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Decisione

32.2015.137

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2016Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.2. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che

l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge

le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,

l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi

s’intende ogni attività svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato

svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente

un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o

collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa

attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,

l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal

caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è

stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V

504 e DTF 133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

una sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera,

la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi

in una fattispecie in cui il Tribunale Federale aveva confermato la

soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la

nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più

un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha

tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione

dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la

violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata

separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.

La

Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle

disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue

sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la

Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano

compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi

all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze

e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata

nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le

situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul

tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

La sentenza Di Trizio è

divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte

della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo della richiesta

avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa.

2.4. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se

l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato

esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V

195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e

la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni

(STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre

2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

Nel

caso di specie, l’amministrazione - dopo avere proceduto, conformemente a

quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013

(cfr. doc. 53-13), ad approfondire quale sarebbe stato il grado occupazionale

dell’interessata qualora non fosse insorto il danno alla salute (cfr. doc. 56)

- ha considerato l’assicurata salariata al 55% e casalinga al 45% (cfr. doc.

65).

Questa

suddivisione deve essere confermata dal TCA.

Emerge,

infatti, dalle precisazioni fornite dall’interessata stessa nello scritto del

14 febbraio 2014, trasmesso dall’avv. RA 1 in risposta alla richiesta di

chiarimenti dell’UAI del 12 dicembre 2013 (doc. 56), che l’assicurata, se non

fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare quale

ausiliaria di pulizia nella misura del 50%-60%, aggiungendo che prima

dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava “di regola con orari alla

mattina (05.30 – 07.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno

dovevo occuparmi della famiglia e della casa” (doc. 64-2).

Tale

ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso

della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha

quindi motivo per distanziarsene.

2.5. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V

160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto

pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni

consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto

concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

2.6. Nella

decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una

rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2011 fino al 31 gennaio

2013 (effettivamente versata solo dal 1° gennaio 2012 a causa della tardività

della presentazione della domanda), basandosi, dal profilo medico, sulle

valutazioni risultanti dalla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________

e da quella psichiatrica effettuata dal __________.

Tema

del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2013, della rendita intera d’invalidità erogata a RI

1.

L’Ufficio

AI, al fine di appurare le condizioni di salute dell’assicurata, ha dapprima

affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna.

Quest’ultimo,

con referto peritale del 10 dicembre 2014, poste le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “iniziale poliartrosi delle mani; esiti di protesi

totale dell’anca sx il 01.12.2010 e dell’anca dx il 06.10.2011”, mentre quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome

polialgica di natura funzionale o sindrome fibromialgica; esiti di neurolisi

del nervo mediano sx circa 10 anni fa”, ha considerato che l’assicurata, tenuto

conto degli interventi protesici alle anche, al più tardi a partire dal 1°

novembre 2012 è da ritenere pienamente abile al lavoro nella sua precedente

attività di ausiliaria di pulizie, mentre per quanto concerne “la poliartrosi

delle mani, in considerazione dei reperti oggettivi modesti, si può considerare

una ridotta capacità lavorativa di 1/3, intesa come limitazione di rendimento

per un lavoro svolto a tempo pieno” (doc. 82-12).

Il

dr. __________ ha invece considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a

partire dal 1° novembre 2012 e all’80% a partire dal 1° gennaio 2014 nello

svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali e che non

comportino attività lavorative di forza con le mani (doc. 82-12).

Infine,

quale casalinga, il dr. __________ ha ritenuto l’interessata capace di svolgere

le mansioni consuete della vita quotidiana nella misura del 100% a partire dal

1° novembre 2012 e nella misura dell’80% a partire dal 1° gennaio 2014 (doc.

82-13).

L’amministrazione

ha poi sottoposta l’assicurata ad una visita peritale psichiatrica, affidata al

__________, svolta dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Nel

referto peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ ha posto la

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva

ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1)" (doc. 92-9).

Quanto alla capacità lavorativa,

la psichiatra del __________ ha considerato che l’assicurata è da ritenere

abile al lavoro nella misura del “40% rispetto ad una giornata lavorativa piena

(riduzione dell’orario, rendimento pieno) sia nella precedente attività di ausiliaria

di pulizie, sia in qualsiasi altra attività confacente, rispettosa delle sue

limitazioni funzionali e da svolgersi in un ambiente tollerante, senza presa di

responsabilità, senza grosse pressioni” (cfr. doc. 92-11).

Infine,

per quanto riguarda l’attività di casalinga, la dr.ssa __________ ha indicato

che la stessa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica (che è

giunta ad un grado di invalidità del 19%), sottolineando come la diversa

valutazione rispetto alla capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizia,

attività di fatto parificabile a quella di casalinga, sia dovuta al fatto che “l’assicurata

viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze

domestiche da parte della nuora” (doc. 92-12).

Nel rapporto finale SMR

del 12 marzo 2015, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha indicato che

l’assicurata è da ritenere, nella sua attività abituale, inabile al lavoro al

100% dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012 (op anche); inabile al 20% dal 16

ottobre 2012 fino al mese di dicembre 2013 e inabile al 68% a partire dal mese

di gennaio 2014 (doc. 93-2).

Nello svolgimento di

attività adatte, invece, l’interessata va considerata totalmente inabile al

lavoro dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, abile al lavoro al 100% dal 16

ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 e inabile al lavoro al 60% a partire dal 1°

gennaio 2014 (doc. 93-2).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle accurate valutazioni peritali del dr. __________ e della

dr.ssa __________, poi riassunte dal dr. __________, le quali, del resto, sono

rimaste incontestate in sede ricorsuale.

Appare quindi superfluo

dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. STF 9C_52/2013

del 12 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che “(…) E poi non va dimenticato che il giudice anche nell'ambito della massima

inquisitoria, pur non essendo vincolato alle richieste di prova delle parti,

non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti che non sono contestati (cfr.

sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2)).

2.7. Per quel che concerne la

valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha

fatto esperire una prima inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica in data 14 luglio 2014, la quale aveva portato ad una

percentuale di limitazioni complessiva nello svolgimento delle mansioni

domestiche del 19% (cfr. doc. 69).

In quell’occasione,

tuttavia, l’assistente sociale incaricata aveva espressamente richiesto, “date

le indicazioni rese dall’assicurata nel corso dell’inchiesta, che si proceda

con l’aggiornamento del caso presso il curante (dr. __________) e che si

sottoponga il dossier al medico SMR per una presa di posizione. Come indicato

ai singoli punti del rapporto, la valutazione non ha tenuto conto della

patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio; ne consegue che, nel caso

in cui l’assicurata debba essere valutata con il metodo misto, si impone una

nuova presa di posizione in ambito domestico” (doc. 69/6-7).

Una volta eseguite, dal

profilo medico, le valutazioni peritali in ambito reumatologico e psichiatrico

riassunte al precedente considerando (cfr. consid. 2.6.), l’Ufficio AI ha

quindi predisposto lo svolgimento di una nuova inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica.

Nel

rapporto del 24 marzo 2015, tenuto conto delle indicazioni riportate dal dr. __________

del SMR, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29%

(cfr. doc. 96).

Come

visto (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano

(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una

nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed

un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -

attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia

domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i

pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni

(posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle

cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.

244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della

capacità di lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua

famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione

del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non

adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto

conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della

capacità al lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133

V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291

consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4

settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta

Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola

prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento

dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA

I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio

consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da

disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di

valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue

abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29

ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze

dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime

hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid.

3.2.1

e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI

2004.

p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è

sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di

valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr.

STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).

2.8

Nella

presente fattispecie, dopo aver proceduto, conformemente a quanto richiesto

dall’assistente sociale al termine della prima inchiesta economica per

casalinghe, all’aggiornamento del dossier medico attraverso la messa in atto di

due valutazioni peritali, l’amministrazione ha incaricato l’assistente sociale

di esperire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica, sfociata in un rapporto del 24 marzo 2015 (cfr. doc. 96-1

e segg.).

Per

quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha

fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una

percentuale del 5% per importanza e del 20% di impedimenti e d’invalidità dell’1%.

Al

pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 40% con

una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità dell’8%.

Al

pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza

del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%,

mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata

fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.

Infine,

l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di

indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di

impedimenti del 30% e d’invalidità del 6%.

Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver

fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 29%.

Il

TCA non ha motivi per distanziarsi da tale valutazione.

Nonostante

le critiche ricorsuali espresse dal patrocinatore della ricorrente a proposito

di alcune percentuali di importanza assegnata alle diverse mansioni domestiche

(cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in

questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole

attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095

CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali

svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Il

TCA non può fare propria la contestazione sollevata in sede ricorsuale dal

patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento

riconosciute dall’assistente sociale - rilevando come le stesse non abbiano

tenuto conto della patologia alla mano destra, che andava invece presa in

considerazione (cfr. doc. I).

Come

rilevato in precedenza, infatti, l’esclusione della presa in considerazione

delle limitazioni alla mano destra era stata segnalata dall’assistente sociale

in occasione della prima inchiesta domiciliare del 14 luglio 2014, allorquando

l’incaricata aveva espressamente indicato di “non avere tenuto conto della

patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio” (cfr. doc. 69-6),

chiedendo al riguardo un aggiornamento dell’incarto medico e una presa di

posizione da parte del SMR (cfr. doc. 69-7).

Ciò

è quanto è stato puntualmente eseguito da parte dell’amministrazione, dopodiché

l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di effettuare una

nuova inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica.

Nel

rapporto del 24 marzo 2015, l’assistente sociale ha quindi espressamente

indicato di aver proceduto ad una “rivalutazione del grado di impedimento sulla

base dei limiti funzionali indicati in sede peritale”, precisando che “dal lato

reumatologico tuttavia non sono stati evidenziati limiti aggiuntivi rispetto a

quelli indicati al momento dell’inchiesta, pertanto si terrà conto unicamente

della valutazione psichiatrica” (doc. 96-1).

Neppure

condivisibili appaiono le critiche avanzate con il ricorso da parte del

patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento

attribuite nelle varie mansioni domestiche - con riferimento in particolar modo

alle attività di conduzione dell’economia domestica; alimentazione e pulizia

dell’abitazione - ritenendo che le stesse debbano essere incrementate “anche in

considerazione dell’importanza dell’attività che la ricorrente non può più

svolgere, che è paragonabile a quella di ausiliaria di pulizie” (doc. I).

Al

riguardo, questo Tribunale evidenzia che nella valutazione peritale del 25

febbraio 2015, la dr.ssa __________ del __________ si è espressamente

pronunciata sul tema, indicando che “per quanto riguarda l’attività di

casalinga, questa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica, che ha

presentato un’invalidità in tale ambito pari al 19%. Sottolineiamo come tale

dato si basi soprattutto sul fatto che l’assicurata viene vicariata e

praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della

nuora. Per questo motivo la diversa valutazione dell’inabilità lavorativa come

ausiliaria di pulizie, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, si

basa sul fatto che nell’esecuzione di quella l’assicurata non sarebbe

aiutata/vicariata/sostituita da parte di nessuno se non da se stessa” (cfr.

doc. 92-12).

Inoltre,

per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova

rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di

ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni

componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio

il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura

maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e

rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate

le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni

comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente

conto della collaborazione del marito e della nuora convivente nella medesima

abitazione dell’assicurata già da epoca precedente l’insorgenza del danno alla

salute (dal 2006), con conseguente suddivisione dei compiti che, come indicato

dall’assistente sociale, risulta “evidente e naturale, dato che nella stessa

abitazione convivono due nuclei familiari” (cfr. doc. 96-2).

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla

luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata

quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dei due accertamenti domiciliari

sopracitati.

2.9

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata, dopo essere stata totalmente inabile al

lavoro in qualsiasi attività dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, sfrutti

la sua residua capacità lavorativa, del 100% a partire dal 16 ottobre 2012 e

del 40% a partire dal 1° gennaio 2014, nello svolgimento di attività adatte,

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico

per la parte quale salariata al 55% del tempo (cfr. consid. 2.4.).

Alla

luce di quanto stabilito nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa

Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo, divenuta

ormai definitiva (cfr. consid. 2.3.), l’attuale giurisprudenza federale non può

più essere mantenuta (sul tema, cfr. STCA 32.2015.107 del 16 giugno 2016).

Per

tali ragioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché proceda ad

un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, tenendo conto

dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.)

o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di

Trizio (cfr. STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016;

32.2015.79

del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

La STF 9C_49/2008 del 28

luglio 2008 riguardava una fattispecie analoga alla presente (cfr. consid. 2.3.).

Ora, dalla sentenza

7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea risulta che la ricorrente in

quella causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008

del 28 luglio 2008: “(…) En l’espèce, la Cour note

que la requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même

indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une

requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une

telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne

suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend

d’ailleurs pas – la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant

quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”(sentenza della Corte

europea dei diritti dell’uomo 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio

contro Svizzera, paragrafo 120 pag. 35).

Spetterà

dunque al Tribunale federale, che ha instaurato e sempre ribadito la sua

giurisprudenza, malgrado le critiche formulate da diversi Tribunali cantonali

delle assicurazioni e pure da gran parte della dottrina (cfr. U. Kieser,

“Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb.

m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA 3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef,

“Gesetzgeberischer Handlungsbedarf beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16

pag. 39 seg., 42), modificarla in occasione dell’eventuale nuovo giudizio che

sarà chiamato a rendere.

È

pure verosimile che, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà

un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del

Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale

“Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes

travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).

2.10

In esito alle considerazioni

che precedono, il ricorso va accolto, la decisione del 28 luglio 2015 annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l'esito della

vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI e

all’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare

in complessivi fr. 1'500.- (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 28 luglio 2015 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi ed emani una

nuova decisione.

2. Le

spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio

verserà alla ricorrente fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti