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Decisione

32.2015.121

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2016Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2;

STCA 32.2012.204 dell’11 aprile 2013).

Nel caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da

un provvedimento sanitario d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv.

1 LAI se appare verosimile che si manterrà per un periodo importante della vita

attiva futura. La questione di sapere se il successo integrativo sarà durevole

e sostanziale, dev'essere esaminata secondo una prognosi medica sulla base

della situazione fattuale quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente

dell’intervento) in discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che

senza l'intervento verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo

futuro, deve nel contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà

possibile raggiungere uno stato di stabilità in grado di garantire premesse

notevolmente migliori per la formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti).

Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti

psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande

verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che

danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa

dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa

invece carico della (psico)terapia per malattie e anomalie la cui prognosi è

incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata,

anche se si tratta di minorenni (es. anoressia: Pratique VSI 2000 p. 65,

disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 p. 104).

2.4. Nella fattispecie, nel 2012,

quando aveva appena 7 anni, l’assicurato ha subìto un infortunio che ha comportato

la grave frattura del collo del radio e del gomito destro, trattata chirurgicamente

con complicazione di necrosi e bloccaggio della testa del radio, ciò che gli

impedisce e lo blocca alla pronazione e alla supinazione (doc. 6),

precludendogli la funzionalità dell’arto.

Il medico curante, dr. med. __________, Capo-Servizio ortopedia

pediatrica presso l’Ospedale __________ di __________, nel suo referto del 13

maggio 2014 (doc. 2) ha attestato che era meglio, a quel momento, non

sottoporre il bambino ad altri interventi chirurgici essendo la situazione

molto delicata e le uniche soluzioni essendo aggressive e con un alto tasso di

complicazione, oltre che di esito incerto, visto che avendo passato tanti anni

con un movimento non più eseguito, era probabile che lo stesso non fosse più

possibile o solo con un miglioramento parziale. A suo dire, era quindi meglio

non fare nulla per il momento, tutt’al più visto che RI 1 compensa e fa di

tutto (suona la chitarra e gioca a hockey) e l’apparizione del dolore è rara.

Lo specialista ha concluso affermando che la situazione era stabile

e che avrebbe rivisto il paziente una volta all’anno.

Il 6 giugno 2014 (doc. 8) l’assicurato è stato visitato dal prof.

Dr. med. __________, primario di neuroortopedia all’Ospedale universitario

pediatrico di __________, il quale ha evidenziato che il bambino compensava la

mancata rotazione del gomito con la postura della spalla.

Nell’agosto 2014 (doc. 9) il dr. med. __________ ha rilevato che

il piano di trattamento prevedeva, a quel momento, della fisioterapia e che un

ulteriore consulto universitario avrebbe probabilmente suggerito un intervento

chirurgico. Fino ad allora v’era stato un miglioramento della mobilità, ma la

prognosi a lungo termine era infausta per la funzionalità del gomito destro.

Nell’ottobre 2014 (doc. 12) l’Ufficio AI ha accertato presso i genitori

dell’assicurato che quest’ultimo non necessitava di ortesi.

Dal referto del 29 dicembre 2014 (doc. 23/4) del professore __________,

FMH chirurgia ortopedica, attivo presso la __________, risulta che malgrado il

deficit di pronazione, il bambino suona la chitarra, gioca a hockey, segue una

normale scolarizzazione e fa sport senza problemi e quindi si è ben adattato

alla perdita della pronosupinazione, che non gli causa dolori. Per questi

motivi, non ha ritenuto opportuno l’intervento chirurgico che è stato proposto

a __________.

Durante l’istruttoria precedente l’emanazione della decisione

impugnata, il 19 gennaio 2015 (doc. 27) l’amministrazione ha chiesto ad RA 1 le

date di inizio dei periodi di fisioterapia effettuati dal figlio, ottenendo

quale risposta che da inizio novembre 2012 a metà gennaio 2013 RI 1 ha

effettuato della fisioterapia, mentre dal 15 gennaio 2013 ad inizio aprile 2013

si è sottoposto a trattamenti ergoterapici (doc. 27).

Medesima domanda è stata posta il 16 febbraio 2015 (doc. 28) al

medico curante, che il 27 febbraio 2015 (doc. 29) ha risposto che il bambino “attualmente

non sta svolgendo nessuna terapia”.

2.5. Nel caso specifico, l’Ufficio

AI aveva inizialmente negato il diritto ai provvedimenti sanitari, con la

motivazione che il danno al gomito era stato causato da un infortunio. Con la

decisione contestata l’amministrazione ha confermato il diniego delle prestazioni,

con la motivazione che gli accertamenti medici esperiti hanno evidenziato come

non sia attualmente attuato o previsto alcun trattamento medico specifico.

La conclusione tratta dall’amministrazione va condivisa.

In effetti, il dr. med. __________ ha espressamente affermato che

lo stato del gomito destro lesionato a seguito dell’infortunio del settembre 2012

appare stabilizzato, non più ulteriormente migliorabile e che attualmente (nel

febbraio 2015) il ricorrente non stava svolgendo nessuna terapia.

Anche i genitori del bambino hanno ricordato che il figlio ha effettuato

dei cicli di fisioterapia e di ergoterapia (soltanto) tra il mese di novembre

2012 e il mese di aprile 2013, perciò al momento dell’inoltro della richiesta

di prestazioni AI per minori (giugno 2014) e dell’emanazione della decisione

dell’amministrazione, nessun trattamento medico post-infortunistico era in atto

né tanto meno era previsto.

Il fatto che ipoteticamente in futuro egli potrebbe eventualmente

avere bisogno di una o più operazioni al gomito destro nulla muta all’esito

della presente vertenza, non essendo comunque un simile intervento né previsto

e nemmeno di sicura attuazione futura. Parimenti vale per eventuali altre

misure che potrebbero entrare in linea di conto per contrastare eventuali altre

complicazioni future, quali dei trattamenti fisioterapici e/o ergoterapici.

Del resto, il ricorrente non si è premurato di precisare quale

trattamento medico egli ritenga attualmente necessario, limitandosi a

richiedere genericamente la concessione di provvedimenti sanitari giusta l’art.

12 LAI (STCA 32.2010.71 del 15 settembre 2011 consid. 2.7).

Va rilevato che il controllo medico dispensato annualmente in

quanto tale non può essere assimilato ad un “intervento” medico ai sensi

dell’art. 2 cpv. 1 OAI e dell’art. 12 LAI, che sia di natura chirurgica,

fisioterapeutica e psicoterapeutica, inteso “a sopprimere o ad attenuare i

postumi d’una infermità congenita, d’una malattia o d’un infortunio” (DTF 131 V

22; STFA del 15 maggio 2006, I 192/05; STCA 32.2010.71 del 15 settembre 2011).

E questo – sia detto di transenna - contrariamente al diritto ai

provvedimenti sanitari in caso di infermità congenita, laddove tale diritto si

estende a tutti i provvedimenti “per la cura” dell’infermità. In effetti, il N.

16 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per

l’invalidità) prevede che anche i controlli medici nell’ambito di

un’infermità congenita riconosciuta che non necessita ancora di un trattamento

o non può essere ancora curata, rientrano nella cura di un’infermità congenita

(cfr. invece per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 12 LAI, i N. 30 segg;

sulla portata giuridica delle direttive amministrative cfr. STFA C 124/06 del

25 gennaio 2007; DTF 132 V125 e 203, 131 V 286 consid. 5.1, 131 V 45 consid.

Considerandi

2.

, 130 V 229 consid. 2.1).

Un’eccezione nell’ambito dei provvedimenti sanitari ex art. 12 LAI

è prevista nel caso di operazione alla cataratta eseguita in via ambulatoriale,

laddove l’AI assume quale provvedimento sanitario anche un controllo medico

effettuato immediatamente prima dell’intervento (N. 82 CPSI).

In assenza della necessità di provvedimenti medici sanitari, risulta

superfluo l’esame dal punto di vista del successo integrativo ai sensi

dell’art. 5 cpv. 2 LAI, così come da prassi e giurisprudenza citate (cfr.

consid. 2.2 e 2.3; DTF 101 V 48, 97 e 103; VSI 2000 p. 306; STCA 32.2010.71 del

15.

settembre 2011 consid. 2.7).

2.6

Per quanto riguarda, infine,

le terapie fisio/ergoterapiche di cui il ricorrente ha beneficiato tra novembre

2012.

ed aprile 2013, l’Ufficio AI ha ritenuto, a giusta ragione, di non doverle

rimborsare, essendo esse state dispensate oltre un anno prima della nascita di

tale diritto, avvenuta nel giugno 2014 (l’art. 48 cpv. 1 LAI recita che se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi, a

provvedimenti sanitari o a mezzi ausiliari più di 12 mesi dopo la nascita di

tale diritto, la prestazione gli è dovuta, in deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGA,

soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta).

A tale proposito, l’insorgente ha tutt’al più chiesto

l’applicazione dell’art. 48 cpv. 2 LAI, che prevede che la

prestazione arretrata è corrisposta per un periodo più lungo se l'assicurato:

a. non poteva conoscere i fatti determinanti il suo

diritto alle prestazioni; e

b. fa valere il suo diritto entro 12 mesi dal

momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti.

In concreto, l’assicurato conosceva perfettamente i

fatti alla base del suo diritto (le sedute di fisioterapia e di ergoterapia

effettuate negli anni 2012 e 2013), perciò l’invocata applicazione del

capoverso 2 dell’art. 48 LAI non può essergli di alcun aiuto.

Semplicemente, egli ha inoltrato tardivamente

all’Ufficio AI la richiesta di rimborso di dette terapie.

2.7

In conclusione, se le terapie

passate non possono essere riconosciute al ricorrente per una mera questione di

decorrenza dei termini, per i provvedimenti sanitari di cui avrà semmai necessità

in futuro a dipendenza dell’infortunio del settembre 2012 l’assicurato dovrà

inoltrare all’amministrazione una specifica domanda, che la valuterà e si

pronuncerà specificatamente e concretamente sulla prestazione richiesta.

Medesimo iter procedurale dovrà adottare il ricorrente qualora

avesse in futuro bisogno di mezzi ausiliari o di un orientamento professionale

al termine della scolarizzazione obbligatoria.

2.8

Stanti le argomentazioni

esposte, il ricorso deve dunque essere respinto.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti