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Decisione

32.2015.129

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i dovuti accertamenti dello scrivente ufficio" si è ritenuto corretto

considerare quale attività abituale quella di montatore elettricista. Il

provvedimento impugnato tace tuttavia completamente su quali sono stati i

"dovuti accertamenti " compiuti; con la conseguenza che il ricorrente

è posto nella condizione di ignorare per quale ragione sì è deciso in un modo

anziché in un altro.

Anche per questa ragione, il provvedimento impugnato deve essere

annullato.”

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite.

Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio

2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze

ivi citate).

Il diritto di essere

sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.

Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica

l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di

successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 437 consid.

3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella

misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi

sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad

un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437

consid. 3d/aa).

Da un rinvio degli atti

per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche

in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio

procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con

l’interesse della parte lese ad ottenere un giudizio in tempi rapiti (STF

935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid.

5.1, 116 V 187 consid. 3d).

Ritornando

al caso in esame, è vero che nella decisione impugnata l’amministrazione

non ha elencato gli accertamenti eseguiti per ritenere la

professione di montatore elettricista quale attività abituale. Tuttavia l’assicurato

ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con

il suo contenuto. Egli ha poi avuto la possibilità di prendere posizione

davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa

sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le proprie censure.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01

del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda

di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

Considerandi

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.5

Va

ricordato che, secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28

novembre 2013, per determinare il

reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento

determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale

persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo

all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci

si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti).

La

giurisprudenza federale ha anche stabilito che qualora un assicurato, che ha

terminato una formazione professionale nonostante le limitazioni (danno alla

salute) e quindi senza aver intrapreso una riformazione professionale, non

riesce a conservare una piena capacità lavorativa nella professione imparata,

occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito

nell’attività appresa senza l’impedimento, riservato tuttavia il caso di un

eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa (STF I 134/96

del 23 marzo 1998 e successivi riferimenti STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008

consid. 3, I 65/04 del 31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre

2002.

consid. 5.3.2 con riferimenti).

Nell’ambito

della definizione del reddito da valido di un assicurato posto al beneficio di

una riformazione professionale, come nel caso in esame l’Alta Corte trattandosi

di un assicurato che a motivo della sua invalidità ha cambiato la professione

da montatore (Servicemonteur) a collaboratore servizio esterno

(Aussendienstmitarbeiter) meglio retribuito – quest’ultima attività svolta

senza interruzioni per due anni ma in seguito ridotta per motivi di salute – ha

preso in considerazione quale reddito da valido quello di collaboratore

servizio esterno al 100% invece del salario dell’originaria attività di montatore

meno retribuita (STFA non pubblicata M 20/87 del 19 ottobre 1988 citato nella STF

8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3).

Allo

stesso modo l’Alta Corte ha concluso nel caso di un assicurato che, prima di un

infortunio, aveva esercitato per dieci anni l’attività di contadino e che a

seguito di tale evento è stato riformato quale sellaio e mastro sellaio

(Sattler und Sattlermeister), quest’ultima professione svolta per 12 anni senza

problemi di salute. È solo a seguito di un peggioramento delle sue condizioni

di salute che l’assicurato ha dovuto ridurre tale attività, presentato

un’incapacità lavorativa con successiva assegnazione di una rendita d’invalidità

parziale. In quella fattispecie il TF aveva preso in considerazione quale

reddito da valido quello di sellaio, attività più redditizia che ha svolto per

diversi anni a pieno rendimento (STF citata 8C_767/2007 consid. 4).

2.6

Nella

fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della seconda domanda di prestazioni,

con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha definito il salario da valido

secondo il dato salariale statistico riferito al settore 27 “fabbricazione di

apparecchiature elettriche” (corrispondente alla professione appresa senza il

danno alla salute) per un importo di fr. 63'817.--. Il ricorrente sostiene

invece che debba essere considerato il salario conseguito quale informatico.

In

sede di risposta di causa l’Ufficio AI ritiene:

" … che sia maggiormente verosimile che l'assicurato, senza il

danno alla salute, avrebbe continuato a cercare un impiego quale venditore,

attività per la quale egli ha ottenuto il diploma e si sarebbe dunque dovuto

prendere a riferimento il reddito statistico in questa attività (categoria 47 -

commercio al dettaglio - livello di qualifica 3).

Ciò anche considerato che, come visto poc'anzi, mentre

svolgeva l'attività di montatore ausiliario, egli era iscritto nel contempo

alla disoccupazione. Tuttavia, ammontando il reddito in questione a CHF

64'491.- per l'anno 2012, il grado «l’invalidità sarebbe pari all’11%, comunque

inferiore al minimo pensionabile del 40%.”

Va ricordato che dal

formulario relativo alla prima domanda di prestazioni risulta che l’assicurato,

nonostante l’infortunio del 1983, ha concluso regolarmente la sua formazione

scolastica. Dopo due esperienze lavorative, quale elettricista e meccanico per

ufficio, ha esercitato l’attività di venditore dal 1991 al 1993, concludendo

con il relativo certificato di capacità (doc. AI 1). Dal 1° dicembre 1994 al 30

settembre 1995 egli è stato alle dipendenze della __________ in qualità di montatore

ausiliario, attività che ha svolto con difficoltà per motivi di salute (cfr.

questionario per il datore di lavoro in doc. AI 12), percependo successivamente

sino al 30 giugno 1995 delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 inc.

Disoccupazione).

A seguito

del danno alla salute l’assicurato nel 1996 ha intrapreso una riqualifica professionale

quale informatico, beneficiando dei relativi provvedimenti e delle indennità

giornaliere sino all’interruzione della misura stessa per essere assunto a

tempo pieno, con effetto dal 1° novembre 1998, quale tecnico informatico presso

la ditta __________ (cfr. consid. 1.1).

Dal 1°

giugno 2006 egli lavora presso la __________ sempre in campo informatico, così

come si deduce dal relativo questionario del datore di lavoro compilato il 5

ottobre 2012 (cfr. doc. AI 46).

Nel novembre

2011, infine, l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni

indicando un peggioramento ed è stato ritenuto dai medici dell’AI inabile al

50% nell’attività di informatico dal 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.2).

Da quanto

appena esposto risulta quindi che dal 1° novembre 1998 sino al mese di novembre

2011.

(cfr. il succitato questionario del datore di lavoro ove è stato indicato

il 14 novembre 2011 quale inizio del danno alla salute; doc. AI 46/2) l’assicurato

ha svolto l’attività di tecnico informatico con pieno rendimento, senza alcun

problema di natura medica.

Dal punto di

vista retributivo nel 2012 egli ha percepito un salario pieno di fr. 115'419.--

(cfr. citato questionario del datore di lavoro), importo superiore ai redditi

statistici utilizzati dall’amministrazione nella decisione contestata (fr.

63'817.-- quale montatore elettrico) e in sede di risposta (fr. 64'491.-- quale venditore).

Siccome al

momento della seconda domanda di prestazioni l’assicurato aveva svolto da anni,

senza impedimenti, l’attività di informatico appresa a seguito della

riformazione professionale che è risultata più remunerativa di quella

originaria di venditore, in applicazione della succitata giurisprudenza citata nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008,

quale reddito da valido va preso in considerazione quello da tecnico

informatico (cfr. consid. 2.5).

Quanto al reddito

da invalido, ritenuto come l’assicurato con il danno alla salute sia

adeguatamente inserito quale tecnico in informatica al 50% (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio

AI ha correttamente fatto riferimento al salario da informatico percepito dalla

ditta __________, per fr. 57'463.-- (salario al 50%).

Dal

raffronto dei redditi (115'419 - 57'463 x 100:

115'419) l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 50%.

Allo stesso risultato si

giunge anche procedendo al cosiddetto raffronto percentuale dei redditi

(DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e

riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche

STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011,

32.2010.209

del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010). A tale

riguardo, per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale - come è il

caso in esame - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio

sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;

STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,

del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

Visto quanto

sopra, scaduto il termine di attesa, dal 1° novembre 2012 l’assicurato ha

diritto ad una mezza rendita.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale, un’indennità per

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 23 giugno

2015 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto

a mezza rendita dal 1° novembre 2012.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-- sono a carico dell’amministrazione, la quale verserà all’insorgente

fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti