32.2015.129
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 settembre 2016Italiano19 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.129
BS
Lugano
5 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 giugno 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1971, nel
gennaio 1996 ha inoltrato una domanda di prestazioni per adulti indicando,
quale danno alla salute, “problemi all’arto inferiore sinistro, mancanza di
pelle grassa, problemi muscolo, legamenti, tendini, malformazione della
caviglia” dovuti all’infortunio occorsogli il 1° luglio 1983 (doc. AI 1).
Dopo un periodo di tre
mesi di accertamento della capacità professionale e di lavoro (cfr.
comunicazione del 28 aprile 1997 in doc. AI 17), l’assicurato ha iniziato il 4
agosto 1997 una riformazione professionale in qualità di apprendista
informatico presso la ditta __________ di __________ (cfr. comunicazione 13 agosto
1997 in doc. AI 23). Avendo l’assicurato accettato, con effetto dal 1° novembre
1998, un impiego a tempo pieno quale tecnico in informatica presso la succitata
ditta (cfr. doc. AI 26 con allegati), l’Ufficio AI lo ha di conseguenza ritenuto
convenientemente reintegrato e la richiesta di provvedimenti reintegrativi è
stata stralciata dai ruoli (cfr. comunicazione 24 novembre 1998 in doc. AI 28).
1.2. Nell’agosto 2012 l’assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo presente un peggioramento
dello stato di salute, allegando della documentazione medica (doc. AI 33).
Dopo aver raccolto i
rapporti dai medici curanti, nonché altra documentazione medica (cfr. doc. AI
38,43 e 47), con rapporto finale 14 dicembre 2012 il dr. __________ del SMR
(Servizio medico regionale dell’AI), posta la diagnosi di “linfedema cronica
all’arto sinistro in stato dopo grave incidente stradale del 1983 con ferite
multiple all’arto inferiore sinistro e diversi interventi costruttivi”, ha concluso
per un’abilità del 50% nell’abituale attività di informatico, ritenendolo tuttavia
pienamente abile in qualsiasi attività adeguata (doc. AI 54).
Con rapporto 14 marzo 2013
la consulente in integrazione professionale, riportando nella descrizione dell’“attività
esigibile adeguata” quella d’informatico al 50%, ha riassunto gli incontri
avuti con l’assicurato e il datore di lavoro e concluso che
“ … alla luce di quanto
esposto si reputa che l’assicurato, attualmente, sia inserito adeguatamente
presso il datore di lavoro. L’attuale situazione è la migliore. L’assicurato
continua a lavorare quale informatico presso la ditta __________ nella misura
del 50% e non si intravvedono ulteriori attività e provvedimenti atti a
migliorare la sua capacità al guadagno” (doc. AI 57/3).
Chiamato dai funzionari
incaricati __________ (cfr. nota 25 marzo 2013 in doc. AI 58) e __________
(cfr. nota 17 aprile 2013 in doc. AI 60) ad una nuova presa di posizione, con
la precisazione che l’attività abituale non era quella d’informatico ma quella
di tecnico informatico, con annotazione 20 settembre 2013 il succitato medico
SMR ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile dal 1996 nella sua abituale
attività (venditore/montatore di apparecchi elettrici) ed abile al 100% dal 1996
ed al 50% dal 15 novembre 2011 in attività adeguata (tecnico informatico; cfr. doc.
AI 66).
Di conseguenza, con
decisione 23 giugno 2015, preavvisata il 7 marzo 2014 l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni in quanto dal raffronto dei redditi (reddito da
valido di fr. 63'817.-- pari al reddito statistico di montatore d’elettricità;
reddito da invalido di fr. 57'463.-- corrispondente al salario quale
informatico al 50%) è risultato un grado d’invalidità non pensionabile del 10%
(doc. AI 92).
1.3. Contro questa decisione è
tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiedendo in
via principale che quale reddito da valido sia preso in considerazione quello
conseguito in qualità di tecnico in informatica e, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché questi determini, dopo i necessari
accertamenti, il reddito senza invalidità di tecnico informatico. In sostanza egli
evidenzia che la sua abituale attività svolta è quella di tecnico informatico –
così come inizialmente ritenuto all’amministrazione – e non quella di montatore
di apparecchi elettrici che non ha mai esercitato. Inoltre rileva che gli
attuali problemi di salute, risalenti al 2010, sono del tutto nuovi rispetto a
quelli presenti al momento della prima domanda di prestazioni, motivo per cui
l’Ufficio AI a torto fa riferimento alla formazione professionale.
Per questi motivi il
ricorrente ritiene che quale reddito da valido sia da prendere in
considerazione quello conseguito da un tecnico in informatica.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, sostenendo l’utilizzo quale
reddito da valido del dato statistico relativo alla categoria di venditore non
essendo provato che l’assicurato, con verosimiglianza preponderante, senza il
danno alla salute sorto nel 1996 avrebbe cambiato attività. L’amministrazione
rileva inoltre che la professione d’informatico è stata intrapresa a seguito
della riformazione professionale iniziata in occasione della prima domanda di
prestazioni.
1.5. In data 14 ottobre 2015 il
legale del ricorrente ha presentato i nuovi mezzi di prova da assumere,
allegando una presa di posizione dell’assicurato stesso alla risposta di causa (VIII).
Il 20 ottobre 2015
l’Ufficio AI ha presentato delle osservazioni in merito a quanto sopra (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.2. In primo luogo l’insorgente
sostiene una violazione del diritto di essere sentito, segnatamente di carenza
di motivazione nel considerare come abituale la professione di montatore di apparecchi
elettrici, rilevando infatti:
" In
dispregio del proprio onere di motivazione, su tale punto centrale nell'ambito
della presente vertenza, l'Ufficio invalidità statuisce inoltre che, "dopo
Fatti
i dovuti accertamenti dello scrivente ufficio" si è ritenuto corretto
considerare quale attività abituale quella di montatore elettricista. Il
provvedimento impugnato tace tuttavia completamente su quali sono stati i
"dovuti accertamenti " compiuti; con la conseguenza che il ricorrente
è posto nella condizione di ignorare per quale ragione sì è deciso in un modo
anziché in un altro.
Anche per questa ragione, il provvedimento impugnato deve essere
annullato.”
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 9C_412/2011 del 14 luglio
2011 consid. 3.3.1), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 370 consid. 3.1 e sentenze
ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare
con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica
l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di
successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 437 consid.
3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella
misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi
sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad
un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 437
consid. 3d/aa).
Da un rinvio degli atti
per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere - anche
in caso di grave violazione - se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio
procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con
l’interesse della parte lese ad ottenere un giudizio in tempi rapiti (STF
935/06 del 21 febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid.
5.1, 116 V 187 consid. 3d).
Ritornando
al caso in esame, è vero che nella decisione impugnata l’amministrazione
non ha elencato gli accertamenti eseguiti per ritenere la
professione di montatore elettricista quale attività abituale. Tuttavia l’assicurato
ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con
il suo contenuto. Egli ha poi avuto la possibilità di prendere posizione
davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è stata pertanto sanata in questa
sede, dove l’assicurato ha nuovamente ribadito le proprie censure.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
Considerandi
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5
Va
ricordato che, secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28
novembre 2013, per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale
persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle
circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci
si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimenti).
La
giurisprudenza federale ha anche stabilito che qualora un assicurato, che ha
terminato una formazione professionale nonostante le limitazioni (danno alla
salute) e quindi senza aver intrapreso una riformazione professionale, non
riesce a conservare una piena capacità lavorativa nella professione imparata,
occorre fondarsi sul reddito che la persona interessata avrebbe conseguito
nell’attività appresa senza l’impedimento, riservato tuttavia il caso di un
eventuale esercizio di una successiva attività più remunerativa (STF I 134/96
del 23 marzo 1998 e successivi riferimenti STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008
consid. 3, I 65/04 del 31 gennaio 2005 consid. 5.2 e I 609/00 del 18 dicembre
2002.
consid. 5.3.2 con riferimenti).
Nell’ambito
della definizione del reddito da valido di un assicurato posto al beneficio di
una riformazione professionale, come nel caso in esame l’Alta Corte trattandosi
di un assicurato che a motivo della sua invalidità ha cambiato la professione
da montatore (Servicemonteur) a collaboratore servizio esterno
(Aussendienstmitarbeiter) meglio retribuito – quest’ultima attività svolta
senza interruzioni per due anni ma in seguito ridotta per motivi di salute – ha
preso in considerazione quale reddito da valido quello di collaboratore
servizio esterno al 100% invece del salario dell’originaria attività di montatore
meno retribuita (STFA non pubblicata M 20/87 del 19 ottobre 1988 citato nella STF
8C_767/2007 del 3 luglio 2008 consid. 3).
Allo
stesso modo l’Alta Corte ha concluso nel caso di un assicurato che, prima di un
infortunio, aveva esercitato per dieci anni l’attività di contadino e che a
seguito di tale evento è stato riformato quale sellaio e mastro sellaio
(Sattler und Sattlermeister), quest’ultima professione svolta per 12 anni senza
problemi di salute. È solo a seguito di un peggioramento delle sue condizioni
di salute che l’assicurato ha dovuto ridurre tale attività, presentato
un’incapacità lavorativa con successiva assegnazione di una rendita d’invalidità
parziale. In quella fattispecie il TF aveva preso in considerazione quale
reddito da valido quello di sellaio, attività più redditizia che ha svolto per
diversi anni a pieno rendimento (STF citata 8C_767/2007 consid. 4).
2.6
Nella
fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della seconda domanda di prestazioni,
con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha definito il salario da valido
secondo il dato salariale statistico riferito al settore 27 “fabbricazione di
apparecchiature elettriche” (corrispondente alla professione appresa senza il
danno alla salute) per un importo di fr. 63'817.--. Il ricorrente sostiene
invece che debba essere considerato il salario conseguito quale informatico.
In
sede di risposta di causa l’Ufficio AI ritiene:
" … che sia maggiormente verosimile che l'assicurato, senza il
danno alla salute, avrebbe continuato a cercare un impiego quale venditore,
attività per la quale egli ha ottenuto il diploma e si sarebbe dunque dovuto
prendere a riferimento il reddito statistico in questa attività (categoria 47 -
commercio al dettaglio - livello di qualifica 3).
Ciò anche considerato che, come visto poc'anzi, mentre
svolgeva l'attività di montatore ausiliario, egli era iscritto nel contempo
alla disoccupazione. Tuttavia, ammontando il reddito in questione a CHF
64'491.- per l'anno 2012, il grado «l’invalidità sarebbe pari all’11%, comunque
inferiore al minimo pensionabile del 40%.”
Va ricordato che dal
formulario relativo alla prima domanda di prestazioni risulta che l’assicurato,
nonostante l’infortunio del 1983, ha concluso regolarmente la sua formazione
scolastica. Dopo due esperienze lavorative, quale elettricista e meccanico per
ufficio, ha esercitato l’attività di venditore dal 1991 al 1993, concludendo
con il relativo certificato di capacità (doc. AI 1). Dal 1° dicembre 1994 al 30
settembre 1995 egli è stato alle dipendenze della __________ in qualità di montatore
ausiliario, attività che ha svolto con difficoltà per motivi di salute (cfr.
questionario per il datore di lavoro in doc. AI 12), percependo successivamente
sino al 30 giugno 1995 delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1 inc.
Disoccupazione).
A seguito
del danno alla salute l’assicurato nel 1996 ha intrapreso una riqualifica professionale
quale informatico, beneficiando dei relativi provvedimenti e delle indennità
giornaliere sino all’interruzione della misura stessa per essere assunto a
tempo pieno, con effetto dal 1° novembre 1998, quale tecnico informatico presso
la ditta __________ (cfr. consid. 1.1).
Dal 1°
giugno 2006 egli lavora presso la __________ sempre in campo informatico, così
come si deduce dal relativo questionario del datore di lavoro compilato il 5
ottobre 2012 (cfr. doc. AI 46).
Nel novembre
2011, infine, l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni
indicando un peggioramento ed è stato ritenuto dai medici dell’AI inabile al
50% nell’attività di informatico dal 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.2).
Da quanto
appena esposto risulta quindi che dal 1° novembre 1998 sino al mese di novembre
2011.
(cfr. il succitato questionario del datore di lavoro ove è stato indicato
il 14 novembre 2011 quale inizio del danno alla salute; doc. AI 46/2) l’assicurato
ha svolto l’attività di tecnico informatico con pieno rendimento, senza alcun
problema di natura medica.
Dal punto di
vista retributivo nel 2012 egli ha percepito un salario pieno di fr. 115'419.--
(cfr. citato questionario del datore di lavoro), importo superiore ai redditi
statistici utilizzati dall’amministrazione nella decisione contestata (fr.
63'817.-- quale montatore elettrico) e in sede di risposta (fr. 64'491.-- quale venditore).
Siccome al
momento della seconda domanda di prestazioni l’assicurato aveva svolto da anni,
senza impedimenti, l’attività di informatico appresa a seguito della
riformazione professionale che è risultata più remunerativa di quella
originaria di venditore, in applicazione della succitata giurisprudenza citata nella STF 8C_767/2007 del 3 luglio 2008,
quale reddito da valido va preso in considerazione quello da tecnico
informatico (cfr. consid. 2.5).
Quanto al reddito
da invalido, ritenuto come l’assicurato con il danno alla salute sia
adeguatamente inserito quale tecnico in informatica al 50% (cfr. consid. 1.2), l’Ufficio
AI ha correttamente fatto riferimento al salario da informatico percepito dalla
ditta __________, per fr. 57'463.-- (salario al 50%).
Dal
raffronto dei redditi (115'419 - 57'463 x 100:
115'419) l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 50%.
Allo stesso risultato si
giunge anche procedendo al cosiddetto raffronto percentuale dei redditi
(DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e
riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche
STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012, 32.2011.21 dell’11 luglio 2011,
32.2010.209
del 13 gennaio 2011, 32.2010.69 del 9 dicembre 2010). A tale
riguardo, per giurisprudenza se il danno alla salute non è tale - come è il
caso in esame - da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio
sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b;
STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D.,
del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).
Visto quanto
sopra, scaduto il termine di attesa, dal 1° novembre 2012 l’assicurato ha
diritto ad una mezza rendita.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà all’assicurato vittorioso, patrocinato da un legale, un’indennità per
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 23 giugno
2015 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto
a mezza rendita dal 1° novembre 2012.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-- sono a carico dell’amministrazione, la quale verserà all’insorgente
fr. 1'800.-- (IVA inclusa) di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti