32.2015.122
Mezzi ausiliari. Negato diritto a sussidio di ammortamento per veicoli ex 10.04* OMAI. Coordinazione (art. 65 LPGA). Negato contributo per cambio automatico ex 10.05 OMAI da parte dell'AI vista la pre
22 settembre 2016Italiano64 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.122
32.2015.173
FS
Lugano
22 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 18 agosto 2015 e 27 novembre 2015
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 16 giugno 2015 e 29 ottobre 2015 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, è affetto
da una paresi del plesso brachiale sinistro, conseguenza di un incidente della
circolazione avvenuto durante un congedo nel corso della scuola reclute svolta
nel 1987.
L’assicurato ha
beneficiato di una riformazione professionale a carico dell’assicurazione
militare e dal 1. settembre 1992 è stato assunto dallo __________ di __________
(cfr. la STCA del 2 settembre 2004, sub doc. AI 87/20-25 dell’inc. 32.2015.122
= doc. 3/2-16 incarto AMF dello stesso inc.).
L’Ufficio AI – dopo avergli riconosciuto il diritto ad un
quarto di rendita dal 1. al 31 luglio 2002, a mezza rendita dal 1. agosto al 31
dicembre 2002 e nuovamente ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2003 (cfr. le
decisioni 13 aprile 2005 sub doc. AI 50/1-2, 51/1-2, 52/1-2, 53/1-2 e le
motivazioni sub doc. AI 48/1-3 dell’inc. 32.2015.122) –, nell’ambito della revisione intrapresa
nell’aprile 2011, con decisione del 14 febbraio 2011 (doc. AI 84/1-4 dell’inc. 32.2015.122),
ha soppresso il diritto alla rendita con effetto dal 1. aprile 2011. Questa
decisione è stata confermata da questo Tribunale con STCA del 16 maggio 2011
cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 94/1-15 dell’inc. 32.2015.122).
1.2. Incarto AI 32.2015.122
1.2.1. Il 7 maggio 2015 l’assicurato
ha inviato all’Ufficio AI una “Richiesta sussidi ammortamento vettura” del
seguente tenore: “(…) sono venuto a conoscenza solo adesso, che esiste un
sussidio per costi di ammortamento se si usa la vettura per recarsi al lavoro.
Io abito a __________ e lavoro a __________, se utilizzassi i mezzi pubblici ci
metterei 1 ora e 20 min. per recarmi al lavoro, con la vettura ne occorrono 20
minuti. A causa della paralisi, non posso recarmi al lavoro con i mezzi
pubblici, in quanto la vettura mi serve anche per svolgere le mie mansioni di
direzione lavori. L'ufficio mette a disposizione delle vetture per i dipendenti
che svolgono lavori esterni, a causa della paralisi io non posso usufruire di
questo servizio, in quanto posso guidare veicoli con modifiche atte la guida
con un solo arto superiore. (…)” (doc. AI 98/1 dell’inc. 32.2015.122 = doc.
O).
1.2.2. Con decisione 16 giugno 2015,
preavvisata il 18 maggio 2015 (doc. AI 99/1-2 dell’inc. 32.2015.122), l’Ufficio
AI ha rifiutato a RI 1 il sussidio di ammortamento per veicoli a motore
adducendo: “(…) Abbiamo nuovamente esaminato il diritto a mezzi ausiliari in
seguito alle osservazioni pervenuteci dalla sua protezione giuridica
dell’8.06.2015. l contributi di ammortamento per veicoli a motore e veicoli per
andicappati vengono concessi: - qualora si eserciti un'attività lucrativa,
presumibilmente in modo duraturo e con un reddito esistenziale. ll reddito
minimo esistenziale, senza rendita, pensione e salario sociale, ammonta a CHF 1763.00
mensili. Attualmente lei abita a __________ e lavora nel __________. Si reca
sul posto di lavoro in automobile, visto che con i mezzi pubblici il tragitto
sarebbe eccessivamente lungo da raggiungere (circa h 1.20). Il danno alla
salute è dovuto ad un infortunio ed è coperto dall'Assicurazione militare che
finanzia le modifiche all'auto a lei necessarie a causa della patologia al
braccio di cui è rimasto vittima. Lei inoltre utilizza la sua auto privata
anche per fare sopralluoghi lavorativi. La cifra marginale 2087* della
Circolare sui Mezzi Ausiliari dell'Al (CMAI), cita che i sussidi d'ammortamento
possono essere concessi se l'assicurato non può raggiungere il posto di Iavoro
né a piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è
ragionevolmente esigibile. La cifra marginale 2088* della CMAI (estratto
allegato), cita che l’Al non può riconoscere la necessità dovuta
all'invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa situazione
(ad esempio abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un
servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore. Purtroppo la
lettera pervenutaci l’8 giugno 2015 non porta nessuna nuova notizia a supporto
del caso. Anche in assenza del danno alla salute, viste le sue mansioni
lavorative, un veicolo le sarebbe servito per poter svolgere i sopralluoghi
richiesti. Il nostro progetto del 18.05.2015 viene pertanto riconfermato
integralmente. (…)” (doc. AI 104/1-2 dell’inc. 32.2015.122 = doc. A).
1.2.3. Con il presente ricorso,
tramite RA 1, l’assicurato – circa
il “Diritto a un mezzo ausiliario, e in particolare a un rimborso del
supplemento di prezzo per veicolo automatico”, richiamata la giurisprudenza
di cui alla DTF 108 V 5 e rilevato che “(…) è peraltro strano che l’Ufficio
AI non consideri né esponga all’assicurato la variante di una partecipazione ai
costi del cambio automatico in base alla cifra 10.05 dell’allegato OMAI (…)”
(I, punto 2.2, dell’incarto 32.2015.122) –
ha evidenziato che “(…) È fuor di dubbio che il Signor RI 1: • non
può condurre un veicolo a marce normale a causa della nota patologia
invalidante; • esercita un'attività lucrativa, presumibilmente in modo
duraturo e con un reddito esistenziale; • per svolgere le proprie
mansioni professionali (direzione lavori sui cantieri, ecc.), quindi mantenere
il posto di lavoro, deve poter utilizzare un'automobile; • non può far
capo a uno dei veicoli dell'impresa presso cui lavora poiché lo __________ non
dispone di veicoli specialmente accessoriati per il Signor RI 1 (cambio
automatico e centralina elettronica), né è esigibile che ne disponga. Di
conseguenza, solo a causa della sua invalidità, il Signor RI 1 per poter
lavorare deve dotarsi di un veicolo personale, con cambio automatico e
centralina elettronica. In assenza dell'indiscussa patologia invalidante, il
Signor RI 1 avrebbe invece potuto ricorrere a un veicolo a marce normale e far
capo ai veicoli aziendali del suo datore di lavoro. […] Alla luce delle
predette circostanze concrete, non si può condividere non è accettabile che il Signor
RI 1, al quale non si può certo rimproverare di non avere fatto il possibile
per raggiungere una ragguardevole indipedenza finanziaria, venga privato del
diritto di beneficiare di prestazioni ai sensi dell'art. 21 LAI. Serve peraltro
rilevare che l'Assicurazione militare, che ha suggerito al Signor RI 1 di rivolgere
la propria richiesta all'Ufficio AI, indica nel contempo che "i requisiti
per l'attribuzione di contributi per veicoli a motore sono in linea di
principio gli stessi per l'AI e per l’AM" (cfr. doc. I). Un gioco di
rimbalzo cui si giustifica di porre fine riconoscendo all'assicurato il diritto
alla presa in carico - almeno nel principio - da parte dell'Assicurazione
invalidità, del supplemento di prezzo per un veicolo dotato di cambio
automatico, quale mezzo ausiliario: nella forma del sussidio di ammortamento
(cifra 10.04 dell'Allegato OMAI) e/o di rimborso delle spese supplementari per
il cambio manuale (cifra 10.04 dell'Allegato OMAI). (…)” (I, punti 2.3 e 3,
dell’incarto 32.2015.122).
L’insorgente ha pertanto
postulato, in via principale l’annullamento della decisione impugnata con
rinvio degli atti per complemento istruttorio e resa di un nuovo provvedimento
e, subordinatamente, la riforma della decisione impugnata con riconoscimento
del “(…) diritto a un sussidio di ammortamento annuo pari a CHF … e/o al
rimborso dei costi supplementari per veicolo con cambio automatico. (…)”
(I, pag. 6, dell’incarto 32.2015.122).
1.2.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – rilevato che dal
punto 2.2 del ricorso sembrerebbe che l’insorgente vuole estendere la propria
richiesta alla cifra 10.05 dell’allegato OMAI invocando una partecipazione ai
costi del cambio automatico e evidenziato che al riguardo non si è ancora
pronunciato – ha chiesto di
dichiarare irricevibile il ricorso su questo punto.
Quanto al rifiuto del
diritto ad un sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI,
l’amministrazione ha chiesto di confermarlo osservando che “(…) nel caso in
esame, il Signor RI 1 ha chiesto dapprima all'assicurazione militare “un
contributo finanziario adeguato per tutte le spese avute in questi anni a causa
dell’affezione assicurata” (cfr. il doc. F incarto TCA). Alla domanda del 2
dicembre 2014, l'assicurazione militare ha risposto negativamente sia in data
10 aprile 2015 (cfr. il doc. G incarto TCA) sia in data 31 luglio 2015 (in
seguito ad un'ulteriore richiesta datata 22 maggio 2015; cfr. i doc. H e l
incarto TCA). Occorre tuttavia precisare che l'assicurazione militare ha già
versato (e continuerà a versare anche in futuro) al Signor RI 1 - secondo le
vigenti disposizioni della LAM - un contributo per il cambio automatico e per i
relativi adattamenti del veicolo (cfr. in tal senso i doc. G e l incarto TCA). II
Signor RI 1 ha poi inoltrato il 7/11 maggio 2015 una richiesta nei medesimi
termini anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. il gravame al punto 1.7
come pure il doc. 98 incarto Al). Nel caso concreto, secondo le regole di
coordinamento delle prestazioni (cfr. artt. 63 e segg. LPGA) e conformemente a
quanto sancito dall'art. 65 LPGA, l'assicurazione militare è intervenuta per
prima (principio della priorità) in merito alla richiesta formulata dal Signor RI
1 sub. doc. F incarto TCA. Come già menzionato sopra, l'assicurazione militare
- con scritto 10.04.2014 [ndr. recte: 2015] sub. doc. G incarto TCA - ha
respinto la domanda dell'assicurato specificando - tra le altre cose - che “la richiesta
di un contributo per automobile deve essere respinta in quanto i criteri di ammissibilità
non sono soddisfatti”. Ora, dato che “i requisiti per l’attribuzione di contributi
per veicoli a motore sono in linea di principio gli stessi per l'AI e per l’AM”
(così come affermato da controparte al punto 3 del gravame e dall'assicurazione
militare sub. doc. l incarto TCA), il Signor RI 1 non può chiedere in seconda battuta
all'assicurazione per l'invalidità di volergli riconoscere le stesse
prestazioni già negate dall'assicurazione militare. In caso contrario, vi
sarebbe una violazione delle regole di coordinamento delle prestazioni previste
dalla LPGA (in casu dell'art. 65 LPGA). Già solo per detti motivi, i mezzi
ausiliari in questione non devono perciò essere posti a carico
dell'assicurazione federale per l'invalidità (come rettamente indicato
dall'amministrazione all’interno della decisione impugnata). L'Ufficio Al
sottolinea altresì che il chiesto contributo d'ammortamento per l'automobile ai
sensi dell'art. 10.04 OMAI non può in ogni caso essere riconosciuto anche per i
motivi che seguono. Come più volte ammesso dall'assicurato (cfr. i doc. 98-1,
101-1/5, 106-4/7) e come pure affermato dal suo datore di lavoro (cfr. la
dichiarazione sub. doc. 98-6 incarto Al), anche in assenza del danno alla
salute il ricorrente dovrebbe far capo, per svolgere la sua attività
lavorativa, all'automobile, dovendo in particolare recarsi spesso sui cantieri
per effettuare la direzione lavori. Per poter svolgere le proprie mansioni
professionali (direzione lavori sui cantieri, ecc.) e mantenere il proprio
posto di lavoro, il Signor RI 1 deve poter utilizzare un'automobile (cfr. il
gravame al punto 2.3). Alla luce di tali circostanze, risulta manifesto che
l'assicurato non ha diritto al chiesto sussidio di ammortamento. Bisogna in
effetti concludere che RI 1, per svolgere la sua attività lavorativa, per
motivi d'ordine strettamente professionale, avrebbe bisogno di un veicolo a
motore anche in assenza d'invalidità, circostanza questa che, secondo il
disciplinamento legale sopra enunciato, esclude l'assunzione di costi da parte
dell'Al. In effetti, in queste circostanze il veicolo a motore non è un mezzo
ausiliario reso necessario dall'invalidità e non può dunque essere messo a carico
dell'Al (cfr. in argomento STCA del 17.11 .2009 in re L.). Del resto,
l'assicurazione militare ha respinto la richiesta del Signor RI 1 con la stessa
motivazione (cfr. a tal proposito lo scritto sub. doc. G incarto TCA al secondo
paragrafo). (…)” (IV, pagg. 5 e 6, dell’incarto 32.2015.122).
1.2.5. Con replica del 7 settembre
2015, in merito alla pretesa estensione della richiesta alla cifra 10.05
dell’allegato OMAI, l’insorgente l’ha contestata rilevando che “(…) iI
Signor RI 1 ha infatti chiaramente chiesto all'UAI di chinarsi sulle
possibilità di ottenere un contributo a copertura della differenza di prezzo
fra un veicolo a marce e un veicolo automatico. È quindi chiaro come, al di là
del forzato formalismo che l'UAI vorrebbe imporre, lo scopo della richiesta
fosse sin dall'inizio la copertura dei costi del cambio automatico per il
veicolo, imprescindibile per lo svolgimento della professione
dell'assicurato. L'assicurato ha peraltro presentato la propria domanda all'UAI
in totale trasparenza, informandolo dell'iniziativa dinnanzi all'Assicurazione
militare ai fini di un coordinamento dei rispettivi contributi, e chiesto I'8
giugno 2015 di organizzare un incontro fra tutte parti per valutare in un unico
contesto come il succitato scopo potesse essere raggiunto (vedi in particolare
doc. P già annesso al ricorso). Invece, ignorando quest'ultima proposta e
prescindendo nuovamente dal proprio obbligo d'informazione ex art. 27 LPGA,
oltre che dal dovere di accertamento di cui all"art. 43 LPGA, l'UAI si è
affrettato a emettere la decisione formale, qui oggetto di ricorso, senza
alcun riferimento alle basi legali che fonderebbero la sua decisione e con
un dispositivo nei seguenti termini: "La richiesta di prestazioni è
respinta. In caso di difficoltà finanziarie o di altra natura le suggeriamo di
rivolgersi alla Pro Infirmis o ad altro consultorio". II Signor RI 1 si è
così ritrovato in una situazione dedalica, con da una parte un'UAI particolarmente
ermetico, e dall'altra un'Assicurazione militare che, senza emettere una
decisione formale (che verrà all'uopo impugnata), ritiene di dover applicare
principi simili all'AI, e lo invita a rivolgersi all'UAI per la copertura della
differenza di prezzo fra un veicolo a marce e uno automatico. Quindi, onde non
compromettere i diritti del Signor RI 1, si è reso necessario impugnare la
decisione dell'UAI. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione formale
sollevata dall'UAI nella risposta viene contestata in quanto abusiva. Tuttavia,
considerato l'interesse dell'assicurato a disporre quanto prima di indicazioni
chiare, univoche e globali sui diritti connessi con la sua invalidità, e in
particolare sulla possibilità di ottenere dei contributi a copertura dei costi
per un cambio automatico (oltre che per l'apposita centralina), il Signor RI
1 inoltra oggi all'UAI una seconda domanda, avente medesimo scopo e chiedente
all'Ufficio AI di volersi pronunciare sull'assunzione di tali costi sotto la rubrica
"modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità" ai sensi
della cifra 10.05 dell'allegato OMAI (vedi doc. S). Nel contempo, si
propone di: a) sospendere il presente procedimento fino ad evasione
della predetta domanda da parte dell’UAI, b) in alternativa, citare le
parti per un dibattimento, come da facoltà di codesto lodevole Tribunale (art.
17 Lptca), allo scopo di definire le rispettive posizioni e ristabilire l'unità
di materia voluta dalla legge, come precisato dal Tribunale federale nella DTF
108 V 5 (vedi già ricorso del 18 agosto 2015, punto 2.1). Possibilità che
permetterebbe, lo si auspica, di evitare una moltiplicazione di procedimenti. In
ogni caso, visto I"agire dell’UAI, nessuna spesa potrà essere posta a
carico dell'assicurato. (…)” (VI, pag. 2, dell’inc. 32.2015.122).
Quanto al merito,
l’insorgente ha rilevato che “(…) si ribadisce che nelle circostanze
concrete il Signor RI 1 necessita del veicolo per evitare lunghi tempi di
spostamento, ottimizzando e rendendo possibili le trasferte verso e per il
lavoro, in particolare per espletare le proprie mansioni di direzione lavori
sui vari cantieri seguiti dallo __________ (non bisogna dimenticare che essendo
l'assicurato privato dell'uso di un braccio, egli non potrebbe neppure
adeguatamente trasportare i piani e altro materiale avvalendosi dei mezzi
pubblici). Come evidenziato in precedenza nelle osservazioni all'UAI e nel
ricorso, anche volendo considerare che l'assicurato avrebbe necessitato di un
veicolo per recarsi al lavoro e per esercitare la propria professione pure in
assenza del noto danno alla salute, in quest'ultima ipotesi egli avrebbe
potuto utilizzare i veicoli previsti nella flotta della sua azienda (vedi doc.
R annesso alla presente) in quanto il veicolo da lui utilizzato non
avrebbe dovuto avere le peculiarità tecniche che il suo handicap invece gli
impone (cambio automatico e apposita centralina fissa), con chiari costi
supplementari, solo in parte coperti dall'Assicurazione militare (CHF
1'500.- ogni 7 anni, oltre a spese per centralina). (…)” (VI, pag. 3,
dell’inc. 32.2015.122).
1.2.6. Con osservazioni del 22
settembre 2015 l’Ufficio AI –
rilevato che con progetto di decisione del 22 settembre 2016 ha rifiutato la
nuova richiesta dell’insorgente del 7 settembre “(…) volta a coprire la
differenza di prezzo fra un veicolo nuovo a marce ed uno con cambio automatico
della stessa marca sotto forma di “modifica di veicoli a motore resa necessaria
dall’invalidità” (cifra 10.05 dell’allegato OMAI) (…)” (VIII dell’incarto
32.2015.122) – ha ribadito che la
presente vertenza riguarda unicamente il contributo d’ammortamento ai sensi
della cifra 10.04* dell’allegato OMAI.
Quanto al merito,
confermandosi nelle proprie allegazioni e rilevato come nell’assicurazione
militare sussista un esteso diritto ai mezzi ausiliari, l’amministrazione ha
precisato che “(…) occorre inoltre sottolineare come l'assicurazione militare
– dopo aver effettuato un'adeguata procedura istruttoria (trasmettendo altresì
l'intero dossier per un parere al Team prestazioni assicurative Berna (MVL);
cfr. a tal proposito i doc. 178 e 193 dell'incarto AM) – ha negato
all'assicurato il diritto ad un contributo d'ammortamento per il mezzo ausiliario
in questione. Nel proprio scritto del 10.04.2014 [ndr. recte: 2015] sub.
doc. 181 incarto AM, l'assicurazione militare ha per di più precisato che
"secondo le vigenti disposizioni non si ha diritto a contributi se anche
senza l’invalidità dipendesse dall’utilizzo di un veicolo privato e
l'invalidità non gli causi spese supplementari per recarsi al lavoro e
l'impossibilità di usare i mezzi pubblici. Come pure non si ha diritto a
contributi se l’utilizzo del veicolo a motore privato fosse indispensabile per
l’esercizio della professione" (detti presupposti essendo praticamente
identici a quelli vigenti nell’assicurazione per l'invalidità), mentre nel
parere sub. doc. 193-3 incarto AM, il Team prestazioni assicurative Berna (MVL)
ha ricordato che "Die Invalidenversicherung ist vorliegend von ihrer
Leistungspflicht befreit. Nach ATSG 65 ist
die Militärversicherung bei Sachleistungen und somit auch bei Hilfsmitteln,
solange es um die gleiche Gesundheitsschädigung geht, exklusiv
leistungspflichtig! " (escludendo di conseguenza un'entrata in
materia da parte dell'assicurazione per l'invalidità per il mezzo ausiliario in
parola). Infine, va qui rammentato che l'assicurato – nell'ambito
dell'assicurazione militare – ha sempre la possibilità di "sottoporre la
richiesta per l’ottenimento di un contributo (una tantum) al Fondo rinuncia
rendite dell’AM" (cfr. il doc. 193-3 incarto AM e il doc. l incarto TCA).
(…)” (VIII dell’incarto 32.2015.122).
1.2.7. Con osservazioni 7 ottobre
2015, “Quo alle considerazioni in ordine”, l’insorgente ha rilevato che “(…)
ricevuto il progetto di decisione dell'Ufficio AI sulla richiesta di copertura
del supplemento per veicolo con cambio automatico in base alla cifra 10.05
dell"Allegato OMAI, formulata in separata sede per rispondere a
contestazioni di natura formale del medesimo Ufficio, l'assicurato ha
presentato in data odierna le proprie osservazioni, qui compiegate quale doc.
T. Rinviando a quanto esposto in dettaglio nel doc. T, si evidenzia riassumendo
che l'Ufficio AI: • si contraddice nelle proprie argomentazioni e non è
in grado di chiarire la natura del "contributo" di CHF 1'500.- che
l'Assicurazione militare riconosce al Signor RI 1 (sussidio di ammortamento ai
sensi della cifra 10.04 dell'Allegato OMAI, o assunzione dei costi di modifica
di veicoli necessarie ai sensi della cifra 10.05 del medesimo Allegato?). •
si chiama fuori invocando l'art. 65 LPGA solo dopo che l'assicurato, invitato
dall'AM a rivolgersi all’AI, è stato costretto a sottoporre la questione a
codesto lodevole Tribunale per evitare che la crescita in giudicato della
decisione del 16 giugno 2015 (affrettata e senza possibilità di incontro
chiarificatore fra le parti, come proposto dall'assicurato) ledesse i suoi
diritti. L'assenza di chiarezza sulla natura e sugli importi delle prestazioni
dell’una e dell'altra assicurazione (AI e AM) non può ledere i diritti
dell'assicurato, che a causa delle note gravi limitazioni fisiche, per svolgere
l'attività professionale che lo ha riscattato dalla dipendenza da una rendita
AI, non ha altra scelta se non quella di acquistare un veicolo automatico con
un sovrapprezzo di base impostogli dal mercato. Un sovrapprezzo che il
contributo forfettario di CHF 1'500.- riconosciutogli dall'AM (oltre
all'installazione di un'apposita centralina comandi a raggi infrarossi) è lungi
dal coprire. Si deve in ogni caso partire dall'assunto che le disposizioni di
riferimento per le prestazioni ex LAI prevedono un limite di CHF 3'000.- per il
sussidio di ammortamento annuo per automobili (cifra 10.04 Allegato OMAI),
mentre non fissano alcuna soglia massima per la copertura dei costi di modifica
di veicoli a motore (cifra 10.05 Allegato OMAI). A quest'ultimo riguardo
valgono quindi i criteri della semplicità e adeguatezza della modifica, che
sarebbero di principio dati ove le spese non superino CHF 25'000.- (vedi
indicazioni nella Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione
invalidità/CMAI, punto 1.5, cifra marginale 2098). (…)” (X dell’incarto
32.2015.122).
“Quo al merito” il
ricorrente ha, in particolare, evidenziato che “(…) i mezzi ausiliari ex
art. 21 segg. LAI fanno parte delle predette prestazioni, e la copertura dei
costi ad essi connessi dovrebbe essere garantita dall'AI qualora, come nel caso
di specie, nessun'altra assicurazione li assuma integralmente. Il fondamento
delle diverse prese di posizione dell'AM, che rinvia ai "principi
dell'AI" ma lo ha invitato a rivolgersi all'AI per i maggiori costi non
coperti dall'AM, non è chiaro, ed espone l'assicurato a una situazione di
incertezza e di arbitrio. Da qui l'esigenza di disporre di indicazioni chiare
sulle prestazioni che possono essergli riconosciute dall'una e/o dall'altra
Assicurazione in virtù del diritto vigente. Disposizioni che, considerati lo
scopo della LAI e la giurisprudenza, dovrebbero permettergli di coprire almeno
la differenza di prezzo fra un veicolo a marce e uno automatico di base. Si
nota infine che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio AI, nella sua
domanda del 2 dicembre 2014 (doc. F), il Signor RI 1 ha chiesto "un
contributo finanziario adeguato" per le spese cui si trova confrontato, a
causa della sua invalidità, senza specificare in quale forma. Va da sé che egli
contava su indicazioni corrette e complete da parte delle assicurazioni. In
conclusione, riservato il seguito che codesto lodevole Tribunale vorrà dare
alla richiesta di sospensione del presente procedimento o citazione delle
parti, richiamati i motivi esposti nel ricorso del 18 agosto 2015, nella
replica del 7 settembre 2015, nonché nelle presenti osservazioni, si chiede
venga giudicato come all'atto di ricorso. (…)” (X dell’incarto 32.2015.122).
1.2.8. Con osservazioni 16 ottobre
2015 – ribadito che “(…) la
presente vertenza riguarda unicamente il contributo d’ammortamento ai sensi
della cifra 10.04 dell’allegato OMAI, motivo per cui quest’ultima può
continuare normalmente il suo corso. (…)” (XII dell’incarto 32.2015.122) – l’Ufficio AI si è confermato nelle
proprie allegazioni puntualizzando che “(…) per quanto attiene alle
modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità ai sensi della
cifra 10.05 dell’Allegato OMAI (tutt’ora oggetto di una procedura separata;
cfr. il doc. T incarto TCA), si prende atto del fatto che l’assicurazione
militare – oltre ad un contributo di CHF 1'500.- per il cambio automatico – ha
pure riconosciuto la somma di CHF 3'650.40 per il comando multifunzionale al
volante (cfr. il doc. T8 incarto TCA). (…)” ( XII dell’incarto 32.2015.122).
1.3. Incarto AI 32.2015.173
1.3.1. Il 7 settembre 2015, come
accennato (cfr. consid. 1.2.5), il signor RI 1, tramite la RA 1, ha inoltrato
all'Ufficio AI una domanda avente per oggetto l’assunzione dei maggiori costi
legati all’acquisto di un autoveicolo automatico del seguente tenore: “(…) vi
chiediamo di volerci gentilmente indicare se, visto l'art. 21 cpv. 1 LAI,
codesto Ufficio riconosce all'assicurato un contributo volto a coprire la
differenza di prezzo fra un veicolo a marce, che egli non è in grado di
utilizzare a causa del suo handicap, e uno automatico della stessa marca. In
particolare vi chiediamo di volervi pronunciare sul riconoscimento di tale
rimborso nella forma di "modifica di veicoli a motore resa necessaria
dall'invalidità" (cifra 10.05 dell'allegato OMAI), ritenuto che per il
veicolo che egli intende acquistare (__________) egli deve contare con un
supplemento di CHF 5'740.- (vedi documenti annessi alla presente). (…)”
(doc. AI 114/9 dell’incarto 23.2015.173).
1.3.2. Con decisione 29 ottobre 2015,
preavvisata il 22 settembre 2015 (doc. AI 115/1-2 dell’inc. 32.2015.173),
l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il contributo volto a coprire la differenza di
prezzo tra un veicolo nuovo a marce ed uno con cambio automatico della stessa
marca (ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato OMAI) adducendo che “(…)
Giusta l'art. 65 della LPGA, le altre prestazioni in natura quali ad esempio i
mezzi ausiliari o i provvedimenti d'integrazione, secondo le disposizioni della
singola legge e nel seguente ordine, sono assunte: a. dall’assicurazione
militare o dall'assicurazione contro gli infortuni; b. dall’assicurazione per
l'invalidità o dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c.
dall'assicurazione contro le malattie. Nel caso concreto l’assicurazione
militare ha già concesso all’assicurato la somma di CHF 1'500.-, pertanto
l’Ufficio AI non può riconoscere al Signor RI 1 alcun contributo ulteriore (ai
sensi della cifra 10.05 dell’Allegato OMAI), conformemente al principio di
priorità ed esclusività previsto dall’art. 65 LPGA (cfr. in tal senso l’intero
incarto dell’assicurazione militare agli atti nonché lo scritto 31.07.2015 a
lei indirizzato dal Signor __________ dell’assicurazione militare). Dallo
scritto 6.10.2015 dell'assicurazione militare (prodotto dall'assicurato in
questa sede) risulta altresì che l'assicurazione militare – oltre ad un contributo
di CHF 1'500.- per il cambio automatico – ha pure riconosciuto la somma di CHF
3'650,40 per il comando multifunzionale al volante (per un importo complessivo
pari a CHF 5'150,40). L'assicurazione militare – rettamente intervenuta per
prima in merito alla richiesta del Signor RI 1 (cfr. a tal proposito l'art. 65
LPGA summenzionato) – ha pertanto già rimborsato all'assicurato le spese di
modifica del nuovo veicolo a motore (__________) rese necessarie dall’invalidità.
Di conseguenza, l'assicurato non può assolutamente chiedere in seconda battuta all'assicurazione
per l'invalidità di volergli accordare le stesse prestazioni già attribuitegli dall'assicurazione
militare dopo aver svolto un'adeguata procedura istruttoria in tal senso. Di
transenna, si rileva inoltre che I'AI concede "unicamente" un
sussidio massimo di CHF 1'300.- quale supplemento di prezzo per un veicolo
nuovo con cambio automatico, ovverosia un importo inferiore rispetto ai CHF
1'500.- riconosciuti dall'AM (cfr. in tal senso le cifre marginali 2095-2100
della CMAI inerenti le modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità).
A titolo puramente informativo, si ricorda che nell'assicurazione per l’invalidità
tutte le richieste (relative al rimborso delle spese per le modifiche di veicoli
a motore rese necessarie dall'invalidità) devono essere esaminate da un centro
specializzato (FSCMA di Quartino). Si ricorda altresì che, a norma della cifra
marginale 1004 della CMAI, l’UAl fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice,
adeguato ed economico. Sono considerati infatti soltanto i mezzi ausiliari con
un rapporto qualità/prezzo ottimale (l'assicurato non ha diritto al mezzo
ausiliario migliore nel suo caso specifico). Infine, per quanto riguarda il
servizio di terzi, il rimborso dei costi per l'accompagnamento da parte di una
terza persona non risulta assolutamente adempiuto nel caso concreto poiché il
Signor RI 1 è in grado di condurre autonomamente il proprio veicolo (dotato di
un cambio automatico e di un comando multifunzionale come sopra descritto).
(…)” (doc. A dell’incarto 32.2015.173 = doc. AI 120/1-3 dello stesso
incarto).
1.3.3. Con il presente ricorso,
sempre tramite RA 1, l’assicurato – chiesta la congiunzione delle cause,
rinviato ai fatti esposti nel procedimento di cui all’inc. 32.2015.122 e
ribadito che la presente richiesta di copertura dei maggiori costi per un
cambio automatico era implicita in quella di cui all’incarto 32.2015.122 –
ha evidenziato che “(…) 2.2. Vale la pena puntualizzare che il Signor RI 1
ha sempre agito con la massima trasparenza, esponendo all'UAI l'esigenza di
coprire le spese legate all'acquisto di un veicolo con le caratteristiche
imposte dalla sua lesione invalidante; spese che l'Assicurazione militare,
previamente contattata, aveva solo in parte accettato di coprire, senza
chiarire i criteri di copertura, e invitando l'assicurato a rivolgersi all'UAI
per un sussidio d'ammortamento. Gli assiomi e il postulato sono quindi sempre
stati molto chiari: • il Signor RI 1 ha fatto tutto, e anzi più dell'esigibile,
per raggiungere l'indipendenza economica, evitando così costi di rendita
all'Assicurazione invalidità; • Ia professione che svolge, e che gli ha
permesso di raggiungere tale autonomia finanziaria, richiede l'utilizzo di un
veicolo; • Ia paresi del plesso brachiale destro permette al Signor RI 1
di usare un veicolo solo se dotato di cambio automatico e di apposita
centralina per i comandi; ciò sembra definitivamente appurato anche per I'UAI,
giacché nella decisione qui impugnata considera: "il Signor RI 1 è in
grado di condurre autonomamente il proprio veicolo (dotato di un cambio
automatico e di un comando multifunzionale come sopra descritto)." •
Ia ditta che impiega l'assicurato dispone di veicoli aziendali, ma gli stessi
non possono essere utilizzati dall'assicurato poiché non dotati di cambio
automatico e apposita centralina, non trasferibile (non si può nemmeno esigere
che il datore di lavoro sopporti i costi legati a tali accessori, di cui solo
il Signor RI 1 necessita a causa della sua invalidità); • a causa della
nota limitazione fisica, il Signor RI 1 deve disporre di un veicolo proprio,
con cambio automatico e centralina per comandi; un veicolo specificamente concepito
per lui, tanto che per lo stesso è vietato il cambiamento di detentore (vedi carta
grigia relativa all'ultimo veicolo acquistato, doc. Q); • il
veicolo permette al Signor RI 1 anche di svolgere mansioni quotidiane e di conservare
il proprio tessuto di relazioni famigliari e sociali; • l'Assicurazione
militare riconosce all'assicurato un "contributo" non meglio
definito, che nel 2015 sarà di CHF 3'650.40 per il comando multifunzionale al
volante, e di CHF 1'500.- per il cambio automatico (vedi lettera 6 ottobre 2015
AM a RI 1, già allegata alle osservazioni presentate dall'assicurato all'UAI il
7 ottobre 2015, nel contesto della presente procedura); • il
"contributo" dell’AM "per il cambio automatico" (CHF
1'500.-) non copre neppure la differenza di prezzo fra un veicolo a marce e uno
automatico, imposta al Signor RI 1 dal mercato attuale. Come evincibile dal doc.
L, già prodotto nel contesto dell'inc. 32.2015.122, tale differenza spazia
fra CHF 3'560.- (vedi __________ il cui modello a marce costa ca. CHF 50'000.-)
e CHF 13'550.- (vedi __________, il cui modello a marce costa ca. CHF
25'000.-), diventando importante soprattutto per i veicoli di categoria
inferiore (il supplemento per una __________, che parte da un prezzo di CHF
16'200.-, è per esempio di ben CHF 8'000.-). In concreto, la __________ per la
quale l'assicurato ha optato nel 2015 tenendo conto pure di criteri di
sicurezza accettabili (aspetto rilevante poiché, come già documentato, il
Signor RI 1 non può portare la cintura di sicurezza), si situa nella gamma
medio-bassa, partendo da un prezzo di CHF 26'600,- per il modello a marce, e di
CHF 33'200.- per quello automatico (vedi docc. M e N già prodotti nel
contesto dell’inc. 32.2015.122). La differenza è quindi di CHF 6'600.-, ed è
del tutto ragionevole e adeguata se raffrontata ai costi supplementari per
modelli automatici di altre marche. Posto quanto sopra, come si giustifica il
rifiuto, prima dell’AM (senza decisione formale), poi dell'UAI, di riconoscere
al Signor RI 1 prestazioni a copertura dei costi per l'acquisto di un veicolo
adattato alle esigenze della sua invalidità, ossia dotato di cambio automatico
(fornito oggigiorno "in blocco" direttamente dal fabbricante) e di
centralina di comando multifunzionale (montata a posteriori)? 2.3. L’UAI, che
ha iniziato ad invocare l'art. 65 LPGA in sede di ricorso nel connesso procedimento
inc. 32.2015.122, sostiene da ultimo che I'AM verserebbe già sufficienti "contributi"
al Signor RI 1 (I'UAI sembra peraltro inglobare i costi della centralina per i comandi
in quelli per l'acquisto di un veicolo con cambio automatico; ciò che è errato
in quanto l'apposita centralina di cui necessita I’assicurato, in aggiunta al
cambio automatico, non è fornita da alcun fabbricante di veicoli). Sennonché,
come evidenziato dal qui ricorrente nelle osservazioni all'UAI del 7 ottobre
2015, la natura dei "contributi" riconosciuti dall'AM non è chiara.
Tanto che il medesimo UAI – incorrendo in una palese contraddizione – pretende
di identificarli quale "sussidio di ammortamento" nel procedimento
inc. 32.2015.122 (invocando anche a tal riguardo l'art. 65 LPGA), poi quale "contributo
per modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità ai sensi della
cifra 10.05 dell'Allegato OMAI" nel presente contesto. Finché non vi è
chiarezza sulla natura e sul fondamento dei contributi dell'una e dell'altra assicurazione,
non è possibile neppure invocare la priorità – e meno che meno l'asserita
"esclusività" – dell'AM ai sensi dell'art. 65 LPGA. 2.4. Sia l’AM che
l’UAI sostengono poi, senza circostanziarlo, che "i requisiti per
l'attribuzione di contributi per veicoli a motore sono in linea di principio
gli stessi per I'AI e per l'AM". Come mai, allora, né l'una né I’altra
assicurazione concretizzano il principio stabilito dall'art. 21 LAI, e chiarito
dalla giurisprudenza, secondo cui l'assicurazione deve assumere la differenza
di prezzo imposta dal fabbricante per un veicolo con cambio automatico qualora
l'uso dello stesso da parte della persona invalida dipenda da tale accorgimento
(vedi DTF 108 V 5: "si l'invalidité nécessite un équipement supplémentaire,
la différence de prix qui en résulte doit étre prise en charge par l'assurance,
méme s'il est offert en option par le fabricant")? Nemmeno è dato di
capire perché l'UAI, che non esita a riferirsi alle cifre marginali della CMAI,
non abbia considerato che quest'ultima direttiva, avente valore indicativo e
non normativo, prevede un tetto generale di CHF 25'000.- per le spese di
modifica di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità. Tetto che, come precisato dal Tribunale federale, può essere superato
se circostanze concrete lo giustificano (cfr. BGE 131 V 167, al cui
considerando 4.1.2 viene altresì precisato: "Jusqu'au 31 décembre 1992, tous les moyens auxiliaires
figurant sous le chiffre 10 de l'Annexe à l'OMAI étaient subordonnés à la
double condition que l'assuré concerné exerce une activité lucrative durable
lui permettant de couvrir ses besoins et qu'il ne puisse pas se passer d'un
véhicule à moteur personnel pour se rendre au travail. Depuis le 1er janvier
1993, cette exigence a été abrogée en ce qui concerne les transformations de
véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. L'objectif était d'étendre le
but de la réadaptation à d'autres aspects de la vie sociale des invalides, en
particulier la faculté de se déplacer"). 2.5.
Nel contesto del procedimento inc. 32.2015.122, poi in quello presente,
l'assicurato ha esposto e documentato la propria condizione, la dipendenza da
un veicolo proprio con cambio automatico e centralina per comandi legata alla
sua invalidità, come pure i costi connessi con tali equipaggiamenti, sui quali
la tecnologia e il sistema di fabbricazione odierno non gli consentono di
influire. Il qui ricorrente ha pure chiesto di indicargli se vi fosse, in
alternativa, la possibilità di far montare a posteriori un cambio automatico su
un veicolo a marce, con costi inferiori alla differenza imposta dai fabbricanti
(vedi osservazioni 7 ottobre 2015 a UAI, doc. P). Nessuna proposta o
indicazione in tal senso gli è tuttavia pervenuta dall’AM o dall'UAI, sicché
l'intervento non è verosimilmente proponibile, né tecnicamente né dal punto di
vista finanziario, come accennato al Signor RI 1 da persone del ramo.[…] 3. In
conclusione. Alla luce di tutti i fatti e motivi esposti nel presente gravame,
come pure nel procedimento inc. 32.2015.122 di cui è qui postulata la
congiunzione, si giustifica di riconoscere al Signor RI 1 il diritto a
prestazioni ai sensi dell'art. 21 LAI, che coprano i costi connessi con
l'acquisto di un veicolo automatico (almeno l'intera differenza di prezzo
rispetto al medesimo veicolo a marce) e della centralina per i comandi. Onde
prevenire ogni ulteriore gioco di rimbalzo fra I'AM e l'UAI, si chiede
cortesemente a codesto lodevole Tribunale di voler chiarire - nel principio e
nel caso concreto - i criteri di assunzione dei costi di un veicolo dotato di
cambio automatico (oltre che di apposita centralina) quale mezzo ausiliario:
nella forma del sussidio di ammortamento (cifra 10.04 dell'Allegato OMAI) e/o
di rimborso delle spese supplementari per il cambio manuale, oltre che per la
centralina (cifra 10.05 dell'Allegato OMAI), tenuto conto dell'evoluzione della
tecnologia e degli effettivi prezzi di mercato. La decisione dell'Ufficio AI
del 29 ottobre 2015 merita di essere annullata e riconsiderata, all'uopo previo
ulteriore approfondimento, rispettivamente modificata nel senso di un riconoscimento
di prestazioni a favore dell'assicurato ai sensi dell'art. 21 LAI, quanto meno nel
principio qualora i medesimi criteri valgano per I'AM. (…)” (I dell’incarto
32.2015.173).
L’insorgente ha pertanto
postulato, in via principale l’annullamento della decisione impugnata con
rinvio degli atti per complemento istruttorio e resa di un nuovo provvedimento
e, subordinatamente, la riforma della decisione impugnata con riconoscimento
del “(…) diritto a spese pari a CHF … per i costi di modifica del veicolo
(supplemento per modello automatico e centralina/comando multifunzionale al
volante). (…)” (I, pag. 7, dell’incarto 32.2015.173).
1.3.4. Con la risposta di causa –
chiesta la congiunzione delle cause come postulato dal ricorrente e richiamati
l’art. 21 LAI e l’art. 14 OAI emanato in virtù della delega di cui al cpv. 2
dell’art. 21 LAI – l’Ufficio AI ha osservato che “(…) per quanto
concerne in modo particolare la cifra 10.05 dell’allegato OMAI, la Circolare
sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI)
stabilisce alla cifra 2095 che l’assicurato ha diritto al rimborso delle spese
per le modifiche rese necessarie dall’invalidità e che tutte le richieste devono
essere esaminate dal centro specializzato neutrale (FSCMA). La cifra 2099
prevede inoltre che il supplemento di prezzo per un veicolo nuovo con cambio
automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato dall'Al unicamente
se questo tipo di cambio è prescritto dal competente servizio della
circolazione. Ora, nella presente fattispecie RI 1 ha chiesto in un primo
momento all'assicurazione militare di voler valutare il suo diritto ad un
contributo finanziario adeguato per tutte le spese avute in questi anni a causa
dell'affezione assicurata (cfr. in tal senso il doc. F incarto TCA come pure il
successivo doc. H incarto TCA). L'assicurazione militare – oltre ad un
contributo di CHF 1'500.- per il cambio automatico – ha pure riconosciuto la
somma di CHF 3'650,40 per il comando multifunzionale al volante corrispondente
ad un importo complessivo pari a CHF 5'150,40 (cfr. sia il doc. I incarto TCA
che il doc. 117-10 incarto Al). II Signor RI 1 ha poi inoltrato il 7/8
settembre 2015 una richiesta nei medesimi termini anche all'assicurazione per
l'invalidità (cfr. il doc. 112 incarto Al). Nel caso concreto, secondo le
regole di coordinamento delle prestazioni (cfr. artt. 63 e segg. LPGA) e
conformemente a quanto sancito dall'art. 65 LPGA, l'assicurazione militare è
giustamente intervenuta per prima (principio della priorità) in merito alla
richiesta formulata dal Signor. Come menzionato sopra, l'assicurazione militare
– con scritto 31.07.2015 sub. doc. I incarto TCA – ha già riconosciuto
all'assicurato un contributo per il cambio automatico di CHF 1'500.- per 7 anni
rispettivamente il costo della modifica per l'installazione della centralina
elettronica (cfr. anche a tal proposito sia il doc. 117-10 incarto Al sia il
doc. Q incarto TCA). Ora, dato che "i requisiti per l’attribuzione di
contributi per veicoli a motore sono in linea di principio gli stessi per l'AI
e per l'AM" (così come rettamente affermato dall'assicurazione militare ai
doc. 193-2 e 196 dell'incarto AM; cfr. pure l'art. 21 LAM), il Signor RI 1 non può
chiedere in seconda battuta all'assicurazione per l'invalidità di volergli
riconoscere le stesse prestazioni già attribuitegli dall'assicurazione
militare. In caso contrario, vi sarebbe una crassa violazione delle regole di
coordinamento delle prestazioni previste dalla LPGA (in casu del principio di
priorità ed esclusività stabilito dall'art. 65 LPGA). Del resto,
l'assicurazione militare – contrariamente all'Al, all'AVS ed alla LAINF – ha scientemente
rinunciato ad introdurre un elenco dei mezzi ausiliari, per far sì che si possa
rapidamente approfittare delle novità che appaiono sul mercato (cfr. in
argomento la STCA del 27.09.2004, incarto nr. 41 .2001.1/3 e 41.2003.1 ; cfr
anche FF 1990 III 217). Nell'ambito dell'assicurazione militare sussiste dunque
un esteso diritto ai mezzi ausiliari (cfr. Th. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 244). In tal modo si vuole far sì che
l'assicurazione militare tenga conto il più ampiamente possibile dei bisogni
degli assicurati e possa rapidamente procurarsi i nuovi mezzi ausiliari apparsi
sul mercato per trattare i casi in condizioni ottimali (cfr. FF 1990 III 217). Non
va poi dimenticato che l'obbligo di fornire prestazioni di un ramo di
prestazioni non prioritario (in casu l'assicurazione per l'invalidità) non è
escluso, sempre che esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e
qualitativamente migliore (cfr. FF 1999 IV 4000-4001). Nel caso in esame, la
legge federale sull’assicurazione per l’invalidità non prevede affatto una gamma
di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore rispetto alla legge federale
sull'assicurazione militare (e ciò sia per quanto riguarda i mezzi ausiliari
richiesti nell'ambito della parallela procedura di cui all'incarto TCA nr.
32.2015.122 sia per quanto concerne i mezzi ausiliari qui in discussione). A
tal proposito, va qui rilevato che l'assicurazione per l'invalidità concede
"unicamente" un sussidio massimo di CHF 1'300.- quale supplemento di
prezzo per un veicolo nuovo con cambio automatico, ovverosia un importo addirittura
inferiore rispetto ai CHF 1'500.- riconosciuti dall'assicurazione militare
(cfr. la cifra marginale 2099 della CMAI). Occorre inoltre sottolineare come
l'assicurazione militare – dopo aver effettuato un'adeguata e completa
procedura istruttoria (trasmettendo altresì l'intero dossier per un parere al
Team prestazioni assicurative Berna (MVL); cfr. in tal senso i doc. 178 e 193
dell'incarto AM) – ha da un lato negato al Signor RI 1 il diritto ad un
contributo d'ammortamento per l'automobile (vedi incarto TCA nr. 32.2015.122),
mentre dall'altro lato ha concesso a quest'ultimo un contributo di CHF 5'150,40
per il cambio automatico e per il comando multifunzionale al volante. II Signor
RI 1 non ha tuttavia mai chiesto all'assicurazione militare di voler emanare
una decisione formale (impugnabile) a tal proposito. Infine, va rammentato che
nel parere sub. doc. 193-3 incarto AM, il Team prestazioni assicurative Berna
(MVL) ha per di più precisato che "Die Invalidenversicherung ist vorliegend
von ihrer Leistungspflicht befreit. Nach ATSG 65 ist
die Militärversicherung bei Sachleistungen und somit auch bei Hilfsmitteln, solange
es um die gleiche Gesundheitsschädigung geht, exklusiv
leistungspflichtig!" (escludendo di conseguenza un'entrata in
materia da parte dell'assicurazione per l'invalidità per i mezzi ausiliari in questione).
(…)” (IV dell’incarto 32.2015.173).
1.3.5. Con scritto 14 dicembre 2015
(VI dell’incarto 32.1015.173 trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; cfr. VII
dello stesso incarto) – prodotta
la “quietanza doganale inerente la restituzione tributi per acquisto __________”
(allegato doc. R) e considerato il rimborso del dazio doganale di fr. 755.05 – l’insorgente ha concluso che “(…) di
conseguenza, dalla differenza di prezzo fra il modello a marce e quello
automatico, da cui il ricorrente dipende a causa della sua invalidità (CHF
6'600.-, come esposto anche al punto 2.2 del ricorso 27 novembre 2015),
andrebbe dedotto l’importo di CHF 755.05. (…)” (VI dell’incarto 32.1015.173).
considerato in diritto
2.1. Giusta l’art. 76 cpv. 1 Lpamm
(congiunzione delle cause) applicabile in virtù dell’art. 31 Lptca, i ricorsi
di cui agli inc. 32.2015.122 e 32.2015.173 vengono decisi con una sola decisione.
La congiunzione degli incarti
è del resto stata postulata dalle parti (cfr. consid. 1.3.3 e 1.3.4).
In particolare va qui
evidenziato che, visto il tenore della domanda di prestazioni del 7 maggio 2015
(cfr. consid. 1.2.1) e il suo concerne: “Richiesta sussidi ammortamento
vettura” (doc. O, dell’inc. 32.2015.122), a ragione l’amministrazione ha
concluso che con detta richiesta l’assicurato si è limitato a chiedere un
sussidio di ammortamento per automobili ai sensi della cifra 10.04*
dell’allegato OMAI.
Ciò trova conferma anche
nelle osservazioni dell’8 giugno 2015 al progetto di decisione del 18 maggio
2015 laddove l’avv. __________ della RA 1 conclude che “(…) per i motivi
ricordati sopra, e dettagliati nella richiesta alla __________, si chiede a
codesto spettabile Ufficio di voler rivedere la propria posizione, riconoscendo
al Signor RI 1 il sussidio di ammortamento di CHF 3'000.- previsto dall’OMAI,
che nella fattispecie si giustifica pienamente. (…)” (doc. P dell’inc.
32.2015.122, la sottolineatura è del redattore). Ora, è proprio la cifra 10.04*
dell’allegato OMAI che, tra l’altro, stabilisce che per le automobili “(…)
il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. (…)”.
In questo senso non può
essere seguito l’insorgente laddove pretende, da una parte, che la suddetta
richiesta del 7 maggio 2015 includeva anche le prestazioni di cui alla cifra
10.05 dell’allegato OMAI e, dall’altra parte, che non ritenendo comprese anche
le prestazioni ex cifra 10.05 dell’allegato OMAI, l’amministrazione sarebbe
incorsa in un eccessivo formalismo e avrebbe leso il proprio obbligo
d’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA rispettivamente ex art. 43 LPGA
(cfr. consid. 1.2.5).
Quanto sopra esposto è del
resto, in ogni caso, superato visto che l’insorgente il 7 settembre 2015 ha inoltrato
una domanda di prestazioni ex cifra 10.05 dell’allegato OMAI (cfr. consid.
1.3.1) sulla quale l’amministrazione si è pronunciata con decisione 29 ottobre
2015 oggetto dell’impugnativa di cui all’inc. 32.2015.173 (cfr. consid. 1.3.2).
2.2. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede
che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno
diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai
diversi provvedimenti siano adempiute.
Conformemente alla
giurisprudenza (STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti;
DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a
raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti
possibili nel caso di specie (DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la
reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF
115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc), nonché sentenze ivi citate).
Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile
del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88
consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b e riferimenti).
Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, previsa la consegna
di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una
casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis
Handkommentar Ivalidenversicherungs-gesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna
2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il
cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione
infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das
UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass
zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen
Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”
Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti
in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla
salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione
sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2,
pag. 255).
2.3. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI
l'assicurato ha diritto ai mezzi au-siliari, compresi in un elenco allestito
dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività
lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la
sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi
oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle
spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto
costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari
d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato,
che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per
spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria
persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali
mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
Quanto ai capoversi 3 e 4,
in vigore dal 1. gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di
misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo
2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede
l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i
vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi
ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e
inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale
capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto
di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato
nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta
attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il
Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie
disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa
ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag.
1677; vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 21-21quater, pag. 228).
In
virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha
emanato l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco
dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di
un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna
di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS
831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi
ausiliari.
Giusta l'art. 2 cpv. 1
OMAI il diritto alla consegna di mezzi au-siliari è subordinato, nei limiti
tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato
di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la
propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati
nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per
esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per
studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o
per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente
dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater,
pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi
inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).
La lista contenuta
nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei
mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni
categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o
semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117
V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai
requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto
dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth,
op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).
2.4. Ai sensi della cifra 10
dell'allegato OMAI i veicoli a motore ed i veicoli per invalidi sono forniti ad
assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività
lucrativa per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi
al lavoro (cfr. Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n.
81, pag. 254).
Nell'allegato OMAI, nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, quali mezzi ausiliari della succitata
categoria sono indicati:
" 10.01* Ciclomotori
a due, tre o quattro ruote
il sussidio di ammortamento annuo
ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2'500 franchi per
quelli a tre o quattro ruote.
10.02* Motocicli leggeri e motocicli
il sussidio di ammortamento annuo
ammonta a 750 franchi
10.03* ...
10.04* Automobili.
Il sussidio di ammortamento annuo
ammonta a 3'000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di
1'500 franchi.
10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie
dall'invalidità."
L’indennizzo previsto
dalla cifra 10.04* dell'allegato OMAI viene erogato sotto forma di sussidi di ammortamento
(cfr. cifra 2091* della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari
nell’assicurazione invalidità (CMAI) in vigore dal 1. Gennaio 2015; in concreto
le domande di cui agli incarti 32.15.122 e 32.15.173 sono state presentate il 7
maggio 2015 (cfr. consid. 1.2.1) rispettivamente il 7 settembre 2015 (cfr.
consid. 1.3.1) e la 4a parte della CMAI in vigore dal 1. Gennaio
2016, che regola l’“Entrata in vigore e disposizioni transitorie”
stabilisce che “la presente circolare (CMAI) compresi gli allegati (1 e 2)
entra in vigore il 1° gennaio 2016 e sostituisce la circolare in vigore dal 1°
gennaio 2015. È determinante la data della presentazione della richiesta di
prestazioni all’UAI. Tutte le richieste di prestazioni pervenute all’UAI entro
il 31 dicembre 2015 sono trattate in conformità alle istruzioni in vigore dal
1° gennaio 2015. Si segnala che il termine è considerato rispettato se la
richiesta è stata consegnata a tale data alla Posta Svizzera, a un servizio
cantonale o federale non competente o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera.”. Nella fattispecie è dunque applicabile la CMAI nel
tenore in vigore dal 1. gennaio 2015 (di seguito CMAI 2015)).
L’Allegato 1 della citata
circolare stabilisce che “(…) dal 1° gennaio 2008, i prezzi massimi e le
partecipazioni alle spese sono integrati nell’Allegato OMAI e pertanto non
figurano più nella CMAI. (…)” e secondo la cifra 2086* “i sussidi di
ammortamento compensano tutte le spese (comprese quelle di manutenzione e
riparazione)”.
Per ottenere per la prima
volta i sussidi di ammortamento, l’assicurato deve presentare all’UAI una
perizia del servizio cantonale della circolazione che indica se l’assicurato
sia idoneo a guidare un veicolo a motore e se siano eventualmente necessarie
attrezzature speciali da applicare al veicolo (cfr. cifra 2089* CMAI 2015).
Fatti
I sussidi di ammortamento
annui sono versati dietro presentazione della fattura da parte dell’assicurato.
Il primo versamento è effettuato all’acquisto del veicolo (documento
giustificativo); l’importo è calcolato pro rata temporis fino alla fine
dell’anno. In seguito i sussidi sono versati in una rata annuale il 1° gennaio
di ogni anno. A ogni fatturazione l’assicurato deve provare di esercitare
un’attività lucrativa sufficiente al suo sostentamento o indicare l’attività
svolta autonomamente nell’ambito delle mansioni consuete (ad es. accudire i
figli). Se le condizioni di diritto per il versamento dei sussidi
d’ammortamento non sono più adempiute, non va chiesta la restituzione
dell’importo già versato per l’anno in corso (cfr. cifra 2091* CMAI 2015). Si
presume che l’attività lucrativa sia probabilmente duratura e sufficiente al
sostentamento dell’assicurato anche se il limite di reddito determinante non è
raggiunto temporaneamente per motivi imputabili all’invalidità, ma si può
prevedere che sarà di nuovo raggiunto entro un periodo di tempo relativamente
breve. In caso di disoccupazione temporanea le prestazioni continuano a essere
versate per almeno un anno (cfr. cifra 2090* CMAI 2015).
Le cifre 2087* e 2088*
dispongono che “il veicolo a motore è reso necessario dall’invalidità se, a
causa di quest’ultima, l’assicurato non può raggiungere il posto di lavoro né a
piedi, né in bicicletta, né con un mezzo pubblico o ciò non è ragionevolmente
esigibile” e che “l’AI non può riconoscere la necessità dovuta
all’invalidità, se un assicurato non invalido che si trova nella stessa
situazione (ad es. abita in un luogo isolato o lavora come collaboratore di un
servizio esterno) avrebbe comunque bisogno di un veicolo a motore”.
La giurisprudenza federale
ha stabilito che occorre esaminare secondo la situazione concreta, se un
assicurato a seguito dell’invalidità necessita di un veicolo per recarsi al
lavoro. Questo non è il caso se si deve ammettere che le circostanze
imporrebbero all’assicurato, se fosse sano, di dover utilizzare il mezzo
privato. La necessità d’utilizzo dell’automobile può essere dovuta a dei motivi
d’ordine strettamente professionale (in caso di rappresentanti di commercio,
tassisti ecc.), come pure a causa della distanza tra domicilio e luogo di
lavoro, in particolare se non esistono dei collegamenti con mezzi pubblici
oppure se l’utilizzo di questi non è ragionevolmente esigibile.
Non è tuttavia
determinante per negare il riconoscimento dei contributi per l’automobile
addurre che anche una persona non invalida utilizzerebbe un veicolo a motore
per raggiungere il posto di lavoro, senza che le circostanze del caso lo
impongano.
Per negare il diritto a un
tale diritto bisogna piuttosto poter ammettere che l’insieme delle circostanze
del caso particolare obbligherebbe ugualmente una persona non invalida a
utilizzare un’automobile (DTF 97 V 237 consid. 3b pag. 239, confermata nella
STF I 612/05 del 22 settembre 2006; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, op. cit., ad
art. 21-21quater, n. 82, pag. 254). Questa regolamentazione serve
per garantire una parità di trattamento dei beneficiari di tali contributi rispetto
agli assicurati con problemi di deambulazione ma non aventi diritto a simili
prestazioni ed alle persone non invalide (SVR 2001 IV Nr. 33 consid. 3b e DTF
97 V 237 consid. 3b, entrambe con riferimenti e citate nella STFA I 520/00 del
28 gennaio 2002 consid. 1). Di conseguenza se l’assicurato esercita un mestiere
per il quale egli necessiterebbe, invalido o non invalido, di un veicolo a
motore, quest’ultimo non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità
e non può dunque essere messo a carico dell’AI. (STF I 612/05 del 22 settembre
2006).
Nella STFA I 520/00 del 28
gennaio 2002 l’Alta Corte, lasciando aperta la questione a sapere con quali
mezzi in concreto l’assicurato avrebbe potuto percorrere da sano il tragitto
per recarsi al lavoro, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto ai contributi
di ammortamento non potendo l’interessato percorrere con la carrozzella la
ripida salita che separa la propria abitazione dall’accesso della strada,
ritenendo inoltre non ragionevole l’utilizzo degli automezzi pubblici, in
particolare a seguito dei frequenti cambiamenti degli stessi.
2.5. Con riferimento invece alle “Modifiche
di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità” ai sensi della cifra
10.05 OMAI, va ribadito che conformemente alla regola generale dell’art. 2 cpv.
1 OMAI il diritto all’assunzione dei costi è subordinato alla necessità per
l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o
ampliare la propria autonomia. Non essendo tale mezzo ausiliario designato da un
asterisco (*) non è quindi dato il requisito che l’assicurato ne abbia bisogno
per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per
studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o
per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente
dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; vedi anche la DTF 131 V 167, consid. 4.1.2,
pagg. 171-172).
Secondo la giurisprudenza
federale la cifra 10.05.4 della CMAI (all’epoca
in vigore e che corrisponde sostanzialmente alla cifra 2098 della CMAI 2015 del
seguente tenore: “se le spese superano i 25 000 franchi, non si può
generalmente più riconoscere il carattere semplice e adeguato. Le spese di
modifica imputabili alla scelta di un modello inadeguato non sono prese a
carico”), che stabilisce un
importo massimo di fr. 25'000.-- per le trasformazioni di veicoli a motore
resesi necessarie a dipendenza dell’invalidità, è conforme all’ordinanza e alla
legge (DTF 131 V 167).
In particolare, la cifra
2099 della CMAI 2015 stabilisce che “il supplemento di prezzo per un veicolo
nuovo con cambio automatico (sussidio massimo: 1300 franchi) viene rimborsato
dall’AI unicamente se questo tipo di cambio è prescritto dal competente
servizio della circolazione”.
2.6. Incarto AI 32.2015.122
In corso di causa (cfr.
consid. 1.2.4 e 1.2.6) l’amministrazione ha addotto che – essendo stata l’assicurazione militare interpellata
per prima per le medesime prestazioni e avendo la stessa negato il diritto ad
un contributo per l’automobile –
secondo le regole di coordinamento (cfr. artt. 63-75 LPGA), in particolare il
principio della priorità dell’assicurazione militare e l’art. 65 LPGA che regola
il coordinamento delle prestazioni in natura, il sussidio di ammortamento ai
sensi della cifra 10.04* dell’allegato OMAI andava negato.
Quest’argomentazione non
merita ulteriore approfondimento (sulle succitate norme di coordinamento
rispettivamente sul principio della priorità relativa vale comunque quanto si
dirà in seguito; cfr. consid. 2.7.1.) visto che i presupposti richiesti dall’AI
per riconoscere il diritto al sussidio di ammortamento ex cifra 10.04*
dell’allegato OMAI non sono in concreto dati.
Considerandi
Nel caso in esame, come
accennato (cfr. consid. 1.2.1), nella “Richiesta sussidi ammortamento
vettura” del 7 maggio 2015, il ricorrente ha evidenziato che “(…) io
abito a __________ e lavoro a __________, se utilizzassi i mezzi pubblici ci
metterei 1 ora e 20 min. per recarmi al lavoro, con la vettura ne occorrono 20
minuti. A causa della paralisi, non posso recarmi al lavoro con i mezzi
pubblici, in quanto la vettura mi serve anche per svolgere le mie mansioni di
direzione lavori. (…)” (doc. AI 98/1 dell’incarto 32.2015.122 ).
L’avv. __________, della RA
1, nelle osservazioni dell’8 giugno 2015 al progetto di decisione del 18 maggio
2015.
ha ribadito che “(…) come esposto e documentato dal Signor RI 1 nello
scritto del 7 maggio, per mantenere l’attività professionale, e quindi
l’autonomia raggiunta, egli si trova confrontato all’esigenza di utilizzare un
veicolo non solo per ottimizzare i propri spostamenti casa-lavoro, ma anche e
soprattutto per garantire la direzione dei cantieri affidatigli, e quindi per
il/ sul lavoro. (…)” (doc. AI 101/1-2 dell’incarto 32.2015.122).
Lo stesso avvocato nel
ricorso del 18 agosto 2015 (cfr. consid. 1.2.3) ha puntualizzato che “(…)
1.3
La permanenza del Signor RI 1 alle dipendenze dello __________ non è
tuttavia scontata, ed ha potuto essere fin qui garantita grazie alla
perseveranza e polivalenza del Signor RI 1, che ha nel tempo saputo acquisire
conoscenze e capacità sufficienti per assumere anche la direzione lavori sui
cantieri affidati al suo datore di lavoro (vedi in particolare dichiarazione __________
del 07.05.2015, doc. C). […] 1.4 Per raggiungere il posto di lavoro in
un tempo ragionevole (20 minuti in auto contro 1 ora e 20 minuti tramite mezzi
pubblici, come risulta dai docc. D e E), ma soprattutto per
svolgere la sua mansione di direzione sui vari cantieri, il Signor RI 1 dipende
dall’uso di un mezzo di trasporto individuale e flessibile (cfr. doc. C). (…)”
(doc. AI 106/4 dell’incarto 32.2015.122).
Nel summenzionato doc. C,
trattasi della “Dichiarazione utilizzo auto privata”, lo __________ – osservato che l’insorgente svolge le
seguenti mansioni: “(…) Disegnatore genio civile: Elaborazione piani
esecutivi sotto e sopra strutture. Tecnico costruttore: Sviluppa e progetta
opere stradali, edilizia e carpenteria metallica. Direzione lavori: Controllo
del cantiere opere strutture portanti. (…)” –
ha dichiarato che “(…) per esercitare le sue mansioni di direttore lavori, è
indispensabile che si rechi in cantiere per il controllo dei lavori da lui progettati.
Per i motivi legati al suo handicap utilizza la propria vettura. (…)” (doc.
AI 106/14 dell’incarto 32.2015.122).
Sempre il datore di
lavoro, nello scritto del 2 settembre 2015, ha dichiarato che “(…) lo __________
ha una flotta veicoli di 12 unità. Queste vetture, sono messe a disposizione
per tutti gli impiegati che si recano in cantiere a svolgere le mansioni di
direttore dei lavori. Il sig. RI 1 è l’unico dipendente che usa la propria
vettura per svolgere queste mansioni, in quanto nel nostro parco veicoli non
abbiamo un mezzo adatto al suo handicap. (…)” (doc. R dell’incarto
32.2015
).
Dai succitati doc. D e E
risulta infine che in auto l’insorgente raggiungerebbe il proprio posto di
lavoro in 21 minuti (cfr. doc. D dell’incarto 32.2015.122) mentre che
ricorrendo ai mezzi pubblici –
oltre a dover effettuare diversi cambiamenti di mezzo: a seconda della scelta
del tragitto bus-treno-bus o bus-battello-bus –
il tempo necessario aumenterebbe fino ad un massimo di 1 ora e 24 minuti (cfr.
doc. E dell’incarto 32.2015.122).
Dalle risultanze testé
enunciate questo Tribunale deve concludere che l’assicurato non ha diritto al
chiesto sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04* OMAI.
Bisogna in effetti
concludere che RI 1, per svolgere la sua attività lavorativa, per motivi
d’ordine strettamente professionale, avrebbe bisogno di un veicolo a motore
anche in assenza d'invalidità, circostanza questa che, secondo il
disciplinamento legale e giurisprudenziale dianzi enunciato, esclude
l’assunzione dei costi da parte dell’AI. In effetti, in queste circostanze il
veicolo a motore non è un mezzo ausiliario reso necessario dall’invalidità e
non può dunque essere messo a carico dell’AI (cfr. consid. 2.4 e la
giurisprudenza ivi citata).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo alla censura secondo la quale “(…)
anche volendo considerare che l'assicurato avrebbe necessitato di un veicolo
per recarsi al lavoro e per esercitare la propria professione pure in assenza
del noto danno alla salute, in quest'ultima ipotesi egli avrebbe potuto
utilizzare i veicoli previsti nella flotta della sua azienda (vedi doc.
R annesso alla presente) in quanto il veicolo da lui utilizzato non
avrebbe dovuto avere le peculiarità tecniche che il suo handicap invece gli
impone (cambio automatico e apposita centralina fissa), con chiari costi supplementari,
solo in parte coperti dall'Assicurazione militare (CHF 1'500.- ogni 7 anni,
oltre a spese per centralina). (…)” (VI, pag. 3, dell’inc. 32.2015.122).
Infatti, da una parte, lo
si ribadisce, l’insorgente necessita (indipendentemente dalla sua invalidità)
di un autoveicolo tanto per raggiungere il posto di lavoro in un tempo
ragionevole quanto per esercitare le sue mansioni di direttore dei lavori
(visite sui cantieri per il controllo dei lavori) e ciò già basta per escludere
il diritto ad un sussidio di ammortamento ex cifra 10.04* OMAI.
Dall’altra parte, seguendo
il ragionamento dell’insorgente, la necessità di un autoveicolo per il proprio
lavoro dipenderebbe dalla messa a disposizione di veicoli da parte del datore
di lavoro piuttosto che (come lo esige, invece, la legge e la giurisprudenza;
cfr. consid. 2.4) dalla sua invalidità.
Va qui inoltre osservato
che quanto alle trasferte sui cantieri –
interpellato dalla __________ circa il numero delle uscite sui cantieri, i
chilometri percorsi e la modalità d’indennizzo (cfr. doc. 173/1 incarto AMF dell’inc.
32.2015
) – il datore di lavoro
ha dichiarato che “(…) - Le uscite in cantiere vanno da 5 a 10 al mese - I
km mensili sono circa 150/mese - Viene indennizzato con 0.50 fr/km (…)”
(doc. 176/1 dell’incarto AMF dell’incarto 32.2015.122).
Ora, l’indennizzo di 0.50
fr/km tiene conto anche dei costi di ammortamento dell’autoveicolo privato
usato dall’insorgente.
Dal punto di vista
integrativo, nel caso concreto non appaiono quindi adempiuti i presupposti per
il riconoscimento di un sussidio di ammortamento ai sensi della cifra 10.04*
dell’allegato OMAI.
Di conseguenza, la
decisione 16 giugno 2015 con cui l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il sussidio
di ammortamento per veicoli a motore va confermata e il relativo ricorso del 18
agosto 2015 respinto.
2.7
Incarto AI 32.2015.173
2.7.1
Per quanto riguarda la
coordinazione tra le altre prestazioni in natura quali ad esempio i mezzi
ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, l’art. 65 LPGA stabilisce che le
prestazioni sono assunte secondo le disposizioni della singola legge e nel
seguente ordine: a. dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli
infortuni; b. dall’assicurazione per l’invalidità o dall’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti; c. dall’assicurazione contro le malattie.
Nell’ambito dell’art. 65
LPGA vale dunque il principio della priorità relativa con una graduatoria
prestativa a tre livelli: assicurazione militare o assicurazione contro gli
infortuni / assicurazione per l’invalidità o assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti / assicurazione contro le malattie. Nei primi due livelli si
tratta di assicurazioni con prestazioni allo stesso livello il cui rapporto tra
i sistemi è regolato dalle singole leggi. Il legislatore ha consapevolmente
scelto il principio della priorità relativa non avendo stabilito, a differenza
dell’articolo 64 cpv. 1 LPGA, una graduatoria esclusiva (“(…) Im
Anwendugsbereich von ATSG 65 gilt der Grundsatz der relativen Priorität mit
einer dreistufigen Leistungskaskade: MV oder UV/IV oder AHV und KV. Bei den
beiden ersten Kategorien handelt es sich für beide Versicherungen um sog.
Leistungskreise auf gleicher Stufe, deren “internes” Verhältnis der
Leistungspflicht durch die Einzelgesetze geregelt wird (BBl 1999 4632 f.). Die
Dispositivo
Gesetzgeberin hat sich bewusst für die relative Priorität entschieden, indem im
Gegensatz zu ATSG 64/1 nicht eine ausschliessliche Reihenfolge festgelegt
worden ist (AB 2000 S 185). Dies hat zum Beispiel bei Hilfsmittel Bedeutung, wo
die nachrangige IV einen weitergehenden Leistungskatalog aufweist als die UV. (…)”
(Locher/Gächter, op. cit., § 60 n. 13, pag. 468)).
Circa il significato del
principio della priorità relativa con una graduatoria prestativa a tre livelli
va, in particolare, rilevato che dai materiali risulta con evidenza che il
susseguente livello, nella misura in cui prevede una gamma di prestazioni più
ampia o qualitativamente migliore, non è liberato per il fatto che il
precedente livello abbia riconosciuto delle prestazioni. Nell’applicazione del
diritto, fermo restando il rispetto del principio della congruenza, va dunque
verificato se il livello seguente prevede prestazioni complementari (“(…)
Den Materialien ist mit Eindeutigkeit zu entehmen, dass
der nachfolgende Leistungskreis durch eine Leistung des vorrangigen Kreises
dann nicht von einer Leistung befreit ist, wenn er ein breiteres oder
qualitativ besseres Leistungsspektrum vorsieht (BBl 1999 4633). Insoweit treten
gegebenenfalls Leistungen des nachrangigen Leistungskreises komplementär zu
denjienigen des vorangehenden. Weil Art. 65 ATSG den Grundsatz der relativen
komplementarität der Sachleistung (ausserhalb der Heilbehandlung) allgemein
gefasst hat, wird also bei der Rechtsanwendung regelmässig zu prüfen sei, ob
gegebenenfalls einer der nachrangig leistungspflichtigen Zweige komplementär
Leistungen zu erbringen hat. Allemal ist aber der Kongruenzgrundsatz zu
beachten. So fehlt etwa zwischen den Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG und den Mitteln
und Gegenständen nach Art. 25 Abs. 2 lit. b KVG eine sachliche Kongruenz, weil
die beiden Sachleistungen verschiedenen Funktionen haben; es besteht deshalb –
soweit die Voraussetzungen des Einzelgesetzes erfüllt sind – jedenfalls eine
Leistungspflicht beider Zweige. (…)” (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015,
3a edizione, n. 20 e 21 ad Art. 65, pagg. 897 e 898)).
Nel succitato BBl 1999
4633 (trattasi dell’“Iniziativa parlamentare Diritto delle assicurazioni
sociali Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della sicurezza
sociale e della sanità” = FF del 26 marzo 1999 pag. 4000-4001), nella
motivazione all’art. 71 si legge infatti che: “(…) Va ancora ricordato che
questo modello a tre livelli non potrà essere applicato tale e quale ed è anche
per questo che nella legge non si parla di ordine «esclusivo». Si può ad
esempio pensare al caso in cui una singola legge preveda prestazioni più estese
rispetto ad un'altra legge a cui la LPGA assegna la priorità nell'obbligo di
fornire prestazioni. Si consideri l'esempio seguente: il numero 11
dell'allegato OMAINF prevede soltanto due mezzi ausiliari per i ciechi e i
malvedenti gravi, mentre il numero 11 dell'allegato OMAI prevede
sostanzialmente più mezzi ausiliari. Conformemente all'articolo 71 LPGA è l'assicurazione
contro gli infortuni a dover fornire prestazioni per prima e ci si può dunque
chiedere se il catalogo delle prestazioni più ampio dell'AI debba trovare anche
applicazione. Occorre pertanto stabilire espressamente che l'obbligo di fornire
prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario non è escluso, sempre che
esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e qualitativamente migliore.
Per questa ragione la Commissione ha rinunciato anche ad iscrivere nella testo
dell'articolo 71 - analogamente all'articolo 70 LPGA - la parola «esclusivamente».
(…)”.
Da quanto precede risulta
che, data la congruenza delle prestazioni, nella misura in cui un ramo di
prestazioni prioritario riconosce dei mezzi ausiliari il livello seguente non
ne deve riconoscere se egli stesso non prevede una gamma di prestazioni più
ampia o qualitativamente migliore.
2.7.2. Nel caso in esame, nello
scritto del 6 ottobre 2015 (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc.
32.2015.173) – concernente il “contributo per il comando
multifunzionale al volante a destra con il pomello e per il cambio automatico”
–, la __________ ha comunicato all’avv. __________ della RA 1 quanto
segue:
" (…)
ci riferiamo al preventivo della ditta __________ di __________
del 07.09.2015 di Fr. 3'650.40 trasmessoci dal signor RI 1 per il montaggio del
comando multifunzionale al volante a destra con pomello (sistema Can Bus tecnology)
per la nuova automobile __________.
Il nostro contributo per il periodo di 7 anni (7/7 pro rata
tempore) per il comando multifunzionale al volante (centralina) e per il cambio
automatico secondo il nostro scritto del 31.07.2015 è il seguente:
• per il comando multifunzionale al volante: Fr. 3'650.40
• per il cambio automatico: Fr.
1'500.00
Fr.
5'150.40
Per effettuare il versamento dell'importo summenzionato al signor RI
1 necessitiamo della copia della licenza di circolazione con l'indicazione
dell'avvenuto collaudo per il comando multifunzionale al volante. (…)"
(doc. 205/1 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.2015.173)
Dalla lettera di
trasmissione del 25 marzo 2015 al Team prestazioni assicurative __________
(MVL) (doc. 178/1-2 dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173), quanto al “Contributo
per l’automobile” risulta, in particolare, che “(…) in passato l’AM ha
sempre assunto gli adattamenti ai veicoli dovuti all’affezione come pure il
contributo per il cambio automatico (Fr. 1'200.00 7/7) secondo l’istruzione LAM
10. Nella nuova istruzione LAM 43 ancora in gestazione viene indicato un
importo di Fr. 1'500’00 per il cambio automatico. (…)” (doc. doc. 178/2
dell’incarto ass. militare dell’inc. 32.15.173).
In effetti, la cifra 27
della succitata istruzione LAM 10, stabilisce che “(…) se, ad esempio,
l’invalidità richiede l’utilizzo di un automobile con cambio automatico,
l’Assicurazione militare versa la differenza di prezzo tra il modello privo di
cambio automatico e quello che ne è munito, tuttavia al massimo fr. 1'200.--.
(…)”.
La __________, nella
lettera del 31 luglio 2015 (doc. doc. 196/1 dell’incarto ass. militare
dell’inc. 32.15.173), ha confermato all’avv. __________ della RA 1 che “(…)
da parte nostra possiamo assumere un contributo massimo par il cambio
automatico, secondo le nuove direttive che non sono ancora entrate in vigore ma
in via eccezionale possiamo già applicarle, di Fr. 1'500.00 (in precedenza Fr.
1'200.00) per 7 anni (7/7 pro tempore) più il costo per l’installazione della
centralina elettronica. (…)”.
Come si evince dalla
succitata lettera del 6 ottobre 2015 (doc. 205/1 dell’incarto ass. militare
dell’inc. 32.2015.173) sia il contributo per il cambio automatico di fr.
1'500.-- che quello di fr. 3'650.40 per il comando multifunzionale al volante
sono stati effettivamente riconosciuti dall’assicurazione militare.
L’insorgente, come
accennato (cfr. consid. 1.3.1), il 7 settembre 2015 ha inoltrato anche
all'Ufficio AI una domanda avente per oggetto l’assunzione dei maggiori costi
legati all’acquisto di un autoveicolo automatico.
Ora, stante la congruenza
delle domande – in entrambi i casi
si tratta della richiesta di un contributo per la necessità di un cambio
automatico riconducibile ad una paresi del plesso brachiale sinistro
conseguenza di un incidente della circolazione avvenuto durante un congedo nel
corso della scuola reclute svolta nel 1987; (cfr. consid. 1.1) –, visto il riconoscimento da parte
dell’assicurazione militare di fr. 1'500.-- quale contributo per il cambio
automatico e ritenuto che l’assicurazione invalidità non riconosce una gamma di
prestazioni più ampia o qualitativamente migliore per la medesima prestazione (al
contrario va qui ricordato che la cifra 2099 della CMAI 2015 stabilisce un
sussidio massimo di fr. 1'300.-- per un veicolo nuovo con cambio automatico
(cfr. consid. 2.5)), conformemente all’art. 65 LPGA e a quanto sopra
esposto (cfr. consid. 2.7.1), è escluso un complemento da parte
dell’assicurazione invalidità alla prestazione, già riconosciuta
dall’assicurazione militare, di fr. 1'500.-- per il cambio automatico.
In questo senso a ragione
l’Ufficio AI ha negato un contributo per il cambio automatico ai sensi della
cifra 10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità
OMAI.
Quanto alla censura
secondo la quale, in base alla DTF 108 V 5, il ricorrente pretenderebbe di avere
diritto all’assunzione della differenza di prezzo imposta dal fabbricante per
un veicolo con cambio automatico (cfr. consid. 1.3.3), questo Tribunale si
limita ad osservare che in quella fattispecie l’Alta Corte si è limitata a
pronunciarsi sul principio dell’assunzione, nel caso di veicoli a motore, delle
“maggiori spese per una scatola del cambio automatico di serie” (cfr.
regesto della DTF 108 V 5) senza tuttavia pronunciarsi in merito alla
possibilità di riconoscere un sussidio massimo per il cambio automatico.
Per un caso in cui il TF
ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione ha riconosciuto
l’importo globale di fr. 25'000.-- (importo, questo, comprensivo dei fr. 1'300.--
ritenuti per il cambio automatico) quale partecipazione alle modifiche di
veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità ai sensi della cifra 10.05
OMAI, vedi la STF 9C_308/2014 del 19 maggio 2014.
2.7.3. In simili circostanze, anche
la decisione 29 ottobre 2015 con cui l’Ufficio AI ha rifiutato a RI 1 il contributo
volto a coprire la differenza di prezzo tra un veicolo nuovo a marce ed uno con
cambio automatico della stessa marca (ai sensi della cifra 10.05 dell’Allegato
OMAI) va dunque confermata e il relativo ricorso del 27 novembre 2015 respinto.
2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata
fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito delle
vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono respinti.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti