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Decisione

32.2015.13

Conferma della decisione di soppressione della rendita in seguito al miglioramento dello stato di salute psichico dell'assicurato

7 ottobre 2015Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I periti hanno evidenziato

che la capacità lavorativa dell’assicurato è da considerare nella misura

dell’80% nelle attività finora svolte e in attività adeguata, intesa come

riduzione del rendimento. Lo stato di salute dal punto di vista psichiatrico “risulta

migliorato dal mese di giugno del 2013, epoca della relazione del curante Dr.

med. __________, in cui la diagnosi si è modificata rispetto alla ricorrenza di

un quadro distimico per definizione meno rilevante nella qualità, e quindi

nell’effetto sul funzionamento”. Gli specialisti hanno rilevato un “miglioramento

del quadro dalla perizia del 2008, ma anche dal 2013, visto che il curante ha

ritenuto di poter ridurre e sospendere l’acido valproico come a confermare il

miglioramento. L’A. è ritenuto inabile al lavoro al 50% in attività fisicamente

medio-pesanti (quella esercitata non è ritenuta tale)”, mentre in attività

leggere ed adatte è abile al lavoro nella misura dell’80% (doc. AI 165-28/29).

In sede di ricorso

l’insorgente ha prodotto un referto del 13 novembre 2014 del dr. med. __________,

FMH reumatologia e riabilitazione, il quale ha affermato:

" (…)

Diagnosi:

- peri-artropatia

omero-scapolare della spalla destra in stato dopo rottura transmurale quasi

completa del tendine del sovraspinato, con artroscopia della spalla destra,

nonché tenotomia del capo lungo del bicipite avvenuto il 23.08.2011,

probabilmente anche resezione acromeo-clavicolare. Attualmente presenza di

alterazioni di tipo osteofitosico sub-acromiali che indentano il passaggio sub-acromiale.

- Peri-artropatia

omero-scapolare tendinopatica della spalla sinistra con leggera sintomatologia

d’impingement su iniziale artrosi acromeo-clavicolare ed omartrosi.

- Sindrome

cervico-vertebrale su alterazioni degenerative significative C5/C6 e C6/C7, con

a questi segmenti un’importante osteocondrosi e spondilosi anteriore e

posteriore, nonché un’uncartrosi ed una spondilartrosi.

- Gonalgie bilaterali su alterazioni degenerative iniziali.

- Sindrome

lombo-vertebrale su leggere alterazioni statiche, nonché presenza di

alterazioni osteocondrotiche e spondilosiche L1/L2, L3/L4 e L4/L5 e possibile

stato dopo Morbo di Scheuermann toracale.

(…)

Ho visitato questo nostro sopramenzionato paziente per

un’esacerbazione della sintomatologia dolorosa piuttosto nella zona cervicale,

al cinto scapolare bilateralmente e alla colonna lombare.

Clinicamente vi è una limitata mobilità alla colonna cervicale con

dei dolori alla palpazione alle zone d’irritazione.

Per quanto riguarda la spalla destra, il risultato post-operatorio

non è particolarmente brillante, con una limitata mobilità a 110° in elevazione

ed abduzione, dei dolori a questo movimento, una sintomatologia d’impingement,

un test Jobe positivo.

Ultimamente sono subentrati dei dolori alla spalla sinistra

nell’ambito di un’iniziale sintomatologia di peri-artropatia della spalla, con

leggero impingement, nonché radiologicamente presenza di un’iniziale artrosi

acromeo-clavicolare di omartrosi, senza segni per calcificazioni.

Alla spalla sinistra, molto probabilmente, è presente anche qui

una lesione almeno parziale della cuffia dei rotatori.

In associazione a queste patologie piuttosto invalidanti per il

paziente, ci sono quelle già note alla colonna vertebrale nell’ambito di una

sindrome lombo-vertebrale. Le alterazioni degenerative alla colonna lombare si

associano a mio modo di vedere anche alle problematiche degenerative nella

parte bassa della colonna toracale, con un possibile stato dopo Morbo di

Scheuermann.

Non vi sono segni radicolari e compressivi o irritativi e non vi

sono deficit sensitivo motorici né alle estremità superiori né inferiori.

Dal mio punto di vista il paziente dovrebbe essere ripresentato ad

un chirurgo delle spalle per valutare la situazione attuale. (…) E’ da

chiedersi poi se un secondo intervento alla spalla destra sia indicato o meno.

A mio modo di vedere è forse meglio rimanere conservativi.

Per quanto riguarda la spalla sinistra, propongo un’infiltrazione

sub-acromiale.

Per quanto riguarda i disturbi alla colonna cervicale e del cinto

scapolare in generale, potrebbero essere utili degli approcci di tipo

fisioterapico. (…)” (doc. AI 177-14/15)

Chiamati ad esprimersi in

merito i periti del SAM, preso atto delle affermazioni del consulente, dr. med.

__________, FMH reumatologia, hanno confermato la loro valutazione (doc. X/1).

Lo specialista ha infatti affermato:

" (…)

Dal mio punto di vista le diagnosi del Dr. __________

corrispondono sostanzialmente alle mie e questo in modo particolare per quanto

riguarda le spalle e la colonna lombare. Si parla inoltre di una sindrome

cervicospondilogena che non compare alla mia valutazione ma è molto

probabilmente da intendere nell’ambito della sindrome del dolore cronico con

dolori generalizzati che il paziente lamenta da tempo. Alterazioni degenerative

cervicali significative sono quasi costanti in persone di oltre 50 anni.

Dal mio punto di vista non vi sono dunque elementi nuovi nella

lettera del dr. __________ del 13.11.2014 e non vi sono in particolare elementi

che indichino un peggioramento della situazione o che possano modificare la mia

valutazione della capacità lavorativa.” (doc. X2)

Anche il medico SMR, dr.

med. __________, il 2 marzo 2014 ha confermato le conclusioni del rapporto

finale del mese di agosto 2014 (doc. X/3). Chiamato a prendere posizione su

ulteriore documentazione medica, il dr. med. __________ il 14 aprile 2015 ha

affermato:

" (…)

Per quanto concerne la valutazione pneumologica, sottolineo che la

dispnea di grado 2, secondo la scala MRC, indica la comparsa di difficoltà

respiratorie solo quando il soggetto è confrontato con un’attività fisica

ordinaria.

Non si tratta quindi di dispnea a riposo e neppure di difficoltà

respiratoria che compaiono per attività fisiche di bassa entità.

Per questo motivo la dispnea, allo stadio attuale diagnosticato,

non riduce la capacità lavorativa per un’attività sedentaria come quella di

trasportatore e distributore di giornali, attività che è stata considerata

nella perizia SAM.

Qualsiasi attività che prevede carichi leggeri resta parimenti

esigibile secondo le indicazioni della perizia SAM.

Per quanto concerne gli aspetti psichiatrici, si ribadisce che la

valutazione peritale della Dr.ssa __________ è adeguata e fatta secondo le

linee guida sulle perizie. Il perito ha ravvisato una distimia, ovvero una

depressione lieve con andamento stabile, cronico ed annessi sintomi d’ansia,

ragion per cui sarebbe stato inutile protrarre l’esame clinico per altri mesi.

Peggioramenti dello stato psicopatologico non sono tra l’altro

dimostrati nemmeno dagli atti prodotti finora, mentre il mantenimento di una

presa a carico psichiatrica ha un valore preventivo raccomandato, ma non indica

automaticamente una gravità maggiore della patologia ansioso depressiva.

Sul rapporto del Dr. __________ del mese di novembre 2014 il SAM

ed in particolare il Dr. __________, hanno già avuto modo di determinarsi in

precedenza e non vi sono nuovi elementi” (doc. XVIII/1)

Pendente causa

l’insorgente ha prodotto un certificato del suo medico curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia del 21 aprile 2015, il quale, dopo aver

rammentato di seguire il ricorrente dal 1998, ha affermato:

" (…)

Non rivengo sulla sua anamnesi socio-professionale e familiare che

è a lei ben nota la sua situazione psichica è invece peggiorata nel corso degli

ultimi tempi, effettivamente nel 2013, egli ha necessitato un ricovero

ospedaliero presso la Clinica __________ di __________ dove è stata degente dal

25.03.2013 al 22.04.2013 con le seguenti diagnosi:

- Distimia (ICD-10 GM F34.1);

- Altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10 GM F 61);

- Gioco d’azzardo patologico (OCD 10 GM F 63.0).

Inoltre egli soffre di una serie di patologie organiche:

- Ipertensione arteriosa;

- Artrosi;

- Problemi alla spalla destra.

Ragion per la quale è seguito in modo regolare dal medico di

famiglia Dr. med. __________ che mi legge in copia.

Malgrado i vari disturbi egli ha comunque sempre lavorato nella

misura del 50% e nel 2013, come già accennato, in seguito al secondo divorzio e

dei problemi socio-familiari, aveva presentato varie difficoltà e dei problemi

nel poter esercitare la sua professione come autista con il ritiro della sua

patente.

Dal punto di vista psichiatrico ha sempre presentato dei periodi

di relativo benessere associati a dei periodi di netto peggioramento ma ha

sempre potuto svolgere la sua attività lavorativa nella misura del 50%.

Si tratta di una persona che soffre di un disturbo di personalità

importante, ragion per la quale la sua presa a carico è sempre stata molto

difficile ma nell’arco del suo peggioramento egli si è resa conto, prendendo

coscienza dell’importanza della sua patologia psichica, di quanto fosse

dispensabile l’assunzione dei farmaci, mentre la sua compliance medicamentosa

era molto ridotta.

Durante il mio recente colloquio del 10.04.2015 egli appare molto

depresso, teso e ansioso.

E’ molto preoccupato per la sua situazione socio-professionale e a

quanto pare sembra che ci saranno nuovamente dei problemi con il ritiro della

patente, tutto ciò non fa che peggiorare una situazione già di per sé precaria.

La sua inabilità lavorativa nella misura del 50% negli ultimi sei

mesi è assolutamente da confermare e la sua prognosi futura rimane incerta”

(doc. H)

I periti del SAM, il 26

maggio 2015, dopo aver descritto l’assunzione dei medicamenti, hanno rilevato:

" (…)

Le visite psichiatriche sono state nel 2013 cinque e nel 2014

dieci visite.

Dagli estratti inviati alla cassa malati il 18.3.2015, quindi

nell’arco di tutto l’anno 2014 non abbiamo rilevato altro oltre a quanto

sopraccitato per quanto concerne la problematica psichiatrica. L’A. ha

acquistato solo a febbraio e ad aprile i farmaci a lui prescritti. Questo fatto

non conferma quanto affermato dal suo psichiatra curante Dr. med. __________,

che in data 21.4.2015 scrive che “egli avrebbe preso coscienza dell’importanza

della patologia psichica e di quanto fosse indispensabile l’assunzione dei

farmaci, mentre precedentemente al 2013 la compliance sarebbe stata ridotta.”

Sulla base dei riscontri oggettivi agli atti dunque,

l’affermazione del curante, non è avvalorata dai fatti. In presenza di un

attestato peggioramento non è comprensibile che l’ultimo ricovero psichiatrico

risalga al marzo 2013, ben più di due anni orsono e inoltre senza una terapia

farmacologica adeguata che avrebbe dovuto essere potenziata/modificata.

Pertanto l’A. deve innanzitutto continuare la presa a carico

psichiatrica e assumere i farmaci come prescritti, senza i quali l’ulteriore

potenziale margine di miglioramento non potrà avvenire.

I documenti da voi sottoposti non sono in grado di giustificare un

peggioramento, ma avvalorano la nostra valutazione psichiatrica.

Dal lato pneumologico una dispnea NYHA 2 non influenza la capacità

lavorativa in attività leggere-medio pesanti come quelle svolte dall’A.” (doc.

XXIV/1)

Il medico SMR, dr. med. __________,

il 27 maggio 2015 ha rilevato:

" (…)

Per una sindrome depressiva maggiore, in generiche alterazioni

della personalità non ben codificate, abbiamo riconosciuto la rendita nel 1998

e l’abbiamo confermata nel 2008 (con l’aggiunta di una sindrome ansiosa

generalizzata e tendenza alla somatizzazione).

La perizia della dr.ssa __________ del 27.05.2014 ha oggettivato

un miglioramento della condizione depressiva, permanendo invece l’ansia con

somatizzazioni e la presenza di gioco d’azzardo patologico.

La condizione depressiva è attualmente una distimia, ovvero una

leggere depressione cronica che non incide sul funzionamento generale.

Il disturbo di personalità a cui fa riferimento il dr. __________

non è descritto e viene solo definito “importante”.

Esso non compare neppure nelle certificazioni precedenti del Dr. __________

(es rapporto medico in GED del 01.06.2010) e non trova conferma alcuna nella

perizia della Dr.ssa __________ del 2014.

La presenza di un disturbo di personalità, con severe ripercussioni

sulla capacità lavorativa, non è quindi probabile.

Un disturbo di personalità normalmente crea dei problemi di

relazione e non di rendimento. Riduce quindi lo spettro di attività

proponibili, piuttosto che la capacità funzionale.

Se fosse presente un disturbo di personalità non specificato (come

da noi ammesso nel 1998), esso rappresenterebbe piuttosto un fattore di rischio

per scompensi depressivi o per la rottura dei contratti lavorativi a causa di

conflitti con collaboratori e superiori.

In questo caso specifico esso non implicherebbe alcun calo di

rendimento nell’attività lavorativa abituale, che viene svolta con continuità

da mesi e non richiede particolari competenze relazionali.

I periti SAM hanno preso visione della nuova certificazione

prodotta dal Dr. __________ e confermano che essa non apporta oggettivi

elementi atti ad inficiare le conclusioni peritali” (doc. XXIV/2)

L’11 giugno 2015

l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica, del mese di giugno

2015, relativa ad una “re-rottura della cuffia dei rotatori della spalla

destra”. Il dr. med. __________, dell’__________, ha evidenziato che il “paziente

è portatore di una re-rottura, presumibilmente determinata dall’usura e

dell’esiguità dello spazio sottoacromiale che determina un conflitto

sottoacromiale cronico. E’ indicata l’esecuzione di una decompressione e

re-ricostruzione del sovraspinato il cui esito risulta più delicato e viene

eseguito a scopo antalgico” (doc. I/2). L’8 giugno 2015 lo specialista ha

precisato che il ricorrente è inabile al lavoro al 50% dal 1° giugno 2015 al 26

giugno 2015 “(intervento)” (doc. I/1).

Il 18 giugno 2015 il

medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

L’evento recente di re-rottura della cuffia dei rotatori della

spalla destra non mette in discussione le valutazioni mediche emesse

precedentemente a tale evento.

Si confermano pertanto le conclusioni del RAF 28.08.2014 fino al

30.05.2015.

Dal 01.06.2015 possiamo accogliere la certificazione di

peggioramento, con IL 50% a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali

alla spalla destra.

Per tre mesi dopo l’intervento l’assicurato sarà da considerare

inabile al 100%, quindi tornerà abile nelle percentuali indicate nel RAF sopra

citato” (doc. XXVIII/1)

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in

seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non

contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il poten-ziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

Considerandi

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.7

Come

visto, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006,

pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se

si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo

di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel

caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si

fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Da questo punto di vista

un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non

è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

2.8

In

concreto, si tratta della decisione del 13 luglio 1999, emessa in seguito alla

perizia del SAM del 17 settembre 1998 (doc. AI 30-1). Occorre pertanto

stabilire se dopo il 13 luglio 1999 lo stato di salute del ricorrente è migliorato.

2.9

In

una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il TF ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.

349.

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2). Inoltre con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 = DTF 141 V 9

e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che se i

fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

2.10

Nel caso di

specie questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo

per mettere in dubbio la valutazione dell’UAI che si basa sulla perizia

pluridisciplinare del SAM del 18 marzo 2014 (doc. AI 158-1), che ha rilevato un

miglioramento dello stato di salute dal punto di vista psichico ed un

conseguente miglioramento della capacità lavorativa che ha portato il

ricorrente a poter svolgere le attività leggere in misura dell’80%.

Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I periti si sono espressi

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a loro disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita

effettuata presso di loro.

Al referto va

attribuita piena forza probante.

In particolare circa lo

stato di salute psichico, la Dr.ssa med. __________, consulente del SAM, dopo

aver visitato il ricorrente in data 25 aprile 2014 e 23 maggio 2014 (doc. AI

165-33), ha rilevato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente

rispetto alla perizia del 4 gennaio 2008 (doc. AI 92-1) e dunque anche rispetto

alla situazione valetudinaria accertata con la decisione del 13 luglio 1999,

ritenuto che con la perizia del 4 gennaio 2008 era stata attesta una sostanziale

stabilità dello stato di salute rispetto alle valutazioni emerse dalla perizia

del 17 settembre 1998.

La consulente ha

evidenziato che si è passati da una diagnosi con ripercussione sull’incapacità

lavorativa di sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F 33.1) e sindrome ansiosa

generalizzata (ICD-10 F 41.1) alla diagnosi senza ripercussione sulla capacità

lavorativa di distimia (ICD-10, F 34.1), ansia (ICD-10, F 41.9) con

somatizzazioni e gambling (ICD-10, F 63.0). Ciò viene confermato dalla diagnosi

posta dai medici della Clinica __________, dove l’assicurato è stato degente dal

25.

marzo 2013 al 22 aprile 2013 e ripresa dal dr. med. __________ nel referto

del 21 aprile 2015 (doc. H). La dr.ssa med. __________ rileva che “il quadro

messo in luce nel corso dei colloqui, mostra elementi psicopatologici

collegabili ad un quadro distimico (umore lievemente depresso cronicamente) e

di ansia con somatizzazioni associati a gambling. Se di per se stessi tali

quadri non comportano il riconoscimento di una percentuale di IL”, per la

consulente “il quadro gambling va inteso come espressione seria di una

sintomaticità di spettro ossessivo, associato agli altri aspetti descritti

produce una riduzione della caricabilità del soggetto ed una IL del 20% come

difetto di rendimento, per l’attività da ultimo svolta e tutte le altre

teoricamente esigibili. Si registra un miglioramento del quadro della perizia

del 2008 e anche dal 2013 visto che il curante ha ritenuto di poter ridurre e

sospendere l’Acido Valproico come a confermare il miglioramento” (doc. AI

165-37).

Anche il medico SMR, dr.

med. __________, ha rilevato come attualmente la condizione depressiva è una

distimia, ossia una leggera depressione cronica con andamento stabile che non

incide sul funzionamento generale (doc. XXIV/2 e XVIII/1). Ciò rende inutile

protrarre l’esame clinico per altri mesi (cfr. doc. XVIII/1).

2.11

Va qui rammentato che il TF ha

ritenuto che la diagnosi di distimia, non è, in quanto tale, invalidante (cfr.

la sentenza I 649/06 del 13 marzo 2007, pubblicata in SVR 2008 IV n° 8 pag. 23,

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato di avere già evidenziato, a

più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione

cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare

una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve

- pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto

tale, invalidante).

L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, nella quale ha precisato quanto segue:

"

(...)

4.3

Secondo il sistema di classificazione

ICD-10 convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione

cronica dell'umore che non è sufficientemente grave o nella quale i singoli

episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A

tal riguardo il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare

a diverse riprese che una distimia non esplica di principio - a seconda delle

circostanze - effetti invalidanti (sentenze 1938/05 del 24 agosto 2006, consid.

4.1

e 5; 1834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; 1488/04 del 31 gennaio 2006,

consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni medico-empiriche e

che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha però valore assoluto.

Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare notevolmente la

capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad esempio a un

disturbo serio della personalità (sentenza 1653/04 del 19 aprile 2006, consid.

3). Se per contro lo stato psichico evidenzia "unicamente" una

distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell'attitudine al lavoro, ma

non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR 2008

IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06]). (...)"

2.12

Nel referto del 21 aprile

2015, il dr. med. __________, ha confermato la diagnosi di distimia, riportando

quanto stabilito dai medici della Clinica __________ e non ha più fatto cenno

né alla sindrome ansiosa né alla sindrome depressiva (doc. H). Certo, il

curante ha rilevato la presenza di altri disturbi di personalità e forme miste

(ICD-10 GM G 61; cfr. doc. H) ed ha sostenuto che vi sarebbe stato un nuovo

peggioramento dello stato di salute dell’interessato. Sennonché, come

evidenziano i periti del SAM, quanto affermato dal curante non trova conferma

sulla base dei riscontri oggettivi, e meglio dell’acquisto, limitato, di

medicamenti (doc. XXIV/1: “[…] dagli estratti inviati alla cassa malati il

18.3

, quindi nell’arco di tutto l’anno 2014 non abbiamo rilevato altro

oltre a quanto sopraccitato per quanto concerne la problematica psichiatrica.

L’A. ha acquistato solo a febbraio e ad aprile i farmaci a lui prescritti.

Questo fatto non conferma quanto affermato dal suo psichiatra curante Dr. med. __________,

che in data 21.4.2015 scrive che “egli avrebbe preso coscienza dell’importanza

della patologia psichica e di quanto fosse indispensabile l’assunzione dei

farmaci, mentre precedentemente al 2013 la compliance sarebbe stata ridotta”[…]”).

Inoltre in presenza di un peggioramento non è comprensibile che l’ultimo

ricovero psichiatrico risalga al marzo 2013 e senza alcuna terapia

farmacologica adeguata. Conformemente al suo obbligo di ridurre il danno

l’interessato deve semmai continuare la presa a carico psichiatrica ed assumere

i farmaci come prescritti (cfr. doc. XXIV/1). Quanto affermato dai periti del

SAM trova conferma anche nelle parole del medico SMR, dr. med. __________, il

quale evidenzia che il disturbo di personalità cui fa riferimento il dr. med. __________

non è descritto e viene solo definito “importante”, non compare nelle

certificazioni precedenti e non è stato rilevato dalla consulente del SAM,

dr.ssa med. __________ in occasione delle due visite del 25 aprile 2014 e 23

maggio 2014. Il medico SMR rileva del resto che un disturbo di personalità crea

problemi di relazione con i propri colleghi di lavoro, ma non di rendimento.

Riduce lo spettro delle attività proponibili ma non la capacità funzionale. Se

il disturbo di personalità fosse presente, esso sarebbe semmai un fattore di

rischio per scompensi depressivi o per la rottura di contratti lavorativi a

causa di conflitti con collaboratori o superiori (cfr. doc. XXIV/2 e doc. 180).

Circa il ruolo del medico

SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto, in assenza di

elementi medici oggettivi, non vi sono pertanto motivi per ritenere un

peggioramento dello stato di salute psichico del ricorrente rispetto a quanto

accertato nella valutazione peritale, mentre va confermato il miglioramento

dello stato di salute rispetto allo stato di fatto accertato con la perizia del

SAM del 17 settembre 1998 (doc. AI 30-1 e seguenti) e del il referto del SAM

del 4 gennaio 2008 (doc. AI 165-1).

2.13

In sede di ricorso

l’insorgente contesta anche la valutazione reumatologica producendo un referto

del 13 novembre 2014 del suo curante, dr. med. __________, FMH reumatologia e

riabilitazione (doc. B), che tuttavia non apporta nuove informazioni atte a sovvertire

le valutazioni peritali.

Il consulente del SAM, dr.

med. __________, FMH reumatologia, che evidenzia come il curante pone diagnosi

simili a quelle rilevate nel corso della visita del 14 aprile 2014, eccetto la

sindrome cervicospondilogena che “è molto probabilmente da intendere

nell’ambito della sindrome del dolore cronico con dolori generalizzati che il

paziente lamenta da tempo” (doc. X/2) e come “alterazioni degenerative

significative sono quasi costanti in persone di oltre 50 anni” (doc. X/2),

ha rettamente affermato che non vi sono nuovi elementi medici posti dal dr.

med. __________ che non siano già stati presi in considerazione ed in

particolare non vi è alcun elemento oggettivo che indica un peggioramento dello

stato di salute o che possa modificare la valutazione peritale (cfr. doc. X/2).

A questo

proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la

differente valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio

2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Malgrado

la presenza di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme (cfr. doc. AI

165-27), nulla cambia, nel preciso caso di specie, la recente sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015, destinata a pubblicazione, con la quale il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata

nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. L’Alta Corte ha stabilito che la presunzione secondo cui questi

disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Al consid. 8, il TF ha infatti

rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova

disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto

federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht ist

sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen Anforderungen an die medizinische

Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid

verlieren gemäss altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se

ihren Beweiswert. Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des

Einzelfalls mit seinen spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen

entscheidend, ob ein abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen

Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten

Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen

administrativen und/oder gerichtlichen Sachverständigengutachten -

gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen Berichten - eine

schlüssige Beurteilung im Lichte der massgeblichen Indikatoren erlauben oder

nicht. Je nach Abklärungstiefe und -dichte kann zudem unter Umständen eine

punktuelle Ergänzung genügen“).

In concreto, per i motivi appena esposti, non vi sono ragioni per

scostarsi dalle valutazioni del Dr. med. __________, non avendo del resto il

consulente applicato la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile (cfr. doc. AI 165-27). Del resto nelle loro ultime prese di posizione

(doc. B e H), né il reumatologo curante, dr. med. __________, né lo psichiatra

curante, dr. med. __________, hanno indicato nelle diagnosi la presenza di una

fibromialgia o di una sindrome somatoforme con influsso sulla capacità

lavorativa (doc. B e H).

Non vi sono di conseguenza

ragioni per scostarsi dalle valutazioni peritali in ambito reumatologico.

2.14

Per quanto concerne la

patologia pneumologica e le valutazioni del 4 febbraio 2015 e del 2 aprile 2015

del dr. med. __________, __________ __________ di __________ (allegato doc. D)

e del 27 dicembre 2014 del dr. med. __________, medico assistente presso

l’Ospedale __________ di __________ (allegato al doc. D), basti qui rilevare

che la dispnea di cui è affetto il ricorrente, allo stadio attuale, non riduce

la sua capacità lavorativa in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute, ossia in attività che prevedono carichi leggeri secondo quanto

stabilito con la perizia del SAM (cfr. presa di posizione del 14 aprile 2015

del dr. med. __________ [doc. XVIII/1] e presa di posizione del SAM del 26

maggio 2015 [doc. XXIV/1]). Per cui la recente diagnosi di dispnea di origine

multifattoriale con/su sospetta asma bronchiale di eziologia indeterminata e di

recente insorgenza; sindrome restrittiva moderata, verosimilmente secondaria a

sospetta disfunzione diaframmatica destra presente da anni ed obesità e

possibile componente ansiogena iperventilatoria sovrapposta (cfr. allegato D),

non modifica la valutazione della capacità lavorativa all’80% in attività

leggere e confacenti al suo stato di salute.

2.15

L’interessato ha prodotto un

certificato dell’8 giugno 2015 del dr. med. __________, dell’__________, che ha

attestato un’incapacità lavorativa dell’interessato al 50% dal 1° giugno 2015

al 26 giugno 2015, giorno previsto per un intervento di decompressione e

re-ricostruzione del sovraspinato (cfr. doc. I/1 e I/2 e I/3).

Va

qui evidenziato che secondo costante giurisprudenza

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in

concreto il 24 novembre 2014, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I

fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In concreto, ritenuto che

i certificati del dr. med. __________ concernono un periodo successivo alla

decisione impugnata e non contengono elementi retrospettivi, non vanno presi in

considerazione nell’ambito della presente procedura.

Del

resto il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato come l’evento di “re-rottura

della cuffia dei rotatori della spalla destra non mette in discussione le

valutazioni mediche emesse precedentemente a tale evento” e che semmai vi è

stato un peggioramento dal 1° giugno 2015, con una incapacità lavorativa del

50% a causa dei dolori e delle limitazioni funzionali alla spalla destra e poi

un’inabilità totale per tre mesi dopo l’intervento. In seguito l’incapacità

lavorativa è da considerare come in precedenza (doc. XXVIII/1).

Per

cui, neppure questi referti sono d’aiuto al ricorrente.

2.16

Infine

l’insorgente rileva che il peggioramento o perlomeno la stabilità del suo stato

di salute ed il conseguente mancato miglioramento della situazione

valetudinaria, è confermato dalla costante cifra di reddito che negli anni è

riuscito a percepire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua. La

diminuzione del suo reddito da invalido intervenuta a partire dal 2010

comproverebbe la sua difficoltà nello svolgere, pur se a tempo ridotto,

l’attività quale autista, poiché non è mai stato in grado di percepire il

salario figurante nella decisione impugnata. Per cui le conclusioni tratte non

sarebbero sorrette né dal profilo prettamente medico, né dal profilo oggettivo

del reddito concretamente percepito.

Come

rileva giustamente l’UAI, la valutazione della capacità lavorativa in attività

leggere ed il relativo miglioramento dello stato di salute si fondano

esclusivamente sulle emergenze mediche e non sull’andamento del reddito il

quale, semmai, è stato utilizzato per il calcolo del grado d’invalidità, ma non

per stabilire la sua capacità lavorativa (nozione prettamente medica). Il solo

fatto che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute è già sufficiente

per procedere con la revisione della rendita, senza che sia necessario un

concomitante miglioramento della situazione reddituale. Nella più volte citata sentenza

8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 = DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag.

62, il TF ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto

alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole

modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado

d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in

maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità

(DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014

consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro

di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un

trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla

soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

2.17

Di

per sé il ricorrente non contesta puntualmente il calcolo del grado

d’invalidità.

Circa

il reddito da valido l’UAI ha correttamente utilizzato l’importo che era stato

accertato dalla consulente in integrazione il 23 aprile 1999 (doc. AI 36-2 e 149-8).

L’amministrazione lo ha aggiornato al 2012 giungendo ad un ammontare di fr.

51'011 (doc. AI 149-8). Nel 2014, anno di emissione della decisione di soppressione

della rendita la quale è “effettiva alla fine del mese che segue

l’intimazione della” medesima (cfr. doc. A, dispositivo), esso ammonta a

fr. 51'779 (+ 0.7% nel 2013 e + 0.8% nel 2014).

Per quanto

concerne il salario da invalido, l’UAI che ha correttamente ritenuto che

l’interessato sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua in

un’attività dipendente, a giusta ragione ha preso in considerazione il

reddito evinto dalla Tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica.

Il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'901.--, ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18

febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la più recente giurisprudenza

del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per

l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito

ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10.

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’929 (Fr. 58’812

: 100 x 103,6) nel 2014.

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste

cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,88 ore computabili nel 2014

(cfr. comunicato stampa dell’Ufficio federale di statistica del 21 maggio 2015,

pag. 5, durata settimanale contrattuale di lavoro), il salario

medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 63’792 (Fr. 60’929 : 40 x 41,88).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc). In concreto il salario da invalido è stato ridotto del 10% (5% per

attività leggere e 5% per ragioni sociali). Ritenuto che l’insorgente non

contesta questo parametro e che, il giudice delle assicurazioni sociali non

può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell’assicurazione ma deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.), esso va

confermato.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 51’779 con quello da invalido di fr. 63’792,

ridotto dapprima del 20% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 51'033.60 e

poi del 10% a fr. 45'930.25, si ottiene un grado d’invalidità dell’11,3%,

arrotondato all’11% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2), che non dà diritto ad

alcuna rendita.

In queste condizioni è a

giusta ragione che l’UAI ha soppresso la prestazione.

2.18

Il

ricorrente, oltre all’incarto AI, prodotto dall’amministrazione, ha chiesto

l’assunzione di numerose prove.

Alla luce

delle valutazioni peritali e delle successive prese di posizione dei medici del

SAM e del medico SMR, che si sono espressi sull’ulteriore documentazione medica

presentata dall’assicurato, non è necessario richiamare le cartelle mediche dai

curanti, dr. med. __________, __________ e __________. I curanti, segnatamente

il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, si sono già espressi sia in

sede amministrativa che in sede giudiziaria, tramite referti medici che sono

stati valutati anche da questo Tribunale (cfr. in particolare doc. B; doc. H).

Il

TCA, avendo già diffusamente esposto i motivi per i quali le valutazioni agli

atti sono sufficienti per decidere nel merito del ricorso, senza la necessità

di effettuare ulteriori accertamenti medici, ribadito che alla

perizia del SAM va attribuita piena forza probatoria e che gli ulteriori

referti medici prodotti dall’assicurato non sono atti a sovvertirne le

conclusioni rinuncia pure all’allestimento di una perizia giudiziaria

come chiesta dall’insorgente.

Per quanto

concerne il richiamo del certificato di salario della __________ per il 2014,

va rammentato che l’interessato ha comunque prodotto il contratto di lavoro che

lo lega alla società da luglio 2014 al 30% dove figura l’importo concordato (doc.

AI 162-1 e 163-1). Questa circostanza, come visto in precedenza (consid. 2.16 e

2.

), non permette comunque all’insorgente di ottenere una prestazione

dell’AI.

Infine

questo TCA rinuncia anche al richiamo dell’incarto dell’__________, rilevato da

una parte come gli atti rilevanti sono stati prodotti dal medesimo assicurato e

dall’altra che il salario percepito dalla __________ non è determinante per il

calcolo della prestazione (cfr. consid. 2.17).

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In queste condizioni il

TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.19

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico del

ricorrente.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

Nella

fattispecie, dagli atti emerge che l’insorgente è al beneficio della pubblica

assistenza (doc. I/7).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti