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Decisione

32.2015.132

Assegno per grandi invalidi. Conferma che, sulla base degli atti medici, l'assicurato non presenta una grande invalidità

12 agosto 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior

bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita

rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti

il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile nel

caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

Secondo il marginale

no. 8064 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, nella versione

valida dal 1° gennaio 2015) le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

sono adempiute:

- per

ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);

- per

bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il mondo

circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (N. 8067);

- nel

caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale

non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur utilizzando

la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.

Il marginale no. 8066 CIGI stabilisce che: “Per principio,

nel caso di persone audiolese adulte le condizioni non sono adempiute, ma

devono essere accertate per ogni singolo caso (I 114/98)”.

Per

quel che concerne l’accompagnamento nell’organizzazio-ne della realtà

quotidiana, l'art. 38 OAI stabilisce che:

"

Esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo

42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione

e a causa di un danno alla salute:

a) non può vivere autonomamente senza

l'accompagnamento di una terza persona:

b) non può compiere le attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un

terza persona; oppure

c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo

esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande

invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano

in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro

delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile

(cpv. 3)."

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana, secondo la DTF 133 V 450 (regesto): " non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto)

di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le

cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di

assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di

applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da

parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 CIGI) è, di principio, materialmente

giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9). La cifra marg.

8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1

Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto

dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2).

Nell'ambito

dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma

dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto

di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire

le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più

in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo” (consid.

10.2).

Infine, il

marginale no. 8052 CIGI definisce:

“L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio

Considerandi

che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi

un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico

di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il

conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi

manifestati nell’assicurato. Il necessario accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a

stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”

2.5

Nel

caso in esame, nella domanda di richiesta di erogazione di un assegno per

grandi invalidi l’assicurato ha indicato di necessitare aiuto regolare e notevole

di terzi per lo svolgimento degli atti ordinari della vita quale vestirsi/svestirsi,

alzarsi/sedersi/coricarsi, magiare, lavarsi e spostarsi, di necessità di

sorveglianza personale permanente e di accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana (doc. AI 48).

Tuttavia,

come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, agli atti non vi è alcuna

documentazione che permette di ipotizzare simili necessità e questo per i motivi

che seguono.

Dal

rapporto 22 maggio 2015 dell’attuale medico curante risultano le seguenti

diagnosi invalidanti: ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1; blocco lombosacrale su

grave discoratosi, coxartrosi bilaterale con fermo totale dell’anca sinistra e

avanzata, diminuzione della mobilità dell’anca destra, omerosartrosi con capsulite

alla spalla destra, stato depressivo (doc. AI 50/2). Senza voler minimizzare le

succitate patologie invalidanti, per le quali – va ricordato – il ricorrente beneficia

di una rendita intera, a giusta ragione il medico SMR, nelle annotazioni 9

giugno 2015 (doc. AI 52) e 22 giugno 2015 (doc. AI 57), ha fatto presente che le

stesse non sono sufficienti per una richiesta di assegno per grandi invalidi.

Certo

che l’assicurato presenta delle difficoltà di deambulazione, ma non tali da rendergli

necessario il regolare ed importante aiuto per lo svolgimento degli atti

ordinari della vita. In tal senso va letto il certificato 9 aprile 2015 del medico

curante, prodotto con il ricorso e già vagliato dal SMR (cfr. le citate annotazioni

22.

giugno 2015; doc. AI 57), il quale ha attestato che il suo paziente presenta

“omeroartrosi con capsulite alla spalla destra, asserendo quasi una

completa immobilità, blocco lombosacrale su grave discoartrosi e coxartrosi bilaterale

con fermo totale all'anca sinistra e avanzata diminuzione della mobilità

all'anca destra” per concludere che lo stesso “necessita di un aiuto a

domicilio per eseguire le mansioni domestiche (pulizia) una volta alla

settimana per 2 ore” (doc. AI 54). Ora la necessità di aiuto domiciliare

per le pulizie domestiche di due ore settimanali non è sicuramente sufficiente

per ritenere che l’assicurato abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di

terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale

permanente.

Va

poi fatto riferimento al resoconto del colloquio del 25 giugno 2015 fra il

funzionario incaricato e l’assicurato in cui si fa presente che quest’ultimo “…

è arrivato in automobile ed ha posteggiato nelle vicinanze” (doc. AI 58).

Il ricorrente non ha quindi bisogno di un accompagnamento permanente per

l’organizzazione della realtà quotidiana, disponendo della necessaria autonomia

e non risultando inoltre alcun impedimento di mantenere i contatti con

l'ambiente esterno.

Altra

documentazione medica dalla quale si possa ipotizzare la presenza di una grande

invalidità non è stata prodotta.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In

queste circostanze, senza che si renda necessario l’esecuzione di un’inchiesta

a domicilio da parte dell’assisten- te sociale, è da ritenere dimostrato, con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato non necessita

dell’aiuto di terzi per compiere un atto ordinario della vita, tantomeno di una

sorveglianza permanente né la necessità di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana.

Rettamente

l’Ufficio AI ha negato il diritto ad un assegno per grandi invalidi, motivo per

cui la decisione impugnata va confermata ed il ricorso è da respingere.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti