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Decisione

32.2015.122

Mezzi ausiliari. Negato diritto a sussidio di ammortamento per veicoli ex 10.04* OMAI. Coordinazione (art. 65 LPGA). Negato contributo per cambio automatico ex 10.05 OMAI da parte dell'AI vista la pre

22 settembre 2016Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

I sussidi di ammortamento

annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell’assicurato.

Il primo versamento è effettuato all’acquisto del veicolo (documento

giustificativo); l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine

dell’anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio

di ogni anno. A ogni fatturazione l’assicurato deve provare di esercitare

un’attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività

svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i

figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi

d’ammortamento non sono più adempiute, non va chiesta la restituzione

dell’importo già versato per l’anno in corso (cfr. cifra 2091* CMAI 2015). Si

presume che l’attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al

sostentamento dell’assicurato anche se il limite di reddito determinante non è

raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all’invalidità, ma si può

prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente

breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere

versate per almeno un anno (cfr. cifra 2090* CMAI 2015).

Le cifre 2087* e 2088*

dispongono che “il veicolo a motore è reso necessario dall’invalidità se, a

causa di quest’ultima, l’assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a

piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente

esigibile” e che “l’AI non può riconoscere la necessità dovuta

all’invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa

situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un

servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore”.

La giurisprudenza federale

ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione concreta, se un

assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo per recarsi al

lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le circostanze

imporrebbero all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il mezzo

privato. La necessità d’utilizzo dell’automobile può essere dovuta a dei motivi

d’ordine strettamente professionale (in caso di rappresentanti di commercio,

tassisti ecc.), come pure a causa della distanza tra domicilio e luogo di

lavoro, in particolare se non esistono dei collegamenti con mezzi pubblici

oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente esigibile.

Non è tuttavia

determinante per negare il riconoscimento dei contributi per l’automobile

addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un veicolo a motore

per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze del caso lo

impongano.

Per negare il diritto a un

tale diritto bisogna piuttosto poter ammettere che l’insieme delle circostanze

del caso particolare obbligherebbe ugualmente una persona non invalida a

utilizzare un’automobile (DTF 97 V 237 consid. 3b pag. 239, confermata nella

STF I 612/05 del 22 settembre 2006; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., ad

art. 21-21quater, n. 82, pag. 254). Questa regolamentazione serve

per garantire una parità di trattamento dei beneficiari di tali contributi rispetto

agli assicurati con problemi di deambulazione ma non aventi diritto a simili

prestazioni ed alle persone non invalide (SVR 2001 IV Nr. 33 consid. 3b e DTF

97 V 237 consid. 3b, entrambe con riferimenti e citate nella STFA I 520/00 del

28 gennaio 2002 consid. 1). Di conseguenza se l’assicurato esercita un mestiere

per il quale egli necessiterebbe, invalido o non invalido, di un veicolo a

motore, quest’ultimo non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità

e non può dunque essere messo a carico dell’AI. (STF I 612/05 del 22 settembre

2006).

Nella STFA I 520/00 del 28

gennaio 2002 l’Alta Corte, lasciando aperta la questione a sapere con quali

mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da sano il tragitto

per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto ai contributi

di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con la carrozzella la

ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso della strada,

ritenendo inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi pubblici, in

particolare a seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi.

2.5. Con riferimento invece alle “Modifiche

di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità” ai sensi della cifra

10.05 OMAI, va ribadito che conformemente alla regola generale dell’art. 2 cpv.

1 OMAI il diritto all’assunzione dei costi è subordinato alla necessità per

l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o

ampliare la propria autonomia. Non essendo tale mezzo ausiliario designato da un

asterisco (*) non è quindi dato il requisito che l’assicurato ne abbia bisogno

per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per

studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o

per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente

dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; vedi anche la DTF 131 V 167, consid. 4.1.2,

pagg. 171-172).

Secondo la giurisprudenza

federale la cifra 10.05.4 della CMAI (all’epoca

in vigore e che corrisponde sostanzialmente alla cifra 2098 della CMAI 2015 del

seguente tenore: “se le spese superano i 25 000 franchi, non si può

generalmente più riconoscere il carattere semplice e adeguato. Le spese di

modifica imputabili alla scelta di un modello inadeguato non sono prese a

carico”), che stabilisce un

importo massimo di fr. 25'000.-- per le trasformazioni di veicoli a motore

resesi necessarie a dipendenza dell’invalidità, è conforme all’ordinanza e alla

legge (DTF 131 V 167).

In particolare, la cifra

2099 della CMAI 2015 stabilisce che “il supplemento di prezzo per un veicolo

nuovo con cambio automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato

dall’AI unicamente se questo tipo di cambio è prescritto dal competente

servizio della circolazione”.

2.6. Incarto AI 32.2015.122

In corso di causa (cfr.

consid. 1.2.4 e 1.2.6) l’amministrazione ha addotto che – essendo stata l’assicurazione militare interpellata

per prima per le medesime prestazioni e avendo la stessa negato il diritto ad

un contributo per l’automobile –

secondo le regole di coordinamento (cfr. artt. 63-75 LPGA), in particolare il

principio della priorità dell’assicurazione militare e l’art. 65 LPGA che regola

il coordinamento delle prestazioni in natura, il sussidio di ammortamento ai

sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI andava negato.

Quest’argomentazione non

merita ulteriore approfondimento (sulle succitate norme di coordinamento

rispettivamente sul principio della priorità relativa vale comunque quanto si

dirà in seguito; cfr. consid. 2.7.1.) visto che i presupposti richiesti dall’AI

per riconoscere il diritto al sussidio di ammortamento ex cifra 10.04*

dell’allegato OMAI non sono in concreto dati.

Considerandi

Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.2.1), nella “Richiesta sussidi ammortamento

vettura” del 7 maggio 2015, il ricorrente ha evidenziato che “(…) io

abito a __________ e lavoro a __________, se utilizzassi i mezzi pubblici ci

metterei 1 ora e 20 min. per recarmi al lavoro, con la vettura ne occorrono 20

minuti. A causa della paralisi, non posso recarmi al lavoro con i mezzi

pubblici, in quanto la vettura mi serve anche per svolgere le mie mansioni di

direzione lavori. (…)” (doc. AI 98/1 dell’incarto 32.2015.122 ).

L’avv. __________, della RA

1, nelle osservazioni dell’8 giugno 2015 al progetto di decisione del 18 maggio

2015.

ha ribadito che “(…) come esposto e documentato dal Signor RI 1 nello

scritto del 7 maggio, per mantenere l’attività professionale, e quindi

l’autonomia raggiunta, egli si trova confrontato all’esigenza di utilizzare un

veicolo non solo per ottimizzare i propri spostamenti casa-lavoro, ma anche e

soprattutto per garantire la direzione dei cantieri affidatigli, e quindi per

il/ sul lavoro. (…)” (doc. AI 101/1-2 dell’incarto 32.2015.122).

Lo stesso avvocato nel

ricorso del 18 agosto 2015 (cfr. consid. 1.2.3) ha puntualizzato che “(…)

1.3

La permanenza del Signor RI 1 alle dipendenze dello __________ non è

tuttavia scontata, ed ha potuto essere fin qui garantita grazie alla

perseveranza e polivalenza del Signor RI 1, che ha nel tempo saputo acquisire

conoscenze e capacità sufficienti per assumere anche la direzione lavori sui

cantieri affidati al suo datore di lavoro (vedi in particolare dichiarazione __________

del 07.05.2015, doc. C). […] 1.4 Per raggiungere il posto di lavoro in

un tempo ragionevole (20 minuti in auto contro 1 ora e 20 minuti tramite mezzi

pubblici, come risulta dai docc. D e E), ma soprattutto per

svolgere la sua mansione di direzione sui vari cantieri, il Signor RI 1 dipende

dall’uso di un mezzo di trasporto individuale e flessibile (cfr. doc. C). (…)”

(doc. AI 106/4 dell’incarto 32.2015.122).

Nel summenzionato doc. C,

trattasi della “Dichiarazione utilizzo auto privata”, lo __________ – osservato che l’insorgente svolge le

seguenti mansioni: “(…) Disegnatore genio civile: Elaborazione piani

esecutivi sotto e sopra strutture. Tecnico costruttore: Sviluppa e progetta

opere stradali, edilizia e carpenteria metallica. Direzione lavori: Controllo

del cantiere opere strutture portanti. (…)” –

ha dichiarato che “(…) per esercitare le sue mansioni di direttore lavori, è

indispensabile che si rechi in cantiere per il controllo dei lavori da lui progettati.

Per i motivi legati al suo handicap utilizza la propria vettura. (…)” (doc.

AI 106/14 dell’incarto 32.2015.122).

Sempre il datore di

lavoro, nello scritto del 2 settembre 2015, ha dichiarato che “(…) lo __________

ha una flotta veicoli di 12 unità. Queste vetture, sono messe a disposizione

per tutti gli impiegati che si recano in cantiere a svolgere le mansioni di

direttore dei lavori. Il sig. RI 1 è l’unico dipendente che usa la propria

vettura per svolgere queste mansioni, in quanto nel nostro parco veicoli non

abbiamo un mezzo adatto al suo handicap. (…)” (doc. R dell’incarto

32.2015

).

Dai succitati doc. D e E

risulta infine che in auto l’insorgente raggiungerebbe il proprio posto di

lavoro in 21 minuti (cfr. doc. D dell’incarto 32.2015.122) mentre che

ricorrendo ai mezzi pubblici –

oltre a dover effettuare diversi cambiamenti di mezzo: a seconda della scelta

del tragitto bus-treno-bus o bus-battello-bus –

il tempo necessario aumenterebbe fino ad un massimo di 1 ora e 24 minuti (cfr.

doc. E dell’incarto 32.2015.122).

Dalle risultanze testé

enunciate questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha diritto al

chiesto sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI.

Bisogna in effetti

concludere che RI 1, per svolgere la sua attività lavorativa, per motivi

d’ordine strettamente professionale, avrebbe bisogno di un veicolo a motore

anche in assenza d'invalidità, circostanza questa che, secondo il

disciplinamento legale e giurisprudenziale dianzi enunciato, esclude

l’assunzione dei costi da parte dell’AI. In effetti, in queste circostanze il

veicolo a motore non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità e

non può dunque essere messo a carico dell’AI (cfr. consid. 2.4 e la

giurisprudenza ivi citata).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo alla censura secondo la quale “(…)

anche volendo considerare che l'assicurato avrebbe necessitato di un veicolo

per recarsi al lavoro e per esercitare la propria professione pure in assenza

del noto danno alla salute, in quest'ultima ipotesi egli avrebbe potuto

utilizzare i veicoli previsti nella flotta della sua azienda (vedi doc.

R annesso alla presente) in quanto il veicolo da lui utilizzato non

avrebbe dovuto avere le peculiarità tecniche che il suo handicap invece gli

impone (cambio automatico e apposita centralina fissa), con chiari costi supplementari,

solo in parte coperti dall'Assicurazione militare (CHF 1'500.- ogni 7 anni,

oltre a spese per centralina). (…)” (VI, pag. 3, dell’inc. 32.2015.122).

Infatti, da una parte, lo

si ribadisce, l’insorgente necessita (indipendentemente dalla sua invalidità)

di un autoveicolo tanto per raggiungere il posto di lavoro in un tempo

ragionevole quanto per esercitare le sue mansioni di direttore dei lavori

(visite sui cantieri per il controllo dei lavori) e ciò già basta per escludere

il diritto ad un sussidio di ammortamento ex cifra 10.04* OMAI.

Dall’altra parte, seguendo

il ragionamento dell’insorgente, la necessità di un autoveicolo per il proprio

lavoro dipenderebbe dalla messa a disposizione di veicoli da parte del datore

di lavoro piuttosto che (come lo esige, invece, la legge e la giurisprudenza;

cfr. consid. 2.4) dalla sua invalidità.

Va qui inoltre osservato

che quanto alle trasferte sui cantieri –

interpellato dalla __________ circa il numero delle uscite sui cantieri, i

chilometri percorsi e la modalità d’indennizzo (cfr. doc. 173/1 incarto AMF dell’inc.

32.2015

) – il datore di lavoro

ha dichiarato che “(…) - Le uscite in cantiere vanno da 5 a 10 al mese - I

km mensili sono circa 150/mese - Viene indennizzato con 0.50 fr/km (…)”

(doc. 176/1 dell’incarto AMF dell’incarto 32.2015.122).

Ora, l’indennizzo di 0.50

fr/km tiene conto anche dei costi di ammortamento dell’autoveicolo privato

usato dall’insorgente.

Dal punto di vista

integrativo, nel caso concreto non appaiono quindi adempiuti i presupposti per

il riconoscimento di un sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04*

dell’allegato OMAI.

Di conseguenza, la

decisione 16 giugno 2015 con cui l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il sussidio

di ammortamento per veicoli a motore va confermata e il relativo ricorso del 18

agosto 2015 respinto.

2.7

Incarto AI 32.2015.173

2.7.1

Per quanto riguarda la

coordinazione tra le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi

ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, l’art. 65 LPGA stabilisce che le

prestazioni sono assunte secondo le disposizioni della singola legge e nel

seguente ordine: a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli

infortuni; b. dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti; c. dall’assicurazione contro le malattie.

Nell’ambito dell’art. 65

LPGA vale dunque il principio della priorità relativa con una graduatoria

prestativa a tre livelli: assicurazione militare o assicurazione contro gli

infortuni / assicurazione per l’invalidità o assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti / assicurazione contro le malattie. Nei primi due livelli si

tratta di assicurazioni con prestazioni allo stesso livello il cui rapporto tra

i sistemi è regolato dalle singole leggi. Il legislatore ha consapevolmente

scelto il principio della priorità relativa non avendo stabilito, a differenza

dell’articolo 64 cpv. 1 LPGA, una graduatoria esclusiva (“(…) Im

Anwendugsbereich von ATSG 65 gilt der Grundsatz der relativen Priorität mit

einer dreistufigen Leistungskaskade: MV oder UV/IV oder AHV und KV. Bei den

beiden ersten Kategorien handelt es sich für beide Versicherungen um sog.

Leistungskreise auf gleicher Stufe, deren “internes” Verhältnis der

Leistungspflicht durch die Einzelgesetze geregelt wird (BBl 1999 4632 f.). Die

Dispositivo

Gesetzgeberin hat sich bewusst für die relative Priorität entschieden, indem im

Gegensatz zu ATSG 64/1 nicht eine ausschliessliche Reihenfolge festgelegt

worden ist (AB 2000 S 185). Dies hat zum Beispiel bei Hilfsmittel Bedeutung, wo

die nachrangige IV einen weitergehenden Leistungskatalog aufweist als die UV. (…)”

(Locher/Gächter, op. cit., § 60 n. 13, pag. 468)).

Circa il significato del

principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli

va, in particolare, rilevato che dai materiali risulta con evidenza che il

susseguente livello, nella misura in cui prevede una gamma di prestazioni più

ampia o qualitativamente migliore, non è liberato per il fatto che il

precedente livello abbia riconosciuto delle prestazioni. Nell’applicazione del

diritto, fermo restando il rispetto del principio della congruenza, va dunque

verificato se il livello seguente prevede prestazioni complementari (“(…)

Den Materialien ist mit Eindeutigkeit zu entehmen, dass

der nachfolgende Leistungskreis durch eine Leistung des vorrangigen Kreises

dann nicht von einer Leistung befreit ist, wenn er ein breiteres oder

qualitativ besseres Leistungsspektrum vorsieht (BBl 1999 4633). Insoweit treten

gegebenenfalls Leistungen des nachrangigen Leistungskreises komplementär zu

denjienigen des vorangehenden. Weil Art. 65 ATSG den Grundsatz der relativen

komplementarität der Sachleistung (ausserhalb der Heilbehandlung) allgemein

gefasst hat, wird also bei der Rechtsanwendung regelmässig zu prüfen sei, ob

gegebenenfalls einer der nachrangig leistungspflichtigen Zweige komplementär

Leistungen zu erbringen hat. Allemal ist aber der Kongruenzgrundsatz zu

beachten. So fehlt etwa zwischen den Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG und den Mitteln

und Gegenständen nach Art. 25 Abs. 2 lit. b KVG eine sachliche Kongruenz, weil

die beiden Sachleistungen verschiedenen Funktionen haben; es besteht deshalb –

soweit die Voraussetzungen des Einzelgesetzes erfüllt sind – jedenfalls eine

Leistungspflicht beider Zweige. (…)” (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015,

3a edizione, n. 20 e 21 ad Art. 65, pagg. 897 e 898)).

Nel succitato BBl 1999

4633 (trattasi dell’“Iniziativa parlamentare Diritto delle assicurazioni

sociali Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza

sociale e della sanità” = FF del 26 marzo 1999 pag. 4000-4001), nella

motivazione all’art. 71 si legge infatti che: “(…) Va ancora ricordato che

questo modello a tre livelli non potrà essere applicato tale e quale ed è anche

per questo che nella legge non si parla di ordine «esclusivo». Si può ad

esempio pensare al caso in cui una singola legge preveda prestazioni più estese

rispetto ad un'altra legge a cui la LPGA assegna la priorità nell'obbligo di

fornire prestazioni. Si consideri l'esempio seguente: il numero 11

dell'allegato OMAINF prevede soltanto due mezzi ausiliari per i ciechi e i

malvedenti gravi, mentre il numero 11 dell'allegato OMAI prevede

sostanzialmente più mezzi ausiliari. Conformemente all'articolo 71 LPGA è l'assicurazione

contro gli infortuni a dover fornire prestazioni per prima e ci si può dunque

chiedere se il catalogo delle prestazioni più ampio dell'AI debba trovare anche

applicazione. Occorre pertanto stabilire espressamente che l'obbligo di fornire

prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario non è escluso, sempre che

esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore.

Per questa ragione la Commissione ha rinunciato anche ad iscrivere nella testo

dell'articolo 71 - analogamente all'articolo 70 LPGA - la parola «esclusivamente».

(…)”.

Da quanto precede risulta

che, data la congruenza delle prestazioni, nella misura in cui un ramo di

prestazioni prioritario riconosce dei mezzi ausiliari il livello seguente non

ne deve riconoscere se egli stesso non prevede una gamma di prestazioni più

ampia o qualitativamente migliore.

2.7.2. Nel caso in esame, nello

scritto del 6 ottobre 2015 (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc.

32.2015.173) – concernente il “contributo per il comando

multifunzionale al volante a destra con il pomello e per il cambio automatico”

–, la __________ ha comunicato all’avv. __________ della RA 1 quanto

segue:

" (…)

ci riferiamo al preventivo della ditta __________ di __________

del 07.09.2015 di Fr. 3'650.40 trasmessoci dal signor RI 1 per il montaggio del

comando multifunzionale al volante a destra con pomello (sistema Can Bus tecnology)

per la nuova automobile __________.

Il nostro contributo per il periodo di 7 anni (7/7 pro rata

tempore) per il comando multifunzionale al volante (centralina) e per il cambio

automatico secondo il nostro scritto del 31.07.2015 è il seguente:

• per il comando multifunzionale al volante: Fr. 3'650.40

• per il cambio automatico: Fr.

1'500.00

Fr.

5'150.40

Per effettuare il versamento dell'importo summenzionato al signor RI

1 necessitiamo della copia della licenza di circolazione con l'indicazione

dell'avvenuto collaudo per il comando multifunzionale al volante. (…)"

(doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.2015.173)

Dalla lettera di

trasmissione del 25 marzo 2015 al Team prestazioni assicurative __________

(MVL) (doc. 178/1-2 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173), quanto al “Contributo

per l’automobile” risulta, in particolare, che “(…) in passato l’AM ha

sempre assunto gli adattamenti ai veicoli dovuti all’affezione come pure il

contributo per il cambio automatico (Fr. 1'200.00 7/7) secondo l’istruzione LAM

10. Nella nuova istruzione LAM 43 ancora in gestazione viene indicato un

importo di Fr. 1'500’00 per il cambio automatico. (…)” (doc. doc. 178/2

dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173).

In effetti, la cifra 27

della succitata istruzione LAM 10, stabilisce che “(…) se, ad esempio,

l’invalidità richiede l’utilizzo di un automobile con cambio automatico,

l’Assicurazione militare versa la differenza di prezzo tra il modello privo di

cambio automatico e quello che ne è munito, tuttavia al massimo fr. 1'200.--.

(…)”.

La __________, nella

lettera del 31 luglio 2015 (doc. doc. 196/1 dell’incarto ass. militare

dell’inc. 32.15.173), ha confermato all’avv. __________ della RA 1 che “(…)

da parte nostra possiamo assumere un contributo massimo par il cambio

automatico, secondo le nuove direttive che non sono ancora entrate in vigore ma

in via eccezionale possiamo già applicarle, di Fr. 1'500.00 (in precedenza Fr.

1'200.00) per 7 anni (7/7 pro tempore) più il costo per l’installazione della

centralina elettronica. (…)”.

Come si evince dalla

succitata lettera del 6 ottobre 2015 (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare

dell’inc. 32.2015.173) sia il contributo per il cambio automatico di fr.

1'500.-- che quello di fr. 3'650.40 per il comando multifunzionale al volante

sono stati effettivamente riconosciuti dall’assicurazione militare.

L’insorgente, come

accennato (cfr. consid. 1.3.1), il 7 settembre 2015 ha inoltrato anche

all'Ufficio AI una domanda avente per oggetto l’assunzione dei maggiori costi

legati all’acquisto di un autoveicolo automatico.

Ora, stante la congruenza

delle domande – in entrambi i casi

si tratta della richiesta di un contributo per la necessità di un cambio

automatico riconducibile ad una paresi del plesso brachiale sinistro

conseguenza di un incidente della circolazione avvenuto durante un congedo nel

corso della scuola reclute svolta nel 1987; (cfr. consid. 1.1) –, visto il riconoscimento da parte

dell’assicurazione militare di fr. 1'500.-- quale contributo per il cambio

automatico e ritenuto che l’assicurazione invalidità non riconosce una gamma di

prestazioni più ampia o qualitativamente migliore per la medesima prestazione (al

contrario va qui ricordato che la cifra 2099 della CMAI 2015 stabilisce un

sussidio massimo di fr. 1'300.-- per un veicolo nuovo con cambio automatico

(cfr. consid. 2.5)), conformemente all’art. 65 LPGA e a quanto sopra

esposto (cfr. consid. 2.7.1), è escluso un complemento da parte

dell’assicurazione invalidità alla prestazione, già riconosciuta

dall’assicurazione militare, di fr. 1'500.-- per il cambio automatico.

In questo senso a ragione

l’Ufficio AI ha negato un contributo per il cambio automatico ai sensi della

cifra 10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità

OMAI.

Quanto alla censura

secondo la quale, in base alla DTF 108 V 5, il ricorrente pretenderebbe di avere

diritto all’assunzione della differenza di prezzo imposta dal fabbricante per

un veicolo con cambio automatico (cfr. consid. 1.3.3), questo Tribunale si

limita ad osservare che in quella fattispecie l’Alta Corte si è limitata a

pronunciarsi sul principio dell’assunzione, nel caso di veicoli a motore, delle

“maggiori spese per una scatola del cambio automatico di serie” (cfr.

regesto della DTF 108 V 5) senza tuttavia pronunciarsi in merito alla

possibilità di riconoscere un sussidio massimo per il cambio automatico.

Per un caso in cui il TF

ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto

l’importo globale di fr. 25'000.-- (importo, questo, comprensivo dei fr. 1'300.--

ritenuti per il cambio automatico) quale partecipazione alle modifiche di

veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità ai sensi della cifra 10.05

OMAI, vedi la STF 9C_308/2014 del 19 maggio 2014.

2.7.3. In simili circostanze, anche

la decisione 29 ottobre 2015 con cui l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il contributo

volto a coprire la differenza di prezzo tra un veicolo nuovo a marce ed uno con

cambio automatico della stessa marca (ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato

OMAI) va dunque confermata e il relativo ricorso del 27 novembre 2015 respinto.

2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata

fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito delle

vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono respinti.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti