32.2015.137
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
12 settembre 2016Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.137
cr/DC
Lugano
12 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 luglio 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, attiva
quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale, in data 8 luglio 2011 ha
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, motivata da “coxartrosi
bilaterale su displasia anca” (doc. 4/1-9).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia affidata al dr. __________
del SMR, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 26 ottobre 2012 (doc.
35/1-3), poi confermato con decisione dell’11 gennaio 2013 (doc. 41/1-3), ha
attribuito all’assicurata, in applicazione del metodo ordinario di calcolo, una
rendita intera di invalidità dal 1° gennaio 2012 al 31 gennaio 2013, poi
soppressa non sussistendo più alcun grado di invalidità.
Tale decisione
dell’Ufficio AI è stata annullata da questa Corte con sentenza STCA 32.2013.29
del 15 ottobre 2013, con la quale il TCA ha rilevato di non essere in grado di
stabilire quale fosse stato l’effettivo grado di occupazione lavorativa
dell’assicurata prima del danno alla salute, né quale fosse la sua volontà
riguardo al futuro, nel caso in cui non fosse subentrato il danno alla salute.
Questo Tribunale ha pertanto rinviato gli atti all’amministrazione per svolgere
gli accertamenti del caso, al fine di determinare quale metodo di valutazione
dell’invalidità vada applicato alla fattispecie concreta (cfr. doc. 53/1-15).
1.2. Esperiti i
necessari approfondimenti conformemente a quanto indicato nella STCA 32.2013.29
del 15 ottobre 2013 – in particolare ordinando, dal profilo medico, una perizia
reumatologica e una psichiatrica e, dal lato economico, una volta stabilita
l’applicazione nel caso concreto del metodo misto di calcolo, un’inchiesta a
domicilio – l’Ufficio AI, con progetto di decisione dell’8 maggio 2015 (doc.
105), poi confermato con decisione del 28 luglio 2015 (doc. A), ha confermato
l’attribuzione di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo
compreso fra il 1° novembre 2011 (con versamento effettivo solo a partire dal
1° gennaio 2012 vista la tardività nel deposito della domanda) e il 31 gennaio
2013, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità globale del 23%
insufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
di una rendita intera di invalidità anche dopo il 31 gennaio 2013.
Sostanzialmente il legale
della ricorrente ha criticato il raffronto dei redditi operato
dall’amministrazione con riferimento alla parte salariata, contestando in
particolare il reddito da invalido calcolato dall’Ufficio AI sulla base dei
dati statistici nazionali di cui alla tabella TA1.
A parere del
rappresentante della ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto, al
contrario, innanzitutto stabilire il reddito da invalido “sulla base della
situazione salariale concreta” dell’assicurata, ciò che, tuttavia, non è stato
fatto.
Il legale ha ritenuto che
nel calcolo del reddito da invalido, a titolo puramente esemplificativo,
l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il salario percepito secondo CCL
2015 “nel settore della confezione (visto che si tratta di un settore in Ticino
nel quale è impiegata anche mano d’opera femminile senza qualifica
particolare)”, pari a fr. 32'400 annui, che rapportati ad un tempo di lavoro
del 55% porterebbe ad una retribuzione annua di fr. 17'820, cui andrebbe applicata
la riduzione del 60% per motivi medici, per un totale di fr. 7'128 annui. Il
grado di invalidità parziale, ponderato, in ambito salariale, sarebbe quindi,
secondo il patrocinatore dell’assicurata, pari al 38.5%.
L’avv. RA 1 ha poi
indicato, in via subordinata, che anche volendo stabilire il reddito da
invalido facendo capo ai dati statistici, come fatto dall’amministrazione, allo
stesso andrebbe applicata la riduzione percentuale massima del 25% al posto di
quella, insufficiente, del 9% utilizzata nel calcolo contestato.
Infine, il rappresentante
della ricorrente ha contestato le limitazioni riconosciute nell’ambito dello
svolgimento dei compiti domestici, le quali, a suo parere, non hanno tenuto
conto della patologia alla mano destra. Una più corretta valutazione delle
limitazioni dell’interessata nell’adempimento delle diverse mansioni casalinghe
porterebbe, secondo il legale, ad un grado di invalidità del 47.8%, che
rapportato alla percentuale del 45% darebbe un grado di invalidità in ambito
domestico del 21.5%.
Il patrocinatore
dell’assicurata ha quindi eseguito il calcolo del grado di invalidità,
aggiungendo alla percentuale del 38.5% in ambito salariale la percentuale del
21.5% dal profilo domestico, per un grado finale del 70%, giustificante
l’attribuzione di una rendita intera di invalidità illimitata nel tempo (doc.
I).
1.4. L’Ufficio AI, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Con scritto del 2 novembre
2015, il patrocinatore della ricorrente ha contestato integralmente il
contenuto della risposta di causa, confermando quanto già indicato in sede
ricorsuale (doc. VIII).
Tale scritto è stato
trasmesso all’amministrazione (doc. IX), per conoscenza.
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio,
e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce
il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
L'assicurazione per
l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 6.1 e 6.1.1.).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Fatti
I due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa (cfr. STF 9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che
l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,
l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi
s’intende ogni attività svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel caso in cui, invece, l'interessato
svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente
un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa
attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal
caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V
504 e DTF 133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
In
una sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera,
la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi
in una fattispecie in cui il Tribunale Federale aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado d’invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La
Corte europea - ricordato che non incombe a lei di annullare e/o abrogare delle
disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue
sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la
Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano
compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi
all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze
e al principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata
nel caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
La sentenza Di Trizio è
divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte
della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo della richiesta
avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa.
2.4. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato
esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni
(STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre
2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
Nel
caso di specie, l’amministrazione - dopo avere proceduto, conformemente a
quanto disposto da questo Tribunale nella STCA 32.2013.29 del 15 ottobre 2013
(cfr. doc. 53-13), ad approfondire quale sarebbe stato il grado occupazionale
dell’interessata qualora non fosse insorto il danno alla salute (cfr. doc. 56)
- ha considerato l’assicurata salariata al 55% e casalinga al 45% (cfr. doc.
65).
Questa
suddivisione deve essere confermata dal TCA.
Emerge,
infatti, dalle precisazioni fornite dall’interessata stessa nello scritto del
14 febbraio 2014, trasmesso dall’avv. RA 1 in risposta alla richiesta di
chiarimenti dell’UAI del 12 dicembre 2013 (doc. 56), che l’assicurata, se non
fosse subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare quale
ausiliaria di pulizia nella misura del 50%-60%, aggiungendo che prima
dell’insorgere del danno alla salute ella lavorava “di regola con orari alla
mattina (05.30 – 07.30) e serali (17.00 – 19.30 ca) in quanto durante il giorno
dovevo occuparmi della famiglia e della casa” (doc. 64-2).
Tale
ripartizione non è peraltro mai stata contestata dall’interessata nel corso
della procedura amministrativa né lo è in questa sede. Questo Tribunale non ha
quindi motivo per distanziarsene.
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre, in DTF 125 V 351 (= SVR
2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli Uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
2.6. Nella
decisione del 28 luglio 2015 l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una
rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° novembre 2011 fino al 31 gennaio
2013 (effettivamente versata solo dal 1° gennaio 2012 a causa della tardività
della presentazione della domanda), basandosi, dal profilo medico, sulle
valutazioni risultanti dalla perizia reumatologica eseguita dal dr. __________
e da quella psichiatrica effettuata dal __________.
Tema
del contendere è dunque la soppressione, a decorrere dal 1° febbraio 2013, della rendita intera d’invalidità erogata a RI
1.
L’Ufficio
AI, al fine di appurare le condizioni di salute dell’assicurata, ha dapprima
affidato il compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________,
spec. FMH in reumatologia e medicina interna.
Quest’ultimo,
con referto peritale del 10 dicembre 2014, poste le diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “iniziale poliartrosi delle mani; esiti di protesi
totale dell’anca sx il 01.12.2010 e dell’anca dx il 06.10.2011”, mentre quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “sindrome
polialgica di natura funzionale o sindrome fibromialgica; esiti di neurolisi
del nervo mediano sx circa 10 anni fa”, ha considerato che l’assicurata, tenuto
conto degli interventi protesici alle anche, al più tardi a partire dal 1°
novembre 2012 è da ritenere pienamente abile al lavoro nella sua precedente
attività di ausiliaria di pulizie, mentre per quanto concerne “la poliartrosi
delle mani, in considerazione dei reperti oggettivi modesti, si può considerare
una ridotta capacità lavorativa di 1/3, intesa come limitazione di rendimento
per un lavoro svolto a tempo pieno” (doc. 82-12).
Il
dr. __________ ha invece considerato l’assicurata abile al lavoro al 100% a
partire dal 1° novembre 2012 e all’80% a partire dal 1° gennaio 2014 nello
svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali e che non
comportino attività lavorative di forza con le mani (doc. 82-12).
Infine,
quale casalinga, il dr. __________ ha ritenuto l’interessata capace di svolgere
le mansioni consuete della vita quotidiana nella misura del 100% a partire dal
1° novembre 2012 e nella misura dell’80% a partire dal 1° gennaio 2014 (doc.
82-13).
L’amministrazione
ha poi sottoposta l’assicurata ad una visita peritale psichiatrica, affidata al
__________, svolta dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Nel
referto peritale del 25 febbraio 2015, la dr.ssa __________ ha posto la
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome depressiva
ricorrente, attuale episodio di media gravità (ICD10-F33.1)" (doc. 92-9).
Quanto alla capacità lavorativa,
la psichiatra del __________ ha considerato che l’assicurata è da ritenere
abile al lavoro nella misura del “40% rispetto ad una giornata lavorativa piena
(riduzione dell’orario, rendimento pieno) sia nella precedente attività di ausiliaria
di pulizie, sia in qualsiasi altra attività confacente, rispettosa delle sue
limitazioni funzionali e da svolgersi in un ambiente tollerante, senza presa di
responsabilità, senza grosse pressioni” (cfr. doc. 92-11).
Infine,
per quanto riguarda l’attività di casalinga, la dr.ssa __________ ha indicato
che la stessa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica (che è
giunta ad un grado di invalidità del 19%), sottolineando come la diversa
valutazione rispetto alla capacità lavorativa quale ausiliaria di pulizia,
attività di fatto parificabile a quella di casalinga, sia dovuta al fatto che “l’assicurata
viene vicariata e praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze
domestiche da parte della nuora” (doc. 92-12).
Nel rapporto finale SMR
del 12 marzo 2015, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna generale, esperto SIM, ha indicato che
l’assicurata è da ritenere, nella sua attività abituale, inabile al lavoro al
100% dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012 (op anche); inabile al 20% dal 16
ottobre 2012 fino al mese di dicembre 2013 e inabile al 68% a partire dal mese
di gennaio 2014 (doc. 93-2).
Nello svolgimento di
attività adatte, invece, l’interessata va considerata totalmente inabile al
lavoro dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, abile al lavoro al 100% dal 16
ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 e inabile al lavoro al 60% a partire dal 1°
gennaio 2014 (doc. 93-2).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle accurate valutazioni peritali del dr. __________ e della
dr.ssa __________, poi riassunte dal dr. __________, le quali, del resto, sono
rimaste incontestate in sede ricorsuale.
Appare quindi superfluo
dilungarsi su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti (cfr. STF 9C_52/2013
del 12 aprile 2013, nella quale l’Alta Corte ha ricordato che “(…) E poi non va dimenticato che il giudice anche nell'ambito della massima
inquisitoria, pur non essendo vincolato alle richieste di prova delle parti,
non ha l'obbligo di verificare oltre i fatti che non sono contestati (cfr.
sentenza 5C.134/2004 del 1° ottobre 2004 consid. 2)).
2.7. Per quel che concerne la
valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha
fatto esperire una prima inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica in data 14 luglio 2014, la quale aveva portato ad una
percentuale di limitazioni complessiva nello svolgimento delle mansioni
domestiche del 19% (cfr. doc. 69).
In quell’occasione,
tuttavia, l’assistente sociale incaricata aveva espressamente richiesto, “date
le indicazioni rese dall’assicurata nel corso dell’inchiesta, che si proceda
con l’aggiornamento del caso presso il curante (dr. __________) e che si
sottoponga il dossier al medico SMR per una presa di posizione. Come indicato
ai singoli punti del rapporto, la valutazione non ha tenuto conto della
patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio; ne consegue che, nel caso
in cui l’assicurata debba essere valutata con il metodo misto, si impone una
nuova presa di posizione in ambito domestico” (doc. 69/6-7).
Una volta eseguite, dal
profilo medico, le valutazioni peritali in ambito reumatologico e psichiatrico
riassunte al precedente considerando (cfr. consid. 2.6.), l’Ufficio AI ha
quindi predisposto lo svolgimento di una nuova inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica.
Nel
rapporto del 24 marzo 2015, tenuto conto delle indicazioni riportate dal dr. __________
del SMR, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29%
(cfr. doc. 96).
Come
visto (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano
(esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una
nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed
un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -
attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia
domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i
pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione
(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,
fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni
(posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero
(N. 3090)."
Mentre alle
cifre 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non
adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto
conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della
capacità di lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua
famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione
del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non
adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto
conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della
capacità al lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133
V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.”
Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea
di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291
consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4
settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;
cfr. anche STFA , I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’Alta
Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione
dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, è di regola
prioritario, rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento
dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA
I 407/92 dell’8 novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio
consente prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da
disturbi fisici. Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di
valutare gli impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue
abituali attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29
ottobre 2009 consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze
dell’inchiesta domiciliare e le constatazioni di ordine medico, queste ultime
hanno di regola più valore (cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid.
3.2.1
e I 311/03 del 22 dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI
2004.
p. 137). Questa priorità di principio si giustifica con il fatto che è
sovente difficile per la persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di
valutare l’entità del danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr.
STF I 733/03 del 6 aprile 2004 consid. 5.1.3).
2.8
Nella
presente fattispecie, dopo aver proceduto, conformemente a quanto richiesto
dall’assistente sociale al termine della prima inchiesta economica per
casalinghe, all’aggiornamento del dossier medico attraverso la messa in atto di
due valutazioni peritali, l’amministrazione ha incaricato l’assistente sociale
di esperire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, sfociata in un rapporto del 24 marzo 2015 (cfr. doc. 96-1
e segg.).
Per
quanto riguarda le singole attività nell’economia domestica la consulente ha
fissato al pto. 5.1. “Conduzione dell’economia domestica” una
percentuale del 5% per importanza e del 20% di impedimenti e d’invalidità dell’1%.
Al
pto. 5.2 “Alimentazione” è stata attribuita un’importanza del 40% con
una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità dell’8%.
Al
pto. 5.3. “Pulizia dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza
del 20% con una percentuale di impedimenti del 60% e d’invalidità del 12%,
mentre al pto. 5.4. “Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata
fissata al 10% con una percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.
Infine,
l’assistente sociale al pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di
indumenti” ha fissato un’importanza del 20% con una percentuale di
impedimenti del 30% e d’invalidità del 6%.
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha dunque stabilito una limitazione complessiva del 29%.
Il
TCA non ha motivi per distanziarsi da tale valutazione.
Nonostante
le critiche ricorsuali espresse dal patrocinatore della ricorrente a proposito
di alcune percentuali di importanza assegnata alle diverse mansioni domestiche
(cfr. doc. I), va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in
questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole
attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095
CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali
svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, che non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Il
TCA non può fare propria la contestazione sollevata in sede ricorsuale dal
patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento
riconosciute dall’assistente sociale - rilevando come le stesse non abbiano
tenuto conto della patologia alla mano destra, che andava invece presa in
considerazione (cfr. doc. I).
Come
rilevato in precedenza, infatti, l’esclusione della presa in considerazione
delle limitazioni alla mano destra era stata segnalata dall’assistente sociale
in occasione della prima inchiesta domiciliare del 14 luglio 2014, allorquando
l’incaricata aveva espressamente indicato di “non avere tenuto conto della
patologia alla mano destra insorta lo scorso gennaio” (cfr. doc. 69-6),
chiedendo al riguardo un aggiornamento dell’incarto medico e una presa di
posizione da parte del SMR (cfr. doc. 69-7).
Ciò
è quanto è stato puntualmente eseguito da parte dell’amministrazione, dopodiché
l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato l’assistente sociale di effettuare una
nuova inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica.
Nel
rapporto del 24 marzo 2015, l’assistente sociale ha quindi espressamente
indicato di aver proceduto ad una “rivalutazione del grado di impedimento sulla
base dei limiti funzionali indicati in sede peritale”, precisando che “dal lato
reumatologico tuttavia non sono stati evidenziati limiti aggiuntivi rispetto a
quelli indicati al momento dell’inchiesta, pertanto si terrà conto unicamente
della valutazione psichiatrica” (doc. 96-1).
Neppure
condivisibili appaiono le critiche avanzate con il ricorso da parte del
patrocinatore della ricorrente in merito alle percentuali di impedimento
attribuite nelle varie mansioni domestiche - con riferimento in particolar modo
alle attività di conduzione dell’economia domestica; alimentazione e pulizia
dell’abitazione - ritenendo che le stesse debbano essere incrementate “anche in
considerazione dell’importanza dell’attività che la ricorrente non può più
svolgere, che è paragonabile a quella di ausiliaria di pulizie” (doc. I).
Al
riguardo, questo Tribunale evidenzia che nella valutazione peritale del 25
febbraio 2015, la dr.ssa __________ del __________ si è espressamente
pronunciata sul tema, indicando che “per quanto riguarda l’attività di
casalinga, questa è già stata valutata attraverso l’inchiesta domestica, che ha
presentato un’invalidità in tale ambito pari al 19%. Sottolineiamo come tale
dato si basi soprattutto sul fatto che l’assicurata viene vicariata e
praticamente sostituita in quasi tutte le incombenze domestiche da parte della
nuora. Per questo motivo la diversa valutazione dell’inabilità lavorativa come
ausiliaria di pulizie, attività di fatto parificabile a quella di casalinga, si
basa sul fatto che nell’esecuzione di quella l’assicurata non sarebbe
aiutata/vicariata/sostituita da parte di nessuno se non da se stessa” (cfr.
doc. 92-12).
Inoltre,
per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova
rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di
ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni
componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere
conto anche dell'obbligo dell'assicurata di ridurre il danno, ripartendo meglio
il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia in misura
maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 e
rinvii ivi citati). Ciò che, in casu, permette senz'altro di ritenere adeguate
le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni
comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente
conto della collaborazione del marito e della nuora convivente nella medesima
abitazione dell’assicurata già da epoca precedente l’insorgenza del danno alla
salute (dal 2006), con conseguente suddivisione dei compiti che, come indicato
dall’assistente sociale, risulta “evidente e naturale, dato che nella stessa
abitazione convivono due nuclei familiari” (cfr. doc. 96-2).
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla
luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo Tribunale ritiene corretto il grado d'invalidità dell'assicurata
quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dei due accertamenti domiciliari
sopracitati.
2.9
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata, dopo essere stata totalmente inabile al
lavoro in qualsiasi attività dal 30 novembre 2010 al 15 ottobre 2012, sfrutti
la sua residua capacità lavorativa, del 100% a partire dal 16 ottobre 2012 e
del 40% a partire dal 1° gennaio 2014, nello svolgimento di attività adatte,
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
per la parte quale salariata al 55% del tempo (cfr. consid. 2.4.).
Alla
luce di quanto stabilito nella sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa
Di Trizio contro Svizzera della Corte europea dei diritti dell’uomo, divenuta
ormai definitiva (cfr. consid. 2.3.), l’attuale giurisprudenza federale non può
più essere mantenuta (sul tema, cfr. STCA 32.2015.107 del 16 giugno 2016).
Per
tali ragioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione, affinché proceda ad
un nuovo calcolo del grado di invalidità dell’interessata, tenendo conto
dell’eventuale nuovo giudizio che potrà essere emanato dal TF (cfr. consid. 2.3.)
o di eventuali direttive che emanerà l’UFAS su questo tema dopo la sentenza Di
Trizio (cfr. STCA 32.2015.115 del 20 giugno 2016; 32.2015.89 del 6 giugno 2016;
32.2015.79
del 4 aprile 2016 e 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
La STF 9C_49/2008 del 28
luglio 2008 riguardava una fattispecie analoga alla presente (cfr. consid. 2.3.).
Ora, dalla sentenza
7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea risulta che la ricorrente in
quella causa ha indicato di voler chiedere la revisione della STF 9C_49/2008
del 28 luglio 2008: “(…) En l’espèce, la Cour note
que la requérante, dûment représentée par un avocat devant la Cour, a elle-même
indiqué qu’elle formulerait une demande de réparation dans le cadre d’une
requête en révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 2008. Une
telle possibilité étant explicitement prévue à l’article 122 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (paragraphe 29 ci-dessus), et rien ne
suggérant que cette voie soit illusoire – ce que la requérante ne prétend
d’ailleurs pas – la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer un montant
quelconque au titre du préjudice matériel. (…)”(sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio
contro Svizzera, paragrafo 120 pag. 35).
Spetterà
dunque al Tribunale federale, che ha instaurato e sempre ribadito la sua
giurisprudenza, malgrado le critiche formulate da diversi Tribunali cantonali
delle assicurazioni e pure da gran parte della dottrina (cfr. U. Kieser,
“Bemessung der Invalidität bei teilerwerbstätigen Personen. Art. 14 EMRK i Vb.
m. Art. 8 EMRK” in AJP/PJA 3/2016 pag. 384 seg, 385 n. 2; S. Leuzinger-Naef,
“Gesetzgeberischer Handlungsbedarf beim Bundesgerichtsgesetz” in plädoyer 2/16
pag. 39 seg., 42), modificarla in occasione dell’eventuale nuovo giudizio che
sarà chiamato a rendere.
È
pure verosimile che, per trovare una soluzione adeguata al problema, occorrerà
un intervento del Parlamento federale, attraverso una modifica della LAI, o del
Consiglio federale, mediante una modifica dell’OAI (cfr. Consiglio federale
“Assurance-invalidité: évaluation du taux d’invalidité des personnes
travaillant à temps partiel”, in particolare la conclusione a pag. 31-32).
2.10
In esito alle considerazioni
che precedono, il ricorso va accolto, la decisione del 28 luglio 2015 annullata
e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto l'esito della
vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI e
all’assicurata, rappresentato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare
in complessivi fr. 1'500.- (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 28 luglio 2015 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi ed emani una
nuova decisione.
2. Le
spese per fr. 500.- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Lo stesso Ufficio
verserà alla ricorrente fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti