32.2015.132
Assegno per grandi invalidi. Conferma che, sulla base degli atti medici, l'assicurato non presenta una grande invalidità
12 agosto 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.132
BS
Lugano
12 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 20 agosto 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
diritto
1.1. RI
1, classe 1956, affetto principalmente da una sindrome lombo-vertebrale cronica
(cfr. rapporto medico curante 2 febbraio 2011 in doc. AI 43/2) è tuttora
beneficiario di una rendita intera d’invalidità (cfr. da ultimo le decisioni 24
novembre 2008 in doc. AI 39). Egli ha parimenti beneficiato di mezzi ausiliari
(cfr. comunicazioni del 20 novembre 2007, doc. AI 34/1 e del 25 luglio 2008, doc.
AI 35).
1.2. Nel
maggio 2015 l’assicurato ha inoltrato una richiesta tendente al riconoscimento
del diritto ad un assegno per grandi invalidi (doc. AI 48).
Tenuto
conto del rapporto 22 maggio 2015 del medico curante (doc. AI 50), nonché
dell’annotazione 9 giugno 2015 del medico SMR (Servizio medico regionale
dell’AI) che ha valutato il citato rapporto, con progetto di decisione 9 giugno
2015 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 53).
In
sede di audizione l’assicurato ha prodotto un ulteriore scritto 8 giugno 2015
del medico curante (doc. AI 55) ed il 22 giugno 2015 il medico SMR ha ribadito
che le patologie indicate non sono sufficienti a giustificare medicalmente una
grande invalidità (doc. AI 57).
Il
25 giugno 2015 l’assicurato si è recato personalmente presso gli uffici
dell’amministrazione (doc. AI 58).
Infine,
con decisione 20 agosto 2015 l’Ufficio AI, confermato il progetto di decisione,
ha respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 59).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA, chiedendo sostanzialmente
l’erogazione di un assegno per grandi invalidi. Egli contesta la valutazione
operata dall’amministrazione, rilevando in particolare le sue limitazioni
funzionali (in special modo i problemi di deambulazione) che gli impediscono di
svolgere in modo normale tutte le mansioni della vita quotidiana. L’assicurato rileva
inoltre di essere stato sempre disposto a sottoporsi ad un esame medico più
approfondito da parte dell’Ufficio AI, il quale non ha mai dato seguito a
simile richiesta.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, chiedendo la conferma della decisione
contestata, evidenzia che dalla documentazione medica non risulta la necessità
da parte dell’assicurato di un aiuto regolare e notevole per lo svolgimento
degli atti ordinari della vita, né di una sorveglianza personale permanente o
tantomeno la necessità di accompagnamento duraturo per l’organizzazione della
vita quotidiana.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi
invalidi.
2.3. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C
479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
- spostarsi
(in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
2.4. L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno
diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unica-mente di essere
accompagnato in modo permanente nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art
37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato
se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana
ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine,
la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in
modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita,
b)
necessita di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave
danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i
contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in
modo regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a
un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
Per
Fatti
i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior
bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita
rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande
invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti
il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile nel
caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1
[9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
Secondo il marginale
no. 8064 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, nella versione
valida dal 1° gennaio 2015) le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI
sono adempiute:
- per
ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);
- per
bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il mondo
circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (N. 8067);
- nel
caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale
non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur utilizzando
la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.
Il marginale no. 8066 CIGI stabilisce che: “Per principio,
nel caso di persone audiolese adulte le condizioni non sono adempiute, ma
devono essere accertate per ogni singolo caso (I 114/98)”.
Per
quel che concerne l’accompagnamento nell’organizzazio-ne della realtà
quotidiana, l'art. 38 OAI stabilisce che:
"
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo
42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione
e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente senza
l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività della vita
quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un
terza persona; oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo
esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande
invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano
in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro
delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile
(cpv. 3)."
L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana, secondo la DTF 133 V 450 (regesto): " non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto)
di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le
cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di
assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di
applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da
parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 CIGI) è, di principio, materialmente
giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9). La cifra marg.
8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1
Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto
dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2).
Nell'ambito
dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma
dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto
di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire
le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più
in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo” (consid.
10.2).
Infine, il
marginale no. 8052 CIGI definisce:
“L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio
Considerandi
che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi
un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente ipotetico
di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il
conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi
manifestati nell’assicurato. Il necessario accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a
stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”
2.5
Nel
caso in esame, nella domanda di richiesta di erogazione di un assegno per
grandi invalidi l’assicurato ha indicato di necessitare aiuto regolare e notevole
di terzi per lo svolgimento degli atti ordinari della vita quale vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, magiare, lavarsi e spostarsi, di necessità di
sorveglianza personale permanente e di accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana (doc. AI 48).
Tuttavia,
come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI, agli atti non vi è alcuna
documentazione che permette di ipotizzare simili necessità e questo per i motivi
che seguono.
Dal
rapporto 22 maggio 2015 dell’attuale medico curante risultano le seguenti
diagnosi invalidanti: ernia discale L3-L4, L4-L5, L5-S1; blocco lombosacrale su
grave discoratosi, coxartrosi bilaterale con fermo totale dell’anca sinistra e
avanzata, diminuzione della mobilità dell’anca destra, omerosartrosi con capsulite
alla spalla destra, stato depressivo (doc. AI 50/2). Senza voler minimizzare le
succitate patologie invalidanti, per le quali – va ricordato – il ricorrente beneficia
di una rendita intera, a giusta ragione il medico SMR, nelle annotazioni 9
giugno 2015 (doc. AI 52) e 22 giugno 2015 (doc. AI 57), ha fatto presente che le
stesse non sono sufficienti per una richiesta di assegno per grandi invalidi.
Certo
che l’assicurato presenta delle difficoltà di deambulazione, ma non tali da rendergli
necessario il regolare ed importante aiuto per lo svolgimento degli atti
ordinari della vita. In tal senso va letto il certificato 9 aprile 2015 del medico
curante, prodotto con il ricorso e già vagliato dal SMR (cfr. le citate annotazioni
22.
giugno 2015; doc. AI 57), il quale ha attestato che il suo paziente presenta
“omeroartrosi con capsulite alla spalla destra, asserendo quasi una
completa immobilità, blocco lombosacrale su grave discoartrosi e coxartrosi bilaterale
con fermo totale all'anca sinistra e avanzata diminuzione della mobilità
all'anca destra” per concludere che lo stesso “necessita di un aiuto a
domicilio per eseguire le mansioni domestiche (pulizia) una volta alla
settimana per 2 ore” (doc. AI 54). Ora la necessità di aiuto domiciliare
per le pulizie domestiche di due ore settimanali non è sicuramente sufficiente
per ritenere che l’assicurato abbia bisogno in modo permanente dell’aiuto di
terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale
permanente.
Va
poi fatto riferimento al resoconto del colloquio del 25 giugno 2015 fra il
funzionario incaricato e l’assicurato in cui si fa presente che quest’ultimo “…
è arrivato in automobile ed ha posteggiato nelle vicinanze” (doc. AI 58).
Il ricorrente non ha quindi bisogno di un accompagnamento permanente per
l’organizzazione della realtà quotidiana, disponendo della necessaria autonomia
e non risultando inoltre alcun impedimento di mantenere i contatti con
l'ambiente esterno.
Altra
documentazione medica dalla quale si possa ipotizzare la presenza di una grande
invalidità non è stata prodotta.
Al
proposito va ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
queste circostanze, senza che si renda necessario l’esecuzione di un’inchiesta
a domicilio da parte dell’assisten- te sociale, è da ritenere dimostrato, con
il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurato non necessita
dell’aiuto di terzi per compiere un atto ordinario della vita, tantomeno di una
sorveglianza permanente né la necessità di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana.
Rettamente
l’Ufficio AI ha negato il diritto ad un assegno per grandi invalidi, motivo per
cui la decisione impugnata va confermata ed il ricorso è da respingere.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti