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Decisione

32.2015.128

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 agosto 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,

ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata

nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.5. Nella

presente fattispecie, per quanto concerne l’aspetto somatico l’Ufficio AI ha

rettamente concluso che dal 18 giugno 2013 l’assicurato non risulta (più)

inabile al lavoro.

In

primo luogo va fatto riferimento alla perizia 21 aprile 2014 eseguita dal dr. __________

per conto dell’assicuratore perdita di guadagno, il quale, confermata la

precedente valutazione peritale del 22 aprile 2013, dopo aver esaminato i reperti

e visitato l’assicurato, ha concluso:

"

(…)

Conclusioni:

Sindrome lombo-vertebrale cronica

in presenza di discopatia L3-L4 e L4-L5 senza ernie discali e alterazioni

focali sospette del segnale del midollo osseo nella MRI del gennaio 2013 e senza

alcun indizio clinico per radiolopatia. Nessun deficit funzionale.

Sindrome cervicale cronica con

asserita sintomatologia muscolotensiva, finora sottoposta a 9 sedute di

fisioterapia nell’arco del 2013, senza particolari riscontri clinici, senza

indizi per radicolopatie.

Da parte del medico curante viene

diagnosticata una sindrome depressiva grave, personalmente riscontro uno stato

ansioso con tendenza all’iperventilazione. Il paziente non è sottoposto ad

alcuna terapia per questa affezione.

Stato dopo trombosi retinica occhio

destro. I medici curanti avrebbero certificato una ripresa della capacità

lavorativa in forma completa. Non è stata assegnata una rendita AI.

BPCO GOLD I con lieve componente

enfisematosa, non in trattamento.

Stato dopo emiepatectomia sinistra

per stenosi focale delle vie biliari intraepatiche su litiasi intraepatica

nell’agosto 2010. (…)” (doc. 123/4, inc. cassa malati)

Egli

ha pertanto rilevato come i “... disturbi riferiti dal paziente, sopra tutto

a livello muscolo-scheletrico, trovano veramente modestissimi riscontri

clinici, necessitano saltuariamente di una pastiglia di anti-infiammatori non

steroidei e nel 2013 sono stati sottoposti a 9 sedute di fisioterapia”, per

cui “… non ritengo vi sia alcuna limitazione fisica che possa determinare

una limitazione lavorativa neppure parziale nell’attività svolta di

magazziniere” (doc. Cassa malati 123/4 e 5).

Dal

punto di vista oculistico, con rapporto 18 giugno 2013 il dr. __________,

specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha valutato che “… il

paziente è adatto al lavoro attuale al 100%” (inc. Cassa malati 98).

Tenuto

conto delle succitate certificazioni mediche, con annotazioni 14 marzo 2014 il

dr. __________ del SMR ha riassunto:

"

Prendo nota dell’ulteriore valutazione

fatta eseguire dalla __________:

-

Perizia dr. __________ del

21.01.2014 (2° valutazione dopo quella

del 22.04.2013):

Egli afferma che non ci sono motivi che confermino una

IL dal punto di vista reumatologico – internistico – pneumologico e che non

conferma lo stato depressivo grave certificato dal curante.

Per quanto riguarda la patologia oculare abbiamo agli

atti i certificati dell’oculista (dr. __________):

-

18.06.2011: dal punto di

vista oculistico il paziente è adatto al

lavoro attuale al 100%

-

20.08.2013: visus OD 0.5-0.6,

OS 08 a 1.0 parziale.

C’è stato quindi un miglioramento del visus.

In conclusione:

-

la valutazione del rapporto finale

SMR del 25.04.2013 va confermata (per patologia oculare)

-

dal giugno 2013 IL 0% (come da

Vaudoise) vista la conferma dalla IL 0% dell’oculista

Contatto oggi __________

-

hanno interrotto pagamenti a giugno

2013

-

il medico curante certifica

ulteriormente IL 50% ma senza motiva dettagliatamente

-

a inizio marzo 2014 è stata

annunciata patologia di una spalla, l’Assicurazione è in attesa di certificazioni

dettagliate. (…)”

(doc. AI 131/1)

Le

suddette conclusioni sono state poi confermate nel successivo rapporto finale

SMR del 2 settembre 2014 (doc. AI 148).

Ora,

con rapporto 31 marzo 2014 alla __________ il medico curante, dr. __________,

facendo riferimento a suoi precedenti rapporti, ha in particolare sostenuto

un’inabilità del 50% dal 6 maggio 2013 continua per motivi somatici distanziandosi

quindi dalle perizie del dr. __________ (doc. Cassa malati 137).

Occorre

ricordare che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante

è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti

le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

Considerandi

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Considerato

come le perizie del dr. __________ siano dettagliate, complete e convincenti,

alle stesse va data forza probatoria piena. Del resto, anche la __________,

facendo proprie le citate valutazioni peritali (cfr. in tal senso gli scritti

27.

gennaio 2014 e 16 dicembre 2014 in doc. Cassa malati doc. 124 e 158), per

motivi somatici ha cessato l’erogazione di un’indennità giornaliera dal 18

giugno 2013 (cfr. le annotazioni 18 luglio 2014 del funzionario incaricato in

doc. AI 144).

Ne

consegue che rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto la rendita per motivi

somatici sino al 31 agosto 2013, ossia tre mesi dopo il citato miglioramento (art.

88a cpv. 1 OAI).

2.6

Dal

punto di vista psichiatrico, dagli atti risulta che in data 6 febbraio 2014 il

medico curante ha indirizzato il suo paziente al dr. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, per una valutazione, con fra l’altro l’indicazione

di sindrome ansioso depressiva psicogena (doc. Cassa malati 126).

Con

rapporto 4 luglio 2014 all’Ufficio AI il citato psichiatra, diagnosticata una

diagnosi di episodio depressivo di media entità (ICD -10, F32.1) dovuto al decesso

della figlia avvenuto il 10 ottobre 2010, ha valutato un’inabilità lavorativa

del 50% a partire dall’inizio della presa a carico (18 febbraio 2014), facendo tuttavia

presente:

"

(…)

Per la certificazione della IL prima della mia presa a

carico, io avallo pienamente le IL certificate dal medico curante.

IL certificata da 10.10.2012.

Dopo il decesso della figlia il medico ha previsto

delle IL anche per motivi fisici.

Dalla ricostruzione anamnestica tali IL sarebbero

potute essere anche certificate per motivazione psichiatrica. (…)” (sottolineatura

del redattore; doc. AI 140/4)

L’assicurato

è stato peritato per conto della __________ dal dr. __________ il 30 aprile

2014.

e 16 settembre 2014, il quale, diagnostica una sindrome da disadattamento

con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.21), conferma l’inabilità

lavorativa del 50%, ritenendo infatti improponibile una ripresa dell’attività

lucrativa a tempo pieno (doc. Cassa malati 139 e 148).

Con

rapporto 19 febbraio 2015 lo psichiatra curante ha segnalato all’amministrazione

un peggioramento del quadro psico-patologico ansioso-depressivo ed ha certificato

dal 4 dicembre 2014 una completa inabilità lavorativa (doc. AI 163).

Sulla

scorta di quanto sopra, con annotazioni 13 maggio 2015 il dr. __________ del

SMR ha confermato un’inabilità del 50% dal 18 febbraio 2014 e del 100% dal 4

dicembre 2014 (doc. AI 171).

Da

qui il ripristino, scaduto il termine di attesa di un anno ex art. 28 cpv. 1

lett. b LAI, di una rendita dal 18 febbraio 2015, questa volta per motivi

psichiatrici.

Con

il presente ricorso l’assicurato sostiene un danno alla salute extra somatico

subentrato prima dell’inizio della cura psichiatrica (18 febbraio 2014) presso

il dr. __________. A tal riguardo, egli ha prodotto lo scritto 6 aprile 2014 in

cui il citato psichiatria curante ha in particolare rilevato:

"

(…)

Da quando ed in quale misura si manifesta l’eventuale

incapacità lavorativa.

Da ricostruzione anamnestica l’esordio del disturbo

depressivo è riconducibile al momento del decesso della figlia in data

10.10.2012

Il paziente non è riuscito tuttora ad elaborarne il lutto.

Da un punto di vista specialistico, in considerazione

del disturbo depressivo valuto che la capacità lavorativa del mio paziente sia

ridotta in una misura del 50%.” (doc. A2)

Chiamato

ad una presa di posizione, con annotazione 28 agosto 2015 il dr. __________,

specialista in psichiatria e psico- terapia presso il SMR, ha rilevato:

"

(…)

Ho preso visione degli atti da te segnalati come della

valutazione del Dr. Rezzonico effettuata per Vodese il 21 gennaio 2014.

Egli esclude una severa patologia depressiva, che

peraltro non è trattata. La severa patologia depressiva viene esclusa anche dal

successivo psichiatra curante, Dr. Savi, che comincia la presa a carico il 18

febbraio 2014 e riscontra una depressione media che giustifica una IL del 50%

dall’inizio della presa a carico, pur facendo risalire gli aspetti psichiatrici

al decesso della figlia del 10.10.2012. Stesso discorso per le perizie del Dr.

Latella che confermano diagnosi, inabilità e causa della malattia.

D’altra parte nessun medico dal 2012 in avanti ha

certificato una depressione invalidante.

Possiamo quindi ipotizzare che la componente depressiva

scaturita dalla morte della figlia non abbia avuto ripercussioni funzionali

fintanto che si è resa necessaria la presa a carico psichiatrica.

Quindi ammettiamo IL 50% da 18.02.2014, per motivi

psichiatrici.

Dal luglio 2013 al gennaio 2014 non abbiamo invece dei

motivi di IL sostenibili.” (sottolineatura del redattore; doc. IV/1)

Senza

voler minimizzare l’impatto subito dall’assicurato a seguito del decesso della

di lui figlia, dagli atti non risulta che prima dell’inizio del trattamento specialistico

(10 febbraio 2014) l’assicurato presentasse una grave sindrome depressiva tale

da limitare durevolmente l’abilità lavorativa.

Vero

che con scritto 22 aprile 2013 il medico curante, dr. __________, aveva tra

l’altro segnalato all’Ufficio AI una “grave sindrome depressiva per la

perdita recente della figlia di 37 anni” (doc. AI 108) e che nella perizia

21.

gennaio 2014 il dr. __________ aveva sostenuto che “… da parte del medico

curante viene diagnosticata una sindrome depressiva grave, personalmente

riscontro uno stato ansioso con tendenza all’iperventilazione. Il paziente non

è sottoposto ad alcuna terapia per questa affezione” (doc. Cassa malati

122/4).

Tuttavia

dalla perizia 30 aprile 2014 del dr. __________ risulta che l’assicurato ha seguito

un lungo trattamento a base di Deanxit (un antidepressivo cfr. www.compendium.ch),

terapia (a base di altri farmaci) che ha ripreso dopo il peggioramento avvenuto

nel gennaio 2014 per il quale il medico curate lo aveva inviato dal dr. __________,

suo attuale psichiatra curante (cfr. doc. Cassa malati 139/2). Il citato perito

nel capitolo “situazione attuale” ha riportato l’inabilità al 50% dal 18

febbraio 2014 per motivi psichici e non per altri motivi (cfr. doc. AI 139/1 e

148/1).

Quindi,

solo con la presa in cura da parte dello psichiatria curante e con la

susseguente certificazione del danno alla salute può essere fatto risalire

l’inizio dell’incapacità lavorativa con ripercussioni invalidanti. Alla valutazione

retroattiva non può essere fatto riferimento poiché non attesta una natura invalidante

della problematica psichica e non per altri motivi. Rettamente il dr. __________

ha rilevato che “alcun medico dal 2012 ha certificato una depressione

invalidante”, facendo risalire al gennaio 2014 le ripercussioni invalidanti

della patologia extra somatica (doc. IV/1).

Va

inoltre rilevato che l’assicuratore perdita di guadagno, sulla scorta della

perizia del dr. __________, ha riconosciuto dal febbraio 2014 un’incapacità

lavorativa del 50% per motivi psichiatrici (cfr. lettera 13 maggio 2014 della __________

all’assicurato in doc. AI 135), con effetto dal 18 febbraio 2014 (cfr. annotazioni

17.

luglio 2014 del funzionario AI).

Pertanto,

correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio della rendita per

motivi psichiatrici, scaduto il termine di attesa, a partire dal 1° febbraio

2015.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti