32.2015.128
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16 agosto 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.128
BS/sc
Lugano
16 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1950, di professione operaio, nel mese di giugno 2012 ha inoltrato
una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute una trombosi
all’occhio destro (doc. AI 70).
Sulla
base della documentazione medica raccolta dalla __________, agente quale
assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia – in particolare le
perizie 22 aprile 2013 e 21 gennaio 2014 del dr. __________, specialista in
medicina interna (doc. Cassa malati 90 e 122) e quella datata 30 aprile 2014
del dr. __________, specialista in psichiatria e psicologia (doc. Cassa malati
141) –, vagliata dal Servizio Medico Regionale dell’AI (cfr. da ultimo il
rapporto finale 2 settembre 2014 in doc. AI 148), con decisione 22 giugno 2015,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto, a seguito d’inabilità
lavorative totali o parziali dal 26 gennaio 2012 al 30 giugno 2013 per motivi
somatici le seguenti prestazioni: ¾ di rendita dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo
2013 ed una rendita intera dal 1° aprile 2013 al 31 agosto 2013 (tre mesi dopo
il miglioramento). Con l’insorgenza di una patologia invalidante psichiatrica,
riconducibile al 18 febbraio 2014, trascorso l’anno di attesa, con la medesima
decisione l’assicurato è stato posto al beneficio di ¾ di rendita dal 1°
febbraio 2015, aumentata a rendita intera dal 1° maggio 2015 (tre mesi dopo il
peggioramento).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto
ricorso, chiedendo che per il periodo 1° settembre 2013 – 31 gennaio 2015 gli
sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita. In sostanza egli sostiene che
l’incapacità lavorativa psichiatrica è da far risalire a prima del 18 febbraio
2014, giorno in cui si è recato la prima volta da uno specialista, poiché la
patologia extra somatica è riconducibile al decesso di sua figlia avvenuto il
10 ottobre 2010. Per questi motivi sostiene che nel succitato periodo,
contrariamente a quanto ritiene l’amministrazione, egli presentava
un’incapacità lavorativa rilevante.
1.3. Con
la risposta di causa, ricordato come dal punto di vista somatico l’assicurato
sia da considerare abile al 100% a partire dal 18 giugno 2013, l’Ufficio AI sostiene
invece che dagli atti non vi sono indizi che permettono di far risalire antecedentemente
al 18 febbraio 2014 la patologia psichiatrica. L’amministrazione chiede
pertanto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
1.4. Con
scritto 1° ottobre 2015 il ricorrente ha confermato il suo ricorso (VI).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è accertare se l’assicurato ha (anche) diritto ad una mezza
rendita dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2015.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita,
ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata
nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nella
presente fattispecie, per quanto concerne l’aspetto somatico l’Ufficio AI ha
rettamente concluso che dal 18 giugno 2013 l’assicurato non risulta (più)
inabile al lavoro.
In
primo luogo va fatto riferimento alla perizia 21 aprile 2014 eseguita dal dr. __________
per conto dell’assicuratore perdita di guadagno, il quale, confermata la
precedente valutazione peritale del 22 aprile 2013, dopo aver esaminato i reperti
e visitato l’assicurato, ha concluso:
"
(…)
Conclusioni:
•
Sindrome lombo-vertebrale cronica
in presenza di discopatia L3-L4 e L4-L5 senza ernie discali e alterazioni
focali sospette del segnale del midollo osseo nella MRI del gennaio 2013 e senza
alcun indizio clinico per radiolopatia. Nessun deficit funzionale.
•
Sindrome cervicale cronica con
asserita sintomatologia muscolotensiva, finora sottoposta a 9 sedute di
fisioterapia nell’arco del 2013, senza particolari riscontri clinici, senza
indizi per radicolopatie.
•
Da parte del medico curante viene
diagnosticata una sindrome depressiva grave, personalmente riscontro uno stato
ansioso con tendenza all’iperventilazione. Il paziente non è sottoposto ad
alcuna terapia per questa affezione.
•
Stato dopo trombosi retinica occhio
destro. I medici curanti avrebbero certificato una ripresa della capacità
lavorativa in forma completa. Non è stata assegnata una rendita AI.
•
BPCO GOLD I con lieve componente
enfisematosa, non in trattamento.
•
Stato dopo emiepatectomia sinistra
per stenosi focale delle vie biliari intraepatiche su litiasi intraepatica
nell’agosto 2010. (…)” (doc. 123/4, inc. cassa malati)
Egli
ha pertanto rilevato come i “... disturbi riferiti dal paziente, sopra tutto
a livello muscolo-scheletrico, trovano veramente modestissimi riscontri
clinici, necessitano saltuariamente di una pastiglia di anti-infiammatori non
steroidei e nel 2013 sono stati sottoposti a 9 sedute di fisioterapia”, per
cui “… non ritengo vi sia alcuna limitazione fisica che possa determinare
una limitazione lavorativa neppure parziale nell’attività svolta di
magazziniere” (doc. Cassa malati 123/4 e 5).
Dal
punto di vista oculistico, con rapporto 18 giugno 2013 il dr. __________,
specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, ha valutato che “… il
paziente è adatto al lavoro attuale al 100%” (inc. Cassa malati 98).
Tenuto
conto delle succitate certificazioni mediche, con annotazioni 14 marzo 2014 il
dr. __________ del SMR ha riassunto:
"
Prendo nota dell’ulteriore valutazione
fatta eseguire dalla __________:
-
Perizia dr. __________ del
21.01.2014 (2° valutazione dopo quella
del 22.04.2013):
Egli afferma che non ci sono motivi che confermino una
IL dal punto di vista reumatologico – internistico – pneumologico e che non
conferma lo stato depressivo grave certificato dal curante.
Per quanto riguarda la patologia oculare abbiamo agli
atti i certificati dell’oculista (dr. __________):
-
18.06.2011: dal punto di
vista oculistico il paziente è adatto al
lavoro attuale al 100%
-
20.08.2013: visus OD 0.5-0.6,
OS 08 a 1.0 parziale.
C’è stato quindi un miglioramento del visus.
In conclusione:
-
la valutazione del rapporto finale
SMR del 25.04.2013 va confermata (per patologia oculare)
-
dal giugno 2013 IL 0% (come da
Vaudoise) vista la conferma dalla IL 0% dell’oculista
Contatto oggi __________
-
hanno interrotto pagamenti a giugno
2013
-
il medico curante certifica
ulteriormente IL 50% ma senza motiva dettagliatamente
-
a inizio marzo 2014 è stata
annunciata patologia di una spalla, l’Assicurazione è in attesa di certificazioni
dettagliate. (…)”
(doc. AI 131/1)
Le
suddette conclusioni sono state poi confermate nel successivo rapporto finale
SMR del 2 settembre 2014 (doc. AI 148).
Ora,
con rapporto 31 marzo 2014 alla __________ il medico curante, dr. __________,
facendo riferimento a suoi precedenti rapporti, ha in particolare sostenuto
un’inabilità del 50% dal 6 maggio 2013 continua per motivi somatici distanziandosi
quindi dalle perizie del dr. __________ (doc. Cassa malati 137).
Occorre
ricordare che in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante
è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti
le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
Considerandi
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Considerato
come le perizie del dr. __________ siano dettagliate, complete e convincenti,
alle stesse va data forza probatoria piena. Del resto, anche la __________,
facendo proprie le citate valutazioni peritali (cfr. in tal senso gli scritti
27.
gennaio 2014 e 16 dicembre 2014 in doc. Cassa malati doc. 124 e 158), per
motivi somatici ha cessato l’erogazione di un’indennità giornaliera dal 18
giugno 2013 (cfr. le annotazioni 18 luglio 2014 del funzionario incaricato in
doc. AI 144).
Ne
consegue che rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto la rendita per motivi
somatici sino al 31 agosto 2013, ossia tre mesi dopo il citato miglioramento (art.
88a cpv. 1 OAI).
2.6
Dal
punto di vista psichiatrico, dagli atti risulta che in data 6 febbraio 2014 il
medico curante ha indirizzato il suo paziente al dr. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, per una valutazione, con fra l’altro l’indicazione
di sindrome ansioso depressiva psicogena (doc. Cassa malati 126).
Con
rapporto 4 luglio 2014 all’Ufficio AI il citato psichiatra, diagnosticata una
diagnosi di episodio depressivo di media entità (ICD -10, F32.1) dovuto al decesso
della figlia avvenuto il 10 ottobre 2010, ha valutato un’inabilità lavorativa
del 50% a partire dall’inizio della presa a carico (18 febbraio 2014), facendo tuttavia
presente:
"
(…)
Per la certificazione della IL prima della mia presa a
carico, io avallo pienamente le IL certificate dal medico curante.
IL certificata da 10.10.2012.
Dopo il decesso della figlia il medico ha previsto
delle IL anche per motivi fisici.
Dalla ricostruzione anamnestica tali IL sarebbero
potute essere anche certificate per motivazione psichiatrica. (…)” (sottolineatura
del redattore; doc. AI 140/4)
L’assicurato
è stato peritato per conto della __________ dal dr. __________ il 30 aprile
2014.
e 16 settembre 2014, il quale, diagnostica una sindrome da disadattamento
con reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.21), conferma l’inabilità
lavorativa del 50%, ritenendo infatti improponibile una ripresa dell’attività
lucrativa a tempo pieno (doc. Cassa malati 139 e 148).
Con
rapporto 19 febbraio 2015 lo psichiatra curante ha segnalato all’amministrazione
un peggioramento del quadro psico-patologico ansioso-depressivo ed ha certificato
dal 4 dicembre 2014 una completa inabilità lavorativa (doc. AI 163).
Sulla
scorta di quanto sopra, con annotazioni 13 maggio 2015 il dr. __________ del
SMR ha confermato un’inabilità del 50% dal 18 febbraio 2014 e del 100% dal 4
dicembre 2014 (doc. AI 171).
Da
qui il ripristino, scaduto il termine di attesa di un anno ex art. 28 cpv. 1
lett. b LAI, di una rendita dal 18 febbraio 2015, questa volta per motivi
psichiatrici.
Con
il presente ricorso l’assicurato sostiene un danno alla salute extra somatico
subentrato prima dell’inizio della cura psichiatrica (18 febbraio 2014) presso
il dr. __________. A tal riguardo, egli ha prodotto lo scritto 6 aprile 2014 in
cui il citato psichiatria curante ha in particolare rilevato:
"
(…)
Da quando ed in quale misura si manifesta l’eventuale
incapacità lavorativa.
Da ricostruzione anamnestica l’esordio del disturbo
depressivo è riconducibile al momento del decesso della figlia in data
10.10.2012
Il paziente non è riuscito tuttora ad elaborarne il lutto.
Da un punto di vista specialistico, in considerazione
del disturbo depressivo valuto che la capacità lavorativa del mio paziente sia
ridotta in una misura del 50%.” (doc. A2)
Chiamato
ad una presa di posizione, con annotazione 28 agosto 2015 il dr. __________,
specialista in psichiatria e psico- terapia presso il SMR, ha rilevato:
"
(…)
Ho preso visione degli atti da te segnalati come della
valutazione del Dr. Rezzonico effettuata per Vodese il 21 gennaio 2014.
Egli esclude una severa patologia depressiva, che
peraltro non è trattata. La severa patologia depressiva viene esclusa anche dal
successivo psichiatra curante, Dr. Savi, che comincia la presa a carico il 18
febbraio 2014 e riscontra una depressione media che giustifica una IL del 50%
dall’inizio della presa a carico, pur facendo risalire gli aspetti psichiatrici
al decesso della figlia del 10.10.2012. Stesso discorso per le perizie del Dr.
Latella che confermano diagnosi, inabilità e causa della malattia.
D’altra parte nessun medico dal 2012 in avanti ha
certificato una depressione invalidante.
Possiamo quindi ipotizzare che la componente depressiva
scaturita dalla morte della figlia non abbia avuto ripercussioni funzionali
fintanto che si è resa necessaria la presa a carico psichiatrica.
Quindi ammettiamo IL 50% da 18.02.2014, per motivi
psichiatrici.
Dal luglio 2013 al gennaio 2014 non abbiamo invece dei
motivi di IL sostenibili.” (sottolineatura del redattore; doc. IV/1)
Senza
voler minimizzare l’impatto subito dall’assicurato a seguito del decesso della
di lui figlia, dagli atti non risulta che prima dell’inizio del trattamento specialistico
(10 febbraio 2014) l’assicurato presentasse una grave sindrome depressiva tale
da limitare durevolmente l’abilità lavorativa.
Vero
che con scritto 22 aprile 2013 il medico curante, dr. __________, aveva tra
l’altro segnalato all’Ufficio AI una “grave sindrome depressiva per la
perdita recente della figlia di 37 anni” (doc. AI 108) e che nella perizia
21.
gennaio 2014 il dr. __________ aveva sostenuto che “… da parte del medico
curante viene diagnosticata una sindrome depressiva grave, personalmente
riscontro uno stato ansioso con tendenza all’iperventilazione. Il paziente non
è sottoposto ad alcuna terapia per questa affezione” (doc. Cassa malati
122/4).
Tuttavia
dalla perizia 30 aprile 2014 del dr. __________ risulta che l’assicurato ha seguito
un lungo trattamento a base di Deanxit (un antidepressivo cfr. www.compendium.ch),
terapia (a base di altri farmaci) che ha ripreso dopo il peggioramento avvenuto
nel gennaio 2014 per il quale il medico curate lo aveva inviato dal dr. __________,
suo attuale psichiatra curante (cfr. doc. Cassa malati 139/2). Il citato perito
nel capitolo “situazione attuale” ha riportato l’inabilità al 50% dal 18
febbraio 2014 per motivi psichici e non per altri motivi (cfr. doc. AI 139/1 e
148/1).
Quindi,
solo con la presa in cura da parte dello psichiatria curante e con la
susseguente certificazione del danno alla salute può essere fatto risalire
l’inizio dell’incapacità lavorativa con ripercussioni invalidanti. Alla valutazione
retroattiva non può essere fatto riferimento poiché non attesta una natura invalidante
della problematica psichica e non per altri motivi. Rettamente il dr. __________
ha rilevato che “alcun medico dal 2012 ha certificato una depressione
invalidante”, facendo risalire al gennaio 2014 le ripercussioni invalidanti
della patologia extra somatica (doc. IV/1).
Va
inoltre rilevato che l’assicuratore perdita di guadagno, sulla scorta della
perizia del dr. __________, ha riconosciuto dal febbraio 2014 un’incapacità
lavorativa del 50% per motivi psichiatrici (cfr. lettera 13 maggio 2014 della __________
all’assicurato in doc. AI 135), con effetto dal 18 febbraio 2014 (cfr. annotazioni
17.
luglio 2014 del funzionario AI).
Pertanto,
correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio della rendita per
motivi psichiatrici, scaduto il termine di attesa, a partire dal 1° febbraio
2015.
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti