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Decisione

32.2015.123

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2016Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti sono:

- avere conseguito almeno una formazione professionale triennale

- 1 anno di esperienza professionale

- superamento dell'esame di ammissione.

Percorso abbreviato (serale):

Dopo il corso base vi è la formazione di massaggiatore

non-medicale della durata di 3 semestri, tale formazione inizia solamente con

un numero minimo di iscritti. Una volta terminati i 3 semestri vi è la

formazione di massaggiatore medicale di 2 anni.

I requisiti sono:

- superamento

degli esami del corso base (terapista complementare)

- superamento

degli esami cantonali di massaggiatore non-medicale (3 semestri). (…)” (doc. AI

258/24)

[per maggiori e

dettagliate informazioni cfr. le schede informative “corso base per terapista

complementare e massaggiatore”, “massaggiatore/massaggiatrice” “massaggiatore/massaggiatrice

medicale (percorso abbreviato e a tempo pieno)” pubblicati nel sito della SMMT

(__________)].

Ritornando alla

fattispecie concreta, come visto (cfr. consid. 1.3 e 1.4), l’assicurato,

nonostante i due tentavi del febbraio 2014 e 2015, non ha superato l’esame di

fisiologia, unica materia mancante per poter ottenere l’autorizzazione

d’esercizio quale terapista complementare (cfr. consid. 1.3 in fine) e necessaria

per poi proseguire con il corso (serale) di tre semestri di massaggiatore non

medicale ed in seguito iniziare la formazione di due anni e mezzo di

massaggiatore medicale (formazione abbreviata), percorso concepito per

permettere il contemporaneo esercizio di un’attività nel settore. Al proposito

va ricordato che nel giugno 2012 la scelta della formazione abbreviata di

massaggiatore medicale si fondava proprio sul presupposto che l’assicurato avrebbe

trovato un’opportunità lavorativa quale rappresentante di strumenti

elettromedicali (cfr. rapporto 21 giugno 2012 della consulente IP in consid.

1.3), cosa che invece non è avvenuta (cfr. rapporto 17 marzo 2015 del

consulente IP in consid. 1.4).

Da qui la scelta del

consulente IP di optare per la formazione a tempo pieno della durata di due

anni di massaggiatore medicale (cfr. riassunto incontro 24 marzo 2014 TICAP),

senza tuttavia che l’assicurato sia riuscito a superare il test d’ammissione

(recte: attitudinale; cfr. l’opuscolo “massaggiatore/massaggiatrice medicale

scaricabile da __________) (cfr. riassunto incontro 12 agosto 2014 TICAP).

In questo contesto,

rettamente il consulente IP ha ritenuto che, dopo i vari tentativi,

l’assicurato non ha le capacità per sostenere un simile percorso. Non va poi

dimenticato che dal 2007 che l’assicurato segue una riformazione professionale.

In merito alla

proporzionalità ed alla durata del provvedimento professionale, va ricordato

che al momento della decisione contestata (giugno 2015) l’assicurato risulta

non aver superato l’esame cantonale per l’ottenimento del diploma quale

terapista complementare ed il test attitudinale per la scuola di massaggiatore

medicale (percorso a tempo pieno). Iniziare, come pertinentemente rilevato dal

consulente __________, ex novo la formazione abbreviata di massaggiatore

medicale di complessivi 5 anni comporterebbe che l’assicurato, classe 1960, a

60 anni avrebbe concluso tale formazione. Gli rimarrebbero quindi solo 5 anni di

attività prima del pensionamento, periodo relativamente breve per poter mettere

a frutto la professione appresa. Ciò vale anche per la formazione biennale a

tempo pieno di massaggiatore medicale, ammesso che dal punto di vista medico tale

variante sia esigibile ciò che il ricorrente ha messo in dubbio.

Circa i costi, va fatto

riferimento a quanto evidenziato dal consulente IP nelle citate osservazioni 15

giugno 2015, ossia che un esborso di fr. 284'335.-- per un’eventuale

continuazione della riformazione intrapresa non si situa in un ragionevole

rapporto con gli eventuali restanti (pochi) anni di attività prima del

pensionamento, tenuto poi conto dei fr. 241'490.-- d’indennità giornaliere già versate

che porterebbe complessivamente a fr. fr. 525'825.-- il costo complessivo

della riformazione.

Quanto al requisito della

collaborazione dell’assicurato nel sottoporsi a provvedimenti professionali, è vero

che lo stesso ha dato seguito alle convocazioni da parte dei due consulenti IP succedutisi.

Nondimeno va ricordato che l’assicurato prima d’iniziare la formazione in

finanze e contabilità non aveva fornito la necessaria collaborazione, ciò che aveva

portato alla decisione 19 novembre 2009 di soppressione della rendita (cfr. le

motivazioni di cui al progetto di decisione sub consid. 1.2), collaborazione

che poi egli ha successivamente fornito (cfr. rapporto 14 gennaio 2010 in doc.

AI 178). Inoltre egli non ha presentato la documentazione relativa all’opportunità

lavorativa come rappresentante di strumenti elettromedicali alla base del

(nuovo) progetto formativo professionali avvallato dalla consulente IP il 21 giugno

2012 (doc. AI 217; cfr. consid. 1.3).

In queste circostanze,

dunque, l’amministrazione ha rettamente chiuso il caso, nel senso di non ravvisare

le condizioni per una continuazione/conclusione dei provvedimenti professionali

in parola.

Occorre pertanto esaminare

se l’assicurato ha diritto o meno alla rendita.

2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:

Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

Considerandi

2.6

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,

105.

V 309).

Per stabilire in concreto

se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30).

2.7

Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso)

deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag.

158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a n. 236, pag.

389).

Nel caso in esame, per

quel che concerne l’aspetto medico, nella decisione contestata

l’amministrazione ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività semplici e

ripetitive adeguate, prendendo come riferimento la perizia 29 marzo 2006 del

dr. __________ (doc. AI 126).

A seguito

dell’osservazione professionale, con annotazioni 4 aprile 2007 il dr. __________

del SMR ha tuttavia precisato:

" In data

19.03

, l'A è stato sottoposto a perizia reumatologica presso il Dr __________.

Questo specialista ha ritenuto l'A abile al lavoro nella misura del 100 % con

un rendimento del 100 %, in un lavoro che tenga pienamente conto della capacità

funzionale residua, come da lui descritta, a partire da subito.

Dal 22.01.2007 al 16.02.2007, l'A beneficiato di un periodo di

accertamento professionale presso il Centro di __________.

Alla luce della valutazione presso il Centro di __________ come

anche sulla base delle osservazioni della consulente in integrazione

professionale, sono del parere di considerare l'A abile nella misura del 70 %,

in attività adatte, come descritte nella valutazione CAP, a decorrere dalla

data d'inizio dell'accertamento professionale, cioè dal 22.01.2007.

Il periodo di accertamento professionale ha dimostrato le reali

capacità lavorative residue di questo A e la conseguente valutazione da parte

del CAP può dunque essere accolta.” (doc. AI 150/1)

In sede di risposta,

l’Ufficio AI ha fatto presente che volendo prendere in considerazione una

capacità lavorativa del 70% in attività adeguate, l’assicurato non

presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile (cfr. consid. 1.8).

Vero che l’assicurato si è

iscritto all’assicurazione contro la disoccupazione per un’occupazione a tempo

pieno (VI/1), ma visti i diversi anni trascorsi dall’ultima valutazione un

aggiornamento della situazione dal punto di vista medico s’impone, tant’è che

egli due volte non si è presentato all’esame adducendo motivi di salute, in

particolare un blocco alla schiena (cfr. riassunti incontri 16.12.2013 TICAP e

17.11.2014

TICAP), anche se non ha presentato un certificato medico e tantomeno

gli è stato chiesto di produrlo.

Va

qui ricordato che, nella citata DTF 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio, tra l’altro per accertare

problematiche non completamente risolte (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist“; sottolineatura del redattore),

ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.

Occorre

infine rilevare che con decisione 22 aprile 2010 (che annullava la decisione

del 19 novembre 2009), in vista dell’inizio, a gennaio 2010, della formazione

di specialista in finanze e contabilità, l’Ufficio AI ha riconosciuto il

diritto ad una rendita sino al 31 marzo 2010 (cfr. consid. 1.2 ultimo capoverso).

Questo in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 LAI, concernente il pagamento delle

indennità giornaliere e delle rendite, avente il seguente tenore: “in deroga

all’articolo 19 capoverso 3 LPGA, le rendite possono ancora essere concesse

durante i provvedimenti di accertamento e d’integrazione, e più precisamente

sino alla fine del terzo mese civile completo, che segue l’inizio dei

provvedimenti. A titolo supplementare è versata l’indennità giornaliera.

Quest’ultima è tuttavia ridotta, per la durata del doppio diritto, di un

trentesimo dell’importo della rendita.”

A

tal riguardo il marginale no. marg. no.1059 della Circolare sulle indennità

giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità (CIGAI) prevede:

“Quando le indennità giornaliere

subentrano ad una rendita AI, quest’ultima è concessa senza riduzione oltre

all’indennità giornaliera al massimo fino alla fine del terzo mese civile che

segue l’inizio dei provvedimenti d’accertamento o d’integrazione. Fintanto che

sussiste il diritto alle due prestazioni, l’indennità è tuttavia ridotta di un

trentesimo dell’importo della rendita.”

Qualora dagli accertamenti

non dovesse risultare un grado d’invalidità pensionabile, contrariamente a

quanto sostenuto dal ricorrente, la soppressione della rendita avrà effetto

retroattivo al 1° aprile 2010. In caso di un grado d’invalidità superiore al

40%, il diritto alla relativa rendita verrà ripristinato con il termine del

diritto all’indennità giornaliera. Infatti, generalmente durante la riformazione

professionale l’(eventuale) diritto alla rendita non nasce [cfr. art. 29 cpv.

2: “il diritto (alla rendita n.d.r.) non nasce finché l’assicurato

può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22”].

In conclusione, visto

quanto sopra gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché accerti la capacità

lavorativa dell’assicurato in attività adeguate. In esito alle risultanze,

l’amministrazione procederà poi alla determinazione del grado d’invalidità.

2.8

Vincente in causa, il

ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 17

giugno 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.5.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 19 agosto

2015.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti