr. med. __________, la

situazione sarebbe migliorata. E così è stato, come ha attestato pure

l’infettivologo.

Questo specialista ha infatti certificato che la deambulazione e

l’utilizzo della bicicletta da parte dell’assicurato sono tornati possibili

grazie all’intervento di cambio dello stelo della protesi.

L’affermazione ricorsuale secondo cui il suo stato sia migliorato

solo perché non esercitava più la funzione di capotreno non può quindi essere

tutelata.

Alla stessa stregua, anche la censura con cui il ricorrente ha

messo in dubbio la sua capacità lavorativa del 100% in altre attività adeguate

deve essere respinta.

Egli, infatti, ha contestato che il suo grado di capacità

lavorativa residua sia stato stabilito dal profilo teorico e non anche pratico

e quindi senza una verifica pratica del lavoro e del carico che è in grado di

sopportare.

Su questo punto si è però già espresso il perito reumatologo,

allorquando ha dettagliatamente indicato al punto 9.2.1 che l’assicurato può

esercitare altre attività che tengano conto di un cambio di postura da posizione

eretta a posizione seduta ogni 2-3 ore, che non implichino il sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 10kg e il lavorare a lungo in anteflessione.

L’esperto ha indicato, per esempio, un lavoro di ufficio come

attività rispettosa di questi limiti.

D’avviso di questo Tribunale, non essendo particolarmente

invalidanti i limiti da rispettare e quindi essendo numerose le attività teoricamente

esigibili da parte del ricorrente, e per di più in ragione del 100%, non si

ritiene necessario che egli fosse sottoposto ad una prova pratica per definire

con maggiore precisione la possibilità di una reintegrazione professionale.

Va infine ricordato che i medici generalisti del Servizio Medico

Regionale interpellati dall’Ufficio AI hanno preso atto del referto peritale e

l’hanno confermato integralmente più volte, ovvero nel rapporto finale SMR del

2 marzo 2015 del dr. med. __________ (doc. 125) e in quello del 18 giugno 2015 del

dr. med. __________ (doc. 103).

Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha saputo comprovare, a

mano di specifica e dettagliata documentazione medica, che il suo stato di

salute fosse in realtà peggiore di quello ritenuto dal perito nominato dall’amministrazione

prima e dal medico SMR poi (inabilità lavorativa del 50% nella sua attività

abituale, ma capace al 100% in qualsiasi altra attività lucrativa adeguata).

Inoltre, l'assicurato non ha mai preso concretamente posizione sul

rapporto del 2015 del perito dell’Ufficio AI e, di riflesso, del medico SMR

dell’Ufficio AI. In altre parole, il referto dello specialista in reumatologia

del 10 febbraio 2015, ripreso nel rapporto finale SMR del 2 marzo 2015 e poi ancora

nel citato parere di un altro medico SMR interpellato a seguito delle

osservazioni al progetto di decisione, non è mai stato confutato da altri

specialisti interpellati dal ricorrente.

Occorre infine ricordare, alla luce della giurisprudenza esposta

concernente il valore probante dei referti medici, che lo specialista

interpellato dall’Ufficio assicurazione invalidità ha visitato l'assicurato

nelle vesti di perito, mentre gli altri medici che l’Ufficio AI ha contattato

sono intervenuti in qualità di suoi medici curanti.

Tutto ben considerato, quindi, da un punto di vista medico-teorico

globale vanno confermate le chiare e complete conclusioni peritali dell’esperto

consultato dall’Ufficio AI in campo reumatologico, che ha peraltro già valutato

il ricorrente nel 2013 in occasione della prima domanda di prestazioni e sulle

quali si è basato anche il dr. med. __________, medico SMR.

Stante quanto precede, d'avviso del TCA, ritenuto quindi che la

valutazione peritale del dr. med. __________ da un lato e dei medici SMR __________

ed __________ dall’altro lato, ha potuto chiarire sufficientemente lo stato di

salute dell’assicurato, e meglio la sua capacità lavorativa (residua) teorica

con attinenza ai disturbi reumatologici, in virtù del principio dell'apprezzamento

anticipato delle prove questo Tribunale prescinde dal dare seguito alla

richiesta di parte ricorrente di sottoporlo ad una prova pratica del lavoro e

del carico.

Per di più, in assenza di referti di parte che contraddicano chiaramente

le conclusioni peritali, il TCA non può scostarsi dai pareri dello specialista

pronunciatosi nel 2013 e nel 2015, su cui si sono fondati anche i medici SMR

dell'Ufficio AI dopo avere esaminato l’intera documentazione medica.

Come detto, l'insorgente si è limitato a contestare la valutazione

e l’agire dell’Ufficio assicurazione invalidità, che non avrebbe

sufficientemente vagliato il suo stato di salute. Ciò nonostante, l’assicurato

non si è confrontato sufficientemente con i referti allestiti dal perito e dal

medico SMR.

In virtù della regola secondo cui il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato,

ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare,

quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione

l'onere di attuare un nuovo esame medico, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (STCA 32.2015.76 dell’8

marzo 2016; STCA 32.2015.69 del 19 febbraio 2016; STCA 32.2014.187 del 22

settembre 2015; STCA 32.2014.125 dell’8 luglio 2015; STCA 32.2014.16 del 18

giugno 2014; STCA 32.2012.315 del 30 settembre 2013; STCA 32.2012.299 del 10

settembre 2013; STCA 32.2012.243 del 27 maggio 2013; STCA 36.2012.67 dell'11

febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA

32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L’SMR, quantomeno fino alla data determinante della decisione in

lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), non ha ammesso uno stato di salute

dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato da reumatologo

intervenuto su nomina dell’Ufficio AI.

Il suo giudizio, poi, come visto, non è stato validamente contraddetto

dalle argomentazioni dell'assicurato in sede ricorsuale e va pertanto posto

alla base del presente giudizio.

Il tali circostanze, le lagnanze dell'assicurato devono essere respinte,

siccome prive di sostrato medicalmente oggettivabile e il TCA fa dunque proprie

le conclusioni formulate dall'Ufficio AI nella determinazione dell'incapacità

lavorativa del ricorrente.

Va ricordato che importante ai fini dell’attribuzione di una rendita

di invalidità è la determinazione della capacità lavorativa dell’assicurato sia

nella precedente attività sia in altre adeguate al suo stato di salute. A

queste domande il perito ha risposto compiutamente.

In conclusione, dal 1° gennaio 2015 il ricorrente è dunque inabile

al 50% nell’attività abitualmente esercitata di capotreno, mentre sempre da

quella data egli risulta abile al 100% in altre attività che tengano conto dei

limiti fissati dal perito reumatologo.

2.8. L'obbligo

dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato

è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno

alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se

la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali

appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273

consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a;

Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität

in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 seg.,

secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, pag. 255

seg.).

In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989,

Considerandi

p. 331 consid. 4a).

L’Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004, U 871/02, consid. 3; STFA del

25.

febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.5).

Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero

che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998

p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il

grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito

in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a).

In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze

particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I

salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari

fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid.

3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal

presupposto che, senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe continuato ad

esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati

eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 pag. 100 consid. 3b, ZAK

1990.

pag. 519 consid. 3c)

2.9

Come visto, l’amministrazione ha

inizialmente applicato il metodo misto per determinare il grado di invalidità.

Poi, a seguito della recente sentenza 9C_178/2015

del 4 maggio 2016, destinata alla pubblicazione, l’Ufficio AI ha rilevato che

quand’anche si applicasse il metodo di confronto proporzionale dei redditi

per determinare l’invalidità dell’assicurato, l’esito non muterebbe.

Per l’insorgente, invece, questo metodo non sarebbe

applicabile.

Dagli atti emerge che il ricorrente, prima

dell’insorgenza del danno alla salute, era sposato, non aveva figli minorenni

di cui occuparsi siccome nati nel 1981 e nel 1987 (doc. 13) ed era da tempo

attivo professionalmente al 90% (docc. 3/3 e 3/9) per poter disporre di maggior

tempo libero per sé.

Va di conseguenza ritenuto che l’assicurato, non

necessitando di un tempo superiore a quello usuale per sbrigare le mansioni

consuete, ha volontariamente ridotto al 90% il suo tempo di lavoro per

consacrare il restante 10% non alle mansioni consuete ai sensi dell’art. 28a

cpv. 2 LAI, ma al suo tempo libero. Tuttavia, la parte non utilizzata della

capacità lavorativa non è coperta dall’assicurazione invalidità (STF

8C_846/2015 consid. 6.2 e STF 9C_178/2015 consid. 7.1: “Der nicht verwertete Teil ihrer Erwerbsfähigkeit ist

damit nicht versichert”), ossia il tempo libero non è

assicurato giusta l’art. 28a LAI in connessione con l’art. 27 OAI.

Pertanto, in virtù della precisazione di

giurisprudenza illustrata (cfr. in particolare il considerando 7.3 della STF 9C_178/2015

e il considerando 6.3 della STF 8C_846/2015), immediatamente applicabile al caso di specie pendente davanti a questo

TCA al momento della sua pubblicazione (DTF 140 V 154 consid. 6.3.2: “Une nouvelle

jurisprudence ou un changement de celle-ci s'appliquent immédiatement et vaut

pour les cas futurs, ainsi que pour les affaires pendantes devant un tribunal

au moment de l'adoption de la nouveauté ou du changement (ex nunc et pro

futuro). Elle s'applique donc

également, mais sans effet rétroactif, quand l'événement assuré s'est produit

avant le prononcé du changement de jurisprudence), per determinare il grado

di invalidità dell’assicurato si deve quindi applicare il metodo del

confronto proporzionale dei redditi anziché il metodo misto adottato in

prima battuta dall’Ufficio AI.

2.10

Riguardo al reddito da

valido, ossia il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire al

90% prima che sorgesse il danno alla salute, l'Ufficio AI l'ha fissato per

l'anno 2013 in Fr. 90’075.- sulla base del reddito dichiarato dall’ex

datore di lavoro dell’interessato (doc. 87).

Il ricorrente non ha contestato questo dato, perciò lo stesso può

essere posto alla base del calcolo della perdita di guadagno.

Dovendo però porsi al momento in cui l'interessato

dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita di invalidità, occorre adattare all'evoluzione

dei salari nominali questo dato (DTF

128.

V 174; DTF 126 V 81 consid. 7a;

STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55). Per il 2014 dagli

atti risulta che il salario percepito al 90% sarebbe ammontato a Fr.

90'452,30 (doc. 87). Considerato il rincaro dello 0,8% stabilito per il ramo

economico H/49-53 del Trasporto e magazzinaggio, Servizi postali e di corriere

per gli uomini nel 2015 (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,

Uomini, 2011-2015, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/ it/index/themen/03/04/blank/data/02.html;

STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), nel 2015

il salario lordo conseguito sarebbe stato pari a Fr. 91'175,92 (Fr.

90'452,30 + [Fr. 90'452,30 x 0,8 : 100]).

2.11

Per

quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, da alcuni anni questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Questo tema è stato di

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l’Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l’assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.12

Per quanto concerne il

2014, anno di eventuale ripristino del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 =

RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre

basarsi sui dati statistici nazionali e

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito, la STF

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in particolare consid.

2.5

), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill

level (NOGA08) (RSS 2012 pag. 35, denominata Salario mensile lordo [valore

centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso;

citata STF 9C_632/2015), si

osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; citata STF 9C_632/2015) di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.-

(Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino a porsi

al momento in cui l'assicurato dovrebbe ricevere la rendita di invalidità (DTF

126.

V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA del 13

febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini un

indice totale pari al 100 per il 2010. Tuttavia, il dato salariale di partenza

si riferisce al 2012 (Tabella TA1 2012) e non al 2010, perciò occorre dapprima

riportare il salario statistico al 2010 senza il rincaro del 2012 e poi aggiornarlo

direttamente al 2015. Pertanto, si ha che il salario lordo statistico svizzero

adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 63'626,55 (Fr. 62'520.- : 101,7 x 103,5) (cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2015, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/

themen/03/04/blank/data/02.html; STF 8C_671/2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando ora queste cifre su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2015.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica:

03/02/blank/data/07.html), il salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr.

66'330,68 (Fr. 63'626,55 : 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

2.13

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente

appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73

seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni

distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate

all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di

soggiorno o ancora il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad

una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti

di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle

circostanze concrete (cfr. consid. 4.2: “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid. 5b/bb p. 80;

arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

Nel caso di specie l’Ufficio AI

ha ritenuto una riduzione del 5% per attività leggere e del 5% per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari, per un totale del 10%.

Il ricorrente non contesta questa

percentuale di riduzione e il TCA la conferma, percentuale che si trova del

resto entro i limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.14

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2015 a Fr. 66'330,68 va ritenuto

nella misura del 100% stante una piena capacità lavorativa residua esigibile dell’assicurato e in seguito

questo reddito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così Fr. 59'697,61

(Fr. 66'330,68

- [Fr. 66'330,68 x 10 : 100]).

Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 91'175,92 corrispondente al reddito da

valido che l'assicurato avrebbe conseguito nell'anno 2015 per l'attività di capotreno esercitata al 90% senza il danno alla salute,

risulta dunque un'incapacità al guadagno del 34,52% ([Fr.

91'175,92 - Fr. 59'697,61] : Fr. 91'175,92 x 100).

2.15

Alla luce della precisazione apportata

dal Tribunale federale nella illustrata STF 9C_178/2015 del 4 maggio 2016, e così pure nelle successive STF

8C_846/2015 del 3 giugno 2016 e STF 9C_17/2016 del 14 giugno 2016 (cfr. consid.

2.

), per individuare il grado d'invalidità globale dell'insorgente che

lavorava per scelta personale a tempo parziale al 90% ed il restante 10% lo

consacrava al tempo libero, si deve

prendere in considerazione soltanto la limitazione percentuale della parte

salariata e il grado di invalidità corrisponde alla riduzione proporzionale

nell’attività salariata esercitata prima del danno.

Si ha dunque che il grado di invalidità risultante dal raffronto dei

redditi (34,52%) deve essere proporzionalmente ridotto in funzione del

grado di attività salariata esercitata dall’assicurato prima del danno alla

salute (90%).

Si ottiene quindi un grado di invalidità del 31,07% (34,52% x 90), che va arrotondato al 31% (DTF

130.

V 121).

2.16

Alla

luce di tutto quanto esposto, dall'inabilità lavorativa del 50% come

capotreno il ricorrente non può più trarre un diritto ad una rendita di

invalidità dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione

impugnata, poiché dal 1° gennaio 2015 la sua capacità lavorativa

residua del 100% in altre attività comporta una perdita di guadagno complessiva

del 31% che, seppure questo grado differisca da quello individuato

dall'Ufficio AI (39%), essendo inferiore al grado minimo

pensionabile (40%) non permette l’attribuzione di una rendita giusta l’art. 28

LAI.

Questo Tribunale non può quindi

che confermare la soppressione della rendita d'invalidità così come stabilito

dall'amministrazione e respingere integralmente il ricorso.

Al riguardo è comunque utile

rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla

valutazione della legalità della decisione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366; U 29/04

dell’8 novembre 2005).

Un eventuale aggravamento dello

stato di salute dell'assicurata intervenuto in epoca posteriore alla decisione

impugnata può, se del caso, giustificare una nuova domanda (STFA I 816/02 del 4

maggio 2004; STF I 560/05 del 31 gennaio 2007).

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti