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Decisione

32.2015.125

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 luglio 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/06 del 10 luglio 2007 e sentenza

35.2017.7 del 18 giugno 2012 consid. 2.8 confermata dall'Alta Corte nella

sentenza 8C_626/2012 del 7 novembre 2012).

Da ultimo, questo Tribunale

rileva di aver preso in considerazione l'ipotesi (capacità lavorativa del 100%

- con una riduzione di rendimento del 20% dovuto alla vista monoculare

limitatamente però all'espletamento della funzione di "barista"- dal

1° dicembre 2014 al 14 aprile 2015 e del 100% - senza alcuna riduzione di

rendimento dal 15 aprile 2015 - ovvero trascorso un termine di adattamento di quasi

19 mesi, tenuto conto dell'età ancora relativamente giovane dell'insorgente,

nata nel 1961) maggior-mente favorevole all'assicurata. In effetti, già a

decorrere dal 1° dicembre 2014 (ovvero trascorsi quasi ca. 14 mesi dalla trombosi

dell'11 settembre 2013), alla luce del principio generale

applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali per il quale

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), era in

ogni caso ragionevolmente esigibile che la ricorrente non esercitasse

più la funzione di "barista" (ove il suo rendimento risultava ridotto

del 20% a causa della vista monoculare) nell'ambito della propria professione

abituale di "esercente" all'interno dell'attività di famiglia (ove

continua, a tutt'oggi ad essere attiva insieme al marito) e che si procedesse,

di conseguenza, ad una (ri-)organizzazione interna delle mansioni svolte da lei

e dal marito. Tanto più che la stessa ricorrente ha comunicato il 5 marzo 2015

all'UAI che "(…) essendo un'attività a conduzione familiare non ci sono

ne orari precisi e stabiliti ne mansioni suddivise. Ognuno dei due si occupa in

egual misura nel buon funzionamento della gestione a seconda delle situazioni e

dell'esigenze che l'attività richiede (eventi, feste, aperitivi, ecc) (…)"

(doc. AI 11-1).

2.6. Ferme

queste premesse, va rilevato che giusta l'art. 29

cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data

in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, giusta il quale, colui che

rivendica una prestazione deve annunciarsi all'assicuratore competente nella

Considerandi

forma prescritta per l'assicurazione sociale interessata (cpv. 1), gli

assicuratori sociali consegnano gratuitamente i formulari per la domanda e per

l'accertamento del diritto a prestazioni; questi formulari devono essere

trasmessi al competente assicuratore dopo essere stati compilati interamente e

in modo veritiero dal richiedente o dal suo datore di lavoro ed eventualmente

dal medico curante (cpv. 2), se una domanda non rispetta le esigenze di forma o

se è trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei

termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data

in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio (cpv. 3).

2.6.1

Tornando al caso di specie,

può rimanere qui indecisa la questione di sapere se l'assicurata, a fronte di

un'incapacità lavorativa del 100% dall'11 settembre 2013 al 18 maggio 2014 in

qualsiasi attività rispettivamente un'incapacità lavorativa del 50% dal 19

maggio 2014 al 30 novembre 2014 nell'ambito della propria attività abituale

di "esercente di bar", abbia presentato -nel periodo da ultimo

indicato - anche un'incapacità lavorativa in un'attività sostitutiva

adeguata tale da comportare, operando una media retrospettiva (cfr., fra le

tante, sentenza 32.2014.189 del 2 marzo 2015), il sorgere di un diritto di un

quarto o mezza rendita. In effetti, quand'anche ciò fosse il caso, va

considerato che la ricorrente è stata ritenuta abile al 100% nell'ambito

della propria attività abituale di "esercente di bar" (con una

riduzione di rendimento del 20% dovuto alla vista monoculare limitatamente però

all'espletamento della funzione di "barista") dal 1° dicembre 2014 [(data

a partire dalla quale era comunque ragionevolmente esigibile una (ri-)organizzazione

interna delle mansioni svolte da lei e dal marito all'interno dell'attività di

famiglia; cfr. considerando 2.5. in fine)] e, quindi, nella migliore

delle ipotesi vi avrebbe avuto diritto fino al 28 febbraio 2015 (ossia fino a

tre mesi dopo il miglioramento, art. 88a cpv. 1 OAI). Visto però che la domanda

risale al 18 febbraio 2015 (doc. AI 1-1/7), le andrebbe in ogni caso rifiutata

qualsiasi prestazione per tardività della richiesta ex art. 29 cpv. 1 LAI.

2.7

In esito alle considerazioni

che precedono la decisione conte-stata deve essere confermata.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti