32.2015.123
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 novembre 2016Italiano39 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.123
BS/sc
Lugano
9 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, con formazione nel
settore della vendita, è stato posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità
dal 15 gennaio 1991 e di una rendita intera dal 1° luglio 1992 al 31 luglio
1994 (cfr. decisioni 13 gennaio 1995, doc. AI 22,23).
A seguito di una nuova
domanda di prestazioni, sulla base degli accertamenti medici ed economici eseguiti,
con decisioni del 29 aprile 1999 l’Ufficio AI ha stabilito il diritto dell’assicurato
ad una rendita intera dal 1° ottobre 1994 (doc. AI 73 e 74). Adito
dall’assicurato tramite ricorso, con sentenza 32.1999.58 del 3 agosto 2000 il
TCA, riconosciuti i presupposti per una revisione processuale delle decisioni
13 gennaio 1995, ha corretto la decorrenza della prestazione dal 1° agosto 1994.
1.2. Nell’aprile 2005 l’Ufficio AI
ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. AI 114) e proceduto agli
accertamenti del caso, fra cui la perizia reumatologica 29 marzo 2006 del dr. __________,
concludente per una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. AI
126). Con rapporto 2 marzo 2007 il CAP (Centro di accertamento professionale),
malgrado un profilo di competenza di buon livello dell’assicurato, ha ritenuto
poco probabile una reintegrazione immediata soprattutto a causa della lunga
inattività e viste le assenze registrate per motivi di salute. Per questi
motivi ha auspicato una valutazione medica (doc. AI 147).
Con rapporto 4 aprile 2007
il SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha valutato un’abilità lavorativa
del 70% nelle attività descritte dal CAP (doc. AI 150).
Al fine d’individuare un
progetto di riformazione professionale la consulente IP __________ ha
incontrato l’assicurato il 25 maggio 2007 (doc. AI 154), il 28 giugno 2007 (doc.
AI 157), 30 aprile 2008 (doc. AI 162) ed il 13 maggio 2009. Nel rapporto 25
maggio 2009 essa ha rilevato:
" Incontro
l'assicurato in sede di colloquio in data 13 maggio 2009. L'obiettivo
dell'incontro è quello di fare il punto della situazione considerando anche il
lungo periodo durante il quale non ho più avuto notizie da parte del signor RI
1. Durante il nostro ultimo incontro avevamo concordato che l'assicurato si
sarebbe dovuto attivare nella ricerca di un posto di lavoro dove egli potesse
svolgere la parte pratica correlata alla formazione scolastica presso
l'istituto cantonale di commercio.
Quando chiedo all'assicurato il motivo per cui egli non si sia più
fatto sentire egli mi spiega che in questi ultimi mesi ha avuto diversi
problemi sia a livello famigliare che a livello sociale. Il signor RI 1 mi
parla di importanti difficoltà di concentrazione, di numerosi impegni per
risolvere delle questioni "legali" che non gli hanno reso possibile
impegnarsi nel concretizzare il progetto formativo.
Spiego all'assicurato che, visto il lungo periodo trascorso
dall'accertamento a __________, non è più possibile posticipare ulteriormente
l'inizio del progetto formativo. Egli si dice consapevole e cosciente di tale
scadenza e si impegnerà a trovare una soluzione il più presto possibile. Chiedo
all'A. di informarsi rispetto all'iscrizione a scuola e di ricominciare le
ricerche di un datore di lavoro dove svolgere la pratica.
Ritengo di poter concedere un ultimo termine di attesa fino
all'inizio di luglio 2009. Entro tale data l'assicurato dovrà presentarmi un
progetto concreto altrimenti si procederà con la definizione della CGR.”
(doc. AI 166/1)
Non avendo ricevuto entro luglio 2009 alcun
riscontro dall’assicurato, con rapporto 31 luglio 2009 la consulente, ritenendo
pertanto chiuso il suo mandato, ha proceduto al raffronto dei redditi da cui è
risultato un grado d’invalidità del 22% (doc. AI 167).
Con progetto di decisione 17
agosto 2009 l’Ufficio AI, sulla base del succitato rapporto, ha soppresso il
diritto alla rendita. In particolare, per quel che concerne il progetto
integrativo è stato rilevato:
" In
considerazione delle indicazioni emerse durante l'accertamento in merito alla possibilità
di attuare dei provvedimenti di riformazione professionale, si è iniziato un
lavoro di orientamento. La scelta era caduta sulla formazione di esperto in
finanze e contabilità. In diverse occasioni lei è stato sollecitato dalla
nostra Consulente in integrazione professionale nel cercare informazioni sulla
scuola e su un eventuale posto di stage dove svolgere la parte pratica.
Nonostante la raccolta di alcune informazioni (che peraltro hanno
confermato la sua idoneità nello svolgere questo percorso professionale) lei
non si è attivato nell'iscriversi a scuola o nel
reperire un datore di lavoro. Nel corso di un incontro avvenuto il
13 maggio 2009 le è stata ricordata la necessità di iniziare al più presto il provvedimento
in considerazione del lungo periodo trascorso dall'accertamento professionale.
A tal proposito lei ha cercato di motivare il suo silenzio con dei problemi a
livello famigliare e sociale. La Consulente in integrazione professionale le
aveva posto un ultimo termine ad inizio luglio 2009 ricordandole quali
sarebbero state le conseguenze in caso di una sua marcata collaborazione (cioè
la chiusura del caso).
Giunti alla fine di luglio la Consulente in integrazione
professionale non ha ricevuto alcun riscontro da parte sua e si è proceduto
pertanto alla definizione della pratica sulla base delle indicazioni emerse in
sede di accertamento e dopo la presa di posizione del nostro Servizio Medico
Regionale.” (doc. AI 168/2)
In merito alla
riformazione professionale, nella decisione è stato evidenziato:
" In considerazione
del fatto che lei non si è dimostrato collaborante nel portare avanti il
progetto formativo ci vediamo costretti a chiudere il caso rimanendo però a disposizione
per valutare tale possibilità a condizione che ci
dimostri di essersi attivato concretamente (es. iscrivendosi a scuola o creando
un contatto con un datore di lavoro per uno stage).” (doc. AI 168/3)
Con osservazioni 10
settembre 2009 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, contesta di non essere
stato collaborativo, sostenendo come l’amministrazione non abbia allestito una
proposta di formazione definitiva. Sostiene inoltre che non vi sono i
presupposti per una revisione della rendita (doc. AI 171).
Raccolte le osservazioni
della consulente IP di data 18 novembre 2009 (doc. AI 172), con decisione 19
novembre 2009 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita (doc. AI
173).
Avverso la succitata
decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, chiedendo in via
principale il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché metta in atto,
rispettivamente completi i provvedimenti di reintegrazione professionale e, in
via subordinata, che determini il diritto alla rendita (doc. AI 186).
Dopo un incontro avvenuto
con l’assicurato in cui egli ha confermato la volontà di frequentare la scuola cantonale
di commercio per il conseguimento dell’attestato federale di specialista in
finanza e contabilità (cfr. rapporto 14 gennaio 2010 della consulente IP; doc.
AI 178), con comunicazione 15 gennaio 2010 l’Ufficio AI ha deciso di assumere i
costi per una preparazione alla formazione di specialista in finanze e
contabilità dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2010 (doc. AI 181) e con decisione
9 febbraio 2010 ha riconosciuto il diritto alle relative indennità giornaliere
(doc. AI 185).
Preso atto dei suevocati
provvedimenti del 15 gennaio e 9 febbraio 2010, nonché dello scritto 22 aprile
2010 con cui l’amministrazione ha informato questo Tribunale di aver emesso in
medesima data una nuova decisione – in sostituzione di quella contestata del 19
novembre 2009 – con la quale ha riconosciuto il diritto ad una rendita sino al
31 marzo 2010 (doc. AI 189; cfr. anche la decisione formale 30 giugno 2010 in
cui sono stati fissati i relativi importi della rendita, doc. AI 195), con
decreto 32.2010.5 del 5 maggio 2010 questa Corte ha stralciato dai ruoli la
causa.
1.3. Accertato come la formazione
di specialista in finanze e contabilità non sia adeguata al profilo (scolastico)
dell’assicurato, la consulente IP ha quindi optato per una riformazione
professionale quale “collaboratore qualificato della contabilità” (cfr.
rapporti del 16 agosto 2010 e 10 dicembre 2010 in doc. AI 200, 201), motivo per
cui l’Ufficio AI ha rilasciato le necessarie garanzie di copertura dei costi
per un corso di approfondimento nell’utilizzo di un programma di contabilità
(cfr. comunicazione 31 agosto 2010 in doc. AI 201) e del relativo corso di
formazione (1° novembre 2010 - 30 giugno 2012) presso la __________ (__________)
__________ (cfr. comunicazione 14 dicembre 2010 in doc. AI 204), seguiti da
ulteriori corsi di approfondimento (cfr. comunicazioni 31 maggio 2011 e 23
marzo 2012 in doc. AI 211 e 214), nonché dall’erogazione d’indennità
giornaliere (decisione 3 gennaio 2012 in doc. AI 212).
Con rapporto 21 giugno
2012 la consulente IP, preso atto dall’assicurato del non superamento degli
esami finali come collaboratore qualificato della contabilità e che secondo la
scuola stessa “tale percorso formativo probabilmente non è quello
maggiormente adeguato all’assicurato”, ha avvallato la proposta di
opportunità lavorativa fatta presente dall’assicurato quale rappresentante di
strumenti elettromedicali, la cui attività consiste nella vendita nel
territorio cantonale di tali apparecchi a fisioterapisti e massaggiatori per la
quale egli è in contrattazione con un potenziale datore di lavoro. Rilevato che
per lo svolgimento della succitata attività l’assicurato necessiti di frequentare
prima un corso base di due anni (corso serale) presso la Scuola superiore medico
tecnica (SSMT) di __________ per sostenere l’esame per l’ottenimento
dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare per poi iniziare
la scuola massaggiatore medicale, esercitando contemporaneamente la succitata paventata
attività di rappresentante di strumenti elettromedicali, la consulente IP ha
indicato i termini per il rilascio della necessarie garanzie (doc. AI 217). Con
tre comunicazioni datate 11 luglio 2012 l’Ufficio AI ha di conseguenza
riconosciuto le indennità di attesa (dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012), i
costi della riformazione presso la SSMT dal 1° settembre 2012 al 30 marzo 2014
e le relative indennità giornaliere (doc. AI 223 – 225).
Con rapporto 24 giugno
2013 la consulente __________ ha riferito dell’incontro avuto con l’assicurato che
ha informato di aver concluso il primo anno di formazione presso la SSMT e
della ripresa dei corsi a settembre, con esami finali nei mesi di novembre e
dicembre, esami che in caso d’insuccesso potranno essere ripetuti a gennaio-febbraio
dell’anno successivo. Considerato che l’obbiettivo finale della riformazione è
l’ottenimento dell’attestato di massaggiatore medicale, la consulente IP ha comunicato
che si sarebbe informata presso la scuola sulle modalità d’iscrizione e sulla data
d’inizio di tale formazione (doc. AI 235). Con e-mail del 27 giugno 2013 la
consulente __________ ha ricevuto dalla scuola le necessarie informazioni circa
il percorso formativo abbreviato di massaggiatore medicale, con inizio – a
dipendenza del bando d’iscrizioni previsto nell’autunno – nel mese di gennaio
2014, della durata di 2 anni con lezioni di 2 sere la settimana ed un sabato al
mese ed uno stage a tempo pieno di sei mesi (doc. AI 238).
A seguito di una richiesta
d’informazioni del 1° aprile 2014, formulata nell’ambito della vigilanza
sull’esecuzione del provvedimento integrativo, in data 7 aprile 2014
l’assicurato, oltre a riempire il formulario allegato, ha prodotto i risultati
dell’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista
complementare, dal quale è risultato che tutte le sette materie d’esame sono
state concluse con successo, tranne fisiologia (doc. AI 241), con possibilità
di ripetere l’esame l’anno successivo a gennaio o febbraio (cfr. conferma
iscrizione dell’8 dicembre 2014 in doc. AI 243).
1.4. Con rapporto 17 marzo 2015 il
(nuovo) consulente IP __________ ha fatto il punto della situazione dal punto
di vista integrativo:
" Nel 2010
viene concessa una riqualifica professionale quale specialista in finanza e
contabilità, poi rinviata alla formazione di collaboratore qualificato della
contabilità. Tale formazione viene portata a termine, ma l'Ato non supera gli
esami finali.
Dopo essersi resi conto che tale percorso non era adatto all'Ato
(troppo difficile), si decide quindi di cambiare percorso e di intraprendere
una formazione quale massaggiatore complementare (corso base).
Questo percorso era stato intrapreso con la motivazione che l'Ato
aveva un DL disposto ad assumerlo quale rappresentante di strumenti elettromedicali,
ma per tale funzione si necessitavano delle conoscenze tecniche del massaggio.
La scuola in questione si svolgeva due sere a settimana e l'Ato
durante tale periodo avrebbe dovuto iniziare il lavoro di rappresentante. Cosa
che non è mai avvenuta.
Gli esami nel 02.2014 non vengono superati a seguito della
bocciatura nella materia "fisiologia". Si concede all'Ato l'ultima
possibilità per frequentare la formazione di massaggiatore medicale a tempo
pieno. Per accedere a tale scuola bisognava superare degli esami d'ammissione,
non superati dall'Ato. L'Ato decide di ripetere l'esame mancante di
"fisiologia" nel febbraio 2015, ma anche in quest'occasione l'esame
non viene superato.
Nel frattempo l'Ato si è iscritto in disoccupazione, dove fa
ricerche nel settore della vendita, commercio e amministrazione. (…)” (doc. AI
245/1-2)
Egli ha di conseguenza
proceduto al raffronto dei redditi:
" (…)
Reddito da valido:
Secondo un nostro rapporto del 2006, l'Ato percepiva nel 1996 uno
stipendio lordo annuo di Fr. 56'212.00, che riportati al 2013 danno un reddito
lordo di Fr. 68'941.00
Facendo invece riferimento alla tabella RSS TA1 : divisione
economica 47 (Commercio al dettaglio) con livello di qualifica 3, ne risulta un
reddito annuo per íl 2013 pari a Fr. 64'935.00.
Reddito da invalido:
L'Ato non ha superato gli esami di massaggiatore complementare,
quindi non si può esigere un reddito in tale attività. Comunque tale formazione
serviva per acquisire le conoscenze del massaggio per poter vendere apparecchiature
elettromedicali. Si può considerare che le competenze siano comunque state
acquisite e l'Ato potrebbe svolgere l'attività di rappresentante in questo
settore.
Secondo le tabelle RSS, l'Ato dopo la riqualifica potrebbe
conseguire un reddito annuo per il 2013 di Fr. 64'935.00, come da categoria
economica 47 (Commercio al dettaglio) con livello di qualifica 3.
Grado di invalidità dopo riqualifica:
64935 - 64935 x 100 = 0 % (…)” (doc. AI 245/2)
64935
Il consulente IP ha quindi
concluso:
" (…)
Visto che l'Ato durante tutta la formazione di massaggiatore
complementare ha avuto tutto il tempo di prepararsi (scuola due sere a
settimana), abbiamo considerato come se l'Ato avesse portato a termine la
formazione e quindi adeguatamente reintegrato.
Inoltre, come riportato sopra, l'obiettivo della formazione non
era quello di poter esercitare la formazione di massaggiatore complementare, ma
quello di svolgere la professione di rappresentante di attrezzatura
elettromedicale.
Su richiesta scritta da parte dell'Ato, si potrà concedere un
periodo di aiuto al collocamento.
Si ritiene quindi conclusa l’applicazione di provvedimenti
professionali e la sorveglianza del caso.” (doc. AI 245/3)
1.5. Sulla base del summenzionato rapporto
17 marzo 2015, con progetto di decisione 6 maggio 2015 l’Ufficio AI ha pertanto
ritenuto conclusa la formazione professionale e soppresso con effetto
retroattivo la rendita al 1° aprile 2010 in applicazione del marg. no. 1059
della Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità
avente il seguente tenore:
" Quando le
indennità giornaliere subentrano ad una rendita AI, quest’ultima è concessa
senza riduzione oltre all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del
terzo mese civile che segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o
d’integrazione. Fintanto che sussiste il diritto alle due prestazioni,
l’indennità è tuttavia ridotta di un trentesimo dell’importo della rendita.”
(doc. AI 248)
Con osservazioni 8 giugno
2015 l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato la presa
di posizione del consulente __________, evidenziando le lacune del suo operato
e chiedendo pertanto la ripresa della riformazione professionale. Altrettanto
contestata è la paventata soppressione della rendita, rispettivamente la
determinazione dei redditi di riferimento (doc. AI 252).
In data 15 giugno 2015 il
consulente IP ha preso posizione in merito alla censure sollevate
dall’assicurato e concluso che “… malgrado che per l’assicurato si era
concesso nel 2007 un provvedimento di riqualifica, non esistono più le
condizioni per concedere una riqualifica professionale” (doc. AI 254/5). Egli
ha anche allegato i riassunti dei suoi rapporti relativi al periodo 11 ottobre
2013 - 3 marzo 2015 (doc. AI 245/6-8).
1.6. Con decisione 17 giugno 2015
l’amministrazione, riportando integralmente la succitata presa di posizione 15
giugno 2015 del consulente __________, ha confermato la soppressione della
rendita con effetto retroattivo dal 1° aprile 2010, togliendo nel contempo
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
Quale reddito da valido l’amministrazione
ha preso l’importo di fr. 68'941.-- come da progetto di decisione. In merito al
reddito da invalido, tenuto conto che l’assicurato “… non ha superato
nessun esame in tutte le formazioni intraprese, non si può ritenere l’assicurato
adeguato per la professione di terapista complementare né tantomeno per quella
di rappresentante di strumenti elettromedicali “, l’amministrazione ha
pertanto ritenuto come l’interessato sia totalmente abile in attività semplici
e ripetitive adeguate e preso i relativi dati statistici del 2013 per un
importo di fr. 62'876.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado
d’invalidità non pensionabile del 6%. Allegato alla decisione l’Ufficio AI ha
prodotto i succitati riassunti dei rapporti del consulente IP dall’11 ottobre
2013 al 3 marzo 2015 (doc. AI 255).
1.7. Contro la succitata decisione
è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1,
postulando in via principale il riconoscimento del diritto di poter beneficiare
di una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2010 e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché disponga la continuazione e la
conclusione della riqualifica professionale. L’assicurato stigmatizza il fatto
che il CD ricevuto dall’amministrazione, su sua richiesta in vista
dell’allestimento del ricorso, non contenga i rapporti stesi dal consulente __________.
Quanto al merito, egli contesta il rapporto 15 giugno 2015 del consulente,
sostenendo in sintesi come tale rapporto sia estremamente superficiale ed
impreciso, a dimostrazione della sua scarsa conoscenza degli atti.
Il ricorrente contesta
altresì la soppressione della rendita. Rileva che il suo stato di salute da anni
non è stato più oggetto di accertamenti medici, ritenendo anzi un peggioramento
e che rispetto al ricorso del TCA nel 2010 non vi è stato un mutamento che
giustificasse una revisione. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto
occorra, nel prosieguo.
Contestualmente
l’assicurato chiede il ripristino dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.8. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando di non ritenere
più dati i pressupposti (necessità e condizioni) per una continuazione e
conclusione della riqualifica professionale. Rileva che pur ammettendo
un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate (al posto della piena
abilità ritenuta in sede di decisione impugnata), l’assicurato presenta un
grado d’invalidità non pensionabile del 39%, motivo per cui si giustifica la
soppressione della rendita.
1.9. Con scritto 17 settembre 2015
l’amministrazione ha chiesto che l’istanza di ripristino dell’effetto
sospensivo venga respinta.
1.10. Il 5 ottobre 2015 il vicepresidente
del TCA ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto alla ripresa e conclusione della riqualifica
professionale. In caso negativo, occorre esaminare se egli ha diritto ad una
rendita.
Questo in applicazione del
principio “integrazione prima della rendita” (“Eingliederung vor Rente” fra le
tante cfr. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 1a n.2, pag. 3; ad art. 28 n. 7, pag. 292. In questo senso, quale primo
requisito per il riconoscimento del diritto alla rendita, l’art. 28 cpv. 1
lett. a LAI prevede che “… l'assicurato ha diritto a
una rendita se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le
mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili”).
2.2. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.
2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità
di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è
quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Secondo il marginale no. 1006
della circolare sui provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale (CPIP):
" Possono
essere accordate prestazioni soltanto per i provvedimenti che sono conformi
alle capacità e, possibilmente, alle attitudini dell’assicurato e che
perseguono l’obiettivo di integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve
esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da
un lato, e il risultato economico (nel senso dell’efficacia dell’integrazione),
dall’altro(…).”
Infine, la
circolare sui provvedimenti d’integrazione d’ordine professionale (CPIP)
prevede:
" 4010 Le
seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:
- a
causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in
grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni
consuete, lucrative o no;
- l’assicurato
deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e
soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di
formazione professionale;
- la
formazione deve essere compatibile con l’invalidità e Corrispondere alle
capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire
possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente
attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una
prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.
(…)
4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può
esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione
supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”
2.3. Nel caso in esame, come detto,
nella decisione contestata l’amministrazione ha riportato integralmente la
presa di posizione 15 giugno 2015 del consulente IP __________ (cfr. consid.
1.5.), oltre ai riassunti dei singoli rapporti da lui stesi nel periodo 11
ottobre 2013 - 3 marzo 201. Riguardo a questi riassunti, in sede di risposta
l’amministrazione ammette che per errore gli stessi non erano stati inseriti
nell’incarto. Tali rapporti erano invece contenuti nel CD inviato il 14 agosto
2015, ciò che l’assicurato contesta (cfr. ricorso punto no. 6, pag. 11). Ora,
questo TCA ritiene che per ogni incontro andava steso un rapporto, come del
resto aveva fatto la consulente __________, e non in forma riassuntiva.
In ogni modo, al più tardi
con la decisione qui contestata l’assicurato ha potuto prenderne conoscenza.
Riguardo agli elementi di
valutazione che hanno portato l’amministrazione a terminare la riformazione
professionale, iniziata nel 2007 (cfr. consid. 1.2), nel succitato rapporto 15
giugno 2015 il consulente __________ ha fra l’altro rilevato:
" (…)
Proporzionalità e durata:
Il principio di proporzionalità si condensa in quanto contenuto
nella citata marginale 1006 CPIP e in particolare nel rapporto fra durata e
costi del provvedimento. Se l'assicurato si sottoponesse ad un provvedimento
professionale tipo massaggiatore medicale con formazione abbreviata, egli
dovrebbe svolgere un percorso di 5 anni anni che comporterebbero che
l'assicurato terminerebbe all'età di 60 anni. Dall'ottenimento del diploma al
pensionamento vi sono solo 5 anni: l'assicurato avrebbe dunque troppo poco
tempo per sfruttare tutto lo sforzo intrapreso per ottenere il diploma. Il
principio di durata verrebbe pertanto a cadere.
Costo del provvedimento:
L'assicurato, qualora dovesse intraprendere un percorso formativo
come ad esempio quello di massaggiatore medicale, genererebbe costi elevati
all'Assicurazione Invalidità che non si giustificano rispetto al concetto di
efficacia dell'integrazione. Ricordo che l'assicurato, dal gennaio 2010 al
marzo 2014, ha ricevuto un'indennità giornaliera pari a CHF 155.80, che – moltiplicati
per i questo periodo di formazione – hanno generato un costo complessivo di CHF
241'490.00.
Se si considera che l'assicurato avrebbe da svolgere ancora 5 anni
di formazione per terminare il provvedimento, questo periodo genererebbe un
esborso di CHF 284'335.00, che sommati a quanto già versato dà un totale di CHF
525'825.00.
Questo dato economico va messo in relazione con quanto già
affermato nel principio di proporzionalità e durata: l'investimento di
ulteriori CHF 284'335.00 avrebbe un impatto per soli 5 anni (dopodiché
l'assicurato potrà valersi delle prestazioni legate al pensionamento).
Capacità dell'assicurato a sostenere un percorso di
riqualifica:
Tutto quanto sopra elencato va infine riportato all'aspetto
capacità dell'assicurato: già nel 2010, quando l'assicurato aveva intrapreso la
prima formazione di specialista in finanze e contabilità aveva presentato
grosse difficoltà nel seguire il programma e si è dovuto cambiare percorso in
collaboratore qualificato della contabilità con diploma cantonale. Nonostante
svariati recuperi intrapresi durante la formazione, l'assicurato non ha
superato neanche questi esami. Di seguito non ha superato gli esami del corso
base e il rispettivo recupero della materia fisiologia un anno dopo, inoltre
non ha superato gli esami d'ammissione alla formazione di massaggiatore
medicale. Tutti questi indicatori ci portano a dire che l'assicurato non ha le
capacità per sostenere una riqualifica.
Collaborazione dell'assicurato a sottoporsi a provvedimenti
professionali
L'assicurato, per quasi dieci anni, è stato seguito da vari
consulenti IP dell'Assicurazione Invalidità non solo non riuscendo mai a
portare a termine un percorso ma anche e soprattutto non producendo quasi mai
documentazione riguardo a possibili ricerche di posti di lavoro/apprendistato
per portare avanti un progetto di riqualifica.
D'altra parte, anche durante i contatti/incontri con il
sottoscritto l'assicurato non si è adoperato in una collaborazione adeguata
adducendo motivi vari quali ad esempio:
- durante
l'accertamento professionale al CAP di __________ nel 2007, l'assicurato ha
avuto 6,5 giorni di assenza su un percorso di 20 giorni;
- ha
sempre atteso che fosse il consulente Al a provvedere per le iscrizioni e
informazioni ai corsi/formazioni da intraprendere;
- nel
2008, prima di intraprendere la formazione di specialista in finanze e
contabilità, l'assicurato avrebbe dovuto reperire un datore di lavoro dove
svolgere la parte pratica. Cosa mai avvenuta con considerazioni di tipo privato
e sociale. Vista la mancata collaborazione la consulente Al procede alla
chiusura della pratica, vedi rapporto del 31.07.2009;
- l'assicurato
non ha mai presentato nessuna documentazione riguardante i contatti con un
eventuale datore di lavoro disposto ad assumerlo quale rappresentate di
macchinari elettromedicali;
- l'assicurato
non si è presentato per due volte agli esami del corso base nel mese di
novembre-dicembre 2013 prima e 2014 poi per motivi di salute (non ha presentato
nessun certificato medico !!). (…)” (doc. AI 255/5-6)
L’assicurato ha contestato
la succitata presa di posizione del consulente, in particolare per quanto
riguarda la mancata collaborazione. Egli ha concluso come tale presa di
posizione “… sia estremamente superficiale ed imprecisa, dimostrando altresì
una scarsa conoscenza della documentazione acquista agli atti. Così, partendo
da premesse errate, questo consulente giunge a conclusioni inaccettabili
riguardo alle esigenze di proporzionalità e durata, costo del provvedimento,
capacità dell'assicurato di sostenere un percorso di riqualifica e
collaborazione dell'assicurato. Riguardo al primo requisito, occorre tenere
presente che al momento in cui la consulente aveva avallato il percorso di
riformazione professionale dopo la presentazione del ricorso a codesto lod.
Tribunale nel gennaio 2010, sapeva esattamente quale durata esso avrebbe
comportato e quale era allora l'età del ricorrente, nato l'8 febbraio 1960. Lo
stesso dicasi riguardo ai costi dei provvedimenti. Anche riguardo alla capacità
dell'assicurato di sostenere il percorso di riqualifica, era sin dall'inizio
noto alla consulente quale era stato in precedenza l'iter scolastico e
professionale dell'assicurato, per cui non è ammissibile giudicare a posteriori
che egli non sarebbe stato in grado di portare a termine la riqualifica
soltanto basandosi su alcuni risultati negativi peraltro solo parziali. Infine,
non è affatto vero che il ricorrente non si sia sufficientemente adoperato nel
seguire diligentemente i percorsi di riqualifica che la consulente ha ritenuto
di potere avallare e che di fatto sono stati accettati con decisioni formali.
(…)” (doc. I, pag. 14-15).
2.4. Da un attento esame degli
atti questo TCA ritiene che, al momento della decisione impugnata del 17 giugno
2015 (per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della
vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento
della resa della decisione contestata; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag.
220 con riferimenti) non siano dati i presupposti per continuare e terminare il
percorso di riformazione professionale e questo per i motivi che seguono.
Occorre innanzitutto
rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal consulente IP nel rapporto
17 marzo 2015 [da stigmatizzare, come rettamente rilevato nel ricorso, è il
fatto che nonostante quel giorno avesse convocato l’assicurato per il 30 marzo 2015
per “discutere gli aspetti professionali relativi alla sua pratica “(doc.
AI 244) il consulente __________ abbia invece deciso di porre fine alla
riformazione professionale (doc. AI 248), rendendo pertanto priva di senso la
convocazione; del resto agli atti non risulta che vi sia stato un incontro], l’assicurato,
dopo le precedenti formazioni di specialista in finanza e contabilità e di
collaboratore qualificato della contabilità interrotte poiché risultate in
seguito inidonee (cfr. consid. 1.3), non ha terminato il progetto formativo di
massaggiatore medicale, con conseguimento del diploma federale, ritenuto necessario
per poter esercitare la professione di rappresentante di strumenti
elettromedicali. Per questi motivi l’assicurato non poteva essere ritenuto
“adeguatamente integrato”, come poi ammesso dallo stesso consulente nel più
volte citato rapporto 15 giugno 2015 (doc. AI 245),
Nella decisione contestata
è stato riportato l’iter formativo di massaggiatore medicale suddiviso in
percorso a tempo pieno e percorso abbreviato (serale):
" (…)
Percorso a tempo pieno:
Si tratta di una formazione biennale con inizio settembre di ogni
anno
Fatti
I requisiti sono:
- avere conseguito almeno una formazione professionale triennale
- 1 anno di esperienza professionale
- superamento dell'esame di ammissione.
Percorso abbreviato (serale):
Dopo il corso base vi è la formazione di massaggiatore
non-medicale della durata di 3 semestri, tale formazione inizia solamente con
un numero minimo di iscritti. Una volta terminati i 3 semestri vi è la
formazione di massaggiatore medicale di 2 anni.
I requisiti sono:
- superamento
degli esami del corso base (terapista complementare)
- superamento
degli esami cantonali di massaggiatore non-medicale (3 semestri). (…)” (doc. AI
258/24)
[per maggiori e
dettagliate informazioni cfr. le schede informative “corso base per terapista
complementare e massaggiatore”, “massaggiatore/massaggiatrice” “massaggiatore/massaggiatrice
medicale (percorso abbreviato e a tempo pieno)” pubblicati nel sito della SMMT
(__________)].
Ritornando alla
fattispecie concreta, come visto (cfr. consid. 1.3 e 1.4), l’assicurato,
nonostante i due tentavi del febbraio 2014 e 2015, non ha superato l’esame di
fisiologia, unica materia mancante per poter ottenere l’autorizzazione
d’esercizio quale terapista complementare (cfr. consid. 1.3 in fine) e necessaria
per poi proseguire con il corso (serale) di tre semestri di massaggiatore non
medicale ed in seguito iniziare la formazione di due anni e mezzo di
massaggiatore medicale (formazione abbreviata), percorso concepito per
permettere il contemporaneo esercizio di un’attività nel settore. Al proposito
va ricordato che nel giugno 2012 la scelta della formazione abbreviata di
massaggiatore medicale si fondava proprio sul presupposto che l’assicurato avrebbe
trovato un’opportunità lavorativa quale rappresentante di strumenti
elettromedicali (cfr. rapporto 21 giugno 2012 della consulente IP in consid.
1.3), cosa che invece non è avvenuta (cfr. rapporto 17 marzo 2015 del
consulente IP in consid. 1.4).
Da qui la scelta del
consulente IP di optare per la formazione a tempo pieno della durata di due
anni di massaggiatore medicale (cfr. riassunto incontro 24 marzo 2014 TICAP),
senza tuttavia che l’assicurato sia riuscito a superare il test d’ammissione
(recte: attitudinale; cfr. l’opuscolo “massaggiatore/massaggiatrice medicale
scaricabile da __________) (cfr. riassunto incontro 12 agosto 2014 TICAP).
In questo contesto,
rettamente il consulente IP ha ritenuto che, dopo i vari tentativi,
l’assicurato non ha le capacità per sostenere un simile percorso. Non va poi
dimenticato che dal 2007 che l’assicurato segue una riformazione professionale.
In merito alla
proporzionalità ed alla durata del provvedimento professionale, va ricordato
che al momento della decisione contestata (giugno 2015) l’assicurato risulta
non aver superato l’esame cantonale per l’ottenimento del diploma quale
terapista complementare ed il test attitudinale per la scuola di massaggiatore
medicale (percorso a tempo pieno). Iniziare, come pertinentemente rilevato dal
consulente __________, ex novo la formazione abbreviata di massaggiatore
medicale di complessivi 5 anni comporterebbe che l’assicurato, classe 1960, a
60 anni avrebbe concluso tale formazione. Gli rimarrebbero quindi solo 5 anni di
attività prima del pensionamento, periodo relativamente breve per poter mettere
a frutto la professione appresa. Ciò vale anche per la formazione biennale a
tempo pieno di massaggiatore medicale, ammesso che dal punto di vista medico tale
variante sia esigibile ciò che il ricorrente ha messo in dubbio.
Circa i costi, va fatto
riferimento a quanto evidenziato dal consulente IP nelle citate osservazioni 15
giugno 2015, ossia che un esborso di fr. 284'335.-- per un’eventuale
continuazione della riformazione intrapresa non si situa in un ragionevole
rapporto con gli eventuali restanti (pochi) anni di attività prima del
pensionamento, tenuto poi conto dei fr. 241'490.-- d’indennità giornaliere già versate
che porterebbe complessivamente a fr. fr. 525'825.-- il costo complessivo
della riformazione.
Quanto al requisito della
collaborazione dell’assicurato nel sottoporsi a provvedimenti professionali, è vero
che lo stesso ha dato seguito alle convocazioni da parte dei due consulenti IP succedutisi.
Nondimeno va ricordato che l’assicurato prima d’iniziare la formazione in
finanze e contabilità non aveva fornito la necessaria collaborazione, ciò che aveva
portato alla decisione 19 novembre 2009 di soppressione della rendita (cfr. le
motivazioni di cui al progetto di decisione sub consid. 1.2), collaborazione
che poi egli ha successivamente fornito (cfr. rapporto 14 gennaio 2010 in doc.
AI 178). Inoltre egli non ha presentato la documentazione relativa all’opportunità
lavorativa come rappresentante di strumenti elettromedicali alla base del
(nuovo) progetto formativo professionali avvallato dalla consulente IP il 21 giugno
2012 (doc. AI 217; cfr. consid. 1.3).
In queste circostanze,
dunque, l’amministrazione ha rettamente chiuso il caso, nel senso di non ravvisare
le condizioni per una continuazione/conclusione dei provvedimenti professionali
in parola.
Occorre pertanto esaminare
se l’assicurato ha diritto o meno alla rendita.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
Considerandi
2.6
Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105.
V 309).
Per stabilire in concreto
se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).
2.7
Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)
deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag.
158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a n. 236, pag.
389).
Nel caso in esame, per
quel che concerne l’aspetto medico, nella decisione contestata
l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività semplici e
ripetitive adeguate, prendendo come riferimento la perizia 29 marzo 2006 del
dr. __________ (doc. AI 126).
A seguito
dell’osservazione professionale, con annotazioni 4 aprile 2007 il dr. __________
del SMR ha tuttavia precisato:
" In data
19.03
, l'A è stato sottoposto a perizia reumatologica presso il Dr __________.
Questo specialista ha ritenuto l'A abile al lavoro nella misura del 100 % con
un rendimento del 100 %, in un lavoro che tenga pienamente conto della capacità
funzionale residua, come da lui descritta, a partire da subito.
Dal 22.01.2007 al 16.02.2007, l'A beneficiato di un periodo di
accertamento professionale presso il Centro di __________.
Alla luce della valutazione presso il Centro di __________ come
anche sulla base delle osservazioni della consulente in integrazione
professionale, sono del parere di considerare l'A abile nella misura del 70 %,
in attività adatte, come descritte nella valutazione CAP, a decorrere dalla
data d'inizio dell'accertamento professionale, cioè dal 22.01.2007.
Il periodo di accertamento professionale ha dimostrato le reali
capacità lavorative residue di questo A e la conseguente valutazione da parte
del CAP può dunque essere accolta.” (doc. AI 150/1)
In sede di risposta,
l’Ufficio AI ha fatto presente che volendo prendere in considerazione una
capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, l’assicurato non
presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 1.8).
Vero che l’assicurato si è
iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione per un’occupazione a tempo
pieno (VI/1), ma visti i diversi anni trascorsi dall’ultima valutazione un
aggiornamento della situazione dal punto di vista medico s’impone, tant’è che
egli due volte non si è presentato all’esame adducendo motivi di salute, in
particolare un blocco alla schiena (cfr. riassunti incontri 16.12.2013 TICAP e
17.11.2014
TICAP), anche se non ha presentato un certificato medico e tantomeno
gli è stato chiesto di produrlo.
Va
qui ricordato che, nella citata DTF 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare
problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an
die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist“; sottolineatura del redattore),
ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.
Occorre
infine rilevare che con decisione 22 aprile 2010 (che annullava la decisione
del 19 novembre 2009), in vista dell’inizio, a gennaio 2010, della formazione
di specialista in finanze e contabilità, l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad una rendita sino al 31 marzo 2010 (cfr. consid. 1.2 ultimo capoverso).
Questo in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 LAI, concernente il pagamento delle
indennità giornaliere e delle rendite, avente il seguente tenore: “in deroga
all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, le rendite possono ancora essere concesse
durante i provvedimenti di accertamento e d’integrazione, e più precisamente
sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l’inizio dei
provvedimenti. A titolo supplementare è versata l’indennità giornaliera.
Quest’ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un
trentesimo dell’importo della rendita.”
A
tal riguardo il marginale no. marg. no.1059 della Circolare sulle indennità
giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI) prevede:
“Quando le indennità giornaliere
subentrano ad una rendita AI, quest’ultima è concessa senza riduzione oltre
all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile che
segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione. Fintanto che
sussiste il diritto alle due prestazioni, l’indennità è tuttavia ridotta di un
trentesimo dell’importo della rendita.”
Qualora dagli accertamenti
non dovesse risultare un grado d’invalidità pensionabile, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, la soppressione della rendita avrà effetto
retroattivo al 1° aprile 2010. In caso di un grado d’invalidità superiore al
40%, il diritto alla relativa rendita verrà ripristinato con il termine del
diritto all’indennità giornaliera. Infatti, generalmente durante la riformazione
professionale l’(eventuale) diritto alla rendita non nasce [cfr. art. 29 cpv.
2: “il diritto (alla rendita n.d.r.) non nasce finché l’assicurato
può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22”].
In conclusione, visto
quanto sopra gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché accerti la capacità
lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. In esito alle risultanze,
l’amministrazione procederà poi alla determinazione del grado d’invalidità.
2.8
Vincente in causa, il
ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.
5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto
2010.
consid. 3).
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 17
giugno 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.5.
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 19 agosto
2015.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti